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MINISTERO DELL'INTERNO

Bando di concorso per otto borse di studio, anno accademico 2003-2004
- Sezione universita' - iscritti al primo anno di corso, a favore dei
figli e orfani dei segretari di comunita' montane e concorsi di
comuni. (D.M. n. 15700/15B3/3459).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.56 del 16/7/2004
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO
Località:Nazionale
Codice atto:04E04062
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/9/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       Ministero dell'interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Direzione centrale per le autonomie
 
IL CAPO DIPARTIMENTO
 
Visto l'art. 7, quinto comma, della legge 29 ottobre 1987,
n. 440, che ha istituito un apposito fondo presso il Ministero
dell'interno costituito dal 10% dei diritti di segreteria spettanti
alle comunita' montane ed ai consorzi dei comuni per il rogito degli
atti e dei contratti di cui all'art. 8 della legge 23 marzo 1981,
n. 93;
Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;
Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;
Visto il cap. n. 1207 dello stato di previsione della spesa di
questo Ministero;
Sentite le associazioni rappresentative degli enti interessati;
Sentite le associazioni di categoria dei segretari delle
comunita' montane e dei consorzi dei comuni;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle
seguenti borse di studio, sezione universita', per l'anno scolastico
2003-2004, ai figli e agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli
delle comunita' montane e dei consorzi di comuni che siano, alla data
di scadenza dei termini per l'invio della domanda, in attivita' di
servizio ovvero in posizione di quiescenza, con esclusione dei figli
dei segretari comunali e dei segretari delle convenzioni di
segreterie comunali, anche se in servizio presso una comunita'
montana o un consorzio di comuni:
nove da euro 2.014,18 ciascuna, per la frequenza di corsi di
laurea, di corsi relativi agli anni successivi al quinto dei
conservatori musicali e di corsi che rilasciano diplomi universitari
(lauree brevi) presso universita' statali o legalmente riconosciute,
riservate solo agli studenti universitari iscritti agli anni
successivi al primo.
Se alla fine dello scorrimento delle graduatorie dovessero
residuare ancora somme non assegnate, si procede nuovamente alla
suddivisione delle somme tra tutti i candidati vincitori, fino alla
massima utilizzazione nei limiti di spesa stabiliti.

                               Art. 2.
Per poter partecipare al concorso, gli studenti di cui al
precedente art. 1 devono aver sostenuto e superato, alla data di
scadenza del bando, il numero di esami previsti dal piano di studio
per l'anno frequentato, con una votazione media non inferiore a
24/30.

                               Art. 3.
Non sono ammessi al concorso, gli studenti fuori corso, nonche'
gli studenti che per l'anno 2003-2004, siano ricoverati in istituti
con retta interamente a carico della pubblica assistenza, e i figli
dei segretari comunali o di appartenenti ai ruoli di altre pubbliche
amministrazioni.
Non sono prese in considerazione le domande di partecipazione
presentate oltre i termini previsti dal successivo art. 4.

                               Art. 4.
Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero
dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali -
Direzione centrale per le autonomie, devono essere inoltrate entro il
30 settembre 2004.
Il premio viene erogato mediante accredito su c.c. bancario o
postale.

                               Art. 5.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere trasmesse
con raccomandata mediante avviso di ricevimento, entro il termine
sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione,
secondo gli allegati modelli, con l'espressa dichiarazione di essere
a conoscenza delle sanzioni penali previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di dichiarazioni mendaci, uso e falsita' in
atti:
1) autocertificazione di servizio del genitore del concorrente.
Solo per il personale in posizione di quiescenza:
autocertificazione da cui risulti che il concorrente e' figlio di
segretario appartenente ai ruoli di una comunita' montana o di un
consorzio di comuni in posizione di quiescenza con l'indicazione
dell'ultima sede e dell'ultimo anno di servizio (modello 1);
2) autocertificazione della votazione conseguita nell'anno
accademico 2003-2004, agli esami previsti dal piano di studio della
facolta' frequentata (modello 2);
3) autocertificazione relativa al carico di famiglia con
l'indicazione del codice fiscale e del reddito di ciascun familiare
(modello 3);
4) dichiarazione ai fini della modalita' di pagamento prescelta
(modello 4).
Le domande dovranno, altresi', riportare la denominazione nonche'
l'indirizzo dell'Universita' frequentata nell'anno accademico
2003-2004.
L'Amministrazione, in ottemperanza alla normativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
art. 71 (modalita' dei controlli), si riserva di verificare la
veridicita' delle autocertificazioni prodotte, a campione.
La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal
genitore funzionario in attivita' di servizio o in posizione di
quiescenza o da chi esercita la patria potesta' se il candidato e'
orfano di segretario di comunita' montana o di consorzi di comuni.
Nella domanda, deve essere espressamente dichiarato che il
candidato non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilita'
al concorso previsto dall'art. 3 del presente decreto e che ai sensi
della legge n. 675/1996 si autorizza l'Amministrazione al trattamento
dei dati, ai soli fini dello svolgimento della presente procedura
concorsuale.
Con successivo decreto dello scrivente, ai sensi dell'art. 1 del
D.M. n. 15700/15B3/1418 del 7 maggio 1997, come sostituito
dall'art. 1 del decreto ministeriale in data 13 marzo 2002 verra'
nominata la commissione che provvedera' alla formulazione della
graduatoria per la categoria di cui all'art. 1.
L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati viene
effettuata dalla commissione suddetta, sulla base dei giudizi
conseguiti da ciascuno di essi. A parita' di merito, si tiene conto
del numero dei componenti del nucleo familiare e, in caso di parita'
del reddito del nucleo familiare.
La spesa occorrente per l'esecuzione del presente decreto e'
imputata al relativo capitolo n. 1207 nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'interno.
Il direttore centrale per le autonomie e' incaricato
dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª serie speciale.
Roma, 25 maggio 2004
Il capo dipartimento: Malinconico

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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