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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di trecentoquattro posti di personale non
dirigenziale per vari profili professionali, area funzionale III, a
tempo indeterminato, dei ruoli del personale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.31 del 19/4/2022
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:22E04616
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Rettifica
Numero di posti:304
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL CAPO DIPARTIMENTO
per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante «disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca», convertito, con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3, comma 3-bis, del succitato decreto-legge 9
gennaio 2020, n. 1, in base al quale le dotazioni organiche del
Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della
ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a quella del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tra
l'altro, di dodici posti della III area funzionale. La predetta
dotazione organica e' ripartita tra il Ministero dell'istruzione e il
Ministero dell'universita' e della ricerca nella misura di cui alla
tabella A, allegata al suddetto decreto;
Visto l'art. 3, comma 3-ter, del succitato decreto-legge 9
gennaio 2020, n. 1, ai sensi del quale «Il Ministero dell'istruzione
e il Ministero dell'universita' e della ricerca sono autorizzati a
bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro
il 31 dicembre 2022, a valere sulle facolta' assunzionali pregresse,
relative al comparto funzioni centrali e alla relativa area
dirigenziale, il cui utilizzo e' stato gia' autorizzato in favore del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. A tal
fine, le predette facolta' assunzionali si intendono riferite
rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero
dell'universita' e della ricerca, in proporzione alle relative
dotazioni organiche di cui al comma 3-bis»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 166, recante «regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 167, recante il «regolamento concernente
l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell'istruzione»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 3 del citato
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, secondo cui per le procedure
concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 31 dicembre 2022, le
amministrazioni di cui al comma 1 possono altresi' prevedere
l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova
orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a) del
medesimo art. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato
dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica
e validato dal Comitato tecnico scientifico il 29 marzo 2021;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in particolare,
l'art. 3, comma 4-bis;
Visto il decreto interministeriale 9 novembre 2021, adottato dal
Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e dal Ministro per le disabilita' recante
«Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con
disturbi specifici dell'apprendimento»;
Visto il Piano del fabbisogno del personale del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca per
il triennio 2020-2022, adottato con decreto del Ministro
dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e della ricerca 14
agosto 2020, n. 100;
Visto il Piano del fabbisogno del personale del Ministero
dell'istruzione per il triennio 2021-2023, adottato con decreto del
Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2021, n. 360;
Visto il bando di concorso pubblico, per esami, per il
reclutamento di complessive trecentoquattro unita' di personale non
dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area
funzionale III, posizione economica F1, vari profili professionali,
dei ruoli del personale del Ministero dell'istruzione, adottato con
decreto dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61 (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -
n. 59 del 27 luglio 2021);
Considerato che il predetto bando di concorso prevede
l'inquadramento delle unita' di personale da assumersi in quattro
profili professionali specifici e, in particolare, nei seguenti
profili: funzionario amministrativo - giuridico - contabile;
funzionario socio - organizzativo - gestionale; funzionario per la
comunicazione e per l'informazione; funzionario informatico -
statistico;
Considerato che, in ordine alla predetta procedura concorsuale,
sono pervenute, complessivamente, n. 51.589 candidature, come da
avviso pubblicato il 30 agosto 2021 sulla piattaforma raggiungibile
all'indirizzo: https://reclutamento.istruzione.it
Considerato che, relativamente alla predetta procedura
concorsuale, non e' stata svolta ancora alcuna attivita' selettiva;
Visto l'art. 10 del succitato bando di concorso, secondo il quale
la procedura concorsuale, in ordine a ciascun codice di concorso di
cui all'art. 1, comma 1, si articola nelle seguenti fasi: a)
eventuale prova preselettiva; b) prova scritta; c) prova orale;
Considerata la carenza di personale non dirigenziale manifestata
da questo dicastero, con particolare riguardo a profili professionali
specifici da destinare alle nuove Direzioni generali di cui ai
succitati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 166 e n. 167;
Viste le richieste dei direttori generali e dei dirigenti
titolari degli uffici dell'amministrazione centrale e degli uffici
scolastici regionali, con le quali vengono manifestate forti carenze
di personale, che potrebbero compromettere il buon andamento
dell'azione amministrativa ed il regolare avvio del nuovo anno
scolastico;
Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione 30 marzo 2022, n.
81, con la quale, al fine di corrispondere alle particolari esigenze
di questo dicastero espresse nelle premesse della suddetta direttiva,
si specifica ulteriormente che «l'obiettivo prioritario per il
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, e, in
particolare, per la Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie, e' l'adozione di misure atte a semplificare e accelerare
tutte le procedure concorsuali per ridurre i tempi del reclutamento
di unita' di personale non dirigenziale, in coerenza con le facolta'
assunzionali» del Ministero dell'istruzione;
Ravvisata la necessita' di assicurare il buon andamento
dell'azione amministrativa ed, in particolare, di assicurare in tempi
rapidi agli uffici dell'amministrazione centrale e periferica la
disponibilita' di personale con profili professionali specifici,
adeguati alle competenze previste dal succitato decreto ministeriale
5 gennaio 2021, n. 6, nonche' di personale necessario a consentire il
regolare svolgimento delle funzioni svolte dagli uffici
dell'amministrazione centrale e periferica, per le numerose attivita'
da mettere in campo per l'avvio dell'anno scolastico e per gli
adempimenti successivi ad esso connessi;
Ravvisata la necessita' di assicurare la celerita' della
procedura concorsuale bandita con decreto dipartimentale 22 luglio
2021, n. 61, garantendo, al contempo, il medesimo grado di
selettivita' tra i partecipanti ed il rispetto dei principi di
imparzialita' e trasparenza dell'azione amministrativa;
Valutata, al fine di cui sopra, l'opportunita' di avvalersi della
facolta' di modificare le modalita' di svolgimento delle prove
selettive, prevista dal citato art. 10, comma 3, del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, eliminando la prova preselettiva e la prova orale
ed unificando l'intera procedura in una prova scritta;
Tenuto conto, altresi', della necessita' di garantire la tutela
della salute pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da
COVID- 19;
Considerata la necessita' di modificare gli articoli 6, 7, 10,
11, 12, 13, 14 e 17 del predetto bando di concorso, anche al fine di
adottare le misure di semplificazione previste dall'art. 10, comma 3,
del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, dandone tempestiva
comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicita'
adottate per il bando e riaprendo i termini per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso;
Visto il decreto dipartimentale n. 30 del 6 aprile 2022;

Decreta:


Art. 1


Modifica del bando


1. La procedura concorsuale prevista dal bando di concorso
pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive
trecentoquattro unita' di personale non dirigenziale, a tempo
indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, posizione
economica F1, vari profili professionali, dei ruoli del personale del
Ministero dell'istruzione, adottato con decreto dipartimentale del 22
luglio 2021, n. 61 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 27 luglio 2021) e'
modificata come segue:
1.a) la prova preselettiva di cui all'art. 11 del bando e'
soppressa;
1.b) la prova scritta di cui all'art. 12 del bando e'
modificata secondo quanto stabilito al comma 2;
1.c) la prova orale di cui all'art. 13 del bando e' soppressa.
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1 del presente
articolo:
2.a) l'art. 7, comma 1, del bando e' soppresso;
2.b) l'art. 7, comma 3, del bando e' soppresso;
2.c) l'art. 10 del bando e' soppresso;
2.d) l'art. 11 del bando e' soppresso;
2.e) l'art. 12 del bando e' cosi' sostituito:
«1. La procedura concorsuale, in ordine a ciascun codice di
concorso di cui all'art. 1, comma 1, del bando consiste nello
svolgimento di una prova scritta.
2. La prova e' diretta ad accertare il possesso di competenze
coerenti con i profili professionali oggetto del bando e l'attitudine
del candidato all'espletamento delle funzioni dei profili
professionali medesimi.
3. L'avviso di convocazione per la prova scritta, comprensivo del
diario recante l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora di
svolgimento, sara' pubblicato, per ciascuno dei codici di concorso di
cui all'art. 1, comma 1, del bando sulla piattaforma di cui all'art.
5, comma 1, del bando almeno dieci giorni prima del suo svolgimento.
Tale avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
4. I candidati dovranno presentarsi puntualmente nella sede, nel
giorno e nell'ora stabiliti, muniti di un valido documento
d'identita' e nel pieno rispetto delle misure anti - contagio da
COVID -19 in vigore, di cui verra' data informazione mediante
pubblicazione di apposito avviso sulla piattaforma di cui all'art. 5,
comma 1 del bando.
5. L'assenza dalla prova, qualunque ne sia la causa, anche se
dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela
della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica,
comportano l'esclusione dal concorso.
6. L'espletamento della prova avverra' nel rispetto delle misure
di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID - 19
previste dalle disposizioni vigenti e dai protocolli adottati dal
Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020,
n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
7. Nel corso della prova ai candidati e' fatto divieto di
avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di
dati, supporti cartacei, testi normativi, manuali, circolari, note
ministeriali di ogni tipo, pubblicazioni e stampe di qualsiasi
tipologia e genere. E' fatto, altresi', divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e
con i componenti di ciascuna commissione esaminatrice. In caso di
violazione, ciascuna commissione esaminatrice delibera l'immediata
esclusione dal concorso.
8. L'ammissione alla prova avviene con la piu' ampia riserva in
ordine al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal
bando.
9. La prova potra' svolgersi in sedi decentrate, per ambito
regionale o interregionale e, ove necessario, in modo non
contestuale, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita'
delle prove somministrate, in modo da garantire il medesimo grado di
selettivita' tra tutti i partecipanti. A tal fine, i candidati
potranno essere suddivisi territorialmente in base all'ambito
indicato nella domanda di ammissione al concorso, secondo il seguente
schema:

=============================================
| Ambito | Codice |
+=============================+=============+
|ABRUZZO |ABR01 |
+-----------------------------+-------------+
|BASILICATA |BSC02  |
+-----------------------------+-------------+
|CALABRIA |CBR03  |
+-----------------------------+-------------+
|CAMPANIA  |CMP04  |
+-----------------------------+-------------+
|EMILIA ROMAGNA |EMR05  |
+-----------------------------+-------------+
|FRIULI-VENEZIA GIULIA  |FVG06  |
+-----------------------------+-------------+
|LIGURIA  |LGR07  |
+-----------------------------+-------------+
|LAZIO  |LZO08  |
+-----------------------------+-------------+
|LOMBARDIA  |LMB09  |
+-----------------------------+-------------+
|MARCHE |MCG10 |
+-----------------------------+-------------+
|MOLISE |MLS11 |
+-----------------------------+-------------+
|PIEMONTE |PMT12 |
+-----------------------------+-------------+
|PUGLIA |PGL13 |
+-----------------------------+-------------+
|SARDEGNA |SRD14 |
+-----------------------------+-------------+
|SICILIA |SCL15 |
+-----------------------------+-------------+
|TOSCANA |TSC16 |
+-----------------------------+-------------+
|UMBRIA |UMB17 |
+-----------------------------+-------------+
|VENETO |VNT18 |
+-----------------------------+-------------+

La scelta dell'ambito regionale non garantisce comunque ai
candidati un collegamento automatico con la sede di svolgimento della
prova e non costituisce una scelta dell'eventuale sede di
destinazione al momento dell'approvazione della graduatoria.
10. Per tutti i codici di concorso, la prova consiste nella
somministrazione di quaranta quesiti a risposta multipla articolati
come segue:
a) una parte composta da trentadue quesiti volti a verificare
le conoscenze rilevanti afferenti, in ordine a ciascun codice di
concorso, alle seguenti materie:
Codice 01- funzionario amministrativo - giuridico - contabile
a) diritto costituzionale;
b) diritto amministrativo;
c) diritto civile, con particolare riferimento alle
obbligazioni e ai contratti;
d) diritto dell'Unione europea;
e) elementi di diritto penale, con particolare riferimento
ai reati contro la pubblica amministrazione;
f) disciplina del lavoro pubblico e responsabilita' dei
pubblici dipendenti;
g) elementi di diritto processuale civile e del lavoro;
h) contabilita' pubblica;
i) organizzazione e management delle pubbliche
amministrazioni;
l) elementi di organizzazione del Ministero dell'istruzione
e delle istituzioni scolastiche.
codice 02 - funzionario socio - organizzativo - gestionale
a) elementi di diritto costituzionale;
b) elementi di diritto amministrativo;
c) elementi di contabilita' pubblica;
d) elementi di diritto penale, con particolare riferimento
ai reati contro la pubblica amministrazione;
e) elementi di diritto del lavoro pubblico e
responsabilita' dei pubblici dipendenti;
f) tipologie e modelli organizzativi;
g) teorie manageriali, della conoscenza e
dell'apprendimento organizzativo;
h) teorie del cambiamento organizzativo e project
management;
i) pratiche di gestione organizzativa e descrizioni di
ruoli, funzioni e strutture nonche' degli strumenti idonei per la
descrizione di modelli e processi nella pubblica amministrazione;
l) elementi di organizzazione del Ministero dell'istruzione
e delle istituzioni scolastiche.
Codice 03 - funzionario per la comunicazione e per
l'informazione
a) elementi di diritto costituzionale;
b) elementi di diritto amministrativo;
c) elementi di contabilita' pubblica;
d) elementi di diritto penale, con particolare riferimento
ai reati contro la pubblica amministrazione;
e) elementi di diritto del lavoro pubblico e
responsabilita' dei pubblici dipendenti;
f) teoria e tecniche della comunicazione pubblica;
g) comunicazione e marketing;
h) normativa in materia di protezione dei dati personali;
i) normativa in materia di trasparenza, prevenzione e
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione;
l) pubbliche relazioni e comunicazione: contenuti della
professione e strumenti operativi;
m) legislazione relativa all'attivita' di informazione e
comunicazione pubblica;
n) elementi di organizzazione del Ministero dell'istruzione
e delle istituzioni scolastiche.
Codice 04 - funzionario informatico - statistico
a) elementi di diritto costituzionale;
b) elementi di diritto amministrativo;
c) elementi di contabilita' pubblica;
d) elementi di diritto penale, con particolare riferimento
ai reati contro la pubblica amministrazione;
e) elementi di diritto del lavoro pubblico e
responsabilita' dei pubblici dipendenti;
f) elementi di organizzazione e management delle pubbliche
amministrazioni;
g) elementi di organizzazione del Ministero dell'istruzione
e delle istituzioni scolastiche;
h) norme in materia di amministrazione digitale,
e-government e dematerializzazione;
i) metodi di analisi, presentazione e previsione delle
tendenze fondamentali individuabili in grandi flussi di dati (Big
Data), con particolare riferimento agli strumenti software necessari
all'elaborazione;
l) metodologie e strumenti di project management, con
particolare riferimento alla data science;
m) sicurezza dei dati, con particolare riferimento alla
data privacy;
n) semantica ed ontologie per la gestione delle
informazioni;
o) machine learning e servizi cognitivi;
p) text mining, natural language processing;
q) cenni di architetture di reti e dei sistemi di
comunicazione con particolar riferimento al cloud computing e alle
connesse tematiche di sicurezza;
r) analisi e progettazione di sistemi informatici con
particolare riferimento a sistemi di data mining e business
intelligence, sistemi web;
s) tecniche e metodi di dematerializzazione e
digitalizzazione dei processi di business;
t) tecniche statistiche a supporto del data science.
Nell'ambito dei predetti quesiti verra' altresi' accertata la
conoscenza della lingua inglese, ad un livello di competenze pari al
livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue,
nonche' la conoscenza delle tecnologie informatiche e le competenze
digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di
trasformazione digitale della pubblica amministrazione.
b) una parte composta da otto quesiti situazionali relativi a
problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli
studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno
situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende
valutare la capacita' di giudizio dei candidati, chiedendo loro di
decidere - tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione -
quale ritengano piu' adeguata. La prova si svolgera' mediante
strumentazione informatica e piattaforme digitali.
11. Il Ministero dell'istruzione puo' avvalersi, per la
predisposizione e formulazione dei quesiti, nonche' per
l'organizzazione della prova scritta, di enti, aziende o istituti
specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse
umane. Ciascuna commissione esaminatrice provvedera' alla validazione
dei quesiti.
12. Alla prova scritta sara' attribuibile un punteggio massimo
complessivo di 30 punti. La stessa si intendera' superata con una
votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi).
13. La correzione degli elaborati avviene con modalita' che
assicurino l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali.
Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite
le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento
dell'anonimato, che possono essere svolte con modalita' digitali.
14. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalita' di
espletamento della prova verranno definite da ciascuna commissione e
fornite ai candidati mediante appositi avvisi, da pubblicarsi sulla
piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1, del bando.
15. Le informazioni personali relative allo svolgimento ed ai
risultati della prova di ciascun candidato saranno accessibili, sulla
piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1, del bando,
all'interno dell'area riservata predisposta».
2.f) l'art. 13 del bando e' soppresso;
2.g) l'art. 14, comma 1, del bando e' cosi' sostituito: «Il
punteggio finale e' dato dal punteggio conseguito nella prova
scritta»;
2.h) all'art. 14, comma 2, del bando le parole «della prova
orale» sono sostituite con le parole «della prova scritta»;
2.i) all'art. 14, comma 5, del bando le parole «e nella prova
orale» sono soppresse.
3. Inoltre, sono apportate al bando le seguenti, ulteriori,
modifiche:
3.a) l'art. 6, comma 1, lettera n) del bando, e' cosi'
sostituito:
«l'eventuale necessita', in relazione alla propria
disabilita' o a diagnosi di disturbi specifici di apprendimento
(DSA), di tempi aggiuntivi, di ausili, di misure dispensative e/o di
strumenti compensativi per l'espletamento delle prove concorsuali»;
3.b) l'art. 7, comma 4, del bando e' soppresso;
3.c) all'art. 7 del bando, dopo il comma 2, sono aggiunti i
seguenti commi:
«3. Il candidato con diagnosi di disturbi specifici di
apprendimento (DSA) deve specificare, nella domanda di partecipazione
al concorso, la richiesta della misura dispensativa, dello strumento
compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari, di cui intende
beneficiare in funzione della propria esigenza, la quale dovra'
essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita
dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'A.S.L. di
riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle
richiamate misure sara' determinata a insindacabile giudizio della
commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e
comunque nell'ambito delle modalita' individuate dal decreto
interministeriale del 9 novembre 2021, adottato dal Ministro per la
pubblica amministrazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e dal Ministro per le disabilita'. In ogni caso, i tempi
aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova.
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa va
trasmessa, utilizzando le apposite funzionalita' della piattaforma di
cui all'art. 5, comma 1, del bando non oltre i venti giorni
successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
4. Le situazioni di disabilita' o diagnosi di DSA sopravvenute
successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili, misure
dispensative, strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi, potranno
essere segnalate secondo le modalita' indicate nella piattaforma di
cui all'art. 5, comma 1, del bando»;
3.d) all'art. 8, comma 3, del bando il periodo «utilizzando le
credenziali fornite al momento dell'autenticazione» e' soppresso.

                               Art. 2 


Riapertura dei termini per la presentazione delle domande


1. Per effetto di quanto stabilito all'art. 1, sono riaperti i
termini per la partecipazione al concorso pubblico, per esami, per il
reclutamento di complessive trecentoquattro unita' di personale non
dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area
funzionale III, posizione economica F1, vari profili professionali,
dei ruoli del personale del Ministero dell'istruzione, adottato con
decreto dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61 (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -
n. 59 del 27 luglio 2021), come modificato dal presente
provvedimento.
2. La presentazione della domanda avviene esclusivamente per via
telematica, attraverso il sistema pubblico di identita' digitale
(SPID), compilando l'apposito modulo elettronico presente sulla
piattaforma digitale disponibile all'indirizzo:
https://reclutamento.istruzione.it -_raggiungibile anche dal sito
istituzionale del Ministero dell'istruzione. Per la partecipazione al
concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.
3. I candidati possono presentare istanza on-line di
partecipazione al concorso, mediante il sistema di cui al comma 2,
entro le ore 12,00 del 5 maggio 2022. Sono accettate esclusivamente
ed indifferibilmente le domande inviate entro detto termine.
4. La data di presentazione on-line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
5. La presentazione della domanda per via telematica costituisce
modalita' esclusiva di partecipazione alla procedura, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.
6. E' possibile presentare domanda di partecipazione in ordine ad
uno soltanto tra i profili professionali indicati all'art. 1, comma 1
del bando.
7. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4
e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della
prova scritta, da personale individuato dal Ministero
dell'istruzione.
8. Il candidato con disabilita' o con diagnosi di disturbi
specifici di apprendimento (DSA) deve specificare, nella domanda di
partecipazione al concorso, la richiesta di ausili, della misura
dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi
necessari, di cui intende beneficiare in funzione della propria
esigenza, la quale dovra' essere opportunamente documentata ed
esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione
medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura
pubblica. L'adozione delle richiamate misure sara' determinata
secondo le modalita' indicate all'art. 1, comma 3.c) del presente
provvedimento.
9. Il mancato inoltro della documentazione richiesta, nei tempi e
secondo le modalita' di cui al succitato art. 1, comma 3.c) del
presente provvedimento, non consentira' all'amministrazione di
organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza
richiesta.
10. Le situazioni di disabilita' o le diagnosi di DSA
sopravvenute e accertate successivamente alla data di scadenza
prevista al comma 3 del presente articolo, che potrebbero prevedere
la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere
adeguatamente documentate con le stesse modalita' sopraindicate e
tempestivamente comunicate entro un congruo termine antecedente allo
svolgimento della prova; tali richieste saranno sottoposte alla
valutazione di ciascuna commissione esaminatrice.
11. Per le richieste di supporto legate alla compilazione della
domanda ed alla procedura selettiva, il candidato dovra' utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di
assistenza presente nella home page della piattaforma di cui al comma
2 del presente articolo.
12. Le richieste pervenute in modalita' differenti da quella
sopra indicata non potranno essere prese in considerazione.
13. Sono fatte salve le domande di partecipazione regolarmente
presentate alla data di scadenza del termine previsto dall'art. 5,
comma 3, del bando. Coloro che, alla predetta data, hanno gia'
inviato la candidatura, possono comunicare all'amministrazione,
utilizzando le apposite funzionalita' della piattaforma di cui
all'art. 5, comma 1, del bando, eventuali variazioni dell'indirizzo
di posta elettronica (PEC e PEO) nonche' dell'indirizzo di residenza
e/o di domicilio che siano intervenute successivamente all'inoltro
della domanda. Con le stesse modalita', il candidato potra'
comunicare l'eventuale presenza di una diagnosi di disturbi specifici
di apprendimento (DSA), secondo quanto prescritto dall'art. 1, comma
3.c) del presente provvedimento. Non saranno in alcun modo
modificabili i dati concernenti i requisiti di ammissione al
concorso, di cui all'art. 3 del bando, nonche' i dati relativi ai
titoli di preferenza e di riserva, di cui all'art. 2 ed all'art. 1,
comma 3, del bando. La domanda presa in considerazione sara' quella
come da ultimo integrata.
14. Resta fermo che i requisiti di partecipazione, di cui
all'art. 3 del bando, devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda previsto dall'art. 5,
comma 3, del bando.

                               Art. 3 


Forme di pubblicita'


1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», nonche' sulla piattaforma raggiungibile all'indirizzo:
https://reclutamento.istruzione.it

                               Art. 4 


Norme finali


1. Per quanto non espressamente previsto nel presente
provvedimento, si rinvia al bando di concorso richiamato dall'art. 1,
comma 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 27
luglio 2021.
Roma, 6 aprile 2022

Il Capo Dipartimento: Greco

 

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