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UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Nomina delle commissioni giudicatrici per i concorsi a posti di
professori universitari, fascia degli ordinari. (Decreto rettorale n.
387).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.26 del 30/3/2001
Ente:UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Località:-
Codice atto:001E2403
Sezione:Università
Tipologia:Nomina
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 6 luglio 1998 n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 755 del 6 maggio 1999 contenente il
regolamento sulle modalita' di espletamento delle procedure per il
reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 1616 dell'8 ottobre 1999 contenente
modificazioni al decreto rettorale n. 755/1999;
Visto il decreto rettorale n. 1376 del 6 luglio 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 55, del 14 luglio 2000;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni
dei componenti le commissioni giudicatrici;
Tenuto conto delle opzioni effettuate dai docenti designati ed
eletti in piu' procedure di valutazione comparativa;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per i
concorsi a posti di professori universitari, fascia degli ordinari:
 
E04C alimentazione e nutrizione umana - Facolta' di scienze motorie
 
Giacomo Galvano, professore ordinario - Facolta' di agraria -
Universita' di Catania - via Valdisavoja, 5 - 95123 Catania;
Carlo Di Benedetta, professore ordinario - Facolta' di medicina e
chirurgia - Universita' di Bari - piazza Giulio Cesare, 11 -
Policlinico 70124 Bari;
Tullio Manzoni, professore ordinario - Facolta' di medicina e
chirurgia - Universita' di Ancona - via Tronto-Torrette d'Ancona Polo
Scien. - 60100 Ancona;
Gianni Tomassi, professore ordinario - Facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali - Universita' di Tuscia - via S.
Camillo De Lellis - 01100 Viterbo;
Arsenio Veicsteinas, professore ordinario - Facolta' di medicina
e chirurgia - Universita' di Brescia - via Valsabbina, 19 - 25123
Brescia.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun
candidato: 25.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: Facolta'
di scienze motorie - via S. Vitale, 15 - 40126 Bologna.
 
M04X storia contemporanea - Facolta' di lettere e filosofia
 
Angelo Varni, professore ordinario - Facolta' di lettere e
filosofia - Universita' di Bologna - via Zamboni, 38 - 40126 Bologna;
Antonio Cardini, professore ordinario - Facolta' di scienze
politiche - Universita' di Siena - piazza S. Francesco - 53100 Siena;
Maurizio Degl'Innocenti, professore ordinario - Facolta' di
scienze politiche - Universita' di Siena - piazza S. Francesco -
53100 Siena;
Alceo Riosa, professore ordinario - Facolta' di scienze politiche
- Universita' di Milano - via del Conservatorio, 7 - 20122 Milano;
Giorgio Rumi, professore ordinario - Facolta' di lettere e
filosofia - Universita' di Milano - via Festa del Perdono, 3/7 -
20122 Milano.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun
candidato: non indicato.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici:
Dipartimento di discipline storiche - piazza S. Giovanni in Monte, 2
- 40124 Bologna.

                               Art. 2.
Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale
n. 1376, del 6 luglio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4a serie speciale - n. 55, del 14 luglio 2000), consultabile nel
seguente sito web: www.unibo.it/apers, le pubblicazioni che il
candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e
che siano state indicate nella domanda ai sensi del punto d)
dell'art. 4, dovranno essere inviate, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano previo accordo con la
struttura di riferimento, nel numero massimo, se previsto, indicato
nell'art. 1 del bando di concorso, alla sede della facolta',
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori
(cd. sede concorsuale), entro trenta giorni da quello successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto
costitutivo delle stesse, all'indirizzo indicato nel decreto citato.
E' facolta' del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni anche
ai componenti la commissione presso il proprio ateneo di
appartenenza.
Al riguardo, poiche' l'art. 2, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 117/2000 e l'art. 6 del bando di
concorso sanciscono la esclusione dalla procedura per i candidati
che, nel caso in cui il bando di concorso preveda un numero massimo
di pubblicazioni (didattiche e/o scientifiche) da inviare, abbiano
inviato un numero di pubblicazioni superiore a quello indicato nel
bando di concorso, al fine di non incorrere nella sanzione ora
indicata (nell'art. 1 del presente decreto rettorale) si raccomanda
di controllare l'esistenza o meno del suddetto limite e di verificare
con attenzione il rispetto dello stesso al momento della spedizione.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati
espressamente: l'universita' che ha bandito la procedura, la
facolta', la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la
qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e
recapito concorsuale.
Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della facolta',
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori
entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla
partecipazione alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice
valutera' il candidato solo sulla base del curriculum e non potra',
pertanto, valutare i lavori scientifici anche se personalmente
conosciuti. Le commissioni giudicatrici non prenderanno in
considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da
quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se
il numero di quelle ricevute fosse conforme a quello indicato nel
bando.
Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai
candidati da questa amministrazione; tuttavia i candidati potranno
rientrare in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in
atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove
la commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del
decreto di accertamento della regolarita' degli atti. Trascorso il
suddetto termine, questa amministrazione potra' disporre liberamente
del materiale non ritirato.

                               Art. 3.
Ai sensi del comma 16, dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle
commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art.
9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 246, per la
presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
Bologna, 23 febbraio 2001
Il rettore

 

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