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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione alla ferma volontaria
di anni due nell'Arma o Corpo di appartenenza di duecentoquarantasei
sottotenenti di complemento di prima nomina dell'Esercito e ottanta
sottotenenti di complemento di prima nomina dell'Arma dei carabinieri
per l'anno 2002.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.102 del 28/12/2001
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:01E12391
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/1/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e
successive modificazioni;
Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente norme per
l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il
reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento
delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge
20 settembre 1980, n. 574, riguardante lo stato e l'avanzamento degli
ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241,
nell'ambito dell'amministrazione Difesa;
Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571,
concernente modalita' e criteri applicativi delle norme contenute
negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo,
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. Sono indetti per l'anno 2002 i sottoindicati concorsi, per
titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due non
rinnovabile nell'Arma o Corpo di appartenenza di duecentoquarantasei
sottotenenti di complemento di prima nomina dell'Esercito e ottanta
sottotenenti di complemento di prima nomina dell'Arma dei
carabinieri:
a) concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di ottantacinque sottotenenti di complemento di prima nomina
provenienti dal 182o corso allievi ufficiali di complemento (A.U.C.)
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni,
dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di amministrazione
e di commissariato, dell'Arma dei carabinieri, dal 106o corso A.U.C.
del Corpo degli ingegneri e dal 136o corso A.U.C. del Corpo sanitario
(medici, odontoiatri, chimici - farmacisti e veterinari), cosi'
ripartiti:
venti dell'Arma dei carabinieri;
trentasette delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio e trasmissioni;
otto dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
sette del Corpo di amministrazione e di commissariato;
uno del Corpo degli ingegneri;
nove del Corpo sanitario (medici);
uno del Corpo sanitario (odontoiatri);
uno del Corpo sanitario (chimici - farmacisti);
uno del Corpo sanitario (veterinari);
b) concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di ottantaquattro sottotenenti di complemento di prima nomina
provenienti dal 183o corso A.U.C. delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei
materiali, del Corpo di amministrazione e di commissariato, dell'Arma
dei carabinieri, dal 107o corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri e
dal 137o corso A.U.C. del Corpo sanitario (medici, odontoiatri
chimici - farmacisti, e veterinari), cosi' ripartiti:
venti dell'Arma dei carabinieri;
trentasei delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio e trasmissioni;
otto dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
sette del Corpo di amministrazione e di commissariato;
uno del Corpo degli ingegneri;
nove del Corpo sanitario (medici);
uno del Corpo sanitario (odontoiatri);
uno del Corpo sanitario (chimici - farmacisti);
uno del Corpo sanitario (veterinari);
c) concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di settantatre sottotenenti di complemento di prima nomina
provenienti dal 184o corso A.U.C. delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei
materiali, del Corpo di amministrazione e di commissariato, dell'Arma
dei carabinieri e dal 108o corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri,
cosi' ripartiti:
venti dell'Arma dei carabinieri;
trentasette delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio e trasmissioni;
otto dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
sette del Corpo di amministrazione e di commissariato;
uno del Corpo degli ingegneri;
d) concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di ottantaquattro sottotenenti di complemento di prima nomina
provenienti dal 185o corso A.U.C. delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei
materiali, del Corpo di amministrazione e di commissariato, dell'Arma
dei carabinieri, dal 109o corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri e
dal 138o corso A.U.C. del Corpo sanitario (medici, odontoiatri
chimici - farmacisti e veterinari), cosi' ripartiti:
venti dell'Arma dei carabinieri;
trentasei delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio e trasmissioni;
otto dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
sette del Corpo di amministrazione e di commissariato;
uno del Corpo degli ingegneri;
nove del Corpo sanitario (medici);
uno del Corpo sanitario (odontoiatri);
uno del Corpo sanitario (chimici - farmacisti);
uno del Corpo sanitario (veterinari);
2. I concorsi di cui al precedente comma 1, potranno essere
sospesi o revocati ed i relativi posti potranno subire variazioni
numeriche in relazione a quanto sara' determinato dalla legge di
bilancio per l'anno 2002.
3. L'amministrazione si riserva, inoltre, la facolta' di
procedere alla modifica del numero dei posti a concorso, di cui al
precedente comma 1, ovvero ad una diversa distribuzione in relazione
a sopravvenute esigenze dell'Esercito o dell'Arma dei carabinieri
nonche' per insufficienza di concorrenti nelle Armi o Corpi
dell'esercito.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1,
del presente decreto i sottotenenti di complemento in servizio di
prima nomina provenienti dai corsi A.U.C. indicati per ciascun
concorso che alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande, indicati al successivo art. 3, abbiano compiuto almeno
tre mesi di detto servizio.
2. Possono, inoltre, essere ammessi a concorrere, per l'Arma o
Corpo di appartenenza, i sottotenenti di complemento in servizio di
prima nomina i quali, per qualsiasi causa, abbiano dovuto
interrompere la prestazione del servizio e siano stati
successivamente riammessi a completare il servizio medesimo, purche'
abbiano prestato, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande, almeno tre mesi di servizio. Essi potranno chiedere di
essere ammessi al primo concorso utile, sempreche' la data del loro
collocamento in congedo sia pari o immediatamente successiva a quella
del congedamento dei provenienti dal corso A.U.C. cui e' riservato
ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1. Per detti
ufficiali l'ammissione alla ferma biennale non rinnovabile decorrera'
dal giorno successivo a quello di completamento del servizio di prima
nomina.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione alla ferma
volontaria di anni due, non rinnovabile, dei vincitori e' subordinata
all'accertamento, anche postumo, dei requisiti di moralita' e
condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura,
da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione e termini di scadenza
 
1. Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta
semplice ed in conformita' all'allegato A, che costituisce parte
integrante del presente decreto, dovranno essere presentate ai
comandi/enti di appartenenza ed indirizzate al Ministero della difesa
- Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1a
divisione reclutamento ufficiali - 3a sezione - casella postale
n. 353 - 00187 Roma, entro i seguenti termini:
per il concorso di cui all'art. 1, lettera a), entro il
30 gennaio 2002;
per il concorso di cui all'art. 1, lettera b), dal 25 febbraio
2002 al 26 marzo 2002;
per il concorso di cui all'art. 1, lettera c), dal 13 maggio
2002 all'11 giugno 2002;
per il concorso di cui all'art. 1, lettera d), dal 2 settembre
2002 al 1 ottobre 2002.
2. Il candidato dovra' dichiarare nella domanda:
l'Arma o Corpo di appartenenza;
la data ed il luogo di nascita;
il corso A.U.C. di provenienza;
il reparto od ente presso cui presta servizio;
di non aver riportato condanne penali o applicazione di pena ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver in
corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico procedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso contrario
dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero quella presso la quale penda un eventuale
procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare alla Direzione generale
per il personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento
ufficiali - 3a sezione - casella postale 353 - 00187 Roma centro,
qualsiasi variazione della propria posizione giudiziaria che
intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra;
l'eventuale possesso di titoli di merito, non risultanti dalla
documentazione caratteristica, ritenuti utili ai fini della
valutazione di cui al successivo art. 6.
Il candidato che abbia dichiarato il possesso di titoli di merito
deve fornire tutte le indicazioni per consentire all'amministrazione
di esperire i previsti controlli;
di aver preso visione del bando di concorso e di consentire,
senza riserve, in tutto cio' che in esso e' stabilito;
di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede;
di essere a conoscenza del disposto di cui all'art. 37,
comma 4, della legge 20 settembre 1980, n. 574, secondo cui gli
ufficiali trattenuti in servizio - in quanto ammessi alla ferma
volontaria di anni due - possono chiedere di essere prosciolti dalla
ferma stessa soltanto dopo un anno di trattenimento.
3. Il candidato dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
4. La Direzione generale per il personale militare si riserva di
chiedere la regolarizzazione delle domande, che sottoscritte e
prodotte nei termini indicati al precedente, comma 1, dovessero
risultare irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello allegato al presente decreto.

                               Art. 4.
 
Doveri dei comandi/enti di appartenenza
 
1. I comandi e gli enti che riceveranno le domande dovranno
estrarne copia da trattenere agli atti per eventuali riscontri
successivi, indicare sulle stesse la data di presentazione con
dichiarazione in calce o mediante bollo d'ufficio ed inviarle entro
il terzo giorno:
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali - 3a
sezione - via XX Settembre 123/A - 00187 Roma, a mezzo corriere se
domande per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del
presente decreto;
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali - 3a
sezione - casella postale n. 353 - 00187 Roma centro, se domande per
i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c) e d).
Le suddette domande dovranno, in ogni caso, essere anticipate,
via fax al n. 06/4827347, ovvero al n. 06/4959271.
2. I comandi e gli enti dovranno altresi' trasmettere alla
Direzione generale per il personale militare, unitamente alle
domande, o al piu' tardi entro il quinto giorno successivo a quello
di scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse, i
seguenti documenti:
copia conforme, a norma dell'art. 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del libretto personale
comprensivo del modello n. 8 (quadro punizioni) o di dichiarazione
sostitutiva, in caso di assenza di provvedimenti disciplinari,
aggiornato alla data del termine di scadenza per la presentazione
delle domande. Qualora debba essere redatto un rapporto informativo,
il medesimo dovra' essere compilato in modo da evidenziare, in
maniera esauriente, ciascuno dei complessi di elementi indicati nel
comma 1 del successivo art. 6 del presente decreto;
copia dello stato di servizio (mod. DE/0182 ex 127 E),
aggiornato alla predetta data;
attestazione e dichiarazione di completezza della
documentazione matricolare e caratteristica.
3. La documentazione relativa agli ufficiali partecipanti al
concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), dovra' pervenire
alla predetta Direzione generale per il personale militare a mezzo
corriere improrogabilmente entro il 4 febbraio 2002.
4. Il mancato inoltro della domanda e della documentazione nei
termini sopraindicati potra' determinare la non ammissione del
candidato al concorso.

                               Art. 5.
 
Commissioni valutatrici
 
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) una commissione per la valutazione dei titoli e per la
formazione delle graduatorie di merito dei concorsi di cui al
precedente art. 1, distinte per Armi e Corpi, per gli ufficiali
dell'Esercito;
b) una commissione per la valutazione dei titoli e per la
formazione delle graduatorie di merito dei concorsi di cui al
precedente art. 1, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara'
composta da:
un ufficiale generale o colonnello in servizio permanente
dell'Esercito - presidente;
quattro ufficiali superiori in servizio permanente
dell'Esercito - membri, di cui il meno anziano svolgera' anche le
funzioni di segretario.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara'
composta da:
un ufficiale generale o colonnello in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri - presidente;
quattro ufficiali superiori in servizio permanente dell'Arma
dei carabinieri - membri, di cui il meno anziano svolgera' anche le
funzioni di segretario.

                               Art. 6.
 
Valutazione dei titoli e formazione
delle graduatorie finali
 
1. La commissione attribuira' a ciascuno dei candidati da essa
giudicati idonei un punto di merito da 1 a 30 con l'osservanza delle
norme che seguono.
Ogni componente della commissione assegnera' all'ufficiale un
punto da 1 a 30 per ciascun complesso di elementi di cui alle
seguenti lettere e con i criteri di seguito indicati:
a) per le qualita' morali, fisiche e di carattere risultanti
dalla documentazione matricolare e caratteristica, fino ad un massimo
di 30 punti;
b) per le qualita' professionali risultanti dalla
documentazione matricolare e caratteristica fino ad un massimo di 27
punti;
per quelle desumibili dalle dichiarazioni rese dagli ufficiali
nella domanda di partecipazione al concorso o dai documenti
eventualmente allegati dagli interessati alla stessa (ricompense,
risultati di corsi, ecc.), fino ad un massimo di punti 3;
c) per le qualita' culturali ed intellettuali risultanti dalla
documentazione matricolare e caratteristica, fino ad un massimo di 27
punti;
per quelle desumibili dalle dichiarazioni rese dagli ufficiali
nella domanda di partecipazione al concorso o dai documenti
eventualmente allegati alla medesima (conseguimento titoli di studio
aggiuntivi/abilitazioni professionali, conoscenza di lingue
straniere, ecc.) fino ad un massimo di punti 3.
2. La somma dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi
di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1, dai
componenti della commissione, saranno divise per il numero dei
votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, saranno
sommati fra di loro. Il totale cosi' ottenuto sara' quindi diviso per
3, calcolando il quoziente al centesimo.
Detto quoziente costituira' il punto di merito attribuito
all'ufficiale dalla commissione.

                               Art. 7.
 
Graduatorie di merito
 
1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
la commissione valutatrice procedera' alla formazione di distinte
graduatorie di merito dei concorrenti idonei, sulla base dei punteggi
attribuiti ai complessi di elementi e con le modalita' di cui al
precedente art. 6.
2. A parita' di merito la preferenza sara' determinata, in
ciascuna graduatoria, dall'ordine di anzianita' relativa nel grado di
sottotenente di complemento.
3. Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno
approvate con decreto dirigenziale e pubblicate nel giornale
ufficiale del Ministero della difesa.
Di detta pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

                               Art. 8.
 
Ammissioni - Rinunce - Posti non ricoperti
 
1. I candidati idonei compresi nel numero dei posti disponibili
in ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
saranno dichiarati vincitori ed ammessi alla ferma volontaria di anni
due, a decorrere dal giorno successivo a quello del compimento del
servizio di prima nomina.
2. In ciascun concorso, in caso di rinuncia dei vincitori
all'ammissione alla ferma volontaria di anni due, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere a ricoprire i
posti resisi disponibili secondo l'ordine delle rispettive
graduatorie di merito di ciascuna Arma o Corpo.
3. In ciascun concorso i posti che non dovessero essere ricoperti
nell'Arma dei trasporti e dei materiali e nei Corpi dell'Esercito
potranno essere portati in aumento a quelli disponibili per le Armi
di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.
4. I posti che in ciascuno dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, lettere a), b) e c) non dovessero essere comunque
ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli del concorso
successivo, cumulandoli con quelli eventualmente non ricoperti nel
concorso stesso, secondo le esigenze della Forza armata.
5. I posti che in ciascuno dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera d), che non
dovessero essere ricoperti nell'Arma dei carabinieri potranno essere
portati in aumento a quelli del concorso successivo per l'Arma
medesima.

                               Art. 9.
 
Accertamento requisiti
 
1. La Direzione generale per il personale militare provvedera' a
richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la
conferma di quanto dichiarato nelle domande di partecipazione al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai
concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal
controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.

                              Art. 10.
 
Esclusioni
 
1. La Direzione generale per il personale militare puo' in ogni
momento escludere dal concorso, con provvedimento motivato, qualsiasi
candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti per
essere ammesso alla ferma volontaria di anni due.

                              Art. 11.
 
Proscioglimento - Profilo di carriera
 
1. Gli ufficiali ammessi alla ferma volontaria di anni due
potranno chiedere di essere prosciolti dalla ferma contratta, a
domanda, non prima che sia trascorso almeno un anno di servizio nella
ferma stessa. L'amministrazione della difesa ha facolta' di ritardare
l'accoglimento dalla domanda per motivi di servizio.
2. Gli ufficiali ammessi alla ferma volontaria di anni due
saranno valutati per l'avanzamento a tenente dopo due anni
complessivi di permanenza nel grado di sottotenente e, se idonei,
promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da
ufficiale, compreso quello di prima nomina.
3. Gli ufficiali ammessi alla ferma volontaria di anni due,
qualora in possesso dei requisiti indicati nei bandi di concorso,
possono partecipare ai concorsi per il reclutamento di sottotenenti
in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali dell'Esercito di
cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.
4. Ai sensi del gia' citato art. 40, comma 2, delle legge
20 settembre 1980, n. 574, agli ufficiali che termineranno senza
demerito la ferma volontaria di anni due saranno altresi' conferite
riserve di posti nei concorsi per la nomina nella qualifica iniziale
dei ruoli delle ex carriere direttive e di concetto del personale
civile, nelle misure del 5% per l'amministrazione della Difesa e del
2% per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad
ordinamento autonomo.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il direttore della 1a divisione reclutamento ufficiali della
Direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Ten. Gen.: Simeone

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