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BANCA D'ITALIA

Bando di concorso per l'assunzione di 15 coadiutori per l'analisi
economica territoriale delle filiali della Banca d'Italia

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.16 del 28/2/2012
Ente:BANCA D'ITALIA
Località:Nazionale
Codice atto:2E001025
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/4/2012

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

Art. 1


Ripartizione e caratteristiche delle posizioni


La Banca d'Italia indice i seguenti concorsi per l'assunzione di
elementi con orientamento nelle discipline economico-politiche presso
le unita' di analisi e ricerca economica territoriale:
A. 2 Coadiutori per Milano
B. 1 Coadiutore per Trento
C. 1 Coadiutore per Trieste
D. 1 Coadiutore per Firenze
E. 1 Coadiutore per L'Aquila
F. 1 Coadiutore per Campobasso
G. 2 Coadiutori per Napoli
H. 1 Coadiutore per Bari
I. 1 Coadiutore per Potenza
L. 2 Coadiutori per Catanzaro
M. 1 Coadiutore per Palermo
N. 1 Coadiutore per Cagliari
I vincitori dei concorsi svolgeranno, in raccordo con
l'Amministrazione Centrale - Area Ricerca economica e relazioni
internazionali, attivita' di ricerca su temi di economia territoriale
e di analisi dei fenomeni economici e finanziari a livello locale;
dovranno curare le relazioni con esponenti del mondo imprenditoriale
e accademico nel territorio ed effettuare le rilevazioni statistiche
condotte dalla Banca in ambito locale; saranno inoltre coinvolti
nella redazione delle pubblicazioni economiche della Banca d'Italia a
livello regionale (cfr. la collana Economie regionali:
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore). La selezione
e' rivolta a economisti interessati a permanere stabilmente presso le
unita' territoriali prescelte.

                               Art. 2 


Requisiti di partecipazione e di assunzione


Sono richiesti i requisiti che si indicano di seguito.
1. Laurea specialistica/magistrale, conseguita con un punteggio
di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti
classi:
scienze economico-aziendali (S84 o M77); scienze
dell'economia (S64 o M56); scienze economiche per l'ambiente e la
cultura (S83 o M76); finanza (S19 o M16); statistica demografica e
sociale (S90); statistica economica, finanziaria ed attuariale (S91);
statistica per la ricerca sperimentale (S92); scienze statistiche
(M82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (M83); metodi per
l'analisi valutativa dei sistemi complessi (S48); ingegneria
gestionale (S34 o M31); matematica (S45 o M40); fisica (S20 o M17);
giurisprudenza (S22 o MG/01); scienze della politica (S70 o M62);
altro diploma equiparato ad uno dei suddetti titoli ai sensi del
Decreto Interministeriale 9 luglio 2009;
ovvero
laurea quadriennale, conseguita con un punteggio di almeno
105/110 o votazione equivalente, in: economia e commercio; economia e
finanza; statistica; matematica; fisica; giurisprudenza; scienze
politiche; scienze internazionali e diplomatiche ovvero altra laurea
ad esso equiparata o equipollente per legge.
E' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di titoli
di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti in
Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti
equipollenti ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi,
secondo la vigente normativa, a uno dei titoli di studio accademici
sopraindicati.
2. Eta' non superiore ai 40 anni, secondo quanto previsto dal
Regolamento del Personale della Banca d'Italia in base alla facolta'
di deroga di cui all'art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997 in tema
di limiti di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi. Il
limite massimo di 40 anni:
2.1 e' elevato di un anno per i coniugati e di un anno per
ogni figlio fino a un massimo di 2 anni;
2.2 e' elevato di 5 anni nei confronti di vedovi o vedove di
dipendenti della Banca d'Italia deceduti in attivita' di servizio;
2.3 non e' operante per i dipendenti della Banca d'Italia
inquadrati in un grado diverso da quello di Coadiutore che, forniti
degli altri requisiti, chiedono di partecipare al concorso.
La documentazione relativa all'elevazione del limite di eta'
ovvero all'esenzione da quest'ultimo deve essere prodotta secondo le
modalita' di legge che verranno indicate.
3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge.
4. Idoneita' fisica alle mansioni, da accertarsi tramite enti
pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie.
5. Godimento dei diritti politici.
I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea devono
possedere i seguenti ulteriori requisiti.
6. Godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
7. Adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 - inclusa
l'equipollenza del titolo di studio - devono essere posseduti alla
data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda; gli
altri alla data di assunzione. Il possesso del requisito di cui al
punto 7 viene verificato durante le prove del concorso.
La Banca d'Italia puo' verificare l'effettivo possesso dei
requisiti previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche
successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale
instaurazione del rapporto d'impiego.
La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da'
seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d'impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di uno o piu' dei
requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformita' riscontrate
rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono
segnalate all'Autorita' giudiziaria.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione.
Termine per la presentazione della domanda


La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
delle ore 18 del 30 aprile 2012 (ora italiana), utilizzando
esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet della
Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it seguendo le
indicazioni ivi specificate.
La data di presentazione della domanda e' attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non
permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda. Al fine di
evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione in
prossimita' della scadenza del termine previsto dal bando, si
raccomanda vivamente di formalizzare per tempo la propria
candidatura, tenuto anche conto del tempo necessario per completare
l'iter di registrazione.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della
domanda di partecipazione al concorso.
I candidati avranno cura di verificare con attenzione, prima
dell'invio della domanda, l'indirizzo, da indicare nella stessa, al
quale la Banca d'Italia inviera' tutte le comunicazioni inerenti al
concorso, con l'eccezione di quelle effettuate con le modalita' di
cui agli artt. 4 e 5.
E' consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui
all'art. 1 (lett. da A a N). Se un candidato avanza domanda di
partecipazione per piu' di un concorso, la Banca d'Italia prende in
considerazione l'ultima candidatura presentata in ordine di tempo. A
tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata
dal sistema informatico.
Il giorno della prova i candidati verranno chiamati a confermare
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante
sottoscrizione di un'apposita dichiarazione all'atto
dell'identificazione, previa esibizione di un documento (cfr. art. 6,
comma 1).
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi
l'esclusione dal concorso le candidature:
a) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o piu'
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso;
b) prive dell'eventuale dichiarazione di equipollenza ovvero di
quella relativa all'equivalenza delle votazioni.
La Banca d'Italia comunica per iscritto agli interessati il
provvedimento di esclusione all'indirizzo indicato nella domanda.
La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per il
mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati
che sia da imputare a disguidi postali o telegrafici, alla mancanza
di chiarezza nell'indicazione dell'indirizzo ovvero a omessa o
tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento
dell'indirizzo medesimo.
L'ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia
riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione
richiesti dal bando.
I candidati che, nati anteriormente al 30 aprile 1972, intendono
usufruire delle elevazioni del limite di eta' o delle esenzioni da
tale limite previste ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 dell'art. 2 devono farne
espressa menzione nella domanda, specificando la condizione di
coniugato/a e/o il numero dei figli (punto 2.1), lo stato di vedovo/a
di dipendente della Banca d'Italia deceduto in attivita' di servizio
(punto 2.2), la qualifica di dipendente della Banca d'Italia (punto
2.3). In caso contrario la domanda non e' ritenuta regolare e
comporta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso.
Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge n. 104/1992 nonche' dall'art. 16, comma 1, della legge n.
68/1999 i candidati disabili devono indicare - mediante compilazione
del «Quadro A» dell'applicazione - la necessita' di tempi aggiuntivi
e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla
specifica condizione di disabilita'. A tal fine i candidati devono
attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante
dichiarazione da rendere secondo lo schema del «Quadro A». I
candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con
il Servizio Personale Gestione Risorse, Divisione Concorsi e
Assunzioni (tel. 0647921). Sulla base di quanto dichiarato nel
«Quadro A» le strutture sanitarie della Banca d'Italia valuteranno la
sussistenza delle condizioni per la concessione dei richiesti tempi
aggiuntivi e/o ausili, con riguardo alla specifica condizione di
disabilita'. Qualora la Banca d'Italia riscontri la non veridicita'
di quanto dichiarato dal candidato, procedera' all'annullamento delle
prove dallo stesso sostenute.

                               Art. 4 


Convocazioni


Ai candidati viene data notizia del giorno e del luogo di
effettuazione della prova scritta tramite avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale (Concorsi ed
Esami) di uno dei martedi' o venerdi' del mese di maggio 2012.
Con le stesse modalita' e gli stessi tempi - qualora per motivi
organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di
svolgimento della prova scritta - viene indicata la Gazzetta
Ufficiale sulla quale tale avviso viene successivamente pubblicato.
Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la
pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo
calendario verra' prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Tutte le suesposte informazioni sono disponibili anche sul sito
internet della Banca d'Italia «www.bancaditalia.it».
La Banca d'Italia non assume responsabilita' in ordine alla
diffusione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte
di fonti non autorizzate.

                               Art. 5 


Commissioni di concorso. Prove d'esame


La Banca d'Italia nomina per ciascun concorso di cui all'art. 1
(da A a N) una Commissione con l'incarico di sovrintendere alle prove
d'esame.
Le prove d'esame consistono in una prova scritta e in una prova
orale sulle materie indicate nei programmi allegati.
La prova scritta prevede lo svolgimento di un elaborato
consistente nella soluzione di una serie di quesiti a risposta
sintetica su argomenti di «Microeconomia», «Macroeconomia» e «Metodi
quantitativi e matematici per l'analisi economica».
Nella valutazione la Commissione verifica la capacita' del
candidato di individuare e sintetizzare gli aspetti salienti delle
questioni proposte, utilizzare il proprio patrimonio concettuale,
argomentare, collegare ed esporre.
Per lo svolgimento della prova scritta non e' consentita la
consultazione di manuali o di appunti di alcun genere. E' consentito
l'uso di calcolatrici non programmabili.
La prova e' valutata con un massimo di 50 punti ed e' superata da
coloro che hanno riportato almeno 30 punti.
I risultati conseguiti da ciascun candidato nella prova scritta
nonche' i nominativi dei candidati ammessi alla prova orale e il
relativo calendario degli esami vengono pubblicati esclusivamente sul
sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it. Tale
pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
I concorrenti che superano la prova scritta vengono ammessi a
sostenere una prova orale che consiste in un colloquio su tutte le
materie dello scritto e sulle ulteriori materie indicate nel
programma allegato e in una conversazione in lingua inglese; possono
inoltre formare oggetto di colloquio l'argomento della tesi di laurea
e le esperienze professionali maturate.
Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare la maturita' di pensiero, la
capacita' di giudizio, il livello di preparazione universitaria e la
capacita' di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti. La
conversazione in lingua inglese e' volta a verificarne il livello di
conoscenza in relazione a un utilizzo della stessa come strumento di
lavoro.
La prova orale viene valutata con l'attribuzione di un punteggio
massimo di 50 punti ed e' superata dai candidati che conseguono una
votazione minima di 30 punti. Sono considerati idonei i candidati che
hanno conseguito una votazione almeno pari alla somma dei punteggi
minimi previsti per la prova scritta e per la prova orale.
I risultati dei candidati che abbiano svolto la prova orale
vengono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia
www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad
ogni effetto di legge. La comunicazione di avvio del procedimento di
assunzione viene inviata agli interessati all'indirizzo di cui
all'art. 3, comma 4.

                               Art. 6 


Adempimenti per la partecipazione alle prove


Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identita' ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa). I cittadini di altri Stati membri dell'Unione
Europea devono essere muniti di documento equipollente.
Il documento deve essere in corso di validita' secondo le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.

                               Art. 7 


Graduatorie


Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato
dalla somma delle votazioni riportate alla prova scritta e alla prova
orale.
Le Commissioni di cui all'art. 5 compilano le rispettive
graduatorie di merito seguendo l'ordine decrescente del punteggio
complessivo in ciascuno dei concorsi.
La Banca d'Italia forma le graduatorie finali in base alle
relative graduatorie di merito e a eventuali titoli di preferenza,
rilevanti per la Banca d'Italia, dichiarati nella domanda.
Fermo restando quanto precede, qualora piu' candidati risultino
in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu'
giovane di eta'.
Se uno dei vincitori rinuncia all'assunzione in una delle sedi
previste dall'art. 1, la Banca d'Italia si riserva la facolta' di
coprire il posto rimasto vacante con un altro candidato idoneo
seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale.
La Banca d'Italia si riserva altresi' la facolta' di utilizzare
le graduatorie finali dei concorsi entro trentasei mesi dalle date di
approvazione delle stesse.

                               Art. 8 


Adempimenti per l'assunzione.


Gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale
devono documentare, ai fini dell'assunzione, il possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le
modalita' previste nel D.P.R. n. 445/2000.
Nell'ambito della documentazione che deve essere fornita per la
verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e
di assunzione, sono comprese anche le dichiarazioni relative
all'esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di applicazione
della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza
ovvero di carichi pendenti.

                               Art. 9 


Nomina e assegnazione


La Banca d'Italia procede all'assunzione dei vincitori che non
hanno tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare
nell'Istituto e sono in possesso dei requisiti regolamentari previsti
per l'assunzione stessa. Essi sono nominati, in esperimento, nel
grado di Coadiutore e, se riconosciuti idonei al termine
dell'esperimento, che ha la durata di sei mesi, conseguono la
conferma nel grado gia' ottenuto con la medesima decorrenza del
provvedimento di nomina. Nell'ipotesi di esito sfavorevole,
l'esperimento e' prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi.
L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo
condizionata.
Il rapporto d'impiego dei cittadini di un altro Stato membro
dell'Unione Europea e' regolato tenendo conto delle limitazioni di
cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174, recante norme «sull'accesso
dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di
lavoro» presso gli enti pubblici.
In seguito alla nomina, gli interessati devono assumere servizio
presso la sede di lavoro che viene loro assegnata all'atto
dell'assunzione, entro il termine che sara' stabilito. Eventuali
proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi.
Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di lavoro
assegnata entro il prescritto termine decadono dalla nomina, come
previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del Personale
della Banca d'Italia.
Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato
per il viaggio con qualunque mezzo pubblico di linea per il
raggiungimento della sede di lavoro dalla residenza anagrafica o
dall'ultima residenza anagrafica italiana in caso di attuale
residenza all'estero.

                               Art. 10 


Trattamento dei dati personali


Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, in materia di
protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai
candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia, Servizio Personale
Gestione Risorse, Divisione Concorsi e Assunzioni, per le finalita'
di gestione del concorso e sono trattati anche in forma
automatizzata. Il trattamento degli stessi, per coloro che saranno
assunti, prosegue anche successivamente all'instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso
di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca d'Italia procede
all'esclusione dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi nn.
104/1992 e 68/1999. I dati di cui all'art. 8, comma 2, del presente
bando sono trattati allo scopo di accertare il possesso del requisito
di assunzione della compatibilita' dei comportamenti tenuti dagli
interessati con le funzioni da espletare nell'Istituto, in base a
quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto
dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e
regolamenti.
Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato
D. Lgs., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li
riguardano nonche' alcuni diritti connessi tra cui quello di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma,
titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il Capo
del Servizio Personale Gestione Risorse. Oltre al responsabile del
trattamento, potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i
candidati, in qualita' di incaricati del trattamento, i dipendenti
della Banca d'Italia addetti alla Divisione Concorsi e Assunzioni del
Servizio Personale Gestione Risorse.

                               Art. 11 


Responsabile del procedimento


L'Unita' organizzativa responsabile del procedimento e' il
Servizio Personale Gestione Risorse. Il responsabile del procedimento
e' il Capo di tale Servizio.

                               Art. 12 


Altre norme richiamate


Il presente bando di concorso tiene conto del D. Lgs. n.
198/2006, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro.

Roma, 17 febbraio 2012

Il governatore: Visco

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