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UNIVERSITA' DI CASSINO

Concorso, per titoli, per il conferimento di quaranta borse di studio

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.61 del 4/8/2000
Ente:UNIVERSITA' DI CASSINO
Località:-
Codice atto:000E7078
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:5/11/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    Visto   lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Cassino,
emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, con decreto
rettorale n. 512 del 28 maggio 1996;
Vista la legge n. 390 del 2 dicembre 1991 ed in particolare
l'art. 17;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997;
Visto il decreto ministeriale - MURST del 24 luglio 1997;
Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione, rispettivamente, del 13 gennaio 1997 e del
28 gennaio 1997, con le quali sono stati fissati i limiti di reddito
per poter accedere ai benefici della legge citata;
Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di
amministrazione rispettivamente del 28 marzo 2000 e del 19 maggio
2000, relative alla emanazione di un bando di concorso, per l'anno
accademico 2000/2001, per il conferimento delle borse di studio
destinateall'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza
universitaria di alcuni corsi di laurea e di diploma attivati nella
Universita' stessa;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto, per l'anno accademico 2000/2001, un concorso, per
titoli, per il conferimento di quattro borse di studio riservate agli
studenti che si immatricolano ad uno dei corsi, appresso indicati, di
laurea o di diploma universitario attivati presso l'Universita' di
Cassino e cosi' suddivise:
Facolta' di lettere:
cinque borse per il corso di laurea in filosofia;
cinque borse per il corso di laurea in lettere.
Facolta' di ingegneria:
cinque borse per il corso di laurea in ingegneria elettrica;
tre borse per il corso di diploma in ingegneria elettrica;
cinque borse per il corso di laurea in ingegneria meccanica;
tre borse per il corso di diploma in ingegneria meccanica;
quattro borse per il corso di laurea in ingegneria civile.
Facolta' di economia:
dieci borse per il corso di laurea in economia e commercio.
L'importo di ciascuna borsa e' pari a L. 5.000.000.

                               Art. 2.
Al concorso possono accedere tutti gli studenti dell'Universita'
degli studi di Cassino regolarmente iscritti al primo anno dei corsi
di laurea o di diploma di cui all'art. 1 per l'anno accademico
2000/2001.
Sono esclusi gli studenti che:
siano percettori di un "reddito equivalente" superiore a
L. 56.375.000, cosi' come risulta determinato ai sensi del successivo
art. 4, con riferimento all'anno 1999 (dichiarazione redditi 2000);
usufruiscano della borsa di studio A.Di.S.U per l'anno
accademico 2000/2001;
siano in possesso di altro diploma di laurea o di diploma
universitario;
abbiano conseguito il titolo di studio previsto dall'art. 1
comma 1, della legge 11 dicembre 1969, n. 910, per l'accesso
all'Universita', con votazione inferiore a 70/100;
abbiano conseguito il titolo di studio suddetto da oltre due
anni; a tal fine non viene computato il periodo inerente al servizio
militare o civile sostitutivo.
Il vincitore della borsa non potra' conservare la medesima
qualora perda, a qualunque titolo, lo status di studente.
Gli studenti beneficiari delle borse di studio in questione sono
esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi
universitari.

                               Art. 3.
Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al rettore
dell'Universita' degli studi di Cassino - Servizio affari generali -
via Marconi, 10 - 03043 Cassino, devono essere redatte in carta
semplice secondo il fac-simile allegato al bando e possano essere
presentate presso l'ufficio stesso entro le ore 12 del 5 novembre
c.a.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro la data indicata. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L'autocertificazione gia' presentata per l'iscrizione all'anno
accademico 2000/2001 e' utilizzata per la valutazione del merito e
delle condizioni economiche con l'attribuzione dei punteggi di cui al
successivo art. 4.
L'Universita' provvedera' a controllare la veridicita' delle
autocertificazioni prodotte dai richiedenti, svolgendo le verifiche
necessarie anche con controlli a campione.

                               Art. 4.
Dopo l'esame preliminare delle domande e l'esclusione di coloro
che non hanno i requisiti richiesti, l'amministrazione provvede,
sulla base dei criteri di merito e di reddito, a formulare una
distinta graduatoria provvisoria per ciascun corso di laurea o di
diploma universitario, in relazione alla ripartizione delle borse
operate dagli organi accademici.
A tal fine l'amministrazione procede a:
A) Determinazione del merito sulla base
1) del titolo di studio previsto dall'art. 1, comma 1, della
legge 11 dicembre 1969, n. 910, per l'accesso all'Universita',
conseguito con votazione non inferiore a 70/100 da non oltre due
anni; a tal fine non viene computato il periodo inerente al servizio
militare o civile sostitutivo.
Per i titoli di durata quadriennale per i quali e' previsto
l'anno integrativo ai fini dell'iscrizione al corso di laurea o di
diploma richiesto si terra' conto per la decorrenza del biennio,
dell'attestato relativo al corso integrativo.
Il relativo punteggio e' cosi' ripartito, fino a un massimo di
punti sei:
votazione compresa fra 70/100 e 76/100, punti 1
votazione compresa fra 77/100 e 83/100, punti 2
votazione compresa fra 84/100 e 90/100, punti 3
votazione compresa fra 91/100 e 95/100, punti 4
votazione compresa fra 96/100 e 99/100, punti 5
votazione di 100/100, punti 6
2) della residenza anagrafica, limitatamente alle borse
previste per le facolta' di lettere ed economia:
studenti non residenti nella regione Lazio e ad almeno 30 km
di distanza dal comune di Cassino, punti 3
studenti non residenti nella provincia di Frosinone e ad
almeno 30 km di distanza dal comune di Cassino, punti 2
studenti non residenti nel comune di Cassino e ad almeno 30
km di distanza dallo stesso comune, punti 1
B) Determinazione delle condizioni economiche - "reddito equivalente"
- dividendo
1) il reddito figurativo, dato dalla somma del reddito
complessivo annuale del nucleo familiare (reddito imponibile ai fini
IRPEF piu' altri redditi gia' tassati alla fonte) e del 10% del
patrimonio (mobiliare piu' immobiliare)
2) per il coefficiente corrispondente al numero dei componenti
il nucleo familiare cosi' definiti:
1 componente: 0,45
2 componenti: 0,75
3 componenti: 1
4 componenti: 1,22
5 componenti: 1,43
6 componenti: 1,62
7 componenti: 1,80
per ogni componente oltre i 7 si aggiunge 0,15 a 1,80.
Il numero dei componenti il nucleo familiare viene aumentato di
una unita' in corrispondenza delle situazioni seguenti, cumulabili
tra loro per soggetti distinti:
studente portatore di handicap;
per ciascuna persona non autosufficiente fisicamente presente
in famiglia;
per ciascun componente il nucleo familiare, escluso lo studente
stesso iscritto all'Universita' per il conseguimento del primo titolo
accademico, purche' di eta' inferiore ai 26 anni.
C) Formulazione di graduatorie provvisorie, separate per ciascun
corso di laurea e di diploma universitario, sulla base del punteggio
di merito e del reddito equivalente, di cui ai punti A) e B), dando
la precedenza, a parita' di merito, al reddito equivalente piu'
basso.

                               Art. 5.
Avverso le graduatorie provvisorie, che sono pubblicate agli albi
del rettorato e delle facolta' per quindici giorni, ed a decorrere
dalla data di affissione, gli interessati possono proporre eventuali
ricorsi entro e non oltre i successivi cinque giorni dalla scadenza
della affissione medesima.

                               Art. 6.
Con decreto rettorale sara' nominata una apposita commissione
composta dal direttore amministrativo o un suo delegato, da un
rappresentante di ciascuna delle tre facolta' interessate designato
dai presidi, dal funzionario responsabile del servizio e da un
rappresentante degli studenti designato dal senato degli studenti.
La commissione avra' i seguenti compiti:
1) verificare il lavoro svolto dal competente ufficio in ordine
alla formulazione della graduatoria provvisoria;
2) pronunciarsi in via definitiva sui ricorsi eventualmente
pervenuti;
3) risolvere le situazioni di ex equo per merito e reddito
mediante sorteggio per l'attribuzione dell'ultimo posto disponibile.

                               Art. 7.
La graduatoria definitiva, approvata con decreto rettorale, sara'
resa pubblica mediante affissione agli albi del rettorato e delle
facolta'.

                               Art. 8.
Il pagamento delle borse sara' corrisposto in due rate di
L. 2.500.000 ciascuna.
L'erogazione delle due rate della borsa avra' luogo con le
seguenti modalita':
prima rata entro trenta giorni dall'assegnazione definitiva di
cui all'art. 7, previa verifica della regolare iscrizione al corso di
laurea o di diploma universitario;
seconda rata entro il trenta settembre dell'anno 2001, previa
verifica dell'avvenuto superamento entro il 31 luglio, dello stesso
anno accademico di riferimento, e con una media non inferiore a 24/30
di almeno due degli esami previsti per l'anno accademico di
immatricolazione.
La non osservanza degli obblighi previsti dai precedenti commi
comporta la revoca della borsa, la restituzione del rateo riscosso e
la refusione delle tasse dovute ed eventualmente rimborsate.
Pertanto, la relativa segreteria studenti non potra' dare corso
ad istanze di trasferimento ad altra Universita', di passaggio di
corso e di rinuncia degli studi se non dietro attestazione
dell'ufficio ragioneria dell'Universita' che certifichi l'avvenuto
rimborso di quanto dovuto.
Il presente decreto e' inserito nella raccolta ufficiale interna
di questa Universita' e viene inviato alla Gazzetta Ufficiale per la
pubblicazione.
Cassino, 13 giugno 2000
Il rettore: Pecere

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