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MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per l'ammissione al corso biennale di formazione specifica
in medicina generale relativo al biennio 2000/2002

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.29 del 11/4/2000
Ente:MINISTERO DELLA SANITA'
Località:Nazionale
Codice atto:000E3440
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:11/5/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
 
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente
l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli;
Visto il titolo IV del richiamato decreto legislativo n. 368 del
1999 relativo alla formazione specifica in medicina generale;
Visto l'art. 25 dello stesso decreto legislativo n. 368 del 1999
il quale stabilisce che il Ministro della sanita', con proprio
decreto, emana il bando di concorso per l'ammissione al corso
biennale di formazione specifica in medicina generale;
Viste le indicazioni delle regioni e della provincia autonoma di
Trento in ordine al contingente numerico dei medici da ammettere al
corso di formazione specifica in medicina generale per il biennio
2000/2002;
Ritenuto, sulla base delle predette indicazioni e delle risorse
finanziarie a tal fine disponibili, di stabilire il contingente
numerico complessivo in duemilasettantaquattro unita';
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Vista la disponibilita' sul Fondo sanitario nazionale;
Ritenuto di emanare il bando di concorso per l'ammissione al
corso di formazione specifica in medicina generale per il biennio
2000/2002,
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Contingenti
 
1. E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione di
duemilasettantaquattro cittadini italiani o di uno degli Stati membri
della Unione europea, provvisti di diploma di laurea in medicina a
chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio professionale, al corso
di formazione specifica in medicina generale, relativo al biennio
2000/2002.
2. Il contingente complessivo dei medici da ammettere al corso di
formazione specifica in medicina generale e' ripartito come segue tra
le regioni e la provincia autonoma di Trento:
 
Valle d'Aosta | 3
Piemonte | 50
Lombardia | 150
Liguria | 80
Provincia autonoma di Trento | 15
Veneto | 160
Emilia-Romagna | 80
Friuli-Venezia Giulia | 20
Umbria | 80
Toscana | 130
Lazio | 180
Marche | 60
Molise | 30
Abruzzo | 19
Campania | 120
Puglia | 150
Basilicata | 50
Calabria | 283
Sicilia | 354
Sardegna | 60
 
3. I posti per lo svolgimento del corso di formazione sono
assegnati, in ciascuna regione e la provincia autonoma Trento,
secondo le graduatorie determinate sulla base del punteggio
conseguito nella prova scritta.

                               Art. 2.
 
Requisiti generali di ammissione al concorso
 
1. Per la partecipazione al concorso e' necessario il possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea;
b) laurea in medicina e chirurgia;
c) abilitazione all'esercizio professionale;
d) iscrizione all'albo professionale dei medici di un ordine
provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri. L'iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione
europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima di iniziare il
corso.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro i quali
siano in possesso di un diploma di specializzazione conseguito
attraverso un ciclo di formazione a tempo pieno retribuita ai sensi
della direttiva 93/16/CEE e, in particolare per l'Italia, del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257, nonche' di un diploma o attestato
di formazione specifica in medicina generale o di dottorato di
ricerca.

                               Art. 3.
 
Domanda e termine di presentazione
 
1. La domanda, in carta semplice, redatta, a macchina o in
stampatello, come da schema allegato al presente decreto (Allegato
A), deve essere indirizzata all'Assessorato alla sanita' della
regione o della provincia autonoma di Trento in cui il candidato
intende svolgere il corso di formazione (vedi indirizzi in allegato
B). La domanda deve essere sottoscritta a pena di non ammissione al
concorso. Non possono essere prodotte domande per piu' regioni o per
una regione e la provincia autonoma di Trento.
2. I candidati, oltre alle generalita' (cognome, nome, data e
luogo di nascita, codice fiscale e localita' di residenza) debbono
dichiarare, sotto la propria responsabilita' e a pena di esclusione,
quanto segue:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
b) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia, indicando l'universita' che lo ha rilasciato e il giorno,
il mese e l'anno in cui e' stato conseguito;
c) di essere in possesso del diploma di abilitazione
all'esercizio professionale indicando l'universita' che lo ha
rilasciato e l'anno accademico in cui e' stata conseguito;
d) di essere iscritti all'albo professionale dell'ordine dei
medici e degli odontoiatri, indicando la provincia in cui sono
iscritti, o all'albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione
europea;
e) di non essere in possesso di un diploma di specializzazione
conseguito attraverso un ciclo di formazione a tempo pieno retribuita
ai sensi della direttiva 93/16/CEE e, in particolare per l'Italia,
del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, nonche' di un diploma
o attestato di formazione specifica in medicina generale o di
dottorato di ricerca.
3. La domanda deve essere prodotta esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento. Sulla busta contenente la
domanda deve essere specificato: "Domanda di ammissione al concorso
per il corso di formazione in medicina generale".
4. La domanda deve contenere la precisa indicazione del domicilio
o recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare,
tempestivamente, all'assessorato alla sanita' regionale o provinciale
le eventuali variazioni
5. Il termine per la presentazione della domanda e' di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
6. La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in
tempo utile solo se spedita entro il termine indicato a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante. Non sono ammessi al concorso
coloro i quali abbiano spedito la domanda oltre il termine di
scadenza sopra fissato, quale ne sia la causa, anche se non
imputabile al candidato.
7. Le regioni e la provincia autonoma di Trento comunicano al
Ministero della sanita', dipartimento delle professioni sanitarie --
Ufficio III -- entro venti giorni dalla scadenza del bando, il numero
delle domande di partecipazione al concorso.

                               Art. 4.
 
Prova d'esame
 
1. I candidati devono sostenere una prova scritta che, unica su
tutto il territorio nazionale, si svolge nel giorno ed ora fissati
dal Ministero della sanita' e nel luogo stabilito da ciascuna regione
e dalla provincia autonoma di Trento.
2. Del giorno e dell'ora della prova scritta e' data
comunicazione ai candidati, almeno trenta giorni prima della prova
stessa, a mezzo di avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami". Del
luogo della prova scritta e dell'ora di convocazione dei candidati,
e' data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso da
pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia
autonoma e da affiggersi presso gli ordini provinciali dei medici
chirurghi e degli odontoiatri della regione o della provincia
autonoma.
3. Nel caso di costituzione di piu' commissioni i candidati sono
assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero
massimo di duecentocinquanta candidati per commissione, in base alla
localita' di residenza ovvero in ordine alfabetico ovvero in base ad
altro criterio obiettivo stabilito dalla regione o provincia
autonoma.
4. La prova scritta consiste nella soluzione di 100 quesiti a
risposta multipla su argomenti di medicina clinica.
5. I questionari sono inviati dal Ministero della sanita',
tramite la regione e provincia autonoma, a ciascuna commissione, in
plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all'ora
fissati dal Ministero della sanita' per la prova d'esame.
6. La prova ha la durata di due ore.

                               Art. 5.
 
Svolgimento della prova
 
1. Le commissioni, costituite in conformita' all'art. 29, comma
1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si insediano nelle
rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui al
comma 3.
2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli
altri commissari l'integrita' del plico ministeriale contenente i
questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro
riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione e
del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrita' del
plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della sanita', ad
aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun
questionario, il timbro fornito dalla regione o dalla provincia
autonoma e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I
questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.
4. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre
dal momento in cui, completata la distribuzione dei fascicoli,
contenenti il questionario e un modulo su cui riportare le risposte
ed i dati anagrafici, il presidente completa la lettura delle
istruzioni generali; la prova deve essere svolta secondo le
indicazioni contenute nel fascicolo.
5. Durante la prova scritta non e' permesso ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con i membri della commissione
esaminatrice.
6. I candidati non possono portare con se' appunti, manoscritti,
libri o pubblicazioni di qualunque specie nonche' apparecchi
informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a
distanza di qualsiasi tipo e natura.
7. E' vietato porre sul questionario o sulle buste qualunque
contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena
l'annullamento della prova.
8. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei comma
precedenti o che non svolge i quesiti secondo le istruzioni, e'
escluso dalla prova.
9. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni
ed ha facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo,
durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il
segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.

                               Art. 6.
 
Adempimenti dei concorrenti e della commissione
 
1. Ai fini dell'espletamento della prova, a ciascun candidato
vengono consegnati, un involucro contenente: un modulo anagrafico da
compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le
risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da
linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovra' essere
effettuata solo al termine del tempo a disposizione); il questionario
con le domande oggetto della prova di esame progressivamente
numerate; due buste di cui una grande ed una piccola. Ciascuna
domanda ammette una sola risposta esatta.
2. Al termine della prova il candidato deve: separare il modulo
anagrafico dal modello delle risposte e, unitamente al questionario,
deve inserirlo nella busta piccola, che deve essere chiusa ed
incollata; inserire la suddetta busta unitamente al modulo delle
risposte nella busta piu' grande, chiuderla e incollarla; i membri
della commissione d'esame provvedono al ritiro della busta.
3. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il
candidato non puo' uscire dai locali assegnati, che devono essere
efficacemente vigilati.
4. Il presidente adotta le misure piu' idonee per assicurare la
vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.
5. Al termine della prova tutte le buste vengono raccolte in uno
o piu' plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri
della commissione presenti e dal segretario.
6. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione,
sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria
al momento di procedere alla valutazione della prova. Il giorno
fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo,
dopo aver verificato l'integrita' del plico contenente le buste
relative agli elaborati, procede alla sua apertura; il presidente
appone su ciascuna busta esterna, man mano che si procede alla sua
apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle
risposte e sulla busta contenente il modulo anagrafico ed il
questionario. Tale numero e' riprodotto su apposito elenco destinato
alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli
elaborati ed alla identificazione dei candidati previa apertura delle
buste minori. La commissione confronta le risposte di ciascun
candidato con la corrispondente griglia di risposte esatte e assegna
il relativo punteggio.
7. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la
commissione procede all'apertura delle buste contenenti il modulo
anagrafico del candidato autore del singolo elaborato.
8. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese
dalla commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che
deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni
commissario ha diritto a far scrivere a verbale, controfirmandole,
tutte le osservazioni su presunte irregolarita' nello svolgimento
dell'esame, ma non puo' rifiutarsi di firmare il verbale.
9. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni e al personale addetto alla
sorveglianza, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 134 del 10 giugno
1995.

                               Art. 7.
 
Punteggi
 
1. I punti a disposizione della commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta
esatta e' assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio e'
attribuito alle risposte errate o alle mancate risposte.
3. La prova scritta si intende superata con il conseguimento del
punteggio di almeno 60 punti.

                               Art. 8.
 
Graduatoria
 
1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova
d'esame, procede alla formulazione della graduatoria di merito e la
trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla regione o
alla provincia autonoma di Trento per gli adempimenti di competenza.
2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine
perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto
termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di
tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I
componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il
rimborso delle eventuali spese di missione.
3. La regione o la provincia autonoma di Trento, riscontrata la
regolarita' degli atti, approva la graduatoria di merito.
4. La regione o la provincia autonoma, dopo l'approvazione delle
singole graduatorie di merito, provvede, in base al punteggio
conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria
a livello regionale o provinciale entro e non oltre il ventesimo
giorno dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le
commissioni.
5. In caso di parita' di punteggio, ha diritto di preferenza chi
ha minore anzianita' di laurea ed, a parita' di anzianita' di laurea,
chi ha minore eta'.
6. L'attribuzione dei posti e' disposta in conformita' alle
risultanze della graduatoria unica e nei limiti del numero dei posti
prefissato all'art. 1 del presente decreto.
7. Dell'utile inserimento in graduatoria viene data comunicazione
agli interessati da parte della regione o della provincia autonoma a
mezzo di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione o della
provincia autonoma.
8. La regione o la provincia autonoma procede, su istanza degli
interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della
graduatoria nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia
autonoma, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla
conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione
mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione o della
provincia autonoma.

                               Art. 9.
 
Ammissione al corso
 
1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria unica,
regionale o provinciale, nel limite dei posti fissati dall'art. 1,
devono presentare alla regione o alla provincia autonoma, entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione della
graduatoria nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia
autonoma, i seguenti documenti in carta semplice:
a) certificato di laurea in medicina e chirurgia, in originale
o copia autenticata ai sensi di legge, dal quale risulti il giorno,
il mese e l'anno di conseguimento;
b) certificato di abilitazione all'esercizio professionale o
copia autenticata ai sensi di legge;
c) certificato di iscrizione all'albo professionale dell'ordine
provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri o al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione
europea.
2. La mancata presentazione nel termine prescritto anche di uno
solo dei documenti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dalla
graduatoria regionale o provinciale.

                              Art. 10.
 
Utilizzazione della graduatoria
 
1. La graduatoria dei candidati idonei puo' essere utilizzata,
non oltre il termine massimo di dieci giorni prima dell'inizio del
corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della
graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per
cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi.

                              Art. 11.
 
Incompatibilita'
 
1. Il corso comporta un impegno a tempo pieno per tutto il
biennio di formazione; conseguentemente al medico e' inibito
l'esercizio di attivita' libero-professionale ed ogni rapporto
convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale o enti e
istituzioni pubbliche e private. La frequenza del corso non comporta
l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale
ne' con il Servizio sanitario nazionale, ne' con i medici tutori.
2. Per l'ammissione e per tutta la durata della formazione non e'
consentita l'iscrizione o la frequenza di corsi di specializzazione
di cui ai decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 257, e 17 agosto
1999, n. 368, o di dottorati di ricerca. A tal fine prima di iniziare
la frequenza del corso e prima di sostenere l'esame finale il medico
dovra' presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni, attestante la non sussistenza di cause di
incompatibilita'. In presenza di provata incompatibilita' decade il
diritto all'ammissione e alla frequenza del corso e all'ammissione
agli esami finali.
3. Il medico iscritto ai corsi previsti dal presente bando, ove
sussista un rapporto di pubblico impiego, e' collocato,
compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di
aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative o
contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini
della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
4. Gli impedimenti temporanei superiori a quaranta giorni
consecutivi di frequenza per servizio militare o sostitutivo civile,
gravidanza e puerperio, malattia o infortunio, sospendono il periodo
di formazione, fermo restando che l'intera sua durata e la durata di
ciascuna fase del corso non possono essere ridotte a causa delle
suddette sospensioni; pertanto, l'interessato, in relazione al
periodo di sospensione ed al possibile periodo di assenza di cui al
comma 5, e' assoggettato, ove possibile, ad un ciclo di formazione di
recupero ovvero e' ammesso, fuori contingente, al corso di formazione
per il biennio successivo, ai fini e per il tempo strettamente
necessario per il completamento dello stesso. Le regioni e la
provincia autonoma, se necessario, istituiscono una sessione annuale
straordinaria di esame in tempo utile per consentire l'utilizzazione
del titolo ai fini della collocazione nelle graduatorie della
medicina generale. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela
della gravidanza di cui alla legge 31 dicembre 1971, n. 1204, e
successive modificazioni, nonche' quelle sull'adempimento del
servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e
successive modificazioni.
5. Non determinano interruzione della formazione, e non devono
essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente
autorizzate salvo cause di forza maggiore, che non superino trenta
giorni complessivi in ciascun anno di formazione e non pregiudichino
il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi e'
sospensione della borsa di studio.

                              Art. 12.
 
Borse di studio
 
1. Al medico durante tutto il periodo di ventiquattro mesi di
formazione specifica in medicina generale e' corrisposta, in ratei
mensili, da corrispondere almeno ogni due mesi, una borsa di studio
dell'importo annuo complessivo di lire 22.467.500, oltre I.R.A.P.
(Imposta regionale sulle attivita' produttive)
2. La corresponsione della borsa e' strettamente correlata
all'effettivo svolgimento del periodo di formazione.

                              Art. 13.
 
Assicurazione
 
1. I medici in formazione debbono essere coperti da polizza
assicurativa per i rischi professionali ed gli infortuni connessi
all'attivita' di formazione in base alle condizioni generali
stabiliti dalla regione o provincia autonoma La relativa polizza
assicurativa e' stipulata direttamente dalla regione o provincia
autonoma, ovvero dagli interessati previamente autorizzati dalla
regione o provincia autonoma. Per le polizze assicurative stipulate
dalla regione o provincia autonoma, il premio dell'assicurazione e'
dedotto dall'importo della borsa di studio.

                              Art. 14.
 
Oneri finanziari
 
1. Gli oneri connessi all'attuazione del presente decreto, ivi
compresi gli oneri per le borse di studio, l'I.R.A.P. e le spese
organizzative del corso, fanno carico alle regioni ed alla provincia
autonoma di Trento che vi provvedono con le quote di stanziamento del
Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata alle stesse a tal
fine assegnate.
2. Le regioni e la provincia autonoma, comunicano annualmente la
situazione di bilancio del corso al Ministero della sanita' -
Dipartimento della programmazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2000
Il Ministro della sanita': Bindi

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