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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per la nomina di diciotto tenenti di vascello
in servizio permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo di
stato maggiore della Marina - Anno 2000.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.18 del 3/3/2000
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:000E2086
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:2/4/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
 
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento
della Marina militare e successive modificazioni;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il
riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti d'eta' per la
cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina e
successive modificazioni;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il
reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento
delle Forze armate e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla imposta di bollo per le domande di concorsi e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme
in. materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n.
127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante, tra l'altro,
disposizioni in materia tributaria;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso, per titoli, per la nomina di diciotto
tenenti di vascello in servizio permanente effettivo del ruolo
speciale del Corpo di stato maggiore della Marina.

                               Art. 2.
 
Svolgimento del concorso
 
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
accertamenti sanitari;
valutazione dei titoli.

                               Art. 3.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
tenenti di vascello di complemento del Corpo di stato maggiore della
Marina vincolati alla ferma di anni dodici che, alla data di scadenza
dei termini per la presentazione della domanda, abbiano compiuto
undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma,
ovvero abbiano un'anzianita' nel grado non inferiore a due anni.
2. Gli ufficiali devono essere riconosciuti in possesso della
incondizionata idoneita' fisica al servizio in qualita' di ufficiale
in servizio permanente effettivo del ruolo speciale.
3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'immissione nel servizio
permanente effettivo nel Corpo di stato maggiore della Marina e'
subordinata all'accertamento, anche postumo, del possesso dei
requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita' previste
dalla vigente normativa.

                               Art. 4.
 
Domanda di partecipazione - Doveri dei comandi/enti di appartenenza
 
1. La domanda per la partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice ed in conformita' all'allegato "A", che costituisce parte
integrante del presente decreto, deve essere presentata al
reparto/ente di appartenenza, a pena di decadenza, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
A tal fine fa fede il timbro a data del reparto/ente accettante.
2. I reparto/enti che riceveranno le domande di partecipazione
dovranno:
a) indicare sulle stesse la data di presentazione con
dichiarazione in calce o mediante bollo d'Ufficio e trasmetterle,
entro il terzo giorno dalla presentazione, al Ministero della difesa
- Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione - via XX Settembre, n.
123/A - 00187 ROMA;
b) trasmettere allo stesso indirizzo, unitamente alle domande,
o al piu' tardi entro il quinto giorno successivo a quello di
scadenza del termine per la presentazione delle stesse, una
dettagliata nota informativa sul concorrente, utilizzando una "Scheda
valutativa" mod. "B" senza numero, compilata in ogni sua parte, anche
se non sono trascorsi i termini minimi per la compilazione previsti
per tale scheda, senza qualifica finale e senza mod. "D", redatta
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
c) disporre che gli interessati siano sottoposti a visita
medica per accertare l'idoneita' fisica di cui al precedente art. 3,
comma 2, e comunicarne telegraficamente l'esito al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
1a Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione - via XX Settembre
123/A - 00187 Roma, entro il 10 aprile 2000.
3. Il mancato inoltro della domanda e della documentazione nei
termini indicati al precedente comma 2 potra' determinare
l'esclusione dal concorso del candidato.
4. Gli ufficiali, inoltre, consapevoli delle conseguenze penali e
civili che ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
possono derivare da dichiarazioni mendaci, possono dichiarare nella
domanda di ammissione al concorso:
a) ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo
art. 5, l'eventuale possesso di benemerenze non riportate
nell'estratto matricolare ovvero di ogni altro titolo che ritengano
utile a tali fini;
b) ai fini della formazione della graduatoria di cui al
successivo art. 6, comma 2, l'eventuale possesso di titoli
preferenziali.

                               Art. 5.
 
Commissione valutatrice
 
1. La commissione valutatrice, nominata con decreto dirigenziale,
sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio,
presidente;
due ufficiali in servizio, di grado non inferiore a capitano di
fregata, membri;
un dipendente civile dell'amministrazione della difesa
appartenente all'area funzionale "C", posizione non inferiore a
"C/2", segretario senza diritto di voto.

                               Art. 6.
 
Valutazione dei titoli
 
1. La commissione di cui al precedente art. 5 dovra' valutare:
a) i titoli relativi alle qualita' militari e professionali
desunte dai documenti caratteristici contenuti nella pratica
personale degli interessati e dalla nota informativa di cui al
precedente art. 4;
b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultante
dall'estratto matricolare, dalla pratica personale, dalle
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso,
ovvero dai documenti eventualmente presentati dagli ufficiali.
2. Per la valutazione dei titoli di cui al precedente comma 1 -
che dovranno essere posseduti dagli ufficiali alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande - la commissione disporra'
di un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo:
a) 30 punti per i titoli di cui al precedente comma 1,
lettera a);
b) 15 punti per i titoli di cui al precedente comma 1, lettera
b).
3. Gli ufficiali che non abbiano riportato almeno 15 punti per i
titoli relativi alle qualita' militari e professionali di cui al
precedente comma 1, lettera a), saranno dichiarati non idonei.
4. Ogni componente la commissione valutatrice disporra' per
ciascuno dei complessi di titoli di cui al precedente comma 1,
lettere a) e b), soltanto di un terzo del punteggio massimo per i
medesimi stabiliti.
5. Il punteggio per ciascuno dei complessi di titoli valutati
sara' costituito dalla somma dei punteggi attribuiti da ciascun
componente la commissione.

                               Art. 7.
 
Graduatoria di merito
 
1. La graduatoria di merito del concorso sara' formata dalla
commissione aggiungendo alla somma dei punteggi ottenuti da ciascun
ufficiale nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 6,
comma 5, un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito
in ferma dodecennale.
2. A parita' di merito, si applicheranno le vigenti disposizioni
in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

                               Art. 8.
 
Nomina in servizio permanente effettivo
 
Gli ufficiali idonei che nella graduatoria di merito siano
compresi nel numero dei posti di cui al precedente art. 1, saranno
dichiarati vincitori e nominati tenenti di vascello in servizio
permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore,
con anzianita' assoluta pari a quella posseduta nel grado, diminuita
di due anni e, a parita' di anzianita' assoluta, con anzianita'
relativa secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso,
previo:
a) accertamento, anche postumo, dei requisiti di partecipazione
al concorso di cui al precedente art. 3 del presente decreto;
b) presentazione della dichiarazione di accettazione della
nomina in servizio permanente effettivo, con modalita'
successivamente comunicate agli interessati dalla Direzione generale
per il personale militare.

                               Art. 9.
 
Riscatto dei servizi resi
 
1. I vincitori, nominati tenenti di vascello in servizio
permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore,
possono richiedere a domanda il riscatto dei servizi precedentemente
prestati ai fini della liquidazione della indennita' di buonuscita
I.N.P.D.A.P. e dell'indennita' supplementare dalla cassa Ufficiali, a
norma dell'art. 20, comma 8, della legge 19 maggio 1986, n 224,
citata nelle premesse.

                              Art. 10.
 
Esclusione dal concorso
 
1. La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi candidato che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti
prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente
effettivo.
2. Qualora dai controlli effettuati dall'amministrazione, ai
sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403, sulle dichiarazioni contenute nella domanda
di partecipazione al concorso prescritte dal presente decreto emerga
la non veridicita' del contenuto delle medesime, ferma restando la
responsabilita' penale del dichiarante, il candidato decade da
qualsiasi beneficio eventualmente conseguito al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.

                              Art. 11.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento
e' il direttore della 1a Divisione reclutamento ufficiali della
direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 2000
Il direttore generale: Pagano

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