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UNIVERSITA' "LUIGI BOCCONI" DI MILANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca in economia - XVI ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.90 del 17/11/2000
Ente:UNIVERSITA' "LUIGI BOCCONI" DI MILANO
Località:-
Codice atto:00E10456
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:2/5/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 "Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca";
Visti gli articoli 2 e 25 dello statuto dell'Universita' Bocconi
emanato con decreto rettorale n. 4545 del 9 luglio 1998;
Visto il regolamento per la disciplina dei corsi di dottorato di
ricerca istituiti presso l'Universita' Bocconi approvato con decreto
rettorale n. 4820 del 23 agosto 1999;
Vista la delibera del consiglio di facolta' del 17 aprile 2000;
Visto il regolamento emanato con decreto rettorale n. 5101 del
21 luglio 2000;
Vista la delibera del comitato esecutivo del 25 settembre 2000;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Presso l'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" e' istituito il
XVI ciclo dei dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso
l'Ateneo.
E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in economia.
Di tale dottorato vengono indicati i settori disciplinari, la
durata, i posti messi a concorso, il numero delle borse di studio e
degli esoneri previsti.
Settori disciplinari: P01A - P01B - P01C - P01E - P01F - P01G -
P01H-P01I - P01J - S04B; durata: 3 anni; posti: 18; borse di studio:
9; esoneri: 3.
Le borse di studio potranno essere aumentate a seguito di
finanziamenti che si rendessero ancora disponibili dopo l'emanazione
del presente bando e prima dell'espletamento dei relativi concorsi,
fermi restando comunque i termini di scadenza previsti dal bando per
la presentazione delle domande.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo i
cittadini italiani o stranieri che siano in possesso di diploma di
laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero,
preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.

                               Art. 3.
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al rettore dell'Universita' e
redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente bando
(allegato 1), va presentata direttamente o spedita tramite servizio
postale all'Universita' commerciale "Luigi Bocconi", via Sarfatti
n. 25 - 20136 Milano, con il riferimento "Ufficio dottorati di
ricerca", entro il termine perentorio del 2 maggio 2001.
Non verranno accettate domande presentate o inviate
successivamente alla data indicata nel precedente comma.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera' con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico).
Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini stranieri, un
recapito italiano o l'indicazione della propria ambasciata in Italia,
eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso a cui intende
partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, nonche' la data e l'universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una universita' straniera, nonche' la data del decreto
rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
f) di conoscere la lingua inglese;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
L'ammissione al corso di dottorato di ricerca in economia avviene
mediante un concorso per titoli ed esami.
Gli esami di ammissione consistono in due prove scritte in lingua
inglese su due temi, di cui il primo relativo alla micro e il secondo
alla macroeconomia, volti ad appurare la preparazione su materie
economiche a livello avanzato.

                               Art. 5.
Per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in economia i
candidati potranno allegare alla domanda di ammissione i seguenti
titoli:
a) un dettagliato curriculum-vitae;
b) la certificazione del titolo di laurea con la votazione
finale e l'elenco degli esami sostenuti con le relative votazioni;
c) la certificazione di eventuali titoli di MASTER conseguiti
in Italia e/o all'estero e l'elenco degli esami sostenuti con le
relative votazioni;
d) la certificazione dei risultati dell'esame GRE (Graduate
Records of Examination);
e) la certificazione dei risultati dell'esame TOEFL (Test of
English as a Foreign Language) o di altri esami attestanti la buona
conoscenza della lingua inglese;
f) almeno due lettere di presentazione rilasciate da docenti
universitari;
g) una copia degli altri titoli ritenuti utili ai fini della
valutazione comparativa e il relativo elenco in carta semplice;
h) una copia delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della
valutazione comparativa e il relativo elenco in carta semplice.
I cittadini comunitari possono comprovare il possesso dei titoli
di cui al comma precedente mediante le dichiarazioni sostitutive di
certificazione previste dal decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403, oppure possono produrre certificati e
pubblicazioni in originale, in copia autenticata ovvero in copia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono avvalersi delle suddette dichiarazioni sostitutive
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.

                               Art. 6.
Gli esami di ammissione previsti dall'art. 4 del bando si
svolgeranno presso l'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di
Milano, nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui ai
commi successivi.
Il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sara' comunicato
agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento
inviata almeno quindici giorni prima della data della prima prova
scritta.
Le date delle prove verranno pubblicate sul sito Internet al
seguente indirizzo: http://www.uni-bocconi.it/phd ec
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.

                               Art. 7.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' alla normativa vigente.

                               Art. 8.
Per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in economia, la
commissione dispone di cento punti attribuibili ai candidati come
segue:
a) valutazione dei titoli: fino a 70 punti;
b) prima prova scritta: fino a 15 punti;
c) seconda prova scritta: fino a 15 punti.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione delle prove d'esame mediante:
a) affissione all'albo ufficiale dell'Universita';
b) affissione all'albo dell'ufficio post-laurea
dell'Universita', presso la sede di via Sarfatti, 25;
c) pubblicazione sul sito Internet all'indirizzo indicato
nell'art. 6 del bando.
Al termine delle prove d'esame, la commissione formula
un'apposita graduatoria sulla base della somma dei punteggi
conseguiti da ciascun candidato nelle prove d'esame e nella
valutazione dei titoli.
Sono ammessi al corso di dottorato secondo l'ordine della
graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso, i candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo
non inferiore a 50 punti.
In corrispondenza di eventuali rinunce dei vincitori prima
dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria, purche' abbiano conseguito un punteggio
non inferiore a 50 punti.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I vincitori del concorso saranno nominati con decreto rettorale.
L'esito del concorso verra' reso noto agli interessati mediante:
a) affissione all'albo ufficiale dell'Universita';
b) affissione all'albo dell'ufficio post-laurea
dell'Universita' presso la sede di via Sarfatti, 25;
c) pubblicazione sul sito Internet all'indirizzo indicato
nell'art. 6 del bando.

                               Art. 9.
I vincitori dovranno presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria, al medesimo indirizzo di cui
all'art. 3 del bando, entro il termine perentorio del 25 luglio 2001,
i seguenti documenti in carta libera:
a) domanda di iscrizione rivolta al magnifico rettore
dell'Universita' Bocconi secondo il fac-simile allegato al bando
(allegato 2);
b) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
c) certificato di cittadinanza o relativa autocertificazione;
d) certificato di laurea con la votazione finale o relativa
autocertificazione (se non allegato alla domanda di ammissione),
oppure titolo straniero conseguito presso l'universita' straniera
dichiarato equipollente a una laurea italiana con decreto del
rettore;
e) dichiarazione di non essere iscritto e di impegnarsi a non
iscriversi a corsi di laurea, di perfezionamento o ad altri corsi di
dottorato;
f) dichiarazione di non essere iscritto a scuole di
specializzazione o, in caso affermativo, di sospenderne la frequenza;
g) dichiarazione di non avere goduto in passato di altre borse
di studio di dottorato (dichiarazione a cui sono tenuti solo i
vincitori delle borse di studio);
h) tre foto-tessera firmate sul retro.
Nei casi previsti dal presente articolo, l'autocertificazione e'
resa dai cittadini comunitari ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di un titolo universitario straniero, che non sia gia' stato
dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno consegnare i
documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione
di equipollenza ai soli fini dell'ammissione al dottorato, tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di
laurea delle universita' italiane.

                              Art. 10.
I contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi di dottorato
di ricerca sono stabiliti in L. 12.000.000 per il primo anno,
L. 6.000.000 per il secondo e terzo anno, pagabili in due rate di
pari importo.
I dottorandi titolari di borse di studio sono esonerati
preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei
corsi.
L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' di L. 20.450.000 (al
lordo degli oneri previdenziali).
L'importo della borsa e' aumentato del 50% in relazione e in
proporzione all'eventuale periodo autorizzato di soggiorno
all'estero, la cui durata complessiva non puo' essere superiore alla
meta' della durata del corso.
Le borse di studio sono assegnate ai vincitori con punteggio piu'
elevato nella graduatoria di ammissione in rapporto al numero delle
borse disponibili e sono confermate automaticamente per gli anni
successivi.
Ai vincitori posizionati in graduatoria dal decimo al dodicesimo
posto, qualora autocertifichino di avere conseguito un reddito
personale complessivo annuo lordo non superiore a lire quindici
milioni nell'anno solare 2000, e' concesso l'esonero dai contributi
di accesso e frequenza dei corsi.
Negli anni successivi gli esoneri sono confermati
automaticamente, fermo restando il requisito del mancato superamento
del reddito personale complessivo annuo lordo di lire 15 milioni
nell'anno solare precedente.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato e' collocato
a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni
per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di
studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo
straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
Il dottorando che abbia gia' usufruito di una borsa di studio per
un dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.

                              Art. 11.
I corsi e i seminari del dottorato sono tenuti in lingua inglese.
I dottorandi devono obbligatoriamente frequentare i corsi
stabiliti dal programma di dottorato e superare i relativi esami.
A decorrere dal secondo anno i dottorandi possono essere
autorizzati a svolgere periodi all'estero e stage presso enti
pubblici e privati secondo le modalita' e i tempi stabiliti dal
coordinatore del corso, tenendo conto delle linee stabilite dal
collegio dei docenti.
Ai dottorandi puo' essere affidata, nel limite orario stabilito
dal consiglio di facolta', una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa. Tale attivita' non deve in ogni caso
compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca.
Il collegio dei docenti puo' sospendere o escludere i dottorandi
dal corso con delibera motivata, previa verifica dei risultati
conseguiti e dei comportamenti tenuti. Sono fatti salvi i casi di
maternita' o di grave e documentata malattia e di servizio militare o
civile.
In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero
di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di studio.
L'esclusione dal dottorato e' comunicata all'interessato con
lettera del rettore.
L'esclusione dal corso comporta per il dottorando decadenza dal
godimento della borsa di studio e obbligo di restituzione della borsa
di studio relativa all'anno in corso.

                              Art. 12.
Il titolo di dottore di ricerca e' rilasciato dal rettore e si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere
ripetuto una sola volta con la commissione nominata per la sessione
d'esami successiva.
Gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca hanno per oggetto la valutazione della tesi del dottorando,
che deve essere redatta in lingua inglese.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai
termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in
altra sede.

                              Art. 13.
L'amministrazione universitaria, con riferimento alla legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni,
recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti,
si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo
per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure
concorsuali.

                              Art. 14.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa
riferimento alla normativa vigente in tema di dottorato.
Milano, 26 ottobre 2000
Il rettore: Ruozi

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