Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DI VERONA Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato ...
 
 
 

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UNIVERSITA' DI VERONA

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca ed alla
scuola per il dottorato in scienze biomediche traslazionali - XXI
ciclo - anno 2006.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.94 del 29/11/2005
Ente:UNIVERSITA' DI VERONA
Località:Verona  (VR)
Codice atto:05E07639
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:29/12/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona, emanato
con decreto rettorale n. 6435 del 7 ottobre 1994 e modificato con
decreto rettorale n. 11448 del 23 giugno 2000 e con decreto rettorale
n. 2 del 8 gennaio 2002;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 in materia di
«Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari di ruolo»;
Visto il decreto ministeriale n. 224/99 «Regolamento in materia
di dottorato di ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
13 luglio 1999, n. 162;
Visto il decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270
«Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale
n. 509/99», ed in particolare l'articolo 6 comma 5;
Visto il «Regolamento del dottorato di ricerca presso
l'Universita' di Verona», emanato con decreto rettorale n. 10948 del
22 dicembre 1999 e modificato con decreto rettorale n. 74 del
7 gennaio 2004 e n. 1212 del 30 giugno 2005;
Visto in particolare l'articolo 7 del predetto regolamento di
ateneo, che prevede, nel caso di dottorati articolati in curricula
ovvero in indirizzi, valutazione e graduatorie di accesso distinte;
Visto il «Regolamento per l'attribuzione di assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca», emanato con decreto
rettorale n. 9843 del 8 settembre 1998 e modificato con decreto
rettorale n. 6855 del 12 ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 «Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari»;
Visto il «Bando per l'attribuzione per le borse di studio,
fruizione dei servizi ESU-ARDSU (alloggi, mensa) per l'anno
accademico 2005/2006», pubblicato con decreto rettorale n. 1359 del
14 luglio 2005;
Viste le deliberazioni del senato accademico allargato del
15 febbraio 2005 e del 21 settembre 2005 e del consiglio di
amministrazione del 25 febbraio 2005 e del 30 settembre 2005;
Vista la deliberazione del senato accademico allargato del
15 novembre 2005 che ha approvato il «Regolamento della scuola per il
dottorato in scienze biomediche traslazionali»;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca e della
scuola per il dottorato in scienze biomediche traslazionali
 
Sono istituiti i seguenti corsi di dottorato di ricerca e la
Scuola per il Dottorato in scienze biomediche traslazionali, XXI
ciclo - anno 2006, aventi sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi di Verona. I corsi di dottorato di ricerca e la Scuola
per il dottorato in scienze biomediche traslazionali, verranno
attivati a partire dal 1° gennaio 2006, con anno accademico
coincidente con l'anno solare, qualora - espletato il concorso di
ammissione - risulti per ciascun corso di dottorato, ovvero per la
Scuola di dottorato, un numero minimo di tre iscritti.
 
----> Vedere Corsi da pag. 133 a pag. 134 della G.U. <----

                               Art. 2.
 
Bando di concorso
 
E' indetto il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca, alcuni dei quali articolati in curricula, ed
alla Scuola per il dottorato in scienze biomediche traslazionali,
articolata in Indirizzi, istituiti presso l'Universita' degli studi
di Verona per il XXI ciclo - anno 2006.
Per ciascun corso di dottorato di ricerca, per ciascun curriculum
dei corsi di dottorato articolati in curricula, per ciascun indirizzo
della scuola per il dottorato in scienze biomediche traslazionali, si
forniscono in allegato (allegato 1) le informazioni relative
all'offerta formativa, al numero dei posti a concorso, al numero
delle borse di studio, ai criteri per la valutazione degli eventuali
titoli ed ai punteggi attribuibili, alle date, all'eventuale lingua
straniera in cui puo' essere sostenuta la prova orale da parte del
candidato che ne faccia richiesta nella domanda di partecipazione ed
alle altre modalita' per lo svolgimento delle selezioni.

                               Art. 3.
 
Requisiti di ammissione al concorso
 
Possono presentare domanda di partecipazione al bando di concorso
di cui all'art. 2, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro
che siano in possesso di diploma di laurea del previgente ordinamento
o di laurea specialistica/magistrale del nuovo ordinamento conseguita
in Italia, o di analogo titolo accademico conseguito presso
Universita' straniere e riconosciuto idoneo dalle autorita'
accademiche anche nell'ambito di accordi interuniversitari di
cooperazione e mobilita'.
Potranno presentare domanda per partecipare agli esami di
ammissione anche coloro che conseguiranno il diploma di laurea del
previgente ordinamento o di laurea specialistica/magistrale del nuovo
ordinamento entro il giorno antecedente la data di inizio degli esami
di ammissione. In tal caso la partecipazione al bando di concorso
verra' disposta «con riserva» ed i candidati saranno tenuti a
presentare tempestivamente, e comunque prima dell'inizio degli esami
di ammissione, a pena di decadenza, la relativa dichiarazione
sostitutiva di certificazione del titolo.

                               Art. 4.
 
Disposizioni per i candidati in possesso di titolo accademico
straniero
 
I candidati in possesso di titolo accademico straniero dovranno
allegare alla domanda un certificato di laurea con l'indicazione
degli esami sostenuti e relativa votazione (in carta libera) ed una o
piu' lettere di presentazione dell'Universita' presso la quale e'
stato conseguito il titolo. Se il titolo accademico e' gia' stata
dichiarato equipollente alla laurea italiana (diploma di laurea del
vecchio ordinamento o di laurea specialistica/magistrale del nuovo
ordinamento), i candidati dovranno dichiarare l'universita' italiana
e la data del decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata
l'equipollenza stessa. Se la laurea straniera non e' gia' stata
dichiarata equipollente, i candidati dovranno - unicamente ai fini
della ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - farne
esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
Collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola.
I cittadini stranieri dovranno allegare alla domanda certificato
di cittadinanza (in carta libera).
Tutti i documenti presentati potranno essere in lingua italiana o
inglese. I documenti ufficiali (certificato di laurea, esami
sostenuti e votazione, certificato di cittadinanza), se redatti in
altra lingua, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua
italiana o inglese.

                               Art. 5.
 
Domanda di partecipazione
 
La domanda di partecipazione, indirizzata al rettore
dell'Universita' degli studi di Verona, via dell'Artigliere n. 8 -
37129 Verona - Italia, e redatta in carta libera secondo lo schema
allegato al presente bando (Allegato 2), dovra' essere fatta
pervenire, unitamente agli eventuali titoli da presentarsi per la
valutazione, entro il 30 dicembre 2005, con una delle seguenti
modalita':
consegna a mano presso l'Ufficio dottorati di ricerca - area
ricerca - via dell'Artigliere n. 8 - Verona, con il seguente orario:
dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle ore 13;
spedizione tramite servizio postale a mezzo raccomandata a/r al
seguente indirizzo: Universita' degli studi di Verona - Ufficio
dottorati di ricerca - area ricerca - via dell'Artigliere n. 8 -
37129 Verona - Italia.
La domanda deve pervenire inderogabilmente entro la data di
scadenza del bando, pena l'esclusione dal concorso. Per il rispetto
del termine non fara' fede il timbro postale.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
in caso di dispersione di comunicazioni causata da inesatte
indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici imputabili a terzi.
Sulla busta contenete la domanda di ammissione dovra' essere
riportata la dicitura
«Contiene domanda di ammissione al corso di dottorato di ricerca
in «» (nel caso di dottorati articolati in curricula la domanda
dovra' prevedere l'indicazione del curriculum per cui si intende
concorrere) - curriculum: «»;
ovvero,
«Contiene domanda di ammissione alla scuola per il dottorato in
scienze biomediche traslazionali, indirizzo «» (la domanda di
ammissione alla scuola dovra' prevedere l'indicazione dell'indirizzo
per cui si intende concorrere).
Alle domande di ammissione dovra' essere allegata la fotocopia di
un documento di identita'.
Alla domanda di ammissione andranno allegati i titoli, oggetto di
valutazione da parte della commissione giudicatrice e specificati
nell'allegato 1.
I titoli potranno essere presentati in originale, in fotocopia
autenticata o in semplice copia dichiarata conforme all'originale.
Decorsi quattro mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria
finale di ammissione, i candidati dovranno provvedere, a loro spese,
al ritiro dei titoli presentati. Trascorsi sei mesi dalla data di
pubblicazione della suddetta graduatoria, i titoli non ritirati
saranno sottoposti a procedura di scarto.
I candidati che intendano concorrere per piu' curricula
nell'ambito del medesimo corso di dottorato, ovvero per piu'
indirizzi nell'ambito della Scuola, dovranno presentare distinte
domande di partecipazione, corredate dagli specifici titoli richiesti
per la valutazione.
Nella domanda di partecipazione di cui all'allegato 2, al
candidato e' richiesto di dichiarare con precisione, sotto la propria
responsabilita':
a) il cognome ed il nome, il codice fiscale, la data ed il
luogo di nascita, la residenza, il numero telefonico e il recapito
eletto ai fini del concorso e l'eventuale indirizzo e-mail;
b) la cittadinanza;
c) l'esatta denominazione del corso di dottorato per cui
intende concorrere ovvero l'esatta denominazione del curriculum o
dell'indirizzo (si ricorda infatti che in tal caso la valutazione e
le graduatorie di accesso saranno distinte);
d) diploma di laurea (previgente ordinamento) o diploma di
laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) posseduto o che
si conseguira' entro i termini di cui all'art. 3, nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso un'universita'
straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il quale e'
stata dichiarata l'equipollenza stessa oppure, nel caso in cui il
titolo straniero non sia stato dichiarato equipollente, la richiesta
di dichiarazione di equipollenza corredata dai documenti utili a
consentire al collegio dei docenti la medesima, ai soli fini
dell'ammissione al corso di dottorato;
e) la lingua straniera nella quale intende sostenere l'esame di
ammissione, se prevista;
f) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento di residenza o di recapito.
I candidati nella domanda di ammissione dovranno altresi'
autorizzare gli uffici competenti al trattamento dei dati personali,
ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice
in materia di protezione dei dati personali»).
I candidati disabili, ai sensi della legge n. 104/1992, dovranno
fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap,
dell'ausilio necessario nonche' all'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove. La relativa richiesta
andra' presentata contestualmente alla domanda di partecipazione al
concorso, tramite compilazione dell'apposita sezione contenuta
all'interno del modulo di domanda.
L'esclusione dal concorso potra' essere disposta in qualsiasi
momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda
presentata o pervenuta oltre il termine stabilito o priva dell'esatta
denominazione del corso o del curriculum per cui si concorre.

                               Art. 6.
 
Valutazione e selezione dei candidati
 
L'esame di ammissione consiste in una procedura selettiva per
titoli e/o esami, dettagliata nell'allegato 1, tesa ad accertare la
preparazione e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica e
volta ad assicurare un'idonea valutazione comparativa dei candidati.
Prima di accedere alle prove, i candidati dovranno esibire alla
commissione giudicatrice uno dei seguenti documenti di
riconoscimento: carta d'identita', patente di guida, passaporto.
Nel caso sia previsto il sostenimento di prove scritte e/o orali,
tali prove saranno valutate in una scala di punteggio da 0 a 60 e si
intenderanno superate qualora il candidato abbia ottenuto almeno
40/60 punti. L'esito delle prove sara' reso noto sul sito internet
dell'Ufficio dottorati di ricerca - area ricerca (www.univr.it
percorso
: Ricerca scientifica - Dottorati di ricerca).
Le graduatorie finali per l'ammissione dei candidati, approvate
con decreto del rettore, saranno rese note esclusivamente mediante
affissione all'Albo ufficiale dell'ateneo, accessibile mediante sito
web di ateneo www.univr.it dalla pagina dell'amministrazione, e
mediante contestuale pubblicazione sul sito internet dell'Ufficio
dottorati di ricerca (percorso: Ricerca scientifica - Dottorati di
ricerca), entro i quindici giorni successivi alla conclusione della
procedura selettiva. I candidati non riceveranno pertanto alcuna
comunicazione a domicilio. Gli atti dei concorsi sono pubblici. Agli
stessi e' consentito l'accesso ai sensi della legge n. 241/1990 e
successive modificazioni.

                               Art. 7.
 
Commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione sono nominate con decreto del rettore su proposta del
collegio dei docenti, e sono composte da tre membri scelti tra i
professori di ruolo e ricercatori anche non confermati, appartenenti
ai settori scientifico disciplinari ai quali si riferisce il corso.
Le commissioni possono essere integrate da non piu' di due esperti,
anche stranieri, appartenenti a strutture pubbliche e private di
ricerca. Le commissioni nominano al proprio interno il presidente e
il segretario.

                               Art. 8.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi secondo l'ordine della graduatoria,
fino alla concorrenza dei posti disponibili. In caso di eventuali
rinunce da parte degli aventi diritto, subentrera' altro candidato,
secondo l'ordine della graduatoria, entro tre mesi dall'inizio del
corso. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato o
per un solo curriculum/indirizzo.
Il collegio dei docenti del dottorato puo' determinare
l'ammissione in soprannumero, senza borsa di studio, di candidati
stranieri e/o residenti all'estero, qualora risultati idonei nella
graduatoria di merito, in numero non superiore alla meta' dei posti
istituiti.
I candidati titolari di assegni di ricerca che abbiano superato
le prove di esame per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
potranno:
mantenere l'assegno di ricerca ed essere ammessi al dottorato
senza borsa di studio, in soprannumero; in tal caso l'Universita' di
Verona non e' impegnata ad assicurare alcun finanziamento per il
proseguimento dei corsi di dottorato oltre il periodo di godimento
degli assegni;
rinunciare all'assegno e chiedere l'iscrizione al corso di
dottorato, nel caso risultino vincitori di posto con borsa. L'opzione
e' irrevocabile.
E' vietata l'iscrizione contemporanea ad un'altra universita'
italiana o estera o a questa assimilabile o a un altro corso di
studio di questa Universita' o ad una delle Scuole superiori per
interpreti e traduttori (ora denominate scuole superiori per
mediatori linguistici) riconosciute ai sensi del decreto ministeriale
10 gennaio 2002, n. 38, o infine ad un Istituto dell'alta formazione
artistica e musicale (Accademie e conservatori di musica).

                               Art. 9.
 
Domanda di iscrizione
 
I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire all'Ufficio dottorati di ricerca - Area ricerca -
Universita' degli studi di Verona - via dell'Artigliere n. 8 - 37129
Verona, pena la decadenza, entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla pubblicazione delle graduatorie finali di ammissione
all'Albo ufficiale dell'ateneo, domanda di iscrizione al corso di
dottorato corredata dalla ricevuta del versamento delle tasse e dei
contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi previsto
dall'art. 11 del presente bando.
La domanda (schema della quale e' disponibile sul sito internet
http://www.univr.it, percorso: Ricerca scientifica - Dottorati di
ricerca) dovra' contenere le seguenti dichiarazioni:
a) diploma di laurea (previgente ordinamento) o laurea
specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) posseduta, ovvero titolo
conseguito all'estero, equipollente o riconosciuto idoneo dal
Collegio dei docenti;
b) di non essere iscritto/a ed impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di dottorato per tutta la durata del corso suindicato;
c) di non essere iscritto/a contemporaneamente a piu' corsi di
studio che comportino il conseguimento di un titolo (laurea, laurea
specialistica, master, scuola di specializzazione, altro dottorato di
ricerca) e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne o
interromperne la frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato;
la sospensione non e' consentita per i laureati in medicina e
chirurgia iscritti alle scuole di specializzazione disciplinate dai
decreti legislativi n. 257/91 e n. 368/99;
d) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
e) di impegnarsi a richiedere al Collegio dei docenti del
proprio corso di dottorato l'autorizzazione per l'eventuale
svolgimento di attivita' lavorative esterne o per la prosecuzione
dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al
corso di dottorato;
f) qualora il candidato diventi assegnatario della borsa di
studio:
di non cumulare la borsa di dottorato con altra borsa di
studio a qualsiasi titolo conferita ad eccezione di quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca;
di aprire una posizione Inps, ai fini del versamento dei
contributi.
Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato
risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia
(articoli 75 e 76 decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000), lo stesso candidato decade automaticamente d'ufficio
dall'eventuale iscrizione. L'amministrazione universitaria
provvedera' al recupero degli eventuali benefici concessi (ad
esempio: borsa di studio, riduzione contribuzione studentesca) e non
procedera' ad alcun tipo di rimborso delle tasse versate. La
dichiarazione mendace comportera' infine l'esposizione all'azione di
risarcimento danni da parte dei controinteressati.

                              Art. 10.
 
Borse di studio
 
L'importo della borsa di studio e' pari ad Euro 10.561,54 annui
al lordo degli oneri previdenziali e sara' adeguata agli aumenti
previsti dalle disposizioni di legge. La borsa di studio e' esente
dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso. L'importo della borsa di studio e'
elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti
periodi di permanenza all'estero presso universita' o istituti di
ricerca. In caso di sospensione o esclusione dal dottorato, la borsa
di studio e' corrisposta in proporzione ai periodi di frequenza.
Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine definito
nelle rispettive graduatorie finali di merito formulate dalle
commissioni giudicatrici. A parita' di merito prevarra' la
valutazione della situazione economica, determinata sensi della
normativa vigente statale e regionale in materia di diritto allo
studio.
Nel caso di corsi di dottorato/scuola articolati in
curricula/indirizzi, qualora una o piu' borse di studio non dovessero
essere assegnate all'interno di uno o piu' curricula/indirizzi per
mancanza di idonei ovvero per rinunce, le stesse potranno essere
assegnate a candidati risultati idonei in altri curricula/indirizzi
nell'ambito del medesimo corso di dottorato/scuola, secondo la
graduatoria di merito.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti di soggetti pubblici e privati, fino alla copertura
dei posti messi a concorso.
Tutte le borse di studio finanziate da enti esterni verranno
assegnate subordinatamente al buon fine dell'atto convenzionale che
regolamenta il finanziamento.
Nel numero complessivo delle borse di studio bandite dall'ateneo,
n. 16 verranno finanziate dalla «Fondazione Cassa di risparmio di
Verona, Vicenza, Belluno e Ancona».
Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
I vincitori dei posti di dottorato di ricerca senza borsa di
studio potranno concorrere all'assegnazione di una borsa di studio
regionale, purche' in possesso dei requisiti previsti dal «Bando per
l'attribuzione per le borse di studio, la concessione dell'esonero
tasse e dei contributi e fruizione dei servizi ESU-ARDSU (alloggi,
mensa) per l'anno accademico 2005/2006», pubblicato con decreto
rettorale n. 1359 del 14 luglio 2005 (consultabile sul sito
http://www.univr.it. - Diritto allo studio).

                              Art. 11.
 
Tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
Viste le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, nel decreto ministeriale
9 febbraio 2005 e nel decreto ministeriale 24 maggio 2005 nonche'
nelle delibere adottate rispettivamente dal senato accademico in data
5 aprile 2005 e dal consiglio di amministrazione in data 27 maggio
2005, sono fissati per il XXI ciclo anno 2006, i seguenti importi di
tasse e contributi per gli studenti iscritti (il versamento potra'
essere effettuato tramite apposito bollettino disponibile sul sito
http://www.univr.it/ - percorso: Ricerca Scientifica-Dottorati di
ricerca):
 
----> Vedere Allegato a pag. 137 della G.U. <----
 
I dottorandi, non titolari di borsa di studio, in possesso dei
requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente, potranno
richiedere l'esonero dalla contribuzione per la frequenza dei corsi.
Sono esonerati totalmente dalle tasse e dai contributi per
l'accesso e la frequenza dei corsi:
i dottorandi con invalidita' riconosciuta pari o superiore al
66%.
i titolari di borsa di studio del Governo italiano (nel caso di
studenti stranieri, il bando annuale e' consultabile sul sito del
Ministero degli affari esteri, www.esteri.it);
il vincitore della borsa di studio regionale.
I dottorandi interessati all'offerta di prestiti fiduciari
Unicredit ad honorem potranno a tal fine consultare la pagina del
Diritto allo studio sul sito web dell'Universita' www.univr.it alla
voce «Offerta di prestiti fiduciari anno accademico 2005/2006».

                              Art. 12.
 
Diritti e obblighi dei dottorandi
 
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione. A seguito dell'attivita' svolta dal
dottorando, il collegio dei docenti potra', con motivata
deliberazione, proporre al rettore l'esclusione dal proseguimento dal
corso di dottorato. Ottenuto il parere favorevole del collegio dei
docenti, sara' obbligo dei dottorandi provvedere all'iscrizione
all'anno successivo entro il 31 dicembre di ciascun anno, pena
l'esclusione dallo stesso.
E' previsto il differimento della data di inizio del corso nei
casi di maternita', paternita', servizio civile o militare, malattia,
sulla base di idonea certificazione, su richiesta dell'interessato e
previo parere del collegio dei docenti. E' altresi' consentita per le
stesse motivazioni la richiesta di sospensione della frequenza dei
corsi e dell'erogazione della borsa con successivo recupero, previa
autorizzazione del collegio dei docenti.
I vincitori di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca presso cliniche universitarie possono svolgere, previa
autorizzazione del collegio dei docenti, attivita' assistenziale
nell'ambito esclusivo dello specifico curriculum del dottorato, e per
le attivita' indispensabili all'espletamento della tesi di dottorato.
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono svolgere
una limitata attivita' didattica sussidiaria e integrativa
nell'ambito della programmazione effettuata dal collegio dei docenti
e su delibera del Consiglio della Facolta' interessata. Inoltre i
dottorandi, all'interno del limite massimo previsto al comma
successivo, possono partecipare comunque - in forma non retribuita -
agli esami di profitto per i corsi di laurea, se nominati cultori
della specifica disciplina. La limitata attivita' didattica non
dovra' in ogni caso superare 40 ore annue e dovra' svolgersi in
discipline cui il dottorato si riferisce: non dovra' compromettere
l'attivita' di formazione alla ricerca, non comportera' alcun onere
per l'Universita' e non dara' luogo a diritti in ordine all'accesso
ai ruoli della stessa.
Agli aggiudicatari di borsa di studio e' fatto obbligo di
svolgere un'attivita' di collaborazione all'attivita' di assistenza
agli studenti (attivita' di tutorato), fino ad un massimo di trenta
ore annue. Tale attivita' dovra' essere svolta presso le facolta' in
cui si tengono insegnamenti in uno dei settori scientifico
disciplinari di riferimento del corso.
Gli iscritti ai corsi di dottorato possono espletare attivita'
lavorative esterne, o proseguire l'attivita' lavorativa in essere al
momento dell'iscrizione al corso di dottorato, purche' questa non
comprometta la partecipazione alle attivita' complessive dei corsi di
dottorato, previa autorizzazione del collegio dei docenti. Ai sensi
della legge 28 dicembre 2001 n. 448 art. 52, comma 57, il pubblico
dipendente, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca che non goda di
alcuna borsa di studio e posto in aspettativa, conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. I dottorandi non possono essere iscritti
contemporaneamente a piu' corsi di studio che comportino il
conseguimento di un titolo e, in caso affermativo, si devono
impegnare a sospenderne la frequenza, ovvero ad interromperla in caso
di Scuole di specializzazione mediche disciplinate dal decreto
legislativo n. 257/91, prima dell'inizio del corso.

                              Art. 13.
 
Conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito, a conclusione del
corso, dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Tale esame si svolge
sulla base di un colloquio con il candidato, avente per tema la tesi
finale previamente esaminata e valutata dalla commissione
giudicatrice, che sara' formata e nominata in conformita' al
regolamento di ateneo dei dottorati di ricerca.

                              Art. 14.
 
Norme finali
 
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando si fa
riferimento alle norme contenute nella legge n. 28/1980, nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 382/1980, nella legge n. 398/1989,
nella legge n. 210/1998 e nel decreto ministeriale n. 224/1999
nonche' alle altre disposizioni legislative e regolamentari in
materia di dottorato di ricerca.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente
all'Universita' degli studi di Verona - area ricerca - ufficio
dottorati di ricerca - via dell'Artigliere n. 8 (ricevimento
pubblico: dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle ore 13),
tel. 0039-045/8028204, fax 0039-045/8028411, e-mail:
dottorati.ricerca@univr.it e saranno rese disponibili sul sito
internet all'indirizzo http://www.univr.it/ (percorso: Ricerca
Scientifica Dottorati di Ricerca).
Il presente bando sara' trasmesso al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il rettore: Mazzucco

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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