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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole
di specializzazione per le professioni legali, anno accademico
2020-2021.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.67 del 28/8/2020
Ente:MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:20E09602
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:9/10/2020

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto
decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma
1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di
alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020, con il
quale il prof. Gaetano Manfredi e' stato nominato Ministro
dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 162, recante «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali,
delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento» e,
in particolare, il Capo III;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e
successive modificazioni, recante modifiche alla disciplina del
concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di
specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17,
commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del predetto decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che dispone che l'accesso alle
scuole di specializzazione avvenga mediante concorso per titoli ed
esame, e il comma 6 secondo il quale le prove di esame hanno
contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
sedi delle scuole. La votazione finale e' espressa in sessantesimi.
Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del
punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari,
valutato per un massimo di dieci punti.;
Visto il decreto del Ministro dell'universita', della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni,
concernente il Regolamento recante norme per l'istituzione e
l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni
legali, e, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 3, che stabilisce che
alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame,
indetto con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della
giustizia, con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e che
prevede, altresi', che nel bando siano indicate le sedi e la data
della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola, le
necessarie disposizioni organizzative e la sede ove, il giorno delle
prove, controllata l'integrita' dei pieghi, e' sorteggiato
l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonche' le
modalita' di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto del Ministro del l'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 relativo al
Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al
Regolamento sull'autonomia didattica degli atenei, approvato con
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante
«Nuova disciplina in materia di accesso in magistratura, nonche' in
materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005,
n. 150» e, in particolare, l'art. 2;
Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 11
dicembre 2001, n. 475, recante il Regolamento sulla valutazione del
diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le
professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi
dell'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, riguardante il Regolamento sulla riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'art. 10, comma 3, e 11,
comma 2;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova
disciplina dell'ordinamento della professione forense e, in
particolare, l'art. 41, comma 9, in forza del quale «il diploma
conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni
legali, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398, e successive modificazioni, e' valutato ai fini del
compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato
per il periodo di un anno»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate», e successive modificazioni;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»
e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, che
stabilisce, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398, e dell'art. 2, comma 1, lettera b, n. 1),
della legge 25 luglio 2005, n. 150, che il numero complessivo dei
laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette scuole di
specializzazione nell'anno accademico 2019/2020 e' pari a 3.600
unita';
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del 3 maggio 2012;
Ritenuto di modificare la distribuzione dei posti disponibili tra
le varie sedi rispetto al precedente anno accademico 2019/2020, a
seguito delle comunicazioni di rinuncia pervenute dagli atenei;
Ravvisata la necessita' di provvedere, ai sensi dell'art. 4 del
decreto 21 dicembre 1999, n. 537, all'indizione del concorso
nazionale per titoli ed esame per l'accesso alle scuole di
specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico
2020-2021;

Decreta:

Art. 1

Indizione del concorso

1. Per l'anno accademico 2020-2021 e' indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole di
specializzazione per le professioni legali, ai sensi dell'art. 16,
comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art.
4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.
2. La prova d'esame si svolge il giorno 29 ottobre 2020 su tutto
il territorio nazionale, presso le universita' sedi delle scuole di
specializzazione per le professioni legali indicate nell'allegato 1,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da
ammettere alle scuole, determinato in 3.600 unita', e' ripartito tra
le scuole di specializzazione secondo quanto indicato nell'allegato 1
al presente bando.

                               Art. 2 

Requisiti per la partecipazione al concorso

1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il
diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento e
coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in
giurisprudenza sulla base degli ordinamenti adottati in attuazione
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e
del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in data anteriore al 29 ottobre
2020.

                               Art. 3 

Presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione al concorso, compilata secondo il
modello predisposto da ciascuna scuola, dovra' essere presentata
presso la segreteria dei corsi di studio di giurisprudenza
dell'ateneo sede della scuola di specializzazione per la quale si
concorre entro il 9 ottobre 2020. Puo' essere presentata domanda di
partecipazione con riserva ove il candidato non sia in possesso del
titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo consegua
comunque in data anteriore alla prova d'esame. Alla domanda di
partecipazione i candidati devono allegare la documentazione
comprovante l'avvenuto versamento della tassa a tal fine stabilita
dalla competente universita'.
2. Per l'ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza
straniera si applicano le norme vigenti in materia.
3. E' facolta' dell'ateneo disporre l'esclusione dei candidati
dal concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale, con
motivato provvedimento del direttore amministrativo.

                               Art. 4 

Prova d'esame

1. La prova di esame e' unica a livello nazionale e consiste
nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, su
argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo,
diritto processuale civile e procedura penale. La prova d'esame e'
volta a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle
tecniche giuridiche riguardanti le materie innanzi indicate. I
quesiti sono segreti e ne e' vietata la divulgazione. E' altresi'
vietata l'introduzione nell'aula di telefoni portatili e di altri
strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi
forma.
2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per
l'espletamento della prova e' di novanta minuti.
3. Durante la prova non e' ammessa la consultazione di testi e di
codici commentati e annotati con la giurisprudenza.

                               Art. 5 

Commissione giudicatrice

1. Con decreto rettorale e' costituita, presso ciascuno degli
atenei di cui all'allegato 1, una commissione giudicatrice del
concorso, composta da due professori universitari di ruolo in materie
giuridiche, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio
e presieduta dal componente avente maggiore anzianita' di ruolo
ovvero, a parita' di anzianita' di ruolo, dal piu' anziano di eta'.
2. La commissione e' incaricata di assicurare la regolarita'
dell'espletamento delle prove di esame, i vi compresa la consegna e
il ritiro degli elaborati, nonche' la verbalizzazione. La commissione
valuta la prova d'esame, il curriculum degli studi universitari e il
voto di laurea, secondo i criteri di cui all'allegato 2, e provvede
inoltre a definire la graduatoria dei candidati ai sensi dell'art. 5.
3. Con lo stesso decreto e' nominato un apposito comitato di
vigilanza ed il responsabile del procedimento.
4. Il giorno dello svolgimento della prova, alle ore 10,00, la
commissione giudicatrice costituita presso la facolta' di
giurisprudenza dell'Universita' «La Sapienza» di Roma, previo
controllo dell'integrita' dei plichi contenenti le prove d'esame,
invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre
buste contenenti le prove d'esame ai sensi dell'art. 4, comma 3, del
decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537.
5. Il numero che contrassegna la prova d'esame sorteggiata e'
comunicato, per via telematica, ai responsabili del procedimento di
ciascun ateneo ai fini dell'immediato espletamento della prova di
esame. La consegna degli elaborati e' effettuata contestualmente a
tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a
disposizione decorre dal momento in cui la commissione autorizza
l'apertura delle buste contenenti i questionari. E' in ogni caso
disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il
plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della
commissione.
6. Per la stampa, la predisposizione dei plichi contenenti le
singole prove di ammissione, nonche' per l'analisi e l'accertamento
dei risultati, il Ministero dell'universita' e della ricerca si
avvale del CINECA.
7. Il giorno 27 ottobre 2020 i responsabili del procedimento di
ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati
presso il consorzio interuniversitario CINECA, al quale inoltrano per
la correzione i moduli risposte compilati dai candidati
successivamente all'espletamento della prova d'esame.
8. L'esito della correzione degli elaborati e' comunicato dal
CINECA stesso ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai
fini della valutazione di cui all'art. 6 da parte della commissione
giudicatrice.

                               Art. 6 

Valutazione della prova e dei titoli

1. Ai fini della compilazione della graduatoria in relazione ai
posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all'art. 4 ha a
disposizione, per ciascun candidato, sessanta punti, dei quali
cinquanta per la valutazione della prova d'esame, cinque per la
valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea.
2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene
secondo i criteri stabiliti nell'allegato 2, che costituisce parte
integrante del presente decreto.

                               Art. 7 

Ammissione alla scuola di specializzazione

1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in
relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in
posizione utile nella graduatoria compilata dalla commissione
giudicatrice di cui all'art. 4 sulla base del punteggio complessivo
riportato.
2. A parita' di punteggio e' ammesso il candidato piu' giovane
d'eta'.
3. Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso una delle
sedi indicate nell'allegato 1, collocandosi in soprannumero, possono
chiedere l'iscrizione alla scuola presso una qualunque universita'
che non ha ricoperto i posti risultanti dal predetto allegato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Il Ministro dell'universita' e della ricerca: Manfredi
Il Ministro della giustizia: Bonafede

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