Bando di concorso Riapertura concorso RIPAM 2133 posti Presidenza del Consiglio - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatre' posti di
personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da
inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva
F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario
amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.60 del 30/7/2021
Ente:PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Località:Roma  (RM)
Codice atto:21E08788
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Rettifica
Numero di posti:2736
Scadenza:-
Tags:Amministrativi

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LA COMMISSIONE RIPAM

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare
l'art. 247;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1, del citato
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che dispone che, al fine di
ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n.
272 e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le modalita' semplificate di
svolgimento delle prove previste dalla medesima disposizione,
assicurandone comunque il profilo comparativo, tra cui, secondo la
lettera b), l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e,
facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova
orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne
assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 2, del citato
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui le amministrazioni,
nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti,
l'utilizzo di sedi decentrate con le modalita' previste dall'art.
247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, e
in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato
dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe,
la non contestualita', assicurando comunque la trasparenza e
l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il
medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 3, del citato
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui tra l'altro, fino al
permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi
sono pubblicati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto
le amministrazioni prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna
attivita', l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui
al comma 1, lettera b), nonche' le eventuali misure di cui al comma
2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta
alcuna attivita', possono prevedere la fase di valutazione dei titoli
di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai
partecipanti nelle medesime forme di pubblicita' adottate per il
bando e riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i termini
di partecipazione, nonche', per le procedure relative al reclutamento
di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova
scritta e di una eventuale prova orale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 22 luglio 2021 con la quale e' prorogato, fino al 31
dicembre 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, in corso di
conversione;
Viste le misure in materia di contrasto alla diffusione
dell'epidemia da COVID19;
Visto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2.133 posti di personale non dirigenziale, a tempo
pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione
retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati,
nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse
amministrazioni (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 30 giugno 2020);
Considerato che relativamente alla predetta procedura
concorsuale, il cui bando e' stato pubblicato prima dell'entrata in
vigore del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non e' stata svolta
alcuna attivita' selettiva;
Considerata l'esigenza rappresentata dalle amministrazioni
interessate di procedere alla modifica del bando di concorso alla
luce delle disposizioni introdotte dal citato art. 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per una piena adesione alle
massime misure di semplificazione ivi previste;
Considerate le note prot. n. 21686 del 21 maggio2021 della
Presidenza del Consiglio dei ministri, prot. n. 32788 del 12 maggio
2021 del Ministero dell'interno, prot. n. 61335 del 21 maggio 2021,
come integrata da successiva comunicazione del 26 luglio 2021, del
Ministero dell'economia e delle finanze, prot. DFP n. 33547 del 14
maggio 2021 del Ministero dello sviluppo economico, prot. n. 0224480
del 14 maggio 2021 del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, prot. n. 15099 del 12 maggio 2021 del Ministero della
cultura, nota prot. n. 8008 del 12 maggio 2021 dell'Ispettorato
nazionale del lavoro, prot. n. 28519 del 14 maggio 2021 dell'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata;
Considerata la necessita' di incrementare il numero delle unita'
di personale da reclutare, come richiesto dalle citate
amministrazioni con le predette note, a fronte del fabbisogno
rilevato successivamente alla pubblicazione del bando e dell'esigenza
di rafforzare la capacita' amministrativa delle amministrazioni
titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza;
Considerata la necessita' di assicurare la celerita' della
procedura concorsuale, garantendo comunque il profilo comparativo e
la parita' tra i partecipanti, mediante lo svolgimento di una prova
selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7 del bando, e la
valutazione dei titoli, con le modalita' previste dall'art. 9 del
bando;
Tenuto conto, altresi', della necessita' di garantire la tutela
della salute pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da
COVID19;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del bando secondo cui il
concorso si articola attraverso una prova preselettiva, secondo la
disciplina dell'art. 6, ai fini dell'ammissione alla prova scritta,
che la Commissione RIPAM si riserva di svolgere qualora il numero dei
candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione sia
superiore a due volte il numero dei posti messi a concorso; una prova
selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7; una prova
selettiva orale, secondo la disciplina dell'art. 8; la valutazione
dei titoli, con le modalita' previste dall'art. 9;
Considerato che il protocollo per lo svolgimento dei concorsi
pubblici adottato dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri il 15 aprile 2021, validato dal
Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e
successive modificazioni, prevede che le prove selettive in presenza
abbiano una durata massima di sessanta minuti e che, pertanto,
risulta opportuno ridurre il numero dei quesiti della prova scritta,
rideterminando i relativi punteggi secondo la proporzione gia'
prevista dal bando;
Considerato che, a fronte dell'applicazione delle misure di
semplificazione di cui all'art. 10, comma 3, del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28
maggio 2021, n. 76, e' opportuno prevedere che alcune delle materie
della prova preselettiva e della prova orale siano oggetto di
valutazione nell'ambito della prova scritta;
Considerata la necessita' di modificare gli articoli 1, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 del predetto bando di concorso anche al fine di
adottare le misure di semplificazione previste dall'art. 10, comma 3,
del decreto-legge 1' aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dandone tempestiva comunicazione
ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicita' adottate per il
bando e a riaprendo i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso;
Tenuto conto degli esiti delle comunicazioni di cui all'art.
34bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Delibera:

Art. 1

Modifica del bando

1. Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessive duemilacentotrentatre unita' di personale
non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare
nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o
categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario
amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 50 del 30 giugno 2020) e' modificato come segue:
a) il numero complessivo dei posti messi a concorso e' elevato
da duemilacentotrentatre a duemilasettecentotrentasei.
b) la procedura concorsuale prevista dal bando e' modificata ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del decretolegge 1' aprile 2021, n. 44,
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come
segue:
b 1) la prova preselettiva di cui all'art. 6 del bando e'
soppressa;
b2) la prova selettiva scritta di cui all'art. 7 del bando,
cosi' come modificato dal presente provvedimento, e' svolta
esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e
digitali anche in sedi decentrate e anche con piu' sessioni
consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e
l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il
medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. La prova
selettiva scritta e' altresi' volta a verificare la capacita' logico
deduttiva e di ragionamento criticoverbale, la conoscenza della
lingua inglese al fine di accertare il livello di competenze
linguistiche di livello B 1 del quadro comune europeo di riferimento
per le lingue, nonche' la conoscenza delle tecnologie informatiche e
le competenze digitali volte a favorire processi di innovazione
amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica
amministrazione;
b3) la prova selettiva orale prevista dall'art. 8 del bando
e' soppressa;
b4) la fase di valutazione dei titoli e' svolta secondo la
disciplina dell'art. 9 del bando, cosi' come modificato dal presente
provvedimento.
2. Per effetto delle nuove denominazioni dei Ministeri
destinatari, ovunque occorrano, le parole:
a) «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare»sono sostituite dalle parole «Ministero della transizione
ecologica»;
b) «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»sono
sostituite dalle parole «Ministero delle infrastrutture e mobilita'
sostenibili»;
c) «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo» sono sostituite dalle parole «Ministero della cultura».
3. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, lettera a), del
presente provvedimento, all'art. 1, comma 1, del bando, la
ripartizione dei posti messi a concorso, elencata dopo le parole
«secondo la seguente ripartizione:», e' cosi' sostituita:
«ventiquattro unita' da inquadrare, con il profilo di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli
dell'avvocatura generale dello Stato; centoventitre unita' di
categoria A - F1, con il profilo professionale di specialista
giuridico legale finanziario, di cui:
centodieci unita' da inquadrare nel ruolo della Presidenza
del Consiglio dei ministri, di cui cinque posti riservati ai sensi
dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
tredici unita' da inquadrare nel ruolo speciale della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
cinquecentocinquanta unita' da inquadrare, con il profilo di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli
del Ministero dell'interno;
quarantotto unita' da inquadrare, con il profilo di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 nei ruoli
del Ministero della difesa;
quattrocentodieci unita' da inquadrare, con il profilo di
collaboratore amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli
del Ministero dell'economia e delle finanze;
duecentonovanta unita' da inquadrare, con il profilo di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III -- F1 dei ruoli
del Ministero dello sviluppo economico;
settanta unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario
amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui sei posti
riservati ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
sessantasette unita' da inquadrare, con il profilo di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli
del Ministero della transizione ecologica;
duecentodieci unita' da inquadrare, con il profilo di
funzionario amministrativo-contabile, nell'area funzionale III - F1
dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e mobilita' sostenibili;
novantadue unita' da inquadrare, con il profilo di
funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, nell'area
funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
centocinquantanove unita' da inquadrare, con il profilo di
funzionario amministrativo, giuridico, contabile, nell'area
funzionale III- F1 dei ruoli del Ministero dell'istruzione;
ventidue unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario
amministrativo, giuridico, contabile, nell'area funzionale III - F1
dei ruoli del Ministero dell'universita' e della ricerca;
trecento unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario
amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero
della cultura;
diciannove unita' da inquadrare, con il profilo di
funzionario giuridico di amministrazione, nell'area funzionale III -
F1 dei ruoli del Ministero della salute;
trecento unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario
amministrativo, giuridico-contenzioso, nell'area funzionale III - F1
dei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
quarantacinque unita' da inquadrare, con il profilo di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata;
cinque unita' da inquadrare nei ruoli dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale, con il profilo di
funzionario amministrativo - V livello;
due unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario
amministrativo - F1, nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale.».
4. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, lettera b), del
presente provvedimento:
a) all'art. 3, comma 2, la lettera a) del bando e' soppressa;
b) all'art. 3, comma 2, lettera b) del bando le parole
«riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di
cui alla precedente lettera a)»sono soppresse;
c) all'art. 3, comma 2, la lettera c) del bando e' soppressa;
d) all'art. 3, comma 2, del bando l'alinea «Le prove di cui
alle precedenti lettere a) e b) si svolgono presso sedi decentrate ed
esclusivamente mediante il supporto di strumentazione informatica.»e'
sostituito dal seguente periodo: «La prova di cui alla precedente
lettera b) si svolge esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti
informatici e digitali, anche in sedi decentrate e anche con piu'
sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la
trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i
partecipanti.»;
e) all'art. 3, comma 2, del bando l'alinea «La prova di cui
alla precedente lettera c) puo' essere svolta in videoconferenza,
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la
pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche'
la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita';»e'
soppresso;
f) all'art. 3, comma 2, lettera d) del bando le parole «solo a
seguito dell'espletamento della prova orale»sono sostituite dalle
seguenti: «solo a seguito dell'espletamento della prova scritta»;
g) all'art. 3, comma 2, del bando l'alinea «La commissione
esaminatrice redige la graduatoria finale di merito sommando i
punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella
valutazione dei titoli, fermo restando quanto previsto dall'art. 9
comma 4.»e' sostituito dal seguente periodo: «La commissione
esaminatrice redige la graduatoria finale di merito sommando i
punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei
titoli, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 comma 4.»;
h) all'art. 4, comma 6, del bando la lettera o) e' soppressa;
i) all'art. 4, comma 9, del bando il periodo «Detta
dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni
che l'handicap determina in funzione delle procedure preselettive e
selettive.»e' sostituito dal seguente: «Detta dichiarazione deve
contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap
determina in funzione della procedura selettiva.»;
j) all'art. 4 del bando, il comma 12 e' cosi' sostituito: «La
mancata esclusione dal procedimento selettivo non costituisce, in
ogni caso, garanzia della regolarita', ne' sana l'irregolarita' della
domanda di partecipazione al concorso.»;
k) all'art. 4 del bando, il comma 16 e' cosi' sostituito: «Ogni
comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario della
prova scritta e del relativo esito e' effettuata attraverso il
predetto sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento della
prova sono resi disponibili sul predetto sistema «Step-One 2019» con
accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno
dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della
stessa.»;
l) all'art. 5 del bando, il comma 1 e' cosi' sostituito: «La
Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice per la procedura
concorsuale di cui all'art. 1, sulla base dei criteri previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni. La commissione esaminatrice e' competente
per l'espletamento degli adempimenti previsti dal predetto decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' per la
fase del concorso di cui al successivo art. 7 e per la valutazione
dei titoli ai sensi del successivo art. 9. Alla commissione
esaminatrice sono aggregati i membri aggiunti per la valutazione
della conoscenza della lingua straniera, delle competenze
informatiche e delle competenze attitudinali.»;
m) l'art. 6 del bando, recante la disciplina della prova
preselettiva, e' soppresso; e' altresi' soppresso ogni riferimento
all'art. 6, ovunque occorra;
n) all'art. 7 del bando il comma 1 e' cosi' sostituito: «La
fase selettiva scritta consiste nella risoluzione di quaranta quesiti
a risposta multipla e si articola come segue:
a) una parte composta da trentadue quesiti volta a verificare
le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie:
diritto pubblico (diritto costituzionale, ivi compreso il
sistema delle fonti e delle istituzioni dell'Unione europea; diritto
amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti
pubblici e alla disciplina del lavoro pubblico e responsabilita' dei
pubblici dipendenti; reati contro la pubblica amministrazione);
diritto civile, con esclusivo riferimento alla
responsabilita' contrattuale ed extracontrattuale;
organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni;
contabilita' di Stato;
elementi di economia pubblica.
I predetti quesiti sono altresi' volti a verificare la capacita'
logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale, la conoscenza
della lingua inglese al fine di accertare il livello di competenze
linguistiche di livello B1 del quadro comune europeo di riferimento
per le lingue, nonche' la conoscenza delle tecnologie informatiche e
le competenze digitali volte a favorire processi di innovazione
amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica
amministrazione. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente
punteggio:
risposta esatta: +0,75 punti;
mancata risposta: 0 punti;
risposta errata: -0,25 punti.
b) una parte composta da otto quesiti situazionali relativi a
problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli
studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno
situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende
valutare la capacita' di giudizio dei candidati, chiedendo loro di
decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione,
quale ritengano piu' adeguata.
A ciascuna risposta e' attribuito in funzione del livello di
efficacia il seguente punteggio:
risposta piu' efficace: +0,75 punti;
risposta neutra: +0,375 punti;
risposta meno efficace: 0 punti.»
o) all'art. 7, comma 3, del bando, il primo periodo e' cosi'
sostituito: «La prova si svolge esclusivamente mediante
strumentazione informatica e piattaforme digitali, anche in sedi
decentrate e anche con piu' sessioni consecutive non contestuali,
assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove
somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita'
tra tutti i partecipanti.»;
p) all'art. 7 del bando, il comma 5 e' cosi' sostituito: «I
candidati regolarmente iscritti on line, che non abbiano avuto
comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il
versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi
per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora
indicati sul sistema «Step-One 2019», nel pieno rispetto delle misure
di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19.
I candidati devono presentarsi con un valido documento di
riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal
sistema informatico al momento della compilazione on line della
domanda.»;
q) all'art. 7 del bando, il comma 8 e' cosi' sostituito: «I
candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione
strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per
la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce
definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel
momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da parte
delle commissioni avviene con modalita' che assicurano l'anonimato
del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle
operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio
conseguito e l'esito della prova e' reso disponibile mediante
pubblicazione sul sistema «Step-One 2019».»;
r) all'art. 7 del bando, il comma 9 e' soppresso;
s) l'art. 8 del bando, recante la disciplina della prova
orale, e' soppresso ed e' altresi' soppresso ogni riferimento
all'art. 8, ovunque occorra;
t) all'art. 9 del bando il comma 1 e' cosi' sostituito: «La
valutazione dei titoli e' effettuata, anche mediante ricorso a
piattaforme digitali, dalla commissione esaminatrice dopo lo
svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che
hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli non espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale non
sono presi in considerazione.»;
u) all'art. 9, comma 7, del bando le parole «, nella prova
orale» sono soppresse;
v) all'art. 10, comma 6, del bando le parole «decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con
esito positivo,»sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con
esito positivo,».

                               Art. 2 

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande

1. Per effetto di quanto stabilito all'art. 1, sono riaperti i
termini per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento di duemilacentotrentatre unita' di
personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da
inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva
F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario
amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 50 del 30 giugno 2020), cosi' come modificato dal presente
provvedimento.
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di
identita' digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico
sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet
all'indirizzo «https//ripam.cloud», previa registrazione del
candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il
candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la
compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati
entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per l'invio on line della domanda cada
in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente ed
indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 di detto
termine.
3. La data di presentazione on line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita
ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio,
dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo
per la presentazione, non permette, improrogabilmente, piu' l'accesso
alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico. Ai
fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii, si
terra' conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per
ultima.
4. Per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 del
presente articolo deve essere effettuato, a pena di esclusione, il
versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00
euro) sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema
«Step-One 2019». Il versamento della quota di partecipazione deve
essere effettuato entro le ore 23,00 del termine di scadenza di cui
al comma 2 del presente articolo.
5. I candidati con disabilita' devono specificare, in apposito
spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One
2019», la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del
proprio handicap che deve essere opportunamente documentato ed
esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla Commissione
medicolegale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura
pubblica. Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento
alle limitazioni che l'handicap determina in funzione della procedura
selettiva. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi
aggiuntivi e' determinata a insindacabile giudizio della Commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame
obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi
non eccedono il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la
documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio
handicap, deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica
all'indirizzo concorsi@pec.formez.it entro e non oltre venti giorni
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, unitamente
all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rende
automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza
Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di
tale documentazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente
l'assistenza richiesta.
6. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute
successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente,
che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica,
che sara' valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui
decisione resta insindacabile e inoppugnabile.
7. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla
procedura di iscrizione online i candidati devono utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di
assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019». Per
altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati
dovranno utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione,
gli appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni
della procedura di registrazione o di candidatura del sistema
«StepOne 2019». Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di
scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle
richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le
richieste pervenute in modalita' differenti da quelle sopra indicate
non potranno essere prese in considerazione.
8. Sono fatte salve le domande di partecipazione regolarmente
presentate alla data di scadenza dei termini per la presentazione
della domanda di partecipazione prevista dall'art. 4 del bando di cui
al comma 1, fermo restando che coloro che hanno gia' inviato la
candidatura possono modificare, integrare o sostituire, entro il
termine di scadenza e nel rispetto delle modalita' stabiliti dal
precedente comma 2, le domande gia' presentate. In tal caso verra'
presa in considerazione l'ultima domanda pervenuta in ordine di
tempo.
9. Resta fermo che i requisiti per la partecipazione al concorso
richiamato nel comma 1 e i titoli di cui il candidato richiede la
valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini
per la presentazione della domanda di partecipazione prevista
dall'art. 4 del bando di cui al comma 1.
10. Non saranno considerate valide le domande inviate con
modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo
difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente
provvedimento.

                               Art. 3 

Forme di pubblicita'

1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», sul sito http://riqualificazione.formez.it/ e sul sistema
«Step-One 2019».

                               Art. 4 

Mezzi di impugnazione

1. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.

                               Art. 5 

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente
provvedimento si rinvia al bando di concorso richiamato dall'art. 1,
comma 1, pubblicato, tra l'altro, nella Gazzetta Ufficiale della
repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del
30 giugno 2020.
Roma, 28 luglio 2021

p. Il Dipartimento della funzione pubblica
Fiori

p. Il Ministero dell'economia e delle finanze
Castaldi

p. Il Ministero dell'interno
Nicolo'


 

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