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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre tenenti del Corpo
di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, con riserva di
un posto a favore degli ufficiali ausiliari.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.22 del 16/3/2007 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 07E01515 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 16/4/2007 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme
concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della
Guardia di Pubblica Sicurezza;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario
relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito, emanato
in applicazione all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme
in materia di autonomia didattica degli atenei e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree specialistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente
il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331, modificato con decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione Generale della sanita' militare, riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione Generale della sanita' militare emanata per delineare il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2007-2009;
Ravvisata la necessita' di indire per l'anno 2007 un concorso,
per titoli ed esami, per la nomina di ufficiali in servizio
permanente nel ruolo normale del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito;
Decreta:
Articolo 1.
Posti a concorso
1. E' indetto per l'anno 2007 un concorso, per titoli ed esami,
per la nomina di 3 (tre) tenenti del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito, con riserva di 1 (uno) posto a favore
degli ufficiali ausiliari di cui all'art. 26 del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, che abbiano prestato servizio senza demerito
nell'Esercito.
2. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il
personale militare la facolta' di revocare o annullare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
modificare il numero dei posti di cui al precedente comma 1, di
sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso
applicativo, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale per l'anno 2007. Qualora l'Amministrazione si avvalesse
di tale facolta', provvedera' a darne formale comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
Articolo 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare
concorrenti di sesso sia maschile che femminile che, alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel
successivo art. 3, comma 1:
a. non abbiano superato:
- il 40° anno di eta', se ufficiali in ferma prefissata che
abbiano completato un anno di servizio, di cui all'art. 24 del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, o se ufficiali inferiori
appartenenti alle forze di completamento, di cui all'art. 25 del
medesimo decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
- il 32° anno di eta', se non appartenenti alle predette
categorie;
b. siano cittadini italiani;
c. siano in possesso della laurea specialistica/magistrale in
giurisprudenza.
Saranno ritenute valide anche le lauree che, per la
partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, siano
dichiarate equipollenti a quella suindicata con provvedimento
legislativo o amministrativo. Allo scopo, gli interessati avranno
cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa
attestazione di equipollenza.
Saranno, infine, ritenute valide le lauree conseguite all'estero,
sempreche' le stesse risultino riconosciute dal Ministero
dell'Universita' e della Ricerca equipollenti a quella prescritta per
la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. Allo
scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di
partecipazione al concorso la relativa attestazione di equipollenza;
d. godano dei diritti civili e politici;
e. non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti
d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento volontario nelle
Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di
idoneita' fisica;
f. non siano stati riconosciuti «obiettori di coscienza» ovvero
ammessi a prestare «servizio civile», ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (solo se di sesso maschile).
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati:
a. al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente nei
ruoli normali dell'Esercito, da accertarsi con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 8 e 9;
b. all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta
stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da
accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Gli
stessi, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a., nonche'
quelli di cui al comma 2, devono essere mantenuti fino alla nomina ad
ufficiale in servizio permanente e durante il successivo iter
formativo.
Articolo 3.
Domande di partecipazione
I concorrenti dovranno:
a. redigere la domanda di partecipazione al concorso in carta
semplice, secondo lo schema riportato nell'Allegato «A» che
costituisce parte integrante del presente decreto;
b. firmare per esteso la domanda (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non
accoglimento della medesima;
c. spedire la domanda a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, al
Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare
- I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione -
Casella Postale 15317 - 00143 Roma Laurentino, a pena di decadenza,
entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A tal fine fara' fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il concorrente avra' cura di conservare copia della domanda e la
ricevuta di spedizione della raccomandata che dovranno essere esibite
all'atto della presentazione alla prova di preselezione, come
indicato nel successivo art. 6, comma 1.
I militari in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda
con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal Reparto/Ente
di appartenenza.
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda
entro il termine sopraindicato, anche tramite le Autorita'
diplomatiche o consolari.
I militari in servizio, impiegati all'estero in localita' ove non
vi siano le predette Autorita', potranno presentare la domanda,
sempre entro il medesimo termine, al Comando di appartenenza, che
provvedera' a trasmetterla immediatamente al predetto indirizzo, dopo
avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.
In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di
assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita/Comando
ricevente.
2. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che, ai
sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da dichiarazioni mendaci,
dovra' dichiarare nella domanda:
a. il concorso al quale intenda partecipare, indicandone gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
b. la lingua straniera nella quale intenda eventualmente
sostenere la prova orale facoltativa (una sola a scelta fra inglese,
francese, tedesco e spagnolo);
c. i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
d. la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
e. il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, possibilmente, il numero telefonico.
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a
mezzo telegramma o fax (n. 06/517052774), al Ministero della difesa -
Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 4ª sezione - Viale dell'Esercito
186 - 00143 Roma Cecchignola - ogni variazione del recapito indicato
nella domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del
concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore;
f. la laurea magistrale/specialistica posseduta, la durata
legale del corso di studi universitari seguito, l'Universita' presso
la quale e' stata conseguita con il relativo indirizzo, la data di
conseguimento e la votazione riportata;
g. il possesso della cittadinanza italiana.
In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' soggetto (od ha assolto), se di sesso maschile, agli
obblighi di leva;
h. lo stato civile;
i. di godere dei diritti civili e politici;
j. di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale.
In caso contrario, dovra' indicare in apposita dichiarazione da
allegare alla domanda, le condanne e le applicazioni di pena ed i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento
penale per aver assunto la qualifica di imputato.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della
difesa - Direzione Generale per il personale militare - I Reparto -
1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª sezione - Viale
dell'Esercito 186 - 00143 Roma - qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra;
k. gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica
amministrazione e prosciolto d'autorita' o d'ufficio da precedente
arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita
permanente dei requisiti di idoneita' fisica. Tale dichiarazione va
resa anche se negativa;
l. il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito. Se ufficiale di complemento o
ufficiale in ferma prefissata, la data di inizio del corso A.U.C. o
del corso A.U.F.P., il numero e tipologia dello stesso e l'anzianita'
giuridica di nomina. Inoltre, se ufficiale di complemento dovra'
indicare la data di fine servizio di prima nomina, l'eventuale
ammissione alla ferma biennale non rinnovabile e la data di fine
ferma biennale. Se ufficiale delle forze di completamento i periodi
di richiami effettuati, la loro durata e l'esigenza per la quale e'
stato richiamato;
m. solo se concorrente di sesso maschile:
1) il distretto militare ovvero la capitaneria di porto di
appartenenza;
2) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
3) di non essere stato dichiarato «obiettore di coscienza»
ovvero ammesso a prestare «servizio civile» ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
n. l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di
espatrio (solo se cittadino italiano residente all'estero);
o. l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito
indicati nel successivo art. 11.
E' onere del concorrente fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da parte della commissione esaminatrice. A tal fine potra' essere
prodotta a corredo della domanda di partecipazione al concorso
eventuale documentazione probatoria ovvero una dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le
pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico dovranno essere
necessariamente allegate alla domanda ai fini della loro eventuale
valutazione;
p. l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati nell'Allegato «D» che costituisce parte integrante del
presente decreto. Tali titoli potranno essere anche analiticamente
indicati in apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, allegata alla domanda di partecipazione al
concorso;
q. di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 13, comma 4;
r. di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza;
s. di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
t. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
u. se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in
caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive.
3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente art. , la Direzione Generale per
il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda riportato nel gia' citato Allegato «A» al presente
decreto.
Articolo 4.
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento del concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, prevede:
a) una prova di preselezione;
b) due prove scritte;
c) prove di efficienza fisica;
d) accertamenti sanitari;
e) accertamento attitudinale;
f) una prova orale;
g) una prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato
da una amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso
cui partecipano (presumibilmente entro il 30 dicembre 2007), dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1.
Articolo 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a. la commissione per le prove di efficienza fisica;
b. la commissione per gli accertamenti sanitari;
c. la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d. la commissione per l'accertamento attitudinale;
e. la commissione esaminatrice per la prova di preselezione,
per le prove scritte, per la valutazione dei titoli, per le prove
orali e per la formazione della graduatoria.
2. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
- un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado
non inferiore a colonnello, presidente;
- due ufficiali dell'Esercito in servizio permanente, di grado
non inferiore a maggiore, qualificati istruttori militari di
educazione fisica, membri;
- un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito.
3. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
- un ufficiale medico dell'Esercito in servizio permanente, di
grado non inferiore a colonnello, presidente;
- due ufficiali medici dell'Esercito in servizio permanente, di
grado non inferiore a maggiore, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
- un brigadiere generale medico del Corpo sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, presidente;
- due ufficiali superiori medici del Corpo sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della commissione di
cui al precedente comma 3.
5. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
- un ufficiale superiore in servizio permanente del ruolo
normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni dell'Esercito, presidente;
- un ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario
dell'Esercito laureato in psicologia, membro;
- un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
- un ufficiale inferiore in servizio permanente, di grado non
inferiore a tenente, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico
specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati
in psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati presso il
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di
Foligno.
6. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera e), sara' composta da:
- un ufficiale dell'Esercito, di grado non inferiore a generale
di brigata o grado equivalente, in servizio o in ausiliaria da non
oltre tre anni, presidente;
- due ufficiali del Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a
maggiore, membri;
- un docente universitario in materie giuridiche, membro;
- un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
- un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado
non inferiore a capitano, ovvero un dipendente civile
dell'Amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale
«C», posizione non inferiore a «C/2», segretario senza diritto di
voto.
I membri aggiunti interverranno solo nelle fasi espressamente
indicate ed avranno diritto di voto per le sole materie per le quali
sono aggregati.
Articolo 6.
Prova di preselezione
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso - ad una prova di preselezione, che avra' luogo, a cura
della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera e), presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito - caserma «Gonzaga del Vodice» - Viale Mezzetti n. 2 -
Foligno, nel giorno e con inizio non prima dell'ora appresso
indicati:
5 giugno 2007 - ore 08,30.
Eventuali modificazioni della sede, della data o dell'ora di
svolgimento della prova di preselezione saranno rese note con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del
15 maggio 2007, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale del - 15 maggio 2007 tale pubblicazione potra' essere
rinviata ad una data successiva.
2. Qualora in relazione al numero dei concorrenti venisse
ritenuto non opportuno effettuare la prova di preselezione, nella
medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 15 maggio 2007,
ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto eventualmente
rinvio, verra' pubblicato il relativo avviso, con valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Per informazioni in
merito i concorrenti potranno consultare, inoltre, a decorrere dalla
predetta data, il sito web «www.persomil.difesa.it».
3. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso cui hanno chiesto di partecipare sono tenuti
a presentarsi, senza attendere alcun avviso, muniti della copia della
domanda, della ricevuta della raccomandata di spedizione della
domanda e di valido documento di riconoscimento provvisto di
fotografia, presso il predetto Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di
quella fissata per l'inizio della prova.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della
prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
4. La prova di preselezione consistera' nella somministrazione di
almeno 50 (cinquanta) quesiti a risposta multipla predeterminata
volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana,
anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di
argomenti di attualita', di educazione civica, di storia, di
geografia e di logica matematica, nonche' ad evidenziare le capacita'
di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti.
La durata massima della prova ed il numero dei quesiti cui
dovranno rispondere i concorrenti saranno preventivamente fissati
dalla commissione esaminatrice e comunicati prima dell'inizio della
prova stessa.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
5. Al termine della prova di preselezione, la cui correzione
sara' effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati, la
competente commissione, in base al numero delle risposte esatte
fornite dai concorrenti, formera' una graduatoria provvisoria, al
solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle prove
scritte.
Saranno inoltre ammessi a sostenere le prove scritte i
concorrenti che abbiano fornito lo stesso numero di risposte esatte
del concorrente classificatosi nella graduatoria provvisoria
all'ultimo posto utile.
6. I concorrenti di cui al precedente comma 5 riceveranno
apposita comunicazione di ammissione alle prove scritte da parte
della Direzione Generale per il personale militare a mezzo lettera
raccomandata o telegramma.
7. I concorrenti che non saranno rientrati nel numero dei posti
disponibili indicati al precedente comma 5 non riceveranno alcuna
comunicazione scritta dell'esito di detta prova. Essi potranno
richiedere informazioni sull'esito della stessa, a partire dal 10°
giorno successivo alla data di rispettivo svolgimento, al Ministero
della difesa - Direzione Generale per il personale militare -
Servizio Relazioni con il Pubblico - Viale dell'Esercito 186 - 00143
Roma (tel. 06/517051012), ovvero consultare il sito web
«www.persomil.difesa.it».
8. La commissione dovra' far pervenire alla Direzione Generale
per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali - 4ª Sezione i verbali della prova di preselezione entro il
terzo giorno dalla data di svolgimento della prova stessa.
Articolo 7.
Prove scritte
1. I concorrenti di cui al precedente art. 6, comma 5 - ovvero
quelli che non avessero ricevuto comunicazione di esclusione dal
concorso qualora non fosse stata effettuata la prova di preselezione
- dovranno sostenere le seguenti prove scritte:
1ª prova: svolgimento, in un tempo non superiore ad otto ore,
di una composizione di cultura generale - professionale su uno o piu'
argomenti, scelti dalla commissione, tratti dalle seguenti materie
indicate nell'Allegato «B» che costituisce parte integrante del
presente decreto:
diritto costituzionale,
diritto internazionale,
diritto del lavoro,
diritto civile,
diritto amministrativo,
diritto commerciale;
2ª prova: svolgimento, in un tempo non superiore ad otto ore,
di un progetto sotto forma di composizione su uno o piu' argomenti,
scelti dalla commissione, tratti dalle materie previste per la prima
prova scritta.
2. Le prove scritte di cui al precedente comma 1 avranno luogo,
con inizio non prima delle ore 08,30, nelle sedi e nei giorni
appresso indicati:
3 e 4 luglio 2007 presso il Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito - Viale Mezzetti n. 2, Foligno.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento di
dette prove saranno rese note mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 12 giugno 2007, che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
del 12 giugno 2007 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una
data successiva.
3. I concorrenti di cui al precedente comma 1 sono tenuti a
presentarsi senza attendere alcun avviso (muniti della copia della
domanda e della ricevuta della raccomandata di spedizione della
domanda solo qualora la prova di preselezione non avesse avuto luogo)
nella sede e nei giorni rispettivamente prescritti, entro le ore
07,30.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di
ciascuna prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati
rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
4. Per ciascuna prova scritta consistente nello svolgimento di un
elaborato la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera e) formulera' preventivamente, in adunanza segreta, tre
tracce concernenti la/le materia/e oggetto d'esame e le chiudera' in
plichi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei concorrenti
sara' invitato a scegliere, mediante sorteggio, la traccia da
svolgere.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente
avra' conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a
18/30i. Tale punteggio sara' utile per la formazione della
graduatoria di cui al successivo art. 12.
7. I concorrenti risultati idonei riceveranno da parte della
Direzione Generale per il personale militare apposita comunicazione a
mezzo lettera raccomandata o telegramma contenente indicazione del
giorno e dell'ora nei quali dovranno presentarsi per essere
sottoposti alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti
sanitari ed all'accertamento attitudinale di cui ai successivi
articoli 8 e 9 del presente decreto.
8. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal 30° giorno successivo alla data di svolgimento delle prove, al
Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare
- Servizio Relazioni con il Pubblico - Viale dell'Esercito 186 -
00143 Roma (tel. 06/517051012), ovvero consultare il sito web
«www.persomil.difesa.it».
Articolo 8.
Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte saranno
ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora idonei,
saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica ed
attitudinale.
2. Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e
quello attitudinale avranno luogo, presumibilmente nel mese
di ottobre 2007, presso il Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito - caserma «Gonzaga del Vodice» - Viale
Mezzetti, n. 2, Foligno, nei giorni che saranno resi noti con la
lettera raccomandata o il telegramma di cui al precedente art. 7,
comma 7.
I concorrenti nel periodo di permanenza presso il Centro dovranno
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e
saranno forniti, compatibilmente con le potenzialita' dello stesso,
di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare.
3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il Centro muniti di
tenuta ginnica e dovranno produrre i seguenti documenti:
a. certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.
I concorrenti in servizio non di leva nella Forza armata Esercito
potranno produrre, in luogo del predetto certificato, la
dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario del
Reparto/Ente presso cui prestano servizio, da cui risulti l'assenza
di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza
operativa previste per detto personale.
La mancata presentazione del certificato o della dichiarazione di
cui sopra determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere
le prove di efficienza fisica;
b. referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata relativo all'accertamento dei
markers dell'epatite B e C effettuato da non oltre tre mesi. La
mancata presentazione di detta certificazione determinera' la non
ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari;
c. referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i
tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (solo se di
sesso femminile). La mancata presentazione di detto referto
determinera' la non ammissione della concorrente agli accertamenti
sanitari;
d. eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni e
relativo referto, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti
a tale esame strumentale presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private convenzionate entro i tre mesi precedenti la data
degli accertamenti sanitari;
e. eventuale referto attestante l'esito del test di gravidanza
- mediante analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i
cinque giorni precedenti la data di presentazione alle prove medesime
(solo se di sesso femminile).
Le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere
prodotte in originale o in copia conforme.
4. I concorrenti di sesso femminile che non dovessero esibire il
referto del test di gravidanza, al solo fine dell'effettuazione in
piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e dell'esame
radiografico del torace, dovranno essere sottoposti a detto test che
escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato stato di
gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove
di efficienza fisica. Inoltre la commissione per gli accertamenti
sanitari di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, secondo il
quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
maschile, consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
- piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
- corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 6') - esercizio
obbligatorio;
- salto in alto (minimo 110 centimetri, massimo tre tentativi)
- esercizio facoltativo;
- salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 50", massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso maschile e' riportato nell'Allegato «C» che costituisce
parte integrante del presente decreto.
6. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
femminile, consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
- piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
- corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 7') - esercizio
obbligatorio;
- salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi)
- esercizio facoltativo;
- salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 60", massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso femminile e' riportato nel gia' citato Allegato «C» al
presente decreto.
7. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti,
rispettivamente, nei precedenti commi 6 e 7 determinera' giudizio di
non idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti
sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso.
Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica senza
attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine
di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato
Allegato «C» al presente decreto.
Il medesimo Allegato «C» contiene disposizioni circa le modalita'
di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di
precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'effettuazione degli esercizi.
8. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera a):
- verifichera' la validita' delle certificazioni prodotte dai
concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale;
- avviera' senza indugio alla competente commissione per gli
accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di
gravidanza fosse risultato positivo ai fini dell'adozione del
provvedimento di cui al precedente comma 5 del presente articolo;
- sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale;
- attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o
entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente
indicato nel gia' citato Allegato «C» al presente decreto. Tale
punteggio, che in ogni caso non potra' superare complessivamente i 2
punti, sara' comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera'
alla formazione della graduatoria di cui al successivo art. 12.
9. La Direzione Generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento delle prove, la facolta'
di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentata causa
di forza maggiore, non potessero presentarsi alle prove di efficienza
fisica nel giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax -
numero 06/517052774) al massimo entro il giorno della prova, inviando
documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la
riconvocazione potra' essere disposta solo se la stessa risulti
compatibile con la data di approvazione della graduatoria finale di
cui al successivo art. 12.
Articolo 9.
Accertamenti sanitari ed attitudinale
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti ad accertamenti sanitari ed attitudinale.
2. Per esigenze organizzative l'accertamento attitudinale potra'
eventualmente precedere, anche in parte, gli accertamenti sanitari.
3. Gli accertamenti sanitari, cui provvedera' la commissione di
cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b), saranno volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
dei concorrenti quali ufficiali in servizio permanente nei ruoli
normali dell'Esercito.
a) Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare» e
delle direttive della Direzione Generale della Sanita' militare in
data 5 dicembre 2005, citate nelle premesse, detta commissione
dovra', altresi', accertare il possesso da parte dei concorrenti dei
seguenti specifici requisiti:
1) statura non inferiore a:
- m. 1,65, se di sesso maschile,
- m. 1,61, se di sesso femminile;
2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10i e
non inferiore a 4/10i nell'occhio che vede meno raggiungibile con
correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche ad un
solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare
normali;
3) perdita uditiva:
MONOLATERALE: valori compresi tra 25 e 35 dB;
BILATERALE: P.P.T. compresa entro il 20%;
MONOLATERALE O BILATERALE ISOLATA &60; 45dB a 6.000 \div
8.000 Hz;
4) normale assetto della struttura di personalita' nelle sue
componenti intellettiva, affettiva e comportamentale.
b) La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
- esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui non abbiano prodotto esame e relativo referto da cui risulti che
tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private
convenzionate, come indicato al precedente art. 8, comma 3;
- cardiologico con E.C.G.;
- oculistico;
- otorinolaringoiatrico;
- psichiatrico;
- analisi completa delle urine;
- esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso anche saltuario od occasionale di sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
- analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT - AST);
birilubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
La commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, secondo quanto
riportato nell'Allegato «E» che costituisce parte integrante del
presente decreto, nonche' ulteriore dichiarazione di consenso
informato al protocollo vaccinale che, ai sensi della normativa
vigente, sara' loro praticato all'atto della presentazione in
servizio dopo la nomina e periodicamente ad intervalli programmati,
per conservare lo stato di immunizzazione, secondo quanto indicato
nel medesimo Allegato «E» al presente decreto.
c) La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti psico-fisici
suindicati.
d) La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
- «Idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo di
amministrazione e commissariato dell'Esercito in servizio
permanente», con indicazione del profilo sanitario di cui alla
successiva lettera e);
- «Non idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo di
amministrazione e commissariato dell'Esercito in servizio
permanente», con indicazione della causa di non idoneita'.
e) Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sia stato
attribuito il seguente profilo sanitario minimo:
PS ^ CO ^ AC ^ AR ^ AV ^ LS ^ LI ^ VS ^ AU 2 ^ 3 ^ 2 ^ 2 ^ 2 ^ 2 ^ 2
^ 3 ^ 2
f) Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un
punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario. Ad ogni coefficiente 2 o 3
di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito
un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo
stesso sara' attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il
punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari
sara' di punti 4,5.
g) Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti
da:
- imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
- disturbi della parola anche se in forma lieve
(dislalia-disartria);
- esito positivo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario, di sostanze stupefacenti, nonche'
per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
- malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
- tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
applicativo e con l'impiego quale ufficiale in servizio permanente
dei ruoli normali.
h) Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari venissero riscontrati affetti da lievi patologie ritenute
guaribili entro i successivi trenta giorni e senza esiti rientranti
nelle cause di esclusione di cui alla precedente lettera g), la
commissione rinviera' il giudizio, fissando il termine entro il quale
sottoporli all'accertamento definitivo per verificare il possesso
dell'idoneita' fisica.
Detti concorrenti, per esigenze organizzative, potranno essere
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al
successivo comma 4.
i) Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
j) I concorrenti giudicati «non idonei» potranno, tuttavia,
spedire con lettera raccomandata al Ministero della difesa -
Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 4ª sezione - Viale dell'Esercito
186 - 00143 Roma - improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo alla data degli accertamenti sanitari, specifica istanza
di ulteriori accertamenti sanitari, corredata di idonea
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'. Detta istanza, pena il suo mancato accoglimento, dovra'
essere anticipata alla predetta Direzione Generale a mezzo fax
(06/517052774).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della
documentazione prevista ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dalla Direzione Generale per il personale militare la relativa
comunicazione.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, i
concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di non
idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra'
intendersi confermato.
Il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica dei concorrenti, in
caso di accoglimento dell'istanza sara' espresso, a seguito di
valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori
accertamenti, dalla commissione per gli ulteriori accertamenti
sanitari di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), la quale,
solo qualora lo ritenga necessario, sottoporra' gli interessati ad
ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio
definitivo.
I concorrenti giudicati «non idonei» anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno
esclusi dal concorso.
4. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei saranno sottoposti ad un accertamento attitudinale a cura
della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d),
finalizzato a valutarne le qualita' attitudinali e caratterologiche.
Detta commissione attraverso una serie di prove (batteria
testologica e questionario informativo) ed una intervista di
selezione individuale valutera':
- come il soggetto pensa;
- come il soggetto interagisce con il mondo esterno;
- come il soggetto lavora;
- motivazione e valori che sostengono la scelta.
Verranno pertanto indagate le seguenti aree:
- area cognitiva (modalita' di interazione e di affrontare le
situazioni reali);
- area relazionale (livello di maturita' e autoconsapevolezza
delle capacita' di mettersi in relazione con l'ambiente);
- area del lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche
che concorrono allo svolgimento di un'attivita' o mansione);
- area motivazionale e di identificazione con l'organizzazione
(reali aspettative professionali, capacita' di condividere ed
interiorizzare norme e principi dell'organizzazione militare).
5. A detto accertamento, per esigenze organizzative, potranno
essere sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al
precedente comma 3, lettera h) del presente articolo.
6. I concorrenti di cui al precedente comma 3, lettera j) saranno
di norma sottoposti a detto accertamento solo se verranno giudicati
idonei in sede di valutazione della documentazione allegata a corredo
della istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti, eventualmente dopo aver sostenuto con
riserva, ove fosse necessario per esigenze organizzative connesse al
rispetto del termine di conclusione della procedura concorsuale, la
prova orale. Eccezionalmente, ove lo impongano le citate esigenze
organizzative, essi potranno essere sottoposti con riserva
all'accertamento attitudinale nelle more della valutazione
dell'istanza di ulteriori accertamenti gia' prodotta o che intendano
produrre.
7. La commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente
un giudizio di idoneita' o di non idoneita'. Detto giudizio, che
sara' comunicato agli interessati seduta stante, per iscritto, e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei saranno
esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non comportera'
attribuzione di alcun punteggio.
8. Le commissioni per gli accertamenti sanitari e per
l'accertamento attitudinale dovranno far pervenire alla Direzione
Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione
reclutamento ufficiali - 4ª sezione i verbali degli accertamenti
rispettivamente curati entro il terzo giorno dalla data di
completamento dei medesimi.
Articolo 10.
Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari ed a
quello attitudinale saranno invitati dalla Direzione Generale per il
personale militare, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, a
presentarsi per sostenere la prova orale.
2. Nella lettera o nel telegramma di convocazione i concorrenti
riceveranno indicazione della sede e della data di svolgimento della
prova di cui al precedente comma 1.
I concorrenti che non dovessero presentarsi nel giorno stabilito
saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. La
Direzione Generale per il personale militare si riserva la facolta'
di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentata causa
di forza maggiore, non potessero presentarsi nel giorno stabilito. A
tal fine gli interessati dovranno far pervenire la richiesta di
riconvocazione (a mezzo telegramma o fax numero 06/517052774), al
massimo entro il giorno di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la
riconvocazione potra' essere disposta solo se la stessa risulti
compatibile con la data di approvazione della graduatoria finale di
cui al successivo art. 12.
3. Le modalita' di svolgimento ed i programmi della prova orale
cui provvedera' la commissione esaminatrice di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera e), sono riportati nel gia' citato Allegato
«B» al presente decreto.
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto in ciascuno dei due gruppi di argomenti oggetto della prova
(cultura tecnico-professionale e cultura tecnico-militare) una
votazione non inferiore a 18/30i, utile per la formazione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 12. Il punteggio
della prova risultera' dalla media dei voti riportati nei due
precitati gruppi di argomenti.
5. I concorrenti idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno la
prova orale facoltativa di lingua straniera (una sola a scelta fra
inglese, francese, tedesco e spagnolo).
La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgera' con le
seguenti modalita':
- breve colloquio a carattere generale;
- lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
- conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
Ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua straniera
sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30 alla quale
corrispondera' il seguente punteggio:
da 0 a 17,999/30i: punti 0;
da 18/30i a 19,999/30i: punti 1;
da 20/30i a 21,999/30i: punti 2;
da 22/30i a 23,999/30i: punti 3;
da 24/30i a 25,999/30i: punti 4;
da 26/30i a 27,999/30i: punti 5;
da 28/30i a 30/30i: punti 6.
6. La commissione dovra' far pervenire alla Direzione Generale
per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali - 4ª sezione i verbali delle prove orali entro il terzo
giorno dalla data di completamento delle prove medesime.
Articolo 11.
Valutazione dei titoli
1. La commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 5,
comma 1, lettera e), dopo le prove scritte di cui al precedente
art. 7 e prima della relativa correzione, procedera' alla valutazione
dei titoli di merito dei concorrenti, il cui esito sara' reso noto
agli stessi prima dell'effettuazione della prova orale.
2. La commissione disporra' di un punteggio complessivo massimo
di 10 punti, ripartiti come di seguito indicato:
- Diploma di laurea (massimo punti 1):
punti 1: per laurea specialistica con voto compreso tra 106
e 110/110 e lode;
punti 0,50: per laurea specialistica con voto compreso tra
100 e 105/110;
- Titoli accademici e tecnici (massimo punti 4):
punti 2: per ogni diploma di specializzazione;
punti 2: per ogni master afferente alla professionalita'
posseduta;
punti 2: per ogni dottorato di ricerca afferente alla
professionalita' posseduta;
- Pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico,
sempre che siano riportate in riviste scientifiche, con esclusione
delle tesi di laurea o di specializzazione attinenti la professione
(massimo punti 3). Esse formeranno oggetto di eventuale valutazione
solo se allegate alle domande. Per quelle prodotte in collaborazione
la loro valutabilita' avverra' solo ove sia possibile scindere ed
individuare l'apporto dei singoli autori;
- Esperienze professionali documentate, successive alla laurea,
attinenti alla laurea specialistica posseduta (massimo punti 2).
A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in nessun
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello sopra indicato.
3. Formeranno oggetto di valutazione - fermo restando quanto
sopra indicato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico
- solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso indicato
nel precedente art. 3, comma 1 e per i quali i concorrenti abbiano
fornito analitiche e complete informazioni nelle domande stesse
ovvero in apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate.
Articolo 12.
Graduatoria
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della commissione
esaminatrice, in una graduatoria generale di merito.
2. Tale graduatoria generale di merito sara' formata secondo
l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente,
calcolato quale somma:
- dei punteggi conseguiti nelle due prove scritte;
- dell'eventuale punteggio conseguito nelle prove di efficienza
fisica;
- del punteggio conseguito negli accertamenti sanitari;
- dell'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
- del punteggio conseguito nella prova orale;
- dell'eventuale punteggio ottenuto nella prova orale
facoltativa di lingua straniera.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria del concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, si terra' conto della riserva del
posto prevista a favore degli ufficiali ausiliari che abbiano
prestato servizio senza demerito nell'Esercito. Detto posto, qualora
non ricopribile per mancanza di riservatario idoneo, sara' devoluto
ad altro concorrente idoneo secondo l'ordine della graduatoria di
merito del concorso.
4. La riserva del posto a favore degli ufficiali ausiliari che
abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito si intendera'
soddisfatta dichiarando vincitore del concorso il primo riservatario
classificatosi con il piu' elevato punteggio assoluto nella
graduatoria di merito del concorso.
5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4, nel
decreto di approvazione della graduatoria del concorso si terra'
conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande che i
concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla
medesima.
6. La graduatoria dei concorrenti risultati idonei sara'
approvata con decreto dirigenziale. Saranno dichiarati vincitori -
sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al
precedente art. 1, comma 2 - i concorrenti che, per quanto indicato
nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di
merito.
7. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di detta
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. La graduatoria sara' inoltre pubblicata, a puro titolo
informativo, nel sito web «www.persomil.difesa.it».
Articolo 13.
Nomina
1. I concorrenti di cui al precedente art. 12, comma 6, saranno
nominati tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo
di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, con anzianita'
assoluta nel grado stabilita nel decreto Presidenziale di nomina che
sara' immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso del requisito della
condotta e delle qualita' morali di cui al precedente art. 2 del
presente decreto.
3. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via
provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso
applicativo di cui al successivo comma 4.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno, come prescritto
dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, e successive modificazioni, un corso applicativo, di durata
non superiore ad un anno accademico, con le modalita' stabilite dallo
Stato Maggiore dell'Esercito.
La mancata presentazione nel giorno prefissato comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. All'atto della
presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di
anni cinque decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che
avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del
corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma
comportera' la revoca della nomina.
5. Nel caso in cui alcuni dei posti risultassero non ricoperti
per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione Generale per il
personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, con i
criteri e nei limiti indicati nel precedente art. 12, entro 1/12
della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei
secondo l'ordine della graduatoria.
6. Il concorrente di sesso femminile nominato tenente in servizio
permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'art. 10 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare il corso
applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
7. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso
applicativo la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. Per gli ufficiali
appartenenti alle forze di completamento si applicheranno le
disposizioni previste dall'art. 25, comma 4, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215.
8. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo verra' disposta la revoca della
nomina, a decorrere dalla data di conferimento della stessa e
sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati
saranno collocati in congedo, a meno che, se di sesso maschile, non
debbano completare gli obblighi di leva, ovvero restituiti ai ruoli
di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per
intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio
permanente.
Articolo 14.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per il personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle
domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emergesse la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
3. Il certificato del casellario giudiziale verra' acquisito
d'ufficio.
Articolo 15.
Esclusioni
1. La Direzione Generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.
Articolo 16.
Spese di viaggio - Licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti di cui al precedente art. 4 del presente decreto sono a
carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio, potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami militari, sino ad un massimo di trenta
giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento
delle prove e degli accertamenti di cui all'art. 4, nonche' quelli
necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette
prove ed accertamenti ed il rientro alla sede di servizio. In
particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria,
potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la
preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di
cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora
il concorrente non sostenga gli accertamenti e le prove d'esame per
motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara'
computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Articolo 17.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione
Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione
reclutamento ufficiali, per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale della Direzione Generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Capo del I Reparto della Direzione Generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 13 marzo 2007
Il Generale di Corpo d'Armata: Rocco Panunzi
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