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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di quattro Allievi
Ufficiali Piloti di Complemento del Corpo di Stato Maggiore della
Marina Militare ad un corso di pilotaggio aereo con obbligo di
ferma di anni 12.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.34 del 30/4/2013
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Località:Nazionale
Codice atto:13E01808
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/5/2013

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83, concernente il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione Generale della Sanita' Militare, e successive modificazioni
e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione Generale della Sanita' Militare che delinea il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, del Segretariato Generale
della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della
precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro
sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, con particolare riguardo ai titoli II e III del libro
IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del
personale militare;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto
2010, impartita dalla Direzione Generale della Sanita' Militare in
data 10 agosto 2010 in applicazione della legge 12 luglio 2010, n.
109, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' determinanti
l'inidoneita' al servizio militare, e il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2013);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2013-2015;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione Generale per il Personale Militare;
Visto l'art. 40, comma 2 del predetto decreto ministeriale 16
gennaio 2013, ai sensi del quale - in via transitoria e sino al
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale, nonche' alla
definizione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento
delle nuove strutture - il Direttore Generale per il Personale
Militare si avvale della preesistente organizzazione;
Ravvisata la necessita' di indire per l'anno 2013 un concorso,
per titoli ed esami, per l'ammissione di 4 (quattro) Allievi
Ufficiali Piloti di Complemento del Corpo di Stato Maggiore della
Marina Militare a un corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma
di anni dodici;
Ravvisata altresi' l'opportunita' che venga svolta una prova
scritta di selezione da parte di tutti i concorrenti e che alle
successive prove di efficienza fisica venga ammesso un numero di
concorrenti non superiore a 10 (dieci) volte quello dei posti messi a
concorso;
Considerato che non si ritiene opportuno procedere allo
scorrimento delle graduatorie di precedenti analoghi concorsi in
quanto, in relazione alle peculiari esigenze operative e
organizzative dell'Amministrazione Difesa, il reclutamento del
personale militare esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti
di efficienza e di idoneita' psico-fisica e attitudinale;
Considerato che, pur nelle more dell'emanazione dei decreti
applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005,
precedentemente citato, appare necessario improntare l'attivita'
della Direzione Generale per il Personale Militare ai principi di
carattere generale dettati dal citato codice dell'amministrazione
digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare,

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione
di 4 (quattro) Allievi Ufficiali Piloti di Complemento del Corpo di
Stato Maggiore della Marina Militare a un corso di pilotaggio aereo
con obbligo di ferma di anni 12.
2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le
disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i
sessi.
3. Il numero di posti disponibili potra' subire modificazioni,
fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito,
se sara' necessario soddisfare esigenze della Forza Armata connesse
alla consistenza dei ruoli degli Ufficiali Piloti di Complemento
della Marina Militare.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario,
l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel
sito www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa.
In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare
la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta Amministrazione Difesa si riserva altresi' la
facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso nei siti internet
www.difesa.it/concorsi, www.marina.difesa.it e nel sito intranet
www.persomil.sgd.difesa.it definendone le modalita'. Il citato avviso
avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli
interessati.

                               Art. 2 


Requisiti


1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
giovani che:
a) hanno compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non
superato il giorno di compimento del ventitreesimo alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande. Eventuali
aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di
legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al
limite di eta' sopracitato;
b) sono in possesso della cittadinanza italiana;
c) hanno una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a
m. 1,90;
d) godono dei diritti civili e politici;
e) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l'arruolamento
volontario nella Marina Militare espresso dai genitori o dal genitore
esercente la potesta' o dal tutore;
f) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di
Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
g) non sono stati espulsi da corsi per Allievi Ufficiali Piloti o
Navigatori di una delle Forze Armate o dell'Arma dei Carabinieri o
dei Corpi Armati dello Stato perche' giudicati inidonei a proseguire
i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione
aerea o per motivi psico-fisici;
h) sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale o di durata quadriennale
integrato dal corso annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11
dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni, per
l'ammissione ai corsi universitari. Sono altresi' ritenuti titoli di
studio validi i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado
conseguiti all'estero e riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti in Italia. A tal
fine i concorrenti dovranno presentare, unitamente alla domanda di
partecipazione al concorso, una dichiarazione di equipollenza
rilasciata da un Ufficio Scolastico Regionale nell'ambito provinciale
di loro scelta, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
i) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
j) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
k) hanno tenuto condotta incensurabile;
l) non hanno tenuto comportamenti, nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato.
2. Ai fini dell'ammissione al corso di pilotaggio aereo, i
concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di
idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare per
l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per Allievi Ufficiali
Piloti di Complemento della Marina Militare. Detta idoneita' sara'
accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli 10, 11 e
12 del presente decreto.
3. L'ammissione dei vincitori al corso nonche' le nomine di cui
al successivo art. 15, comma 6, lettere b) e c) sono subordinate
all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione al corso
di pilotaggio, del possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, con le
modalita' previste dalla vigente normativa.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 4, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al
precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla
nomina a Guardiamarina Pilota di Complemento.

                               Art. 3 


Portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa


1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi
delle attivita' concorsuali, la procedura di concorso di cui all'art.
1 del presente bando sara' gestita tramite il portale dei concorsi
on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi «portale dei
concorsi»), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it,
area
siti di interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero
attraverso il sito internet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Attraverso tale portale dei concorsi i concorrenti potranno
presentare la domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita'
indicate nel successivo art. 5, le ulteriori comunicazioni inviate
dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da Ente dalla
stessa delegato alla gestione del concorso.
3. Per poter accedere al portale dei concorsi i concorrenti
dovranno essere in possesso di apposite chiavi di accesso che saranno
fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento
necessaria per attivare il proprio univoco profilo sul portale
medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di
accreditamento, descritta alla voce «istruzioni» del portale dei
concorsi, con una delle seguenti modalita':
a. fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di
telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente - se
minorenne deve essere intestata o utilizzata da un componente del
nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale - e gli estremi di
un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato;
b. mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta
nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica
rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c. mediante smart card e credenziali della propria firma
digitale.
Le informazioni necessarie a guidare i concorrenti nella
procedura di accreditamento verranno fornite con messaggi a video nel
corso della stessa.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con tali credenziali i
concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a
tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in
volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento
di tali credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la
procedura di recupero delle stesse attivabile dalla pagina iniziale
del portale dei concorsi.

                               Art. 4 


Domande di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello e'
pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovra' essere compilata
necessariamente on-line e inviata entro il termine perentorio di 30
(trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
I candidati che alla data di presentazione della domanda sono
minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa copia
per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3
Mb) dell'atto di assenso riportato nell'allegato A che costituisce
parte integrante del presente decreto.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno
accedere al proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere il
concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la
domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo,
una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata in un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al
precedente comma 1. Non sara' possibile effettuare lo scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
I concorrenti, prima dell'inoltro della domanda di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagini (file in
formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) dei
documenti/autocertificazioni che intendono allegare/da allegare alla
domanda di partecipazione. Sara' cura del candidato assegnare a tali
files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso
contenute (ad es.: atto_di_assenso.pdf, brevetto.jpg, ecc.).
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione della stessa, i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua
corretta acquisizione. Tale messaggio, valido come ricevuta di
presentazione della domanda, dovra' essere conservato dai concorrenti
che dovranno essere in grado di esibirlo, all'occorrenza, all'atto
della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'invio della
domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della
stessa.
Con l'invio della domanda tramite il portale dei concorsi si
conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui
quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso, nonche' quelli relativi al
possesso di titoli di merito e/o preferenziali, si intenderanno
acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle stesse
potranno essere inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel
successivo art. 5.
5. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati
e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di
registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in
considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura
concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
di acquisizione delle domande on-line, che venga a verificarsi in
prossimita' della scadenza del termine di presentazione delle
domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato di un
tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso.
Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, all'iniziale termine di
scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente
comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2 del presente bando.
7. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale per la
presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it
circa
le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno
indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali
comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso
stesso.
9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. L'Accademia Navale potra' chiedere la regolarizzazione delle
domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili.

                               Art. 5 


Comunicazioni con i concorrenti


1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il
concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle
comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'area pubblica
relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di
modifica del bando, variazione del diario di svolgimento della prova
scritta, calendari di svolgimento delle prove di efficienza fisica e
lingua inglese, degli accertamenti psico-fisici e attitudinali,
ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le
comunicazioni di carattere personale relative al medesimo. Della
presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia
mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo
fornito in fase di accreditamento, ovvero con sms. Le comunicazioni
di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale dei
concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti
di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, le comunicazioni di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata
dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera
raccomandata o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi,
saranno anche pubblicate nei siti www.persomil.difesa.it e
www.marina.difesa.it.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o
modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di
partecipazione, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni, mediante
messaggi di posta elettronica all'indirizzo:
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it, indicando il concorso al quale
partecipano. A tali messaggi dovra' comunque essere allegata copia
per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb)
di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato.

                               Art. 6 


Svolgimento del concorso,
spese di viaggio e licenza


1. Lo svolgimento del concorso prevede le seguenti fasi:
a) prova scritta di selezione;
b) prove di efficienza fisica;
c) prova di lingua inglese;
d) accertamenti psico-fisici;
e) accertamenti attitudinali;
f) accertamento dell'idoneita' psico-fisica al volo;
g) valutazione dei titoli.
2. Alle fasi di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c),
d), e), f) il concorrente deve esibire la carta d'identita' o altro
documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di
validita', rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
3. All'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del
concorso con il decreto dirigenziale di cui al successivo art. 14,
comma 3 (presumibilmente entro il mese di settembre 2013), tutti i
concorrenti -compresi quelli di sesso femminile per i quali la
positivita' del test di gravidanza comportera', ai sensi dell'art.
580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare - dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in
tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1.
4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le fasi di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d),
e), f), nonche' quelle di vitto e alloggio per la permanenza nelle
sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
I concorrenti che sono gia' alle armi potranno fruire della
licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di
svolgimento di tali fasi, nonche' al tempo strettamente necessario
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro
alla sede di servizio.

                               Art. 7 


Commissioni


1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta di
selezione, per le prove di efficienza fisica, per la prova di lingua
inglese, per la valutazione dei titoli e per la formazione della
graduatoria;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
a) un Ufficiale del Corpo di Stato Maggiore in servizio
permanente di grado non inferiore a Contrammiraglio, presidente;
b) due Ufficiali Superiori del Corpo di Stato Maggiore in
servizio permanente;
c) un Sottufficiale della Marina Militare con il grado di Primo
Maresciallo ovvero da un dipendente civile del Ministero della Difesa
appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di
voto.
Detta commissione esaminatrice si avvarra' del supporto di
personale militare e/o di personale civile dell'Amministrazione della
Difesa istruttore di educazione fisica, nonche' di personale
abilitato alla somministrazione e alla correzione della prova di
lingua inglese e di personale abilitato alla somministrazione e alla
correzione dei test intellettivi della prova di selezione culturale.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara'
composta da:
a) un Ufficiale del Corpo Sanitario Militare Marittimo in
servizio permanente di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
b) due Ufficiali del Corpo Sanitario Militare Marittimo in
servizio permanente, membri;
c) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli,
segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici
specialisti o di specialisti esterni.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara'
composta da:
a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Capitano di Vascello, presidente;
b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
c) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli,
segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale.

                               Art. 8 


Prova scritta di selezione


1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso dal presente decreto - a una prova scritta di selezione, che
avra' luogo presso il Centro di Selezione della Marina Militare sito
nel comprensorio della Marina Militare di Piano S. Lazzaro in via
della Marina 1 - Ancona presumibilmente il 4 giugno 2013. Il diario
di detta prova, nonche' l'eventuale modifica della sede di
svolgimento della prova medesima, sara' reso noto presumibilmente dal
26 maggio 2013, mediante avviso inserito nell'area pubblica della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara'
inoltre consultabile nei siti www.marina.difesa.it e
www.persomil.difesa.it.
2. I concorrenti che presentano la domanda di partecipazione e
che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno, senza
attendere alcun preavviso, presentarsi nel giorno previsto, almeno
un'ora prima dell'inizio della prova, potendo esibire,
all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda
ovvero copia della stessa ottenuta dal concorrente medesimo con le
modalita' di cui all'art. 4, comma 4 del presente decreto; dovranno
inoltre avere al seguito carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento in corso di validita', rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato, nonche' una penna biro a inchiostro
indelebile nero. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della
prova saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo
quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6.
3. La prova consistera' nella somministrazione collettiva e
standardizzata di 120 (centoventi) quesiti a risposta multipla
finalizzati ad accertare le capacita' intellettive dei concorrenti. I
quesiti saranno di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a
esplorare vari tipi di capacita' intellettive e di ragionamento e si
svolgera' secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Prima
dell'inizio della prova la commissione esaminatrice di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera a) rendera' note ai concorrenti
durata, modalita' di svolgimento e criteri di valutazione della prova
medesima.
4. Al termine della prova scritta di selezione la commissione
esaminatrice, in base al punteggio, espresso in centesimi, conseguito
dai concorrenti in funzione del numero delle risposte esatte fornite,
formera' una graduatoria al solo scopo di individuare coloro che
saranno ammessi alle successive prove di efficienza fisica e di
lingua inglese. A tali prove saranno ammessi, secondo l'ordine della
predetta graduatoria, 40 (quaranta) concorrenti. Saranno inoltre
ammessi a sostenere i successivi accertamenti i concorrenti che nella
predetta graduatoria avranno riportato lo stesso punteggio del
concorrente ultimo ammesso.
5. L'esito della prova scritta, l'elenco degli ammessi, il
calendario con i giorni di convocazione e le modalita' di
presentazione alle prove di cui al successivo art. 9 del presente
decreto, sara' reso noto a partire dal 5 giugno 2013 con avviso
inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale
dei concorsi. Tale avviso sara' inoltre consultabile nei siti
www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it.
6. Sara' possibile, inoltre, chiedere informazioni sull'esito
della prova scritta di selezione, a partire dal quindicesimo giorno
successivo a quello di conclusione della prova stessa, al Ministero
della Difesa -Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione
Relazioni con il Pubblico (tel.: 06/517051012; fax: 06/217052779;
e-mail: urp@persomil.difesa.it) ovvero all'Accademia Navale - Ufficio
Concorsi (tel.: 0586/238531). L'elenco dei non ammessi ai successivi
accertamenti sara', altresi', pubblicato, a puro titolo informativo,
sui siti internet www.difesa.it/concorsi e www.marina.difesa.it.
7. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data
di conclusione della prova scritta di selezione di tutti i
concorrenti, inviera' i relativi verbali alla Direzione Generale per
il Personale Militare - I Reparto - 1^ Divisione Reclutamento
Ufficiali - 3^ Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia
Navale.

                               Art. 9 


Prove di efficienza fisica
e prova di lingua inglese


1. Le prove di efficienza fisica e la prova di lingua inglese si
svolgeranno presso l'Accademia Navale, presumibilmente il 14 giugno
2013. La convocazione nei confronti dei candidati idonei sara'
effettuata con le modalita' indicate dal precedente art. 5, comma 1.
I candidati che non si presenteranno a sostenere dette prove saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal prosieguo del concorso
quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a
causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1,
comma 6. Per esigenze organizzative le prove di nuoto potranno aver
luogo anche in idonea struttura esterna all'Accademia Navale.
2. I concorrenti, per essere sottoposti alle prove di efficienza
fisica, dovranno portare al seguito il certificato di idoneita' ad
attivita' sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita',
rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico-Sportiva
Italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici
specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di
detto certificato comportera' l'esclusione del concorrente dalle
prove di efficienza fisica e, quindi, l'esclusione dal concorso.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo) e occhialini da piscina (facoltativi).
3. I concorrenti saranno sottoposti, a cura della commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), alle
seguenti prove obbligatorie di efficienza fisica:
a) nuoto, con stile a scelta del candidato, per una distanza di
metri 50, da effettuarsi entro il tempo massimo di 80 secondi. La
prova, se superata, dara' luogo all'attribuzione di un punteggio con
le modalita' riportate nella tabella in allegato B, che costituisce
parte integrante del presente decreto;
b) nuoto subacqueo in apnea per una distanza minima di metri
18. La prova, se superata, non dara' luogo ad attribuzione di alcun
punteggio;
c) trazioni alla sbarra. Il concorrente, partendo da posizione
completamente sospesa, con le mani in presa su una sbarra
orizzontale, deve sollevarsi fino a raggiungere, con il mento, il
livello della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale. Il
concorrente puo' scegliere il ritmo a lui piu' consono e
indifferentemente la presa palmare o dorsale, senza mai toccare il
suolo con le scarpe. La prova sara' considerata superata se il
concorrente avra' effettuato almeno 4 trazioni. La prova, se
superata, non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio.
4. Per essere giudicato idoneo nelle prove di efficienza fisica
il concorrente dovra' risultare idoneo in tutte le predette prove. In
caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita' alle prove di
efficienza fisica. Tale giudizio, comunicato per iscritto agli
interessati a cura della commissione esaminatrice, e' definitivo. I
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
5. I concorrenti risultati idonei nelle prove di efficienza
fisica saranno sottoposti all'accertamento del livello di conoscenza
della lingua inglese dalla commissione esaminatrice di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera a), attraverso la
somministrazione di un test, il cui risultato dara' luogo
all'attribuzione di un punteggio espresso in centesimi. Detto test,
che consistera' in un accertamento di «listening» e in uno di
«reading», si intendera' superato con il punteggio minimo di 30
centesimi in ciascuno di essi. Pertanto, i concorrenti che non
otterranno il punteggio minimo sopraindicato saranno esclusi dal
concorso.
L'esito di ciascuno dei due accertamenti e' comunicato seduta
stante al concorrente.
6. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data
di conclusione delle prove di efficienza fisica e della prova di
lingua inglese di tutti i concorrenti, dovra' inviare i relativi
verbali alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto
- 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali - 3^ Sezione, per il tramite
del Comando dell'Accademia Navale.

                               Art. 10 


Accertamenti psico-fisici


1. Gli accertamenti psico-fisici, cui saranno sottoposti i
concorrenti che avranno superato le prove di cui al precedente art.
9, verranno effettuati presso il Centro di Selezione della Marina
Militare sito nel comprensorio della Marina Militare di Piano S.
Lazzaro in via della Marina 1 - 60127 Ancona - presumibilmente nella
terza decade del mese di giugno 2013. La convocazione nei confronti
dei candidati idonei sara' effettuata con le modalita' indicate dal
precedente art. 5, comma 1.
Coloro che non si presenteranno nel giorno e nell'ora indicati
nella convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal
concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal
precedente art. 1, comma 6.
2. I concorrenti all'atto della presentazione al Centro di
Selezione della Marina Militare di Ancona dovranno consegnare i
seguenti documenti:
a) se il concorrente ne e' gia' in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, del rachide in toto sotto carico con
reticolo, della colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e dei
seni paranasali con relativo referto in originale, effettuato presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate
con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e rilasciato in data non
anteriore ai tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici, ovvero, copia autenticata del referto relativo
all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in
occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria
militare. Detto esame dovra' essere presentato obbligatoriamente se
il concorrente, risultato idoneo agli accertamenti attitudinali, e'
ammesso all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio di
cui al successivo art. 12;
b) referto dell'analisi completa delle urine con esame del
sedimento, effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari o private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai
tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
c) referto delle analisi del sangue di cui al sottostante
elenco, effettuate presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai
tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
10) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs-antiHBc, anti
HCV.
E' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare;
d) certificato, conforme all'allegato C che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di
fiducia e controfirmato dall'interessato, che attesti lo stato di
buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze
e idiosincrasia a farmaci o alimenti.
Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore
ai sei mesi da quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
e) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, o
privata accreditata con il SSN, attestante l'esito del test per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV, in data non
anteriore ai tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
f) referto e tracciato elettroencefalografico, eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi da quella di
presentazione agli accertamenti psico-fisici:
1) velocita' di scorrimento 30 millimetri/secondo;
2) costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
3) filtro 70 hertz piu' filtro di rete;
4) prove di attivazione complete (SLI - iperpnea);
5) tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne -
interne) e sulle trasversali (anteriori - posteriori).
Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare; detto referto dovra' essere
presentato, se il concorrente e' risultato idoneo agli accertamenti
attitudinali, anche all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al
pilotaggio di cui al successivo art. 12;
g) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, in data
non anteriore ai cinque giorni lavorativi da quella di presentazione
agli accertamenti psico-fisici;
2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi da quella di
presentazione agli accertamenti psico-fisici.
Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare;
h) i soli concorrenti che risulteranno vincitori del concorso
dovranno produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni
effettuate, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche. Tale
documento dovra' essere portato al seguito all'inizio del corso.
3. La mancata presentazione dei certificati di cui al precedente
comma 2, a eccezione di quello di cui alla lettera a), comportera'
l'esclusione del concorrente dagli accertamenti psico-fisici e,
quindi, l'esclusione dal concorso. Le certificazioni sanitarie e/o i
referti sopra indicati dovranno essere prodotti in originale o in
copia conforme e, al termine degli accertamenti psico-fisici,
verranno restituite solo le immagini radiografiche. Inoltre, se gli
accertamenti di cui al precedente comma 2 sono svolti presso
strutture sanitarie accreditate con il SSN, sara' cura del
concorrente produrre anche attestazione, in originale, della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della
specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che
risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti
saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
b):
a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente articolo, necessari per l'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita';
b) in caso di accertato stato di gravidanza la commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e'
stato accertato anche con le modalita' previste dal presente
articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione della graduatoria di cui al successivo art. 14. Se in
occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Direzione Generale che,
con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per
l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando;
c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per
cui ricorre il caso di cui alla precedente lettera b), il seguente
protocollo diagnostico:
1) visita cardiologica, ECG;
2) visita oculistica;
3) visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica con test e colloquio;
6) visita ortopedica;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine,
cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di
positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
8) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
9) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcol;
10) visita medica generale; in tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi i quali, per
la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme (quindi visibili
con l'uniforme di servizio estiva le cui caratteristiche sono
visualizzabili nel sito www.marina.difesa.it/storiacultura/uniformi)
ovvero, se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per
contenuto, di discredito alle Istituzioni o possibile indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
11) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica,
laboratoristica e/o strumentale ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi
compreso (se non consegnato dal concorrente) l'eventuale esame
radiografico in caso di dubbio diagnostico. Nel caso in cui si
rendera' necessario sottoporre il concorrente ad indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili
ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo
stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e
dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, la dichiarazione di
cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente
decreto;
6. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo medesimo, secondo il modello
riportato nell'allegato E che costituisce parte integrante del
presente decreto.
7. Sulla scorta del vigente elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, e delle direttive tecniche della Direzione Generale
della Sanita' Militare, la commissione di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera b) dovra' accertare il possesso dei seguenti
specifici requisiti fisici:
a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non
superiore a m. 1,90; distanza vertice-glutei non superiore a m. 0,98;
distanza glutei-ginocchia non superiore a m. 0,65;
b) apparato visivo: visus minimo per lontano pari a 10/10 per
occhio, raggiungibile anche con uso di lenti, con visus minimo
naturale di 8/10 per occhio. Senso cromatico normale. L'accertamento
allo stato refrattivo, se occorre, potra' essere eseguito con
l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo
dell'annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva e' saggiata con
esame audiometrico tonale liminare in camera silente;
d) dentatura: dovra' essere in buone condizioni; sara'
consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti,
purche' non associati a paraodontopatia giovanile, non tutti dallo
stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un
canino; nel computo dei mancanti non devono essere conteggiati i
terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con
moderna protesi fissa che assicura la completa funzionalita' della
masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati.
Non sara' comunque consentita la presenza di granulomi dentari,
otturazioni difettose, periodontiti e disodontiasi clinicamente e/o
radiologicamente rilevanti, protesi mobili.
8. Saranno giudicati idonei al servizio quali Allievi Ufficiali
Piloti di Complemento della Marina Militare i concorrenti cui e'
stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo:


 
PS CO AC AR AV LS LI AU
2 2 1 1 2 2 2 1
 


9. Il presidente della commissione, seduta stante, comunichera' a
ciascun concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- «idoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento della
Marina Militare», con indicazione del profilo sanitario di cui al
precedente comma 8;
- «inidoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento della
Marina Militare», con indicazione del motivo.
10. I giudizi riportati negli accertamenti psico-fisici sono
definitivi. Pertanto, i concorrenti dichiarati inidonei saranno
esclusi dal concorso.
11. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, entro il
terzo giorno dalla data di conclusione degli accertamenti, inviera' i
relativi verbali alla Direzione Generale per il Personale Militare -
I Reparto - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali - 3^ Sezione, per il
tramite del Comando dell'Accademia Navale.

                               Art. 11 


Accertamenti attitudinali


1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente art. 10, i concorrenti giudicati idonei saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali consistenti nello
svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di
performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un
positivo inserimento in Forza Armata nello specifico ruolo. Tale
valutazione - svolta con le modalita' che sono indicate nelle
apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con riferimento
alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della
Marina Militare» entrambe emanate dall'Ispettorato delle Scuole della
Marina Militare e vigenti all'atto dell'effettuazione degli
accertamenti - si articolera' nelle seguenti aree d'indagine, a loro
volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali:
a) area «stile di pensiero»: analisi, predisposizione al
cambiamento, struttura;
b) area «emozioni e relazioni»: autonomia e adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di
gruppo, rapporto con l'autorita';
c) area «produttivita' e competenze gestionali»: livelli di
energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di
gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento;
d) area «motivazionale»: bisogni e aspettative connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali sara'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione tiene conto
della seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
3. La commissione assegnera' un punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e
di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e
sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai
diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica).
4. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di
idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso
se il concorrente riportera' un punteggio di livello attitudinale
globale inferiore o uguale a 38/90, oppure pur non sussistendo tale
condizione, laddove il solo punteggio dell'area stile di pensiero
sara' insufficiente (ossia inferiore o uguale a 7/90).
5. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento»;
«inidoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento», con
indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e'
definitivo; pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.
6. La commissione, entro il terzo giorno dalla data di
conclusione degli accertamenti attitudinali di tutti i concorrenti,
inviera' i relativi verbali alla Direzione Generale per il Personale
Militare - I Reparto - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali - 3^
Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia Navale.

                               Art. 12 


Accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio


1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti
psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti articoli 10 e 11
saranno convocati, con le modalita' indicate nel precedente art. 5,
comma 1, presso un Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare,
per essere sottoposti, presumibilmente nel mese di luglio 2013,
all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa
vigente per l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea per piloti.
Gli stessi dovranno portare al seguito l'esame e il referto di cui al
precedente art. 10, comma 2, lettera a) e lettera f).
2. Il competente Istituto Medico Legale dell'Aeronautica
Militare, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito
di detti accertamenti, sottoponendogli un verbale contenente il
giudizio di idoneita' ai servizi di navigazione aerea per piloti o
inidoneita' ai servizi di navigazione aerea per piloti quale Allievo
Ufficiale Pilota di Complemento.
L'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare dovra'
comunicare il suddetto esito al Comando dell'Accademia Navale -
Ufficio Concorsi, anticipandolo a mezzo fax (0586/238222).
Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente
articolo e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 13 


Valutazione dei titoli di merito


1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera a) provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei
concorrenti che saranno risultati idonei al termine degli
accertamenti e delle prove di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11 e
12, assegnando ai medesimi i seguenti punteggi per il possesso di:
- brevetto di pilota commerciale: 10 punti;
- licenza di pilota privato: 5 punti.
2. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande. Ai fini di una
corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice, detti
titoli dovranno essere espressamente dichiarati nella domanda di
partecipazione allegando copia per immagini (file formato PDF)
dell'originale del brevetto rilasciato dall'Ente Nazionale per
l'Aviazione Civile (ENAC).

                               Art. 14 


Graduatoria di merito


1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito,
provvedera' alla formulazione della graduatoria di merito formata in
base alla media dei punteggi conseguiti nelle seguenti prove, ai
quali sono attribuiti i coefficienti a fianco di ciascuno riportati:
a) punteggio della prova scritta di selezione: 1,2;
b) punteggio delle prove di efficienza fisica: 1;
c) punteggio dell'accertamento «listening» della prova di
lingua inglese: 1,5;
d) punteggio dell'accertamento «reading» della prova di lingua
inglese: 1,5.
Alla media cosi' calcolata sara' aggiunto l'eventuale punteggio
riportato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 13.
2. Nella formazione della predetta graduatoria si terra' conto, a
parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di
partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla
medesima. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, sempre a
parita' di merito, e' preferito il concorrente piu' giovane d'eta',
in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n.
127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
3. La graduatoria di merito sara' approvata dalla Direzione
Generale per il Personale Militare con decreto dirigenziale e
pubblicata nel Giornale Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione
sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
Inoltre sara' pubblicata nel Foglio d'Ordini della Marina e, a puro
titolo informativo, nel sito www.difesa.it/concorsi. Saranno
dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti
disponibili, si collocheranno utilmente nella predetta graduatoria di
merito.
4. Il Comando dell'Accademia Navale sara' autorizzato dalla
Direzione Generale per il Personale Militare a convocare per la
frequenza del corso di pilotaggio aereo i vincitori del concorso,
sotto riserva dell'accertamento dei prescritti requisiti. Se alcuni
dei posti rimarranno scoperti per rinuncia, decadenza o dimissione
degli ammessi, il Comando dell'Accademia Navale avra' facolta' di
procedere ad altrettante ammissioni di idonei al corso secondo
l'ordine della graduatoria fino al quindicesimo giorno dalla data di
inizio del corso stesso.
Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione dovranno
ritenersi non ammessi al corso di pilotaggio aereo.
5. La graduatoria definitiva degli ammessi al corso di pilotaggio
aereo sara' approvata con decreto dirigenziale e pubblicata nel
Foglio d'Ordini della Marina.
6. Informazioni sull'esito del concorso potranno essere chieste
alla Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni
con il Pubblico (tel.: 06/517051012; fax: 06/517052779; e-mail:
urp@persomil.difesa.it).

                               Art. 15 


Svolgimento del corso


1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito
di cui al precedente art. 14 saranno ammessi al corso di pilotaggio
aereo sotto riserva dell'accertamento, anche successivo
all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto.
Gli ammessi riceveranno, secondo le modalita' previste dal precedente
art. 5, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso
l'Accademia Navale di Livorno.
2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al
corso di pilotaggio aereo. In caso di impossibilita' a ottemperare
tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore,
comunicata entro la data di prevista presentazione al Comando
dell'Accademia Navale - Ufficio Concorsi - viale Italia 72 - 57127
Livorno - (fax: 0586/238222), il Comando medesimo, riconosciuta la
validita' del motivo addotto, potra' concedere un differimento alla
data di presentazione che in nessun caso sara' successivo alla
conclusione della prima settimana del corso di formazione.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria,
nonche' del certificato di cui al precedente art. 10, comma 2,
lettera h) allo scopo di evitare iper-immunizzazioni. Se militari in
servizio dovranno indossare l'uniforme.
4. All'atto dell'ammissione al corso di pilotaggio aereo i
concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno
cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del
grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale
Militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al
corso in qualita' di Allievo Ufficiale Pilota di Complemento.
5. Allo scopo l'Accademia Navale, al termine dei primi quindici
giorni di corso, dovra' fornire alle competenti Divisioni della
Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati
degli allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo.
6. Il corso, con presumibile inizio nel mese di settembre 2013,
si svolgera' con le seguenti modalita', previste dalla sezione II,
capo III, titolo III del libro IV del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, citato nelle premesse:
a) gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio,
saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi e ai regolamenti
militari, con il grado di Comune di 2^ Classe Allievo Ufficiale
Pilota di Complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una
ferma di dodici anni, decorrente dalla data di inizio del corso
suddetto. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno
considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio aereo
e rinviati dall'Accademia Navale;
b) gli stessi saranno promossi Comuni di l^ Classe dopo un
primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e Sergenti di
Complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di
aeroplano;
c) al termine dei corsi, i Sergenti di Complemento che avranno
superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di
pilota militare e gli esami teorici conseguiranno, se giudicati
idonei ad assumere il grado, la nomina a Guardiamarina di
Complemento.
7. La Direzione Generale per il Personale Militare, su proposta
dell'Ispettorato delle Scuole della Marina Militare, ha facolta' di
espellere dal corso gli Allievi che, per motivi psico-fisici o per
mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari,
saranno ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.
I suddetti frequentatori perderanno la qualifica di Allievo
Ufficiale Pilota di Complemento e saranno prosciolti, a cura della
Direzione Generale per il Personale Militare, dalla ferma dodecennale
contratta all'inizio del corso.
Gli Allievi provenienti dagli Ufficiali, dai Sottufficiali, dai
Graduati e dai Militari di Truppa delle Forze Armate, se non
conseguiranno la nomina a Guardiamarina Pilota di Complemento,
rientreranno nella categoria di provenienza e, se tale categoria non
prevede il ricollocamento in congedo, il periodo di durata del corso
sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio.
Gli Allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che
saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di Guardiamarina di
Complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il
conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina
a pilota militare. In tale qualita' saranno tenuti a prestare
servizio con il grado di Sergente di Complemento per un periodo di
sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio.
8. Durante il periodo di frequenza del corso agli Allievi
provenienti dagli Ufficiali, dai Sottufficiali, dai Graduati e dai
Militari di Truppa, in servizio permanente, in servizio continuativo
o in ferma o in rafferma competono gli assegni del grado rivestito
all'atto dell'ammissione.

                               Art. 16 


Accertamento dei requisiti


1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per il Personale
Militare provvedera' a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche ed
Enti competenti, per il tramite del Comando dell'Accademia Navale, la
conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive, eventualmente
sottoscritte e allegate alla domanda di partecipazione, dai vincitori
del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al
precedente comma emergera' la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
3. Verranno acquisiti d'ufficio dal Comando dell'Accademia
Navale:
- il certificato generale del casellario giudiziale;
- il nulla osta per l'arruolamento nella Marina Militare per
coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo Armato
dello Stato.

                               Art. 17 


Esclusioni


1. I concorrenti che risulteranno in difetto anche di uno
soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso di
pilotaggio aereo saranno esclusi con provvedimento motivato dal
Comando dell'Accademia Navale.
2. La Direzione Generale per il Personale Militare potra'
escludere con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, i
concorrenti dal concorso o dal corso di pilotaggio aereo, nonche'
potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Comune di 1^
Classe, a Sergente di Complemento o a Guardiamarina di Complemento,
se il difetto dei prescritti requisiti verra' accertato durante
l'iter selettivo, durante il corso di pilotaggio aereo o dopo le
predette nomine.
3. La Direzione Generale per il Personale Militare potra',
inoltre, prima della scadenza della ferma dodecennale, collocare in
congedo illimitato gli Ufficiali Piloti di Complemento per gravi
infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative o
per scarso rendimento tecnico-professionale.

                               Art. 18 


Prospettive di carriera
per gli Ufficiali Piloti di Complemento


1. I Guardiamarina Piloti di Complemento, dopo aver maturato due
anni di anzianita' nel grado, saranno valutati per l'avanzamento e,
se idonei, promossi al grado di Sottotenente di Vascello ai sensi
dell'art. 1243 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato
nelle premesse.
2. Gli Ufficiali Piloti di Complemento in ferma dodecennale, se
in possesso dei prescritti requisiti, potranno partecipare a
specifici concorsi, per titoli, per il transito nel Ruolo Speciale in
servizio permanente effettivo ai sensi dell'art. 667 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse.

                               Art. 19 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Comando dell'Accademia Navale per le finalita' di
gestione del reclutamento e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del precitato
decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del
trattamento, che nomina, ognuno per le parti di competenza,
responsabile del trattamento dei dati personali:
a) il Comandante dell'Accademia Navale;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2013

Gen. C.A. Francesco Tarricone

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