Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DI LECCE Selezione pubblica per l'ammissione al corso di d...
 
 
 

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UNIVERSITA' DI LECCE

Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
in «Diritto dell'economia e del mercato» (ISUFI) - XXI ciclo. IV
bando.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.94 del 29/11/2005
Ente:UNIVERSITA' DI LECCE
Località:-
Codice atto:05E07756
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:29/12/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Lecce emanato
con decreto rettorale n. 685 del 7 marzo 1996 e successive
modificazioni;
Visto il regolamento didattico dell'Universita' degli studi di
Lecce emanato con decreto rettorale n. 2755 del 20 settembre 2001;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, il cui art. 2 e' stato
integrato dall'art. 52, punto 57, della legge 28 dicembre 2001 (Legge
finanziaria 2002);
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica dell'11 settembre 1998 «Determinazione
dell'importo e dei criteri per l'incremento delle borse concesse per
la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca»;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 30 aprile 1999, n. 224,
«Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il regolamento per l'istituzione e l'organizzazione dei
corsi di dottorato di ricerca approvato dal Senato accademico in data
25 giugno 1999 e successive modificazioni;
Viste le delibere del 26 luglio 2005 del Senato accademico e del
27 luglio 2005 del Consiglio di amministrazione, con le quali e'
stata approvata l'istituzione del corso di dottorato di ricerca di
cui al presente decreto;
Visto il decreto rettorale n. 1823 del 23 agosto 2005 di
istituzione del XXI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca aventi
sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Lecce;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
E' indetta presso l'Universita' degli studi di Lecce una
selezione pubblica, per esami, per l'ammissione al XXI ciclo del
sottoriportato corso di dottorato di ricerca, di durata triennale,
con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Lecce:
diritto dell'economia e del mercato (ISUFI) - posti cinque con
borse di studio a carico della scuola superiore ISUFI.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'accesso ai corsi
 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e
politici negli Stati di appartenenza o provenienza, coloro che siano
in possesso del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
precedente l'emanazione del decreto ministeriale 509 del 3 novembre
1999 ovvero del diploma di laurea specialistica conseguito secondo il
citato decreto ministeriale ovvero di analogo titolo accademico
conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita'
accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di
cooperazione e mobilita'; qualora il titolo non sia gia' stato
riconosciuto, il riconoscimento dell'idoneita' di titoli di studio
conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione al corso di dottorato
di ricerca e' affidato, previo parere delle strutture didattiche
interessate, al senato accademico.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione
 
La domanda di ammissione, indirizzata all'Universita' degli studi
di Lecce, redatta in carta semplice e sottoscritta, secondo lo schema
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, dovra' essere
presentata o fatta pervenire all'Universita' degli studi di Lecce -
Servizio posta ufficio dottorandi, viale Gallipoli, 49 - 73100 Lecce,
entro il seguente termine perentorio a pena di esclusione: le ore 13
del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Sulla busta dovranno essere chiaramente riportati il mittente e
la seguente dicitura: «Selezione per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca in Diritto dell'economia e del mercato XXI
ciclo».
L'Universita' di Lecce non terra' conto delle domande pervenute
dopo la citata data e orario, anche se spedite prima.
L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o
tecnici.
Nella domanda l'aspirante dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o a stampatello) sotto la propria
responsabilita':
le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso;
l'esatta denominazione del corso di dottorato di ricerca cui
intende partecipare;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta, con la data e l'universita' presso cui e'
stata conseguita, oppure il titolo accademico conseguito presso
un'universita' straniera;
la lingua straniera conosciuta;
di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato e di svolgere
le attivita' di studio e di ricerca previste dal collegio dei
docenti;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, non
ancora dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla
domanda i documenti utili a consentire al collegio dei docenti la
dichiarazione di equipollenza (certificato di laurea con esami e
votazioni e dichiarazione di valore). I documenti di cui sopra
dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa vigente in
materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea
delle universita' italiane.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
I candidati con handicap, riconosciuti ai sensi della legge
n. 104 del 5 febbraio 1992, dovranno, nella domanda di partecipazione
al concorso, fare esplicita richiesta, in relazione alla propria
menomazione, dell'ausilio necessario, nonche' indicare l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

                               Art. 4.
 
Esclusioni
 
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati la
cui domanda:
a) sia stata presentata o fatta pervenire oltre il termine
stabilito dal presente bando;
b) sia priva della firma del candidato;
c) sia priva della denominazione del corso di dottorato cui si
intende partecipare.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara' comunicata l'esclusione dal concorso mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. L'amministrazione puo'
disporre in ogni momento, fino all'approvazione delle graduatorie,
l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del
presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso,
il rettore dispone, con decreto motivato, la decadenza da ogni
diritto conseguente alla partecipazione al concorso secondo le
modalita' di cui al precedente comma.
Parimenti sara' disposta la decadenza dei candidati di cui
eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste
nella domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 5.
 
Prove d'ammissione
 
Le prove d'esame, scritto ed orale, tendono ad accertare, oltre
la preparazione culturale del candidato, la sua attitudine alla
ricerca scientifica ed alla elaborazione teorica in una prospettiva
multidisciplinare.
La prova scritta consiste nella sintetica esposizione, in lingua
italiana, di un progetto di ricerca relativo a tematiche inerenti il
corso di dottorato.
La prova orale, che si svolge in un'aula aperta al pubblico,
consiste in un colloquio, che potra' svolgersi a richiesta anche in
lingua inglese o francese, nel quale il candidato illustra le
caratteristiche e le motivazioni del proprio progetto di ricerca e
dimostra la conoscenza della lingua straniera indicata nella domanda.
La commissione giudicatrice attribuisce fino a 60 punti per
ciascuna delle due prove, che si intendono superate dai candidati che
avranno conseguito una votazione non inferiore, nella media dei due
voti, a 42/60. Ciascun commissario attribuisce al candidato fino a 20
punti per ciascuna prova. Sono ammessi alla prova orale i candidati
che abbiano riportato in quella scritta una votazione di almeno
24/60.
L'espletamento della prova scritta, con l'indicazione della sede,
del giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima prova avverra',
sara' comunicata ai candidati, ai quali non sia stata comunicata
l'esclusione dal concorso, tramite raccomandata con avviso di
ricevimento inviata quindici giorni prima della data fissata per la
prova o a mezzo telegramma.
La convocazione per l'orale avverra' ugualmente a mezzo lettera
raccomandata che sara' inviata, a coloro che avranno superato la
prova scritta, venti giorni prima della data fissata per la prova
orale, o per mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte
della commissione esaminatrice, in caso di rinuncia, di tutti i
candidati presenti alla prova scritta, ai previsti termini di
preavviso, oppure contestuale alla comunicazione della prova scritta.
La prova orale si svolgera' in un'aula aperta al pubblico. Alla
fine di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la commissione forma
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione e' affisso all'esterno
dell'aula ove si e' svolta la prova orale.

                               Art. 6.
 
Commissione giudicatrice per l'accesso e relativa graduatoria
 
Il rettore nomina la commissione giudicatrice in base alla
normativa vigente.
Essa e' composta da tre membri, scelti tra professori e
ricercatori universitari di ruolo, appartenenti ai settori
disciplinari di cui all'Area 12 - Scienze giuridiche, cui possono
essere aggregati, anche in qualita' di esperti, non piu' di due,
italiani o stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture
pubbliche e private di ricerca.
Al termine delle prove d'esame, la commissione compila la
graduatoria generale di merito per l'ammissione al corso e per il
conferimento delle borse di studio.
Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato
tra gli ammessi al corso decade qualora non esprima la propria
accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito del
concorso. In tal caso gli subentra altro candidato secondo l'ordine
della graduatoria.
In caso di rinuncia degli aventi diritto, espressa prima
dell'inizio delle attivita' didattiche, subentra un altro candidato
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.

                               Art. 7.
 
Modalita' d'iscrizione al corso
 
I candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria di merito e chiamati a coprire i posti
disponibili per ciascun dottorato, dovranno esprimere la propria
accettazione, inviandola anche a mezzo fax al seguente numero
0832/293582, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici),
pena decadenza, che decorre dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito, e dovranno presentare o spedire
al Centro servizi per la gestione della scuola di dottorato ufficio
dottorandi dell'Universita' degli studi di Lecce - entro il citato
termine di giorni 15 (quindici), i seguenti documenti:
fotocopia di un documento di riconoscimento debitamente
firmata;
domanda (in bollo) di iscrizione al primo anno del corso di
dottorato, contenente quanto segue:
a) dichiarazione di cittadinanza;
b) dichiarazione di laurea posseduta, con relativa votazione
finale;
c) dichiarazione di non frequentare altro corso di dottorato
di ricerca presso universita' italiane o straniere;
d) dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di
laurea o scuola di specializzazione presso universita' italiane o
straniere;
e) dichiarazione di possedere il codice fiscale.
Coloro che non sono vincitori della borsa di studio sono tenuti a
presentare quanto segue:
autocertificazione in carta libera, su apposito modello,
attestante il nucleo ed il reddito familiare relativo all'anno
precedente;
ricevuta di versamento del contributo annuo per l'accesso e la
frequenza del corso di dottorato.
Coloro che sono vincitori della borsa di studio ed intendono
fruirne sono tenuti a dichiarare quanto segue:
di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di
dottorato di ricerca;
di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle
esplicitamente concesse da istituzioni nazionali o internazionali ad
integrazione, per consentire l'attivita' di formazione o di ricerca
all'estero o comunque fuori della sede del dottorato;
di impegnarsi a non svolgere attivita' lavorative o di
formazione esterne al dottorato di ricerca.
Per abbreviare l'iter del procedimento di riscontro, da parte
dell'Amministrazione, l'interessato puo' esibire o inviare per via
telematica copia, ancorche' non autenticata, del certificato di
laurea posseduto, come previsto dalla circolare del Ministero
dell'interno n. 2 del 2 febbraio 1999.

                               Art. 8.
 
Contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi
 
Gli iscritti che non fruiscano della borsa di studio sono tenuti
al pagamento del contributo annuo di Euro 1.549,37, ridotto secondo i
criteri e i parametri del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni.

                               Art. 9.
 
Borse di studio - Obblighi e diritti dei dottorandi
 
Ai candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria generale di merito, e' conferita la borsa
di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.
L'importo delle borse di studio di cui all'art. 1 e' pari a
quello determinato dal decreto del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica dell'11 settembre 1998.
La durata dell'erogazione della borsa e' pari a quella del corso
(tre anni).
La cadenza di pagamento della borsa e' mensile.
L'importo della borsa di studio e' aumentata di almeno il 50% per
eventuali periodi di soggiorno all'estero superiori al mese.
Gli iscritti ai corsi di dottorato per periodi di stage o
comunque per periodi di attivita' formative e di ricerca fuori sede
(in Italia o all'estero) possono ricevere rimborsi delle spese di
viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio) previa delibera del
collegio dei docenti, su fondi di ricerca o quelli di funzionamento
assegnati al dottorato.
Per il primo anno le borse di studio sono assegnate sulla base
della graduatoria di merito formulata dalla commissione di ammissione
e, a parita' di merito, sulla base della valutazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. La
conferma o l'assegnazione per gli anni successivi e' effettuata dal
Collegio dei Docenti sulla base della valutazione di fine anno.
I titolari di borsa di studio hanno l'obbligo di frequentare i
corsi e svolgere le attivita' di studio e di ricerca previste dal
Collegio dei Docenti, pena la decadenza dal diritto di godimento
della borsa.
In caso di violazione degli obblighi di frequenza dei corsi e di
svolgimento delle attivita' di ricerca, il Collegio dei docenti puo'
richiedere al Rettore la sospensione o l'esclusione dal corso con
motivata decisione, previa verifica dei risultati conseguiti e fatti
salvi i casi di maternita', di grave e documentata malattia e di
servizio militare. In caso di sospensione di durata superiore a
trenta giorni la borsa non puo' essere erogata.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio tranne che con quelle esplicitamente concesse da istituzioni
nazionali o internazionali ad integrazione, per consentire
l'attivita' di formazione o di ricerca all'estero o comunque fuori
della sede del dottorato.
Le borse di studio non danno in nessun caso luogo a valutazioni
giuridiche ed economiche ai fini di carriera.

                              Art. 10.
 
Residenzialita'
 
Gli ammessi al corso hanno l'obbligo di risiedere a Lecce o in un
Comune nelle immediate vicinanze.
L'Universita' favorisce l'ospitalita' in strutture residenziali,
anche convenzionate, a spese degli interessati e secondo le procedure
previste.

                              Art. 11.
 
Documenti redatti in lingua straniera
 
Gli atti ed i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 12.
 
Incompatibilita'
 
Gli iscritti al corso di dottorato di ricerca titolari di una
borsa di studio, non possono svolgere attivita' lavorative o di
formazione esterne al dottorato di ricerca, pena la decadenza dal
diritto di godimento della borsa.
Agli iscritti ad un dottorato di ricerca, compresi i titolari di
borsa di studio su proposta del Tutor, successivamente approvata dal
Collegio dei docenti, e' consentito svolgere attivita' di
collaborazione per l'attivita' di ricerca purche' la stessa rientri
nell'ambito delle attivita' formative previste dal dottorato. In tal
caso le borse di studio sono compatibili con eventuali compensi
derivanti dall'attivita' di ricerca, cosi' come sono compatibili con
eventuali compensi derivanti da attivita', preventivamente
autorizzate dal Collegio dei docenti, che permettano di approfondire
gli obiettivi di formazione e l'esperienza di ricerca del dottorato.
L'iscrizione al corso di dottorato e' incompatibile, a pena di
esclusione dal corso, con la frequenza di altri corsi di dottorato
presso altre universita' italiane o straniere, fatti salvi gli
accordi espliciti di cotutela.
L'iscrizione al corso di dottorato e', altresi', incompatibile
con l'iscrizione ad altri corsi di studio o a scuole di
specializzazione.

                              Art. 13.
 
Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
 
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' di Lecce, si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, secondo quanto prevede la normativa vigente.

                              Art. 14.
 
Dipendente pubblico
 
In caso di ammissione al corso di dottorato di ricerca con borsa
di studio, il pubblico dipendente e' collocato a domanda in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di
durata del corso; in caso di ammissione senza borsa di studio, o di
rinuncia a questa, conserva il trattamento economico, previdenziale e
di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica
presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due
anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza.

                              Art. 15.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si
informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi
forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a
tal fine dall'Amministrazione universitaria e' finalizzato unicamente
per fini istituzionali e per l'espletamento delle attivita'
concorsuali ed avverra' a cura delle persone preposte al procedimento
concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l'Universita' degli studi di Lecce, Centro servizi gestione scuola di
dottorato (CGSD), viale Gallipoli n. 49 - 73100 Lecce, con l'utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalita', anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati e' necessario per
valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la
loro mancata indicazione puo' precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui attualmente
all'art. 13 della citata legge n. 675/1996 e, di seguito, all'art. 7
del citato decreto-legge n. 196/2003, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo le richieste all'Universita' degli studi
di Lecce, Centro Servizi gestione scuola di dottorato (CGSD), viale
Gallipoli n. 49 - 73100 Lecce.

                              Art. 16.
 
Responsabile del procedimento
 
L'Ufficio dottorandi dell'Universita' di Lecce, viale Gallipoli
n. 49 - 73100 Lecce, e' responsabile dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale inerente al presente bando. Il
responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei
dati e' il dott. Ippazio Antonio Giannuzzi - tel. 0832/293570 -
293612.

                              Art. 17.
 
Norme di rinvio
 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento
alla normativa vigente in materia.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
L'avviso del presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente bando sara' inoltre reso pubblico per via telematica
sul sito http://www.unile.it e www.isufi.unile.it> Lecce, 8 novembre 2005
Il rettore: Limone

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