Mininterno.net - Bando di concorso AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE Concorso, ...
 
 
 

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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE

Concorso, per titoli ed esami, riservato a soggetti disabili di cui
all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per l'assunzione di tre
assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a
tempo pieno.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.63 del 10/8/2007
Ente:AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE
Località:Torino  (TO)
Codice atto:07E05326
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/9/2007
Tags:Categorie protette

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    Il  direttore generale di ARPA Piemonte in esecuzione del proprio
decreto n. 314 del 24 luglio 2007;
 
Rende noto:
 
che e' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato a
soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge n. 68 del 12 marzo
1999, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di tre
posti di assistente tecnico - categoria C.
L'ammissione al concorso, l'espletamento dello stesso, il
trattamento giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati
dalla seguente regolamentazione.
Art. 1.
 
Sede di servizio
 
La sede di lavoro e le attivita' di servizio sono ricomprese
nell'ambito territoriale della provincia di Torino in cui opera
l'ARPA Piemonte.
In caso di perdurante situazione di carenza di organico, il
personale neo assunto non puo' accedere alla mobilita' se non siano
trascorsi due anni dall'assunzione, comprensivi del preavviso,
secondo la norma di cui all'art. 21, comma 2, CCNL del 19 aprile 2004
- parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio
2002/2003 - del comparto del personale del Servizio sanitario
nazionale, che si applica ai dipendenti delle ARPA.
L'attivita' di servizio comprende in particolare la gestione
delle reti di monitoraggio ambientale e di validazione,
organizzazione e distribuzione delle misure acquisite, in conseguenza
al recente sviluppo delle reti osservative.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1) Generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione
europea.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono
possedere ai fini dell'accesso ai posti degli uffici regionali i
seguenti requisiti:
I. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
II. essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
III. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b) idoneita' fisica all'impiego.
L'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego, con
l'osservanza delle norme in materia di categorie protette, e'
effettuato prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni e' dispensato dalla visita medica, fatti
salvi gli accertamenti dell'idoneita' fisica alla mansione, ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 19 gennaio 1994, n. 626;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non essere stato destituito o dispensato dal servizio presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
e non essere decaduto dall'impiego per avere conseguito la nomina
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
non sanabile o avere rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o
fatti, false.
2) Specifici:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea il titolo
di studio conseguito sara' considerato utile purchÕ riconosciuto
dall'ordinamento della Repubblica Italiana equipollente a quello
sopra citato;
b) appartenenza alla categoria dei soggetti disabili di cui
all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti,
pena l'esclusione dal concorso, alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Si applica la legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche
previsto dall'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 3.
 
Presentazione delle domande - Termini e modalita'
 
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
deve essere indirizzata e presentata direttamente o a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento alla Sede centrale dell'ARPA
Piemonte, via della Rocca n. 49 - 10123 Torino, non oltre il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Per la determinazione del termine di scadenza, fa fede la data
del timbro dell'ufficio postale accettante per le domande spedite a
mezzo raccomandata postale. In caso di presentazione diretta
all'ufficio competente dell'Agenzia, tale termine e' individuato
nelle ore 16.00 dello stesso giorno di scadenza. Qualora la scadenza
coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione delle
domande si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda puo' essere inoltrata all'ARPA Piemonte via fax al n.
011/8153253 purchÕ accompagnata da copia fotostatica di un valido
documento d'identita' (art. 38, comma 3, decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445).
La domanda deve essere redatta secondo lo schema (allegato A) che
costituisce parte integrante del presente bando, nel quale sono
riportate tutte le indicazioni, che secondo le norme vigenti, i
candidati sono tenuti a fornire. Tale modulo sara' in distribuzione
presso tutte le sedi dell'Agenzia. Accedendo, inoltre, al sito
internet di ARPA Piemonte http://www.arpa.piemonte.it/ (Sezione
concorsi) e' possibile scaricare il bando e il relativo modulo di
domanda.
Nella domanda gli aspiranti, in ogni caso, devono indicare sotto
la propria responsabilita', consapevoli delle responsabilita' penali
conseguenti a dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) cognome e nome;
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice
fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equvalente;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono indulto e perdono giudiziale) e i
procedimenti penali eventualmente pendenti;
f) i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della sede,
data e denominazione completa degli istituti presso i quali i titoli
sono stati conseguiti; con relativa votazione conseguita;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso amministrazioni pubbliche e/o
private e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego o di lavoro;
i) di essere o di non essere stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e di essere o non
essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico ai sensi
dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
j) il domicilio presso il quale deve essere inoltrata ogni
comunicazione inerente al presente bando. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera
b) del presente articolo;
k) la conoscenza di almeno una lingua straniera
(preferibilmente inglese o francese) - art. 37 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sucessive modifiche ed
integrazioni;
l) la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piª diffuse, applicativi informatici, reti
e collegamenti (art. 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modifiche ed integrazioni);
m) di appartenere alla categoria dei disabili di cui all'art. 1
della legge n. 68/1999 a seguito di accertamento delle condizioni di
disabilita' da parte di con provvedimento n. .......... in data
....................
In relazione a quanto stabilito dagli articoli 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104 e 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68 i
candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di
partecipazione al concorso l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap nonchÕ l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi
per l'espletamento delle prove.
I candidati devono allegare alla domanda fotocopia (non
autenticata) di un proprio documento di identita' in corso di
validita'.
Alla domanda i candidati devono allegare la certificazione, o
idonea dichiarazione sostitutiva, attestante l'appartenenza alle
categorie dei soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge
n. 68/1999.
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati possono
allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e un
curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
I curricula non sottoscritti non saranno presi in considerazione
ai fini della valutazione delle informazioni ivi contenute e non
desumibili dalla domanda o dalla documentazione allegata.
Eventuali altri titoli trasmessi successivamente alla domanda di
partecipazione, verranno presi in considerazione nel solo caso in cui
risultino pervenuti entro la scadenza del termine utile individuato
per la presentazione delle domande stesse.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
I candidati devono inoltre dichiarare di autorizzare l'ARPA al
trattamento dei propri dati personali, ai sensi delle disposizioni di
cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
I candidati devono dichiarare, in calce al modello di domanda, di
essere disponibili a raggiungere in caso di assunzione qualsiasi sede
di servizio in cui opera l'ARPA Piemonte, ricompresa nell'ambito
territoriale della Provincia di Torino (art. 1 del presente bando).
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti possono
allegare gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza
o preferenza.
Deve essere allegato alla domanda di partecipazione l'originale
della ricevuta di versamento della tassa di concorso di Euro 3,87,
non rimborsabili, effettuato sul conto corrente postale n. 37120102
intestato ad ARPA Piemonte - Sede centrale - Servizio tesoreria, via
della Rocca n. 49 - 10123 Torino, precisando la causale del
versamento.
L'ARPA Piemonte non assume responsabilita' per la mancata
ricezione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
nÕ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per quanto non eventualmente previsto dal presente articolo,
valgono le norme di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed
integrazioni, ed alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modifiche ed integrazioni.

                               Art. 4.
 
Motivi di esclusione
 
Al fine dell'ammissione alle prove concorsuali successive
all'eventuale preselezione non vengono prese in considerazione le
domande:
di coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
di coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, oppure siano stati dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
non sanabile;
non complete delle dichiarazioni di cui all'art. 3, punti da a)
a l);
di coloro che non dichiarino nell'istanza di partecipazione al
concorso gli estremi del provvedimento dell'ASL di competenza che ha
accertato la condizione di disabilita';
di coloro che non dichiarino nell'istanza di partecipazione al
concorso gli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell'equipollenza del proprio titolo di studio conseguito all'estero
al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa
vigente; le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione;
prive di firma, essendo la sottoscrizione elemento essenziale
per l'esistenza giuridica dell'atto; non e' richiesta
l'autenticazione della sottoscrizione delle domande ai sensi dell'ad.
39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445;
spedite o consegnate a mano oltre il termine di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
dell'avviso del presente bando in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

                               Art. 5.
 
Riapertura del termine e revoca del concorso
 
Il Direttore generale si riserva il diritto di modificare o
revocare il presente bando di concorso, nonchÕ di prorogarne o di
riaprirne i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione.

                               Art. 6.
 
Ammissione ed esclusione
 
L'ammissione al concorso e l'esclusione dal concorso sono
determinate con provvedimento motivato del Dirigente responsabile
della S.C. 18 Gestione e sviluppo delle risorse umane dell'ARPA
Piemonte.

                               Art. 7.
 
Commissione esaminatrice
 
Il Direttore generale nomina la commissione esaminatrice, che
sara' costituita secondo quanto disposto dall'art. 9 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni.
La commissione esaminatrice al termine dei lavori formula la
graduatoria finale, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in
materia di precedenza e di preferenza a parita' di merito a favore di
particolari categorie di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994, e successive modificazioni ed
integrazioni.

                               Art. 8.
 
Preselezione
 
A norma dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487 del 1994 l'Amministrazione si riserva la
facolta' di fare precedere le prove d'esame da una prova
preselettiva, alla quale sono ammessi tutti i candidati che hanno
presentato domanda di partecipazione debitamente sottoscritta entro i
termini di cui all'art. 3 del presente bando.
La data, l'ora e la sede dell'eventuale preselezione saranno
notificate mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
regione Piemonte del giorno 15 novembre 2007, con un termine minimo
di preavviso di almeno quindici giorni e sul sito internet di ARPA
Piemonte http://www.arpa.piemonte.it/ (Sezione Concorsi).
La prova preselettiva consistera' nella somministrazione di un
questionario contenente domande a risposte multiple prefissate,
riguardanti argomenti e/o attivita' relativi al profilo professionale
a selezione, cosi' come previsto per le prove d'esame di cui al
successivo art. 13.
La prova preselettiva si intendera' superata con una votazione di
almeno 21/30.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
Sono ammessi alle prove concorsuali i primi 30 candidati
utilmente collocati in graduatoria, previa verifica del possesso dei
requisiti richiesti per l'accesso ai posti. Qualora si verificassero
casi di parita' di merito sono ammessi alle prove concorsuali tutti
coloro che hanno ottenuto lo stesso punteggio del candidato
classificatosi al 30posto.
La graduatoria, approvata dal Direttore generale, viene
pubblicata nell'albo della sede centrale dell'ARPA Piemonte per
quindici giorni consecutivi, nonchÕ sul sito internet di ARPA
Piemonte http://www.arpa.piemonte.it/ (Sezione Concorsi).
Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno
presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
L'assenza dalla prova preselettiva, nel giorno e nell'ora
individuati, comportera' l'esclusione dal concorso, quale ne sia la
causa.

                               Art. 9.
 
Criteri di valutazione dei titoli
 
La determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei
titoli si effettua prima dell'espletamento della prova scritta.
La valutazione dei titoli e' limitata ai soli candidati presenti
alla prova scritta ed effettuata prima della valutazione della prova
stessa. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso
noto agli interessati prima dello svolgimento della prova orale.
Al fine di pervenire alla verifica della professionalita'
richiesta dal profilo professionale a concorso la Commissione deve
effettuare una valutazione comparata dei curricula e deve, comunque,
prendere in considerazione:
a) i titoli di carriera;
b) il curriculum formativo professionale.
Titoli di carriera (max punti 10).
I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili.
Le frazioni d'anno sono valutate in ragione mensile considerando,
come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni
superiori a quindici giorni.
I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati
proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto
collettivo nazionale di lavoro.
In caso di servizi contemporanei e' valutato quello piª
favorevole al candidato.
Curriculum formativo e professionale (max punti 20).
Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le
attivita' professionali e di studio, formalmente documentate, idonee
ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito
nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione
funzionale da conferire.
Rientrano nella valutazione del curriculum i corsi di formazione
e aggiornamento professionale con riferimento alla durata e al
superamento d'esame finale.
Non viene valutata la partecipazione a convegni, congressi e
seminari, anche come docente o relatore; non sono valutati gli
incarichi di insegnamento.
Non sono valutati i titoli richiesti per l'accesso al concorso.
Non sono valutabili le idoneita' in concorsi.
Il punteggio relativo al curriculum formativo e professionale
attribuito dalla commissione deve essere adeguatamente motivato. La
motivazione deve essere riportata nei verbali dei lavori delle
commissioni.

                              Art. 10.
 
Equiparazione dei servizi non di ruolo (o a tempo determinato) al
servizio di ruolo (o a tempo indeterminato)
 
Il servizio non di ruolo o a tempo determinato prestato presso
pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quello prestato con
qualifiche di volontario, di borsista, di stagista o similari, e'
equiparato al servizio di ruolo o a tempo indeterminato.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo
alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le
Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 22
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i
corrispondenti punteggi previsti dal presente bando per i servizi
resi presso pubbliche amministrazioni, se durante il servizio sono
state svolte mansioni riconducibili ai profili a selezione. Il
punteggio e' ridotto del 50% per profili o mansioni diverse dal
presente bando.

                              Art. 11.
 
Valutazione dei servizi e titoli equiparabili
 
I servizi e i titoli acquisiti presso le ARPA, presso gli enti e
le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale, i servizi e i
titoli di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni ed
integrazioni, nella categoria C (ex VI livello o 6ª qualifica
funzionale), nonchÕ i servizi e i titoli acquisiti presso le societa'
a prevalente partecipazione pubblica e le societa' che traggono
finanziamento dal bilancio regionale di cui all'art. 19 della legge
regionale 13 aprile 1995, n. 60 ed i servizi e i titoli acquisiti
presso Enti, Consorzi o Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica
ovvero presso Aziende costituite da Enti pubblici o Amministrazioni
pubbliche, sono equiparati ai corrispondenti titoli e servizi
acquisiti presso l'ARPA Piemonte nella categoria corrispondente e
sono valutati con i punteggi previsti dal presente avviso. Parimenti
i servizi prestati e i titoli acquisiti presso gli enti e
amministrazioni di cui al paragrafo precedente, nel profilo
professionale e/o posizione funzionale e/o qualifica e/o categoria
superiore e inferiore a quelli indicati al paragrafo precedente, sono
equiparati ai corrispondenti titoli e servizi acquisiti presso l'ARPA
Piemonte nella categoria corrispondente e sono valutati con i
punteggi previsti dal presente avviso. Per le equiparazioni si fa
riferimento, ove necessario, al C.C.N.L. 27 gennaio 2000 in Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000.

                              Art. 12.
 
Servizio prestato all'estero
 
Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea se riconosciuto, secondo la normativa vigente in
materia, in seguito a domanda presentata dall'interessato ai
Ministeri competenti od agli organi consolari italiani all'estero,
debitamente certificato, e' valutato con i punteggi previsti per il
corrispondente servizio di ruolo prestato nel territorio nazionale.

                              Art. 13.
 
Prove d'esame
 
Le prove d'esame consistono in una prova scritta ed in una prova
orale.
La prova scritta consiste in un tema o questionario tendente ad
accertare la conoscenza del candidato sulle seguenti materie:
-` Tecniche applicative in materia ambientale con particolare
riferimento alla rilevazione e validazione dei dati inerenti le
matrici dell'aria, dell'acqua e del suolo;
-` Trattamento statistico ed organizzazione in database dei
dati acquisiti; procedure di controllo e validazione dei dati;
-` Organizzazione dei servizi di tutela ambientale;
-` Normativa in materia di tutela dell'ambiente, della
prevenzione e dei servizi di protezione civile.
La prova orale verte sull'approfondimento delle materie della
prova scritta e sulle funzioni e i compiti dell'ARPA Piemonte
nell'ambito della tutela ambientale regionale e nazionale.
In relazione a quanto stabilito dall'art. 37 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e succesive modificazioni ed
integrazioni nel corso della prova orale sara' inoltre accertata la
conoscenza a livello di scuola media superiore della lingua straniera
(preferibilmente inglese o francese), nonchÕ la conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piª diffuse.
Le modalita' per l'accertamento della conoscenza della lingua
straniera e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piª diffuse sono stabilite dalla commissione
esaminatrice.
Il calendario delle prove del concorso, nonchÕ le sedi in cui si
svolgeranno le stesse saranno comunicate a mezzo raccomandata, con un
preavviso di almeno quindici giorni rispetto all'inizio delle prove
medesime e sul sito internet di ARPA Piemonte http://www.
arpa.piemonte.it
/ (Sezione Concorsi).
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento in corso di
validita'.
L'assenza dalle predette prove, nel giorno e nell'ora
individuati, comportera' l'esclusione quale ne sia stata la causa che
l'ha determinata.
La commissione, prima dell'inizio delle prove concorsuali,
stabilisce i criteri e le modalita' di espletamento delle prove, ai
fini della verifica dei requisiti di professionalita' richiesti dal
bando.
Il superamento della prova scritta e la conseguente ammissione
alla prova orale e' subordinato al raggiungimento di una votazione di
almeno 28/40.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno
21/30.
Del superamento di ogni singola prova sara' data comunicazione
sia mediante avviso pubblicato all'albo della sede centrale
dell'Agenzia sia sul sito internet di ARPA Piemonte http://www.arpa.
piemonte.it
/ (Sezione Concorsi).
La prova orale si svolge alla presenza della Commissione in una
sala aperta al pubblico. La Commissione, immediatamente prima della
prova orale, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante
estrazione a sorte. L'avviso per la presentazione alla prova orale
deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di
quello in cui dovranno sostenere la prova.
Il punteggio complessivo sara' determinato dalla somma della
valutazione dei titoli e dalla somma dei voti conseguiti nella prova
scritta e nella prova orale.
Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive mdoificazioni ed integrazioni.

                              Art. 14.
 
Punteggi a disposizione della commissione
 
La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi'
ripartiti:
30 punti per i titoli;
40 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova orale.
I 30 punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
1) 10 punti per i titoli di carriera;
2) 20 punti per il curriculum formativo e professionale.
1) Titoli di carriera (max punti 10):
servizio a tempo determinato o a tempo indeterminato prestato
presso la pubblica amministrazione, come indicato nell'art. 10 del
presente bando, nella categoria a selezione o superiore, nella
medesima professionalita'. Punti 1,50/anno;
servizio a tempo determinato o a tempo indeterminato prestato
presso la pubblica amministrazione, come indicato nell'art. 10 del
presente bando, in categoria inferiore a quella a selezione, nella
medesima professionalita'. Punti 0,75/anno;
2) Curriculum formativo e professionale (max punti 20):
diploma di laurea attinente al profilo da ricoprire. Punti
1,50;
servizi resi con collaborazioni, formalmente documentate,
presso pubbliche amministrazioni e presso aziende private in
qualifiche e/o mansioni specificamente attinenti al profilo a
concorso. Punti 1,00/anno;
relativamente ai corsi di formazione e aggiornamento
professionale:
corsi di durata fino a 10 ore, per ogni corso. Punti 0,10
corsi di durata superiore a 10 ore e fino a 30 ore, per ogni
corso. Punti 0,50
corsi di durata superiore a 30 ore, per ogni corso. Punti
0,75.
Per i corsi con esame finale superato il punteggio sopra indicato
sara' aumentato del 50%. Per la durata del corso espressa in giorni
anzichÕ in ore, ogni giorno si considera convenzionalmente di otto
ore, salvo diverse indicazioni o risultanze.
La commissione valuta i corsi di aggiornamento professionale in
relazione alla loro specificita' e utilita' rispetto al profilo a
concorso, tenendo conto dei programmi dei corsi stessi, della loro
durata e della eventuale valutazione raggiunta o del punteggio
conseguito.
Non saranno valutati ulteriori titoli dichiarati dai candidati,
non ricompresi tra quelli elencati nel presente bando.

                              Art. 15.
 
Categorie riservatarie e preferenze
 
Per le categorie riservatarie e le preferenze si veda quanto
disposto dall'art. 5 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni.
I candidati che, avendo superato le prove di esame, intendano far
valere i titoli di preferenza ovvero abbiano diritto a riserva,
dovranno presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata, all'ARPA
Piemonte - Struttura della gestione e dello sviluppo delle risorse
umane, via della Rocca n. 49 - 10123 Torino, i documenti, in carta
semplice, ovvero opportuna autocertificazione, attestanti il possesso
dei titoli stessi, gia' indicati nella domanda, entro il termine
perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto la prova orale.
Dai documenti, ovvero dall'autocertificazione, dovra' risultare
il possesso dei titoli alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.

                              Art. 16.
 
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
 
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato. E escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia
conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
E dichiarato vincitore del concorso il candidato utilmente
collocato nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve e
delle preferenze di cui all'art. 15 del presente bando.
La graduatoria generale degli idonei rimane efficace per un
termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' approvata con provvedimento del direttore generale
dell'ARPA Piemonte e viene pubblicata nel BURP, agli albi delle sedi
dell'ARPA Piemonte, nonchÕ sul sito internet di ARPA Piemonte
http://www.arpa.piemontei.it (Sezione Concorsi).
Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.

                              Art. 17.
 
Adempimenti dei vincitori
 
Il candidato dichiarato vincitore e' invitato, a mezzo
raccomandata a.r., per la stipulazione del contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato.
Ai sensi e nei termini di cui all'articolo 14 del CCNL del
personale del comparto Sanita' stipulato il 1° settembre 1995 a pena
di decadenza, l'interessato deve produrre:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso;
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva,
precedenza e preferenza a parita' di valutazione.
L'ARPA Piemonte procede alla stipula del contratto individuale
nel quale sara' indicata la data di presa di servizio. La presa di
servizio deve avvenire entro tre mesi dalla stipulazione del
contratto. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio.
La presa di servizio avviene di norma il primo od il sedicesimo
giorno del mese.
In applicazione del decreto legislativo n. 626/1994, e sucessive
modificazioni e integrazioni, il vincitore sara' sottoposto ad
accertamento medico sanitario da parte del medico competente
dell'ARPA Piemonte, al fine dell'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica alla specifica mansione.
Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo
entro il termine stabilito decade nei diritti conseguenti.
La durata del periodo di prova e' definita dal CCNL del personale
del comparto Sanita' che si applica al personale delle ARPA. Il
periodo di prova deve essere svolto come servizio effettivo, a tal
fine non si computano i periodi di assenza a qualunque titolo.

                              Art. 18.
 
Disciplina del rapporto di lavoro, stato giuridico economico,
previdenziale e assistenziale
 
I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ARPA Piemonte sono
disciplinati dalle disposizioni Capo I, Titolo II, del Libro V del
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
dell'impresa, salvi i limiti stabiliti dal decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, per
il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e
l'azione amministrativa sono indirizzate. Ai dipendenti assunti a
seguito del concorso previsto dal presente bando si applica il
vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non
dirigente della sanita'.
Il rapporto di lavoro e' a tempo pieno e indeterminato. Il
trattamento economico spettante e' quello iniziale per il personale
ascritto alla categoria C per il profilo professionale
dell'assistente tecnico del vigente C.C.N.L. del comparto sanita'.
I rapporti individuali di lavoro e di impiego sono regolati
contrattualmente secondo i principi stabiliti dall'art. 2, secondo e
terzo comma e 45, secondo comma del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, e
garantiscono parita' di trattamento contrattuale e comunque
trattamenti non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro vigente.
Il dipendente e' tenuto all'osservanza del codice di
comportamento dei dipendenti di cui al decreto ministeriale
28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2001,
n. 84.
Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle
leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l'ARPA Piemonte opera
con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure
inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.
Si applica all'ARPA Piemonte la legge 20 maggio 1970, n. 300, come
statuito dall'art. 51 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni e integrazioni.
Per il trattamento pensionistico il personale assunto a tempo
indeterminato e' obbligatoriamente iscritto all'I.N.P.D.A.P. Per il
trattamento di fine rapporto i nuovi assunti a tempo indeterminato
saranno obbligatoriamente iscritti all'I.N.P.D.A.P. Per
l'assicurazione contro gli infortuni il personale e'
obbligatoriamente iscritto all'I.N.A.I.L.
Il personale dell'ARPA Piemonte non puo' esercitare la libera
professione al di fuori delle ipotesi consentite e non puo' assumere
esternamente all'ARPA Piemonte stessa incarichi professionali di
consulenza, progettazione e direzione lavori su attivita' in campo
ambientale; altri incarichi, purchÕ previsti dal vigente C.C.N.L. e
compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere autorizzati dal
direttore generale.

                              Art. 19.
 
Accertamento della veridicita' delle dichiarazioni
 
L'amministrazione verifichera' la veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati. Qualora in esito a detti controlli
sia accertata la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni,
il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i
provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere,
ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                              Art. 20.
 
Norma di rinvio
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di
concorso si fa riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, ai CC.CC.NN.L.
che si applicano al personale delle ARPA, alle norme vigenti per i
dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed
integrazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 ed alla legge 5
febbraio 1992, n. 104 e al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 13 gennaio 2000.
Torino, 27 luglio 2007
Il direttore generale: Coccolo

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