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REGIONE VALLE D'AOSTA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di tre
sedi farmaceutiche rurali vacanti

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.55 del 15/7/2003
Ente:REGIONE VALLE D'AOSTA
Località:Aosta  (AO)
Codice atto:03E04021
Sezione:Aziende sanitarie
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:14/8/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               Art. 1.
 
Oggetto del concorso
 
E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per
l'assegnazione delle sottoelencate sedi farmaceutiche rurali vacanti
nella regione autonoma Valle d'Aosta:
comune di Arnad - sede unica, farmacia di nuova istituzione,
delimitazione della sede: l'intero territorio comunale;
comune di La Salle - sede unica, farmacia di nuova istituzione,
delimitazione della sede: l'intero territorio comunale;
comune di Montjovet - sede unica, farmacia di nuova
istituzione, delimitazione della sede: l'intero territorio comunale.
La delimitazione delle sedi descritte sono quelle determinate e
vigenti alla data del presente bando, come risultanti nella
deliberazione della giunta regionale n. 5052 del 23 dicembre 2002
concernente la revisione biennale della pianta organica delle
farmacie dei comuni della regione Valle d'Aosta. Dette delimitazioni
potranno subire eventuali variazioni in occasione delle revisioni
biennali delle piante organiche.

                               Art. 2.
 
Requisiti per la partecipazione
 
Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 8 novembre 1991,
n. 362, e della legge regionale n. 70 del 25 ottobre 1982, al
presente concorso possono partecipare tutti coloro che alla scadenza
del termine ultimo di presentazione delle domande, siano in possesso
dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea;
2) eta' inferiore agli anni 18 e non superiore ai 60;
3) possesso dei diritti civili e politici;
4) iscrizione all'albo professionale dei farmacisti;
5) conoscenza della lingua francese;
6) conoscenza della lingua italiana (per i candidati non in
possesso della cittadinanza italiana una di quella di Stati membri
dell'Unione europea).
Rimane valida la preclusione decennale prevista dall'art. 4 della
legge 2 aprile 1968, n. 475, per coloro che abbiano ceduto la propria
farmacia ai sensi dell'art. 12 della stessa legge.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione al concorso
 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in conformita'
al modello A di cui al presente bando con firma in calce del
concorrente, corredata dalla prescritta documentazione, dovra' essere
inoltrata alla regione autonoma Valle d'Aosta - assessorato della
sanita', salute e politiche sociali - via De Tillier, 30 - 11100
Aosta, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della
regione Valle d'Aosta; qualora detto giorno sia festivo, il termine
e' prorogato al primo giorno successivo non festivo; la data di
arrivo della domanda sara' comprovata dal bollo a data che, a cura
dell'ufficio protocollo dell'assessorato della sanita', salute e
politiche sociali, sara' apposto su di essa. Se la domanda e' inviata
per posta, dovra' essere inoltrata in plico raccomandato, e a tal
fine fara' fede la data del timbro postale di partenza.
Le domande ed i documenti spediti oltre il termine di scadenza
sopra indicato non saranno accolti.
Nella domanda l'aspirante dovra' dichiarare sotto la propria
responsabilita', oltre le complete generalita':
di possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro
della U.E. I cittadini della U.E. devono altresi' dichiarare di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
Per cittadini degli Stati membri della U.E. tale dichiarazione e'
sostituita dalla dichiarazione corrispondente in relazione
all'ordinamento dello Stato di appartenenza;
di possedere la laurea in farmacia o in chimica e tecnologia
farmaceutica (specificandolo ed indicando la data ed il luogo di
conseguimento e la votazione riportata);
la data ed il luogo in cui e' stata conseguita l'abilitazione
professionale (specificando la votazione riportata);
di essere iscritto all'albo professionale dei farmacisti con
specificazione della provincia e della data di iscrizione;
le eventuali condanne penali passate in giudicato con le
fattispecie di reato, nonche' i procedimenti penali in corso;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
l'indirizzo presso il quale devono pervenire ad ogni effetto le
comunicazioni relative al concorso con l'esatta indicazione del
c.a.p. e del recapito telefonico;
che le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al
concorso sono documentabili.
In calce alla domanda l'interessato dovra' apporre la propria
firma che, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 non e' soggetta ad autenticazione se
inviata unitamente alla fotocopia di un documento di identita' del
sottoscrittore.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono fare esplicita richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso, dell'ausilio eventualmente
necessario nonche' dell'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento della prova.
Non e' sanabile e comporta l'esclusione dal concorso per
irricevibilita', l'omissione della firma del concorrente a
sottoscrizione della domanda e/o di una delle dichiarazioni elencate
nella domanda stessa, a meno che tali indicazioni non siano
desumibili dalla documentazione eventualmente allegata.
L'ammissione dei candidati alle prove concorsuali sara'
effettuata sulla base dei dati dichiarati nella domanda di
partecipazione.

                               Art. 4.
 
Documentazione da allegare alla domanda
 
Il concorrente potra' allegare alla domanda di partecipazione al
concorso tutti quei documenti, certificati di servizio, pubblicazioni
che riterra' utile produrre ai fini dell'assegnazione del punteggio
previsto per titoli di studio e di carriera nonche' per i titoli
relativi all'esercizio professionale ai sensi degli articoli 5 e 6
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994,
n. 298.
Si precisa che e' tuttora in vigore l'agevolazione prevista
dall'art. 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221, per i titolari, i
direttori ed i collaboratori delle farmacie rurali.
Il concorrente potra' altresi' sostituire in tutto o in parte la
documentazione di cui sopra tramite dichiarazioni sostitutive di atto
di notorieta', utilizzando l'allegato C ai sensi della normativa
vigente in materia di semplificazione amministrativa.
Per le pubblicazioni e gli altri lavori scientifici non sono
ammessi lavori dattiloscritti, manoscritti o in bozza di stampa.
La documentazione allegata alla domanda deve essere prodotta in
originale o in copia autentica e deve essere specificatamente
indicata in apposito elenco redatto in carta semplice ed in triplice
copia datato e firmato dal candidato.
Ai certificati ed ai documenti dei cittadini della U.E., se
redatti in lingua diversa dall'italiano, deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero e redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare qualora i documenti siano in possesso gia'
dell'amministrazione.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegato, inoltre un
certificato medico rilasciato da un medico di sanita' pubblica
dell'azienda U.S.L. o da un ufficiale medico militare, atto a
comprovare che il concorrente e' esente da malattie, difetti o
imperfezioni che impediscono l'esercizio personale della farmacia
nonche' da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere
temporaneo e che non rendano pericoloso l'esercizio medesimo.
Tale certificato dovra' essere rilasciato in data non anteriore a
sei mesi dalla presentazione della domanda.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 
La commissione esaminatrice sara' costituita in conformita' delle
disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, e alle leggi regionali
n. 70 del 25 ottobre 1982 e n. 44 del 15 luglio 1985.

                               Art. 6.
 
Diario della prova attitudinale
 
Il diario della prova attitudinale di cui all'art. 7 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298,
sara' portato a conoscenza dei candidati mediante lettera
raccomandata inviata ai candidati almeno venti giorni prima della
data stabilita.
Qualora risulti che un candidato non sia in possesso di uno dei
requisiti previsti dal bando, il medesimo sara' escluso dal concorso
con comunicazione a cura del capo servizio del servizio sanita'
territoriale dell'assessorato alla sanita', salute e politiche
sociali.
Per essere ammessi a sostenere la prova attitudinale i candidati
dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.
Saranno esclusi dal concorso i candidati che non si presenteranno
alla prova attitudinale nel luogo, alla data e nell'orario stabilito.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda
sia per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici o comunque
imputabili a caso fortuito o di forza maggiore.

                               Art. 7.
 
Accertamento delle lingue
 
Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, i candidati ammessi a partecipare al
concorso non in possesso della cittadinanza italiana ma di quella di
Stati membri dell'Unione europea, dovranno sostenere una prova
preliminare di accertamento della conoscenza della lingua italiana,
consistente in una conversazione in detta lingua, in analogia a
quanto previsto per l'accertamento della conoscenza della lingua
francese.
L'accertamento della conoscenza della lingua italiana verra'
eseguito, prima dell'accertamento della conoscenza della lingua
francese, dalla commissione esaminatrice integrata, solamente in caso
di ammissione al concorso di candidati non in possesso della
cittadinanza italiana ma di quella di Stati membri dell'Unione
europea, con un esperto di lingua italiana, nominato dalla giunta
regionale.
I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella predetta
prova non saranno ammessi alle successive prove del concorso.
Ai sensi della legge regionale 15 luglio 1985, n. 44,
l'ammissione alle prove attinenti la materia oggetto del concorso e',
inoltre, subordinata al preventivo accertamento della conoscenza
della lingua francese.
I candidati dovranno, pertanto, sostenere una prova preliminare
diretta a comprovare la conoscenza della lingua francese, consistente
in una conversazione in detta lingua.
L'accertamento della conoscenza della lingua francese verra'
eseguito dalla commissione esaminatrice, previa integrazione dei
componenti di diritto della commissione medesima con un docente di
lingua francese, in servizio di ruolo nelle scuole della regione,
nominato dalla giunta regionale.
I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella predetta
prova non saranno ammessi alla successiva prova attitudinale.

                               Art. 8.
 
Prova d'esame e valutazione dei titoli
 
Il concorso di cui al presente bando si svolgera' per titoli ed
esami.
Per la valutazione dei titoli si fara' riferimento a quanto
previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298.
L'esame consistera' in una prova attitudinale che si articolera'
in cento domande riguardanti le seguenti materie:
farmacologia;
tecnica farmaceutica (anche con riferimento alla chimica
farmaceutica);
legislazione farmaceutica.
La prova attitudinale sara' effettuata ai sensi dell'art. 7,
commi 2 e 2-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 marzo 1994, n. 298, n. 34, sorteggiando 100 domande tra quelle
pubblicate nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998 o su eventuali revisioni di
cui al citato art. 7.
Il candidato dovra' indicare la risposta esatta tra le cinque
gia' predisposte.
Per la prova sara' concesso un tempo non superiore ad un'ora e
trenta minuti.
A ciascuna risposta esatta verranno attribuiti 0,1 punti per
commissario.
Conseguira' l'idoneita' e verra' inserito nella graduatoria, il
concorrente che realizzera' almeno 37,5 punti.

                               Art. 9.
 
Formazione della graduatoria
 
Dopo aver espletato la prova attitudinale, la commissione forma
la graduatoria di merito dei candidati, sommando il punteggio
conseguito da ciascun concorrente con i titoli, al punteggio
conseguito nelle prove stesse.
La giunta regionale riconosciuta la regolarita' del procedimento,
approva, con propria deliberazione la graduatoria dei concorrenti
idonei e provvede a dichiarare i vincitori del concorso.
I candidati utilmente collocati nella graduatoria sono invitati
dalla competente struttura regionale a presentare, entro trenta
giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale
della regione, i seguenti documenti in regola con le norme vigenti in
materia di bollo:
originale del titolo di studio ovvero documento rilasciato
dalla competente autorita' in sostituzione dello stesso o copia
autentica dello stesso dal quale si possa evincere la votazione
riportata;
certificato di abilitazione professionale o di abilitazione
definitiva rilasciato dalle competenti autorita' oppure copia
autentica dello stesso;
certificato di iscrizione all'albo professionale o copia
autentica dello stesso;
copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare
ovvero, per chi non abbia prestato servizio militare, certificato di
esito di leva (per i concorrenti di sesso maschile);
certificato rilasciato dal comune di residenza, attestante:
data e luogo di nascita, residenza, godimento dei diritti politici,
cittadinanza di uno Stato U.E.;
certificato generale del casellario giudiziario,
tutti gli altri certificati e documenti eventualmente necessari
previsti dal presente bando per dimostrare il possesso dei requisiti
prescritti.
I certificati di cui ai punti precedenti, ai sensi della
normativa vigente, devono avere la data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella del ricevimento della lettera di invito alla
presentazione.
Sono comunque ammessi, ai sensi della normativa vigente, anche
oltre il suddetto termine di validita' nel caso in cui l'interessato
dichiari, sottoscrivendo in fondo al documento, che le informazioni
contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla
data del rilascio.

                              Art. 10.
 
Assegnazione delle sedi
 
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della legge 28 ottobre
1999, n. 389, i candidati che risulteranno idonei saranno
contemporaneamente interpellati secondo l'ordine di graduatoria e
l'indicazione espressa non potra' essere modificata.
Il candidato che non indichera' la farmacia prescelta entro il
quinto giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'interpello,
sara' escluso dall'assegnazione.
L'assegnazione delle sedi avverra' secondo l'ordine previsto
dalla graduatoria.
Nel caso in cui venga scelta una sede sulla quale esiste un
ricorso pendente, il candidato dovra' dichiarare di rinunciare a
qualsiasi richiesta o azione nei confronti dell'amministrazione
regionale conseguente alle decisioni in merito al ricorso medesimo.
Il candidato dovra' altresi' dichiarare di rinunciare a qualsiasi
richiesta o azione nei confronti dell'amministrazione regionale
conseguente alle decisioni relative a ricorsi eventualmente rivolti
contro gli atti inerenti al concorso di cui al presente bando.
In assenza di tali espresse dichiarazioni, la scelta operata dal
candidato sara' considerata nulla e l'amministrazione regionale non
provvedera' all'assegnazione delle sedi farmaceutiche indicate.
Le sedi farmaceutiche resesi disponibili saranno assegnate
secondo l'ordine di graduatoria agli altri candidati a cui non e'
stata assegnata una delle farmacie messe a concorso.
L'indicazione non potra' essere modificata.

                              Art. 11.
 
Autorizzazione all'apertura
 
Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed esercizio della
farmacia da parte dell'azienda U.S.L. della Valle d'Aosta sara'
subordinato all'osservanza delle disposizioni contenute degli
articoli 108 (e successive modificazioni), 111, 112 del T.U.LL.SS.
27 luglio 1934, n. 1265.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando e
relativo alle norme per lo svolgimento del concorso, per
l'assegnazione delle sedi e per l'autorizzazione all'apertura ed
esercizio delle farmacie, valgono le disposizioni al riguardo
contenute nel T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, nella legge
2 aprile 1968, n. 475, nella legge 8 novembre 1991, n. 362, nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n.
298, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 febbraio 1998, n. 34 e, per quanto applicabili, nei regolamenti di
cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 ed al decreto del
Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275.

                              Art. 12.
 
Pubblicita' del presente bando
 
Il presente bando verra' pubblicizzato nel seguente modo:
trasmissione contemporanea di copia alla Federazione degli
ordini dei farmacisti italiani (F.O.F.I.), all'Ordine dei farmacisti
della regione autonoma Valle d'Aosta ed al Ministero della salute;
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione autonoma
Valle d'Aosta e per estratto, entro i successivi dieci giorni, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
trasmissione di copia agli assessorati alla sanita' di tutte le
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nonche' a
ciascun comune in cui le sedi sono messe a concorso per l'affissione
all'albo comunale;
all'azienda U.S.L. della Valle d'Aosta;
pubblicazione sulle pagine Internet della regione autonoma
Valle d'Aosta indirizzo: www.regione.vda.it/sanita;> puo' essere direttamente ritirata copia presso gli uffici del
servizio territoriale dell'assessorato della sanita', salute e
politiche sociali - via De Tillier, 30 - 11100 Aosta (tel.
0165/274237/274229).

                              Art. 13.
 
(Trattamento dei dati personali)
 
I dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno trattati solo per le finalita'
connesse e strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena esclusione dal
concorso.
Titolare del trattamento dei dati e' regione autonoma Valle
d'Aosta - assessorato alla sanita', salute e politiche sociali, con
sede in via Tillier, 30 - 11100 Aosta.
Responsabile del procedimento e' il dirigente del servizio
sanita' territoriale.

                              Art. 14.
 
Disposizioni finali
 
I documenti, i lavori originali e le pubblicazioni allegati alla
domanda potranno essere mirati ove nulla osti, dal candidato
direttamente o mediante incaricato munito di delega scritta, non
prima di sessanta giorni e non oltre quattro mesi dalla pubblicazione
della graduatoria di merito del concorso nel Bollettino ufficiale
della regione autonoma Valle d'Aosta.
I candidati potranno ritirare anche prima dell'espletamento del
concorso la documentazione predetta, purche' rilascino dichiarazione
scritta di rinuncia al concorso e ad ogni eccezione in merito al
procedimento ed all'esito del concorso medesimo.
L'amministrazione regionale si riserva la facolta' di prorogare i
termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento con
atto del dirigente responsabile il presente bando.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa
riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali
nazionali, e alle leggi regionali.
Aosta, 13 marzo 2003
Il capo servizio della sanita' territoriale: Calla

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