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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di nove sottotenenti di
vascello in servizio permanente nei ruoli normali della Marina, di
cui tre del Corpo del genio navale, due del Corpo sanitario
militare marittimo e quattro del Corpo delle capitanerie di porto.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.14 del 18/2/2011
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:1E001016
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:21/3/2011

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE


di concerto con


IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente,
tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli ufficiali nei ruoli normali della Marina e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare, integrata con il decreto
dirigenziale 30 agosto 2007, contenente l'elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare, integrata con il decreto
dirigenziale 20 settembre 2007, che delinea il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2011);
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2011-2013;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, il titolo II
del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale
militare, e l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato maggiore della difesa e degli Stati maggiori di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246» ed, in particolare, il titolo II del libro
IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto
2010, impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in
data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio
2010, n. 109, concernente modifiche alle direttive tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'
determinanti l'inidoneita' al servizio militare ed il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Ravvisata la necessita' di indire per l'anno 2011, al fine di
soddisfare specifiche esigenze della Marina militare, tre concorsi,
per titoli ed esami, per la nomina di nove sottotenenti di vascello
in servizio permanente nei ruoli normali della Marina, di cui tre del
Corpo del genio navale, due del Corpo sanitario militare marittimo e
quattro del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente delle Repubblica 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2010,
concernente la nomina dell'Ammiraglio ispettore capo (CP) Marco
Brusco a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto,

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per
la nomina a sottotenente di vascello in servizio permanente nei ruoli
normali della Marina:
a) concorso per la nomina di tre sottotenenti di vascello del
Corpo del genio navale;
b) concorso per la nomina di due sottotenenti di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo di cui:
1) uno medico;
2) uno farmacista.
Il posto messo a concorso di cui al predetto numero 1), qualora
non ricoperto per assenza di concorrenti idonei, potra' essere
devoluto, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, agli
altri concorrenti idonei per il posto di cui al precedente numero 2)
e viceversa;
c) concorso per la nomina di quattro sottotenenti di vascello
del Corpo delle capitanerie di porto, di cui:
1) due in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel
successivo articolo 2, comma 1, lettera c), numero 3), primo alinea;
2) due in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel
successivo articolo 2, comma 1, lettera c), numero 3), secondo
alinea.
I posti messi a concorso di cui al predetto numero 1), qualora
non ricoperti in tutto o in parte per insufficienza di concorrenti
idonei, potranno essere devoluti, secondo l'ordine della graduatoria
generale di merito, agli altri concorrenti idonei per i posti di cui
al precedente numero 2) e viceversa.
2. In caso di mancata copertura dei posti in uno o piu' dei
concorsi di cui al precedente comma 1, per mancanza di concorrenti
idonei, la Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta', in relazione alle esigenze della Forza armata, di portare i
posti non ricoperti in aumento ad uno o a piu' degli altri concorsi
di cui allo stesso comma 1, secondo la relativa graduatoria di
merito.
3. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente comma 1, sono
previste le seguenti riserve di posti a favore degli ufficiali
ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito
italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, ai sensi
dell'articolo 678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66:
a) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a);
b) i due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera b),
numeri 1) e 2);
c) un posto per il concorso di cui al precedente comma 1,
lettera c), numero 1);
d) un posto per il concorso di cui al precedente comma 1,
lettera c), numero 2).
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di
revocare o annullare il presente bando, modificare il numero dei
posti, annullare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi
o l'ammissione dei vincitori al relativo corso applicativo, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso
l'Amministrazione provvedera' a dare formale comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.

                               Art. 2 


Requisiti di partecipazione


1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1 possono
partecipare concorrenti di entrambi i sessi che, alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel
successivo articolo 3, comma 1:
a) non hanno superato il giorno di compimento del:
1) 40° anno di eta', se ufficiali in ferma prefissata dell'
Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare
che hanno completato un anno di servizio o se ufficiali inferiori
delle forze di completamento, ai sensi dell'articolo 653, comma 1 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) 34° anno di eta', se ufficiali in ferma prefissata
dell'Arma dei carabinieri che hanno completato un anno di servizio o
b) se ufficiali inferiori delle forze di completamento, ai sensi
dell'articolo 653, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66;
3) 32° anno di eta' se non appartenenti alle predette
categorie;
b) sono cittadini italiani;
c) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per il concorso relativo al Corpo del genio navale: lauree
magistrali delle classi «LM-4» (architettura e ingegneria
edile-architettura), «LM-23» (ingegneria civile), «LM-24» (ingegneria
dei sistemi edilizi), «LM-26» (ingegneria della sicurezza), «LM-35»
(ingegneria per l'ambiente e il territorio) e «LM-48» (pianificazione
territoriale urbanistica e ambientale). I concorrenti devono,
inoltre, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della
relativa professione;
2) per il concorso relativo al Corpo sanitario militare
marittimo:
laurea magistrale della classe «LM-41» (medicina e
chirurgia). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;
laurea magistrale della classe «LM-13» (farmacia e farmacia
industriale). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;
3) per il concorso relativo al Corpo delle capitanerie di
porto:
lauree magistrali delle classi «LM-27» (ingegneria delle
telecomunicazioni), «LM-29» (ingegneria elettronica) e «LM-32»
(ingegneria informatica);
lauree magistrali delle classi «LM-4» (architettura ed
ingegneria edile-architettura), «LM-23» (ingegneria civile), «LM-24»
(ingegneria dei sistemi edilizi), «LM-26» (ingegneria della
sicurezza) e «LM-35» (ingegneria per l'ambiente e il territorio).
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti
secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle predette lauree
magistrali, come previsto dal decreto interministeriale 9 luglio
2009. Inoltre, saranno considerati validi eventuali diplomi di laurea
equipollenti secondo il precedente ordinamento. Allo scopo, gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione
il relativo provvedimento di equipollenza.
La partecipazione ai concorsi di coloro che hanno conseguito
all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata al
riconoscimento da parte del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dell'equipollenza del titolo stesso
a quello precedentemente indicato. In tal caso, gli interessati
avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso
l'attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in
Italia;
d) godono dei diritti civili e politici;
e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio civile
sostitutivo, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione
irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in
congedo, come disposto dall'articolo 636 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione deve
essere allegato in copia alla domanda di partecipazione al concorso;
g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) hanno tenuto condotta incensurabile;
j) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati:
a) al possesso dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente nei
ruoli normali della Marina militare, da accertarsi con le modalita'
di cui ai successivi articoli 8 e 9;
b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta
stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da
effettuarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione ai concorsi di cui al precedente
comma 1, ad eccezione di quello indicato nella lettera a), devono
essere mantenuti fino al conferimento della nomina ad ufficiale in
servizio permanente e durante il successivo iter formativo.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione


La domanda di partecipazione ad uno dei concorsi di cui
all'articolo 1, comma 1 dovra' essere:
a) redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in
allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
b) firmata per esteso dal concorrente (la firma in calce alla
domanda, da apporre necessariamente in forma autografa e leggibile,
non richiede l'autenticazione). La mancata sottoscrizione rendera' la
domanda irricevibile;
c) spedita, a pena di irricevibilita', esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione - casella postale 15317
- 00143 Roma, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella gazzetta
ufficiale, 4ª serie speciale (a tal fine fara' fede la data apposta
dall'ufficio postale accettante). Se il trentesimo giorno e' festivo
il termine di scadenza e' prorogato al primo giorno seguente non
festivo.
Alla domanda dovra' essere allegata una copia della carta
d'identita' o di altro documento di riconoscimento, in corso di
validita'.
I concorrenti dovranno aver cura di conservare copia della
domanda e della ricevuta di spedizione della raccomandata, che
dovranno essere esibite, a richiesta, all'atto della presentazione
alla prima prova scritta d'esame, come indicato nel successivo
articolo 6, comma 2.
I concorrenti, se militari in servizio, dovranno, inoltre,
presentare copia della suddetta domanda al Comando del reparto/ente
di appartenenza ovvero, se in congedo, ai Centri documentali
dell'Esercito (ex distretti militari) o ai Dipartimenti militari
marittimi/Capitanerie di porto ovvero alle Direzioni territoriali del
personale della Regione aerea competenti per territorio o al Comando
Aeronautica militare di Roma, di ascrizione in relazione alla Forza
armata di appartenenza ed alla loro residenza.
I concorrenti residenti all'estero, o che si trovano all'estero
per motivi di servizio, potranno inoltrare la domanda entro il
termine sopraindicato, anche per il tramite delle Autorita'
diplomatiche o consolari ovvero del Comando del reparto/ente di
appartenenza che, dopo aver attestato sulla stessa la data di
presentazione, ne cureranno l'immediato inoltro al succitato
indirizzo.
In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di
assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita'/Comando
ricevente.
2. I concorrenti, consapevoli delle conseguenze penali che, ai
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsita' in atti e da
dichiarazioni mendaci, dovranno dichiarare nella domanda:
a) il concorso al quale chiedono di essere ammessi. I
concorrenti, qualora in possesso dei requisiti di cui al precedente
articolo 2, presentando distinte domande, possono chiedere di
partecipare a tutti i concorsi di cui all'articolo 1, comma 1;
b) la/e lingua/e straniera/e (massimo due) nella/e quale/i
intendono sostenere la prova orale facoltativa, scelta/e tra l'araba,
la cinese, la croata, la francese, l'hindi, l'inglese, la persiana,
la russa, la serba, la spagnola e la tedesca, (se si sceglie una
lingua compresa tra l'araba, la cinese, la croata, l'hindi, la
persiana, la russa e la serba e' richiesta una seconda lingua
compresa tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca);
c) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
d) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime. Se cittadini italiani residenti
all'estero, dovranno indicare anche l'ultima residenza in Italia
della famiglia e la data di espatrio;
e) il recapito al quale desiderano ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale, i numeri di telefono fisso e mobile ed un indirizzo di posta
elettronica, se posseduto.
I concorrenti dovranno, altresi', segnalare tempestivamente, a
mezzo telegramma o fax (numero 06517052774), al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione - viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, ogni variazione del recapito
indicato nella domanda che viene a verificarsi durante l'espletamento
del concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte dei concorrenti ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore;
f) il possesso di una delle lauree magistrali tra quelle
previste al precedente articolo 2, comma 1, lettera c), la durata
legale del corso di studi universitari seguito, l'Universita' presso
la quale e' stata conseguita con il relativo indirizzo, la data di
conseguimento e la votazione riportata. Inoltre, i partecipanti ai
concorsi per i ruoli normali del Corpo del genio navale e del Corpo
sanitario militare marittimo dovranno dichiarare il possesso del
diploma di abilitazione all'esercizio della relativa professione,
l'Universita' presso la quale e' stato conseguito e la data di
conseguimento;
g) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, i concorrenti dovranno indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato hanno assolto, eventualmente, gli obblighi militari;
h) il proprio stato civile;
i) di godere dei diritti civili e politici;
j) di non essere stati condannati per delitti non colposi,
anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e di
non essere stati sottoposti a misure di prevenzione. In caso
contrario dovranno indicare, in apposita dichiarazione da allegare
alla domanda le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a
carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data
del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero
presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver
assunto la qualifica di imputato.
I concorrenti dovranno impegnarsi, altresi', a comunicare al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione -
viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, qualsiasi variazione della
loro posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio
permanente;
k) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso una
pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti, dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego presso l'amministrazione stessa,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a
seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
l) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito. Se ufficiali di complemento o
ufficiali in ferma prefissata, dovranno indicare la data di inizio
del corso allievi ufficiali di complemento o del corso allievi
ufficiali in ferma prefissata, il numero e la tipologia dello stesso.
Inoltre, dovranno indicare:
1) se ufficiali di complemento, la data di fine del servizio
di prima nomina, l'eventuale ammissione alla ferma biennale non
rinnovabile e la data di fine della ferma biennale;
2) se ufficiali delle forze di completamento, i periodi di
richiamo effettuati, la loro durata e l'esigenza per la quale sono
stati richiamati;
m) solo se concorrenti di sesso maschile devono dichiarare:
1) il Centro documentale (ex distretto militare) o il
Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o la Direzione
territoriale del personale della Regione aerea competente per
territorio o il Comando Aeronautica militare di Roma, di ascrizione
in relazione alla Forza armata di appartenenza ed alla residenza;
2) di non essere stati dichiarati obiettori di coscienza
ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile a meno che
abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia
allo status di obiettori di coscienza presso l'Ufficio nazionale per
il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni
dalla data in cui sono stati collocati in congedo secondo le norme
previste dal servizio di leva, come disposto dall'articolo 636 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa
anche se negativa;
n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito
indicati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del
presente decreto. I concorrenti dovranno fornire, con le modalita' di
cui al successivo articolo 7, informazioni sui titoli posseduti;
o) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994 n. 487. I concorrenti dovranno fornire tutte le
indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione ai concorsi;
p) di essere a conoscenza dell'obbligo, se vincitori e non gia'
militari in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al
successivo articolo 13, comma 4;
q) di aver preso conoscenza del bando e di acconsentire, senza
riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
r) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
s) l'eventuale elenco dei documenti e/o dichiarazioni
sostitutive allegati alla domanda di partecipazione.
3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' chiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, risulteranno
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda di cui al citato allegato A.

                               Art. 4 


Svolgimento dei concorsi


1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
articolo 1, comma 1 prevede:
a) due prove scritte (una prova scritta e due prove pratiche
nel concorso per il Corpo sanitario militare marittimo - farmacisti);
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamenti attitudinali;
e) prove di efficienza fisica;
f) prova orale;
g) prova orale facoltativa di lingua straniera (massimo due
lingue).
I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita',
rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
2. A mente dell'articolo 580, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi
quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui
all'articolo 585 dello stesso decreto - all'atto dell'approvazione
della graduatoria di merito del concorso al quale partecipano
(presumibilmente entro il mese di luglio/agosto 2011) dovranno essere
risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1. In caso contrario saranno esclusi
dal concorso.
3. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad
assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero
verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.

                               Art. 5 


Commissioni


1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per le prove scritte (per la
prova scritta e le prove pratiche solo nel concorso per il Corpo
sanitario militare marittimo - farmacisti), la valutazione dei titoli
di merito, le prove orali e la formazione della graduatoria di
merito, distinta per ciascun concorso;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
i tre concorsi;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari,
unica per i tre concorsi;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica per
i tre concorsi;
e) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per
i tre concorsi.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
a) un ufficiale del Corpo per cui e' indetto il concorso di
grado non inferiore a contrammiraglio, in servizio permanente,
presidente;
b) uno o piu' ufficiali di grado non inferiore a capitano di
fregata, in servizio permanente, membro o membri;
c) un docente o esperto nelle materie oggetto d'esame, che
potra' essere diverso in funzione delle materie medesime, membro
aggiunto;
d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
e) un sottufficiale con il grado di primo maresciallo ovvero un
dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla
terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
I membri aggiunti avranno diritto di voto solo per le materie di
pertinenza.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano di
vascello, presidente;
b) due ufficiali superiori medici, membri;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Amministrazione della difesa o di medici specialisti
esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano di
vascello, presidente;
b) due ufficiali superiori medici, membri;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Gli ufficiali medici facenti parte di tale commissione dovranno
essere diversi da quelli designati per la commissione di cui al
precedente comma 3. Inoltre, detta commissione si avvarra' del
supporto di ufficiali medici specialisti dell'Amministrazione della
difesa o di medici specialisti esterni che dovranno essere, anche
essi, diversi da quelli consultati dalla commissione di cui al
precedente comma 2.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali
specialisti in selezione attitudinale.
6. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al
precedente comma 1, lettera e) sara' composta da:
a) un ufficiale superiore in servizio, presidente;
b) due ufficiali in servizio, membri, dei quali il meno anziano
svolgera' anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali e/o
sottufficiali esperti di settore dell'Amministrazione della difesa
ovvero di esperti di settore esterni.

                               Art. 6 


Prove scritte e pratiche


1. I candidati ai concorsi che non riceveranno comunicazione di
esclusione dovranno sostenere le prove scritte di cultura
tecnico-professionale (prova scritta e prove pratiche nel concorso
per il Corpo sanitario militare marittimo - farmacisti), con inizio
non prima delle 0830, presso l'Accademia navale di Livorno, viale
Italia n. 72, secondo il seguente calendario:
a) per i concorsi relativi al Corpo del genio navale e al Corpo
sanitario militare marittimo - medici:
1) 29 marzo 2011: prima prova scritta;
2) 30 marzo 2011: seconda prova scritta;
b) per il concorso relativo al Corpo sanitario militare
marittimo - farmacisti:
1) 29 marzo 2011: prova scritta;
2) 30 marzo 2011: prima prova pratica;
3) 31 marzo 2011: seconda prova pratica;
c) per il concorso relativo al Corpo delle capitanerie di
porto:
1) 31 marzo 2011: prima prova scritta;
2) 1° aprile 2011: seconda prova scritta.
Eventuali modificazioni delle date o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese note mediante avviso pubblicato nella
gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale del 15 marzo 2011, che avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella stessa gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale del 15 marzo 2011
la pubblicazione di tale avviso potra' essere rinviata ad una data
successiva.
2. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi, senza attendere
alcun preavviso, entro le 0730, nella sede e nei giorni suindicati,
muniti di documento di riconoscimento di cui all'articolo 4, comma 1,
nonche' di copia della domanda di partecipazione al concorso e della
ricevuta di spedizione della medesima a mezzo raccomandata. Essi
dovranno portare al seguito una penna a sfera ad inchiostro
indelebile nero, mentre la carta sara' loro fornita sul posto. Coloro
che risulteranno assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a
causa di forza maggiore.
3. Le materie sulle quali verteranno le prove scritte ed i
relativi programmi sono riportati, in relazione a ciascun concorso,
negli allegati C, D, E ed F, che costituiscono parte integrante del
presente decreto. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento
delle prove, saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12,
13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487.
4. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente
avra' conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a
21/30.
5. I concorrenti risultati idonei riceveranno da parte della
Direzione generale per il personale militare apposita comunicazione.
6. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno alcuna comunicazione, ma potranno chiedere informazioni
sull'esito delle stesse, a partire dal trentesimo giorno successivo
alla data di svolgimento, al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - Sezione relazioni con il
pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012,
ovvero consultare i siti «www.persomil.difesa.it» e
«www.marina.difesa.it». Nei predetti siti sara' inoltre pubblicato, a
puro titolo informativo, l'elenco dei concorrenti idonei nelle prove
scritte.

                               Art. 7 


Valutazione dei titoli di merito


1. La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5,
comma 1, lettera a), dopo le prove scritte e pratiche di cui
all'articolo 6 e prima della relativa correzione, procedera' alla
valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che hanno sostenuto
entrambe le prove. L'esito della valutazione sara' reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su
ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel citato
allegato B, ai fini della loro corretta valutazione da parte della
commissione esaminatrice. A tale scopo i concorrenti dovranno
produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso
eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le
pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico dovranno essere
necessariamente allegate alla domanda.
3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta
commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di
carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione ai concorsi, per i quali i concorrenti hanno fornito,
entro la data medesima, analitiche e complete informazioni con una
delle modalita' suindicate.
4. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino ad
un massimo di 10 punti, ripartiti secondo quanto riportato nel citato
allegato B.

                               Art. 8 


Accertamenti psico-fisici


1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte
riceveranno da parte della Direzione generale per il personale
militare apposita comunicazione, a mezzo lettera raccomandata o
telegramma o, se possibile, con messaggio di posta elettronica o sms
(secondo quanto indicato nella domanda di partecipazione), contenente
l'indicazione del giorno (verosimilmente del mese di aprile 2011) e
dell'ora nei quali dovranno presentarsi presso il Centro di selezione
della Marina militare di Ancona, via delle Palombare n. 3, per essere
sottoposti agli accertamenti psico-fisici di cui al presente
articolo, nonche' agli accertamenti attitudinali ed alle prove di
efficienza fisica di cui ai successivi articoli 9 e 10. Essi dovranno
essere muniti dei documenti indicati nel successivo comma 2 e,
durante il periodo di permanenza presso il predetto Centro (durata
presunta giorni tre/quattro), non fruiranno di vitto ed alloggio a
carico dell'Amministrazione.
Coloro che non si presenteranno nel giorno stabilito saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso il Centro
di selezione della Marina militare di Ancona, dovranno consegnare i
seguenti documenti, in originale o in copia conforme, rilasciati in
data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione agli
accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni:
a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto (solo se esiste dubbio
diagnostico da parte della commissione medica l'esame radiografico
verra' effettuato presso il Centro di selezione);
b) referto originale attestante l'effettuazione dei
sottoelencati esami:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) markers virali delle epatiti: anti-HAV, HbsAg, anti-HBs,
anti-HBc ed anti-HCV;
4) glicemia;
5) creatininemia;
6) colesterolemia;
7) trigliceridemia;
8) transaminasemia (GOT e GPT);
9) bilirubinemia totale e frazionata;
10) gamma GT;
11) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
c) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato G,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato deve avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi
a quella di presentazione.
d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV, determinato con test ELISA di 3ª o
4ª generazione;
e) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera/nuoto, in corso di validita' (il documento
dovra' avere validita' annuale con scadenza fino al 31 ottobre 2011),
rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva
italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate, che esercitano in tali ambiti la professione di medico
specializzato in medicina dello sport. La mancata presentazione di
tale certificato comportera' la non ammissione alle prove di
efficienza fisica;
f) solo se concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre,
presentare:
1) ecografia pelvica con relativo referto, eseguita, con
modalita' sovrapubica, entro i tre mesi precedenti la data degli
accertamenti psico-fisici;
2) referto attestante l'esito del test di gravidanza
(mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque
giorni lavorativi precedenti la data di presentazione agli
accertamenti psico-fisici;
g) i soli concorrenti risultati vincitori dei concorsi, entro
trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi, dovranno produrre il
certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche
l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione anche di
uno solo dei suddetti documenti sanitari, con l'eccezione dell'esame
radiografico, comportera' l'esclusione dagli accertamenti sanitari e,
quindi, dal concorso.
3. La commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1,
lettera b), acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente
articolo, accertera' direttamente il possesso dei seguenti ulteriori
specifici requisiti:
a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non
superiore a m. 1,95, per i concorrenti di sesso maschile; non
inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95, per i concorrenti di
sesso femminile (articolo 587, comma 1, lettera a) del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90);
b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e
l'astigmatismo miotico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per
la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie
per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed
astigmatica, purche' siano presenti la fusione e la visione
binoculare. Senso cromatico normale. L'accertamento dello stato
refrattivo, ove occorra, potra' essere eseguito con
l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo
dell'annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata
con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra'
essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 db fino alla
frequenza di 4000 Hz e una perdita uditiva bilaterale con P.P.T.
compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle
frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo
specialista, secondo quanto previsto dalle vigenti direttive
tecniche;
d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a
paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali
non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che
assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti
cariati dovranno essere opportunamente curati.
4. La suddetta commissione disporra' per tutti i concorrenti,
tranne quelli in accertato stato di gravidanza, che costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare, le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati:
a) visita medica generale. In tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi se, per la
loro sede o natura, sono deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o sono possibile indice di personalita' abnorme (in tal
caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici);
b) visita cardiologica con ECG a riposo;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita oculistica;
e) visita odontoiatrica;
f) visita ortopedica;
g) visita psichiatrica;
h) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine,
cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
i) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
j) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
k) ogni ulteriore indagine clinico specialistica,
laboratoristica e/o strumentale (compreso l'esame radiologico)
ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente
ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di
cui all'allegato H, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare un'apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, nonche'
un'ulteriore dichiarazione di consenso informato all'esecuzione del
protocollo vaccinale, in conformita' a quanto riportato nell'allegato
I, che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al
riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al
servizio incondizionato quali ufficiali nei ruoli normali della
Marina militare. La commissione, al termine degli accertamenti,
provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri
stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo
sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali,
nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati.
Saranno giudicati idonei i concorrenti:
a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono
causa di inidoneita' al servizio militare di cui all'articolo 582 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla
direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare,
emanata dalla Direzione generale della sanita' militare in data 5
dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) ritenuti altresi' in possesso di un profilo
somato-funzionale minimo pari a 2 in tutti gli apparati in base alla
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare, emanata dalla Direzione
generale della sanita' militare in data 5 dicembre 2005 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
a) stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione
occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive;
b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso applicativo indicato nel successivo
articolo 13;
c) malformazioni ed infermita' comunque incompatibili con la
frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in
servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare.
6. La commissione medica, seduta stante, comunichera' al
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) "idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo del genio navale o sanitario militare marittimo o
delle capitanerie di porto", con l'indicazione del profilo sanitario;
b) "inidoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo del genio navale o sanitario militare marittimo o
delle capitanerie di porto", con l'indicazione della causa di
inidoneita'.
7. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
psico-fisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni
acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le
quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa,
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti
richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' giudizio,
ne' definira' il profilo sanitario, ma fissera' il termine, che non
potra' superare la data prevista per il completamento della prova
orale da parte di tutti i concorrenti, entro il quale li sottoporra'
ad ulteriori accertamenti sanitari per verificare l'eventuale
recupero dell'idoneita' fisica. Costoro, per esigenze organizzative,
potranno essere ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti
attitudinali e le successive prove concorsuali. I concorrenti che, al
momento della nuova visita, non avranno recuperato la prevista
idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal
concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli
interessati.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dalle ulteriori prove concorsuali.
9. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, far
pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 4ª Sezione, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello di
effettuazione degli accertamenti psico-fisici, anticipandola via fax
al numero 06517052774, specifica istanza di ulteriori accertamenti
sanitari, corredata di idonea documentazione rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica ovvero privata accreditata,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di
inidoneita'.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dalla Direzione generale per il personale militare la relativa
comunicazione.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, i
concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita'
riportato al termine degli accertamenti psico-fisici dovra'
intendersi confermato.
Il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica dei concorrenti di cui
al presente comma, in caso di accoglimento dell'istanza, sara'
espresso dalla commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c)
a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza
ovvero, solo qualora la commissione stessa lo riterra' necessario, a
seguito di ulteriori accertamenti sanitari.
Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che avranno rinunciato ai medesimi, saranno
esclusi dai concorsi.

                               Art. 9 


Accertamenti attitudinali


1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti
psico-fisici di cui al precedente articolo 8 saranno sottoposti, a
cura della commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d),
agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una
serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista
attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso
dei requisiti necessari per il riconoscimento delle qualita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in
servizio permanente nel ruolo normale del Corpo per il quale hanno
chiesto di concorrere. Tale valutazione - svolta con le modalita' che
sono indicate nelle apposite "norme per la selezione attitudinale nel
concorso per la nomina di ufficiali in servizio permanente dei ruoli
normali della Marina militare", e nella direttiva tecnica "profili
attitudinali del personale della Marina militare", entrambe emanate
dall'Ispettorato delle scuole della Marina e vigenti all'atto
dell'effettuazione degli accertamenti - si articolera' nelle seguenti
aree di indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori
attitudinali:
a) area dello stile di pensiero: analisi, predisposizione al
cambiamento, struttura;
b) area delle emozioni e relazioni: autonomia ed adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di
gruppo, rapporto con l'autorita';
c) area della produttivita' e delle competenze gestionali:
livelli di energia e produttivita', costanza nel rendimento,
capacita' di gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al
lavoro, capacita' di guida e uso della delega, spinta al
miglioramento;
d) area motivazionale: bisogni ed aspettative connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto
della seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
3. La commissione assegnera' il punteggio di livello finale a
ciascun concorrente sulla base delle risultanze delle prove di
performance, delle valutazioni degli ufficiali psicologi e di quelle
degli ufficiali colloquiatori; tale punteggio sara' diretta
espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi
momenti valutativi (non, quindi, una mera media aritmetica). Al
termine degli accertamenti attitudinali, la commissione esprime nei
confronti di ciascun candidato un giudizio di idoneita' o di
inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in
cui il concorrente riporta un punteggio di livello attitudinale
globale inferiore o uguale a 38/90 oppure, pur non sussistendo tale
condizione, laddove il solo punteggio dell'area dello stile di
pensiero e' insufficiente (ossia inferiore o uguale a 7/90).
4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) "idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale della Marina";
b) "inidoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale della Marina" con l'indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali, che non
comporta attribuzione di punteggio, e' definitivo. Pertanto, i
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
5. A detti accertamenti saranno sottoposti, con riserva, anche i
concorrenti di cui al precedente articolo 8, comma 7 e quelli di cui
al comma 9, in caso di accoglimento dell'istanza. Tali concorrenti,
se giudicati inidonei al termine degli accertamenti attitudinali, non
saranno ammessi a sostenere gli ulteriori accertamenti sanitari
eventualmente disposti.

                               Art. 10 


Prove di efficienza fisica


1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti
attitudinali di cui al precedente articolo 9 saranno sottoposti, a
cura della commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e),
alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro
di selezione della Marina militare di Ancona e/o idonee strutture
sportive nella sede di Ancona.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato L, che costituisce parte integrante del presente
decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di svolgimento
degli esercizi (obbligatori e a scelta), nonche' quelle di
valutazione dell'idoneita' e le disposizioni sui comportamenti da
tenersi in caso di precedente infortunio o di infortunio verificatosi
durante l'effettuazione degli esercizi.
4. Per conseguire l'idoneita' nelle prove di efficienza fisica, i
concorrenti dovranno essere risultati idonei nelle prove obbligatorie
ed in una di quelle a scelta. In caso contrario sara' emesso un
giudizio di inidoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato per
iscritto agli interessati a cura della commissione di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e), e' definitivo. Pertanto, i
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
5. Al termine delle prove di efficienza fisica, la predetta
commissione redigera' il relativo verbale.
6. Le commissioni di cui al precedente articolo 5, comma 1,
lettere b), c) e d) devono far pervenire alla Direzione generale per
il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali - 4ª Sezione - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, i
rispettivi verbali entro il terzo giorno dalla data di completamento
degli stessi.

                               Art. 11 


Prove orali


1. I concorrenti risultati idonei nelle prove di efficienza
fisica saranno ammessi a sostenere le prove orali, che avranno luogo
presso l'Accademia navale di Livorno, viale Italia n. 72,
presumibilmente nel mese di maggio/giugno 2011. A tal fine i
concorrenti riceveranno la relativa convocazione a mezzo lettera
raccomandata o telegramma o, qualora possibile, con messaggio di
posta elettronica o sms (secondo quanto indicato nella domanda di
partecipazione).
2. Coloro che risulteranno assenti nel giorno stabilito saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
3. Le modalita' di svolgimento ed i programmi delle prove orali
sono riportati nei citati allegati C, D, E ed F.
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto in ciascuna delle materie oggetto della stessa una votazione
non inferiore a 21/30, utile per la formazione della graduatoria di
merito di cui al successivo articolo 12. Il punteggio della prova
risultera' dalla media dei voti riportati in ciascuna materia.
5. I concorrenti idonei nella prova orale, se lo hanno chiesto
nella relativa domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la
prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due lingue
scelte tra l'araba, la cinese, la croata, la francese, l'hindi,
l'inglese, la persiana, la russa, la serba, la spagnola e la tedesca;
se si sceglie una lingua compresa tra l'araba, la cinese, la croata,
l'hindi, la persiana, la russa e la serba e' richiesta una seconda
lingua compresa tra la francese, l'inglese, la spagnola e la
tedesca), indicata nella domanda stessa, con le modalita' riportate
nel paragrafo 3 dei citati allegati C, D ed F e nel paragrafo 4
dell'allegato E.
6. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa di
lingua straniera sara' assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione
al voto conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, cosi'
determinato:
a) fino a 20/30: punti 0;
b) 21/30: punti 0,05;
c) 22/30: punti 0,10;
d) 23/30: punti 0,15;
e) 24/30: punti 0,20;
f) 25/30: punti 0,25;
g) 26/30: punti 0,30;
h) 27/30: punti 0,35;
i) 28/30: punti 0,40;
j) 29/30: punti 0,45;
k) 30/30: punti 0,50.

                               Art. 12 


Graduatoria di merito


1. La graduatoria di merito degli idonei, distinta per ciascuno
dei concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, sara' formata dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine del punteggio conseguito da
ciascun candidato, ottenuto sommando:
a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte (nella
prova scritta e nelle prove pratiche nel concorso per il Corpo
sanitario militare marittimo - farmacisti);
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) l'eventuale punteggio aggiuntivo conseguito in ciascuna
prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto
della riserva di posti per gli ufficiali ausiliari di cui
all'articolo 678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66. I posti riservati, qualora non ricoperti per carenza di
riservatari idonei, saranno devoluti a favore di altri concorrenti
idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nei
decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita'
di merito, dei titoli di preferenza eventualmente posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i
concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla
medesima. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di
merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in
applicazione del secondo periodo dell'articolo 3, comma 7 della legge
15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall'articolo 2, comma 9 della
legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. Saranno dichiarati vincitori - se non sono sopravvenuti gli
elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente
decreto - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi
precedenti, si collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria
di merito.
5. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, essi saranno
pubblicati nel Foglio d'ordini della Marina militare e, a puro titolo
informativo, nel sito web «www.persomil.difesa.it».

                               Art. 13 


Nomina


1. I vincitori dei concorsi, acquisito l'atto autorizzativo
eventualmente prescritto, saranno nominati sottotenenti di vascello
in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, del Corpo
del genio navale, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo
delle capitanerie di porto, con l'anzianita' assoluta nel grado
stabilita nel relativo decreto presidenziale di nomina, che sara'
immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualita' morali di cui all'articolo 2 del presente
decreto.
3. I vincitori - se non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi
di cui all'articolo 1, comma 4 del presente decreto - saranno
invitati ad assumere servizio in via provvisoria, con riserva
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina
e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non superiore ad un anno accademico, con le modalita'
stabilite dall'Ispettorato delle scuole della Marina militare.
All'atto della presentazione al corso, gli ufficiali dovranno
contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio
del corso medesimo, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo al
superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere la
ferma comportera' la revoca della nomina.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti
concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di
merito.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato sottotenente di
vascello in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni
previste dall'articolo 1494, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, non potra' frequentare il corso applicativo, sara'
rinviato al primo corso utile successivo.
6. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso
applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. Per gli ufficiali
appartenenti alle forze di completamento si applicheranno le
disposizioni previste dall'articolo 25, comma 4 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
7. Coloro che non supereranno o non porteranno a compimento il
corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati
in congedo, se provenienti dal personale in servizio saranno
restituiti ai ruoli di provenienza. In quest'ultimo caso il periodo
di durata del corso sara' computato per intero ai fini
dell'anzianita' di servizio.

                               Art. 14 


Accertamento dei requisiti


1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2
del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare
provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli enti
competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati nelle
domande di partecipazione ai concorsi e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte. Il certificato del casellario
giudiziale verra' acquisito d'ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del gia' citato decreto presidenziale 28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1
emergera' la mancata veridicita' del contenuto delle dichiarazioni,
il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

                               Art. 15 


Esclusioni


1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dai concorsi i
concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina ad
ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sara'
accertato dopo la nomina.

                               Art. 16 


Spese di viaggio. Licenza


1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti di cui all'articolo 4 del presente decreto
(compresi quelli eventualmente necessari per completare le varie fasi
concorsuali), nonche' per la permanenza presso le relative sedi di
svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio, fino ad un massimo di trenta giorni, nei quali devono
essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli
accertamenti suindicati, nonche' quelli necessari per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro in
sede. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza
ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista oppure
frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni,
per le prove scritte. Se il concorrente manchera' di sostenere gli
accertamenti e le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua
volonta', la licenza straordinaria sara' computata in licenza
ordinaria dell'anno in corso.

                               Art. 17 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
per le finalita' di gestione dei concorsi e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento dei concorsi o alla
posizione giuridico - economica dei concorrenti, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale per il personale militare, titolare del
trattamento. Responsabile del trattamento e' il Coordinatore della 1ª
Divisione reclutamento ufficiali della Direzione generale per il
personale militare.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2011

Generale di corpo d'armata: Mario Roggio
Ammiraglio ispettore capo (CP): Marco Brusco

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