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UNIVERSITA' DI SALERNO

Concorsi per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
(I ciclo - nuova serie)

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.89 del 9/11/1999
Ente:UNIVERSITA' DI SALERNO
Località:Salerno  (SA)
Codice atto:099E8640
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:9/12/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Salerno, emanato
con decreto rettorale del 2 ottobre 1996, n. 4649, e pubblicato nel
supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 242 del 15 ottobre 1996;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che demanda alle
universita' il compito di disciplinare, con proprio regolamento,
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di
conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo
programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle
borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con
soggetti pubblici e privati;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, con il quale e' stato
emanato il regolamento ministeriale in materia di dottorato di
ricerca, che determina i criteri generali, i requisiti di idoneita'
delle sedi e le relative procedure di valutazione, definisce gli
obiettivi formativi e i programmi di studio e disciplina le modalita'
di accesso, la durata dei corsi, le borse di studio e i contributi
per l'istituzione e il funzionamento dei dottorati di ricerca;
Visto il decreto rettorale 24 giugno 1999, n. 3512, con il quale e'
stato emanato, in attuazione delle disposizioni normative contenute
nell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e nel decreto
ministeriale 30 aprile 1999, il regolamento di ateneo in materia di
dottorato di ricerca;
Visto il decreto rettorale del 12 ottobre 1999, n. 4814, con il
quale sono state apportate al predetto regolamento alcune modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 116 del 9 giugno 1997;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n.
315;
Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca,
con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Salerno,
avanzate dalle strutture dipartimentali;
Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione nella riunione
del 16 settembre 1999, a seguito della verifica dei requisiti di
idoneita' delle strutture proponenti, della coerenza dei corsi con la
programmazione formativa e della disponibilita' di risorse umane e
finanziarie necessarie alla loro attivazione;
Vista la deliberazione assunta dal senato accademico nella seduta
del 22 settembre 1999, con la quale e' stata approvata l'istituzione
dei corsi di dottorati di ricerca, con sede amministrativa presso
l'Universita' degli studi di Salerno (I ciclo - nuova serie);
Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione
nella seduta del 23 settembre 1999, con la quale sono state
determinate le risorse da destinare ai predetti corsi, l'importo
delle borse di studio e dei contributi per l'accesso e la frequenza;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
E' istituito il I ciclo - nuova serie dei corsi di dottorato di
ricerca, di durata triennale, con sede amministrativa presso
l'Universita' degli studi di Salerno.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati (per ciascun
dottorato vengono indicati i posti messi a concorso e il numero delle
borse di studio):
Denominazione dottorato Borse Borse Posti a
finanziate aggiuntive concorso
dall'ateneo
_______ ___ ___ ____
Chimica ..... 5 - 10
Comparazione e diritto civile ..... 2 - 4
Ingegneria strutturale..... 4 - 8
Diritto internazionale e diritto
interno in materia internazionale 2 - 4
Economia del settore pubblico..... 3 2 10
Economia e direzione delle aziende
pubbliche..... 5 1 12
Fisica..... 5 2 10
Informatica..... 2 - 4
Ingegneria della informazione,
elettromagnetismo applicato e
telecomunicazioni..... 4 - 8
Topografia antica..... 4 - 8
Storia dell'industria..... 2 - 4
Biochimica e patologia dell'azione
dei farmaci..... 2 - 4
Scienze farmaceutiche..... 2 - 4
Diritti della persona, informazione
e comunicazione..... 2 - 4
Teoria e critica d'arte..... 2 - 4
Etica e filosofia politico-giuridica..2 - 4
Metodologia della ricerca educativa 2 - 4
Scienze della comunicazione..... 2 - 4
Filologia classica..... 2 - 4
Storia delle strutture amministrative 2 - 4
Processi sociali dello sviluppo..... 2 - 4
Ingegneria chimica..... 2 - 4
I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali
cofinanziamenti provenienti dall'Unione europea, da enti pubblici di
ricerca o da qualificate strutture produttive private.

                               Art. 2.
Accesso ai corsi di dottorato
Ai concorsi di ammissione possono partecipare, senza limitazioni di
eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea
o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente
riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di
accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
I cittadini comunitari, extracomunitari ed italiani in possesso di
un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente ad una laurea italiana dovranno, ai soli fini
dell'ammissione al corso di dottorato, richiedere l'equipollenza
nella domanda di ammissione al concorso.
A tal fine, la domanda dovra' essere corredata dei documenti utili
a consentire al collegio dei docenti di pronunciarsi sulla richiesta
di equipollenza.
I predetti documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle
autorita' competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Potranno partecipare ai concorsi anche coloro i quali conseguiranno
la laurea entro il termine di scadenza previsto per la presentazione
della domanda di ammissione.
In tal caso l'ammissione verra' disposta con "riserva" e il
candidato sara' tenuto a presentare o a spedire, a pena di decadenza,
entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza del predetto termine
la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, che attesti il conseguimento del diploma di laurea.

                               Art. 3.
Termine di presentazione delle domande di ammissione
Le domande di ammissione, indirizzate al rettore dell'Universita'
degli studi di Salerno - Ripartizione I "Didattica e ricerca", via
Ponte don Melillo, 84084 Fisciano (Salerno), dovranno essere
consegnate personalmente o trasmesse a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento entro il termine perentorio di trenta giorni, che
decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente bando.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile
solo se ricevute entro il termine suindicato.
Verranno, pertanto, escluse le domande pervenute dopo la scadenza
del predetto termine.

                               Art. 4.
Requisiti di ammissione
e dichiarazioni da formulare nella domanda
Per l'ammissione ai corsi di dottorato si richiede:
a) il possesso della cittadinanza italiana o straniera;
b) l'elettorato attivo;
c) il non aver riportato condanne penali e il non avere
procedimenti penali in corso;
d) il possesso del diploma di laurea o di analogo titolo accademico
conseguito all'estero.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
dei predetti requisiti.
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi
momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda priva
di firma del candidato o per domanda presentata o pervenuta oltre il
termine stabilito o priva della esatta denominazione del concorso,
con provvedimento motivato del rettore.
Nella domanda il candidato dovra' dichiarare, a pena di esclusione,
sotto la propria responsabilita':
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) l'esatta denominazione del concorso al quale intende
partecipare;
d) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione
dell'istituzione universitaria che lo ha rilasciato e dell'anno
accademico in cui e' stato conseguito;
e) la propria cittadinanza;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero il
motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato
concesso il condono, l'indulto il perdono giudiziale o l'amnistia) e
gli eventuali procedimenti penali pendenti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
j) le lingue straniere conosciute;
k) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Il candidato e' altresi' tenuto a indicare il recapito presso il
quale egli desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni
relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
non e' piu' richiesta l'autentica della firma in calce alla domanda.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio
1992, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
La domanda deve essere redatta nel rispetto dello schema allegato
al presente bando e deve contenere, a pena di inammissibilita', tutte
le dichiarazioni suindicate.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del
recapito, nonche' da disguidi postali o telegrafici o da fatti
imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 5.
Prove di esame
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca e la discreta conoscenza di
almeno una lingua straniera.
Per i concorsi di ammissione ai corsi di dottorato appresso
elencati, le prove d'esame si svolgeranno secondo il seguente
calendario:
1) corso di dottorato di ricerca in "Scienze della comunicazione":
prova scritta: 15 dicembre 1999, ore 9;
prova orale: 12 gennaio 2000, ore 9.
Le prove si svolgeranno presso i locali del dipartimento di scienze
della comunicazione, con sede in Fisciano;
2) corso di dottorato di ricerca in "Fisica":
prova scritta: 2 febbraio 2000, ore 9;
prova orale: 16 febbraio 2000, ore 9.
Le prove si svolgeranno presso i locali del dipartimento di fisica,
con sede in Baronissi;
3) corso di dottorato di ricerca in "Chimica":
prova scritta: 20 dicembre 1999, ore 9;
prova orale: 22 dicembre 1999, ore 9.
Le prove si svolgeranno presso i locali del dipartimento di
chimica, con sede in Baronissi;
4) corso di dottorato di ricerca in "Ingegneria chimica":
prova scritta: 14 gennaio 2000, ore 9.
Le prove si svolgeranno presso i locali del dipartimento di
ingegneria chimica ed alimentare, con sede in Fisciano;
5) corso di dottorato di ricerca in "Ingegneria civile":
prova scritta: 19 gennaio 2000, ore 9.
Le prove si svolgeranno presso i locali del dipartimento di
ingegneria civile, con sede in Fisciano.
Per i concorsi di ammissione agli altri corsi di dottorato, date e
luoghi delle prove scritte saranno rese note ai candidati a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata almeno
quindici giorni prima della data fissata per la prova.
Ai candidati ammessi a sostenere il colloquio sara' data
comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno venti giorni prima di quello fissato per
l'espletamento della prova ovvero, nella ipotesi di rinuncia scritta
ai termini di preavviso, con apposita comunicazione da parte della
commissione esaminatrice notificata, a mezzo di raccomandata a mano,
a tutti i candidati presenti alla prova scritta.
Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita':
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del
candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e' pubblico
dipendente;
c) tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente di guida o
carta d'identita'.

                               Art. 6.
Commissioni giudicatrici
valutazione delle prove e graduatorie di merito
Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi di
dottorato sono nominate con decreto del rettore e sono composte da
tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo.
Ad essi possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca.
Ogni commissione dispone, per la valutazione di ciascun candidato,
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Relativamente al colloquio, la commissione giudicatrice, alla fine
di ogni seduta, forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso, il medesimo giorno, nell'albo del
dipartimento presso il quale si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
In caso di parita' di voti, la preferenza tra i candidati viene
determinata con riferimento alla loro situazione economica, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 aprile 1997.

                               Art. 7.
Ammissione ai corsi di dottorato
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine stabilito
nella graduatoria di merito fino alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso per ogni corso di dottorato.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie di merito, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
L'ammissione e la frequenza ai corsi di dottorato, senza borsa di
studio, e' compatibile, previa autorizzazione del collegio dei
docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che privato, e con
lo svolgimento di attivita' libero professionali.
I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame sono
ammessi al corso di dottorato, in soprannumero e senza borsa di
studio, nel limite della meta' dei posti previsti con arrotondamento
all'unita' per eccesso.

                               Art. 8.
Iscrizione ai corsi di dottorato
I candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria
finale di merito devono presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello della ricezione dell'invito, i seguenti
documenti:
1) fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
2) due fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 <$>times
<$>4,5), firmate a tergo;
3) ricevuta del versamento della prima rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi, pari a L. 1.500.000, da
effettuarsi sul conto corrente postale n. 254847, intestato
all'Universita' degli studi di Salerno, con l'indicazione della
causale;
4) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, che attesti il possesso dei seguenti fatti, stati e
qualita' personali:
cittadinanza;
diploma di laurea o titolo accademico conseguito all'estero, con la
relativa votazione;
5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403:
a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi,
contestualmente, ad altro corso di dottorato;
b) di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione e, in
caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima
dell'inizio del corso di dottorato;
c) di impegnarsi, qualora intenda intraprendere attivita' esterne,
anche occasionali e di breve durata, a darne previa comunicazione
all'amministrazione universitaria e a non iniziare le predette
attivita' senza aver prima acquisito la prescritta autorizzazione del
collegio dei docenti.
Coloro che intendano fruire della borsa di studio sono tenuti,
altresi', a dichiarare:
di non avere gia' usufruito in precedenza (anche per un solo anno)
di altre borse di studio per corsi di dottorato;
l'impegno a non cumulare la borsa di studio con altre borse a
qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
il reddito personale complessivo annuo lordo.
Ai fini della determinazione del reddito, che non deve superare
l'importo complessivo lordo annuo di L. 15.000.000, vengono
considerati sia i cespiti di natura patrimoniale che ogni altro
compenso percepito, a titolo di corrispettivo, per rapporti di
impiego, pubblici o privati, per attivita' di lavoro autonomo, anche
se svolte occasionalmente, e per attivita' di collaborazione
coordinata e continuativa.
I titolari di borsa di studio sono esonerati dal versamento
previsto dal comma 1, punto n. 3.
I cittadini stranieri, sono tenuti, infine, a presentare
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, che
attesti:
a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) una adeguata conoscenza della lingua italiana.
Coloro che non avranno provveduto a trasmettere la prescritta
documentazione entro il predetto termine saranno considerati
rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti.
I posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati
utilmente collocati nella graduatoria finale di merito.
In caso di rinuncia o decadenza degli aventi diritto alla borsa di
studio l'amministrazione universitaria provvedera' a restituire a
coloro che subentrano la prima rata del contributo per l'accesso e la
frequenza eventualmente gia' versata.

                               Art. 9.
Borse di studio
Le borse di studio vengono assegnate agli aventi diritto secondo
l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito.
A parita' di merito la preferenza viene stabilita con riferimento
alla situazione economica dei candidati, determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
L'importo lordo della borsa di studio ammonta a L. 19.900.000, per
il 1999, e a L. 20.450.000, per gli anni successivi, e la sua durata
coincide con quella del corso.
Le borse sono confermate con il passaggio del dottorando all'anno
successivo, salvo motivata delibera contraria del collegio dei
docenti.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, le attivita' di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio e' aumentato, per eventuali periodi
di soggiorno all'estero, nella misura del 50%, subordinatamente alla
sussistenza della relativa copertura finanziaria.
Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta' della
durata dell'intero corso di dottorato.
La richiesta di incremento dell'importo della borsa deve essere
trasmessa al rettore dal coordinatore del corso.
Il coordinatore e' tenuto, altresi', a rilasciare apposita
dichiarazione che attesti che l'attivita' per la quale si chiede la
mobilita' del dottorando e' coerente con il programma di studi e di
ricerca del corso.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali
posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal
coordinatore del corso, trasmessa al rettore, almeno venti giorni
della scadenza del termine stabilito per il pagamento della rata.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
nell'inizio dei corsi o per presentazione dell'attestato di frequenza
successivamente alla scadenza del predetto termine, la stessa verra'
cumulata con le rate successive.
Chi abbia fruito di una borsa di studio per corsi di dottorato,
anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda
volta.

                              Art. 10.
Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato,
versato da coloro che non usufruiscono della borsa di studio, ammonta
a L. 3.000.000 annue ed e' cosi' suddiviso:
prima rata: L. 1.500.000, all'atto dell'iscrizione;
seconda rata: L. 1.500.000, entro il 30 aprile 2000.

                              Art. 11.
Obbligo di frequenza
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture a cio' destinate e secondo le modalita'
fissate dal collegio dei docenti.
L'Universita' garantisce, nel medesimo periodo, la copertura
assicurativa per infortuni e responsabilita' civile, limitatamente
alle attivita' che si riferiscono al corso di dottorato.
Eventuali differimenti della data di inizio del corso o successive
interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi:
a) che dimostrino di dover ancora soddisfare gli obblighi di leva
militare;
b) che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre
1971, n. 1204;
c) che si assentino per gravidanza, puerperio o malattia grave e
prolungata.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento dei predetti
obblighi, il collegio dei docenti propone, con propria motivata
delibera, l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il
dottorando e' obbligato a restituire, per l'anno di riferimento,
tutte le rate eventualmente gia' riscosse.

                              Art. 12.
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Le commissioni giudicatrici saranno formate e nominate, per ogni
corso di dottorato, conformemente a quanto previsto dall'art. 12 del
regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca.

                              Art. 13.
Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si
richiamano le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 3 luglio
1998, n. 210, nel decreto ministeriale 30 aprile 1999 e nel
regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca.
Fisciano, 15 ottobre 1999
Il rettore
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