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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Copertura di trentanove posti nell'area C, posizione economica C1,
profilo professionale psicologo, mediante concorso pubblico.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.30 del 16/4/2004
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Località:Nazionale
Codice atto:04E01826
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:39
Scadenza:17/5/2004
Tags:Psicologi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
del personale e della formazione
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il contratto integrativo di Amministrazione, stipulato in
data 5 aprile 2000;
Visto il Contratto collettivo nazionale del lavoro sottoscritto
il 12 giugno 2003;
Rilevate le vacanze esistenti - in numero di 39 per il profilo
professionale di psicologo, che occorre ricoprire mediante le
procedure previste dall'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e
modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive integrazioni
e modificazioni;
Vista il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 ottobre 2000 e 11 aprile 2001, concernenti la rideterminazione
delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche
dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche e
profili professionali del Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la legge 16 gennaio 2003 ed in particolare l'art. 17, che
prevede che le pubbliche amministrazioni, prima di avviare le
procedure di assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, devono inviare una comunicazione contenente gli
elementi conoscitivi relativi al concorso da bandire alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica e
possono procedere all'avvio delle procedure concorsuali decorsi due
mesi dalla suddetta comunicazione, qualora non sia intervenuta
assegnazione di personale ai sensi del comma 2 del medesimo articolo
della stessa legge;
Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla
diretta responsabilita' gestionale del direttore generale del
personale e della formazione del dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del direttore generale
del personale e della formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall'amministrazione penitenziaria;
Vista la Circolare n. 1440/9/sp del 17 marzo 2003 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica - Ufficio P.P.A.;
Vista la nota n. 0151313 del 3 aprile 2003, con la quale questa
Amministrazione ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - l'intendimento di
avviare procedure di reclutamento di personale dall'esterno, ai sensi
dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, per complessivi
settecentosessantacinque posti per vari profili professionali;
Considerato che, decorsi due mesi dalla suddetta comunicazione,
il Dipartimento della funzione pubblica non ha proceduto ad
assegnazioni di personale ai sensi del comma 2, dell'art. 7, della
legge n. 3/2003 da inquadrare nel profilo professionale di psicologo,
area C, posizione economica C1;
Tenuto conto che l'assunzione dei candidati che saranno
dichiarati vincitori e' subordinata alla autorizzazione di cui
all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come richiamato
anche dall'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura
di trentanove posti nell'area «C», posizione economica «C1», profilo
professionale di psicologo.
2. In applicazione dell'art. 39, comma 18, della legge
n. 449/1997, e successive modificazioni, una parte delle assunzioni
non inferiore al 50% avverra' con contratto di lavoro a tempo
parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a
tempo pieno, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'art. 21 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data
16 febbraio 1999 e tenuto conto di quanto previsto dalla legge
finanziaria in vigore all'atto delle assunzioni stesse, nonche' del
numero delle autorizzazioni ad assumere stabilite dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. I candidati assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale
potranno svolgere attivita' di lavoro autonomo o subordinato anche
laddove sia obbligatoria l'iscrizione ad albi professionali, purche'
l'attivita' svolta non comporti un conflitto di interessi con la
specifica attivita' di servizio.
4. Il personale da assumere con rapporto di lavoro a tempo
parziale e' tenuto a comunicare, prima della stipula del contratto,
l'esistenza di altra attivita' lavorativa.
5. Qualora l'attivita' sia svolta con una amministrazione
pubblica o configuri, comunque, conflitto di interessi, il candidato
e' invitato a cessare dalla situazione di incompatibilita'. In caso
di diniego non si da' luogo alla stipula del contratto.

                               Art. 2.
Riserve di posti
1. Sono previste le riserve di posti indicate nell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni, nonche' dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. Le riserve di posti non potranno superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.
Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei
posti, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria
di aventi diritto a riserva.
Qualora tra i candidati dichiarati idonei nella graduatoria di
merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno
titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del
titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato
dal citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
3. Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste nel
presente articolo ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda
di partecipazione al concorso.

                               Art. 3.
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) titolo di studio: Diploma di laurea in psicologia,
abilitazione all'esercizio della professione, iscrizione all'albo;
b) eta' non inferiore agli anni diciotto;
) cittadinanza italiana;
d) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla normativa vigente;
e) godimento dei diritti politici;
f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi
militari;
g) condotta e qualita' morali (art. 35, punto 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile, coloro che
siano stati licenziati in applicazione dell'art. 25 del Contratto
collettivo nazionale del lavoro comparto Ministeri stipulato in data
16 maggio 1995 e coloro che siano stati interdetti dai pubblici
uffici in base a sentenza passata in giudicato.
3. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvdimento
motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di
ammissione come sopra descritti.

                               Art. 4.
Presentazione della domanda
1. La domanda di ammissione, da redigersi in carta semplice
secondo lo schema allegato al presente provvedimento, dovranno essere
trasmesse con raccomandata con avviso di ricevimento o presentate
direttamente al Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria - direzione generale del personale
e della formazione - concorsi del personale comparto Ministeri -
largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma - nel termine perentorio di trenta
giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Non si terra' conto delle domande non firmate dal candidato
ne' saranno accolte le domande spedite, per qualsiasi causa, oltre il
termine previsto. La data di spedizione e' stabilita e comprovata dal
timbro e data dell'ufficio postale accettante.
3. Le domande devono essere redatte secondo lo schema del modulo
che viene allegato al bando di concorso riportando tutte le
indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a
fornire.
4. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. Nella domanda di partecipazione il candidato dovra' dichiarare
sotto la propria responsabilita':
a) cognome e nome (le donne debbono indicare il cognome da
nubile);
b) la data e il luogo di nascita;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) di godere dei diritti politici;
e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne penali riportate (anche se sia concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 c.p.p.) o i procedimenti penali eventualmente
pendenti a loro carico;
g) di essere in possesso del titolo di studio previsto
dall'art. 3 del presente bando, indicando l'Universita' presso la
quale e' stato conseguito, nonche' la data ed il luogo; di essere in
possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione nonche' di
essere iscritto all'albo;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.
Tale dichiarazione va fatta anche se negativa;
j) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da
altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo
unico 10 gennaio 1957, n. 3, ne' di essere stato licenziato ai sensi
dell'art. 25 del Contratto collettivo nazionale del lavoro comparto
Ministeri, sottoscntto in data 16 maggio 1995, ne' di essere stati
interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in
giudicato;
k) il possesso di eventuali titoli riserva, di preferenza o
precedenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni(1)'.
l) la lingua straniera, tra quelle indicate nel successivo
art. 6, per la quale intende effettuare l'accertamento della
conoscenza;
m) se intenda optare per l'assunzione in regime di tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a
tempo pieno.
n) il recapito presso il quale intende ricevere ogni
comunicazione inerente il concorso. E' fatto obbligo al candidato di
comunicare le eventuali successive variazioni di detto recapito.
6. I candidati ai quali e' stato riconosciuto lo stato di
handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno
presentare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap,
riguardo l'ausilio necessario nonche' l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge
suddetta. In ragione di cio', la domanda di partecipazione dovra'
essere corredata, giusta circolare n. 6 del 24 luglio 1999,
n. 42304/99 del Dipartimento della funzione pubblica, da una
certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne
specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui
sopra, al fine di consentire all'amministrazione di predisporre per
tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare
partecipazione al concorso anche per i soggetti portatori di
qualsiasi tipo di handicap(2).
7. Sara' inoltre garantita l'assistenza, durante le prove di
esame, alle candidate che si trovino nelle condizioni di dover
allattare i propri figli.

                               Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. Con successivo provvedimento sara' nominata la Commissione
esaminatrice, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
2. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta
commissione sara' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57,
lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 6.
Prove di esame
1. Il concorso si svolgera' mediante esame, con l'osservanza
delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e
modificazioni e consistera' in due prove scritte ed una prova orale.
2. Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, la
commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e
le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare
nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle
singole prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna
prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato previa estrazione a sorte.
3. Le prove scritte verteranno su:
psicologia generale e teoria e tecnica del colloquio
psicologico;
ordinamento penitenziario e relativo regolamento di esecuzione.
(1) Si riporta, in allegato al presente bando, elenco dei titoli
stesso. (2) Qualora la domanda pervenga priva di detta
certificazione, sara' cura dell'amministrazione individuare
autonomamente, sulla base di pareri rilasciati da struttura sanitaria
o di criteri di ragionevolezza, la modalita' piu' opportuna a
garantire il corretto svolgimento delle prove, in modo da non
vanificare un diritto riconosciuto da espressa disposizione di legge.
4. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che
avrannoriortato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove
scritte.
5. La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove
scritte ed inoltre:
elementi di psicologia sociale e di psicologia del lavoro;
elementi di criminologia;
elementi di diritto del lavoro;.
elementi di legislazione sociale del lavoro.
Detta prova comprendera' anche:
l'accertamento della conoscenza di una lingua scelta dal
candidato in una delle sottoindicate lingue straniere: inglese,
francese, tedesco o spagnolo;
l'accertamento della conoscenza dell'uso di apparecchiature e
applicazioni informatiche.
6. La prova orale si intende superata se il candidato avra'
conseguito una votazione di almeno 21/30.
7. Il punteggio finale e' determinato dalla somma della media dei
voti riportati nelle prove scritte e dalla votazione conseguita nella
prova orale.
Le prove del concorso si svolgeranno nei luoghi e nelle date che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 28 maggio 20004. Tale pubblicazione avra'
valore di notifica a tutti gli effetti.
8. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione,
disposta ai sensi del precedente art. 3, sono ammessi al concorso con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
l'assunzione, e dovranno senza alcun preavviso o invito presentarsi -
muniti di un valido documento di riconoscimento - nei locali e nei
giorni indicati nel presente articolo.
9. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla, mediante apposita nota ministeriale, che sara'
inviata presso il recapito indicato nella domanda.Con la stessa nota
sara' data contemporaneamente comunicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte.

                               Art. 7.
Prova di preselezione
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 e successive integrazioni e
modificazioni, qualora gli aventi diritto a partecipare al concorso
siano in numero superiore a 1.500 (millecinquecento),
l'amministrazione si riserva la facolta' di far precedere la prova
scritta da una prova preselettiva, vertente su argomenti di cultura
generale e sulle materie di cui al punto 3 del precedente art. 6,
predisposta anche da aziende specializzate in selezione di personale.
2. Le modalita' dell'eventuale preselezione saranno oggetto di
apposito provvedimento che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 28
maggio 2004.

                               Art. 8.
Formazione della graduatoria
1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
formera' la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato.
2. A parita' di merito e a parita' di merito e di titoli saranno
applicate le preferenze previste dall'art. 5, commi 4 e 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
integrazioni e modificazioni.
3. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno
presentare o far pervenire al Ministero della giustizia -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - direzione generale
del personale e della formazione - concorsi del personale comparto
Ministeri - largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta
semplice, ovvero autocertificazione attestante il possesso dei titoli
di riserva, preferenza e precedenza, a parita' di valutazione, gia'
indicati nella domanda.
4. Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, sara' formata la graduatoria definitiva e verranno
dichiarati i vincitori del concorso.
5. Il provvedimento suddetto sara' pubblicato nel Bollettino
Ufficiale del Ministero della giustizia.
6. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il
termine per le eventuali impugnative.

                               Art. 9.
Assunzione in servizio
1. Acquisita la necessaria autorizzazione ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i candidati dichiarati
vincitori saranno invitati a stipulare un contratto individuale a
tempo indeterminato finalizzato all'instaurazione di un rapporto di
lavoro a tempo pieno e/o a tempo parziale nell'area funzionale C,
posizione economica C1, profilo professionale di psicologo.
2. Il rapporto di lavoro con l'Amministrazione decorrera' ad ogni
effetto con l'accettazione da parte degli interessati del contratto
individuale di lavoro che si perfezionera' con la presentazione nella
sede di assegnazione nella data indicata da questa amministrazione e
con la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio, fatto
salvo il successivo accertamento da parte dell'Amministrazione del
possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego
nell'Amministrazione dello Stato.
3. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine indicato da questa amministrazione
comportera' il non luogo alla stipula del contratto.

                              Art. 10.
Trattamento dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, direzione generale del personale
e della formazione - per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. L'indicazione dei dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente
per lo svolgimento del concorso, relativamente alla posizione
giuridica del candidato. Gli stessi dati potranno essere comunicati a
soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria.
6. Titolare del trattamento e' il direttore generale della
direzione generale del personale e della formazione pro-tempore che
potra' avvalersi di terzi - largo L. Daga n. 2 - 00164 - Roma.

                              Art. 11.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione
la normativa vigente in materia, in quanto compatibli.
Il presente provvedimento sara' trasmesso all'Ufficio centrale
per il bilancio presso il Ministero della giustizia e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2003
Il direttore generale: Sparacia

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