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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Concorso pubblico, per esami, a duecentocinquantatre' posti per
l'accesso al profilo professionale di funzionario
amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione economica
F1.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.25 del 27/3/2018
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:18E02701
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:27/4/2018
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
per le risorse umane e finanziarie

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche e integrazioni, contenente il Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del Testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni, concernente «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e
successive modifiche ed integrazioni, contenente le norme di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto in particolare, l'art. 62 del citato decreto legislativo n.
150 del 2009 che ha modificato l'art. 52 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, e successive modifiche ed integrazioni,
concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna», e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216,
concernenti rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza
distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di
eta' e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente «Norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed
integrazioni, recante la «Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili», come
integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili»;
Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione
pubblica, concernente l'applicazione dell'art. 20 della citata legge
n. 104 del 1992;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000,
n. 333, recante il «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo
1999, n. 68»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'Ordinamento militare» e successive integrazioni e
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
«Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale», cosi' come integrato dal
decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo, cosi' come modificata ed integrata dalla legge 16 giugno,
n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, recante il
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», ed in
particolare l'art. 42;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7
dicembre 2006, n. 305, concernente il «Regolamento recante
identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle
relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica
istruzione»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni,
ed in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica
delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica - riguardante le
modalita' di presentazione delle domande di ammissione ai pubblici
concorsi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge
7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed in
particolare l'art. 2;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', nonche' in materia di processo
civile» ed in particolare l'art. 32;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche
ed integrazioni, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica», ed in particolare l'art. 39;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni contenente «Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
marzo 1995, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visti i commi da 607 a 612 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020» che autorizza il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ad avviare procedure concorsuali per
il reclutamento, a decorrere dall'anno 2018, nei limiti della vigente
dotazione organica, di 258 unita' di personale, dotate di competenze
professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui
253 funzionari, area III, posizione economica F1;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, commi 376 e 377
dell'art. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)» ed il
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 come modificato dalla legge di
conversione n. 121, del 14 luglio 2008, istitutivo del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 98 recante il «Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, e
successive modifiche ed integrazioni, concernente l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale
dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e i decreti ministeriali 18 dicembre
2014, nn. 908-925 relativi ad Organizzazione e compiti degli Uffici
scolastici regionali del medesimo Ministero;
Visti i vigenti CC.CC.NN. LL. del personale non dirigente delle
amministrazioni pubbliche comprese nel «Comparto ministeri»;
Visto, in particolare, il contratto collettivo nazionale
integrativo del personale non dirigente del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 22 luglio 2010 - contratto n. 1,
concernente il sistema professionale del personale delle aree
funzionali istitutivo del profilo professionale di funzionario
amministrativo-giuridico-contabile;
Considerata l'esigenza, recepita nel comma 607 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, di rafforzare, nell'ambito
dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le funzioni
istituzionali di supporto alle istituzioni scolastiche autonome per
lo svolgimento di attivita' amministrative non strettamente connesse
alla gestione del servizio istruzione, tra le quali la gestione del
contenzioso;
Visto il successivo comma 610 dell'art. 1 della medesima legge n.
205/2017 secondo cui le assunzioni dei vincitori possono essere
effettuate in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie ed alle
disposizioni dell'art. 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in aggiunta alle facolta'
assunzionali di cui all'art. 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114;
Visto che, per l'attuazione di quanto sopra detto, e' autorizzata
la spesa di 846.171,94 euro per l'anno 2018 e di 10.154.063,21 euro
annui a decorrere dall'anno 2019 e che agli oneri connessi, pari a
846.171,94 euro per l'anno 2018 ed a 10.154.063,21 euro annui a
decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno 2018, a valere
sulle vigenti facolta' assunzionali del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca mentre, per l'anno 2019, quanto a
1.531.074,71 euro, a valere sulle vigenti facolta' assunzionali del
medesimo Ministero e, quanto a 8.622.988,5 euro, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 58, comma 5, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente
«Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario» e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e
successive modifiche ed integrazioni, riguardante il «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e
successive modifiche ed integrazioni, concernente «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, e successive
modifiche ed integrazioni, recante la determinazione delle classi di
laurea magistrale;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive
modifiche ed integrazioni, recante l'equiparazione tra diplomi di
lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree
magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 20 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in
materia di organizzazione delle Universita', di personale accademico
e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita'
e l'efficienza del sistema universitario»;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350, nonche'
l'art. 8, comma 3 della legge 4 aprile 2012, n. 35;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento funzione pubblica 26 febbraio 2002;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento funzione pubblica 3 novembre 2005, n. 3;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento funzione pubblica 8 novembre 2005, n. 4;
Considerata la disciplina normativa in materia di equiparazione
dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata
non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata
normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata
triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n.
270; per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico
della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto
ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2
marzo 2011;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a
duecentocinquantatre' posti, per l'accesso al profilo professionale
di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III,
posizione economica F1, del ruolo del personale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per gli uffici
dell'Amministrazione centrale e periferica.
2. Il cinque per cento dei posti a concorso e' riservato al
personale di ruolo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.
3. I posti riservati, qualora non coperti, sono assegnati agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria.
4. I duecentocinquantatre' posti sono cosi' ripartiti:

===============================================
| Sede  |Numero posti |
+===============================+=============+
|AMMINISTRAZIONE CENTRALE  | 50  |
+-------------------------------+-------------+
|ABRUZZO  | 7  |
+-------------------------------+-------------+
|BASILICATA  | 4  |
+-------------------------------+-------------+
|CALABRIA  | 8  |
+-------------------------------+-------------+
|CAMPANIA  | 19  |
+-------------------------------+-------------+
|EMILIA ROMAGNA   | 10  |
+-------------------------------+-------------+
|FRIULI VENEZIA GIULIA   | 5  |
+-------------------------------+-------------+
|LIGURIA  | 9  |
+-------------------------------+-------------+
|LAZIO   | 12  |
+-------------------------------+-------------+
|LOMBARDIA | 30 |
+-------------------------------+-------------+
|MARCHE | 7 |
+-------------------------------+-------------+
|MOLISE | 4 |
+-------------------------------+-------------+
|PIEMONTE | 16 |
+-------------------------------+-------------+
|PUGLIA | 15 |
+-------------------------------+-------------+
|SARDEGNA | 9 |
+-------------------------------+-------------+
|SICILIA | 17 |
+-------------------------------+-------------+
|TOSCANA | 12 |
+-------------------------------+-------------+
|UMBRIA | 5 |
+-------------------------------+-------------+
|VENETO | 14 |
+-------------------------------+-------------+


                               Art. 2 


Riserve di posti e preferenze


1. In materia di riserva di posti e di titoli di preferenza si
applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modifiche ed integrazioni.
2. In particolare, si applicano le riserve di cui all'art. 7,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il
diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota
d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli
articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell'Ordinamento militare.
3. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1 della
legge 12 marzo 1999 n. 68 possono avvalersi della riserva dei posti
laddove la quota da destinare obbligatoriamente alla predetta
categoria non risulti coperta.
4. Le riserve di posti non possono superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.
5. Gli eventuali titoli di riserva, nonche' i titoli di
preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione.
6. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutati
esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria
definitiva.
7. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria.

                               Art. 3 


Requisiti di ammissione


1. Per l'ammissione al presente concorso e' richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da
quelli appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le
condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
b) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
c) Diploma di laurea (DL), oppure laurea specialistica (LS),
oppure laurea magistrale (LM) rilasciati da universita' statali e non
statali accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca. I titoli accademici rilasciati dalle Universita'
straniere saranno considerati utili purche' riconosciuti equiparati
alle lauree suddette ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di
concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi
del provvedimento di riconoscimento dell'equiparazione al
corrispondente titolo di studio rilasciato dalle Universita' italiane
in base alla normativa vigente. Le equiparazioni devono sussistere
alla data di scadenza per la presentazione delle domande;
d) idoneita' allo svolgimento delle mansioni relative al posto
da ricoprire;
e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile,
ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o
contrattuale, nonche' coloro che abbiano riportato condanne penali
con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un
impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.
3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai
fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, e'
richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il
possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza.
4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.

                               Art. 4 


Esclusione dal concorso


1. In caso di difetto dei requisiti di ammissione, nonche' per
l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel
presente bando, l'Amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento,
anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale
di lavoro, l'esclusione dal concorso. Tale esclusione e' disposta con
provvedimento del direttore generale per le risorse umane e
finanziarie.
2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
concorrenti partecipano con riserva alle prove.

                               Art. 5 


Termine e modalita'
di presentazione della domanda


1. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso
potra' avvenire unicamente utilizzando l'applicazione accessibile al
seguente indirizzo web: bando253funzionari-miur.cineca.it mediante
registrazione all'applicazione stessa o utilizzo di credenziali SPID.
Alla fine della compilazione dei campi indicati, la
sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso deve
essere effettuata, a pena di irricevibilita', secondo una delle
seguenti modalita':
a) Mediante firma digitale:
a.1) gli utenti che posseggono un dispositivo di firma (smart
card, token USB) collegato al proprio personal computer potranno
sottoscrivere la domanda utilizzando il software di firma integrato
nell'applicazione in uso. La compatibilita' dei dispositivi di firma
puo' essere verificata utilizzando i servizi di verifica presenti
all'interno dell'applicazione;
a.2) gli utenti che non dispongono di dispositivi di firma
digitale compatibili e i titolari di firme digitali remote che hanno
accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici,
potranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e,
senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato
CAdES; verra' generato un file con estensione .p7m che dovra' essere
nuovamente caricato sul sistema;
b) mediante credenziali SPID: gli utenti che accedono
all'applicazione utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema
pubblico di identita' digitale), concluderanno la presentazione della
domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura
automatizzata.
2. La procedura di compilazione ed invio online della domanda,
tramite l'inserimento dei dati richiesti, deve essere effettuata
entro le ore 12.00 del 27 aprile 2018.
3. La data di presentazione online della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai fini
della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii, si terra'
conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.
4. Non sono prese in considerazione, ai fini della partecipazione
al concorso, le domande presentate o inviate con modalita' diverse da
quelle sopra indicate.

                               Art. 6 


Domanda di partecipazione


1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione deve
dichiarare, sotto la propria responsabilita':
a) il cognome ed il nome;
b) la data, il Comune, la Provincia e l'eventuale Stato estero
di nascita, nonche' il codice fiscale;
c) l'indirizzo di residenza (via, numero civico, Comune, codice
di avviamento postale);
d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea o dei requisiti di cui all'art. 38 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art.
7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
e) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero le ragioni del mancato
godimento dei diritti civili e politici;
f) l'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva per
i cittadini soggetti a tale obbligo;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
nullita' insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente
normativa di legge e/o contrattuale;
i) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata
in giudicato per reati che costituiscono un impedimento
all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in
corso procedimenti penali, ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonche'
precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario
giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere
indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un
eventuale procedimento penale;
l) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti, quali
requisiti di ammissione, al punto c) del comma 1 del precedente art.
3, con l'indicazione dell'Universita' che lo ha rilasciato e della
data in cui e' stato conseguito, nonche' gli estremi dell'eventuale
provvedimento di equiparazione;
m) l'eventuale diritto alle riserve e/o di essere in possesso
dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 2 del presente
bando;
n) l'eventuale necessita', in relazione alla propria
disabilita', di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove di esame;
o) il codice identificativo relativo all'eventuale ambito
regionale di assegnazione per la partecipazione alla prova
preselettiva secondo la tabella di cui al successivo art. 11.
2. L'Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla
procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto
il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o
mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e
integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
3. Nella domanda di ammissione occorre, altresi', inserire il
domicilio (se diverso dalla residenza) presso il quale ciascun
candidato intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, un
recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica ordinaria
(PEO) o certificata (PEC). I candidati, inoltre, sono tenuti a
comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo e/o domicilio
presso il quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso,
intervenuta successivamente all'inoltro della domanda di
partecipazione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC),
all'indirizzo dgruf@postacert.istruzione.it, oppure a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per
la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie -
Ufficio II reclutamento e formazione del personale del Ministero -
Viale Trastevere n. 76/A - 00153 - Roma.
4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso
di dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di
comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od
incomplete indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telematici o altre cause non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa o cause di forza maggiore.
5. Non sono considerate valide le domande inviate con modalita'
diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto,
e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto
prescritto nel presente bando di concorso.

                               Art. 7 


Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati


1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4
e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della
prova preselettiva e delle prove scritte, da personale individuato
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Il candidato diversamente abile, che richieda la concessione
ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento
della prova, dovra' documentare il proprio stato di disabilita' con
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale
dell'A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente e
trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca -
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie - Ufficio II reclutamento e formazione del personale del
Ministero - Viale Trastevere 76/A - 00153 - Roma, oppure a mezzo
posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo
dgruf@postacert.istruzione.it, entro e non oltre i venti giorni
successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca al
trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare
le limitazioni che la disabilita' determina in funzione delle prove
di concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi
aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sara'
determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice
sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di
ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei
tempi richiesti, non consentira' all'Amministrazione di organizzarsi
per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
3. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore
all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e' tenuto
a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso alle prove
scritte, sempre previa presentazione, con le medesime suddette
modalita' e nei medesimi termini di cui al precedente comma 2, della
documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado
di invalidita'. A tal fine, il candidato nella domanda compilata
online dovra' dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio.
4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute
successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con
certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, che sara'
valutata dalla competente commissione esaminatrice e tempestivamente
comunicata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le
risorse umane e finanziarie - Ufficio II reclutamento e formazione
del personale del Ministero - Viale Trastevere 76/A - 00153 - Roma,
oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo
dgruf@postacert.istruzione.it.

                               Art. 8 


Diario delle prove scritte o preselettive: comunicazioni ai candidati


1. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» del 29 maggio 2018 verra' dato avviso
delle modalita', della sede, della data e dell'ora di svolgimento
delle prove scritte ovvero delle eventuali prove preselettive o del
loro eventuale rinvio.
2. Le medesime informazioni, come anche le altre comunicazioni,
saranno disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti, mediante pubblicazione nel portale accessibile
al seguente indirizzo web: bando253funzionari-miur.cineca.it. Le
informazioni personali relative allo svolgimento ed ai risultati
delle prove di ciascun candidato saranno accessibili sempre dal
suddetto indirizzo all'interno dell'area riservata predisposta,
utilizzando le credenziali fornite al momento dell'autenticazione.

                               Art. 9 


Commissione esaminatrice


1. Con successivo provvedimento del direttore generale per le
risorse umane e finanziarie, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 ed in conformita'
ai principi dettati dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sara' nominata la commissione
esaminatrice, ai sensi della normativa vigente in tema di procedure
concorsuali.
2. Per supplire ad eventuali temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente,
da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
3. La commissione esaminatrice puo' essere integrata in ogni
momento da uno o piu' componenti esperti nella lingua inglese e da
uno o piu' componenti esperti di informatica.
4. Qualora il numero dei candidati che abbiano sostenuto le prove
scritte superi le mille unita', la commissione, con successivo
decreto, puo' essere integrata di un numero di componenti e di
segretari aggiunti, tali da permettere, unico restando il presidente,
la suddivisione in sottocommissioni.

                               Art. 10 


Prove d'esame


1. Gli esami consistono in due prove scritte ed un colloquio
interdisciplinare e sono diretti ad accertare il possesso di una
adeguata cultura amministrativa, giuridica e contabile, capacita' di
analisi e sintesi, conoscenze di base delle principali problematiche
connesse all'organizzazione ed alle attivita' del Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e delle Istituzioni
scolastiche, unitamente alla conoscenza della lingua inglese e
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse.
2. La prima prova scritta, la cui durata sara' stabilita dalla
commissione, consistera' nella somministrazione di una serie di
quesiti a risposta sintetica. Tale prova avra' ad oggetto le seguenti
materie: a) diritto costituzionale; b) diritto dell'unione europea;
c) diritto amministrativo; d) diritto civile, con particolare
riferimento alle obbligazioni ed ai contratti; e) contabilita'
pubblica; f) diritto del lavoro, con particolare riferimento al
pubblico impiego; g) elementi di organizzazione del Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e delle istituzioni
scolastiche.
3. La seconda prova scritta, la cui durata sara' stabilita dalla
commissione, consistera' nella redazione di un elaborato su uno o
piu' argomenti interdisciplinari riguardanti le materie di cui al
comma precedente.
4. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto
di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di
dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi
tipologia e genere, nonche' di comunicare tra loro. In caso di
violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata
esclusione dal concorso.
5. E' fatto, altresi', assoluto divieto di introdurre ed usare
nell'aula d'esame durante la prova codici giuridici contenenti i
testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza.
6. L'assenza anche ad una sola delle prove scritte comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
7. Al colloquio interdisciplinare sono ammessi i candidati che
abbiano riportato non meno di ventuno trentesimi in ciascuna delle
prove scritte.
8. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale
ricevono la relativa comunicazione, con valore di notifica, a mezzo
raccomandata AR, oppure via PEC, laddove fornita, oltre che presso il
portale accessibile all' indirizzo web:
bando253funzionari-miur.cineca.it, all'interno dell'area riservata
predisposta per ciascun candidato, con l'indicazione del voto
riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima
del giorno in cui devono sostenere la prova stessa.
9. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle
prove scritte, sulle seguenti materie: a) diritto penale, con
particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione;
b) elementi di diritto processuale civile e del lavoro; c) elementi
sullo stato giuridico del personale scolastico.
10. Nell'ambito della prova orale e', inoltre, prevista la
valutazione della conoscenza della lingua inglese mediante esercizi
di lettura, traduzione e conversazione. Viene, altresi', accertata la
conoscenza, da parte del candidato, dell'utilizzo dei sistemi
applicativi informatici di piu' comune impiego.
11. La prova orale si intende superata dai candidati che
conseguono un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi.
12. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della
prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato con estrazione a sorte.
13. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di
ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.
14. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.

                               Art. 11 


Prova di preselezione


1. Nel caso in cui, per l'elevato numero di candidati, si renda
necessario effettuare una prova preselettiva, questa consistera'
nella somministrazione di 100 quesiti, vertenti sulle discipline
previste per le prove scritte indicate nel precedente art. 10, da
risolvere nel tempo massimo di 90 minuti. Ciascun quesito consiste in
una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una e'
esatta.
2. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le
prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei
posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che abbiano
conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini
dell'ammissione alle prove scritte.
3. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» viene
resa nota la pubblicazione sul sito internet del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dell'elenco dei
candidati ammessi a sostenere le prove scritte, delle modalita', del
luogo, della data e dell'ora di svolgimento delle prove stesse. Il
diario delle prove scritte e' pubblicato almeno quindici giorni prima
dello svolgimento delle prove medesime. I suddetti candidati sono
tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e
nel luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
4. Ove necessario, lo svolgimento delle prove preselettive potra'
essere effettuato ricorrendo a preselezioni decentrate per ambito
regionale o interregionale. A tal fine, i candidati vengono suddivisi
territorialmente in base all'ambito indicato nella domanda di
ammissione al concorso secondo il seguente schema:

=========================================
| Ambito  | Codice  |
+=======================+===============+
|ABRUZZO  |ABR01  |
+-----------------------+---------------+
|BASILICATA  |BSC02  |
+-----------------------+---------------+
|CALABRIA  |CBR03  |
+-----------------------+---------------+
|CAMPANIA  |CMP04  |
+-----------------------+---------------+
|EMILIA ROMAGNA  |EMR05  |
+-----------------------+---------------+
|FRIULI VENEZIA GIULIA  |FVG06  |
+-----------------------+---------------+
|LIGURIA  |LGR07  |
+-----------------------+---------------+
|LAZIO |LZO08  |
+-----------------------+---------------+
|LOMBARDIA  |LMB09  |
+-----------------------+---------------+
|MARCHE |MCH10 |
+-----------------------+---------------+
|MOLISE |MLS11 |
+-----------------------+---------------+
|PIEMONTE |PMT12 |
+-----------------------+---------------+
|PUGLIA |PGL13 |
+-----------------------+---------------+
|SARDEGNA |SRD14 |
+-----------------------+---------------+
|SICILIA |SCL15 |
+-----------------------+---------------+
|TOSCANA |TSC16 |
+-----------------------+---------------+
|UMBRIA |UMB17 |
+-----------------------+---------------+
|VENETO |VNT18 |
+-----------------------+---------------+

La scelta del suddetto ambito regionale non garantisce comunque
ai candidati un collegamento automatico con la sede di svolgimento
della preselezione e non costituisce una scelta dell'eventuale sede
di destinazione al momento dell'approvazione della graduatoria.

                               Art. 12 


Modalita' di predisposizione dei quesiti
e svolgimento della prova preselettiva


1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
puo' avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti,
nonche' per l'organizzazione della preselezione, di enti, aziende o
istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle
risorse umane. La commissione esaminatrice provvedera' alla
validazione dei quesiti.
2. La correzione della prova preselettiva viene effettuata
attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati.
3. Durante la prova preselettiva i candidati non possono
avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti
di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati.
4. E' fatto, altresi', divieto ai candidati di comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con
altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i
componenti della commissione esaminatrice.
5. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
6. L'assenza dalla prova preselettiva, qualunque ne sia la causa,
comportera' l'esclusione dal concorso.

                               Art. 13 


Formazione, approvazione e pubblicazione
della graduatoria generale di merito


1. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti
conseguiti in ciascuna prova scritta e della votazione conseguita nel
colloquio. Il punteggio ottenuto nell'eventuale prova preselettiva
non ha valore ai fini della votazione complessiva.
2. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far
pervenire i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva e
preferenza, gia' indicati nella domanda, a pena di decadenza dai
benefici, alla competente Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie, entro il termine perentorio di giorni quindici
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il
colloquio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca -
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie - Ufficio II reclutamento e formazione del personale del
Ministero - Viale Trastevere 76/A - 00153 - Roma, oppure a mezzo
posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo
dgruf@postacert.istruzione.it. Tale documentazione non e' richiesta
nel caso in cui il Ministero dell'istruzione, della universita' e
ricerca ne sia gia' in possesso o ne possa disporre, richiedendola ad
altre pubbliche amministrazioni, purche' l'Amministrazione e
l'ufficio presso cui la relativa documentazione e' depositata siano
individuabili in base alle dichiarazioni rese dal candidato nella
domanda.
3. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui
documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando.
4. Il direttore generale delle risorse umane e finanziarie, al
termine dei lavori della commissione esaminatrice, riconosciuta la
regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio
decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti,
la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nelle prove
concorsuali. Con lo stesso provvedimento, il direttore generale
dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti e, a
parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni.
5. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, e' pubblicata nel sito internet del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Di tale
pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.

                               Art. 14 


Costituzione del rapporto di lavoro


1. La vincita del concorso non costituisce garanzia
dell'assunzione.
2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a
stipulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato nel profilo professionale di funzionario
amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione economica F1,
del ruolo unico del personale del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, ai sensi della normativa
legislativa e contrattuale vigente.
3. I vincitori vengono assegnati nella sede di servizio sulla
base della posizione nella graduatoria di merito e delle preferenze
espresse all'atto dello scorrimento della graduatoria, con
riferimento ai posti disponibili di cui al comma 4 dell'art. 1 del
presente bando. Ai sensi dell'art. 14 del CCNL Funzioni centrali
triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, i vincitori
sono sottoposti ad un periodo di prova di quattro mesi.
4. I vincitori devono permanere nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni, a norma dell'art. 35,
comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni ed integrazioni.
5. Se un vincitore, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal
caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.

                               Art. 15 


Accesso agli atti del concorso


1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n.
241 e conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del decreto
ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, l'accesso alla documentazione
attinente ai lavori concorsuali e' consentito in relazione alla
conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti
stessi sono preordinati.
2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
3. L'Amministrazione puo' disporre il differimento al fine di
assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela
dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.

                               Art. 16 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati presso
la banca dati automatizzata a cui sono state indirizzate le domande
di partecipazione al concorso e sono utilizzati ai soli fini della
gestione della procedura concorsuale. I dati personali forniti dai
vincitori del concorso sono successivamente raccolti e trattati
presso una banca dati automatizzata del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per la programmazione
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -
Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, viale
Trastevere, 76/A - 00153 Roma, per l'eventuale successiva
instaurazione del rapporto di lavoro.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per il candidato ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato
adempimento determina l'esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle altre Strutture dell'amministrazione ed alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o
alla posizione giuridico-economica dei candidati.
4. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi.
5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca -
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie - Viale Trastevere 76/A - 00153 - Roma.

                               Art. 17 


Norme di salvaguardia


1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
si riserva la facolta' di annullare o revocare il presente bando di
concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso,
nonche' le connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla
data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in
decremento, sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, anche in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o
ritardare assunzioni di personale.
2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando, valgono
le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di
reclutamento di personale.
3. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», nonche' all'interno del sito
istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
Roma, 19 marzo 2018

Il direttore generale: Greco

 

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