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UNIVERSITA' DELL' AQUILA

Selezione pubblica, per esame, per la costituzione di un rapporto
di lavoro a tempo determinato e pieno, della durata di anni uno,
con una unita' di personale da adibire a mansioni di settimo
livello retributivo funzionale - area funzionale
tecnico-scientifica e socio-sanitaria, per il profilo professionale
di collaboratore tecnico presso il dipartimento di fisica.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.72 del 10/9/1999
Ente:UNIVERSITA' DELL' AQUILA
Località:-
Codice atto:099E7109
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:10/10/1999
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 18 aprile 1962, n. 230, concernente "Disciplina del
contratto di lavoro a tempo determinato", e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n.
276, riguardante "Assunzioni temporanee di personale presso le
amministrazioni dello Stato";
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, che ha istituito, a partire
dal 1 novembre 1982, l'Universita' degli studi dell'Aquila;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, relativo alla
normativa concorsuale per il reclutamento del personale non docente
universitario;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534, recante
integrazioni e modificazioni a tale normativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996 n.
693, recante modificazioni al predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto
Universita', stipulato in data 21 maggio 1996, ed in particolare
l'art. 19;
Visto il decreto rettorale n. 1644 del 2 agosto 1999 dal quale si
evince che la selezione pubblica, bandita con decreto rettorale n.
430 del 18 gennaio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11
del 9 febbraio 1999, per la costituzione di un rapporto di lavoro a
tempo determinato e pieno, della durata di anni uno, con una unita'
di personale da adibire a mansioni di settimo livello retributivo
funzionale - area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria,
per il profilo professionale di collaboratore tecnico presso il
dipartimento di fisica di questa Universita' non e' stata espletata
per mancanza di domande valide;
Vista la nota n. 1856 del 6 luglio 1999 con la quale il direttore
del dipartimento di fisica ha reiterato la richiesta di assunzione di
un collaboratore tecnico a tempo determinato per un anno, ai sensi
dell'art. 19 del contratto collettivo nazionale del lavoro stipulato
in data 21 maggio 1996;
Visto l'estratto del verbale del consiglio del citato dipartimento,
nella seduta del 23 giugno 1998, con il quale e' stata richiesta
l'assunzione di una unita' a tempo determinato, ai sensi del predetto
art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 maggio 1996,
la cui spesa gravera' sui fondi di una convenzione con il Ministero
dell'ambiente per le misure lidar di ozono di cui e' responsabile
scientifico il prof. G. Visconti (importo complessivo della
convenzione L. 178.200.000 IVA inclusa);
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ateneo
nella seduta del 1 dicembre 1998 con la quale, viste le motivazioni
espresse dal consiglio di dipartimento e preso atto che la spesa per
il trattamento economico fondamentale ed accessorio puo' essere
coperta senza superare il 50% del citato fondo, e' stata autorizzata
tale assunzione della durata di un anno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n.
571;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987,
n. 567;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Visto l'art. 1 della legge 27 gennaio 1989, n. 25;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n.
319;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e controllo;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990,
n. 403, con il quale e' stato emanato il regolamento di attuazione
degli articoli 1, 2 e 3 della predetta legge n. 127/1997, in materia
di semplificazione delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, che ha
dettato ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei predetti
decreti legislativi n. 29/1993 e n. 80/1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in
materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria
e di revisione generale del catasto;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
E' indetta una selezione pubblica, per esame, per la costituzione
di un rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, della durata di
anni uno, con una unita' di personale da adibire a mansioni di
settimo livello retributivo funzionale - area funzionale
tecnico-scientifica e socio-sanitaria, per il profilo professionale
di collaboratore tecnico presso il dipartimento di fisica di questa
Universita'.

                               Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1 devono essere
in possesso dei seguenti requisiti:
i) titolo di studio: diploma di laurea in fisica. Oltre al titolo
di studio i candidati dovranno dimostrare, mediante idonea
documentazione, di avere post-lauream esperienza di almeno un anno
con particolare riguardo al funzionamento ed elaborazione dati di un
radar ottico.
2) eta' non inferiore agli anni diciotto. Ai sensi del comma 6
dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si deroga dal
requisito del limite di eta';
3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica.
Tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti alla
Unione europea purche' siano in possesso dei seguenti requisiti:
godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4) godimento dei diritti politici;
5) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in
base alla normativa vigente;
6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
Non possono prendere parte alla selezione coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidita' insanabile.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.
L'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato del direttore amministrativo, l'esclusione
dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

                               Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione, indirizzate al rettore dell'Universita'
degli studi dell'Aquila - Settore non docenti - Piazza Vincenzo
Rivera n. 1 - 67100 L'Aquila, redatte su carta semplice e firmate
dagli interessati, dovranno pervenire direttamente o a mezzo posta a
questa Universita' entro il termine perentorio di giorni trenta
decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal
primo comma del presente articolo; a tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, gli
aspiranti dovranno indicare:
a) cognome e nome scritti in stampatello se la domanda non sia
dattiloscritta;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri della Comunita' economica europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
elettorali medesime;
e) l'immunita' da condanne penali o le eventuali condanne penati
riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale);
f) i procedimenti penali eventualmente pendeneti e a loro carico;
g) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno in cui
e' stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che vengano
trasmesse le eventuali comunicazioni;
l) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;
m) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
pubbliche amministrazioni o di non essere stati dichiarati decaduti
da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del
testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
insanabile;
n) i candidati portatori di handicap devono specificare l'ausilio
necessario in relazione ai loro handicap nonche' la eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
Gli interessati devono redigere l'istanza di partecipazione secondo
il fac-simile allegato al presente bando di selezione di cui fa parte
integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione al concorso, ai sensi degli articoli 10 e 12 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati esclusivamente per
le finalita' di gestione della presente procedura e degli eventuali
procedinienti di assunzione.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato da una mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa. Non si terra' conto delle domande
presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
oltre il termine stabilito dal presente articolo.

                               Art. 4.
Parita' e pari-opportunita'
L'amministrazione garantisce parita' e pari-opportunita' tra uomini
e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e' costituita a norma del decreto
ministeriale 20 maggio 1983 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, almeno un terzo dei posti di componente deve essere riservato
alle donne.
La commissione esaminatrice e' composta da tecnici esperti nelle
materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono
farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre
1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche
politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
Possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua
straniera e per le materie speciali.
Ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, la
composizione della commissione giudicatrice verra' pubblicata
nell'albo ufficiale dell'ateneo.
L'eventuale istanza di ricusazione di uno o piu' componenti della
commissione esaminatrice da parte dei candidati al concorso deve
essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche'
anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine
decorre dalla sua insorgenza.
Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come
causa di successiva ricusazione.

                               Art. 6.
Trasparenza amministrativa
Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni:
la commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione della prova selettiva, da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare il punteggio.
Essa, immediatamente prima dell'inizio della prova, determina i
quesiti da porre ai singoli candidati. Tali quesiti sono proposti a
ciascun candidato previa estrazione a sorte.
i candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli
atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con
le modalita' ivi previste.

                               Art. 7.
Prova di esame
Gli esami consisteranno in un colloquio vertente sui seguenti
argomenti:
principi di funzionamento di un radar ottico con particolare
riferimento a misure di scattering risonante e della tecnica di
assorbimento differenziale;
misure di ozono, temperatura e densita' con il radar ottico.

                               Art. 8.
Svolgimento della prova
Per lo svolgimento della prova di esame si osservano le norme di
cui al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Questa Universita' dara' notizia, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si
terra' la prova di esame non meno di quindici giorni prima
dell'inizio della prova medesima.

                               Art. 9.
Esito della prova
Per la valutazione della prova oggetto della selezione la
commissione dispone di 30 punti.
La prova si intendera' superata se i candidati riporteranno una
votazione di almeno 21/30.

                              Art. 10.
Documenti di riconoscimento
Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati
dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento
provvisto di fotografia.

                              Art. 11.
Riserva dei posti e preferenza a parita' di merito
I concorrenti che abbiano superato la prova dovranno far pervenire,
per loro diretta iniziativa, al rettore dell'Universita' degli studi
di L'Aquila - Settore non docenti, entro il termine perentorio di
quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto l'esame, i documenti, in originale o copia
autenticata ai sensi di legge (in carta semplice), attestanti il
possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parita' di
valutazione gia' indicati nella domanda, dai quali risulti, altresi',
il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno
preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso
elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a
carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.

                              Art. 12.
Formazione della graduatoria
Espletata la prova la commissione esaminatrice formera' la
graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della
votazione conseguita nel colloquio da ciascun candidato.
La graduatoria generale di merito, con l'osservanza, a parita' di
punti, delle preferenze previste dall'art. 11 del bando, verra'
approvata dal dirigente dell'ateneo con funzioni di direttore
amministrativo. Essa e' immediatamente efficace e sara' pubblicata
nell'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di L'Aquila. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di tale
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Sara' dichiarato vincitore della selezione il candidato che
risultera' utilmente inserito nella graduatoria. Non si da' luogo a
dichiarazioni di idoneita'.

                              Art. 13.
Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
Il concorrente assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti
prescritti, sara' invitato a presentare a questa Universita', entro
trenta giorni dalla data di stipula del contratto, i seguenti
documenti:
1) certificato medico in bollo, di data non anteriore a sei mesi,
rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorita'
sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato
possiede l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego al quale la selezione si riferisce.
Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato
comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue
prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, ed
effettuati presso un albo istituto o laboratorio autorizzati.
Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il
certificato ne deve far menzione con la diciarazione che
l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale si
concorre.
I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono
produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una
dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che
l'invalido non abbia perduto ogni capacita' lavorativa e che, per la
natura ed il grado della sua invalidita' non possa riuscire di
pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro o alla
sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni
dell'impiego per il quale concorre.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore della selezione;
2) una foto ed una marca da bollo da L. 20.000;
3) dichiarazione in bollo attestante che il candidato non ricopre
altri uffici retribuiti a carico dello Stato, di enti pubblici e
privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo
impiego. Detta dichiarazione deve contenere, inoltre, le eventuali
dichiarazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera g), del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).
E', altresi', tenuto a rilasciare, tramite il modello apposito,
entro il predetto termine di trenta giorni, dichiarazioni sostitutive
di certificazioni (ai sensi della legge 4 gennaio 1968, e successive
modificazioni ed integrazioni e del regolamento di attuazione degli
articoli 1, 2 e 3 della predetta legge approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403) sottoscritte
alla presenza del personale addetto, relative al possesso dei
requisiti di partecipazione richiesti dal bando di selezione. Tali
dichiarazioni saranno rilasciate dall'interessato consapevole delle
responsabilita' penali cui puo' andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci.
Analoga documentazione rilasciata dalle autorita' preposte, deve
essere rimessa dai cittadini degli Stati membri della Unione europea.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
appartenenza debbono essere conformi alle disposizioni vigenti, nello
Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva od in
carriera continuativa e quelli in servizio di Polizia quali
appartenenti al corpo di Pubblica sicurezza possono presentare, oltre
alle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del presente
articolo, i seguenti documenti:
1) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale
appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneita'
fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovra'
contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato e' stato
sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art.
7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
I documenti di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo devono
essere in data non anteriore a sei mesi da quella del ricevimento
dell'invito a produrli.
Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a
presentare non sono soggette a legalizzazione; all'infuori delle
ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
I candidati indigenti hanno facolta' di produrre in carta libera i
documenti di cui all'art. 8 della tabella B) allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purche'
esibiscano il certificato di poverta' ovvero quando risulti dai
documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione
degli estremi dell'attestato dell'autorita' di Pubblica sicurezza.
Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la
partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre
amministrazioni.
Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facolta' di fare
riferimento a documenti gia' presentati ad altri uffici o ad atti ivi
esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da
comprovare, in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti,
l'autorita' che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono
depositati.
I profughi anzidetti hanno, altresi', la facolta' di avvalersi di
documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto,
sempreche' idonei a documentare le posizioni da attestare.

                              Art. 14.
Rinvio di norme
Per quanto non previsto dalla presente selezione valgono,
sempreche' applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei
concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nelle successive
norme di integrazione e modificazione, nonche' le disposizioni
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Universita' stipulato in data 21 maggio 1996.

                              Art. 15.
Trattamento economico
Al lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato
della durata di un anno, con orario di lavoro a tempo pieno, verra'
corrisposto il trattamento economico di L. 18.039.000 a.l. (settimo
livelo) piu' le altre indennita' previste dalla legge e dal contratto
collettivo nazionale di lavoro vigente.
L'Aquila, 3 agosto 1999
Il rettore: Bignardi
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