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UNIVERSITA' DI SALERNO

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede
amministrativa presso l'Ateneo - II ciclo nuova serie

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.94 del 1/12/2000
Ente:UNIVERSITA' DI SALERNO
Località:Salerno  (SA)
Codice atto:00E11077
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:31/12/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visti gli articoli 22 e 40 dello Statuto dell'Universita' degli
studi di Salerno, emanato con decreto rettorale del 2 ottobre 1996,
n. 4649, e pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - del 15 ottobre 1996, n. 242;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che demanda
alle Universita' il compito di disciplinare, con proprio regolamento,
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di
conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo
programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle
borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con
soggetti pubblici e privati;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con il
quale e' stato emanato il regolamento ministeriale in materia di
dottorato di ricerca, che determina i criteri generali, i requisiti
di idoneita' delle sedi e le relative procedure di valutazione,
definisce gli obiettivi formativi e i programmi di studio e
disciplina le modalita' di accesso, la durata dei corsi, le borse di
studio e i contributi per l'istituzione e il funzionamento dei
dottorati di ricerca;
Visto il decreto rettorale 24 giugno 1999, n. 3512, con il quale
e' stato emanato, in attuazione delle disposizioni normative
contenute nell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e nel decreto
ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, il regolamento di Ateneo in
materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto rettorale del 12 ottobre 1999, n. 4814, con il
quale sono state apportate al predetto regolamento alcune modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 9 giugno 1997, n. 116;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998,
n. 315;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998, registrato alla
Corte dei conti in data 19 ottobre 1998, registro n. 1, foglio
n. 171;
Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1998, registrato alla
Corte dei conti in data 10 febbraio 1999, registro n. 1, foglio
n. 10;
Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca, con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di
Salerno, avanzate dalle strutture dipartimentali;
Acquisito il parere espresso dal nucleo di valutazione nella
riunione dell'11 luglio 2000, a seguito della verifica dei requisiti
di idoneita' delle strutture proponenti, della coerenza dei corsi con
la programmazione formativa e della disponibilita' di risorse umane e
finanziarie necessarie alla loro attivazione;
Vista la delibera con la quale il senato accademico, nella
riunione del 24 ottobre 2000, ha approvato l'istituzione dei corsi di
dottorati di ricerca, con sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi di Salerno (II Ciclo - nuova serie);
Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione,
nella riunione del 16 novembre 2000, ha determinato le risorse
economico-finanziarie da destinare ai predetti corsi, l'importo delle
borse di studio e dei contributi per l'accesso e la frequenza;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
E' istituito il II Ciclo - nuova serie dei corsi di dottorato di
ricerca, di durata triennale, con sede amministrativa presso
l'Universita' degli studi di Salerno.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati (per ciascun
dottorato vengono indicati i posti messi a concorso e il numero delle
borse di studio):
 
=====================================================================
Denominazione |Borse finanziate | |
dottorato | dall'Ateneo |Borse aggiuntive|Posti a concorso
=====================================================================
1. Ingegneria per| | |
la Difesa del | | |
Suolo |2 |- |4
---------------------------------------------------------------------
2. Ingegneria dei| | |
Sistemi | | |
Produttivi | | |
Avanzati |2 |- |4
---------------------------------------------------------------------
3. Filosofia, | | |
scienze e cultura| | |
dell'età tardo | | |
antica, medievale| | |
e umanistica |2 |1 |4
 
I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali
cofinanziamenti provenienti dall'Unione europea, da enti pubblici di
ricerca o da qualificate strutture produttive private.

                               Art. 2.
 
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
 
Ai concorsi di ammissione possono partecipare, senza limitazioni
di eta' e di cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di
laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero,
preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
I cittadini comunitari, extracomunitari ed italiani in possesso
di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente ad una laurea italiana dovranno, ai soli fini
dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca, richiedere
l'equipollenza nella domanda di ammissione al concorso.
A tal fine, la domanda dovra' essere corredata dei documenti
utili a consentire al collegio dei docenti di pronunciarsi sulla
richiesta di equipollenza.
I predetti documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle
autorita' competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Potranno partecipare ai concorsi anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea entro il termine perentorio del
30 novembre 2000.
In tal caso l'ammissione verra' disposta con "riserva" e il
candidato sara' tenuto a presentare o a spedire, a pena di decadenza,
entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza del predetto termine
la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, che attesti il conseguimento del diploma di laurea.

                               Art. 3.
 
Termine di presentazione delle domande di ammissione
 
Le domande di ammissione, indirizzate al Rettore dell'Universita'
degli studi di Salerno - Ripartizione I "Didattica e ricerca", via
Ponte don Melillo - 84084 Fisciano (Salerno), dovranno essere
consegnate personalmente o trasmesse a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento entro il termine perentorio di trenta giorni, che
decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente bando.
In caso di consegna a mano, le domande dovranno essere presentate
personalmente dai candidati entro il termine indicato presso gli
uffici competenti della predetta ripartizione. La consegna dovra'
essere effettuata nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore
12.
In caso di invio a mezzo posta, si considerano prodotte in tempo
utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il predetto termine. A tal fine, fara' fede il
timbro dell'ufficio postale accettante.

                               Art. 4.
 
Requisiti di ammissione e dichiarazioni da formulare nella domanda
 
Per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca si richiede:
a) il possesso della cittadinanza (italiana o straniera);
b) l'elettorato attivo;
c) il non aver riportato condanne penali e/o il non avere
procedimenti penali in corso;
d) il possesso del diploma di laurea o di analogo titolo
accademico conseguito all'estero.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
dei predetti requisiti.
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi
momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda priva
di firma del candidato o per domanda presentata o spedita oltre il
termine stabilito o priva della esatta denominazione del concorso,
con provvedimento motivato del rettore.
Nella domanda il candidato dovra' dichiarare, a pena di
esclusione e sotto la propria responsabilita':
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) l'esatta denominazione del concorso al quale intende
partecipare;
d) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione
dell'istituzione universitaria che lo ha rilasciato e dell'anno
accademico in cui e' stato conseguito;
e) la propria cittadinanza;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero il
motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato
concesso il condono, l'indulto, il perdono giudiziale o l'amnistia) e
gli eventuali procedimenti penali pendenti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
j) le lingue straniere conosciute;
k) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato di ricerca secondo le modalita' che saranno fissate dal
collegio dei docenti.
Il candidato e' altresi' tenuto a indicare il recapito presso il
quale egli desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni
relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, non e' piu' richiesta l'autentica della firma in calce alla
domanda.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
La domanda deve essere redatta nel rispetto dello schema allegato
al presente bando e deve contenere, a pena di inammissibilita', tutte
le dichiarazioni suindicate.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
in caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione ovvero da mancata o tardiva comunicazione della
variazione del recapito, nonche' da disguidi postali o telegrafici o
da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 5.
 
Prove di esame
 
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca e la discreta conoscenza di
almeno una lingua straniera.
Per i concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca,
date e luoghi delle prove scritte saranno resi noti ai candidati a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata almeno
quindici giorni prima della data fissata per la prova.
Ai candidati ammessi a sostenere il colloquio sara' data
comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno venti giorni prima di quello fissato per
l'espletamento della prova ovvero, nella ipotesi di rinuncia scritta
ai termini di preavviso, con apposita comunicazione da parte della
commissione giudicatrice notificata, a mezzo di raccomandata a mano,
a tutti i candidati presenti alla prova scritta.
Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno
dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita':
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e'
pubblico dipendente;
c) tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente di guida
o carta d'identita'.

                               Art. 6.
 
Commissioni giudicatrici, valutazione delle prove e graduatorie di
merito
 
Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca sono nominate con decreto del rettore e sono
composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori
universitari di ruolo.
Ad essi possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca.
Ogni commissione dispone, per la valutazione di ciascun
candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Relativamente al colloquio, la commissione giudicatrice, alla
fine di ogni seduta, forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi.
L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso, il medesimo giorno, nell'Albo del
Dipartimento presso il quale si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
In caso di parita' di voti, la preferenza tra i candidati viene
determinata con riferimento alla loro situazione economica, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 aprile 1997.

                               Art. 7.
 
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
 
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine stabilito
nella graduatoria finale di merito, sino alla concorrenza del numero
dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato di ricerca.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie finali di
merito, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di
dottorato di ricerca.
L'ammissione e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca,
senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione del
collegio dei docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che
privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionali.
I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame sono
ammessi al corso di dottorato di ricerca, in sovrannumero e senza
borsa di studio, nel limite della meta' dei posti messi a concorso
con arrotondamento all'unita' per eccesso.

                               Art. 8.
 
Iscrizione ai corsi di dottorato
 
I candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria
finale di merito devono presentare personalmente o far pervenire
all'amministrazione universitaria, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello della ricezione dell'invito, i seguenti
documenti:
1) fotocopia del documento di riconoscimento debitamente
sottoscritta;
2) due fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 <$>\times
<$> 4,5), firmate a tergo;
3) ricevuta del versamento della prima rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, pari a
L. 1.500.000, da effettuarsi sul conto corrente postale n. 254847,
intestato all'Universita' degli studi di Salerno, con l'indicazione
della causale;
4) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, che attesti il possesso dei seguenti fatti, stati e
qualita' personali:
cittadinanza;
diploma di laurea o titolo accademico conseguito all'estero,
con la relativa votazione;
5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403:
a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi,
contestualmente, ad altro corso di dottorato di ricerca;
b) di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione
e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza
prima dell'inizio del corso di dottorato di ricerca;
c) di impegnarsi, qualora intenda intraprendere attivita'
esterne, anche occasionali e di breve durata, a darne previa
comunicazione all'amministrazione universitaria e a non iniziare le
predette attivita' senza aver prima acquisito la prescritta
autorizzazione del collegio dei docenti.
Coloro che intendano fruire della borsa di studio sono tenuti,
altresi', a dichiarare:
di non avere gia' usufruito in precedenza (anche per un solo
anno) di altre borse di studio per corsi di dottorato;
l'impegno a non cumulare la borsa di studio con altre borse a
qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
il reddito personale complessivo annuo lordo.
Ai fini della determinazione del reddito, che non deve superare
l'importo complessivo lordo annuo di L. 15.000.000, concorrono i
redditi di origine patrimoniale nonche' gli emolumenti di qualsiasi
altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli
aventi natura occasionale o derivanti dallo svolgimento del servizio
militare di leva o del servizio civile sostitutivo.
I titolari di borsa di studio sono esonerati dal versamento
previsto dal comma 1, punto n. 3.
I cittadini stranieri, sono tenuti, infine, a presentare
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, che
attesti:
a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli
Stati di appartenenza o di provenienza;
b) il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) una adeguata conoscenza della lingua italiana.
Coloro che non avranno provveduto a trasmettere la prescritta
documentazione entro il predetto termine saranno considerati
rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti.
I posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati
utilmente collocati nella graduatoria finale di merito.
In caso di rinuncia o decadenza degli aventi diritto alla borsa
di studio, l'amministrazione universitaria provvedera' a restituire a
coloro che subentrano la prima rata del contributo per l'accesso e la
frequenza eventualmente gia' versata.
 
Art. 9.
 

Borse di studio
 
Le borse di studio vengono assegnate agli aventi diritto secondo
l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito.
A parita' di merito la preferenza viene stabilita con riferimento
alla situazione economica dei candidati, determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
L'importo della borsa di studio ammonta a L. 20.450.000 e deve
intendersi al lordo degli oneri previdenziali; la sua durata coincide
con quella del corso.
Le borse sono confermate con il passaggio del dottorando all'anno
successivo, salva motivata delibera contraria del collegio dei
docenti.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, le attivita' di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio e' aumentato, per eventuali
periodi di soggiorno all'estero, nella misura del 50%,
subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura
finanziaria.
Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta' della
durata dell'intero corso di dottorato di ricerca.
La richiesta di incremento dell'importo della borsa deve essere
trasmessa al Rettore dal coordinatore del corso.
Il coordinatore e' tenuto, altresi', a rilasciare apposita
dichiarazione che attesti che l'attivita' per la quale si chiede la
mobilita' del dottorando e' coerente con il programma di studi e di
ricerca del corso.
Il pagamento della borsa verra' corrisposto in soluzioni
bimestrali posticipate.
Al fine di consentire l'erogazione dei relativi ratei, il
coordinatore provvedera' a trasmettere al Rettore, all'inizio di
ciascun anno di corso, apposita dichiarazione attestante l'inizio e/o
la prosecuzione per l'annualita' successiva dell'attivita' di ricerca
da parte del dottorando.
Il coordinatore dovra', altresi', attestare ogni eventuale
interruzione o sospensione della frequenza, al fine di consentire
l'interruzione dei pagamenti.
In caso di rinunzia alla borsa di studio, il dottorando dovra'
darne comunicazione al Rettore ed al coordinatore del corso, con
almeno trenta giorni di preavviso.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
nell'inizio dei corsi o per presentazione dell'attestato di frequenza
successivamente alla scadenza del predetto termine, la stessa verra'
cumulata con le rate successive.
Chi abbia fruito di una borsa di studio per corsi di dottorato,
anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda
volta.

                              Art. 10.
 
Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
 
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
di ricerca, versato da coloro che non usufruiscono della borsa di
studio, ammonta a L. 3.000.000 annue ed e' cosi' suddiviso:
prima rata: L. 1.500.000, all'atto dell'iscrizione;
seconda rata: L. 1.500.000, entro e non oltre il 28
febbraio 2001.

                              Art. 11.
 
Obbligo di frequenza
 
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
di ricerca e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture a cio' destinate e secondo le
modalita' fissate dal collegio dei docenti.
L'Universita' garantisce, nel medesimo periodo, la copertura
assicurativa per infortuni e responsabilita' civile, limitatamente
alle attivita' che si riferiscono al corso di dottorato di ricerca.
Eventuali differimenti della data di inizio del corso o
successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi:
a) che dimostrino di dover ancora soddisfare gli obblighi di
leva militare;
b) che si trovino nelle condizioni previste dalla legge
30 dicembre 1971, n. 1204;
c) che si assentino per malattia grave e prolungata,
debitamente comprovata da apposita certificazione medica.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento dei
predetti obblighi, il collegio dei docenti propone, con propria
motivata delibera, l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso
il dottorando e' obbligato a restituire, per l'anno di riferimento,
tutte le rate eventualmente gia' riscosse.

                              Art. 12.
 
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca
 
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Le commissioni giudicatrici saranno formate e nominate, per ogni
corso di dottorato di ricerca, conformemente a quanto previsto
dall'art. 12 del regolamento di Ateneo in materia di dottorato di
ricerca.
 
Art. 13.
 

Norme di rinvio
 
Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando,
si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 3
luglio 1998, n. 210, e nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n.
224, e nel regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.
Fisciano, 16 novembre 2000
Il rettore: Donsi'

 

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