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MINISTERO DELL'INTERNO

Avviamento a selezione degli iscritti ai centri per l'impiego per la
copertura di venti posti di personale non dirigenziale di area
funzionale prima, fascia F1, a tempo pieno ed indeterminato, presso
varie sedi.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.11 del 9/2/2021
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO
Località:Nazionale
Codice atto:21E01072
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Avviso
Numero di posti:20
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
per l'amministrazione generale, per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 1,
lettera b);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto lo statuto degli impiegati statali dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro» e, in particolare, l'art.
16 concernente disposizioni per lo Stato e gli enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18
settembre 1987, n. 392, in tema di modalita' e criteri per
l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi del sopracitato
art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la direttiva del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, recante le linee
guida sulle procedure concorsuali;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione di dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale non dirigente del Comparto funzioni centrali per il
triennio 2016-2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018;
Visto il Contratto collettivo integrativo del Ministero
dell'interno per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il
20 settembre 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
maggio 2015, recante «Rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale appartenente alla carriera prefettizia, alle qualifiche
dirigenziali di prima e di seconda fascia dell'Area I comparto
Ministeri, nonche' del personale delle aree prima, seconda e terza
del Ministero dell'interno»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
giugno 2019, n. 78, concernente il «Regolamento recante
l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale
generale del Ministero dell'interno»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
agosto 2019 che, tra l'altro, ha autorizzato il Ministero
dell'interno ad avviare le procedure di reclutamento e ad assumere a
tempo indeterminato venti unita' di personale non dirigenziale a
tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell'Area funzionale prima,
fascia retributiva F1, di cui diciasette con il profilo professionale
di ausiliario e tre con il profilo professionale di ausiliario
tecnico, mediante procedure ex art. 35, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Rilevato che sussiste la necessaria vacanza di posti in organico
per l'immissione in servizio di diciasette unita' di ausiliario e tre
di ausiliario tecnico;

Dispone:


Art. 1


Posti disponibili


1. E' indetta una procedura di reclutamento, mediante avviamento
degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, di complessive venti unita' di personale
contrattualizzato non dirigenziale a tempo indeterminato e pieno da
inquadrare nell'area funzionale prima, fascia retributiva F1, per la
copertura di diciasette posti nel profilo professionale di ausiliario
e tre nel profilo professionale di ausiliario tecnico, da immettere
presso uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, da
ripartire come di seguito indicato:
Ascoli Piceno un ausiliario;
Chieti un ausiliario;
Cremona un ausiliario;
Grosseto un ausiliario;
Isernia un ausiliario;
Lecco un ausiliario;
Macerata un ausiliario;
Oristano un ausiliario;
Padova un ausiliario;
Parma un ausiliario;
Perugia un ausiliario;
Potenza un ausiliario;
Roma due ausiliari - tre ausiliari tecnici;
Sassari un ausiliario;
Venezia un ausiliario;
Varese un ausiliario.

                               Art. 2 


Requisiti per l'avviamento a selezione


1. Per partecipare alla procedura di avviamento a selezione, gli
iscritti nelle liste di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, devono possedere, alla data di pubblicazione del presente
avviso in Gazzetta Ufficiale nonche' alla data di assunzione in
servizio, i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato
membro dell'Unione europea. Sono ammessi altresi' i familiari di
cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea,
che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro ma che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I
soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui
all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
b) eta' non inferiore ai diciotto anni;
c) diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola
media inferiore);
d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni a cui la
procedura si riferisce (da intendersi per i soggetti con disabilita'
come idoneita' allo svolgimento delle mansioni di cui al vigente
ordinamento professionale);
e) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi delle
corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di
lavoro relativi al personale dei vari comparti o dalle disposizioni
normative disciplinanti la materia;
i) non avere riportato condanne penali;
j) non essere stato sottoposto ad applicazione della pena ex
art. 444 codice di procedura penale;
k) non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
l) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
m) per gli iscritti di sesso maschile nati entro il 31 dicembre
1985, avere posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva
secondo la vigente normativa italiana.
2. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani o cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti f), g), h)
e m) si applicano solo in quanto compatibili.
3. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani e' richiesta
altresi' una adeguata conoscenza della lingua italiana da accertarsi
in sede di prova di idoneita' di cui al successivo art. 6.

                               Art. 3 


Accertamento dei requisiti ed esclusione


1. L'Amministrazione provvede all'accertamento dei titoli e dei
requisiti di cui al comma 1 del precedente art. 2 nei modi di legge e
secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 5, del Contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto
funzioni centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio
2020, fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 3 del
presente avviso.
2. L'Amministrazione si riserva la facolta' di disporre in
qualsiasi momento, anche successivo all'espletamento della selezione
- alla quale, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva -
l'esclusione dalla medesima con motivato provvedimento, per difetto
di uno dei prescritti requisiti ovvero la revoca di ogni atto o
provvedimento conseguente.
3. Nel caso di mancata produzione nei termini stabiliti della
documentazione eventualmente richiesta dall'Amministrazione a riprova
del possesso dei suddetti requisiti, non si procede alla stipula del
contratto individuale di lavoro.

                               Art. 4 


Avvio a selezione e formazione della graduatoria


1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie Speciale «Concorsi ed esami» e nel sito internet del Ministero
dell'interno https://concorsiciv.interno.gov.it la Direzione centrale
per le politiche del personale dell'Amministrazione civile del
Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del
personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie inoltra ai centri per l'impiego territorialmente
competenti, ovvero agli uffici provinciali o regionali del lavoro, la
richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari
al doppio dei posti da ricoprire, secondo quanto indicato all'art. 1
del presente avviso.
2. I centri per l'impiego territorialmente competenti, ovvero gli
uffici provinciali o regionali del lavoro, procedono ad avviare a
selezione i candidati richiesti, in numero pari al doppio dei posti
da ricoprire, secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i
requisiti indicati nella richiesta.
3. I centri per l'impiego territorialmente competenti, ovvero gli
uffici provinciali o regionali del lavoro, trasmettono agli uffici
centrali e periferici dell'Amministrazione, di cui all'art. 1 del
presente avviso, gli elenchi dei nominativi dei lavoratori avviati
alla selezione, secondo l'ordine di graduatoria, completi dei dati
identificativi, del codice fiscale, dell'indirizzo di residenza, di
un recapito telefonico, nonche' di un indirizzo e-mail o di posta
elettronica certificata. In assenza di un indirizzo di posta
elettronica certificata, i lavoratori avviati alla selezione potranno
comunicare un indirizzo diverso da quello di residenza, presso il
quale intendano ricevere eventuali comunicazioni loro dirette.

                               Art. 5 


Selezione e prova di idoneita'


1. Gli Uffici territorialmente competenti, di cui all'art. 1 al
presente avviso, entro dieci giorni dalle comunicazioni di avviamento
provvedono - mediante posta elettronica certificata, ovvero
raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza o
al diverso indirizzo fisico dichiarato ai sensi dell'art. 4, comma 3,
a convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneita',
secondo l'ordine di avviamento, indicando il giorno e il luogo di
svolgimento delle stesse.
2. La selezione, mirata ad accertare l'idoneita' del lavoratore a
svolgere le mansioni previste rispettivamente dai profili
professionali di ausiliario e ausiliario tecnico, e all'accertamento
di una adeguata conoscenza della lingua italiana per gli avviati a
selezione di cui all'art. 2, comma 3, del presente avviso, consiste
in un colloquio e in una prova pratica di idoneita'.
3 Per il profilo professionale di ausiliario il colloquio
vertera' su ordinamento del Ministero dell'interno e diritti e doveri
dell'impiegato. La prova pratica avra' ad oggetto la verifica della
capacita' di riordinare i fascicoli, copiare documenti e utilizzare
apparecchiature tecnologiche di tipo semplice.
4. Per il profilo professionale ausiliario tecnico il colloquio
vertera' su ordinamento del Ministero dell'interno e diritti e doveri
dell'impiegato. La prova pratica avra' ad oggetto attivita' di
sistemazione e di riordino di ambienti, anche attraverso il montaggio
e lo smontaggio di elementi d'arredo.

                               Art. 6 


Commissioni esaminatrici


1. Alle operazioni di selezione provvede, presso ciascuna sede,
un'apposita commissione composta da un viceprefetto come presidente,
da un dirigente contrattualizzato di seconda fascia dell'area
funzioni centrali ovvero da altro dirigente prefettizio, da un
funzionario amministrativo o economico finanziario quali componenti.
2. Per l'incarico di segretario della commissione potra' essere
designato un dipendente con il profilo professionale di funzionario
amministrativo o funzionario economico finanziario, ovvero, in
mancanza, da un dipendente con il profilo professionale di assistente
amministrativo o di assistente economico finanziario.

                               Art. 7 


Riserva di posti


1. Ai sensi dell'art. 24, punti 4 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in favore dei volontari in
ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonche' dei volontari
in servizio permanente, laddove possibile in relazione al numero dei
posti messi a concorso, e' prevista una riserva del trenta per cento.
2. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al comma
precedente devono produrre apposita certificazione rilasciata dagli
organi militari competenti.

                               Art. 8 


Modalita' per copertura dei posti fino alla scadenza della
graduatoria


1. Alla sostituzione dei lavoratori che non hanno risposto alla
convocazione, o non hanno superato la prova di idoneita', o non hanno
sottoscritto il contratto individuale di lavoro, o non si sono
presentati per l'immissione in servizio senza giustificato motivo,
ovvero non siano in possesso dei requisiti richiesti,
l'Amministrazione procedera' a richiedere ulteriori avviamenti
effettuati secondo l'ordine di graduatoria.
2. La graduatoria perde efficacia con la copertura dei posti a
disposizione.

                               Art. 9 


Assunzione in servizio


1. I candidati utilmente selezionati in relazione al numero di
posti messi a bando sono invitati a stipulare, secondo la disciplina
prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al
momento dell'assunzione, il contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato e pieno presso la sede di assegnazione con
inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione civile, area funzionale
prima, fascia retributiva F1, secondo le rispettive graduatorie.
2. Il rapporto di lavoro si costituisce con la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro; la mancata presentazione in
servizio, senza giustificato motivo, nel giorno e luogo indicato,
comporta la decadenza dal diritto all'assunzione.
3. L'assunzione e l'immissione in servizio dei lavoratori avviati
all'impiego sono disposte con riserva di accertamento dei requisiti
richiesti per l'ammissione.
4. Il personale assunto e' soggetto al periodo di prova secondo
le vigenti disposizioni contrattuali ed e' tenuto a permanere nella
sede di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai
sensi del comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo n.
165/2001.

                               Art. 10 


Accesso agli atti


1. E' consentito l'accesso agli atti della procedura di
selezione, ai sensi della normativa vigente in materia, fermo
restando che l'esercizio del relativo diritto puo' essere differito,
per esigenze organizzative, di ordine e speditezza, fino alla
conclusione della procedura stessa.

                               Art. 11 


Trattamento dei dati personali


1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati
secondo quanto disposto dal regolamento UE 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonche' alla libera circolazione degli stessi.
2. I dati personali in questione saranno raccolti presso il
Ministero dell'interno, Dipartimento per l'amministrazione generale,
per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le
risorse strumentali e finanziarie, Direzione centrale per le
politiche del personale dell'Amministrazione civile, Ufficio II:
Reclutamento, progressione e mobilita', per le finalita' di gestione
della procedura e saranno trattati anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per quelle
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali
dati e' necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il
possesso dei titoli e la loro mancata indicazione puo' precludere
tale valutazione.
3. In sede di svolgimento della prova di idoneita' di cui
all'art. 5, i lavoratori avviati alla selezione esprimono il proprio
consenso al trattamento dei dati esclusivamente per le finalita'
sottese all'espletamento della presente procedura e nei limiti
previsti dalla normativa di settore, pena l'esclusione dalla
procedura di assunzione.
4. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi.
5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'interno - Dipartimento per l'amministrazione generale,
per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le
risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le
politiche del personale dell'Amministrazione civile, Ufficio II:
Reclutamento, progressione e mobilita' - Piazza del Viminale, 1 -
00184 Roma.

                               Art. 12 


Norme di salvaguardia


1. Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le norme
generali vigenti in materia di pubblico impiego.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e nel sito internet del Ministero dell'interno
https://concorsiciv.interno.gov.it
Avverso il presente avviso e' possibile proporre ricorso al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data.
Roma, 29 gennaio 2021

Il Vice Capo Dipartimento Vicario: Nicolo'

 

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