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REGIONE MARCHE

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore
generale dell'azienda U.S.L. n. 11 di Fermo della regione Marche.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.74 del 17/9/1999
Ente:REGIONE MARCHE
Località:Ancona  (AN)
Codice atto:099E7219
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:17/10/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' degli
articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, la
regione Marche indice pubblico avviso per il conferimento
dell'incarico di direttore generale dell'azienda U.S.L. n. 11 di
Fermo.

                               Art. 2.
Per la partecipazione alla selezione i candidati devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
1) diploma di laurea;
2) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o
amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private in
posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta
responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolte
nei dieci anni precedenti la pubblicazione dall'avviso;
3) cittadinanza italiana;
4) godimento dei diritti politici, non possono accedere alla
selezione coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo e
coloro che sono stati destituiti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione;
5) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3, commi 9 e 11
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sue successive
modificazioni.

                               Art. 3.
La domanda di ammissione alla selezione di cui all'art. 1, diretta
al presidente della regione Marche, deve essere presentata nelle ore
di ufficio o fatta pervenire a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al servizio sanita' della giunta regionale delle Marche,
via Gentile da Fabriano n. 3 Ancona, entro il termine perentorio di
trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta,
l'amministrazione regionale non assume responsabilita' per eventuali
dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
Il candidato nella domanda di partecipazione alla selezione deve
dichiarare:
1) il nome e cognome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) il codice fiscale;
4) il luogo di residenza;
5) il possesso della cittadinanza italiana;
6) il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
7) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione;
8) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilita'
di cui al comma 9, dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e sue successive modificazioni, e non rientrare nella
fattispecie di cui al comma 11 dello stesso art. 3 del predetto
decreto legislativo;
9) il diploma di laurea posseduto;
10) il possesso di esperienza almeno quinquennale di direzione
tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o
private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta
responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta
nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso;
11) il luogo ove l'aspirante desidera che eventuali comunicazioni
relative alla selezione gli vengano trasmesse.
In assenza di dichiarazione le comunicazioni verranno inviate al
luogo di residenza.
Le dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del presente
articolo, si intendono rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 2
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, ed in questo
senso l'interessato dovra' chiaramente esprimere la volonta' di
"autocertificare" e la propria assunzione di responsabilita' in
merito a quanto dichiarato.
La firma in calce alla domanda deve essere resa in forma leggibile
e per esteso dall'interessato.
Ai sensi dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, non e'
richiesta l'autenticazione della firma.

                               Art. 5.
Alla domanda dovranno essere allegati, in carta semplice i seguenti
documenti:
1) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si
dichiara di non incorrere in alcuna causa di incompatibilita' di cui
al comma 9 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e sue successive modificazioni, e di non rientrare nelle
fattispecie di cui al comma 11 dello stesso art. 3 del predetto
decreto legislativo;
2) diploma di laurea;
3) idonea certificazione comprovante l'esperienza almeno
quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende,
strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con
autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane,
tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la
pubblicazione dell'avviso;
4) tutti i titoli e documenti che il candidato riterra' utile per
la propria migliore valutazione, ivi compreso un curriculum
professionale, datato e firmato, relativo alle attivita'
professionali, direzionali-organizzative svolte e ai titoli di
studio, professionali e culturali posseduti.
I titoli ed i documenti potranno essere prodotti in originale o in
copia autenticata oppure autocertificati con le modalita' e nei casi
e nei limiti previsti dalla normativa vigente con particolare
riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' puo' essere
resa:
a) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione;
b) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro
funzionario incaricato dal sindaco;
c) spedita o inviata unitamente a fotocopia di un documento di
riconoscimento.
La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' senza il rispetto delle modalita' sopra indicate, comporta
l'invalidita' dell'atto stesso.
La mancata presentazione anche di uno dei documenti di cui ai
numeri 1, 2, 3 del presente articolo comporta l'esclusione del
candidato dalla selezione.
I titoli e documenti allegati alla domanda di partecipazione,
comprese le pubblicazioni, devono essere numerati ed elencati in un
apposito elenco dattiloscritto redatto in carta semplice datato e
firmato.
I predetti documenti potranno essere sottoposti a verifica e a
controlli da parte dell'amministrazione regionale.
Qualora dal controllo, emerga la non veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera. In caso di falsa dichiarazione trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed
all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512.

                               Art. 6.
Il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e' accertato da una
apposita commissione nominata dalla giunta regionale e composta da
dirigenti appartenenti al ruolo unico del personale della regione
Marche.

                               Art. 7.
Il provvedimento di nomina viene adottato dalla giunta regionale
con riferimento ai criteri fissati dall'art. 3-bis del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
L'incarico di direttore generale determina un rapporto di lavoro
esclusivo ed a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato,
di durata pari a tre anni, rinnovabile, stipulato in osservanza alle
norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.
I contenuti del contratto ed il trattamento economico annuo da
attribuire al direttore generale sono determinati a norma del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 e
dell'art. 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229.

                               Art. 8.
Il contratto di lavoro dei direttori generali e' da intendersi
risolto a tutti gli effetti in caso di soppressione e/o unificazione
dell'azienda. In tal caso nessuna indennita' potra' essere
corrisposta al direttore generale dell'azienda soppressa o unificata.

                               Art. 9.
L'amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la
facolta' di revocare o modificare in tutto od in parte il presente
avviso di selezione, qualora ne rilevasse l'opportunita' per ragioni
di pubblico interesse, senza che per questo i candidati possano
vantare diritti nei confronti della regione Marche.
Per quanto non contemplato nel presente avviso, si fa rinvio alle
norme di carattere generale vigenti in materia.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:
servizio sanita' della giunta regionale Marche - Ufficio affari
istituzionali, tel. 071/8064112 - 8064113 - 8064115.

 

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