Mininterno.net - Bando di concorso MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Co...
 
 
 

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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 16° Corso Allievi
Ufficiali in ferma prefissata (AUFP) per il conseguimento della
nomina a Ufficiale in ferma prefissata della Marina Militare,
ausiliario del ruolo normale del Corpo del Genio Navale - settore
infrastrutture e del Corpo Sanitario Militare Marittimo e
ausiliario del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo delle
Capitanerie di Porto.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.35 del 3/5/2016
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Località:Nazionale
Codice atto:16E01950
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:3/6/2016

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE


di concerto con


IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e sulle modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2009 concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
Codice dell'Ordinamento Militare e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento Militare e successive modifiche e
integrazioni, e in particolare i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di Polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco, emanato in attuazione della legge 12
gennaio 2015, n. 2;
Vista la Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della Sanita' militare, recante "modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici", emanata ai sensi
del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"
(Legge di stabilita' 2016);
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio
pluriennale per il triennio 2016-2018;
Vista la lettera n. M_D MSTAT 008350 dell'8 febbraio 2016 con la
quale lo Stato Maggiore della Marina ha chiesto di indire per l'anno
2016 un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di
complessivi 82 (ottantadue) Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata
della Marina militare, ausiliari del ruolo normale del Corpo del
Genio Navale - settore infrastrutture e ausiliari del ruolo normale e
del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di porto;
Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto degli
articoli 625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66/2010,
rubricato "Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti
speciali", 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183,
rubricato "Specificita' delle Forze armate, delle Forze di Polizia e
del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco", 51, comma 8, ultimo
periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rubricato
"Programmazione delle assunzioni e norme interpretative", e 3, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato
"Personale in regime di diritto pubblico";
Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status e delle funzioni svolte dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66/2010 ha cura di prevedere, tra gli
altri, il possesso di specifici requisiti legati all'eta',
all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli 635,
646, 672, 682, 684, 697 e 700);
Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in
questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui agli
articoli 634, 654, 660 e 1035 del citato decreto legislativo n.
66/2010 presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi
di cui trattasi, alla luce della necessita' di non precludere la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e attualmente mantenuto i necessari requisiti, connotati dalla
specificita' quale sopra descritta;
Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, le sole
ipotesi in cui e' ammesso lo scorrimento delle graduatorie di
concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il
reclutamento presso le Forze armate sono quelle organicamente
individuate all'art. 643 del citato decreto legislativo n. 66/2010
con esclusione dell'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a
riguardo, in linea con la piu' recente giurisprudenza (Tar Lazio,
sez. I-ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato, sez. III, 14
gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen. , 28 luglio 2011, n. 14,
punto 51);
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre
2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014 al
foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore generale per
il personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre
2015, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Vincenzo MELONE
a Comandante generale delle Capitanerie di porto;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto il seguente concorso, per titoli ed esami, per
l'ammissione al 16° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata
(AUFP) per il conseguimento della nomina a Ufficiale in Ferma
Prefissata della Marina militare, ausiliario del ruolo normale del
Corpo del Genio Navale - settore infrastrutture e del Corpo Sanitario
Militare Marittimo e ausiliario del ruolo normale e del ruolo
speciale del Corpo delle Capitanerie di porto, con il numero di posti
di seguito indicati:
a) Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo
normale:
1) 10 (dieci) posti per il Corpo del Genio Navale - settore
infrastrutture con riserva di 2 (due) posti a favore dei diplomati
presso le Scuole Militari e dei figli di militari deceduti in
servizio;
2) 2 (due) posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo -
medici, con riserva di 1 (uno) posto a favore dei diplomati presso le
scuole militari e dei figli di militari deceduti in servizio;
3) 40 (quaranta) posti per il Corpo delle Capitanerie di
porto, con riserva di 4 (quattro) posti a favore dei diplomati presso
le Scuole Militari e dei figli di militari deceduti in servizio;
b) Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo
speciale: 30 (trenta) posti per il Corpo delle Capitanerie di porto,
con riserva di 3 (tre) posti a favore dei diplomati presso le Scuole
Militari e dei figli di militari deceduti in servizio.
In ciascuno dei suddetti concorsi, i posti riservati
eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei
saranno devoluti agli altri concorrenti idonei.
2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le
disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i
sessi.
3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per
ruolo potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione
della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario
soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei
ruoli degli Ufficiali ausiliari del Corpo del Genio Navale, del Corpo
Sanitario Militare Marittimo e del Corpo delle Capitanerie di porto.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario,
l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra'
valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati,
nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta Amministrazione della Difesa si riserva altresi'
la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione nel portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nei
siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it.

                               Art. 2 


Requisiti


1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
giovani che:
a) hanno compiuto il 17° anno di eta' e non hanno superato il
giorno di compimento del 38° anno di eta' alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione. Eventuali
aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di
legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione;
b) sono in possesso della cittadinanza italiana;
c) godono dei diritti civili e politici;
d) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l'arruolamento
volontario nella Marina militare espresso dai genitori o dal genitore
esercente la potesta' o dal tutore;
e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia digitale
alla domanda di partecipazione al concorso;
g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) hanno tenuto condotta incensurabile;
j) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
k) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero
1), una delle seguenti classi di lauree magistrali: LM-4
(architettura e ingegneria edile-architettura), LM-23 (ingegneria
civile), LM-24 (ingegneria dei sistemi edilizi), LM-26 (ingegneria
della sicurezza), LM-35 (ingegneria per l'ambiente e il territorio) e
LM-48 (pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale). I
concorrenti devono inoltre essere in possesso dell'abilitazione
all'esercizio di una delle seguenti professioni, ai sensi degli
articoli 15, 16, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 328 del 2001:
- architetto;
- pianificatore territoriale;
- ingegnere civile e ambientale.
2) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero
2), la classe di lauree magistrali LM-41 (medicina e chirurgia). I
concorrenti dovranno inoltre essere in possesso del diploma di
abilitazione all'esercizio della relativa professione;
3) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero
3), una delle seguenti classi di lauree magistrali: LM-4
(architettura e ingegneria edile-architettura), LM-6 (biologia),
LMG/01 (giurisprudenza), LM-18 (informatica), LM-23 (ingegneria
civile), LM-24 (ingegneria dei sistemi edilizi), LM-27 (ingegneria
delle telecomunicazioni), LM-29 (ingegneria elettronica), LM-31
(ingegneria gestionale), LM-32 (ingegneria informatica), LM-33
(ingegneria meccanica), LM-34 (ingegneria navale), LM-35 (ingegneria
per l'ambiente e il territorio), LM-48 (pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale), LM-54 (scienze chimiche), LM-60 (scienze
della natura), LM-72 (scienze e tecnologie della navigazione), LM-74
(scienze e tecnologie geologiche), LM-75 (scienze e tecnologie per
l'ambiente e il territorio), LM-91 (tecniche e metodi per la societa'
dell'informazione), LM-92 (teorie della comunicazione);
4) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b):
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale per l'ammissione ai corsi universitari.
Saranno ritenuti validi anche i titoli di studio conseguiti
secondo un precedente ordinamento equiparati alle predette lauree
magistrali dal decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Saranno altresi' ritenute valide le sole lauree magistrali
conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per
decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per la
partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. In tal
caso i concorrenti dovranno produrre e allegare alla domanda di
candidatura la relativa documentazione probante. Inoltre, saranno
ritenuti titoli di studio validi le lauree magistrali e i diplomi di
istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all'estero e
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, a quelli conseguiti in Italia. A tal fine i concorrenti
dovranno produrre, a pena di esclusione:
- per la laurea magistrale, una dichiarazione di equipollenza
rilasciata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
- per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado o
titoli di studio d'istruzione secondaria superiore, una dichiarazione
di equipollenza rilasciata da un Ufficio scolastico regionale
nell'ambito provinciale di loro scelta, ovvero una dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
l) non sono gia' in servizio quali Ufficiali Ausiliari in Ferma
Prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver
completato la ferma come Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata.
2. Ai fini dell'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma
Prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei
requisiti d'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio
militare per la nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina
militare. Detta idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate
nei successivi articoli 9, 10 e 11 del presente decreto.
3. L'ammissione dei vincitori al corso nonche' la nomina a
Ufficiale in Ferma Prefissata di cui ai successivi articoli 14 e 15
sono subordinate all'accertamento d'ufficio, anche successivo
all'ammissione al corso formativo, del possesso delle qualita' morali
e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura, con le modalita' previste dalla vigente normativa.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 4, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al
precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla
nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata.

                               Art. 3 


Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa


1. La procedura relativa al concorso di cui all'art. 1 viene
gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito
internet www.difesa.it, link concorsi on-line Difesa, ovvero
attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalita' indicate
al successivo comma 3 - che consentira' la partecipazione a tutti i
concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura
pubblicazione - e' possibile presentare la domanda di partecipazione
e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione
generale per il personale militare o da Ente dalla stessa delegato
alla gestione del concorso.
3. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce
"istruzioni" del portale, viene attivata con una delle seguenti
modalita':
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero
utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di
riconoscimento in corso di validita';
b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE)
ovvero carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero tessera di
riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello
Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n.
851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 ovvero firma digitale.
4. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce
le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio
profilo cosi' creato nel portale. In caso di smarrimento, e'
attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina
iniziale del portale.

                               Art. 4 


Domande di partecipazione


1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione potra' essere presentata per
soltanto uno dei ruoli e dei Corpi di cui al precedente art. 1 comma
1.
I candidati che alla data di presentazione della domanda sono
minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, copia per
immagini dell'atto di assenso riportato nell'allegato A che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1.
I candidati, al momento della compilazione della domanda di
partecipazione, predispongono copia per immagini (file in formato PDF
o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei
documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare al fine
della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 12, ovvero
quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto a
quello richiesto per la partecipazione. E' cura del candidato
assegnare a tali files il nome corrispondente al
certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: master.pdf,
equipollenza.pdf, corso_perfezionamento.pdf, ecc.).
2. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione
a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed esibito,
ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo
l'inoltro della domanda, e' possibile salvare in locale una copia
della stessa.
I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La
domanda modificata dovra', quindi, essere rinviata al sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande.
3. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura
concorsuale.
4. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni
pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonche'
nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it, secondo
quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di
scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2.
5. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it
circa
le determinazioni adottate al riguardo.
6. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro
dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione.
7. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nei precedenti commi del presente articolo, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di
tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. La Direzione generale per il personale militare o Ente dalla
stessa delegato alla gestione del concorso, potra' chiedere la
regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili.

                               Art. 5 


Comunicazioni con i concorrenti


1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
sara' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del
diario di svolgimento della prova scritta, calendari di svolgimento
degli accertamenti psico-fisici, attitudinali e delle prove di
efficienza fisica, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese
disponibili le comunicazioni di carattere personale. I candidati
ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante
messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase
di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei
siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it, hanno valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le
eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere
inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica,
posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 3, i
candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative
delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, nonche'
eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta
elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE -
all'indirizzo: marinaccad.concorsi@marina.difesa.it o posta
elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account
di PEC - all'indirizzo marinaccad@postacert.difesa.it , indicando il
concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file
formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e
mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso
automatizzato della posta in ingresso all'Accademia navale, l'oggetto
di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovra' essere
preceduto dal Codice "16°_AUFP_MM_2016".

                               Art. 6 


Svolgimento del concorso e spese di viaggio


1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta;
b) accertamenti psico-fisici;
c) accertamento attitudinale;
d) prove di efficienza fisica;
e) valutazione dei titoli.
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia e in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato.
6. L'Amministrazione Militare provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e
degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente
articolo.
7. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1,
lettere a), b), c) e d), nonche' quelle di vitto e alloggio per la
permanenza nelle sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
I concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire della
licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di
svolgimento di tali fasi, nonche' al tempo strettamente necessario
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro
alla sede di servizio.

                               Art. 7 


Commissioni


1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la
valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) la commissione per le prove di efficienza fisica.
2. La commissione esaminatrice per la prova scritta, per la
valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie, di cui
al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello
in servizio del Corpo delle Capitanerie di porto, presidente;
b) due Ufficiali Superiori di cui uno del Corpo del Genio
Navale e uno del Corpo delle Capitanerie di porto, membri;
c) un Ufficiale Inferiore del Corpo delle Capitanerie di porto,
segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello
del Corpo Sanitario Militare Marittimo, presidente;
b) due Ufficiali Superiori medici, membri;
c) un Sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali Medici
specialisti e/o di specialisti esterni.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello
non appartenente al Corpo Sanitario Militare Marittimo, presidente;
b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
c) un Sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale.
5. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
a) un Ufficiale Superiore in servizio, presidente;
b) un Ufficiale in servizio, membro;
c) un Sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di personale esperto
del settore.

                               Art. 8 


Prova scritta


1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso dal presente decreto - a una prova scritta che avra' luogo
presso il comprensorio della Marina militare di Piano S. Lazzaro,
sito in via della Marina 1 - 67127 Ancona, presumibilmente nel mese
di giugno 2016. I giorni e l'ora di convocazione saranno resi noti ai
concorrenti, presumibilmente a partire dal 30 maggio 2016, mediante
avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del
portale dei concorsi. Tale avviso sara' inoltre consultabile nei siti
www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it
2. I concorrenti dovranno presentarsi nel giorno previsto, almeno
un'ora prima dell'inizio della prova esibendo, all'occorrenza, il
messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della
stessa ottenuta dal concorrente medesimo con le modalita' di cui
all'art. 4, comma 3 del presente decreto; dovranno inoltre avere al
seguito carta d'identita' o altro documento di riconoscimento in
corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato,
nonche' una penna a sfera a inchiostro indelebile nero. I concorrenti
assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal
concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal
precedente art. 1, comma 6.
3. La prova della durata di 60 minuti consistera' nella
somministrazione collettiva e standardizzata di 100 (cento) quesiti a
risposta multipla e si svolgera' secondo le disposizioni di cui agli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. I quesiti saranno di tipo logico-deduttivo e analitico,
volti a esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento. Prima
dell'inizio della prova la commissione esaminatrice di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera a) rendera' note ai concorrenti
le modalita' di svolgimento della prova medesima. Il punteggio
conseguibile per ciascun concorrente e' di 60 (sessanta) punti
attribuiti con le seguenti modalita':
- punti 0,6 (zero virgola sei) per ogni risposta esatta;
- punti -0,1 (meno zero virgola uno) per ogni risposta errata o
multipla;
- punti 0 (zero) per ogni risposta non data.
4. I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova
contribuiranno alla formazione delle graduatorie di merito di cui al
successivo art. 13.
5. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in
base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione del numero
delle risposte esatte fornite, formera' le graduatorie relative alla
sola prova scritta distinte per Corpo e per ruolo, al solo scopo di
individuare i concorrenti che saranno ammessi ai successivi
accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza
fisica, di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11 del presente
decreto, nei limiti numerici appresso indicati:
- per il Corpo del Genio Navale: 40 concorrenti;
- per il Corpo Sanitario Militare Marittimo: 20 concorrenti;
- per il ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto:
135 concorrenti;
- per il ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di porto:
105 concorrenti.
Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti i
concorrenti che nelle predette graduatorie avranno riportato lo
stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
6. L'esito della prova scritta, l'elenco degli ammessi, il
calendario con i giorni di convocazione e le modalita' di
presentazione agli accertamenti di cui al successivo art. 9 del
presente decreto, saranno resi noti con avviso inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazione del portale dei concorsi. Tale
avviso sara' inoltre consultabile nei siti www.marina.difesa.it e
www.persomil.difesa.it.
7. Sara' possibile chiedere informazioni sull'esito della prova
scritta, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di
conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - Sezione relazioni con il
pubblico (tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it) ovvero
all'Accademia Navale - Ufficio concorsi (tel. 0586/238531).

                               Art. 9 


Accertamenti psico-fisici


1. I concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 5, saranno
convocati presso il Centro di selezione della Marina militare, via
della Marina 1 - 67127 Ancona, indicativamente nel mese di settembre
2016, nel giorno e nell'ora indicati nella comunicazione di cui al
precedente art. 8, comma 6. I concorrenti che non si presenteranno
nel giorno e nell'ora indicati saranno considerati rinunciatari ed
esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto
previsto dal precedente art. 1, comma 6. I concorrenti dovranno
portare al seguito i documenti indicati al successivo comma 2.
2. I concorrenti all'atto della presentazione presso il Centro di
selezione della Marina militare di Ancona, dovranno consegnare la
seguente documentazione sanitaria in originale o in copia resa
conforme secondo le modalita' previste dalla legge:
a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il
Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e rilasciato in data non
anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli
accertamenti psico-fisici;
b) referto dell'analisi completa delle urine con esame del
sedimento, effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari o private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai
tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
c) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto,
rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai due mesi
rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici,
di analisi di laboratorio concernente il dosaggio enzimatico del
glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), espresso in percentuale di
attivita' enzimatica;
d) referto delle analisi del sangue di cui al sottostante
elenco, effettuate presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai
tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici (ad eccezione di quello riguardante il gruppo
sanguigno):
1) emocromo completo con formula leucocitaria;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia totale e frazionata;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia diretta e indiretta;
9) gamma GT;
10) azotemia;
11) uricemia
12) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc e anti
HCV;
13) attestazione del gruppo sanguigno;
e) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato B
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di
rilascio non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di
presentazione agli accertamenti psico-fisici;
f) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, o
privata accreditata con il SSN, attestante l'esito del test per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV, in data non
anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli
accertamenti psicofisici;
g) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera e per il nuoto in corso di validita' (non
antecedente a un anno all'atto della presentazione agli accertamenti
psico-fisici), rilasciato da medici appartenenti alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
Sanitario Nazionale in qualita' di medici specializzati in medicina
dello sport;
h) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data
non anteriore a cinque giorni rispetto alla data di presentazione
agli accertamenti psico-fisici;
2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di
presentazione agli accertamenti psico-fisici;
i) originale dell'attestazione che l'eventuale struttura
sanitaria privata presso cui viene prodotto il referto e' accreditata
con il SSN;
j) i soli concorrenti che risulteranno vincitori del concorso
saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla
normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e
all'estero. A tal fine, dovranno presentare, all'atto
dell'incorporamento:
- certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse;
- in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal
protocollo vaccinale sara' resa ai vincitori incorporati dal
personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a)
della Direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale
della Sanita' Militare, recante "Procedure applicative e data di
introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di
profilassi".
3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di
cui al precedente comma 2 comportera' l'esclusione del concorrente
dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso, fatta
eccezione per quelli di cui alle lettere a) , c), d) n. 13, j). In
particolare, il referto di analisi di laboratorio, di cui al
precedente comma 2, lettera c), concernente il dosaggio enzimatico
del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), dovra' comunque essere
presentato dai concorrenti all'atto dell'incorporamento, qualora
vincitori. Al termine degli accertamenti psico-fisici verranno
restituite solo le immagini radiografiche.
4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della
specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che
risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti
saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
b):
a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente articolo, necessari per l'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita';
b) in caso di accertato stato di gravidanza non potra' in
nessun caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva
lettera c) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente
dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di
gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal
presente articolo, la Direzione generale per il personale militare
procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data
compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo
art. 13. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente
art. 7, comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Direzione
generale che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal
concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del
possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
c) disporra' quindi per tutti i concorrenti il seguente
protocollo diagnostico:
1) visita medica generale preliminare, propedeutica ai
successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi motivo
di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dai successivi comma 7 e
comma 8; in tale sede la commissione, giudichera' inidoneo il
candidato che presenti tatuaggi se, per la loro sede o natura, siano
deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile
indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
2) visita cardiologica con ECG;
3) visita oculistica;
4) visita odontoiatrica;
5) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
6) visita psichiatrica;
7) valutazione dell'apparato locomotore;
8) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine,
cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di
positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
9) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
10) ogni ulteriore indagine, clinico-specialistica,
laboratoristica e/o strumentale, ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi
compreso (se non consegnato dal concorrente) l'eventuale esame
radiografico in caso di dubbio diagnostico. Nel caso in cui si
rendera' necessario sottoporre il concorrente a indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili
ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato C,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo medesimo, nonche' sottoscrivere
un'informativa relativa ai protocolli vaccinali previsti per il
personale militare all'atto dell'incorporamento secondo il modello
riportato nell'allegato D che costituisce parte integrante del
presente decreto.
7. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
b), acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo,
accertera' direttamente il possesso dei seguenti ulteriori specifici
requisiti:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come
modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 nonche' dalla
Direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della
Sanita' Militare, citati nelle premesse;
b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per la componente
cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per
l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento.
c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' verificata
con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra'
essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino alla
frequenza di 4000 Hz e una perdita uditiva bilaterale con P.P.T.
compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle
frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo
specialista, secondo quanto previsto dalle vigenti direttive
tecniche;
d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a
paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali
non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che
assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti
cariati dovranno essere opportunamente curati.
8. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al
riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al
servizio incondizionato quali Ufficiali in Ferma Prefissata della
Marina militare. La commissione, al termine degli accertamenti,
provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri
stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo
sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali,
nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio enzimatico del glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della
caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza
del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la
dicitura «deficit di G6PD non definito».
a) Saranno giudicati idonei i concorrenti:
1) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono
causa di inidoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla
vigente direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al
servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014;
2) ritenuti altresi' in possesso di un profilo
somato-funzionale con coefficienti 1 o 2 in tutti gli apparati ad
eccezione della carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima
G6PD, la quale, indipendentemente dal coefficiente assegnato alla
caratteristica somato-funzionale dell'apparato AV-EI, non puo' essere
motivo di inidoneita' con conseguente esclusione dal concorso, a
mente dell'art. 1, della legge 12 luglio 2010, n. 109, citata nelle
premesse. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto
deficit G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, secondo il modello riportato
nell'allegato E che costituisce parte integrante del presente
decreto;
b) Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
1) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di
sostanze psicoattive;
2) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso indicato nel successivo art. 14;
3) malformazioni e infermita' comunque incompatibili con la
frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in
Ferma Prefissata della Marina militare (a eccezione della
caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del
coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale,
dell'enzima G6PD).
9. I candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici
vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro la
formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 13,
saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della
stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero
dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva
a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non hanno
recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.
10. La commissione comunichera' al concorrente l'esito degli
accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente uno
dei seguenti giudizi:
a) "idoneo quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata della
Marina militare", con l'indicazione del profilo sanitario;
b) "inidoneo quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata della
Marina militare", con l'indicazione della causa di inidoneita'.
11. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dalle ulteriori prove concorsuali.

                               Art. 10 


Accertamento attitudinale


1. Successivamente agli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente art. 9, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera c) all'accertamento attitudinale, consistente nello
svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di
performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per il
riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle
mansioni di Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina militare. Tale
valutazione, svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite
"Norme per gli accertamenti attitudinali" e con riferimento alla
direttiva tecnica "Profili attitudinali del personale della Marina
militare", entrambe emanate dal Comando Scuole della Marina militare
e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti, si
articolera' in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree
di indagine:
a) area stile di pensiero;
b) area emozioni e relazioni;
c) area produttivita' e competenze gestionali;
d) area motivazionale.
2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
La commissione assegnera' il punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e
di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e
sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai
diversi momenti valutativi. Al termine dell'accertamento attitudinale
la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un
giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita'
verra' espresso se il concorrente riporta un punteggio di livello
attitudinale globale inferiore o uguale a quello minimo previsto
dalla vigente normativa tecnica.
3. La commissione comunichera' a ciascun concorrente l'esito
dell'accertamento attitudinale, sottoponendogli il verbale contenente
uno dei seguenti giudizi:
- "idoneo quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata della
Marina militare";
- "inidoneo quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata della
Marina militare", con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e'
definitivo; pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.

                               Art. 11 


Prove di efficienza fisica


1. Al termine dell'accertamento attitudinale di cui al precedente
art. 10 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura
della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), alle prove
di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di
Selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture
sportive nella sede di Ancona. Detta commissione si potra' avvalere,
per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di Ufficiali e/o
Sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti
di settore esterni alla Forza armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da
bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove consistono nell'esecuzione di esercizi obbligatori,
il cui esito comporta un giudizio di idoneita' o inidoneita', e di
esercizi facoltativi con attribuzione di punteggi incrementali utili
ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art.
14. Anche alle prove obbligatorie di nuoto e piegamenti sulle braccia
sono associati punteggi incrementali premianti la performance del
concorrente, come riportato nell'allegato F. Gli esercizi obbligatori
e facoltativi sono i seguenti:
a) esercizi obbligatori:
1) nuoto di metri 25 (qualunque stile);
2) piegamenti sulle braccia;
3) addominali;
b) esercizi addominali:
1. trazioni alla sbarra;
2. corsa piana di metri 100;
3. salto in lungo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente bando.
In tale allegato sono anche contenute le modalita' di svolgimento
degli esercizi nonche' quelle di valutazione dell'idoneita' e di
assegnazione dei punteggi incrementali e le disposizioni in caso di
precedente infortunio o di infortunio durante l'effettuazione degli
esercizi.
4. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per
ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
d) redigera' il relativo verbale.
5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente dovra' essere risultato idoneo in tutte le prove
obbligatorie. In caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita'
alle prove di efficienza fisica. I giudizi, che saranno comunicati
per iscritto ai concorrenti a cura della commissione di cui all'art.
7, comma 1, lettera d). sono definitivi e inappellabili. I
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza
ulteriori comunicazioni.

                               Art. 12 


Titoli di merito


1. La commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a)
provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che
saranno risultati idonei al termine degli accertamenti e delle prove
di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11.
2. La commissione per la valutazione dei titoli dichiarati dai
concorrenti nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni
sostitutive, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente allegate alle
domande stesse disporra' di un punteggio massimo di 16 punti come di
seguito specificato:
a) per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1),
lettera a): ulteriori titoli di studio universitari posseduti in
aggiunta a quello prescritto per la partecipazione al concorso per
ausiliari del ruolo normale: fino a un massimo di 4 punti, cosi'
ripartiti:
1) per laurea magistrale con voto compreso tra 106 e 110/110
e lode: punti 4;
2) per laurea magistrale con voto pari o inferiore a 105/110:
punti 2;
3) per laurea: punti 1,5;
b) per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1),
lettera b): ulteriori diplomi di istruzione secondaria di secondo
grado rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al concorso
per ausiliari del ruolo speciale: massimo 4 punti cosi' ripartiti:
1) per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con
voto compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: punti 4;
2) per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con
voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: punti 2;
c) titoli di servizio: fino a un massimo di punti 6, cosi'
ripartiti:
1) per aver prestato servizio, senza demerito, in qualita' di
Ufficiale di Complemento: punti 1;
2) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni
frazione di semestre di servizio prestato nella Marina militare:
punti 0,25 con attribuzione di un punteggio massimo di punti 1,5;
3) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni
frazione di semestre di servizio prestato in altra Forza armata o
Corpo Armato dello Stato: punti 0,125 con attribuzione di un
punteggio massimo di punti 0,5;
4) per il servizio di leva assolto in qualita' di ausiliario
non nelle Forze armate o nei Corpi Armati dello Stato: punti 0,25;
5) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni
frazione di semestre di servizio prestato alle dipendenze di
Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici: punti 0,20 con
attribuzione di un punteggio massimo di punti 0,8;
6) per il possesso delle seguenti ricompense militari e
civili conseguite durante il periodo di servizio prestato nel ruolo
dei volontari in s.p., attribuzione di un punteggio massimo di 5
punti:
- per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor
civile: punti 5;
- per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor
civile: punti 4;
- per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor
civile: punti 3;
- per ogni croce al valor militare: punti 2;
- per ogni decorazione al valore o al merito delle Forze
armate/Arma dei Carabinieri: punti 1,5;
- per ogni encomio solenne, fino ad un massimo di due
encomi: punti 0,75;
- per ogni encomio semplice, fino ad un massimo di due
encomi: punti 0,25;
- per ogni elogio trascritto a matricola, fino ad un
massimo di due elogi: punti 0,1.
d) altri titoli: fino a un massimo di punti 6, cosi' ripartiti:
1) per ogni specializzazione a carattere universitario: punti
4;
2) per ogni dottorato di ricerca: punti 4;
3) per il diploma di abilitazione all'esercizio della
professione, laddove non previsto quale requisito di partecipazione:
punti 2;
4) per ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento dopo la
laurea: punti 0,5;
5) per il possesso del brevetto di assistente bagnanti o
bagnino di salvataggio di tipo P, IP e MIP (si evidenzia che altri
tipi di brevetti - diversi da quelli P, IP e MIP - non costituiscono
titolo di merito): punti 0,5;
6) per il possesso della patente nautica: punti 0,50;
7) per ogni idoneita' conseguita in pubblico concorso, per
esami o per titoli ed esami, esclusi quelli per il reclutamento di
Allievi Ufficiali di Complemento delle Forze armate o Corpi Armati
dello Stato: punti 0,5 con attribuzione di un punteggio massimo di 1
punto;
8) per il brevetto di pilota commerciale di velivolo o di
elicottero: punti 1;
9) per ogni pubblicazione a stampa di carattere
tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale
e che sia riportata in riviste scientifiche, con esclusione delle
tesi di laurea o di specializzazione (solo se dichiarata nella
domanda): punti 0,5. Per quelle prodotte in collaborazione la
valutabilita' della singola pubblicazione avverra' solo ove sia
possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli autori. Il
punteggio massimo attribuibile per le pubblicazioni e' di 3 punti.
I punti di cui alla lettera d) numeri 1), 2), 3) e 4) sono
attribuibili per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1),
lettera a); i punti di cui alla lettera d), numeri 5), 6), 7), 8) e
9) sono attribuibili per tutti i posti a concorso.
I titoli di merito non aventi validita' illimitata perche'
soggetti a scadenza devono essere in corso di validita' fino alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
3. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel comma 2 del
presente articolo.
4. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati
nella stessa o con le modalita' di cui al precedente art. 5, comma 3,
comunque entro la scadenza della presentazione delle domande. E'
onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno
dei titoli posseduti, tra quelli indicati dal precedente comma 2, ai
fini della loro corretta valutazione da parte della commissione
esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa
alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta
insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e
completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le
modalita' indicate nell'art. 5, comma 3 del presente decreto. Per
quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform
Resource Locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo
averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne
copia all'atto della presentazione alla prova scritta di cui all'art.
8 del presente decreto.

                               Art. 13 


Graduatorie di merito


1. La commissione di cui al precedente art. 7 comma 1, lettera
a), al termine della valutazione dei titoli di merito, provvedera'
alla formulazione di distinte graduatorie di merito:
a) per l'ammissione al 16° corso AUFP, ausiliari del ruolo
normale del Corpo del Genio Navale;
b) per l'ammissione al 16° corso AUFP, ausiliari del ruolo
normale del Corpo Sanitario Militare Marittimo;
c) per l'ammissione al 16° corso AUFP, ausiliari del ruolo
normale del Corpo delle Capitanerie di porto;
d) per l'ammissione al 16° corso AUFP, ausiliari del ruolo
speciale del Corpo delle Capitanerie di porto.
Tali graduatorie saranno compilate secondo l'ordine dei punteggi
conseguiti dai concorrenti, ottenuti sommando:
a) il punteggio riportato nella prova scritta;
b) l'eventuale punteggio conseguito nelle prove di efficienza
fisica di cui al precedente art. 11;
c) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di
merito di cui al precedente art. 12.
2. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto:
a) delle riserve di posti previste dall'art. 1 del presento
decreto;
b) a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle
domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di
partecipazione. A parita' o in assenza di titoli di preferenza,
sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu'
giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge 15
maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge
16 giugno 1998, n. 191.
3. Le graduatorie di merito saranno approvate dalla Direzione
generale per il personale militare con distinti decreti
interdirigenziali e pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa.
Inoltre esse saranno pubblicate nel portale dei concorsi e nel sito
www.persomil.difesa.it.
Il Comando dell'Accademia Navale sara' autorizzato dalla
Direzione generale per il personale militare a convocare per la
frequenza del corso i vincitori del concorso.
Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per rinuncia, decadenza o
dimissioni degli ammessi, il Comando dell'Accademia Navale avra'
facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei al corso
secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito fino al
decimo giorno dalla data di inizio del corso stesso, ferme restando
le riserve di posti previste in ciascun ruolo dal precedente art. 1
del presente decreto.
4. I posti resi disponibili per il ruolo normale del Corpo del
Genio Navale, eventualmente non ricoperti per insufficienza di
concorrenti idonei, potranno essere portati in aumento a quelli
disponibili per il Corpo Sanitario Militare Marittimo e viceversa.
Analogamente, i posti resi disponibili per il ruolo normale del Corpo
delle Capitanerie di porto, eventualmente non ricoperti per
insufficienza di concorrenti idonei, potranno essere portati in
aumento a quelli disponibili per il ruolo speciale e viceversa.
5. Le graduatorie definitive degli ammessi al corso saranno
approvate con distinti decreti interdirigenziali (uno per il ruolo
normale e uno per il ruolo speciale) e pubblicate nel Foglio d'Ordini
della Marina.
6. Informazioni sull'esito dei predetti concorsi potranno essere
richieste, indicativamente da ottobre 2014, alla Direzione generale
per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico (tel.
06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it).

                               Art. 14 


Svolgimento del corso


1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito
di cui al precedente art. 13 saranno ammessi al corso, della durata
di circa dodici settimane, sotto riserva dell'accertamento, anche
successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 2 del
presente decreto. Gli ammessi riceveranno, con le modalita' indicate
al precedente art. 5, l'invito a presentarsi per assumere servizio
presso l'Accademia Navale di Livorno.
2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al
corso. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente alla
convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di
prevista presentazione al Comando dell'Accademia Navale - Ufficio
concorsi - viale Italia 72 - 57100 Livorno (fax. n. 0586/238222), il
Comando medesimo, riconosciuta la validita' del motivo addotto,
potra' concedere un differimento della data di presentazione che in
nessun caso potra' essere successiva alla conclusione della prima
settimana del corso di formazione.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria,
nonche' dei certificati di cui al precedente art. 9, comma 2, lettere
c) e j), nel caso non vi abbiano provveduto in sede di accertamenti
psicofisici. Gli ammessi saranno sottoposti a visita medica di
incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di
idoneita' al servizio militare. Se militari in servizio, dovranno
indossare l'uniforme.
4. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di Allievi Ufficiali in
Ferma Prefissata della Marina militare, ausiliari del ruolo normale
del Corpo del Genio Navale, ausiliari del ruolo normale del Corpo
Sanitario Militare Marittimo e ausiliari del ruolo normale e del
ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di porto. Essi dovranno
contrarre una ferma volontaria di trenta mesi e, in qualita' di
Allievi, saranno assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari.
Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati
rinunciatari all'ammissione al corso e rinviati dall'Accademia
Navale.
5. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' militari
e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di
appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura
della Direzione generale per il personale militare.
La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso
in qualita' di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina
militare.
Allo scopo l'Accademia Navale, al termine della prima decade di
corso, fornira' alle competenti Divisioni della Direzione generale
per il personale militare gli elenchi dettagliati degli Allievi gia'
militari e di quelli richiamati dal congedo.
Gli Allievi gia' militari, se non conseguono la nomina a
Ufficiale in Ferma Prefissata rientreranno nella categoria di
provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in
congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio.
6. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del
servizio da Ufficiale in Ferma Prefissata saranno concessi dalla
Direzione generale per il personale militare - a seguito della
ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli
Enti/Reparti di appartenenza - i nulla osta al transito in altre
Forze armate o Corpi Armati dello Stato, nonche' nella Polizia di
Stato, nel Corpo della Guardia Forestale, nel Corpo della Polizia
Penitenziaria e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ovvero in
altre Pubbliche Amministrazioni, solo nei casi di immediata
instaurazione di un rapporto di impiego a tempo indeterminato o di
sottoscrizione di una ferma volontaria al termine della quale, senza
partecipazione a ulteriore concorso, sia previsto il transito nel
servizio permanente.
7. Gli Allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle
qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze contro la
disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentano almeno
un terzo delle lezioni, saranno dimessi dal corso previa
determinazione della Direzione generale per il personale militare.
Gli Allievi comunque dimessi dal corso:
a) se provenienti dai ruoli dei Marescialli, rientrano nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo.
8. Agli Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata durante il corso
compete il trattamento economico previsto per gli Allievi Ufficiali
dell'Accademia Navale, ovvero gli assegni del grado rivestito
all'atto dell'ammissione.

                               Art. 15 


Nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata


1. Gli Allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno
nominati, rispettivamente:
a) Sottotenenti di Vascello in Ferma Prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo del Genio Navale;
b) Sottotenenti di Vascello in Ferma Prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo Sanitario Militare Marittimo;
c) Sottotenenti di Vascello in Ferma Prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
d) Guardiamarina in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo
speciale del Corpo delle Capitanerie di porto.
2. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto di nomina,
mentre l'anzianita' relativa sara' data dalla media del punteggio
conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso
di formazione. La predetta media, che sara' espressa in centesimi,
sara' calcolata dall'Accademia Navale.
3. Gli Allievi che non superano gli esami di fine corso in prima
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione,
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di
superamento degli esami in tale sessione, sono nominati Ufficiali e
iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli
esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. Coloro
che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa
determinazione della Direzione generale per il personale militare.
4. Dopo la nomina gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno
essere ammessi alla frequenza di un corso di perfezionamento, presso
l'Accademia Navale, della durata e con le modalita' che saranno
stabilite dal Comando delle Scuole della Marina.
5. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno presentare domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per
il personale militare puo' rinviare il collocamento in congedo sino a
un massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga
dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
ovvero a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di
servizio.
6. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere:
a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di
apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla Direzione
generale per il personale militare, secondo le modalita' previste dal
decreto ministeriale 30 settembre 2005;
b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di sei mesi, su
proposta dello Stato Maggiore della Marina e previo loro consenso,
per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito
delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a
bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di
servizio.
7. Agli Ufficiali in Ferma Prefissata si applicano le norme di
stato giuridico previste per gli Ufficiali di Complemento.

                               Art. 16 


Accertamento dei requisiti


1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli
Enti competenti, per il tramite del Comando dell'Accademia Navale, la
conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte
dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al
precedente comma emerge la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
3. Verranno acquisiti dal Comando dell'Accademia Navale:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nella Marina militare per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo Armato
dello Stato.

                               Art. 17 


Esclusioni


1. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno
soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso Allievi
Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina militare saranno esclusi
dal Comando dell'Accademia Navale.
2. La Direzione generale per il personale militare potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero
dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina
a Ufficiale in Ferma Prefissata, se il difetto dei prescritti
requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso,
ovvero dopo la nomina.

                               Art. 18 


Prospettive di carriera per gli Ufficiali in Ferma Prefissata


1. Per l'avanzamento ad anzianita' al grado superiore, i
Guardiamarina in Ferma Prefissata ausiliari del ruolo speciale del
Corpo delle Capitanerie di porto sono valutati dai superiori
gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e,
se idonei, promossi con tale decorrenza.
2. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata che hanno completato un anno
di servizio, possono partecipare, sempreche' non hanno superato il
giorno di compimento del 40° anno di eta', ai concorsi per il
reclutamento di:
a) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui
all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui
all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il servizio prestato in qualita' di Ufficiale in Ferma Prefissata
costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di
merito.

                               Art. 19 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Comando dell'Accademia Navale per le finalita' di
gestione del reclutamento e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, agli
enti previdenziali.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del precitato
decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
4. Sono nominati, ognuno per quanto di competenza, responsabili
del trattamento dei dati personali:
a) il Comandante dell'Accademia Navale;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7.
I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell'art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2016

f.to Gen. D. c (li) Paolo Gerometta

f.to Amm. Isp. (CP) Vincenzo Melone

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