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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di nove tenenti in
servizio permanente effettivo del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito, di dieci tenenti in servizio permanente
effettivo del Corpo sanitario dell'Esercito e di sedici tenenti in
servizio permanente effettivo del Corpo degli ingegneri
dell'Esercito.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.23 del 21/3/2000
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:000E2661
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:20/4/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme
concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della
Guardia di pubblica sicurezza;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed
autenticazione delle firme e successive modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche
sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vice brigadieri, dei
graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della Guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di Stato e al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale
dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario
relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla
cittadinanza;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante
norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito, emanato
in applicazione all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999, concernente il nuovo
elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non
idoneita' al servizio militare;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la quale dispone, tra l'altro, che il reclutamento del personale
femminile nei ruoli delle Forze armate deve aver luogo a partire
dall'anno 2000;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme in materia di
autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza;
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2000, concernente, tra
l'altro, la definizione dei ruoli dell'Esercito nei quali avverra'
nell'anno 2000 il reclutamento di personale femminile e delle
aliquote percentuali massime di detto personale che potra' essere
immesso nei ruoli normali di ciascun corpo;
Considerato che per dare immediata attuazione alle disposizioni
della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, in attesa
dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma
5, della legge medesima, che dovra' definire i requisiti di idoneita'
fisio-psico-attitudinali richiesti al personale femminile che
partecipi ai concorsi di reclutamento nei ruoli delle Forze armate e
le relative modalita' di accertamento, occorre consentire che detto
personale possa presentare domanda di partecipazione, con riserva, ai
concorsi indetti con il presente decreto nei medesimi termini
previsti per i concorrenti di sesso maschile;
Ravvisata, pertanto, l'esigenza di emanare successive
disposizioni integrative concernenti il personale femminile che abbia
prodotto domanda di partecipazione ai concorsi, per gli aspetti che
verranno disciplinati dal decreto ministeriale previsto dall'art. 1,
comma 5, della piu' volte citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, con
riserva di disporre la revoca del presente decreto, nella parte
relativa alla partecipazione del personale femminile, qualora la data
di emanazione del medesimo risultasse incompatibile con quelle di
svolgimento delle fasi delle procedure concorsuali;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'art. 7 del
sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1998, una prova di
preselezione cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre
che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicita' e di
speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle
domande presentate per uno o piu' dei concorsi indetti con il
presente decreto venisse ritenuto compatibile con le esigenze di
selezione della Forza armata e con i termini di conclusione della
relativa procedura concorsuale;
Ritenuto che, qualora abbia luogo detta prova, l'ammissione alle
successive prove scritte di concorrenti in misura non superiore a
dieci volte quello dei posti previsti in ciascun concorso offra
adeguata garanzia di selezione;
Considerato che, al fine di soddisfare la prioritaria esigenza
della Forza armata di disporre di ufficiali da impiegare, dopo la
nomina in servizio permanente, in particolari ed emergenti settori di
attivita' che richiedono elevata professionalita', e' necessario
prevedere che ai concorsi indetti con il presente decreto vengano
ammessi a partecipare solo concorrenti in possesso di specifici
diplomi di laurea e di specializzazione, tra quelli previsti
dall'art. 17 del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1998;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. Sono indetti per l'anno 2000 i sottonotati concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina di tenenti in servizio permanente
effettivo dei ruoli normali dell'Esercito:
a) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di nove tenenti
del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, cosi'
ripartiti:
sei per i laureati in economia e commercio o lauree
equipollenti;
tre per i laureati in scienze politiche o lauree
equipollenti.
Qualora uno o piu' dei posti previsti per i laureati in economia
e commercio non venissero ricoperti per insufficienza di concorrenti
idonei, i medesimi potranno essere portati in aumento, secondo
l'ordine della graduatoria generale di merito, a quelli per i
laureati in scienze politiche, e viceversa;
b) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci
tenenti del Corpo sanitario dell'Esercito, cosi' ripartiti:
tre per i laureati in medicina e chirurgia, abilitati
all'esercizio della professione di medico chirurgo e specializzati in
ostetricia e ginecologia;
tre per i laureati in medicina e chirurgia, abilitati
all'esercizio della professione di medico chirurgo e specializzati in
radiodiagnostica;
tre per i laureati in medicina e chirurgia, abilitati
all'esercizio della professione di medico chirurgo e specializzati in
anestesia e rianimazione.
Qualora uno o piu' dei posti di cui sopra non venissero ricoperti
per insufficienza di concorrenti idonei in possesso delle
specializzazioni previste, i medesimi potranno essere portati in
aumento, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, a
quelli disponibili per i concorrenti in possesso delle altre
specializzazioni previste;
uno per i laureati in medicina veterinaria ed abilitati
all'esercizio della professione di medico veterinario;
c) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sedici
tenenti del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, cosi' ripartiti:
cinque per i laureati in ingegneria edile;
tre per i laureati in ingegneria elettronica;
due per i laureati in ingegneria dei materiali;
quattro per i laureati in ingegneria informatica;
due per i laureati in informatica.
I posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di
concorrenti idonei dai laureati in ingegneria elettronica potranno
essere portati in aumento, secondo l'ordine della graduatoria
generale di merito, a quelli disponibili per i laureati in ingegneria
informatica e/o in informatica, e viceversa. Parimenti, i posti
eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei
dai laureati in ingegneria edile potranno essere portati in aumento,
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, a quelli
disponibili per i laureati in ingegneria dei materiali, e viceversa.
I posti che, nonostante l'applicazione delle disposizioni
precedenti, dovessero risultare ancora non ricoperti saranno devoluti
ai concorrenti idonei, indipendentemente dal diploma di laurea
posseduto secondo l'ordine della graduatoria generale di merito del
concorso di cui al successivo art. 14.
2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile.
3. I concorrenti di sesso femminile, tuttavia, sono ammessi a
presentare domanda di partecipazione al concorso con riserva di
emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380, citata nelle premesse.
4. Qualora il decreto ministeriale indicato nel precedente
comma 3 non fosse emanato in tempi compatibili con le date di
svolgimento delle varie fasi della procedura concorsuale nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 21 aprile 2000 verra'
pubblicato il decreto di revoca del presente decreto, limitatamente
alla partecipazione al concorso del personale femminile. Detta
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
21 aprile 2000 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
5. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 il
numero dei posti potra' subire modificazioni, fino alla data di
approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse
necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza del ruolo normale del rispettivo corpo.
6. I concorrenti risultati vincitori dei concorsi frequenteranno,
dopo la nomina, un corso applicativo della durata e con le modalita'
che saranno definite dallo stato maggiore dell'Esercito.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. I concorrenti, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, indicato nel successivo art. 3, comma 1,
devono:
a) non aver superato il trentaduesimo anno di eta', se di sesso
maschile, ovvero il trentacinquesimo anno di eta', se di sesso
femminile;
b) essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) essere in possesso, rispettivamente, di uno dei seguenti
titoli di studio:
per il concorso per il Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
diploma di laurea in economia e commercio ovvero in scienze
politiche;
per il concorso per il Corpo sanitario dell'Esercito, di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
diploma di laurea in medicina e chirurgia con abilitazione
all'esercizio della professione di medico chirurgo, nonche' diploma
di specializzazione in ostetricia e ginecologia o in radiodiagnostica
o in anestesia e rianimazione, ovvero diploma di laurea in medicina
veterinaria con abilitazione all'esercizio della professione di
medico veterinario;
per il concorso per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito,
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c):
diploma di laurea in ingegneria edile o in ingegneria
elettronica o in ingegneria dei materiali o in ingegneria informatica
o in informatica.
Saranno considerati validi anche i titoli di studio che, per la
partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, siano
dichiarati equipollenti a quelli suindicati. Allo scopo, gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione
la relativa dichiarazione di equipollenza.
Analogamente, saranno considerati validi i titoli di studio
conseguiti all'estero, sempreche' gli stessi risultino riconosciuti
dal competente Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica equipollenti ad uno di quelli prescritti per la
partecipazione ai concorsi indetti con il presente decreto. Allo
scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di
partecipazione la relativa attestazione di equipollenza;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ne' essere
stati dimessi d'autorita', per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
f) per i soli concorrenti di sesso maschile:
non essere stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati al possesso della idoneita'
psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali dell'Esercito, da
accertarsi, per i concorrenti di sesso maschile, con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 7, 8 e 9.
Per i concorrenti di sesso femminile, invece, dette modalita',
definite nel gia' citato decreto ministeriale da emanare ai sensi
dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, saranno
indicate nelle disposizioni integrative al presente decreto che
verranno pubblicate nella gia' citata Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - del 21 aprile 2000. Detta pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
21 aprile 2000 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva, compatibilmente con le date di effettuazione dei
prescritti accertamenti fisio-psico-attitudinali.
3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il conferimento della nomina ad
ufficiale in servizio permanente e l'ammissione al corso applicativo
sono inoltre subordinati all'accertamento, anche postumo, del
possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per
l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le
modalita' previste dalla vigente normativa.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato,
rispettivamente, negli allegati A, B e C, che costituiscono parte
integrante del presente decreto;
b) firmata per esteso dal concorrente (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non
accoglimento della medesima;
c) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali - 1a sezione - Via
XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo o procedura, a pena di decadenza, entro il termine perentorio
di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
I militari in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda
con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal reparto/ente
di appartenenza.
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
entro il termine sopraindicato, anche tramite le autorita'
diplomatiche o consolari.
2. Nella predetta domanda il concorrente, consapevole delle
conseguenze derivanti, ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, da dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare:
i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il numero di codice fiscale;
il distretto militare ovvero la capitaneria di porto di
appartenenza (solo se concorrenti di sesso maschile);
il concorso per il quale intende partecipare;
il possesso della cittadinanza italiana.
In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' soggetto agli obblighi militari;
il proprio stato civile;
la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver in
corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso
contrario, dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento
penale.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I reparto -
1a Divisione reclutamento ufficiali - 1a sezione - Via XX Settembre
n. 123/A - 00187 Roma, qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra;
la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solo se
concorrente di sesso maschile). Per il servizio militare prestato
dovra' essere indicata la durata ed il grado rivestito;
di non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa (solo se concorrente di sesso maschile). Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza" ovvero
ammesso a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (solo se concorrente di sesso maschile). Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dimesso d'autorita', per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, da accademie,
scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di
Polizia dello Stato. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
il diploma di laurea posseduto, l'universita' presso la quale
e' stato conseguito, data di conseguimento e voto;
l'abilitazione all'esercizio della professione, l'universita'
presso la quale e' stato conseguito e la relativa data (solo se
concorrenti per il Corpo sanitario dell'Esercito);
il diploma di specializzazione posseduto, l'universita' presso
la quale e' stata conseguita e la relativa data (solo se concorrenti
per i posti per il Corpo sanitario dell'Esercito per i quali detto
diploma e' prescritto);
la lingua straniera (solo inglese, per il Corpo di
amministrazione e commissariato dell'Esercito; una a scelta fra
inglese, francese, tedesco o spagnolo, per il Corpo sanitario
dell'Esercito e per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito) nella
quale intenda sostenere la prova orale facoltativa;
il possesso di eventuale/i titolo/i di merito che ritenga
utile/i ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo
art. 12;
il possesso di eventuale/i titolo/i di preferenza di cui
all'allegato G, che costituisce parte integrante del presente
decreto;
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di
espatrio (solo per i cittadini italiani residenti all'estero);
il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e,
possibilmente, il numero telefonico.
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a
mezzo telegramma o fax (06/4827347), al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1a
divisione reclutamento ufficiali - 1a sezione - Via XX Settembre
n. 123/A - 00187 Roma, ogni variazione del recapito indicato nella
domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore;
di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 15, comma 3;
di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il corpo di appartenenza.
3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda riportato nei gia' citati allegati A, B e C del
presente decreto.

                               Art. 4.
 
Svolgimento dei concorsi
 
1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, prevede:
a) una prova di preselezione;
b) due prove scritte;
c) prove di efficienza fisica;
d) accertamenti psico-fisici;
e) accertamento attitudinale;
f) una prova orale (nonche' una prova pratica solo per il Corpo
sanitario dell'Esercito);
g) una prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione
dello Stato, in corso di validita'.

                               Art. 5.
 
Prova di preselezione
 
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso cui abbiano chiesto di essere ammessi - ad una prova di
preselezione, che avra' luogo presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito - Caserma "Gonzaga del Vodice" -
Viale Mezzetti n. 2 - Foligno, nelle date appresso indicate:
per il concorso per il Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
3 maggio 2000, alle ore 8,30;
per il concorso per il Corpo sanitario dell'Esercito, di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b):
5 maggio 2000, alle ore 8,30;
per il concorso per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito, di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c):
9 maggio 2000, alle ore 8,30.
2. Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento
della prova di preselezione saranno rese note con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 21 aprile 2000.
Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - del 21 aprile 2000 tale pubblicazione potra' essere
rinviata ad una data successiva.
3. Qualora in relazione al numero dei concorrenti venisse
ritenuto non opportuno effettuare la prova di preselezione per uno o
piu' dei concorsi indetti con il presente decreto, nella medesima
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 21 aprile 2000, ovvero
in quella alla quale la stessa avesse fatto eventualmente rinvio,
verra' pubblicato il relativo avviso. Detta pubblicazione avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
4. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso cui hanno chiesto di partecipare sono tenuti
a presentarsi, senza alcun preavviso, nel giorno rispettivamente
previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova. I
concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova, anche per
causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e pertanto
esclusi dal concorso.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. La prova di preselezione consistera' nella somministrazione di
almeno cinquanta quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad
accertare il grado di conoscenza della lingua italiana, anche sul
piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di
attualita', di educazione civica, di storia, di geografia e di logica
matematica, nonche' ad evidenziare le capacita' di ragionamento e le
caratteristiche attitudinali dei concorrenti.
La durata massima della prova ed il numero dei quesiti cui
dovranno rispondere i concorrenti saranno preventivamente fissati
dalla commissione di cui al successivo art. 13, comma 1, lettera e) e
comunicati prima dell'inizio della prova stessa.
7. Per ciascun concorso, al termine della prova di preselezione,
la cui correzione sara' effettuata con l'ausilio di sistemi
informatizzati, la commissione, in base al numero delle risposte
esatte fornite dai concorrenti, formera' una graduatoria provvisoria,
al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle prove
scritte di cui al successivo art. 6.
8. Per ciascun concorso saranno ammessi alle prove scritte,
secondo l'ordine della graduatoria provvisoria di cui al precedente
comma 7, concorrenti nei limiti numerici appresso indicati:
novanta concorrenti per il concorso per tenenti del ruolo
normale nel Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
cento concorrenti per il concorso per tenenti del ruolo normale
del Corpo sanitario dell'Esercito, dei quali novanta per medicina e
chirurgia e dieci per medicina veterinaria di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera b);
centosessanta concorrenti per il concorso per tenenti del ruolo
normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera c).
Saranno inoltre ammessi a sostenere le prove scritte i
concorrenti che abbiano fornito lo stesso numero di risposte esatte
del concorrente classificatosi nella rispettiva graduatoria
provvisoria all'ultimo posto utile.
9. I concorrenti di cui al precedente comma 8 riceveranno
apposita comunicazione di ammissione alle prove scritte da parte
della Direzione generale per il personale militare a mezzo lettera
raccomandata o telegramma.
L'elenco dei concorrenti ammessi a sostenere le prove scritte di
ciascun concorso sara' altresi' pubblicato sul sito Internet
www.esercito.difesa.it> 10. I concorrenti che non saranno rientrati nel numero dei posti
disponibili di cui al precedente comma 8 non riceveranno alcuna
comunicazione scritta dell'esito di detta prova.
Essi potranno richiedere informazioni sull'esito della stessa, a
partire dal decimo giorno successivo alla data di rispettivo
svolgimento, al Ministero della difesa - Ufficio relazioni con il
pubblico - Palazzo Esercito - Via XX Settembre, 123/A- 00187 Roma
(tel. 06/47355941).
11. I verbali della prova di preselezione dovranno essere inviati
dalle rispettive commissioni, a mezzo corriere, alla Direzione
generale per il personale militare - I reparto - 1a divisione
reclutamento ufficiali - 1a sezione - Via XX Settembre n. 123/A -
00187 Roma, entro il terzo giorno dalla data di svolgimento della
prova.

                               Art. 6.
 
Prove scritte
 
1. I concorrenti di cui al precedente art. 5, comma 8 - ovvero
quelli che non avessero ricevuto comunicazione di esclusione dal
concorso qualora non fosse stata effettuata la prova di preselezione
- dovranno sostenere, rispettivamente, le seguenti prove scritte:
a) per il concorso per il Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
1a prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
elaborato su uno piu' argomenti scelti dalla commissione nelle
seguenti materie:
per i concorrenti in possesso del diploma di laurea in
economia e commercio o diploma di laurea equipollente: marketing,
sociologia della comunicazione, sociologia dell'organizzazione,
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
per i concorrenti in possesso del diploma di laurea in
scienze politiche o diploma di laurea equipollente: diritto
internazionale, diritto dell'informazione e della comunicazione,
sociologia della comunicazione di massa, sociologia
dell'organizzazione, antropologia culturale;
2a prova: svolgimento, nel tempo massimo che sara' stabilito
dalla commissione e comunicato prima dell'inizio della prova, di un
elaborato sotto forma di progetto vertente nelle materie che,
rispettivamente, possono formare oggetto della prima prova scritta;
b) per il concorso per il Corpo sanitario dell'Esercito, di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
1a prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
elaborato su uno o piu' argomenti scelti dalla commissione nelle
seguenti materie:
per i concorrenti in possesso del diploma di laurea in
medicina e chirurgia, dell'abilitazione all'esercizio professionale e
di uno dei diplomi di specializzazione previsti: patologia clinica e
chirurgia generale;
per i concorrenti in possesso del diploma di laurea in
medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale:
patologia medica degli animali da reddito, patologia chirurgica
veterinaria, biomeccanica e podologia veterinaria con nozioni ed
applicazioni di medicina legale veterinaria;
2a prova: compilazione di un questionario comprendente
quesiti a risposta multipla predeterminata e/o aperta nelle seguenti
materie:
per i concorrenti in possesso della laurea in medicina e
chirurgia, dell'abilitazione all'esercizio professionale e di uno dei
diplomi di specializzazione previsti, a seconda della
specializzazione posseduta: clinica ginecologica ed ostetricia,
anestesiologia e rianimazione, radiologia;
per i concorrenti in possesso della laurea in medicina
veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale: clinica
medica veterinaria, comprese le malattie infettive degli animali
domestici e le malattie parassitarie degli animali, polizia
veterinaria, clinica chirurgica, anestesiologia, radiologia,
chirurgia d'urgenza e terapia intensiva degli animali domestici.
La durata massima di detta prova ed il numero dei quesiti saranno
fissati dalla commissione e comunicati ai concorrenti prima
dell'inizio della prova stessa;
c) per il concorso per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito,
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c):
1a prova: comune a tutti i concorrenti, consistente in
quesiti a risposta multipla predeterminata o aperta su argomenti di
carattere tecnico-scientifico, intesi ad individuare le capacita' di
ragionamento logico-deduttive, nonche' su argomenti di carattere
sociale, politico ed economico.
La durata massima di detta prova ed il numero dei quesiti saranno
fissati dalla commissione e comunicati ai concorrenti prima
dell'inizio della prova stessa;
2a prova: svolgimento, in un tempo non superiore ad otto ore,
di un elaborato su argomenti specifici, propri del diploma di laurea
posseduto, tratti dai programmi indicati nell'allegato F, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le prove scritte di cui al precedente comma 1 avranno luogo
secondo il seguente diario:
a) concorso per la nomina di nove tenenti nel ruolo normale del
Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito:
25 e 26 maggio 2000 presso la Caserma "ARPAIA" - Viale
dell'Esercito n. 164, Roma (Cecchignola);
b) concorso per la nomina di dieci tenenti nel ruolo normale
del Corpo sanitario dell'Esercito:
7 e 8 giugno 2000 presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito - Viale Mezzetti n. 2, Foligno;
c) concorso per la nomina di sedici tenenti nel ruolo normale
del Corpo degli ingegneri dell'Esercito:
30 e 31 maggio 2000 presso la Scuola di applicazione - Via
Arsenale n. 22, Torino.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento di
dette prove saranno rese note mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 16 maggio 2000, che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
16 maggio 2000 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
La pubblicazione del diario di svolgimento delle prove scritte
assolve all'obbligo del preavviso. Pertanto, la comunicazione di cui
al precedente art. 5, comma 8, si limitera' a rendere noto ai
concorrenti l'avvenuto superamento della prova di preselezione e la
conseguente ammissione a sostenere le prove scritte d'esame.
3. I concorrenti sono tenuti a presentarsi nella sede e nei
giorni rispettivamente indicati, entro le ore 7,30 dell'orario
ufficiale. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di
ciascuna prova saranno senz'altro esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Per ciascuna prova scritta consistente nello svolgimento di un
elaborato la commissione esaminatrice preposta formulera'
preventivamente, in adunanza segreta, tre tracce concernenti la/le
materia/e oggetto d'esame e le chiudera' in plichi sigillati. Prima
dell'inizio della prova uno dei concorrenti sara' invitato a
scegliere, mediante sorteggio, la traccia da svolgere.
6. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente
avra' conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a
18/30. Tale punteggio sara' utile per la formazione della rispettiva
graduatoria di cui al successivo art. 14.
7. I concorrenti risultati idonei riceveranno da parte della
Direzione generale per il personale militare apposita comunicazione a
mezzo lettera raccomandata o telegramma contenente indicazione del
giorno e dell'ora nei quali dovranno presentarsi per essere
sottoposti alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti
psico-fisici e alle prove attitudinali.
L'elenco dei concorrenti che avranno superato le prove scritte di
ciascun concorso sara' inoltre pubblicato sul sito Internet
www.esercito.difesa.it.> 8. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data di svolgimento
delle prove, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - Palazzo
Esercito - Via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma - tel. 06/47355941.

                               Art. 7.
 
Prove di efficienza fisica
 
1. I concorrenti che in ciascuna prova scritta abbiano riportato
un punteggio di almeno 18/30 saranno sottoposti alle prove di
efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
2. Le prove di efficienza fisica, cui i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tenuta ginnica, avranno luogo presso il Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Caserma
"Gonzaga del Vodice" - Viale Mezzetti n. 2, Foligno, nei giorni che
saranno resi noti con lettera raccomandata o telegramma.
La valutazione di tali prove sara' effettuata dalla commissione
di cui al successivo art. 13, comma 2, lettera a).
3. I concorrenti ammessi a tali prove dovranno esibire, prima
della effettuazione delle stesse, il seguente certificato:
a) se in congedo o provenienti dalla vita civile: certificato
di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera
rilasciato da medici della federazione medico sportiva italiana
ovvero dal personale sanitario delle strutture pubbliche o private
convenzionate, normativamente previste;
b) se in servizio nella Forza armata Esercito: certificato di
idoneita' alle prove di efficienza operativa previste per detto
personale.
La mancata presentazione del suindicato certificato determinera'
la non ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza
fisica.
4. L'idoneita' dei concorrenti di sesso femminile sotto il
profilo psico-fisico ed attitudinale sara' accertata con le modalita'
definite nel gia' citato decreto ministeriale da emanare ai sensi
dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, che
saranno indicate nelle disposizioni integrative del presente decreto
che verranno pubblicate nella gia' citata Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - del 21 aprile 2000, ovvero in quella alla quale la
stessa avesse fatto eventualmente rinvio. Resta comunque fermo quanto
precisato al riguardo nel precedente art. 1, comma 6.
Pertanto, le seguenti disposizioni devono intendersi riferite ai
soli concorrenti di sesso maschile.
5. Le prove da eseguire sono riportate nell'allegato H, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Per conseguire l'idoneita' i concorrenti dovranno superare
almeno una delle quattro prove previste.
7. L'esito delle prove di efficienza fisica, che sara' comunicato
agli interessati seduta stante, e' definitivo.
8. Il superamento delle prove di efficienza fisica dara' luogo,
con le modalita' riportate nel gia' citato allegato H e nei limiti
nel medesimo previsti, alla attribuzione di un punteggio
incrementale, utile per la formazione della graduatoria di merito di
cui al successivo art. 14.
9. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento delle prove, la facolta'
di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentate cause
di forza maggiore, non potessero presentarsi alle prove di efficienza
fisica nel giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax -
numero 06/4827347) al massimo entro il giorno della prova, inviando
documentazione probatoria dei motivi dell'assenza.

                               Art. 8.
 
Accertamenti psico-fisici
 
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici a cura della
commissione di cui al successivo art. 13, comma 1, lettera b).
Per quanto indicato nel precedente art. 7, comma 4, le
disposizioni seguenti devono intendersi riferite ai soli concorrenti
di sesso maschile.
2. Gli accertamenti saranno volti al riconoscimento del possesso
dell'idoneita' psico-fisica al servizio dei concorrenti, quali
ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli normali
dell'Esercito.
I concorrenti dovranno, inoltre, essere riconosciuti in possesso
dei seguenti requisiti psico-fisici:
statura non inferiore a m 1,65;
acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non
inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con
correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche ad un
solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare
normali;
percezione uditiva della voce di ordinaria conversazione ad
almeno sette metri di distanza da un orecchio e ad una distanza non
inferiore a quattro metri dall'altro ovvero ad almeno sei metri di
distanza da un orecchio e ad una distanza non inferiore a cinque
metri dall'altro;
normale ed armonioso assetto della struttura di personalita'
nelle sue componenti intellettiva, affettiva e comportamentale.
3. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti seguenti accertamenti specialistici
e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni, solo qualora i
concorrenti non producano il relativo referto da cui risulti che tale
accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti presso
organi sanitari militari o strutture pubbliche, come indicato dal
successivo art. 11, comma 1;
cardiologico con E.C.G.;
otorinolaringoiatrico;
neuropsichiatrico;
analisi delle urine con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
4. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali, nonche' dei requisiti psico-fisici suindicati.
5. La commissione medica, seduta stante, comunichera' al
concorrente l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
"idoneo quale ufficiale del ruolo normale del Corpo
(rispettivamente, di amministrazione e commissariato dell'Esercito,
sanitario dell'Esercito e degli ingegneri dell'Esercito) in servizio
permanente", con indicazione del profilo sanitario di cui al
successivo comma 6;
"non idoneo quale ufficiale del ruolo normale del Corpo
(rispettivamente, di amministrazione e commissariato dell'Esercito,
sanitario dell'Esercito e degli ingegneri dell'Esercito) in servizio
permanente", con l'indicazione della causa di non idoneita'.
6. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sia stato
attribuito il seguente profilo sanitario minimo:
 
PS CO AC AR AV LS LI VS AU
2 3 2 2 2 2 2 3 2
Al profilo sanitario minimo sopra indicato sara' attribuito
punteggio pari a zero. Per ciascun coefficente uguale ad uno del
profilo stesso, ad eccezione di PS, sara' attribuito un incremento di
0,5 punti, fino ad un massimo di punti quattro. Detto punteggio sara'
utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al
successivo art. 14,
7. Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati affetti
da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
disturbi della parola anche se in forma lieve
(dislalia-disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
applicativo e con l'impiego quale ufficiale in servizio permanente
dei ruoli normali.
8. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa,
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti
richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' giudizio,
ne' definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il termine - che
non potra' comunque superare la data prevista per il completamento
della prova orale da parte di tutti i concorrenti - entro il quale
sottoporra' detti concorrenti ad ulteriori accertamenti sanitari, per
verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
9. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
10. I concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia,
spedire con lettera raccomandata al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1a
divisione reclutamento ufficiali - 1a sezione - Via XX Settembre,
123/A - 00187 Roma, improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo alla data degli accertamenti sanitari, specifica istanza,
corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio
di non idoneita'. Detta istanza potra' essere anticipata alla
predetta Direzione generale a mezzo fax (06/4827347).
11. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati.
12. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno dalla Direzione generale per il personale militare la
relativa comunicazione.
13. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il
giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti
sanitari si intendera' confermato.
14. Il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica dei concorrenti di
cui al precedente comma 10, in caso di accoglimento dell'istanza
sara' espresso dalla commissione di cui all'art. 13, comma 1, lettera
c), a seguito di valutazione della documentazione allegata
all'istanza di ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a
seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
15. Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno
esclusi dal concorso.
16. I verbali degli accertamenti sanitari dovranno essere
trasmessi alla direzione generale per il personale militare - I
reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali, entro il terzo giorno
dalla data di completamento degli accertamenti medesimi.

                               Art. 9.
 
Accertamento attitudinale
 
1. L'idoneita' dei concorrenti sotto il profilo attitudinale
sara' accertata dalla commissione di cui all'art. 13, comma 1,
lettera d).
Per quanto indicato nel precedente art. 7, comma 4, le
disposizioni seguenti devono intendersi riferite ai soli concorrenti
di sesso maschile.
L'accertamento consistera' nello svolgimento di una serie di
prove intese a valutare le qualita' indispensabili all'espletamento
delle mansioni di ufficiale in servizio permanente effettivo dei
ruoli normali dell'Esercito.
2. La commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente
un giudizio di idoneita' o di non idoneita'. Detto giudizio, che
sara' comunicato agli interessati seduta stante, per iscritto, e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei saranno
esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita', invece, si
estrinsechera' in un punteggio da 0 (zero) a 2 (due) punti, utile ai
fini della formazione della graduatoria di merito di cui al
successivo art. 14.
3. Per esigenze organizzative l'accertamento attitudinale potra'
eventualmente precedere gli accertamenti sanitari.
4. I verbali dell'accertamento attitudinale dovranno essere
inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale
militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali - 1a
sezione - Via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma, entro il terzo giorno
dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.

                              Art. 10.
 
Prove orali
 
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
ed attitudinali saranno ammessi alle ulteriori prove d'esame che
consisteranno:
a) per il concorso per il corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
in una prova orale di cultura tecnico-professionale
consistente in un colloquio inteso a valutare:
le capacita' professionali dei concorrenti, mediante
interrogazioni sulle materie che formano rispettivamente oggetto
delle due prove scritte;
la conoscenza della normativa di interesse delle Forze
armate, con particolare riguardo alle disposizioni degli atti
normativi indicati nell'allegato D, che costituisce parte integrante
del presente decreto;
b) per il concorso per il corpo sanitario dell'Esercito, di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
in una prova pratica di cultura tecnico-professionale,
consistente in accertamenti nelle seguenti materie:
per i concorrenti in possesso della laurea in medicina e
chirurgia, dell'abilitazione all'esercizio professionale e di uno dei
diplomi di specializzazione previsti: semeiotica e metodologia
medica, semeiotica e metodologia chirurgica con elementi di chirurgia
d'urgenza, di pronto soccorso e di traumatologia.
In particolare, il concorrente, su di un ammalato designato dalla
commissione, dovra' esporre e discutere il giudizio diagnostico,
prognostico e terapeutico e fornire indicazioni circa le ricerche di
laboratorio piu' adatte nel caso in esame per comprovare il giudizio
diagnostico, indicando per esso il rispettivo significato
semeiologico. Dovra' dimostrare anche la sua capacita' nella
confezione di apparecchi ed in altre prestazioni (medicazioni,
interventi di ambulatorio) con speciale riguardo alle prestazioni per
soccorso d'urgenza. Verranno altresi' saggiate le cognizioni
anatomiche del concorrente per le esigenze dell'esercizio
professionale. Nei riguardi delle indicazioni operatorie, il
concorrente verra' interrogato sui criteri nello stabilirle mentre,
per cio' che si riferisce alla tecnica operatoria, le interrogazioni
verteranno sulle nozioni di pronto soccorso;
per i concorrenti in possesso della laurea in medicina
veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale:
semeiotica medica e chirurgica, ispezione degli alimenti di origine
animale su materiale presentato dalla commissione.
In particolare, il concorrente dovra', su equini designati dalla
commissione, formulare la diagnosi e la prognosi, riferire su quanto
osservato e rispondere alle domande che la commissione riterra'
rivolgergli per ciascun caso determinato.
Il concorrente dovra', inoltre, ispezionare degli alimenti di
origine animale su materiale presentato dalla commissione e
rispondere alle interrogazioni rivoltegli;
in una prova orale di cultura tecnico-professionale
consistente in un colloquio inteso a valutare:
le capacita' professionali dei concorrenti, mediante
interrogazioni sulle materie che formano rispettivamente oggetto
delle due prove scritte e della prova pratica;
la conoscenza della normativa di interesse delle Forze
armate, con particolare riguardo alle disposizioni degli atti
normativi indicati nell'allegato E, che costituisce parte integrante
del presente decreto;
c) per il concorso per il corpo degli ingegneri dell'Esercito,
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c):
in una prova orale di cultura tecnico-professionale
consistente in un colloquio inteso a valutare:
le capacita' professionali dei concorrenti, mediante
interrogazioni sulle materie previste per ciascun diploma di laurea
nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente
decreto;
la conoscenza della normativa di interesse delle Forze
armate, con particolare riguardo alle disposizioni degli atti
normativi indicati nel gia' citato allegato F.
2. Nella lettera o nel telegramma di convocazione i concorrenti
riceveranno indicazione della sede e della data di svolgimento delle
prove di cui al precedente comma 1. Per esigenze organizzative le
prove pratiche previste per i partecipanti al concorso per il corpo
sanitario dell'Esercito potranno avere luogo dopo lo svolgimento di
quelle orali e solo in caso di idoneita' in queste riportata ed anche
in sede diversa da quella della prova orale.
3. Le prove orali e quelle pratiche - quando previste - si
intenderanno superate se il concorrente avra' riportato in ciascuna
di esse il punteggio minimo di 18/30, utile ai fini della formazione
delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
4. I concorrenti idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno la
prova orale facoltativa di lingua straniera (solo inglese, per il
corpo di amministrazione e commissariato dell'Esercito; una a scelta
fra inglese, francese, tedesco o spagnolo, per il corpo sanitario
dell'Esercito e per il corpo degli ingegneri dell'Esercito).
La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgera' con le
seguenti modalita':
a) breve colloquio a carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
5. Ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua
straniera sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30 alla
quale corrispondera' il seguente punteggio:
da 0 a 17,999/30: punti 0;
da 18/30 a 20,999/30: punti 0,50;
da 21/30 a 23,999/30: punti 1;
da 24/30 a 26,999/30: punti 1,50;
da 27/30 a 30/30: punti 2.
6. I concorrenti che per qualunque causa non dovessero
presentarsi alla prova nei giorni stabiliti saranno considerati
rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

                              Art. 11.
 
Documenti
 
1. I concorrenti convocati per essere sottoposti agli
accertamenti sanitari di cui al precedente art. 8 dovranno
consegnare, all'atto della presentazione i seguenti documenti:
certificato attestante la recente effettuazione degli
accertamenti sierologici per la lue, in conformita' a quanto previsto
dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica. La mancata presentazione di detto certificato determinera'
la non ammissione a sostenere gli accertamenti sanitari;
certificato, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, non
anteriore a tre mesi, attestante l'esito dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C. La mancata presentazione di detto
certificato determinera' la non ammissione a sostenere gli
accertamenti sanitari;
eventuale referto di esame radiografico del torace in due
proiezioni, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a
tale esame strumentale presso organi sanitari militari o strutture
pubbliche entro i tre mesi precedenti la data della visita medica.
2. I concorrenti risultati vincitori del concorso, nominati
ufficiali in servizio permanente ed ammessi alla frequenza del corso
applicativo - entro trenta giorni dalla data di presentazione -
dovranno sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dichiarazione,
compilata secondo il modello in allegato I, che costituisce parte
integrante del presente decreto, sostitutiva dei dati contenuti in:
estratto per riassunto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
stato di famiglia.
3. Dovranno, inoltre, con ulteriore dichiarazione sostitutiva
rilasciata ai sensi delle succitate disposizioni, compilata secondo
il modello in allegato L, che costituisce parte integrante del
presente decreto, confermare il possesso dei titoli di merito e degli
eventuali titoli di preferenza dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso.
Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.

                              Art. 12.
 
Valutazione titoli
 
1. Le commissioni di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), di
ciascun concorso procederanno alla valutazione dei titoli di merito
dei concorrenti che avranno sostenuto entrambe le prove scritte di
cui al precedente art. 6 e prima della correzione delle stesse.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai
concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale.
2. Le commissioni disporranno di un punteggio complessivo massimo
di 10 punti, cosi' ripartiti:
a) diploma di laurea: (massimo punti 1): punti 1: per il
diploma di laurea con voto compreso tra 106 e 110/110 e lode; punti
0,50: per il diploma di laurea con voto compreso tra 100 e 105/110;
b) titoli accademici e tecnici (massimo punti 4): punti 2: per
ogni diploma di specializzazione; punti 2: per ogni master; punti 2:
per ogni dottorato di ricerca;
c) pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, in relazione
al contenuto ed all'attinenza con la professione (massimo punti 3);
d) esperienze professionali documentate (massimo punti 2).
3. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel presente
articolo.
4. I titoli di merito, che dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, dovranno essere
espressamente dichiarati nella domanda medesima ovvero in
dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
allegata alla domanda. Le pubblicazioni scientifiche dovranno
necessariamente essere allegate alla domanda.

                              Art. 13.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate, per
ciascun concorso:
a) la commissione per le prove di efficienza fisica;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d) la commissione per l'accertamento attitudinale;
e) la commissione esaminatrice per la prova di preselezione,
per le prove scritte, per la valutazione dei titoli, per le prove
orali e pratiche e per la formazione della graduatoria.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado non
inferiore a colonnello, presidente;
due ufficiali dell'Esercito in servizio permanente di grado non
inferiore a maggiore, qualificati istruttori militari di educazione
fisica, membri;
un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado non
inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara'
composta da:
un colonnello del corpo sanitario dell'Esercito in servizio
permanente, presidente;
due ufficiali superiori del corpo sanitario dell'Esercito in
servizio permanente, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
un brigadier generale del corpo sanitario dell'Esercito in
servizio permanente, presidente;
due ufficiali superiori del corpo sanitario dell'Esercito in
servizio permanente, membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della commissione di
cui al precedente comma 3.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), sara'
composta da:
un ufficiale superiore in servizio permanente dell'Esercito;
due ufficiali in servizio permanente del corpo sanitario
dell'Esercito, specialisti in psichiatria o in psicologia clinica,
con formazione in tecniche psicodiagnostiche orientate alla
valutazione attitudinale.
Le funzioni di presidente saranno svolte dall'ufficiale piu'
elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
Detta commissione si avvarra' del supporto di personale, anche
convenzionato, laureato in psicologia ed iscritto all'albo
professionale.
6. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera e), sara' composta:
a) per il concorso per il corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), da:
un ufficiale di grado non inferiore a brigadier generale, in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
due ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di grado
non inferiore a maggiore, membri;
due docenti laureati in sociologia, membri;
un docente o esperto per la prova orale facoltativa di lingua
inglese, membro aggiunto;
un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado
non inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto;
b) per il concorso per il corpo sanitario dell'Esercito, di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera b), da:
un ufficiale di grado non inferiore a brigadier generale del
corpo sanitario dell'Esercito, in servizio o in ausiliaria da non
oltre tre anni, presidente;
tre ufficiali medici di grado non inferiore a maggiore in
servizio permanente del corpo sanitario dell'Esercito in possesso,
rispettivamente, del diploma di specializzazione in ostetricia e
ginecologia, in radiodiagnostica ed in anestesia e rianimazione, per
le prove sostenute dai laureati in medicina e chirurgia, membri;
tre ufficiali veterinari di grado non inferiore a maggiore in
servizio permanente del corpo sanitario dell'Esercito per le prove
sostenute dai laureati in medicina veterinaria, membri;
un ufficiale di grado non inferiore a maggiore in servizio
permanente dell'Esercito per la prova di preselezione e per quella
orale - limitatamente agli argomenti di carattere militare - per la
valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria generale
di merito, membro aggiunto;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado
non inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto;
c) per il concorso per il corpo degli ingegneri dell'Esercito,
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), da:
un ufficiale di grado non inferiore a brigadier generale
dell'Esercito in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni,
presidente;
quattro ufficiali del corpo degli ingegneri dell'Esercito in
servizio permanente di grado non inferiore a maggiore, membri;
un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a maggiore, per la prova di preselezione, per la prova
scritta di cultura generale, per la prova orale - limitatamente agli
argomenti di carattere militare - per la valutazione dei titoli e per
la formazione della graduatoria generale di merito, membro aggiunto;
un docente universitario - che potra' essere diverso in
relazione a ciascuna delle categorie di laureati fra cui sono
ripartiti i posti di cui al precedente art. 1, che risultino
partecipanti al concorso - membro aggiunto;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto.

                              Art. 14.
 
Graduatorie
 
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della commissione
esaminatrice, in distinte graduatorie generali di merito.
2. In ciascun concorso la commissione provvedera' a formare la
graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei sommando per
ciascuno:
i punteggi conseguiti nelle due prove scritte;
il punteggio conseguito nella prova orale;
il punteggio conseguito nella prova pratica (solo nel concorso
per il corpo sanitario dell'Esercito);
l'eventuale punteggio incrementale ottenuto nella prova
facoltativa di lingua straniera;
il punteggio attribuito per i titoli di merito;
i punteggi attribuiti nelle prove di efficienza fisica, negli
accertamenti psico-fisici e nell'accertamento attitudinale.
3. Nel formare la graduatoria di merito ciascuna commissione
dovra' tenere conto della ripartizione dei posti di cui al precedente
art. 1.
4. Le graduatorie dei concorrenti idonei in ciascun concorso
saranno approvate con distinti decreti dirigenziali.
5. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 3, a
parita' di merito si applicheranno, in sede di approvazione delle
graduatorie di merito, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli
di preferenza e' riportato nell'allegato G, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
6. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del
presente decreto, saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei
limiti dei posti disponibili per ciascun concorso, si collocheranno
utilmente nella rispettiva graduatoria di merito.
7. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di detta
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Essi saranno inoltre pubblicati nel sito Internet
www.esercito.difesa.it>

                              Art. 15.
 
Nomina
 
1. I concorrenti di cui al precedente art. 14, comma 6, saranno
nominati con riserva, dopo che sara' stata all'uopo acquisita
l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri prescritta
dalle norme finanziarie vigenti, rispettivamente, tenenti in servizio
permanente effettivo del ruolo normale del corpo di amministrazione e
di commissariato dell'Esercito, del corpo sanitario dell'Esercito,
del corpo degli ingegneri dell'Esercito, con anzianita' assoluta nel
grado stabilita nel decreto presidenziale di nomina che sara'
immediatamente esecutivo.
2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via
provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso
applicativo di cui al successivo comma.
3. Dopo la nomina essi frequenteranno, come prescritto
dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, un corso applicativo, di durata non superiore ad un anno
accademico, con le modalita' stabilite dallo stato maggiore
dell'Esercito.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre una ferma di anni cinque decorrente dalla data di inizio
del corso medesimo.
La mancata presentazione nel giorno prefissato comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. A seguito delle eventuali rinunce di concorrenti che si
verificassero entro un periodo pari ad 1/12 della durata complessiva
del corso applicativo, la direzione generale per il personale
militare provvedera' al ripianamento delle vacanze con i criteri
indicati nel precedente art. 14, comma 6.
5. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso
applicativo verra' sciolta la riserva di cui al precedente comma 1 e
verra' rideterminata l'anzianita' relativa in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.
6. Per gli ufficiali che non supereranno il corso applicativo
verra' disposta la revoca della nomina, a decorrere dalla data di
conferimento della stessa e sanzionato il proscioglimento dalla ferma
contratta. Gli interessati saranno collocati in congedo, a meno che,
se di sesso maschile, non debbano assolvere o completare gli obblighi
di leva, ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di
durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di
servizio per i militari in servizio permanente effettivo e per il
restante personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli
obblighi di leva.

                              Art. 16.
 
Accertamento dei requisiti
 
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la direzione generale per il personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive rese dai
concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal
controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

                              Art. 17.
 
Esclusione dal concorso
 
La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti.

                              Art. 18.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
3. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il direttore della 1a divisione reclutamento ufficiali della
direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 17 marzo 2000
Il direttore generale: Zoldan

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