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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un
posto di maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di
polizia penitenziaria.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.12 del 12/2/2008
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Località:Nazionale
Codice atto:08E00934
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:13/3/2008
Tags:Educatori e maestre

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
del personale e della formazione
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395 recante «Ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante
«Adeguamento delle strutture e degli organici dell'amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile,
nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del
Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge
28 luglio 1999, n. 266»;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1999, n. 82, recante il «Regolamento di servizio del Corpo di polizia
penitenziaria»;
Visto il decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 236 «Regolamento
recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale,
del Corpo di polizia penitenziaria»;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 recante «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza»;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 e successive modificazioni
e integrazioni;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 391/2000 datata
28 luglio 2000 con la quale e' stata dichiarata illegittima la
previsione dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nella
parte in cui rinviando per l'accesso ai ruoli del personale delle
Forze di polizia al possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi in magistratura ordinaria
prevede che siano esclusi dai concorsi per l'accesso ai ruoli delle
Forze di polizia i candidati i cui parenti in linea retta entro il
primo grado e in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato
condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera
a), codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
norme in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive
modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Vista la legge 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 904, concernente il regolamento che stabilisce, tra l'altro,
i requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui devono essere in
possesso i candidati per l'accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e successive
modifiche e integrazioni di cui da ultimo il decreto del Ministro
dell'Interno del 30 giugno 2003, n. 198 recante «Regolamento
concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli
appartenenti ai predetti ruoli»;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, in particolare l'art.
19, comma 4, lettera c);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre
2006, n. 276 recante «Regolamento concernente disposizioni relative
alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria»;
Considerato che e' necessario provvedere alla nomina del maestro
vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia
penitenziaria;
Atteso che la copertura finanziaria relativa all'assunzione del
maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia
penitenziaria e' assicurata dall'art. 29 del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146;
Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo
alla diretta responsabilita' gestionale del Direttore generale del
personale e della formazione del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore generale
del personale e della formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di un posto di maestro vice direttore della banda
musicale del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di
polizia penitenziaria e' inquadrato nel ruolo direttivo ordinario del
Corpo medesimo con qualifica di vice commissario.

                               Art. 2.
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di istruzione secondaria superiore che consente
l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma univesitario;
d) diploma in strumentazione per banda conseguito presso gli
Istituti superiori di studi musicali e coreutici;
e) eta' non superiore agli anni quaranta;
f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di
cui all'art. 124, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, cosi'
come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398 e come richiamato dall'art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53;
g) avere l'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio di
polizia, cosi' come previsto rispettivamente dagli articoli 1, 2 e 6
dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904,
e successive modificazioni e integrazioni, di cui da ultimo il
decreto del Ministro dell'interno del 30 giugno 2003, n. 198 con
riferimento ai concorsi pubblici per la nomina a commissario della
Polizia di Stato, ed in particolare:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61
per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta
costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per
l'espletamento del servizio di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente.
4) visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con
correzione, purche' non superiore alle tre diottrie complessive e in
particolare per la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice
(miopico od ipermetropico), tre diottrie in ciascuno occhio, per
l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli
vizi;
5) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in
cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente
meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale
biauricolare entro il 20%);
6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la
funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici
denti frontali superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di non
piu' di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie
contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli
elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi
efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non
puo' essere superiore a sedici elementi;
h) essere in regola per i candidati di sesso maschile, nei
riguardi degli obblighi di leva e non essere stati ammessi a prestare
servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi
dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti
da pubblici uffici, e che hanno riportato condanna a pena detentiva
per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di
prevenzione.
3. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.

                               Art. 3.
Esclusione dal concorso
1. Sono esclusi dal concorso i candidati non in possesso dei
requisiti previsti dal precedente art. 2.
2. A norma dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 non possono essere ammessi al
concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione.
3. A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono,
altresi', concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da
altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di
cui alla lettera d) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
dal bando e' disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del
Direttore generale del personale e della formazione
dell'amministrazione penitenziaria.
5. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisico ed attitudinale o per le prove d'esame, sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.

                               Art. 4.
Compilazione e presentazione delle domande
1. Le domande di partecipazione al concorso, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente provvedimento,
dovranno essere trasmesse con raccomandata con avviso di ricevimento
o presentate direttamente al Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale
e della formazione - Ufficio III Concorsi pubblici polizia
penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2, 00164 Roma - nel termine
perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data della
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie apeciale «Concorsi ed esami».
2. Non si terra' conto delle domande non firmate dal candidato
ne' saranno accolte le domande spedite, per qualsiasi causa, oltre il
termine previsto. La data di presentazione delle domande e'
stabilita:
in caso di presentazione diretta, dal timbro a data apposto
sulla domanda dal personale dell'amministrazione addetto al
ricevimento;
in caso di spedizione per raccomandata con avviso di
ricevimento, dal timbro a data apposto dall'ufficio postale
accettante.
3. Le domande devono essere redatte secondo lo schema del modulo
che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le
indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a
fornire.
4. L'amministrazione penitenziaria non assume alcuna
responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte o incomplete indicazioni di recapito da parte del candidato
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi
postali o telegrafici o ad altre cause non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
5. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati devono
dichiarare sotto la propria responsabilita':
a) il cognome ed il nome (le donne devono indicare il cognome
da nubile);
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) il godimento dei diritti politici e civili;
f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
g) l'immunita' da condanne penali riportate e l'assenza di
procedimenti penali pendenti a carico;
h) i titoli di studio, con l'indicazione dell'istituto che li
ha rilasciati e della data in cui sono stati conseguiti;
i) eventuali titoli per i quali e' ammessa valutazione prevista
dall'art. 8, comma 2, del presente bando di concorso;
j) la posizione, per i soli candidati di sesso maschile, nei
riguardi degli obblighi di leva, con la precisazione di non essere
stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio
sostitutivo civile;
k) se sono o siano stati impiegati come dipendenti presso le
pubbliche amministrazioni (le eventuali cause di risoluzione dei
precedenti rapporti di pubblico impiego devono essere indicate in una
dichiarazione da allegare alla domanda);
l) il possesso di eventuali titoli di preferenza o precedenza
di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
m) la residenza, ed eventualmente il domicilio, al quale
dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso
e l'impegno di comunicare tempestivamente a mezzo di raccomandata
postale le eventuali variazioni dello stesso.

                               Art. 5.
Accertamenti psico-fisici
1. I candidati sono sottoposti, nel luogo, giorno ed ora, che
verranno loro preventivamente comunicati, agli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali. Si prescinde dall'accertamento dei
predetti requisiti per coloro che fanno gia' parte dei ruoli del
personale del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una
commissione composta da un Dirigente medico che la presiede e da
quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'amministrazione
Penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al
comma secondo dell'art. 120 del d.lgs. n. 443/92. La funzione di
segretario della predetta commissione e' svolta da un funzionario
dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla
ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C - posizione
economica C2.
3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici il
candidato e' sottoposto ad esame clinico generale ed a prove
strumentali e di laboratorio.
4. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le
prove strumentali e di laboratorio, il Ministero della giustizia e'
autorizzato ad avvalersi di personale qualificato mediante contratto
di diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita
con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e che non
puo' superare la retribuzione spettante al personale di pari grado
dell'amministrazione statale.
5. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
commissione medica e' definitivo e comporta, in caso di inidoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato dal
Direttore generale del personale e della formazione
dell'amministrazione penitenziaria.
6. La commissione medica e' nominata con decreto del Direttore
generale del personale e della formazione dell'amministrazione
penitenziaria.
7. Per supplire ad eventuali assenze o impedimenti del
presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione,
puo' essere prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di
uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti,
da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

                               Art. 6.
Accertamenti attitudinali
1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti
psico-fisici sono sottoposti ad un esame attitudinale diretto ad
accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una
personalita' sufficientemente matura con stabilita' del tono
dell'umore, delle capacita' di controllare le proprie istanze
istintuali, di uno spiccato senso di responsabilita', avuto riguardo
alle capacita' di critica e di autocritica ed al livello di
autostima.
2. La Commissione esaminatrice che procede agli accertamenti
attitudinali e' composta da un presidente scelto tra i funzionari
dell'amministrazione penitenziaria con la qualifica dirigenziale, da
due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero
appartenenti all'area funzionale C - posizione economica C2, in
possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici
specializzati in psicologia, individuati ai sensi dell'art. 132 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell'amministrazione penitenziaria con la qualifica non inferiore
all'ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C, posizione
economica C2.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti
attitudinali, al candidato e' proposta, dalla commissione prevista
dal precedente comma 2, una serie di domande a risposta sintetica o a
scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un
colloquio.
4. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono
predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri del
ruolo e della qualifica cui il candidato stesso aspira e sono
approvate con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del
Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Esse sono
aggiornate sulla base dei contatti e relazioni con istituti
specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della
psicologia applicata, in campo nazionale e internazionale.
5. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali, e' definitivo e
comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che
viene disposta con decreto motivato del Direttore generale del
personale e della formazione dell'amministrazione penitenziaria.
6. La commissione attitudinale e' nominata con decreto del
Direttore generale del personale e della formazione
dell'amministrazione penitenziaria.
7. Per supplire ad eventuali assenze o impedimenti del
presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione,
puo' essere prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di
uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti,
da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

                               Art. 7.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' composta da:
a) un dirigente generale dell'amministrazione penitenziaria in
servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,
con funzioni di presidente;
b) un dirigente in servizio presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, con funzioni di componente;
c) un insegnante di composizione presso un istituto superiore
di studi musicali e coreutici, con funzioni di componente;
d) due insegnanti di strumentazione per banda presso un
istituto superiore di studi musicali e coreutici o due esperti in
materia, con funzioni di componenti. Uno dei membri puo' essere il
maestro direttore della banda.
2. Svolge le funzioni di segretario un appartenente ai ruoli
direttivi del Corpo di polizia penitenziaria ovvero da un ufficiale
r.e. del disciolto Corpo degli agenti di custodia di grado non
superiore a tenente colonnello ovvero da un funzionario appartenente
all'area funzionale C, in servizio presso il Dipartimento della
amministrazione penitenziaria.
3. La commissione e' nominata con decreto del Direttore generale
del personale e della formazione dell'amministrazione penitenziaria.
4. Per supplire ad eventuali assenze o impedimenti del
presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione,
puo' essere prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di
uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti,
da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

                               Art. 8.
Titoli valutabili
1. Prima delle prove di esame, la commissione esaminatrice
individuata dal precedente art. 7 procede alla valutazione dei titoli
posseduti dai candidati.
2. Le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sono
stabiliti come segue:
a) Categoria I - titoli accademici:
diploma in discipline delle arti, della musica e dello
spettacolo ed equiparati: fino a punti 4;
diplomi conseguiti presso gli istituti superiori di studi
musicali e coreutici: fino a punti 8;
b) Categoria II - titoli didattici:
incarichi di insegnamento musicale presso gli istituti
superiori di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola: fino
a punti 4;
c) Categoria III - titoli professionali: attivita' ed incarichi
svolti connessi alla specifica professionalita': fino a punti 8.
3. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione
esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima
per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi
punteggi.
4. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i
relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da
tutti i componenti che saranno allegate al fascicolo concorsuale di
ciascun candidato.
5. La somma dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli
costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

                               Art. 9.
Prove d'esame
1. Le prove concorsuali consistono in:
a) un esame scritto, articolato su tre prove, come specificato
nel successivo art. 10;
b) un esame orale ed un esame pratico come specificato al
successivo art. 11.
2. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso, sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento
di riconoscimento, per sostenere le prove d'esame indicate alla
lettera a) del precedente comma, nella sede, nei giorni e nelle ore
fissati che saranno preventivamente loro comunicati.
3. L'avviso per la presentazione alle prove d'esame indicate alla
lettera a) e b) del precedente comma sara' dato ai singoli candidati
almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla,
mediante apposita nota ministeriale che sara' inviata presso il
recapito indicato nella domanda.
4. Per lo svolgimento delle prove d'esame si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed
integrazioni.

                              Art. 10.
Prove scritte
1. I candidati sostengono le seguenti tre prove scritte su temi
individuati dalla commissione, cosi' distinte:
a) prima prova: armonizzazione a quattro parti di un brano, da
svolgere nel tempo massimo di otto ore;
b) seconda prova: composizione di una marcia militare per
pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo
massimo di diciotto ore;
c) terza prova: strumentazione per banda di un brano di musica
per pianoforte, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore.
2. Il punteggio complessivo di merito delle prove scritte,
espresso in cinquantesimi, e' dato dalla media dei punteggi riportati
in ciascuna prova.
3. E' ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato
che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in
ciascuna delle prove scritte ed un punteggio complessivo di merito
non inferiore a 40/50.

                              Art. 11.
Prova orale e prova pratica
1. I candidati che hanno superato le prove scritte di cui al
precedente art. 10 sono ammessi a sostenere le seguenti prove:
a) una prova orale vertente sulle materie di seguito indicate:
1) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico
strumentale;
2) vari tipi di partitura;
3) impiego degli strumenti suddetti;
b) una prova pratica consistente nella concertazione e
direzione di uno o piu' brani, a scelta della commissione, che
saranno lasciati da studiare al candidato per un tempo conveniente,
stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.
2. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il
candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50
in ciascuna di esse.

                              Art. 12.
Graduatoria
1. Ultimate le procedure concorsuali la commissione forma la
graduatoria di merito sulla base dei voti conseguiti da ciascun
candidato ai sensi degli articoli precedenti.
2. Il punteggio di merito finale per la formazione della
graduatoria e' dato dalla somma della media dei punteggi riportati
nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei
titoli.
3. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
Costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di merito,
l'appartenenza al Corpo di polizia penitenziaria.
4. Con decreto del Direttore generale del personale e della
formazione dell'amministrazione penitenziaria, riconosciuta la
regolarita' del procedimento, viene approvata la graduatoria del
concorso ed il concorrente primo classificato sara' dichiarato
vincitore del concorso medesimo.
5. La graduatoria del vincitore e quella degli idonei sono
pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
6. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.

                              Art. 13.
Inquadramento e nomina a maestro
vice direttore della banda musicale
1. Il candidato classificatosi primo nella graduatoria finale e'
nominato maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di
polizia penitenziaria.
2. L'amministrazione penitenziaria, in caso di rinunzia da parte
del primo classificato, si riserva la facolta' di nominare il
candidato che segue immediatamente in graduatoria e cosi' di seguito
in caso di ulteriori nuove rinunce.
3. Il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di
polizia penitenziaria e' inquadrato nel ruolo direttivo ordinario del
Corpo medesimo con la qualifica di vice commissario penitenziario e
frequenta un corso di formazione tecnico professionale nelle materie
fondamentali relative al servizio di istituto, della durata non
inferiore a mesi sei.
4. Le modalita' di svolgimento del corso ed i relativi programmi
di insegnamento sono stabiliti con decreto del Capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria.

                              Art. 14.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti presso il Ministero della
giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria -
Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio III
Concorsi polizia penitenziaria, per le finalita' di gestione del
concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui
all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione -
Ufficio III - Concorsi polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2,
Roma, titolare del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento e' il Direttore della
direzione generale del personale e della formazione - Ufficio III.

                              Art. 15.
Norma di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione
la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
Il presente provvedimento sara' trasmesso all'Ufficio centrale
del bilancio presso il Ministero della giustizia e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2007
Il direttore generale: De Pascalis

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