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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n.
499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato
al reclutamento del personale docente per posti comuni e di
sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado»,
limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e
A041. (Decreto n. 826).

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.47 del 15/6/2021
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:21E06667
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-
Tags:Educatori e maestre

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL CAPO DIPARTIMENTO
per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107» che prevede l'indizione di un concorso
ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e
di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, e, in particolare, l'art. 1;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante
«Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola
secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 28 aprile 2020, n. 34;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649 recante
«Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 giugno 2020, n. 44;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione del 1° luglio 2020, n. 749 recante
«Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante:
«Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola
secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 3 luglio 2020, n. 51;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e in
particolare l'art. 59, comma 14, che dispone che «In via
straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative
all'anno scolastico 2021/2022 in ragione degli obiettivi perseguiti
tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza circa il
rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e
dell'elevato numero dei posti vacanti e disponibili, le procedure
concorsuali ordinarie gia' bandite, di cui al decreto dipartimentale
del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella seguente Tabella A, e per
il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla
normativa vigente, con le modalita' di cui al comma 15»;
Vista la citata Tabella A che riporta le seguenti classi di
concorso e corrispondente numero di posti:

Tabella A

=========================================
| Classe di concorso / | |
| Tipologia di posto |Numero posti |
+=========================+=============+
|A020 - Fisica |282 |
+-------------------------+-------------+
|A026 - Matematica |1.005 |
+-------------------------+-------------+
|A027 - Matematica e | |
|fisica |815 |
+-------------------------+-------------+
|A028 - Matematica e | |
|scienze |3.124 |
+-------------------------+-------------+
|A041 - Scienze e | |
|tecnologie informatiche |903 |
+-------------------------+-------------+

Visto il comma 15 dell'art. 59 del citato decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73 che prevede: «Per le classi di concorso e tipologie di
posto di cui al comma 14 la procedura concorsuale si svolge secondo
le seguenti modalita':
a) unica prova scritta con piu' quesiti a risposta multipla,
volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato
sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la
quale partecipa, nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese. La
prova, computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli uffici
scolastici regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti,
40 dei quali vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al
decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la
singola classe di concorso, 5 sull'informatica e 5 sulla lingua
inglese. Per la classe di concorso A027 - Matematica e fisica i 40
quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di
matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe di concorso A028 -
Matematica e scienze i 40 quesiti vertenti sui programmi sono
suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell'ambito delle
scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali. Ciascun quesito
consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo
una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti e' somministrato in modalita'
casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100
minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art.
20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si da' luogo alla previa
pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la
possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di prevedere,
ove necessario, la non contestualita' delle prove relative alla
medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e
l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di selettivita'
tra tutti i partecipanti. La valutazione della prova e' effettuata
assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle
risposte non date o errate. La prova e' valutata al massimo 100 punti
ed e' superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70
punti.
b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da
coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
c) formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio
2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui
alle lettere a) e b), nel limite dei posti messi a concorso.»;
Visto il comma 16 dell'art. 59 del citato decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, nella parte in cui prevede che «La procedura di cui ai
commi 14 e 15 non comporta la riapertura dei termini per la
presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di
partecipazione alla procedura indetta con decreto dipartimentale 21
aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso interessate. Con
decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate le eventuali
ulteriori modificazioni ai bandi di concorso necessari
all'espletamento delle procedure di cui ai commi 14 e 15»;
Visto il decreto ministeriale n. 168 del 28 maggio 2021 con il
quale sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di
valutare la congruita' e l'equivalenza dei quesiti, di redigere i
quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, i
requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione
della prova scritta e della prova orale;
Resa l'informativa alle Organizzazioni sindacali rappresentative
del comparto «Istruzione e ricerca»;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Ferma restando la disciplina della procedura concorsuale, per
titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente
per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e
secondo grado, di cui al decreto del Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 499,
modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n.
649, e dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione del 1° luglio 2020, n. 749 cui si fa
integralmente rinvio per tutto quanto non disposto con il presente
decreto, ai sensi dell'art. 59, comma 16, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, il medesimo decreto e' ulteriormente modificato secondo
le disposizioni seguenti, con salvezza di tutte le domande di
partecipazione e di ogni disposizione per quanto non diversamente
disposto, con riferimento alle sole classi di concorso A020 - Fisica,
A026 - Matematica, A027 - Matematica e fisica, A028 - Matematica e
scienze e A041 - Scienze e tecnologie informatiche.
2. Si rinvia all'allegato 1 del decreto dipartimentale 3 giugno
2020, n. 649 relativamente al riparto dei posti delle classi di
concorso di cui al comma 1 tra i diversi uffici scolastici regionali.
3. Si rinvia altresi' all'art. 2, comma 2, dello stesso decreto
dipartimentale 3 giugno 2020, e all'Allegato 2 ivi richiamato, per
l'individuazione degli uffici scolastici regionali responsabili delle
procedure concorsuali, anche in caso di aggregazione territoriale
delle procedure interessate.

                               Art. 2 

Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia,
che ne abbiano fatto richiesta, sono assistiti, ai sensi dell'art. 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della prova
scritta, da personale individuato dal competente USR.
2. Il candidato che richieda ausili e/o tempi aggiuntivi per
l'espletamento della prova, dovra' documentare la propria disabilita'
con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale
dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica
equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata all'ufficio scolastico regionale competente,
oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci
giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla specifica
autorizzazione all'ufficio scolastico regionale al trattamento dei
dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni
che la disabilita' determina in funzione della prova di concorso.
L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne
abbiano fatto richiesta sara' determinata ad insindacabile giudizio
della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione
esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato
inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira'
all'amministrazione di predisporre la tempestiva organizzazione e
l'erogazione dell'assistenza richiesta.
3. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute
successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con
certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e
comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata all'ufficio scolastico regionale competente oppure a
mezzo posta elettronica certificata (PEC).

                               Art. 3 

Modifiche relative alle commissioni giudicatrici

1. Le commissioni di concorso sono costituite, nel rispetto dei
requisiti e delle condizioni personali ostative previste dal decreto
ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, con decreto del direttore
generale dell'ufficio scolastico regionale responsabile della
procedura che provvede entro cinque giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» dell'avviso di convocazione per la prova scritta.
E' possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale
della prova orale, ferma restando l'unicita' del presidente, a fronte
di gruppi di candidati superiore a 50, ai sensi dell'art. 59, comma
16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

                               Art. 4 

Prove di esame per i posti comuni

1. La prova scritta, unica e distinta per ciascuna classe di
concorso, consiste in piu' quesiti a risposta multipla, volti
all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle
discipline della classe di concorso, nonche' sulla preparazione
informatica, volta all'accertamento delle competenze digitali
inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi
elettronici multimediali piu' efficaci per potenziare la qualita'
dell'apprendimento, e sulla conoscenza della lingua inglese al
livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
2. La prova, computer-based, si svolge nella regione per la quale
il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi
individuate dagli uffici scolastici regionali e consiste nella
somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui programmi
previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 20
aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso, 5 sulle
competenze digitali e 5 sulle competenze della lingua inglese. Per la
classe di concorso A027 - Matematica e fisica i 40 quesiti vertenti
sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20
quesiti di fisica. Per la classe di concorso A028 - Matematica e
scienze, i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20
quesiti di matematica e 20 quesiti nell'ambito delle scienze
chimiche, fisiche, biologiche e naturali.
3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro
risposte, delle quali solo una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti e'
somministrato in modalita' casuale per ciascun candidato. La prova ha
una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi
aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Non si da' luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
4. L'amministrazione si riserva la possibilita', in ragione del
numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non
contestualita' delle prove relative alla medesima classe di concorso,
assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneita' in modo da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti.
5. La valutazione della prova e' effettuata assegnando 2 punti a
ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate.
La prova e' valutata al massimo 100 punti ed e' superata da coloro
che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.
6. I candidati che, ai sensi del comma 5, hanno superato la prova
scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale, i cui temi sono
predisposti dalle commissioni giudicatrici e che si svolge secondo le
modalita' previste all'art. 9, commi 7 e 8, del decreto ministeriale
20 aprile 2020 n. 201.
7. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a
disposizione un massimo di 100 punti. La prova orale e' superata dai
candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100.
8. Nei casi di cui al comma 8, dell'art. 8 del decreto
dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, la commissione ha a
disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il
colloquio da condursi ai sensi del comma 7 dell'articolo citato. Il
voto della prova orale e' dato dalla media aritmetica delle
rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che
conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.
9. Durante lo svolgimento della prova i candidati possono
utilizzare carta da scrivere e penne messe a disposizione
dall'amministrazione. E' vietato invece introdurre nella sede di
esame appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni,
strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati. E' fatto, altresi',
divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con
gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione
esaminatrice. In caso di violazione e' disposta l'immediata
esclusione dal concorso.

                               Art. 5 

Diario e sede di svolgimento della prova d'esame

1. L'avviso relativo al calendario della prova scritta, distinta
per classe di concorso, ed alle relative modalita' di svolgimento e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», tenendo conto delle previsioni di
sicurezza, come determinate dalla normativa vigente. Della
pubblicazione del suddetto avviso e' data comunicazione anche sul
sito istituzionale del Ministero, nonche' sui siti degli uffici
scolastici regionali. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta
ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati e'
comunicato dagli uffici scolastici regionali presso i quali si svolge
la prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle
prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
L'Amministrazione si riserva di disporre il rinvio delle date di
svolgimento della procedura per motivi organizzativi mediante
apposito avviso sul sito del Ministero dell'istruzione e degli uffici
scolastici regionali.
2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita', del codice fiscale e della ricevuta di versamento del
contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale,
devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l'orario
della prova scritta verranno indicati nell'avviso di cui al comma 1
del presente articolo. La mancata presentazione nel giorno, ora e
sede stabiliti, ancorche' dovuta a caso fortuito o a causa di forza
maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
3. La vigilanza durante la prova e' affidata dall'USR agli stessi
membri della commissione esaminatrice. Qualora le prove abbiano luogo
in piu' edifici, l'USR istituisce per ciascun edificio un comitato di
vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni. Per la scelta dei commissari di vigilanza
valgono le cause di incompatibilita' previste per i componenti della
commissione giudicatrice di cui al decreto ministeriale 20 aprile
2020, n. 201.
4. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione
giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato
di vigilanza.
5. In base a quanto previsto dal decreto dipartimentale 21 aprile
2020, n. 499, i candidati ammessi alla prova orale ricevono da parte
del competente USR comunicazione esclusivamente a mezzo di posta
elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al
concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della
data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti
giorni prima dello svolgimento della medesima.
6. Le prove, scritte e orali, del concorso non possono aver luogo
nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101,
nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di
festivita' religiose valdesi.

                               Art. 6 

Predisposizione delle prove

1. I quesiti della prova scritta sono predisposti a livello
nazionale dal Ministero che si avvale di una o piu' universita' e di
una commissione nazionale incaricata di valutare la congruita' e
l'equivalenza dei quesiti e di redigere i quadri di riferimento per
la valutazione della prova orale.
2. I temi delle prove orali sono predisposti da ciascuna
commissione giudicatrice secondo il programma di cui all'Allegato A
del decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201. Le commissioni le
predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi
alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la
prova, ventiquattro ore prima dell'orario programmato per la propria
prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

                               Art. 7 

Graduatorie di merito regionali

1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova
scritta e della valutazione della prova orale, procede alla
compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per
classi di concorso.
2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo
numero dei posti conferibili, e' disposta l'aggregazione
interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte
per ciascuna regione.
3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non
superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale.
4. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente
preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono
trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate
nell'albo e sul sito internet dell'USR. Le medesime graduatorie sono
utilizzate per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico
2021/2022, se approvate entro la data del 30 ottobre 2021, con
conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato
nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili. Ove
non si dia luogo all'approvazione entro la data di cui al periodo
precedente, tali graduatorie sono utilizzate nel corso degli anni
successivi con priorita' rispetto alle graduatorie delle procedure
ordinarie. In ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel
limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e
classe di concorso, in caso di incapienza dei posti destinati
annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni
scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria, nel
limite delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione
vigente. Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 si
applica la decorrenza dei contratti al primo settembre o, se
successive, alla data di inizio del servizio.
5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti
disponibili, l'istituzione scolastica nella regione in cui hanno
concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili, cui
essere assegnati per svolgere le attivita' scolastiche relative al
percorso annuale di formazione iniziale e prova.
6. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il
conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce ai sensi dell'art. 5,
comma 4-ter, del decreto legislativo, abilitazione all'insegnamento
per le medesime classi di concorso.

                               Art. 8 

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, fermo quanto
previsto all'art. 1, si applicano le disposizioni sullo svolgimento
dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle previste dal
vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del Comparto
istruzione e ricerca - sezione scuola.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della
Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale competente).
Roma, 11 giugno 2021

Il Capo del Dipartimento: Versari

 

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