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BANCA D'ITALIA

Concorso per l'assunzione in esperimento nel grado di vice assistente
di quattro centralinisti telefonici non vedenti per l'area romana.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.99 del 14/12/2004
Ente:BANCA D'ITALIA
Località:Nazionale
Codice atto:04E11760
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:17/1/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               Art. 1.
 
Requisiti di partecipazione
 
La Banca d'Italia indice un concorso pubblico per l'assunzione in
esperimento di quattro centralinisti telefonici non vedenti riservato
a elementi che non hanno tenuto comportamenti incompatibili con le
funzioni da svolgere nell'Istituto.
Sono richiesti i requisiti che si indicano di seguito.
1. Iscrizione nell'albo professionale dei centralinisti
telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e 29
marzo 1985, n. 113.
2. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge.
3. Idoneita' fisica alle mansioni nei limiti della citata legge
n. 594/1957 e successive modificazioni.
4. Godimento dei diritti politici.
5. Eta' non inferiore agli anni 18.
I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea devono
possedere gli ulteriori requisiti che si riportano di seguito.
6. Godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
7. Adeguata conoscenza della lingua italiana.
Il requisito di partecipazione di cui al punto 1 del presente
articolo deve essere posseduto sia alla data di scadenza stabilita
per la presentazione della domanda sia al momento dell'assunzione; il
requisito di cui al punto 5 deve essere posseduto alla data di
scadenza stabilita per la presentazione della domanda; il possesso
del requisito di cui al punto 7 viene verificato durante le prove del
concorso. Gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di
assunzione.
La Banca d'Italia puo' verificare l'effettivo possesso dei
requisiti previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche
successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale
instaurazione del rapporto d'impiego.
La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da'
seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d'impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o piu' dei
requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformita' riscontrate
rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono
segnalate all'Autorita' giudiziaria.

                               Art. 2.
 
Domanda di partecipazione Termine per la presentazione della domanda
 
Per esigenze di carattere organizzativo si raccomanda di
compilare la domanda di partecipazione utilizzando il modulo
prestampato allegato al presente bando, di cui e' parte integrante,
reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia nonche'
presso gli uffici dell'Amministrazione Centrale di via Nazionale
n. 91 - Roma e del Centro «Donato Menichella» in Largo Guido Carli
n. 1 - Frascati (Roma). L'eventuale redazione della domanda in carta
libera dovra' essere effettuata riportando fedelmente - con scrittura
dattilografica o a stampatello - l'intero contenuto del predetto
modulo.
Il bando - completo del modulo di domanda - e' disponibile anche
sul sito INTERNET della Banca d'Italia «www.bancaditalia. it».
La domanda deve recare la firma autografa del candidato.
La domanda deve essere spedita per posta a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine perentorio del 17 gennaio
2005 all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia, Servizio
Personale Gestione Risorse, via Nazionale n. 91 - 00184 Roma. La data
di spedizione e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale
accettante. La domanda deve comunque pervenire entro il 15° giorno
successivo a quello del predetto termine perentorio. A tal fine, per
ragioni di certezza documentale, fa fede il timbro di protocollo
d'arrivo apposto dalla Banca.
La domanda puo' anche essere presentata, entro il termine
perentorio del 17 gennaio 2005, direttamente allo sportello di via
Nazionale n. 91 - Roma. Dell'avvenuta consegna a mani della domanda
viene rilasciata ricevuta. Non e' consentita la spedizione o la
presentazione della domanda presso le Filiali della Banca d'Italia.
La domanda puo' anche essere trasmessa entro il termine
perentorio del 17 gennaio 2005 per fax esclusivamente al numero
0647923947. La trasmissione deve avvenire dal lunedi' al venerdi',
purche' in giorni non festivi, esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore
17.00. A tal fine fanno fede l'ora e il giorno che vengono
automaticamente registrati al momento della ricezione del fax
dall'apparato collegato al numero sopra indicato.
Non sono tenute in considerazione - e comportano quindi
l'esclusione dal concorso - le domande:
a) prive della firma autografa;
b) spedite o presentate allo sportello oltre il termine
perentorio del 17 gennaio 2005; nonche' quelle che, anche se
inoltrate in tempo utile, pervengono oltre il 15° giorno successivo
al predetto termine perentorio, non assumendo la Banca alcuna
responsabilita' per eventuali ritardi o disguidi postali;
c) inoltrate tramite telegramma, telex o con qualsiasi altro
mezzo non idoneo ad accertarne la fonte di provenienza;
d) inoltrate per fax oltre il termine perentorio del 17 gennaio
2005 ovvero trasmesse a un numero di fax che, anche se appartenente
alla Banca d'Italia, sia diverso da quello sopra indicato. Sono
parimenti escluse le domande inoltrate in giorni e orari diversi da
quelli sopra specificati. L'utilizzo del fax costituisce una
modalita' aggiuntiva di presentazione della domanda. Poiche' il
sistema si fonda su reti di trasmissione e strumenti che sono
suscettibili di inconvenienti tecnici, la Banca non assume alcuna
responsabilita' nel caso di domande trasmesse con tale mezzo non
pervenute ovvero pervenute incomplete di parti essenziali;
e) dalle quali risulti il mancato possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d'Italia comunica per iscritto agli interessati il
provvedimento di esclusione all'indirizzo indicato nella domanda.
L'ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia riserva in
ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal
bando.
Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge n. 104/1992 nonche' dall'art. 16, comma 1, della legge n.
68/1999 i candidati non vedenti che siano affetti da ulteriori
disabilita' devono indicare - mediante compilazione del «Quadro A»
dell'accluso modulo di domanda - la necessita' di ausili per lo
svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di
disabilita'. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati
riconosciuti disabili mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla
legge, secondo lo schema del «Quadro A», ovvero allegare idonea
certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente.
Il «Quadro A», se utilizzato, deve recare la firma autografa del
candidato pena la perdita dei benefici previsti nel riquadro stesso.
Sulla base della documentazione ricevuta le strutture sanitarie
della Banca d'Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per
la concessione dei richiesti ausili, con riguardo alla specifica
condizione di disabilita'. Qualora la Banca d'Italia riscontri la non
veridicita' di quanto autocertificato dal candidato, procedera'
all'annullamento delle prove dallo stesso sostenute. Per ogni
evenienza, si puo' prendere contatto con il Servizio Personale
Gestione Risorse, Divisione Concorsi e Assunzioni (tel. 0647921).
I candidati devono indicare nel modulo di domanda, in modo chiaro
e inequivocabile, anche l'indirizzo al quale la Banca d'Italia deve
inviare tutte le comunicazioni inerenti al concorso, con l'eccezione
di quella relativa alla convocazione alla prova pratica, che viene
effettuata con le modalita' di cui all'art. 3.
La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per il
mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati
che sia da imputare a disguidi postali o telegrafici, alla mancanza
di chiarezza nell'indicazione dell'indirizzo ovvero a omessa o
tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento
dell'indirizzo medesimo.

                               Art. 3.
 
Convocazione alla prova pratica
 
La prova si svolge a Roma; ai candidati viene data notizia del
giorno e del luogo di effettuazione della prova pratica tramite
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - di uno dei martedi' o venerdi' del
mese di aprile 2005.
Con le stesse modalita' e gli stessi tempi - qualora per motivi
organizzativi non sia ancora possibile determinare giorno e luogo di
svolgimento della prova pratica - viene indicata la Gazzetta
Ufficiale sulla quale tale avviso sara' successivamente pubblicato.
Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento della prova pratica dopo la
pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo
calendario viene prontamente diffusa mediante avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
Tali informazioni sono disponibili anche sul sito INTERNET della
Banca d'Italia «www.bancaditalia.it» nonche' tramite un servizio di
call center attivabile componendo il numero 0647929351.
La Banca d'Italia non assume responsabilita' in ordine alla
diffusione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte
di fonti non autorizzate.

                               Art. 4.
 
Commissione di concorso. Prove d'esame
 
Il Governatore della Banca d'Italia nomina una Commissione con
l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame. Un membro effettivo e
un membro supplente vengono designati dall'Unione Italiana Ciechi,
scelti tra elementi non dipendenti della Banca d'Italia.
Le prove d'esame - che sono finalizzate ad accertare, tra
l'altro, la capacita' di espressione del candidato - consistono in
una prova pratica ed una prova orale.
I candidati sono chiamati a sostenere una prova pratica al
centralino volta ad accertare la capacita' di svolgere i compiti
propri delle mansioni di centralinista telefonico. Ai candidati puo'
essere chiesto di gestire telefonate in entrata e in uscita, anche
simultanee, di consultare elenchi telefonici (a scelta del candidato,
in nero o in braille), di trascrivere fonogrammi e di leggerne
successivamente il contenuto.
La prova pratica e' valutata fino a un massimo di 50 punti; essa
e' superata da coloro che conseguono una votazione di almeno 30
punti.
I concorrenti che superano la prova pratica vengono ammessi a
sostenere una prova orale.
La prova orale consistera' in un colloquio di carattere generale
vertente sui comportamenti e sui doveri del centralinista e su
elementi di geografia, di educazione civica e di informatica.
La prova orale viene valutata fino a un massimo di 50 punti; essa
e' superata da coloro che conseguono una votazione di almeno 30
punti.
I candidati che ne fanno espressa richiesta nella domanda possono
sostenere una prova facoltativa consistente in un colloquio in una
lingua straniera scelta tra inglese, tedesco, francese e spagnolo.
Tale colloquio facoltativo viene valutato con l'attribuzione di un
punteggio fino a un massimo di 3 punti, non computabile per il
superamento della prova orale, ma utile a determinare il punteggio
complessivo di cui al successivo art. 6.
Ai candidati viene data comunicazione scritta delle votazioni
riportate nelle singole prove d'esame.

                               Art. 5.
 
Adempimenti per la partecipazione alle prove
 
Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identita' ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa). I cittadini di altri Stati
membri dell'Unione Europea devono essere muniti di documento
equipollente.
Il documento deve essere in corso di validita' secondo le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.

                               Art. 6.
 
Graduatorie
 
Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato
dalla somma delle votazioni riportate nella prova pratica, nella
prova orale e nell'eventuale colloquio in lingua straniera di cui
all'art. 4.
La Commissione di cui all'art. 4 compila la graduatoria di merito
dei candidati idonei seguendo l'ordine decrescente del punteggio
complessivo.
La Banca d'Italia forma la graduatoria finale in base alla
graduatoria di merito e agli eventuali titoli di preferenza,
rilevanti per la Banca d'Italia, dichiarati dal candidato nella
domanda.
Fermo restando quanto precede, qualora piu' candidati risultino
in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu'
giovane di eta'.
La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da
parte di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di coprire in
tutto o in parte i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei,
seguendo l'ordine della graduatoria finale.
La Banca d'Italia si riserva altresi' la facolta' di utilizzare
la graduatoria finale per la copertura di eventuali ulteriori
esigenze che si dovessero manifestare su tutto il territorio
nazionale entro 5 anni dalla data di approvazione della stessa.

                               Art. 7.
 
Adempimenti per l'assunzione
 
Gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale ai
fini dell'assunzione devono documentare il possesso dei requisiti di
partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalita'
previste nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
Nell'ambito della documentazione che dovra' essere fornita ai
fini della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al
concorso e di assunzione, sono comprese anche le dichiarazioni
relative all'esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di
applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di
sicurezza ovvero di carichi pendenti.

                               Art. 8.
 
Visita medica propedeutica all'assunzione
 
La Banca d'Italia fa sottoporre gli elementi in assunzione a
visita medica presso enti pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie
al fine di accertare l'idoneita' fisica alle mansioni, nei limiti
della ripetuta legge n. 594/1957 e successive modificazioni.

                               Art. 9.
 
Nomina e assegnazione
 
La Banca d'Italia procede all'assunzione dei candidati
classificati utilmente nella graduatoria finale e in possesso dei
requisiti di cui all'art. 1 del bando. Essi sono nominati, in
esperimento, nel grado di Vice assistente con mansioni di
centralinista telefonico e - se riconosciuti idonei a giudizio
insindacabile della Banca d'Italia, al termine dell'esperimento, che
ha la durata di sei mesi - conseguono la conferma nel grado gia'
ottenuto con la medesima decorrenza del provvedimento di nomina.
Nell'ipotesi di esito sfavorevole, l'esperimento e' prorogato, per un
sola volta, di altri sei mesi.
L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo
condizionata.
Il rapporto d'impiego dei cittadini di un altro Stato membro
dell'Unione Europea e' regolato tenendo conto delle limitazioni di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 174/1994,
recante norme «sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione Europea ai posti di lavoro» presso gli enti pubblici.
In seguito alla nomina gli interessati devono assumere servizio
presso la sede di lavoro che viene loro assegnata, entro il termine
che sara' stabilito. Eventuali proroghe di detto termine sono
concesse solo per giustificati motivi.
Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di lavoro
assegnata entro il prescritto termine decadono dalla nomina, come
previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del Personale
della Banca d'Italia.
Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato
per il viaggio con qualunque mezzo pubblico di linea per il
raggiungimento della sede di lavoro dalla residenza anagrafica o
dall'ultima residenza anagrafica italiana in caso di attuale
residenza all'estero.

                              Art. 10.
 
Trattamento dei dati personali
 
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003,
concernente la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, e, in particolare, alle
disposizioni di cui all'art. 13, i dati personali forniti dai
candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia, Servizio Personale
Gestione Risorse, Divisione Concorsi e Assunzioni, per le finalita'
di gestione del concorso e sono trattati anche in forma
automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli assunti, prosegue
anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro per le
finalita' inerenti alla gestione del medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso
di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca procede all'esclusione
dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi
n. 104/1992, n. 68/1999 e n. 594/1957 e successive modificazioni.
I dati di cui all'art. 7, comma 2, del presente bando sono
trattati - per le finalita' previste dall'art. 112 del D.Lgs.
n. 196/2003 - allo scopo di accertare il possesso del requisito di
assunzione della compatibilita' dei comportamenti tenuti dagli
interessati con le funzioni da espletare nell'Istituto, in base a
quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica dei candidati o allo svolgimento del concorso.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all'art. 7 del
citato D.Lgs., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che
li riguardano nonche' alcuni diritti connessi tra cui il diritto di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma,
titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il Capo
del Servizio Personale Gestione Risorse.

                              Art. 11.
 
Altre norme richiamate
 
Il presente bando di concorso tiene conto della legge
n. 125/1991, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro.
Roma, 7 dicembre 2004
Il Governatore: A. Fazio

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