Bando di concorso 92 funzionari amministrativi e tecnici RIPAM / AICS / Min.Ambiente - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
novantadue unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed
indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, fascia
retributiva F1, in vari profili, nei ruoli dell'Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo e del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.43 del 5/6/2020
Ente:COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM
Località:Nazionale
Codice atto:20E06469
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:92
Scadenza:30/8/2021
Tags:Amministrativi Tecnici IN EVIDENZA

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LA COMMISSIONE RIPAM

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto, in particolare, l'art. 35, comma 5, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, tra l'altro, disciplina la
Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM);
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'art. 74, comma 7-ter,
secondo cui, tra l'altro, le procedure concorsuali sono volte a
valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e
di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle
manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo
professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove
possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con
l'eventuale supporto di societa' e professionalita' specializzate in
materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;
Visto l'art. 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
«Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», in corso di conversione, in materia di
semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica
delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
aprile 2018, n. 78, che disciplina, ai sensi dell'art. 3, comma
2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004
n. 272, i titoli valutabili nonche' il valore massimo assegnabile ad
ognuno di essi, nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'accesso alla qualifica di dirigente, di cui all'art. 28,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
aprile 2018, n. 80, che individua, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, le
scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di
specializzazione che consentono la partecipazione al concorso per
titoli ed esami di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso alla qualifica di dirigente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
2 dicembre 2019, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro dell'interno, che nomina la Commissione
RIPAM e ne definisce le competenze;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 marzo 2020, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro dell'interno, con il quale il Pref.
dott.ssa Maria Grazia Nicolo', in qualita' di rappresentante del
Ministero dell'interno, e' nominata componente della Commissione
RIPAM costituita con decreto interministeriale del 2 dicembre 2019,
in sostituzione del Pref. dott.ssa Maria Tirone;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104, e, in particolare, l'art. 18, comma 1,
che prevede che il Centro di formazione e studi - FORMEZ subentra nei
rapporti attivi e passivi riferibili al Consorzio per la
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 3 e l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore
delle categorie protette;
Atteso che, dalla nota prot. n. 2093 del 17 febbraio 2020
dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e
dall'allegato Prospetto informativo riferito alla data del 31
dicembre 2019 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto
agli obblighi di assunzione di personale con disabilita' e
appartenente alle altre categorie protette - con riferimento alla
quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
risulta una scopertura di sei unita' di personale per le quali
l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo prevede apposita
riserva di posti nell'ambito della procedura selettiva di cui al
presente bando per una unita' di personale a valere sul codice di
concorso TEC/AICS e per le restanti cinque unita' a valere sul codice
di concorso AMM/AICS;
Atteso che, con la suddetta nota prot. n. 2093 del 17 febbraio
2020 e con l'allegato Prospetto informativo, riferito alla data del
31 dicembre 2019, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo attesta la copertura della quota di riserva di cui all'art.
18, comma 2, della citata legge n. 68/1999, ferma restando la
verifica della copertura della medesima quota d'obbligo all'atto
dell'assunzione a valere sugli idonei;
Atteso che dal prospetto informativo del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare riferito al 31 dicembre 2019
- riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi
di assunzione di personale con disabilita' ed appartenente alle altre
categorie protette - con riferimento alla quota di riserva di cui
all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risulta una scopertura di
tre unita' di personale, per le quali il predetto Ministero ha
comunicato la conclusione dell'iter di assunzione, ferma restando la
verifica della copertura della predetta quota d'obbligo all'atto
dell'assunzione a valere sugli idonei;
Atteso che, in base al richiamato Prospetto informativo del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
riferito al 31 dicembre 2019, la quota di riserva di cui all'art. 18,
comma 2, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68 risulta coperta,
ferma restando la verifica della copertura della predetta quota
d'obbligo all'atto dell'assunzione a valere sugli idonei;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari» convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 25, comma
9, che aggiunge il comma 2-bis dell'art. 20 della predetta legge 5
febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare», e, in particolare, gli articoli
678 e 1014;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216,
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per
la parita' di trattamento delle persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE
per la parita' di trattamento in materia di occupazione e condizione
di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
«Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in
particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle
domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione
nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina
generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»;
Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze 22 luglio 2015, n. 113 concernente il
regolamento recante «Statuto dell'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo» e, in particolare, l'art. 10 che tra
l'altro prevede che per l'accesso all'area tecnico-operativa e'
titolo preferenziale valutabile la precedente esperienza lavorativa
nel settore di competenza e nell'ambito della cooperazione allo
sviluppo;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, del 4 agosto 2017, con il quale l'Agenzia italiana per
la cooperazione allo sviluppo e' autorizzata a bandire e ad assumere
n. 60 unita' di personale appartenente all'area III-F1;
Visto l'accordo con le Organizzazioni sindacali rappresentative
del 12 ottobre 2016, come modificato il 3 aprile 2017, per
l'individuazione del sistema di classificazione dei profili
professionali del personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo in cui, tra l'altro, sono individuati i contenuti
professionali dei profili oggetto del presente bando di concorso;
Tenuto conto che, in ragione della propria missione istituzionale
ed in ossequio a quanto disposto dall'art. 17, comma 8, della legge
11 agosto 2014, n. 125 e dall'art. 9 del decreto ministeriale 22
luglio 2015, n. 113, il personale dell'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo puo' essere inviato all'estero per operare
nell'ambito delle sedi estere, istituite ai sensi dell'art. 17, comma
7, della richiamata legge n. 125/2014;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e in particolare l'art. 1,
comma 317, che, tra l'altro, autorizza il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per il triennio 2019-2021, ad
assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con
assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo,
mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami,
un contingente di personale di n. 350 unita' appartenenti all'Area
III, posizione economica F1 e che prevede che i bandi per le
procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza
lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica
amministrazione;
Visto l'ordinamento professionale del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di cui al decreto ministeriale
prot. n. 1272 del 30 luglio 2019, in cui, tra l'altro, sono
individuati i contenuti professionali del profilo oggetto del
presente bando di concorso;
Vista la nota prot. n. 1358 del 26 gennaio 2018 con cui l'Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo richiede di avvalersi
della Commissione Interministeriale RIPAM per l'espletamento della
presente procedura concorsuale;
Visto il decreto del 24 luglio 2019 con cui il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delega alla
Commissione Interministeriale RIPAM l'espletamento della presente
procedura concorsuale;
Vista la nota del 20 settembre 2019, prot. n. 11908, con la quale
l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo rappresenta, tra
l'altro, di volersi avvalere della facolta' di deroga
all'espletamento della mobilita' di cui all'art. 30 del decreto
legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, prevista dall'art. 3, comma 8,
della legge 19 giugno 2019, n. 56;
Vista la nota del 24 luglio 2019, prot. n. 11314/AGP, con la
quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare rappresenta di volersi avvalere della facolta' di deroga
all'espletamento della mobilita' di cui all'art. 30 del decreto
legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, prevista dall'art. 3, comma 8,
della legge 19 giugno 2019, n. 56;
Vista la suddetta nota del 20 settembre 2019, prot. n. 11908, con
la quale l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo attesta
di aver effettuato la comunicazione di cui all'art. 34-bis del
decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la nota del 25 luglio 2019, prot. n. 11419/AGP, del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri, con la quale e' stata effettuata la
comunicazione ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo del
30 marzo 2001, n. 165;
Vista la nota del 2 agosto 2019, prot. n. 50899, con cui il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare gli esiti della mobilita' ai sensi dell'art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto funzioni centrali;

Delibera:

Art. 1

Posti messi a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessive novantadue unita' di personale non
dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area
funzionale III, fascia retributiva F1, nei profili di funzionario
sotto indicati, nei ruoli dell'Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare secondo la seguente ripartizione:
Codice AMM/AICS
Venti unita', di cui cinque posti riservati ai sensi dell'art.
3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare nel ruolo
dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo nell'Area
funzionale III - F1, profilo funzionario amministrativo - contabile,
nei seguenti settori: giuridico, legale e contenzioso; pianificazione
e budget; contratti, gare ed appalti.
Codice TEC/AICS
Quaranta unita', di cui un posto riservato ai sensi dell'art. 3
della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare nel ruolo
dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo nell'Area
funzionale III - F1, profilo funzionario tecnico-professionale, nei
seguenti settori: promozione e comunicazione; programmazione e
sviluppo economico; infrastrutture (ingegneria e architettura);
salute, protezione sociale e gender (sviluppo umano); sviluppo
rurale; patrimonio culturale; diritti umani e migrazione; educazione
e formazione; statistica; finanza; sicurezza alimentare; partenariati
pubblico privato; ambiente; informatica.
Codice AMM/MATTM
Trentadue unita' da inquadrare nel ruolo del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'Area
funzionale III - F1 profilo funzionario amministrativo esperto in
relazioni internazionali.
2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai
volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in
possesso dei requisiti previsti dal bando.
3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente,
nonche' i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto
della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al
successivo art. 11 nel limite massimo del 50 per cento dei posti
relativi a ciascun profilo.

                               Art. 2 

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti
requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei
termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nonche'
al momento dell'assunzione in servizio:
a) essere cittadini italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente o cittadini di Paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei
requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
b) avere un'eta' non inferiore a diciotto anni;
c) essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito
indicati: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea
magistrale.
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso
universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati
in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione
Europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia
stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi
dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il
candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa
dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di
equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia
gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La
modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
www.funzionepubblica.gov.it
d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il
concorso si riferisce. Tale requisito sara' accertato prima
dell'assunzione all'impiego;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del Testo
Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti
disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro
relativi al personale dei vari comparti;
h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
i) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre
1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.
2. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con
riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 4, del
presente bando.

                               Art. 3 

Procedura concorsuale

1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente
bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze
della commissione esaminatrice ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Il concorso e' espletato in base alle procedure di seguito
indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:
a) una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'art. 6,
ai fini dell'ammissione alla prova scritta, comune ai codici concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, che la Commissione RIPAM si
riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano
presentato domanda di partecipazione al concorso sia superiore a due
volte il numero dei posti messi a concorso;
b) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art.
7, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma
1, riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva
di cui alla precedente lettera a);
c) una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell'art.
8, distinta per i codici concorso di cui all'art. 1, comma 1, che
dovra' essere sostenuta da tutti coloro che avranno superato la prova
di cui alla precedente lettera b).
Le prove di cui alle precedenti lettere a) e b) si svolgono
presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante il supporto di
strumentazione informatica.
La prova di cui alla precedente lettera c) puo' essere svolta
in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che
assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei
partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilita';
d) la valutazione dei titoli viene effettuata, con le modalita'
previste dall'art. 9, solo a seguito dell'espletamento della prova
orale, con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla
predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese
nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. La
commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a concorso,
redige la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti
nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei
titoli.
3. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di
merito, distinta per i codici concorso di cui all'art. 1, comma 1, in
numero pari ai posti disponibili, validata ai sensi dell'art. 11
dalla Commissione RIPAM, tenuto conto delle riserve dei posti di cui
all'art. 1, sono nominati vincitori e assegnati alle amministrazioni
interessate per l'assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto
previsto dal successivo art. 12.

                               Art. 4 

Pubblicazione del bando, presentazione della domanda
e comunicazioni ai candidati. Termini e modalita'

1. Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». E'
altresi' disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it sul
sistema «Step-One 2019» e sui siti web istituzionali delle
amministrazioni interessate.
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di
identita' digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico
sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet
all'indirizzo «https//ripam.cloud» previa registrazione del candidato
sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato
deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione
e l'invio on line della domanda devono essere completati entro il
quindicesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
il termine di scadenza per l'invio on-line della domanda cada in un
giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le
domande inviate entro le ore 23:59:59 di detto termine.
3. La data di presentazione on-line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita
ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio,
dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo
per la presentazione, non permette piu', improrogabilmente, l'accesso
alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico. Ai
fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii, si
terra' conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per
ultima.
4. Per la partecipazione al concorso di cui all'art. 1 deve
essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di
partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle
indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019». Qualora
il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per tutti i
codici concorsuali di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente
bando, il versamento della quota di partecipazione dovra' essere
effettuato per ciascuno di essi.
5. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile.
6. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della
domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che
vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati
devono riportare:
a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la
cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune
italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto
di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza,
con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale,
nonche' il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica
certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali variazioni;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del Testo
Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti
disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro
relativi al personale dei vari comparti;
g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a conoscenza, fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
i) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del
presente bando con esplicita indicazione dell'Universita' che lo ha
rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato;
j) di procedere, ove necessario, all'attivazione della
procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati
nell'art. 2 del bando;
k) il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione
ai sensi del successivo art. 9;
l) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di
precedenza alla nomina previsti dall'art. 10 del presente bando;
m) l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di
cui all'art. 1 del presente bando;
n) l'eventuale diritto all'esenzione dalla prova preselettiva
ai sensi dell'art. 20, comma 2- bis, della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
o) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva, per
i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
p) la scelta della seconda lingua tra spagnolo, francese, arabo
e portoghese, la cui conoscenza e' oggetto di valutazione nell'ambito
della prova orale;
q) le esperienze lavorative comunque svolte e le attitudini in
possesso che, secondo il candidato, sono utili allo svolgimento delle
mansioni del profilo per cui concorre;
r) le competenze informatiche possedute;
s) la disponibilita' ai trasferimenti (SI/NO), ferma restando
la normativa vigente in materia;
t) la motivazione alla candidatura.
7. I candidati devono inoltre dichiarare esplicitamente di
possedere tutti i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. I
titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle
prove concorsuali non sono presi in considerazione.
8. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, devono dichiarare altresi' di essere in possesso dei
requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
9. I candidati diversamente abili devono specificare, in apposito
spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One
2019», la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del
proprio handicap che deve essere opportunamente documentato ed
esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione
medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura
pubblica. Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento
alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure
preselettive e selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili
e/o tempi aggiuntivi e' determinata a insindacabile giudizio della
commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e
dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi
aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per la prova.
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul
proprio handicap deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica
certificata all'indirizzo concorsi@pec.formez.it entro e non oltre
venti giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso,
unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rende
automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza
Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di
tale documentazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente
l'assistenza richiesta.
10. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute
successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente,
che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, devono essere documentate con certificazione medica, che
e' valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui
decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata
dall'azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo
aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.
11. La Commissione RIPAM, per il tramite di Formez PA, si riserva
di effettuare controlli a campione sulla veridicita' delle
dichiarazioni rese dal candidato mediante il sistema «Step-One 2019».
Qualora il controllo accerti la falsita' del contenuto delle
dichiarazioni, il candidato e' escluso dalla selezione, ferme
restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
12. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento
preselettivo e selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia
della regolarita', ne' sana l'irregolarita' della domanda di
partecipazione al concorso.
13. La Commissione RIPAM non e' responsabile in caso di mancato
recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando cio'
sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal
candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello
indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi imputabili a
fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
14. Non saranno considerate valide le domande inviate con
modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo
difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando
di concorso.
15. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate
alla procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di
assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019».
Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i
candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa
compilazione, gli appositi moduli di assistenza contestuali presenti
nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di
candidatura del sistema «Step-One 2019». Non e' garantita la
soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della
domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni
antecedenti il medesimo termine.
Le richieste pervenute in modalita' differenti da quelle sopra
indicate non possono essere prese in considerazione.
16. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il
calendario delle relative prove e del loro esito, e' effettuata
attraverso il predetto sistema «Step-One 2019». Data e luogo di
svolgimento delle prove sono resi disponibili sul predetto sistema
«Step-One 2019» con accesso da remoto attraverso l'identificazione
del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo
svolgimento delle stesse.

                               Art. 5 

Commissioni esaminatrici e sottocommissioni

1. La Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici per
ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, sulla
base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. Ciascuna
commissione esaminatrice e' competente per l'espletamento degli
adempimenti previsti dal predetto decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' delle fasi del concorso di
cui ai successivi articoli 6, 7 e 8 e per la valutazione dei titoli
ai sensi del successivo art. 9. Alle commissioni esaminatrici sono
aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza delle
lingue straniere e delle competenze informatiche.
2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e
celerita' della procedura concorsuale, si riserva la nomina di
sottocommissioni, in cui suddividere le commissioni esaminatrici a
partire dalla fase di espletamento delle prove scritte. A ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di
candidati inferiore a duecentocinquanta.
3. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono
svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque
la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la
normativa vigente.

                               Art. 6 

Prova preselettiva

1. La prova preselettiva, comune ai codici concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, del presente bando, consiste in un test,
da risolvere in settanta minuti, composto da cinquanta quesiti a
risposta multipla di cui venticinque attitudinali per la verifica
della capacita' logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e
critico-verbale, cinque situazionali e venti diretti a verificare la
conoscenza delle seguenti materie:
diritto amministrativo;
elementi di contabilita' di Stato;
disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo
sviluppo.
2. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati
diversamente abili con percentuale di invalidita' pari o superiore
all'80%, in base all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
3. La prova si svolge presso sedi decentrate ed esclusivamente
mediante il supporto di strumentazione informatica. Ogni
comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il
relativo esito, e' effettuata attraverso il sistema «Step-One 2019».
La data e il luogo di svolgimento della prova, nonche' le misure per
la tutela della salute pubblica a fronte della situazione
epidemiologica sono resi disponibili sul predetto sistema «Step-One
2019», almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo
svolgimento della stessa.
4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
5. I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano
avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola
con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a
presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel
giorno e nell'ora indicati sul predetto sistema «Step-One 2019». I
candidati devono presentarsi con un valido documento di
riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata, al
momento della compilazione on-line della domanda, dal sistema
informatico.
6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza
maggiore, nonche' la violazione delle misure per la tutela della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al
comma 3, comporta l'esclusione dal concorso.
7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono
definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il
sistema «Step-One 2019».
8. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +1 punto;
mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate
due o piu' opzioni: 0 punti;
risposta errata: -0,33 punti.
9. La prova preselettiva e' superata per ciascuno dei codici
concorso di cui all'art. 1 del presente bando da un numero di
candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso per
ciascuno dei predetti codici. Tale numero potrebbe essere superiore
in caso di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto utile in
ordine di graduatoria.
10. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a
disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo
previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a
quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione della prova avviene
con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando
strumenti digitali. Al termine delle operazioni, viene formulato
apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito delle
prove e' reso disponibile mediante pubblicazione sul sistema
«Step-One 2019».
11. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
12. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella
sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative,
vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o
altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione
dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare
tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione
esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone
l'immediata esclusione dal concorso.

                               Art. 7 

Prove scritte

1. La fase selettiva scritta, distinta per i codici concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, gestita con procedura analoga a
quella della prova preselettiva, consiste nella risoluzione di
cinquanta quesiti a risposta multipla e si articola come segue:
a) una parte composta da quaranta quesiti volta a verificare le
conoscenze rilevanti afferenti le seguenti materie:
Codice AMM/AICS:
diritto amministrativo;
contabilita' di Stato e finanza pubblica;
contabilita' civilistica;
disciplina degli appalti e dei contratti pubblici.
Codice TEC/AICS:
diritto dell'Unione europea e delle Organizzazioni
internazionali;
geografia politica ed economica;
disciplina e organizzazione della cooperazione
internazionale per lo sviluppo;
project cycle management.
Codice AMM/MATTM:
diritto amministrativo;
diritto dell'ambiente;
diritto internazionale dell'ambiente;
diritto dell'Unione europea;
pianificazione territoriale e urbanistica.
b) una parte composta da dieci quesiti volta a verificare la
conoscenza della lingua inglese di livello C1 del quadro comune
europeo di riferimento per le lingue.
2. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +0,6 punti;
mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate
due o piu' opzioni: 0 punti;
risposta errata: -0,2 punti.
Alla suddetta prova, ai fini dell'ammissione alla fase
selettiva orale, sara' assegnato un punteggio complessivo massimo di
30 punti. La prova si intende superata con una votazione minima di
21/30 (ventuno trentesimi).
3. La prova si svolge presso sedi decentrate ed esclusivamente
mediante il supporto di strumentazione informatica. Ogni
comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il
relativo esito, e' effettuata attraverso il predetto sistema
«Step-One 2019». La data e il luogo di svolgimento della prova,
nonche' le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della
situazione epidemiologica sono resi disponibili sul sistema «Step-One
2019», almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo
svolgimento della stessa.
4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
5. I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede, nel
giorno e all'ora stabilita, con un valido documento di
riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal
sistema informatico al momento della compilazione on-line della
domanda.
6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza
maggiore, nonche' la violazione delle misure per la tutela della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al
comma 3, comporta l'esclusione dal concorso.
7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono
definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il
sistema «Step-One 2019».
8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a
disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo
previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a
quel momento, fermo restando che fino all'acquisizione definitiva il
candidato puo' correggere le risposte gia' date.
9. La correzione degli elaborati da parte delle commissioni
avviene con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato,
utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le
correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si
procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono
essere svolte con modalita' digitali. Al termine delle operazioni
viene reso noto l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale
mediante pubblicazione sul sistema «Step-One 2019».
10. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella
sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative,
vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o
altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione
dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare
tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione
esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone
l'immediata esclusione dal concorso.

                               Art. 8 

Prova orale

1. L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli
elenchi degli ammessi alla medesima prova selettiva ai sensi del
precedente art. 7, comma 9, e il diario recante l'indicazione della
sede, del giorno e dell'ora in cui si svolge, per ciascun codice
concorso di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando, e'
pubblicato sul sistema «Step-One 2019» almeno dieci giorni prima del
suo svolgimento. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
2. La prova selettiva orale, distinta per codice concorso,
consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la
preparazione e la capacita' professionale dei candidati, sulle
medesime materie della prova scritta di cui all'art. 7, comma 1, per
ciascun codice concorso di cui all'art. 1 del presente bando, nonche'
sulle seguenti materie:
per il codice AMM/AICS:
diritto dell'Unione europea e delle organizzazioni
internazionali;
disciplina e organizzazione della cooperazione internazionale
per lo sviluppo;
project cycle management;
codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
per il codice TEC/AICS:
diritto amministrativo;
statistica economica;
contabilita' civilistica;
codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
per il codice AMM/MATTM:
diritto ambientale italiano, comparato ed internazionale;
diritto ambientale europeo, politiche di coesione, fondi
europei ed internazionali per l'ambiente;
disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo
sviluppo;
codice di comportamento dei pubblici dipendenti.
3. Nel corso della prova selettiva orale si procede, inoltre,
all'accertamento:
della conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua
straniera scelta tra spagnolo, francese, arabo e portoghese,
attraverso la lettura e la traduzione di un testo, nonche' attraverso
una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche;
della conoscenza delle tecnologie informatiche nonche' delle
competenze digitali volte a favorire processi di innovazione
amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica
amministrazione.
4. La prova orale puo' essere svolta in videoconferenza,
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la
pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche'
la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'.
5. Nel sistema «Step-One 2019» sono pubblicate le misure per la
tutela della salute pubblica a fronte della situazione
epidemiologica, nonche' le eventuali indicazioni di dettaglio in
merito allo svolgimento della prova.
6. La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica
a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 5, comporta
l'esclusione dal concorso.
7. Alla prova selettiva orale e' assegnato un punteggio massimo
di 30 punti e la stessa si intende superata se viene stato raggiunto
il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).
8. Dopo lo svolgimento della prova orale la commissione
esaminatrice, sulla base dei titoli dichiarati e autocertificati dai
candidati, valuta e autorizza la pubblicazione dei punteggi dei
titoli di cui al successivo art. 9 (Valutazione dei titoli e stesura
delle graduatorie finali di merito) dei soli candidati idonei.

                               Art. 9 

Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito

1. La valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione
esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei
soli candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli
non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove
concorsuali non sono presi in considerazione.
2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di cui al presente bando.
3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di
tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in
lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in
italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se
riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero
competente.
4. I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di
merito non potranno superare il valore massimo complessivo di punti
10, ripartiti tra titoli di studio (massimo 4 punti) e titoli di
servizio (massimo 6 punti).
5. La commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi
che i candidati hanno autocertificato secondo i seguenti criteri di
calcolo:
a) Titoli di studio fino ad un massimo di 4 punti, secondo i
seguenti criteri:
1,5 punti per votazione da 107 a 110 su 110 con riferimento
al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior
profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso;
ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita
per il titolo di cui al punto precedente;
1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o
laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per
l'ammissione al concorso;
0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia
il naturale proseguimento della Laurea triennale indicata quale
requisito ai fini della partecipazione;
0,25 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di
studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle
propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale gia'
dichiarata;
0,5 punti per ogni master di primo livello;
2 punti per master universitario di secondo livello;
2,5 punti per ogni dottorato ricerca;
2 punti per ogni diploma di specializzazione.
b) Titoli professionali, fino ad un massimo di 6 punti, tenendo
conto delle modalita' di utilizzo con riferimento alle tipologie
contrattuali nonche' delle eventuali connesse responsabilita' in
materia ambientale o di cooperazione allo sviluppo, secondo i
seguenti criteri:
documentata esperienza professionale in materia amministrativo
- contabile, ambientale o di cooperazione allo sviluppo, anche non
continuativa, maturata presso o per conto delle amministrazioni di
cui al presente bando di concorso:
tra 2 e 5 anni: fino a 3 punti;
tra i 5 e gli 8 anni: fino a 4 punti;
tra gli 8 e i 10 anni: fino a 5 punti;
oltre i 10 anni: fino a 6 punti;
documentata esperienza professionale, anche non continuativa,
in materia amministrativo - contabile, ambientale o di cooperazione
allo sviluppo presso o per conto di una pubblica amministrazione
diversa delle amministrazioni di cui al presente bando di concorso,
nonche' presso organismi internazionali ed organizzazioni della
societa' civile iscritti nell'elenco di cui all'art. 26, comma 3,
della legge n. 125/2014:
tra 3 e 7 anni: fino a 3 punti;
tra i 7 e gli 11 anni: fino a 4 punti;
tra gli 11 e i 15 anni: fino a 5 punti;
oltre i 15 anni: fino a 6 punti.
6. Per la valutazione dei titoli professionali di cui al
precedente comma 5, si applicano i seguenti principi:
a) il computo degli anni di esperienza professionale e' dato
dalla somma di tutti i mesi di lavoro anche non continuativi diviso
per 12;
b) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile e
valgono ove superiori a sei mesi, considerando, come mese intero,
periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici
giorni;
c) in caso di contemporaneita', i periodi di lavoro in
sovrapposizione si contano una sola volta;
d) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali
di inizio e fine saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o
di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di
fine, un solo giorno dell'anno.
7. La commissione esaminatrice stila, per ciascun codice concorso
di cui all'art. 1 del presente bando, la graduatoria finale di
merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun
candidato nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio
attribuito ai titoli.
8. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione
esaminatrice alla Commissione RIPAM.

                               Art. 10 

Preferenze e precedenze

1. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di
merito:
a) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte
dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114.
3. A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la
preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e
di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di
scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con
esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di
preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o
far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
concorsi@pec.formez.it le relative dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato
deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1,
lettera r) e comma 3, lettera a), del presente articolo,
l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del
titolo di preferenza e la data di emissione.
7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei
titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.

                               Art. 11 

Validazione e pubblicita' delle graduatorie finali di merito

1. La graduatoria finale di merito, per ciascun codice concorso
di cui all'art. 1 del presente bando, e' validata dalla Commissione
RIPAM e comunicata alle amministrazioni interessate.
2. La graduatoria finale di merito e' pubblicata sul sistema
Step-One 2019, sul sito http://riqualificazione.formez.it e sui siti
web istituzionali delle amministrazioni interessate.
3. L'avviso relativo alla avvenuta validazione e alla
pubblicazione della predetta graduatoria e' pubblicato sul sistema
«Step-One 2019», nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito
http://riqualificazione.formez.it e sui siti web istituzionali delle
amministrazioni interessate.
4. Ogni comunicazione ai candidati e' in ogni caso effettuata
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «Step-One
2019». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

                               Art. 12 

Comunicazione dell'esito del concorso
e costituzione del rapporto di lavoro

1. Ai candidati vincitori e' data comunicazione dell'esito del
concorso. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai
limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli
finanziari e regime delle assunzioni.
2. Per il contingente di personale da inquadrare nei ruoli
dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo le sedi di
assegnazione sono quelle di Roma e Firenze, fermo restando quanto
previsto dall'art. 17, commi 7 e 8, della legge 125/2014. Il
personale da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e' destinato alla sede di Roma.
3. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno assunti,
con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati nella
domanda, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro a
tempo indeterminato, secondo la disciplina prevista dal contratto
collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione in
servizio, per l'assunzione nell'Area III, posizione economica F1,
presso le amministrazioni di cui al presente bando.
4. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei
confronti dei candidati che abbiano superato il limite di eta'
previsto dalla vigente normativa in materia.

                               Art. 13 

Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge e del «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o
detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione»
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta e' consentito,
mediante l'apposita procedura telematica «atti on-line» disponibile
sul sistema «StepOne 2019», accedere per via telematica agli atti
concorsuali relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla
suddetta procedura il candidato dichiara di essere consapevole che
eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti
saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti
gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo
concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e
l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non
consultabili on line con le proprie credenziali, i candidati sono
tenuti a versare la quota prevista dal suddetto «Regolamento per
l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli
oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito
http://riqualificazione.formez.it secondo le modalita' ivi previste.
All'atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli
atti concorso AICS e MATTM». La ricevuta dell'avvenuto versamento
deve essere esibita al momento della presentazione presso la sede
Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti.
5. Il responsabile unico del procedimento e' il dirigente di
Formez Pa preposto all'Area obiettivo RIPAM.

                               Art. 14 

Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla
procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalita'
connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive
attivita' inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel
rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla
selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati
nonche' trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti
dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla
gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi
informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al
Formez PA, alla Commissione RIPAM e alla commissione esaminatrice in
ordine alle procedure selettive, nonche' per adempiere a specifici
obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ed il rifiuto di
fornire gli stessi comporta l'impossibilita' di dar corso alla
valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati
si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati e' Formez PA, con sede
legale e amministrativa in viale Marx, 15 00137 Roma. Il responsabile
del trattamento e' il dirigente dell'Area obiettivo Ripam. Incaricati
del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione
individuate da Formez PA nell'ambito della procedura medesima.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge
o di regolamento.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione dei
dati personali.
8. L'interessato puo' esercitare, alle condizioni e nei limiti di
cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15
e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la
rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento.
L'interessato puo', altresi', esercitare il diritto di proporre
reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.

                               Art. 15 

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si
applica - tenuto conto della specialita' della procedura, della
necessita' della uniformita' della stessa, della simultaneita' e
della globalita' dell'iter, alla luce della delega ai sensi dell'art.
35, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la
disciplina regolamentare in materia di concorsi dell'Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo e del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, ove prevista.
3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
4. Resta ferma la facolta' della Commissione RIPAM di disporre
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti
requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della
documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla
medesima procedura concorsuale.
5. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si
riservano analoga facolta' disponendo di non procedere all'assunzione
o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria
o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al
concorso.
Roma, 4 giugno 2020

p. il Dipartimento della funzione pubblica: Siniscalchi

p. il Ministero dell'economia e delle finanze: Castaldi

p. il Ministero dell'interno: Nicolo'

 

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