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LIBERA UNIVERSITA' "S. PIO V"

Concorso per il conferimento di un assegno per collaborazione ad
attivita' di ricerca per l'area scientifica lingua araba

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.84 del 21/10/2005
Ente:LIBERA UNIVERSITA' "S. PIO V"
Località:-
Codice atto:05E06238
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:21/11/2005
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
Visto lo Statuto della Libera Universita' degli Studi «S. Pio V»;
Vista la legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
Visto il decreto-legge del 3 febbraio 1993, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 449 del 27 dicembre 1997 ed in particolare
l'art. 51, comma 6;
Visto il decreto del MIUR dell'11 febbraio 1998, con cui sono
stati definiti gli importi del sopracitato Assegno e le modalita' del
relativo conferimento;
Visto il decreto del MIUR del 26 febbraio 2004, con cui e stato
rivalutato l'importo dell'Assegno adeguandolo alle nuove aliquote
contributive INPS;
Vista la delibera del Consiglio di facolta' di lingue e
letterature straniere del 10 maggio 2005;
Viste le delibere del Senato accademico del 20 giugno 2005 e del
Consiglio di amministrazione del 14 luglio 2005 con le quali e' stato
istituito un assegno per lo svolgimento di attivita' di ricerca per
l'area scientifica lingua araba nel settore scientifico disciplinare
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba.
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Oggetto del bando
 
La Libera Universita' degli Studi «S. Pio V» bandisce un concorso
per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo
svolgimento di attivita' di ricerca per l'area scientifica lingua
araba, settore scientifico disciplinare L-OR/12 - Lingua e
letteratura araba.

                               Art. 2.
 
Caratteristica dell'assegno di ricerca
 
L'assegno di ricerca ha durata annuale e potra' essere rinnovato
nel limite massimo di quattro anni. Il rinnovo viene effettuato
annualmente, nei limiti delle disponibilita' finanziarie determinate
per ogni anno, previa valutazione da parte del Senato accademico
dell'attivita' svolta dall'interessato nella struttura di ricerca
ospitante, risultante dall'apposita relazione prevista dal successivo
art. 8. L'importo dell'assegno di ricerca e' fissato in Euro
16.138,00 (sedicimilacentotrentotto) annui lordi, comprensivo di
tutti gli oneri, ad esclusione dell'IRAP e verra' erogato al
beneficiario in rate mensili. Secondo quanto disposto dall'art. 51,
comma 6, della legge n. 449/1997, agli assegni di ricerca si
applicano, in materia fiscale le disposizioni di cui alla legge
n. 476 del 13 agosto 1984, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in materia previdenziale quelle di cui alla legge
n. 335 dell'8 agosto 1995, e successive modificazioni ed
integrazioni. Non e' ammesso il cumulo degli assegni di ricerca con
borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari degli
assegni.

                               Art. 3.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Possono presentare domanda per il conferimento della titolarita'
dell'assegno di ricerca laureati che abbiano gia' dato prova di
attitudine alla ricerca scientifica e che siano pertanto in possesso
di un idoneo curriculum scientifico attestato, per esempio, da valide
pubblicazioni, dal titolo di dottore di ricerca, da diplomi di
specializzazione, da master e/o da attivita' di ricerca presso enti
pubblici o privati sia in Italia sia all'estero.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
d'ammissione al concorso. L'amministrazione puo' disporre, in ogni
momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dal
concorso per difetto dei requisiti.

                               Art. 4.
 
Domande e termini di presentazione
 
Le domande di ammissione ai concorso, redatte in carta semplice,
devono essere indirizzate al rettore della Libera Universita' degli
Studi «S. Pio V» - Ufficio concorsi, via delle Sette Chiese n. 139 -
00145 Roma, e possono essere presentate direttamente o spedite per
posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine perentorio di trenta giorni a far data da quello successivo a
quello di pubblicazione. Per le domande presentate direttamente fa
fede la ricevuta rilasciata dal competente ufficio amministrativo
dell'Universita', per quelle inviate per posta, il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
Nel caso di invio tramite posta l'Amministrazione declina ogni
responsabilita' per la mancata ricezione delle domande derivante da
responsabilita' di terzi o da cause tecniche che rendessero
impossibile la trasmissione. Nelle domande i candidati dovranno
dichiarare sotto la propria responsabilita' e rispettando il seguente
ordine:
il nome, cognome e codice fiscale;
la data ed il luogo di nascita;
la cittadinanza posseduta;
i cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
i cittadini di altri stati, di godere dei diritti civili e
politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi
del mancato godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana;
di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso;
il possesso del diploma di laurea e sua specificazione,
indicando la data del conseguimento, la votazione riportata e
l'Universita' che lo ha rilasciato;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
di avere l'idoneita' fisica per lo svolgimento dell'attivita'
prevista;
il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le eventuali
comunicazioni;
il settore disciplinare per il quale si concorre;
le linee di ricerca che intendono seguire;
elenco dettagliato dei titoli valutabili, le cui categorie sono
indicate nel successivo art. 6.
Per i documenti, i titoli e le pubblicazioni scientifiche non
presentati in originale o in copia autenticata, il candidato deve
presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge n. 15
del 4 gennaio 1968 e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998, da cui risulti che e' a conoscenza del fatto che gli
stessi sono conformi agli originali. Per l'attestazione di fatti,
stati e qualita' personali i candidati possono presentare
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi della legge
n. 15 del 4 gennaio 1968 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998. Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte
dall'interessato in presenza del personale addetto; se inviate per
posta deve essere allegata, ai sensi dell'art. 3, comma 11, della
legge n. 127 del 15 maggio 1997, copia di un documento di identita'
del sottoscrittore. Le pubblicazioni devono essere presentate nella
lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate,
tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese,
tedesca, spagnola. I testi tradotti devono essere presentati in copia
dattiloscritta, dichiarata conforme all'originale secondo quanto
previsto dalle norme vigenti in materia. Ai documenti e titoli
redatti in lingua straniera (diversa dalla francese, inglese,
tedesca, spagnola) deve essere allegata una traduzione in lingua
italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale. I candidati in situazione di handicap, ai sensi
della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, dovranno fare esplicita
richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio
necessario, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
poter sostenere le prove d'esame specificate all'art. 4 del presente
bando. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 5.
 
Commissione giudicatrice
 
Con decreto rettorale e' nominata una apposita commissione
giudicatrice, composta da tre docenti, di cui uno esterno all'Ateneo,
designati dal Senato accademico. La selezione consistera' in una
valutazione comparativa dei candidati.

                               Art. 6.
 
Valutazione dei titoli e colloquio
 
Il concorso e' per titoli e colloquio. Alla prima riunione la
commissione, dopo aver preso visione dell'elenco dei partecipanti,
sottoscrive la dichiarazione che non sussistono situazioni di
incompatibilita' con i concorrenti, nomina tra i suoi componenti il
Presidente e predetermina i criteri di massima per la valutazione dei
titoli e delle pubblicazioni.
Nel valutare il curriculum complessivo del candidato la
commissione dovra' tenere conto dell'arco temporale in cui esso si e'
sviluppato. Nel valutare le pubblicazione scientifiche la commissione
dovra' tenere conto dei seguenti criteri:
originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
sua congruenza con il settore scientifico disciplinare compreso
nell'area scientifica per la quale e' stato bandito il concorso;
apporto individuale del candidato alla medesima.
Tra i titoli accademici e professionali posseduti, sono in ogni
caso da valutare specificatamente:
il conseguimento di un dottorato di ricerca;
il conseguimento di diplomi di specializzazione;
la frequenza di corsi di perfezionamento o master;
l'ammissione all'ultimo anno di corsi di dottorato di ricerca;
l'attivita' di ricerca documentata presso enti pubblici o
privati con contratti, borse di studio, borse post-dottorato o
incarichi, sia in Italia sia all'estero, secondo la loro attinenza
con l'attivita' da svolgere, a giudizio della commissione
giudicatrice.
Le pubblicazioni redatte in collaborazione con membri della
commissione giudicatrice o con terzi saranno preliminarmente
esaminate dalla commissione stessa all'esclusivo fine di accertare la
possibilita' di enucleare l'apporto del candidato sulla base di
criteri predeterminati. Solo nell'ipotesi positiva il contributo del
candidato sara' sottoposto a motivata valutazione. La commissione
esprimera' quindi un giudizio collegiale sulle pubblicazioni
scientifiche e sui titoli individuando i candidati da ammettere al
colloquio. Il colloquio e' teso ad accertare e verificare
l'attitudine del candidato allo svolgimento di attivita' di
collaborazione alla ricerca nell'area scientifica oggetto
dell'assegno, attraverso la discussione sui titoli presentati e sulla
linea di ricerca proposta dal candidato stesso, oltre
all'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta.
L'avviso per la presentazione al colloquio sara' inviato ai singoli
candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno
sostenerlo. E' possibile derogare da tale termine di preavviso
qualora tutti i candidati ammessi al colloquio esprimano il loro
esplicito assenso scritto a rinunciarvi.
Il colloquio e' pubblico. Per sostenere il colloquio i candidati
dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. Al
termine di ogni singola riunione la commissione redige il relativo
verbale; redige inoltre una relazione riassuntiva dei lavori svolti.

                               Art. 7.
 
Graduatoria del concorso
 
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica il vincitore. La graduatoria di merito, unitamente
alla individuazione del vincitore del concorso, e' approvata con
provvedimento del rettore, e' immediatamente efficace ed e'
pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Universita'. Dalla data di
pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

                               Art. 8.
 
Stipula contratto per attribuzione assegno di ricerca
 
Il candidato risultato vincitore, nel limite fissato dall'art. 1
del presente bando, sara' invitato, a mezzo telegramma o lettera
raccomandata a.r., a presentarsi presso i competenti Uffici
dell'Universita' per stipulare un contratto che regoli la sua
attivita', conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale
11 febbraio 1998 citato nelle premesse. L'amministrazione si riserva
di accertare il possesso da parte del beneficiario dell'assegno di
ricerca, dei requisiti prescritti: in caso di' mancanza ditali
requisiti il contratto sara' considerato nullo. Per l'accertamento
dell'idoneita' fisica all'attivita' prevista dal contratto, il
beneficiario dell'assegno di ricerca sara' sottoposto a visita medica
da parte del medico competente dell'Ateneo, a seguito della quale
sara' rilasciato relativo certificato da cui risulti l'idoneita' a
svolgere l'attivita' prevista dal contratto. Ai soggetti portatori di
handicap, ai sensi della legge n. 104/1992, saranno applicate le
disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa. Il vincitore che
senza giustificato motivo non si presenti per la sottoscrizione del
contratto entro il termine stabilito e non inizi contestualmente la
propria attivita' di collaborazione come in esso stabilita, decade
dal diritto di stipula del contratto medesimo. in tal caso, e solo in
questo caso, verra' convocato il primo degli idonei.
Qualora il vincitore inizi la propria attivita', per giustificato
motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici
decorreranno dal giorno di effettivo inizio. Il contratto dovra'
contenere:
a) la data di inizio dell'attivita';
b) il termine finale del contratto e le modalita' per il suo
eventuale rinnovo;
c) l'importo complessivo dell'assegno di ricerca, da erogarsi
in rate mensili;
d) l'Area scientifica di riferimento e la descrizione delle
linee di ricerca che il titolare dell'assegno intende svolgere, che
costituiscono l'oggetto del rapporto;
e) l'indicazione della struttura scientifica dell'Universita'
ospitante l'attivita' oggetto del contratto, che e' incaricata della
verifica e che dovra' redigere un mese prima del termine dell'assegno
una relazione sull'attivita' svolta dal titolare dello stesso.
L'attivita' che il titolare dell'assegno di ricerca sara'
chiamato ad espletare dovra' presentare le seguenti caratteristiche,
il cui rispetto dovra' essere garantito dal soggetto individuato ai
sensi del precedente punto e):
1) carattere continuativo e comunque temporalmente definito,
non meramente occasionale, ed in rapporto di coordinamento rispetto
alla complessiva attivita' del committente;
2) stretto legame con la realizzazione di un programma di
ricerca o di una fase di esso, che costituisce l'oggetto del
rapporto;
3) svolgimento in condizioni di autonomia, nei soli limiti del
programma predisposto dal responsabile dello stesso, senza orario di
lavoro predeterminato.
Non puo' essere titolare di assegno di ricerca il personale di
ruolo delle Universita', degli Osservatori Astronomici, Astrofisici e
Vesuviano, degli enti pubblici e delle istituzioni di ricerca di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 593 del 30 dicembre 1993, e successive modificazioni ed
integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI. Il titolare di assegno di ricerca
in servizio presso altre Amministrazioni Pubbliche puo' essere
collocato in aspettativa senza assegni. La titolarita' degli assegni
non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
dell'Universita'.

                               Art. 9.
 
Trattamento dati personali
 
Ai sensi deIl'art. 10, comma 1, della legge n. 675 del
31 dicembre 1996, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l'Universita' - Ufficio aministrazione - per le
finalita' di gestione del concorso. Il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione pena l'esclusione dal concorso. L'interessato gode dei
diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano.

                              Art. 10.
 
Restituzione della documentazione
 
I candidati possono richiedere, entro tre mesi dal termine di
espletamento della procedura di valutazione comparativa, la
restituzione, con spese a loro carico, della documentazione
presentata a questa Universita'. Trascorso tale termine questo Ateneo
non e' piu' responsabile della conservazione e restituzione della
predetta documentazione. La restituzione sara' effettuata allo
scadere dei termini per eventuali ricorsi e salvo eventuale
contenzioso in atto.

                              Art. 11.
 
Rinvio circa le modalita' d'espletamento del concorso
 
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, se
applicabili, le disposizioni generali in materia.
Roma, 7 settembre 2005
Il rettore: Leoni

 

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