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UNIVERSITA' DEL MOLISE

Procedure di valutazione comparativa per la copertura di tre posti di
professore universitario di ruolo di seconda fascia.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.25 del 28/3/2000
Ente:UNIVERSITA' DEL MOLISE
Località:Campobasso  (CB)
Codice atto:000E2767
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:3
Scadenza:27/4/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed in particolare gli
articoli 2 e 4, concernenti le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell'atto di notorieta';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione
organizzativa e didattica;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare
l'art. 7;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104: legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi
correttivi di finanza pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, le
disposizioni in materia di procedura generale e di trasparenza
dell'azione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994
relativo all'individuazione dei settori scientifico-disciplinari
degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge
19 novembre 1990, n. 341;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Visto decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, in legge 21 giugno 1995, n. 236 ed, in particolare,
l'art. 9, concernente i termini per la ricusazione;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente il trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente lo snellimento
dell'attivita' amministrativa;
Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 1997 concernente la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, che
trasferisce alle universita' le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, associati e ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed, in particolare
l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999 rettificato con
decreto ministeriale 4 maggio 1999, concernente la rideterminazione
dei settori scientifico-disciplinari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1999, concernente il trattamento economico del personale
docente;
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256 "Conversione in legge del
decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti
per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di
valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e
ricercatori universitari";
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante "Disposizioni in
materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica";
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, relativo
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi del Molise;
Visto il decreto rettorale n. 259 dell'8 marzo 1999 con cui e'
stato emanato il regolamento di ateneo per il reclutamento di
personale docente e ricercatore;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta' di
giurisprudenza, in data 3 febbraio 2000, con la quale si richiede
l'attivazione di una procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia per il settore scientifico-disciplinare N09X - Istituzioni di
diritto pubblico;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta' di agraria,
in data 10 febbraio 2000, con la quale si richiede l'attivazione di
procedure di valutazione comparativa per due posti di professore
universitario di seconda fascia, rispettivamente uno per il settore
scientifico-disciplinare E05A - Biochimica e uno per il settore
scientifico-disciplinare I05B - Fisica tecnica ambientale;
Considerato che dalle predette deliberazioni emerge la
sussistenza delle necessita' didattiche e di ricerca correlate ai
predetti settori scientifici-disciplinari;
Viste le deliberazioni del senato accademico rese in data 16
febbraio 2000;
Vista la disponibilita' finanziaria risultante nel bilancio di
Ateneo derivante dalle deliberazioni dell'organo di Governo citato,
assunta nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 51, comma
4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 
1. Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di tre posti di professore universitario di ruolo di
seconda fascia presso le sottoindicate facolta' dell'Universita degli
studi del Molise, per i seguenti settori scientifici-disciplinari:
 
Facolta' di giurisprudenza
 
Settore scientifico-disciplinare N09X - Istituzioni di diritto
pubblico: un posto.
 
Facolta' di agraria
 
Settore scientifico-disciplinare E05A - Biochimica: un posto.
Impegno didattico: per le esigenze dell'Ateneo e in particolare
della facolta' di agraria il candidato dovra' avere esperienza
didattica documentata e continuativa in discipline biochimiche
insegnate nell'ambito del corso di laurea in scienze e tecnologie
agrarie ed in biochimica degli alimenti.
Impegno scientifico: il candidato dovra' avere un'attivita' di
ricerca indirizzare verso temi di interesse della facolta' di agraria
e congrua con le discipline per le quali si richiede impegno
didattico; in particolare e' richiesta esperienza di ricerca nel
campo delle bioenergia in sistemi animali e vegetali e da
microrganismi.
E' ammessa la presentazione di un numero massimo di 10
pubblicazioni di alta qualificazione su riviste referenziate.
Settore scientifico-disciplinare I05B - Fisica tecnica ambientale: un
posto.
Impegno didattico: si richiedono esperienze maturate in corsi di
livello universitario nell'ambito delle discipline fisico tecniche.
Impegno scientifico: si richiedono esperienze maturate nelle
tematiche proprie della fisica tecnica, preferibilmente con
applicazioni alle tecnologie agrarie e agroalimentari.
E' ammessa la presentazione di un numero massimo di 10
pubblicazioni scientifiche.
2. Per quanto concerne le discipline incluse nei settori
scientifici-disciplinari si rimanda al decreto ministeriale
26 febbraio 1999, citato in premessa e rettificato con decreto
ministeriale 4 maggio 1999, pubblicati rispettivamente nel
supplemento ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 61 del 15 marzo 1999 e nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26
maggio 1999.
3. L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1. La partecipazione alle procedure di cui al precedente articolo
e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduti dai candidati.
2. Non possono partecipare alla procedura di valutazione
comparativa:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori universitari di ruolo di seconda fascia
inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al
posto per il quale e' indetta la procedura;
5) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno,
decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta, cinque domande di partecipazione a valutazioni
comparative, compresa la presente, presso questa o altre sedi
universitarie.
3. I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
4. I candidati sono ammessi con riserva e l'amministrazione puo'
disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore,
l'esclusione dalla procedura. Tale provvedimento verra' comunicato
all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

                               Art. 3.
 
Modalita' di presentazione della domanda
 
1. La domanda di ammissione alla procedura, deve essere prodotta,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta,
che inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale.
2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno
festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile, sottoscritta ed indirizzata al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi del Molise - Area gestione delle risorse
umane e formazione - Via F. De Sanctis - 86100 Campobasso.
Deve essere redatta in carta semplice sull'apposito modello di
cui all'allegato "A", che fa parte integrante del presente bando,
disponibile anche all'indirizzo telematico: http://www.unimol.it> 4. La domanda puo' essere inviata anche a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato.
A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
5. Il candidato deve formulare la domanda di partecipazione
utilizzando il modulo "A" allegato al presente bando, attenendosi
scrupolosamente e con chiarezza e precisione alle indicazioni in esso
contenute. A tal fine si precisa che non saranno prese in
considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati
anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere
prodotte a questa Universita' oltre il termine di trenta giorni sopra
indicato. Ogni eventuale variazione del recapito indicato nella
domanda deve essere tempestivamente comunicata.
6. Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998, i cittadini extracomunitari residenti
in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
7. I cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 e
quelli residenti, limitatamente alle ipotesi in cui non possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai articoli 2 e 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, devono produrre i titoli in
originale ovvero in copia autenticata.
8. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello
Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
9. Il candidato potra' indicare la disciplina, scelta all'interno
del settore scientifico-disciplinare della procedura valutativa,
nella quale intende sostenere la prova didattica. In mancanza di tale
indicazione, la prova didattica sara' disposta dalla commissione, in
una delle discipline contenute nel settore scientifico-disciplinare
della procedura stessa.
10. Le dichiarazioni formulate dai candidati nella domanda sono
da ritenersi rilasciate ai sensi della legge n. 15/1968 e del decreto
del Presidente della Repubblica n. 403/1998, in quanto aventi titolo
all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni
amministrative consentite dalle norme citate.
11. I candidati devono allegare alla domanda:
a) fotocopia di un documento d'identita';
b) fotocopia del codice fiscale;
c) curriculum della propria attivita' scientifica e didattica
(in duplice copia e debitamente sottoscritto);
d) titoli e pubblicazioni ritenuti utili ai fini della
procedura;
e) elenco dei titoli e delle pubblicazioni (in duplice copia e
debitamente sottoscritto).
12. Le pubblicazioni possono essere allegate alla domanda ovvero
trasmesse disgiuntamente, con le modalita' di cui al successivo art.
4.
13. I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti
in carta semplice e possono essere in originale, in copia autenticata
ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403 (modulo allegato "B"). Il candidato dovra' utilizzare un
modulo per ciascun titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di
cui si intende dichiarare la conformita' all'originale, allegandolo
al titolo stesso. Potra', in alternativa, produrre dichiarazione
cumulativa di conformita' all'originale dei titoli presentati,
comprese le pubblicazioni. In tal caso la dichiarazione dovra'
contenere precise indicazioni atte ad identificare i titoli stessi.
La sottoscrizione della dichiarazione puo' avvenire davanti al
responsabile del procedimento; nel caso in cui cio' non avvenga, la
dichiarazione deve essere presentata o inviata unitamente alla
fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
14. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei
titoli (escluse le pubblicazioni) mediante la forma di
semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla
legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998 (modulo allegato "B").
15. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del
contenuto delle dichiarazioni, il .dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto
dall'art. 26 della legge n. 15/1968.
16. Non e' consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli
allegati ad altra domanda di partecipazione al altro concorso.
17. L'amministrazione non assume responsabilita' in caso di
irreperibilita' del destinatario e per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per gli
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Pubblicazioni
 
1. Le pubblicazioni possono essere trasmesse anche disgiuntamente
alla domanda di partecipazione alla procedura purche' entro lo stesso
termine perentorio di trenta giorni previsto all'art. 3 del presente
bando, a pena di non valutazione. In tal caso, le stesse devono
essere trasmesse con plico raccomandato o consegnate a mano
all'indirizzo di cui al predetto art. 3, corredate da un elenco
firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione.
Sul plico deve essere riportata la dicitura:
"Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per un
posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso
la facolta' di settore scientifico-disciplinare ", nonche' il
mittente.
2. Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in
copia conforme oppure puo' autocertificare con la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', che la copia delle pubblicazioni
e' conforme all'originale. La sottoscrizione della dichiarazione puo'
anche avvenire davanti al responsabile del procedimento; nel caso in
cui cio' non avvenga, la dichiarazione deve essere presentata o
inviata unitamente alla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento.
3. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono
essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, ai sensi del
quale: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni
qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla
prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed
un esemplare alla locale procura della Repubblica".
L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito,
oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria
responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di
origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino,
francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono
essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo
stampato nella lingua originale.
5. E' facolta' del candidato inviare copia delle pubblicazioni,
gia' trasmesse all'Universita' degli studi del Molise anche a ciascun
componente della commissione giudicatrice, entro trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di
nomina della commissione stessa. Alle pubblicazioni, il candidato
dovra' allegare un elenco identico a quello gia' trasmesso
all'Universita' degli studi del Molise.

                               Art. 5.
 
Nomina delle commissioni giudicatrici
 
1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del
rettore e sono composte da cinque membri, di cui uno designato dal
consiglio di facolta' e quattro eletti, ai sensi e con le modalita'
procedurali previste dall'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
2. Il decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
3. In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti
elettivi, di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause
sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
nelle commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che
abbia riportato maggior numero di voti.
4. La sostituzione del componente designato avviene con le
medesime modalita' di cui all'art. 3, comma 3, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 390/1998.
5. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello
stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.

                               Art. 6.
 
Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche
colloquio sui lavori scientifici e prova didattica
 
1. La commissione giudicatrice procede alla valutazione dei
titoli e delle pubblicazioni scientifiche. Al termine della
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche i candidati
sostengono, previa convocazione tramite lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, non meno di venti giorni prima, un colloquio sui
lavori scientifici presentati ed una prova didattica su un tema da
assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine, ciascun candidato
estrae a sorte, tre fra i cinque temi proposti dalla commissione,
scegliendo immediatamente il tema che formera' oggetto della lezione.
2. Il colloquio sui lavori scientifici e la prova didattica sono
pubbliche.
3. Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere
muniti di un valido documento di riconoscimento.
4. Non sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo la
discussione dei titoli.
 
Adempimenti della commissione giudicatrice.
 
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 390/1998, le commissioni giudicatrici,
per procedere alla valutazione comparativa dei candidati,
predeterminano i criteri di massima e li consegnano senza indugio al
responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicita'
per almeno sette giorni presso la sede del rettorato e della facolta'
che ha richiesto il bando.
6. Per valutare il curriculum complessivo del candidato, i titoli
e le pubblicazioni scientifiche, la commissione rispetta i criteri di
valutazione previsti dal "Regolamento per il reclutamento di
personale docente e ricercatore dell'Universita' degli studi del
Molise", emanato con decreto rettorale n. 259 dell'8 marzo 1999, di
seguito indicati:
a) il grado di originalita' dell'apporto fornito dai lavori del
candidato, ponendo in evidenza i principali avanzamenti
epistemologici raggiunti;
b) la correttezza e l'attendibilita' dei criteri seguiti dal
candidato nella selezione delle fonti;
c) il rigore del metodo adottato e la coerenza tra il processo
logico-conoscitivo e le conclusioni raggiunte;
d) la congruenza della produzione scientifica con la disciplina
a concorso;
e) il grado e la qualita' comunicativa;
f) l'impegno e la complessita' implicati dai temi prescelti;
g) la progressione nella maturita' scientifica;
h) la continuita' dell'impegno scientifico, avendo riguardo
alla complessita', varieta' e rilevanza dei temi trattati e
l'esperienza del candidato;
i) la diffusione dei lavori scientifici;
l) i lavori di collaborazione sono valutati laddove sia
identficabile il contributo dei singoli autori.
La commissione, nella motivazione collegiale, deve sempre
esplicitare le ragioni dei convincimenti raggiunti, in relazione ai
criteri di cui alle lettere a), b), c), d), e), nonche' degli
ulteriori summenzionati criteri, dei quali avra' ritenuto di
servirsi.
7. A tal fine, ove possibile, la commissione fa anche ricorso a
parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
8. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare
specificatamente nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta, privilegiando in particolare
l'attivita' congrua con la tipologia di impegno didattico richiesto
nel bando di concorso;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca,
italiani e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca e/o di assegni di
collaborazione ad attivita' di ricerca e contratti, ai sensi
dell'art. 51 della legge n. 449/1997 e del comma 6, art. 19 del CCNL
del comparto del personale delle universita', 1994/1997;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale;
h) il giudizio della struttura didattica e di ricerca di
appartenenza del candidato.
9. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara i nominativi di non piu' di tre idonei della
procedura attuata. Ai fini di tale votazione ciascun commissario
dispone di un massimo di tre voti favorevoli.
10. Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali delle
singole riunioni dei quali costituiscono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
11. La partecipazione dei componenti ai lavori della commissione
e' regolata dalle disposizioni di cui all'art. 4 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 390/1998.
12. La commissione deve concludere i lavori entro sei mesi dalla
scadenza del termine previsto dall'art. 5, comma 2, del presente
bando.
Il rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di
quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura, per
comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della
commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la
proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure
per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori.
 
Accertamento degli atti concorsuali.
 
13. La commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile
del procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato
con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
14. Il rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni
dalla consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone
comunicazione ai candidati. Qualora riscontri vizi di forma rinvia,
entro il predetto termine, con provvedimento motivato, gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
15. Il consiglio della facolta' che ha richiesto il bando, entro
sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della
regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla
commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze
didattico scientifiche, puo' proporre, con motivata delibera, la
nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere,
a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla
chiamata specificando i motivi di difformita', in relazione alle
proprie esigenze didattico scientifiche, rispetto a quanto deliberato
dalla commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente
comma e' assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica. La
nomina e' disposta con decreto del rettore e decorre dal 1o novembre.
16. I candidati risultati idonei i quali non siano stati nominati
entro il termine di cui al comma precedente, possono essere nominati
in ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di
accertamento della regolarita' degli atti, a seguito di chiamate da
parte di altre universita' che non hanno emanato il bando per la
copertura del relativo posto.
17. Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione
comparativa che rinunciano alla nomina presso l'Universita' degli
studi del Molise perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di
altri atenei.
18. La relazione finale formulata dalla commissione giudicatrice,
con annessi i giudizi individuali e collegiali, e' pubblicata nel
Bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifi'ca e tecnologica e resa pubblica anche per via telematica.

                               Art. 7.
 
Presentazione dei documenti
 
1. I candidati risultati idonei, chiamati dalla facolta' che ha
richiesto la procedura di valutazione comparativa, sono nominati con
decreto del rettore ed invitati a produrre la documentazione
necessaria.
2. Nel termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello in cui hanno ricevuto l'invito, gli idonei, se cittadini
italiani o di altro Stato della Comunita' europea, pena la decadenza
dal diritto alla nomina, devono far pervenire la seguente
documentazione:
certificato medico in bollo rilasciato da un medico militare,
provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui
risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il
quale concorre ed e' esente da imperfezioni che possono comunque
influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione
che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in
pericolo la salute pubblica. Tale certificato deve essere di data non
anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del
concorso;
dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari (solo se cittadini italiani);
e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle
province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso
affermativo, l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8
della legge 18 marzo 1958, n. 311.
La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del
bando.
L'idoneo che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione dello
Stato e' dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle lettere
b), c), d), e) e deve, invece, dichiarare in forma sostitutiva che
trovasi in attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione
goduta alla data della dichiarazione stessa.
Il cittadino extracomunitario idoneo deve presentare nel termine
di trenta giorni sopracitato, pena la decadenza del diritto alla
nomina, i seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello
Stato di cui il candidato straniero e' cittadino. Il candidato
straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto deve
autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi
pendenti a suo carico;
3) certificato medico rilasciato da un medico militare,
provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza, o
equipollente, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente
idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da difetti ed
imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato
deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica;
4) certificato attestante la cittadinanza;
5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di
data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito
del concorso.
Il certificato relativo al punto 5) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. I
certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui l'idoneo e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Ai sensi
dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998, i cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo
le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati,
fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici o privati italiani.

                               Art. 8.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno gestiti presso l'Universita' degli
studi del Molise - Area gestione delle risorse umane e formazione -
Settore personale docente, e trattati in conformita' alle previsioni
normative di cui alla legge n. 210/1998 ed al decreto del Presidente
della Repubblica n. 390/1998, per le finalita' correlate alla
procedura e al rapporto di lavoro instaurato.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato idoneo.

                               Art. 9.
 
Restituzione della documentazione
 
1. I candidati potranno richiedere, entro sei mesi dalla data del
decreto di accertamento della regolarita' degli atti, la
restituzione, con spese a loro carico, della documentazione
presentata a questa Universita'. Tale restituzione sara' effettuata
salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine questa
Universita' disporra' del materiale secondo le proprie esigenze,
senza alcuna responsabilita'.
2. Le pubblicazioni inviate dai candidati a ciascun componente
delle commissioni giudicatrici non verranno restituite.

                              Art. 10.
 
Pubblicita'
 
1. Il presente bando viene inviato al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a serie speciale - e sara' successivamente disponibile
anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unimol.it>

                              Art. 11.
 
Responsabile del procedimento
 
1. Responsabile del procedimento del presente bando di
valutazione comparativa e' la dott.ssa Angela Tomaro tel. 0874/4041
fax 0874/404317.

                              Art. 12.
 
Rinvio circa le modalita' di espletamento della procedura
 
1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano
la legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, il regolamento di ateneo per il
reclutamento di personale docente e ricercatore, emanato con decreto
rettorale n. 259 dell'8 marzo 1999 nonche', per quanto compatibili,
la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso
agli impieghi nella pubblica amministrazione.
Campobasso, 2 marzo 2000
Il rettore: Cannata
 
Vedere ALLEGATI da Pag. 121 a Pag. 124 della G.U.

 

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