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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Attribuzione delle supplenze temporanee al personale docente ed
educativo (Decreto ministeriale n. 103)

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.45 del 8/6/2001
Ente:MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:001E5077
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:8/7/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
 
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare,
l'art. 4;
Visto il regolamento, recante norme sulle modalita' di
conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo
adottato con decreto ministeriale 25 maggio 2000, n. 201, registrato
alla Corte dei conti il 14 luglio 2000 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2000);
Visto in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto
regolamento, che rinvia ad un apposito decreto ministeriale la
definizione dei termini e delle modalita' per la presentazione delle
domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto e per
la formazione delle graduatorie medesime;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Graduatorie di circolo e d'istituto
 
1. A decorrere dall'anno a.s. 2001/2002, in relazione agli
insegnamenti effettivamente impartiti, in ciascuna istituzione
scolastica sono costituite specifiche graduatorie di circolo e
d'istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto
di personale educativo, ai sensi degli articoli 5 e 6 del
regolamento, approvato con decreto ministeriale 25 maggio 2000,
n. 201, d'ora in poi denominato regolamento.
2. Le predette graduatorie, suddivise in 3 fasce, vengono
utilizzate in ordine prioritario, secondo le indicazioni dell'art. 5,
comma 3, del regolamento, per l'attribuzione delle supplenze, nei
casi previsti dagli articoli 1 e 7 del regolamento stesso.
3. Le nuove graduatorie di circolo e d'istituto, che
sostituiscono integralmente quelle funzionanti nell'anno scolastico
2000/2001, conservano validita' per i periodi stabiliti dall'art. 5,
comma 5 del regolamento. Resta ferma la possibilita' da parte di
ciascuna scuola di acquisire, per gli anni scolastici successivi al
2001/2002, ulteriori domande di supplenze da parte degli aspiranti,
che abbiano titolo ad essere inseriti in una delle tre fasce di cui
al comma 2, secondo le disposizioni di cui all'art. 5, commi 9, 10,
11 e 12, del regolamento.
4. L'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione
della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che
prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, e'
interamente assolto in sede di attribuzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle
graduatorie dei concorsi per esami e titoli e delle graduatorie
permanenti. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di
istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi
delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.
5. Per la costituzione e gestione delle graduatorie di circolo e
di istituto si applicano le disposizioni del regolamento, che si
allega al presente provvedimento, integrate dalle disposizioni del
presente decreto.

                               Art. 2.
 
Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di
istituto
 
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento hanno titolo
all'inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo e
d'istituto:
prima fascia: gli aspiranti inseriti in graduatoria permanente
per il medesimo posto o classe di concorso, cui e' riferita la
graduatoria di circolo o d'istituto, secondo le modalita' di cui
all'art. 5, comma 4, del regolamento;
seconda fascia: gli aspiranti, non inseriti nella
corrispondente graduatoria permanente, forniti, relativamente alla
graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica
abilitazione o di specifica idoneita' conseguite a seguito di
partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito
di superamento dell'esame finale di Stato al termine del corso svolto
nelle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge
19 novembre 1990, n. 341. Sono, altresi', inseriti in tale fascia,
coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale, ai sensi
delle direttive comunitarie 89/48 e 92/51;
terza fascia: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido
per l'accesso all'insegnamento richiesto.
I titoli di accesso all'insegnamento richiesto, che sono quelli
stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti
posti di ruolo, sono i seguenti:
a) posti di insegnamento di scuola materna:
diploma di scuola magistrale;
diploma di istituto magistrale;
laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo
di insegnanti di scuola materna;
b) posti di insegnamento di scuola elementare:
diploma di istituto magistrale;
laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo
di insegnanti di scuola elementare;
c) cattedre di scuola secondaria di primo grado:
titoli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998,
n. 39, e successive integrazioni e modificazioni per l'accesso a
classi di concorso della scuola secondaria di primo grado. Per la
classe di concorso di strumento musicale nella scuola media si rinvia
alle disposizioni di cui al successivo art. 9;
d) cattedre e posti di scuola secondaria di secondo grado:
titoli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998,
n. 39, e successive modifiche e integrazioni per l'accesso a classi
di concorso della scuola secondaria di secondo grado;
e) posti di personale educativo:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado che dia
accesso a facolta' universitaria.
laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo
di insegnanti di scuola elementare.
2. I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, sia ai
fini dell'accesso, sia ai fini dell'attribuzione dei punteggi
previsti dalla tabella di valutazione dei titoli annessa al
regolamento, solo se siano stati gia' dichiarati equipollenti al
corrispondente titolo italiano, ai sensi degli articoli 170 e 332 del
testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

                               Art. 3.
 
Requisiti generali di ammissione
 
1. Gli aspiranti debbono possedere alla data di scadenza dei
termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65
(eta' prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto
disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia
di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
d) idoneita' fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme
di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che
l'amministrazione ha facolta' di accertare mediante visita sanitaria
di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione
utile per il conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva,
posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996).
2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del consiglio
dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
c) adeguata conoscenza della lingua italiana.
3. Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della
destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative, di
cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o
interdetti, per il periodo di durata dell'inabilita' o
dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo
professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a
riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o
speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella
sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea
dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.
4. Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva
di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'amministrazione puo' disporre, con provvedimento motivato,
l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di
ammissione, in qualsiasi momento della procedura.

                               Art. 4.
 
Presentazione moduli di domande per l'inclusione nelle graduatorie di
circolo e d'istituto
 
1. La domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di
istituto deve essere presentata, utilizzando esclusivamente
l'apposito modello conforme a quello allegato al presente decreto,
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Ciascun aspirante a supplenza temporanea deve presentare un
solo modulo di domanda complessivamente per tutte le graduatorie di
personale docente ed educativo, in cui ha titolo ad essere incluso;
in tale modulo-domanda possono essere indicate fino ad un massimo di
trenta istituzioni scolastiche, appartenenti ad una sola provincia,
col limite di dieci circoli didattici.
3. L'aspirante a posti di insegnamento di scuola materna e/o di
scuola elementare puo' indicare fino a un massimo di dieci circoli
didattici e fino a un massimo di venti istituti comprensivi.
4. Le indicazioni relative a codici di istituti comprensivi
valgono, per gli aspiranti che siano in possesso dei relativi titoli
di accesso, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di
scuola materna ed elementare, sia per le graduatorie costituite per
gli insegnamenti di scuola secondaria di primo grado; per gli
insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado, impartiti presso
istituti onnicomprensivi, occorre indicare lo specifico codice
meccanografico.
5. Per il personale incluso in graduatorie permanenti di due
province permane, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di
circolo e d'istituto, la scelta della provincia gia' operata per
l'anno scolastico 2000/2001, ai sensi del comma 7, dell'art. 5 del
regolamento; il personale in questione ha facolta' di ripresentare
l'apposito modello con l'indicazione complessiva delle scuole, in cui
desidera essere incluso in graduatorie di circolo e d'istituto, con
effetto dall'anno scolastico 2001/2002, sia per gli insegnamenti in
cui ha titolo ad essere incluso nella relativa prima fascia, sia,
eventualmente, per gli altri insegnamenti, in cui ha titolo ad essere
incluso in seconda e/o terza fascia. In caso di mancata compilazione
di tale modello valgono le indicazioni delle istituzioni scolastiche,
gia' prescelte per l'anno scolastico 2000/2001.
6. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di una sola
provincia, puo' trasferire la propria posizione in altra provincia,
ai soli fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e
d'istituto, compilando, a tal fine, l'apposito modello.
7. Il modulo di domanda deve essere spedito, con raccomandata r/r
ovvero consegnato a mano, alla istituzione scolastica indicata per
prima nel modulo medesimo, cui e' affidata la gestione della domanda
stessa.
8. Nel caso di aspiranti all'insegnamento in piu' settori
scolastici, l'istituzione scolastica indicata per prima, ai fini di
cui al comma precedente, deve appartenere all'ordine scolastico di
grado superiore.

                               Art. 5.
 
Dati contenuti nel modulo di domanda - Validita' - Controlli
 
1. Nel modulo di domanda e nelle relative avvertenze - che fanno
parte integrante del presente provvedimento - sono previste tutte le
indicazioni relative ai requisiti e dati influenti ai fini della
presente procedura concorsuale; vigono, al riguardo, le disposizioni
legislative e regolamentari, di cui al testo unico in materia di
documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. E' ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti,
qualita' e titoli, di cui l'aspirante sia in possesso entro la data
di scadenza del termine di presentazione della domanda, di cui al
precedente art. 4. Coloro che sono inseriti con riserva nelle
graduatorie permanenti possono presentare domanda di inserimento
nella seconda o terza fascia delle graduatorie di circolo e di
istituto in base al titolo posseduto non gravato da riserva.
3. In deroga al termine di cui al precedente, comma 2, gli
aspiranti che hanno in corso procedure per il conseguimento
dell'abilitazione o idoneita', anche a seguito del superamento
dell'esame finale sostenuto nelle S.S.I.S., hanno titolo a
richiedere, per i corrispondenti insegnamenti, l'inclusione in
graduatorie di circolo e d'istituto di seconda fascia e tale
indicazione sara' ritenuta valida purche', entro il 31 agosto 2001,
la relativa procedura sia completata e l'aspirante abbia conseguito
l'abilitazione o idoneita'.
A tal fine, entro il predetto termine, gli aspiranti interessati
dovranno inviare apposita comunicazione telegrafica alla scuola che
gestisce la loro domanda, specificando l'avvenuto completamento della
procedura e il punteggio con cui e' stata conseguita l'abilitazione o
l'idoneita'.
Decorso tale termine senza che la procedura sia stata completata
o che l'abilitazione sia stata conseguita, gli aspiranti predetti
sono inclusi nella terza fascia delle graduatorie di circolo e
d'istituto.
4. Analogamente, gli aspiranti che conseguono il titolo di
specializzazione per l'insegnamento di sostegno - conforme alle
disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 287 del 30 novembre
1999 attuativo del decreto interministeriale n. 460 del 4 novembre
1998 - dopo la data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto ed
entro il 31 agosto 2001, hanno titolo a richiedere l'inclusione nei
relativi elenchi per l'insegnamento di sostegno, secondo le
disposizioni di cui al successivo art. 11.
Decorso tale termine senza che gli aspiranti medesimi abbiano
dato comunicazione telegrafica che il titolo di specializzazione e'
stato conseguito, la loro posizione non e' utile per l'inclusione
negli elenchi di sostegno.
5. Gli aspiranti inclusi nella terza fascia delle graduatorie di
circolo e di istituto che, nel corso dell'anno scolastico 2001/2002,
conseguono l'abilitazione o l'idoneita' all'insegnamento per effetto
di procedure dei concorsi, per titoli ed esami, banditi nell'anno
1999 per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna,
elementare e secondaria che si concludono in data successiva al
31 agosto 2001, hanno titolo a richiedere l'inclusione in coda alla
seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.
A tal fine gli aspiranti interessati dovranno inviare apposita
comunicazione telegrafica alla scuola che gestisce la loro domanda
specificando l'avvenuto completamento della procedura e il punteggio
con cui e' stata conseguita l'abilitazione o l'idoneita'.
Gli aspiranti medesimi sono graduati tra loro in coda alla
seconda fascia della graduatoria di circolo e di istituto, in base
alla rideterminazione del punteggio loro spettante, esclusivamente
nelle graduatorie in questione, per effetto della valorizzazione, ai
sensi della tabella A annessa al regolamento, del relativo titolo di
abilitazione o idoneita'.
6. I candidati compilano il modulo di domanda senza produrre
alcuna certificazione, fatta eccezione per la documentazione dei
titoli artistici prodotti dai candidati di "strumento musicale nella
scuola media", di cui al successivo art. 9.
7. Nella fase di costituzione delle graduatorie in questione
l'ammissibilita' della domanda, l'inclusione nelle singole
graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di
valutazione dei titoli, annessa al regolamento e la conseguente
posizione occupata, derivano esclusivamente dai dati riportati nel
modulo di domanda.
8. Nei casi e con le modalita' previste dagli articoli 71 e 72
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni
degli aspiranti.
9. I predetti controlli sono effettuati, anche se richiesti da
altre scuole interessate, dall'istituzione scolastica che gestisce la
domanda dell'aspirante e devono riguardare il complesso delle
situazioni dichiarate dall'aspirante medesimo, per tutte le
graduatorie richieste in cui e' risultato incluso.
10. In caso di effettuazione dei predetti controlli il dirigente
scolastico, che gestisce la domanda dell'aspirante, rilascia
all'interessato apposita certificazione dell'avvenuta verifica e
convalida dei dati contenuti nella domanda; tale certificazione viene
consegnata, in copia, dall'aspirante a ciascuna scuola, con la quale
contrae rapporti di lavoro durante tutto il periodo di validita'
delle graduatorie di circolo e di istituto in questione.
11. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico
provvede alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale
responsabilita' penale, di cui all'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sia ai fini delle
esclusioni di cui al successivo art. 6, ovvero ai fini della
rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati al candidato
nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente
comunicazione al Sistema Informativo per i necessari adeguamenti.

                               Art. 6.
 
Esclusioni
 
1. Non e' ammessa la domanda:
a) presentata oltre il termine indicato al precedente art. 4;
b) priva della firma dell'aspirante;
c) dell'aspirante privo dei requisiti generali di ammissione,
di cui al precedente art. 3.
2. Il candidato e' escluso dalle graduatorie, per le quali non
sia in possesso del relativo titolo di accesso, secondo quanto
indicato al precedente art. 2.
3. E' escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro
vigenza, l'aspirante che abbia presentato domanda in piu' istituzioni
scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse.
4. Fatte salve le responsabilita' di carattere penale, e' escluso
dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza,
l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del
modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verita'.

                               Art. 7.
 
Pubblicazione graduatorie - Reclami - Ricorsi
 
1. I dirigenti scolastici pubblicano, in via provvisoria, le
graduatorie di circolo e di istituto di prima, seconda e di terza
fascia. Avverso le graduatorie di seconda e terza fascia e' ammesso
reclamo - secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 13, del
regolamento - che deve essere rivolto, per tutte le graduatorie in
cui l'aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente
scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto detto al
precedente art. 4. Avverso le graduatorie di prima fascia e' ammesso
reclamo solo per errori materiali.
2. La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia,
dovra' avvenire contestualmente. A tal fine, il competente ufficio
territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni,
fissera' un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
3. Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui
reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le
graduatorie medesime e' esperibile il ricorso al T.A.R. o il ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o
120 giorni.
4. Avverso l'atto contrattuale di assunzione, ovvero avverso la
mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami vanno
rivolti al dirigente scolastico, nella cui istituzione si verifica la
fattispecie contestata.

                               Art. 8.
 
Disposizioni particolari per la valutazione dei servizi ai sensi
della Tabella "A", annessa al regolamento e relative note in calce
 
1. I servizi prestati in qualita' di "assistente di lingua", sia
da personale italiano in scuole straniere sia da cittadini stranieri
in scuole italiane, sono valutati come servizi di terza fascia.
2. Il servizio militare, valutabile ai sensi della nota n. 10 in
calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento,
e' interamente computato con ascrizione dei relativi periodi di
prestazione ai corrispondenti anni scolastici.
3. Il servizio d'insegnamento prestato presso scuole non statali
e' valutabile esclusivamente se sia stato assolto l'obbligo di
versamento dei relativi contributi previsti, secondo le disposizioni
normative che disciplinano la tipologia di rapporto di lavoro
attivata.
4. Ai fini della valutazione del servizio di insegnamento nelle
scuole italiane all'estero, di cui alla nota n. 2, in calce alla
tabella di valutazione dei titoli annessa al regolamento, e' valutato
come servizio di prima o di seconda fascia - a seconda se specifico o
meno rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione -
l'insegnamento su posti di contingente statale italiano, reso sia in
scuole italiane statali, sia in scuole italiane legalmente
riconosciute o con presa d'atto, sia in scuole straniere. Analoga
valutazione si applica al servizio prestato in scuole italiane
legalmente riconosciute anche se per il relativo rapporto di lavoro
non e' previsto atto di nomina dell'amministrazione degli affari
esteri.

                               Art. 9.
 
Graduatorie di strumento musicale nella scuola media
 
1. Le graduatorie di strumento musicale nella scuola media, per
l'a.s. 2001/2002, sono cosi' costituite:
una prima fascia, comprendente tutti i docenti inseriti nelle
graduatorie permanenti e una terza fascia, comprendente gli aspiranti
in possesso del diploma specifico di conservatorio.
La seconda fascia viene costituita solo a seguito
dell'espletamento delle sessioni riservate di abilitazione, indette
ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. n. 1 del 2 gennaio 2001.
Contestualmente agli abilitati in tale sessione, potra' essere
inserito, a domanda nella stessa fascia, il personale abilitato in
educazione musicale nelle scuole medie, che abbia prestato servizio
di insegnamento di strumento musicale con il possesso del prescritto
titolo di studio per almeno 360 giorni, ai sensi del citato art. 6.
Ai fini dell'applicazione delle predette disposizioni relative
all'inclusione in seconda fascia delle graduatorie d'istituto,
saranno impartite successive disposizioni.
2. In via transitoria, per l'anno scolastico 2001/2002, in attesa
dei provvedimenti di definizione dei titoli di accesso e di adozione
della tabella di valutazione dei titoli relativamente alla nuova
classe di concorso 77/A, cui fa rinvio l'art. 6 del regolamento, gli
aspiranti accedono alle graduatorie di istituto di terza fascia con
possesso del diploma specifico di conservatorio con il punteggio loro
spettante, in base alla tabella di valutazione, annessa al decreto
ministeriale 13 febbraio 1996, riportata come allegato B al
regolamento.
3. Alla valutazione dei titoli artistici provvedono, secondo
autonome modalita' disposte da ciascun ufficio territoriale
competente, le medesime commissioni costituite presso gli Uffici
scolastici provinciali per la compilazione delle graduatorie
permanenti.

                              Art. 10.
 
Graduatorie di conversazione in lingua estera
 
1. Per le graduatorie di conversazione in lingua estera il titolo
di accesso previsto e': "titolo di studio conseguito nel Paese o in
uno dei Paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, e'
lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria
di secondo grado, purche' congiunto all'accertamento dei titoli
professionali".
2. La corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, si verifica quando il titolo estero e'
di livello tale da consentire, nell'ordinamento scolastico del paese
in cui e' stato conseguito, l'accesso agli studi universitari.
3. Il predetto titolo di studio deve essere congiunto a titoli o
ad esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in
campo didattico, educativo, culturale.
4. Per l'insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia
lingua ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari, sono ammessi
aspiranti anche non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione europea, in deroga a quanto previsto dal
precedente articolo 3. I predetti aspiranti sono, comunque, collocati
in graduatoria in posizione subordinata agli eventuali aspiranti, in
possesso del requisito della cittadinanza comunitaria.

                               Art. 11
 

Insegnamento di sostegno
 
1. Gli aspiranti forniti dello specifico titolo di
specializzazione, di cui all'articolo n. 325 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, in conformita' delle disposizioni di cui al
decreto ministeriale n. 287 del 30 novembre 1999 attuativo del
decreto interministeriale n. 460 del 4 novembre 1998, possono
chiedere i correlati insegnamenti di sostegno ad alunni portatori di
handicaps psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini
e gradi di scuole, per i quali siano in possesso di titolo valido per
l'insegnamento di materie comuni.
Le domande per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria
di secondo grado possono essere presentate, con riferimento all'area
disciplinare per cui si ha titolo, secondo le disposizioni di cui al
successivo, comma 4, anche in scuole in cui non si e' inclusi in
normali graduatorie di insegnamento.
2. Per gli insegnamenti di scuola materna e di scuola elementare,
in ciascun circolo didattico o istituto comprensivo, sono predisposti
i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce, secondo le
disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, del regolamento.
3. Per tutti gli insegnamenti della scuola media, in ciascuna
istituzione e' predisposto un unico elenco di sostegno, articolato in
fasce secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, del
regolamento; in detto elenco ciascun aspirante e' incluso in base
alla migliore collocazione di fascia in cui figura in una qualsiasi
graduatoria di scuola media e col punteggio correlato a tale
graduatoria.
In relazione alla specificita' di valutazione dei titoli del
personale aspirante a supplenze per la classe di concorso 77/A -
Strumento musicale nella scuola media, di cui al precedente art. 9,
ed al fine di renderne il punteggio omogeneo a quello degli altri
aspiranti, il predetto personale, che figuri in graduatorie di
istituto di prima, seconda e terza fascia, viene incluso negli
elenchi del sostegno, previa apposita valutazione dei rispettivi
titoli posseduti in base a quanto previsto dalla tabella annessa,
come allegato A, al regolamento.
4. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado, in
ciascuna istituzione sono predisposti elenchi di sostegno, articolati
in fasce secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, del
regolamento, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la
suddivisione prevista dal decreto ministeriale 25 maggio 1995,
n. 170; gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla
migliore collocazione di fascia in cui figurano in una qualsiasi
graduatoria di scuola secondaria di secondo grado riferita al
medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.
5. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione
monovalente figurano negli elenchi di sostegno con l'indicazione
della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di
sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.
6. Gli insegnamenti di sostegno sono attribuiti, in ciascuna
scuola, ad aspiranti in possesso del titolo di accesso per l'ordine
scolastico cui appartiene la scuola medesima; in caso di esaurimento
dell'elenco di sostegno relativo alla scuola materna viene utilizzato
l'elenco di sostegno relativo alla scuola elementare.
7. Nella scuola secondaria di secondo grado, in caso di
esaurimento dello specifico elenco da utilizzare relativamente
all'area disciplinare interessata, la scuola puo' utilizzare, in modo
combinato, gli altri elenchi di sostegno relativi alle altre aree
disciplinari, prima di ricorrere all'utilizzazione di elenchi di
altre scuole viciniori.

                              Art. 12.
 
Criteri e modalita' di interpello e convocazione degli aspiranti
 
1. Le scuole interpellano gli aspiranti a supplenze e ne
riscontrano la disponibilita' o meno ad accettare la proposta di
assunzione mediante fonogramma o telegramma.
2. L'uso del mezzo telefonico deve assumere la forma del
fonogramma, da registrare agli atti della scuola, con l'indicazione
del giorno e dell'ora della comunicazione, del nominativo di chi
l'effettua e della persona che abbia dato risposta o l'annotazione
della mancata risposta.
3. Per le supplenze che si preannunciano di durata non inferiore
a trenta giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata,
comunque, per telegramma.
4. La comunicazione concernente la proposta di assunzione deve
contenere i dati essenziali relativi alla supplenza e, cioe', la data
di inizio, la durata, l'orario di prestazione settimanale e nel caso
sia diretta a piu' aspiranti, deve indicare, il giorno e l'ora della
convocazione nonche' l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si
colloca rispetto agli altri contestualmente convocati.
5. Nei casi di supplenze superiori a trenta giorni, la proposta
di assunzione condizionata, trasmessa dalla scuola a piu' aspiranti,
con un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla data di
convocazione, puo' essere positivamente riscontrata, oltre che con la
presenza dell'aspirante nel giorno e ora indicati, anche con
l'accettazione telegrafica che pervenga entro i medesimi termini; in
quest'ultimo caso l'aspirante, ove la scuola gli comunichi
telefonicamente che risulta destinatario della supplenza, deve
tassativamente assumere servizio entro 24 ore da quest'ultima
comunicazione.

                              Art. 13.
 
Disposizioni particolari
 
1. In relazione all'art. 1, comma 5, della legge 3 maggio 1999,
n. 124 gli aspiranti che risultino tuttora inclusi:
a) nelle graduatorie nazionali di cui all'art. 8 bis della
legge 6 ottobre 1988, n. 426;
b) nelle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43
(docenti di educazione fisica) e 44 (docenti di educazione musicale)
della legge 20 maggio 1982, n. 270;
b) hanno precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze
relative ai corrispondenti insegnamenti rispetto al personale incluso
nelle graduatorie di circolo e di istituto.
2. Il diritto alla precedenza assoluta si esercita, comunque,
nell'ambito delle disposizioni di cui al precedente art. 4, comma 2,
per una sola provincia che, per gli aspiranti di cui al, comma 1,
punto b), coincide con quella in cui figurano nella relativa
graduatoria provinciale e per un massimo di trenta istituzioni
scolastiche.
Roma, 4 giugno 2001
Il Ministro: De Mauro

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