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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3
guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo
sanitario militare marittimo, per laureati in biologia o in
biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche e per laureati
in odontoiatria.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.79 del 4/10/2011
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:1E005528
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:3/11/2011

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
della direzione generale per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, modificato con
i decreti interdirigenziali 2 maggio 2002 e 5 luglio 2010,
concernente, fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di
studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle
prove di esame per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei
ruoli speciali della Marina militare e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei,
modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, concernente le funzioni di Dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare e successive modifiche ed
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare che delinea il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge
di stabilita' 2011);
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2011 - 2013;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"codice dell'ordinamento militare" ed, in particolare, il titolo II
del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale
militare, e l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare", come modificato e integrato dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, ed,
in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il
reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto
2010 impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
determinano l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Ravvisata la necessita di indire per il 2012, al fine di
soddisfare specifiche esigenze della Marina militare, un concorso
straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di 3 (tre)
guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo
sanitario militare marittimo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare,

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di 3 (tre) guardiamarina in servizio permanente nel
ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo con la seguente
ripartizione di posti:
a) 2 (due) per laureati in biologia o in biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche;
b) 1 (uno) per laureati in odontoiatria.
2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di
revocare o annullare il presente bando di concorso, modificare il
numero dei posti, sospendere o rinviare lo svolgimento delle
attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo
dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso l'Amministrazione provvedera' a dare formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella gazzetta ufficiale, 4^
serie speciale.

                               Art. 2 

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso di cui al precedente articolo 1 possono
partecipare concorrenti di entrambi i sessi, che alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al
successivo articolo 3, comma 1:
a) sono cittadini italiani;
b) non hanno superato il giorno di compimento del 32° anno di
eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
c) godono dei diritti civili e politici;
d) sono in possesso di una delle seguenti lauree magistrali e del
diploma di abilitazione all'esercizio della professione:
- per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera
a): laurea magistrale in biologia (L.M. 6) o in biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche (L.M. 9), diploma di
abilitazione all'esercizio della professione di biologo e diploma di
specializzazione in patologia clinica o in microbiologia o in
biochimica;
- per il posto di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera
b): laurea magistrale in odontoiatria (L.M. 46) e diploma di
abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea o le lauree
specialistiche conseguiti secondo i precedenti ordinamenti,
equiparati alle lauree magistrali suindicate (decreto ministeriale 22
ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni). Saranno inoltre
ritenute valide le lauree che, per la partecipazione ai concorsi per
l'accesso al pubblico impiego, sono dichiarate equiparate a quelle
suindicate con provvedimento legislativo o amministrativo. Allo
scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di
partecipazione la relativa attestazione di equiparazione. La
partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno conseguito
all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata al
riconoscimento, da parte del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dell'equiparazione del titolo
stesso ad uno dei titoli precedentemente elencati. All'uopo gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione
al concorso l'attestazione di equiparazione al titolo di studio
previsto in Italia;
e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
f) non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell'articolo
636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a meno che
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in
congedo, secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile (solo se concorrenti di sesso maschile);
g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) hanno tenuto condotta incensurabile;
l) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta'
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati:
a) al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio
permanente dei ruoli speciali della Marina, da accertarsi con le
modalita' prescritte dai successivi articoli 8, 9 e 10. Il
riconoscimento del possesso di tale idoneita' dovra' comunque
avvenire entro la data di approvazione della graduatoria di merito di
cui al successivo articolo 12;
b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta
stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da
accertare d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente
normativa.
3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 1, ad eccezione di quello di cui alla lettera b), dovranno
essere mantenuti sino al conferimento della nomina a guardiamarina in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.

                               Art. 3 

Domande di partecipazione

1. Coloro che intendono partecipare al concorso di cui
all'articolo 1, comma 1 del presente decreto dovranno:
a) redigere la domanda di partecipazione al concorso in carta
semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato A che costituisce
parte integrante del presente decreto;
b) firmare per esteso la domanda (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il rigetto della
stessa;
c) spedire la domanda, a pena di irricevibilita', esclusivamente
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto
- 1^ Divisione reclutamento ufficiali - 2^ Sezione - casella
postale 15317 - 00143 Roma Laurentino, entro il termine perentorio di
trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante. Se il trentesimo giorno e' festivo,
il termine di scadenza sara' prorogato al primo giorno seguente non
festivo, secondo quanto disposto dall'articolo 155 del codice di
procedura civile.
I concorrenti avranno cura di conservare copia della domanda
nonche' la ricevuta di spedizione della raccomandata che dovranno
essere esibite, a richiesta, all'atto della presentazione alla prima
prova scritta, come indicato nel successivo articolo 6, comma 2.
Detti concorrenti, se in servizio, dovranno inoltre presentare copia
della suddetta domanda di partecipazione, al Comando del reparto/ente
di appartenenza ovvero, se in congedo, al Centro documentale
dell'Esercito o ai Dipartimenti militari marittimi/Capitanerie di
porto ovvero alle Direzioni territoriali del personale della Regione
aerea competenti per territorio o al Comando Aeronautica militare di
Roma, di ascrizione in relazione alla loro residenza.
2. I concorrenti residenti all'estero, o che si trovano
all'estero per motivi di servizio/lavoro, potranno inoltrare la
domanda, entro il termine sopraindicato, anche per il tramite
dell'Autorita' diplomatica o consolare, ovvero del Comando del
reparto/ente di appartenenza che, dopo aver attestato sulla stessa la
data di presentazione, ne curera' l'immediato inoltro all'indirizzo
sopraindicato. Tali concorrenti avranno comunque cura di conservare
copia della domanda, recante in calce il visto e la data di
presentazione dell'Autorita' competente, che dovra' essere esibita
all'atto della presentazione alla prima prova scritta, come indicato
nel successivo articolo 6, comma 1.
3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi
dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, possono derivare da dichiarazioni mendaci,
dovra' dichiarare nella domanda:
a) i propri dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo di
nascita) e il codice fiscale;
b) la residenza ed il recapito al quale desidera ricevere tutte
le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di
avviamento postale, il recapito telefonico (telefonia fissa e mobile)
ed un indirizzo di posta elettronica, se posseduto. Il concorrente
dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma o
messaggio di posta elettronica (r1d1s2@persomil.difesa.it) o fax
(06/517052774) al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento ufficiali
- 2^ Sezione - viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino
- ogni variazione del recapito indicato nella domanda che venga a
verificarsi durante l'espletamento del concorso. L'Amministrazione
non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
c) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare
alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato ha assolto
eventualmente gli obblighi militari;
d) il proprio stato civile;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) il possesso di una delle lauree magistrali di cui al
precedente articolo 2, comma 1, lettera d), o titolo equiparato per
la partecipazione a pubblici concorsi ai sensi del d.m. 22 ottobre
2004, n. 270 e successive modificazioni, l'Universita' presso la
quale e' stata conseguita, la data di conseguimento e il voto;
g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della
professione di cui al gia' citato articolo 2, comma 1, lettera d),
l'Universita' presso la quale e' stato conseguito e la relativa data;
h) per i concorrenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)
il possesso del diploma di specializzazione in patologia clinica o in
microbiologia o in biochimica di cui al gia' citato art. 2, comma 1,
lettera d), l'Universita' presso cui e' stato conseguito, la data di
conseguimento e il voto;
i) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non
avere in corso procedimenti penali e/o procedimenti per
l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso
contrario dovra' indicare in apposita dichiarazione da allegare alla
domanda le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale pende un
eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di
imputato. Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1^ Divisione reclutamento ufficiali - 2^ Sezione -
viale dell'Esercito n. 180/186 -00143 Roma Laurentino, qualsiasi
variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad
ufficiale in servizio permanente. Nel redigere tale attestazione il
concorrente dovra' tener conto che la Direzione generale, al fine di
controllare la veridicita' delle dichiarazioni rese, acquisira'
d'ufficio il certificato del casellario giudiziale di cui
all'articolo 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313;
j) il servizio militare eventualmente prestato o in atto con
indicazione della durata, del grado rivestito e del reparto o ente di
appartenenza (se in congedo il Centro documentale dell'Esercito, il
Dipartimento militare marittimo/Capitanerie di porto, la Direzione
territoriale del personale della regione aerea o il Comando
Aeronautica militare di Roma, di ascrizione);
k) per i soli concorrenti di sesso maschile:
1) la posizione nei confronti degli obblighi di leva;
2) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso al servizio civile. In caso contrario, decorsi almeno cinque
anni dalla data in cui e' stato collocato in congedo secondo le norme
previste per il servizio di leva, puo' rinunciare allo status di
obiettore di coscienza, presentando apposita dichiarazione
irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, ai
sensi dell'articolo 636, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
l) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
pubblica amministrazione e le cause di risoluzione dei precedenti
rapporti di impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
m) l'eventuale possesso di titoli di merito ritenuti utili ai
fini della valutazione di cui al successivo articolo 7;
n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. Il concorrente dovra' fornire tutte le
indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
o) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
p) di accettare, se vincitore, di prestare servizio in qualunque
sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo sanitario militare marittimo;
q) di essere a conoscenza dell'obbligo, se vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo articolo 13;
r) la lingua straniera (non piu' di due lingue tra l'araba, la
cinese, la croata, la francese, l'hindi, l'inglese, la persiana, la
russa, la serba, la spagnola e la tedesca, di cui una scelta tra la
francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca) nella quale desidera
sostenere la prova orale facoltativa;
s) l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di
espatrio (solo se cittadino italiano residente all'estero);
t) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
u) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
v) l'eventuale elenco di documenti o dichiarazioni sostitutive
allegati alla domanda di partecipazione.
Ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 dicembre 2000, n. 445 i concorrenti dovranno
allegare alla domanda di partecipazione copia di un documento di
riconoscimento in corso di validita'.
4. Il concorrente, se lo desidera, potra' allegare alla domanda
la documentazione dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza
di cui al precedente comma 3, lettere f), g), k), l), m), e n) anche
sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. Fermo restando il mancato accoglimento
delle domande nei casi previsti nel presente articolo, la Direzione
generale per il personale militare potra' chiedere la
regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei
termini, risultano formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte
o non conformi al modello riportato nel gia' citato allegato A al
presente decreto.
5. I comandi ed enti, di cui al precedente comma 1, lettera c)
del presente articolo, dovranno provvedere, per i concorrenti in
servizio, a compilare apposito documento caratteristico numerato,
chiuso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione, redatto per "partecipazione al concorso
straordinario ruolo speciale Corpo sanitario militare marittimo -
anno 2012" (in calce al quale l'interessato dovra' apporre la sua
firma per presa visione).
Il complesso della documentazione matricolare e caratteristica
del personale militare, in servizio o in congedo, sara' acquisito
d'ufficio dalla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto -1^ Divisione reclutamento ufficiali - 2^ Sezione per il solo
personale che si presentera' ad entrambe le prove scritte di cui al
successivo articolo 4, comma 1, lettera a).

                               Art. 4 

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) due prove scritte (una di cultura generale e militare ed una
di cultura tecnico-scientifica);
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamenti attitudinali;
e) prove di efficienza fisica;
f) prova orale;
g) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire
la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da una
amministrazione dello Stato.
2. All'atto dell'approvazione, con il decreto dirigenziale di cui
al successivo articolo 12, comma 2, della graduatoria di merito del
concorso (presumibilmente entro la fine di luglio 2012), tutti i
concorrenti - compresi quelli di sesso femminile per i quali la
positivita' del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi
dell'articolo 585 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, un temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica -dovranno essere risultati idonei in
tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente
comma 1.
3. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo.

                               Art. 5 

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per le prove scritte, la
valutazione dei titoli, le prove orali e per la formazione della
graduatoria di merito;
b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
e) la commissione per le prove di efficienza fisica.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
a) un ufficiale medico del Corpo sanitario militare marittimo di
grado non inferiore a contrammiraglio in servizio, presidente;
b) due ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a capitano di fregata in servizio, membri;
c) un docente o esperto per ognuno dei profili professionali di
cui all'articolo 1 (membro tecnico);
d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
e) un primo maresciallo della Marina militare ovvero un
dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla
terza area funzionale, con profilo non inferiore a "funzionario di
amministrazione", segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a capitano di vascello, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare
marittimo, membri;
c) un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo
dei marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione
si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina
militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a capitano di vascello, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare
marittimo, membri;
c) un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo
dei marescialli, segretario senza diritto di voto. Gli ufficiali del
Corpo sanitario militare marittimo facenti parte di detta commissione
dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della
commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente
comma 3.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
a) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a capitano di
vascello, presidente;
b) due ufficiali della Marina militare specialisti in selezione
attitudinale militare, membri;
c) un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo
dei marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione
si avvarra' del supporto di ufficiali specialisti in selezione
attitudinale della Marina militare.
6. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera e) sara' composta da:
a) un ufficiale superiore della Marina militare in servizio,
presidente;
b) due ufficiali in servizio della Marina militare, membri;
c) un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo
dei marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione
si potra' avvalere del supporto di ufficiali e/o sottufficiali
esperti di settore della Marina militare, ovvero di esperti di
settore esterni alla Forza armata.

                               Art. 6 

Prove scritte

1. I partecipanti al concorso di cui al precedente articolo 1
dovranno sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale e militare;
b) una prova scritta di cultura tecnico-scientifica, entrambe
della durata massima di sei ore. I relativi programmi d'esame sono
riportati nell'allegato B al presente bando. Dette prove scritte
avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno - viale Italia n.
72, nei giorni 22 e 23 novembre 2011. Eventuali modificazioni della
sede o delle date di svolgimento delle prove scritte saranno
pubblicate nella gazzetta ufficiale - 4^ serie speciale - del 15
novembre 2011. Nella stessa gazzetta ufficiale del 15 novembre 2011
tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. I
concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede, entro le
0730 dei giorni suindicati, muniti di carta di identita' o di altro
documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da
un'amministrazione dello Stato, nonche' copia della domanda di
partecipazione al concorso e della ricevuta della raccomandata con
cui la stessa e' stata spedita. Essi dovranno portare una penna a
sfera ad inchiostro indelebile blu o nero. L'occorrente per
l'espletamento della prova sara' loro fornito sul posto. I
concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle
prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 11,
12, 13, 14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
2. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30.
Essi riceveranno comunicazione del superamento di detta prova a mezzo
raccomandata o telegramma o, qualora possibile, con messaggio di
posta elettronica.
3. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno chiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire dal
45° giorno successivo alla data di svolgimento delle prove, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 180/186
- 00143 Roma Laurentino - tel. 06/517051012, oppure al Ministero
della difesa - Stato maggiore della Marina - Ufficio relazioni con il
pubblico - Piazzale Marina n. 4 - 00196 Roma - tel. 06/3680.4442,
ovvero potranno consultare i siti «www.difesa.it/concorsi» o
«www.persomil.difesa.it».

                               Art. 7 

Valutazione dei titoli di merito

1. La commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1,
lettera a) procedera' a valutare i titoli dei soli concorrenti che si
siano presentati ad entrambe le prove scritte, sempreche' detti
titoli, posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione, siano stati dichiarati
con le modalita' indicate nel precedente articolo 3, ovvero risultino
dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli posseduti
dai concorrenti e non dichiarati nella domanda di partecipazione al
concorso, ovvero quelli per i quali nella medesima domanda - o in
dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata - non siano state
fornite le necessarie informazioni, non costituiranno oggetto di
valutazione. La valutazione dei titoli avverra' prima della
correzione delle prove scritte e il relativo esito sara' reso noto ai
concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate
circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel
successivo comma 3 del presente articolo, ai fini della loro corretta
valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal fine i
concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di
partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero
una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
3. La commissione esaminatrice provvedera' ad attribuire a
ciascun concorrente fino ad un massimo di 10/30, secondo quanto di
seguito riportato:
a) attivita' professionale svolta presso enti pubblici o
assimilati: massimo punti 4/30;
b) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso: massimo punti 4/30;
c) attivita' svolta senza demerito nell'ambito delle Forze
armate, Forze di polizia o Corpi armati dello Stato o in altre
strutture pubbliche e/o private: massimo punti 2/30.

                               Art. 8 

Accertamenti psici-fisici

1. I concorrenti che supereranno le prove scritte saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione
della Marina militare di Ancona presumibilmente nel mese di
febbraio/marzo 2012 (durata presunta 3-4 giorni). A tal fine i
concorrenti saranno convocati a mezzo di lettera raccomandata o
telegramma, o, qualora possibile, con messaggio di posta elettronica.
Essi dovranno presentarsi alle 0700 del giorno indicato nella
predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello
Stato. Coloro che non si presenteranno saranno considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.
2. I concorrenti convocati per gli accertamenti previsti dal
presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno presentare,
pena l'esclusione dal concorso:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di
tipo B in corso di validita' (non antecedente ad un anno all'atto di
presentazione) rilasciato da medici appartenenti alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il servizio sanitario
nazionale che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici
specializzati in medicina dello sport;
b) se ne siano gia' in possesso, esame radiografico del torace in
due proiezioni con relativo referto effettuato in data non anteriore
ai sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti
psicofisici (solo se esiste dubbio diagnostico da parte della
commissione medica l'esame radiografico verra' effettuato presso il
Centro di selezione);
c) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il servizio sanitario nazionale, attestante l'esito
del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV,
in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione per gli
accertamenti;
d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato C,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi a quella di presentazione;
e) referto originale degli esami sottoelencati, effettuati in
data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il
servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso dovra' altresi'
essere prodotto certificato in originale attestante che trattasi di
struttura sanitaria accreditata con il servizio sanitario nazionale):
- analisi completa delle urine con esame del sedimento;
- emocromo completo;
- VES;
- glicemia;
- creatininemia;
- trigliceridemia;
- colesterolemia;
- bilirubinemia totale e frazionata;
- gamma GT;
- transaminasemia (GOT e GPT);
- markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o copia conforme.
3. In aggiunta ai sopracitati certificati, i concorrenti di sesso
femminile dovranno presentare:
a) ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita,
in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso dovra'
essere prodotto anche certificato in originale attestante che
trattasi di struttura sanitaria accreditata col servizio sanitario
nazionale). Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia
autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi
limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso
presso una struttura sanitaria militare. La mancata presentazione del
suddetto certificato comportera' l'esclusione dei concorrenti di
sesso femminile agli accertamenti psico-fisici;
b) referto di test di gravidanza - mediante analisi su sangue o
urine - eseguito, in data non anteriore a cinque giorni lavorativi
precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il servizio sanitario nazionale
(in quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in
originale attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata
col servizio sanitario nazionale). I concorrenti di sesso femminile
che non esibiranno tale referto saranno sottoposti, al solo fine
della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza
fisica e degli esami previsti al successivo comma 4, al test di
gravidanza che escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato
stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta
alle prove e determinera' l'effetto indicato al successivo comma 4,
lettera b).
4. La suddetta commissione, di cui al precedente articolo 5,
comma 1, lettera b):
a) acquisira' i documenti indicati nei precedenti commi 2 e 3 del
presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali, verificandone la validita';
b) in caso di accertato stato di gravidanza la commissione
preposta ai suddetti accertamenti psicofisici non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo
580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e'
stato accertato anche con le modalita' previste dal presente
articolo, la Direzione generale per il personale militare procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione della graduatoria di cui al successivo articolo 12. Se in
occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente articolo 5,
comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Direzione generale
che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso
per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando;
c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per
cui ricorra il caso di cui alla precedente lettera b), i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
1) visita cardiologica con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica;
6) visita ortopedica;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi,
barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positivita', disporra'
l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
8) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
9) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool;
10) visita medica generale. In tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi se, per la
loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in
tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici);
11) ogni ulteriore indagine clinico specialistica,
laboratoristica e/o strumentale (compreso l'esame radiografico),
ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico-legale del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario
sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili
per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere,
dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi
all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso
informato conforme al modello riportato nell'allegato D.
5. Sulla scorta del vigente "Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare" di cui
all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, e delle vigenti direttive applicative emanate dalla
Direzione generale della sanita' militare, la suddetta commissione di
cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b) dovra' accertare il
possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore
a m. 1,95 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 e non
superiore a m. 1,95 se di sesso femminile;
b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e per la componente
cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per
l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con
esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere
tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il
20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000
Hz saranno valutati secondo quanto previsto dalle predette direttive
tecniche della Direzione generale della sanita' militare.
6. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici,
provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri
stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo
sanitario che terra' conto delle caratteristiche somatofunzionali
nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati. Saranno
giudicati:
a) idonei i concorrenti in possesso dei requisiti sopraccitati
cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche
PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato
respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare
superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per
l'apparato visivo VS e per l'apparato uditivo AU valgono gli
specifici requisiti precedentemente indicati;
b) inidonei i concorrenti risultati affetti da:
1) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare;
2) imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare ai sensi dell'articolo 582 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della
direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 del Direttore generale della
sanita' militare, fermi restanto gli specifici requisiti prescritti
dal presente decreto;
3) abuso sistematico di alcool, uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' l'utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico;
4) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
5) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di
alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono
pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle
collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di
cheratotomia radiale; gli esiti di laserterapia correttiva in
presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni
corneali;
6) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non chiaramente e
prontamente intellegibile;
7) tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente
del ruolo speciale della Marina. La commissione, seduta stante,
comunichera' per iscritto al concorrente l'esito della visita medica
sottoponendogli, per presa visione, il verbale contenente uno dei
seguenti giudizi:
a) "idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina", con indicazione del profilo sanitario;
b) "inidoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina", con indicazione della causa di inidoneita'.
concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari sono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I
concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova
visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei
ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante
agli interessati.
7. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno
tuttavia far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento
ufficiali - 2^ Sezione - casella postale 15317 - 00143 Roma
Laurentino, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a
quello della visita medica, anticipandola via fax al numero
06/517052774, specifica istanza, corredata di idonea documentazione
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Non saranno prese
in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero
pervenute oltre i termini perentori sopraindicati. Tale
documentazione verra' valutata dalla commissione di cui al precedente
articolo 5, comma 1, lettera c), la quale, solo se lo ritiene
necessario, potra' sottoporre gli interessati ad ulteriori
accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
8. In caso di mancato accoglimento dell'istanza i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
9. In caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno
formale comunicazione da parte della Direzione generale per il
personale militare.
10. I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito degli
ulteriori accertamenti sanitari di cui al precedente comma 7, ovvero
che vi hanno rinunciato, saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 9 

Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente articolo 8, i concorrenti giudicati idonei saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5,
comma 1, lettera d) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello
svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di
performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo
inserimento nella Forza armata e nello specifico ruolo. Tale
valutazione - svolta con le modalita' che sono indicate nelle
apposite "Norme per gli accertamenti attitudinali" e con riferimento
alla direttiva tecnica "Profili attitudinali del personale della
Marina militare", entrambe emanate dall'Ispettorato delle scuole
della Marina militare e vigenti all'atto dell'effettuazione degli
accertamenti - si articola nelle seguenti aree d'indagine, a loro
volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali:
a) area "stile di pensiero": analisi, predisposizione al
cambiamento, struttura;
b) area "emozioni e relazioni": autonomia e adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di
gruppo, rapporto con l'autorita';
c) area "produttivita' e competenze gestionali": livelli di
energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di
gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento;
d) area "motivazionale": bisogni ed aspettative connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia;
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto
della seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
La commissione assegnera' il punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e
dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale individuale
e sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti
dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media
aritmetica).
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di
idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di "inidoneita'" verra' espresso
nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello
attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90, oppure, pur non
sussistendo tale condizione, laddove il solo punteggio dell'area
stile di pensiero sia insufficiente (ossia inferiore o uguale a
7/90);
4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) "idoneo quale
ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina"; b)
"inidoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale
della Marina" con indicazione del motivo. Il giudizio riportato negli
accertamenti attitudinali e' definitivo e non comporta attribuzione
di punteggio incrementale utile ai fini della formazione della
graduatoria di merito. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 10 

Prova di efficienza fisica

1. Al termine degli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente articolo 9, i concorrenti giudicati idonei saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera e), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno
presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona e/o
presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. Detta
commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle singole prove,
del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della
Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove consisteranno:
a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
- nuoto 25 metri (qualunque stile);
- piegamenti sulle braccia;
b) nell'esecuzione a scelta di uno dei seguenti esercizi:
- addominali;
- corsa piana 1000 metri. Il prospetto delle prove di efficienza
fisica e' riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante
al presente decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di
svolgimento degli esercizi (obbligatori e a scelta) e le disposizioni
sui comportamenti da tenersi in caso di precedente infortunio o
infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.
4. Per conseguire l'idoneita' alle prove di efficienza fisica il
concorrente dovra' essere risultato idoneo nelle prove obbligatorie
ed in una di quelle a scelta. In caso contrario sara' emesso giudizio
di inidoneita' alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che
sara' comunicato per iscritto ai concorrenti interessati a cura della
commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e' definitivo
ed inappellabile. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
5. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per
ciascuna giornata, la commissione di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera e) redigera' il relativo verbale.
6. I verbali degli accertamenti psico-fisici, degli accertamenti
attitudinali e delle prove di efficienza fisica dovranno essere
inviati, dalle rispettive commissioni, a mezzo corriere, per il
tramite del Centro di selezione della Marina militare, al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1^ Divisione reclutamento ufficiali - 2^ Sezione - viale
dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino, entro il terzo
giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.

                               Art. 11 

Prova orale

1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno ammessi a sostenere la prova orale sugli argomenti previsti
dal programma riportato nell'allegato B al presente decreto. Tale
prova avra' luogo presso l'Accademia navale di Livorno - Viale Italia
n. 72, presumibilmente nel mese di marzo/aprile 2012. A tal fine i
concorrenti riceveranno la relativa convocazione a mezzo lettera
raccomandata o telegramma e, qualora possibile, con messaggio di
posta elettronica.
2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione
della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 12.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due lingue
scelte fra l'araba, la cinese, la croata, la francese, l'hindi,
l'inglese, la persiana, la russa, la serba, la spagnola e la tedesca,
di cui una scelta tra la francese, l'inglese, la spagnola e la
tedesca), della durata massima di quindici minuti per ognuna delle
lingue scelte, che sara' svolta con le seguenti modalita':
a) breve colloquio di carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato un
punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna
delle lingue prescelte, cosi' determinato:
a) fino a 20/30 = 0 punti;
b) 21/30 = 0,05 punti;
c) 22/30 = 0,10 punti;
d) 23/30 = 0,15 punti;
e) 24/30 = 0,20 punti;
f) 25/30 = 0,25 punti;
g) 26/30 = 0,30 punti;
h) 27/30 = 0,35 punti;
i) 28/30 = 0,40 punti;
l) 29/30 = 0,45 punti;
m) 30/30 = 0,50 punti.

                               Art. 12 

Graduatoria di merito

1. La graduatoria di merito degli idonei, tenuto conto della
ripartizione dei posti a concorso di cui all'articolo 1 del presente
decreto, sara' formata dalla commissione esaminatrice, secondo
l'ordine del punteggio conseguito da ciascun concorrente ottenuto
sommando:
a) la media dei punti riportati nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) l'eventuale punteggio assegnato per ciascuna prova orale
facoltativa di lingua straniera.
2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande e dichiarati nella domanda di partecipazione o in
dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita' od in
assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara'
preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del 2°
periodo dell'articolo 3, comma 76 della legge n. 127/1997, come
aggiunto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
3. I posti eventualmente non ricoperti in uno dei profili
professionali per insufficienza di candidati idonei potranno essere
devoluti ai concorrenti idonei nell'altro profilo professionale a
concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito.
4. Saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente articolo 1,
comma 2 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi
precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
5. La graduatoria approvata con decreto dirigenziale sara'
pubblicata nel giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di tale
pubblicazione sara' dato avviso nella gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana. Inoltre, esso sara' pubblicato nel Foglio
d'ordini della Marina e, a puro titolo informativo, nel sito
«www.persomil.difesa.it».

                               Art. 13 

Nomina

1. I vincitori del concorso, acquisito l'atto autorizzativo
eventualmente prescritto, saranno nominati guardiamarina in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo,
con anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina che
sara' immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di
partecipazione di cui all'articolo 2 del presente bando.
3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente articolo 1, comma 2 - saranno
invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina
e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalita' stabilite dall'Ispettorato delle scuole
della Marina militare. All'atto della presentazione al corso gli
ufficiali dovranno:
- produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni
effettuate e il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del
glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato - entro trenta giorni
dalla data di ammissione al corso - da strutture sanitarie pubbliche;
- contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari
marittimi con una ferma di cinque anni decorrente dalla data di
inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del
superamento del corso applicativo medesimo. Il rifiuto di
sottoscrivere la ferma comportera' la revoca della nomina.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno scoperti
per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il
personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, entro
1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti candidati idonei,
secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente articolo 12.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato guardiamarina in
servizio permanente del Corpo sanitario militare marittimo che,
trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 1494 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare il corso
applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
6. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo, al
superamento del corso applicativo frequentato, sara' rideterminata
l'anzianita' relativa degli ufficiali di cui al precedente comma 5,
ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina.
7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo: a) se provenienti dal personale in
servizio, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di
durata del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita'
di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo.

                               Art. 14 

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2 del presente decreto, la Direzione generale per il
personale militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle
domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verra' acquisito
d'ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.

                               Art. 15 

Esclusioni

1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i
concorrenti che non sono ritenuti in possesso dei prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a
guardiamarina in servizio permanente, se il difetto dei requisiti
verra' accertato dopo la nomina.

                               Art. 16 

Spese di viaggio - Licenza

1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti al precedente articolo 4 del presente
decreto (comprese quelle eventualmente necessarie per completare la
varie fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la permanenza
presso le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti,
anche se militari in servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno
essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal
precedente articolo 4 del presente decreto, nonche' quelli necessari
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per
il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci
giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le
prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza
straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in
corso.

                               Art. 17 

Trattamento dei dati personali

l. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa -Direzione generale per il
personale militare - l Reparto -1ª Divisione reclutamento ufficiali
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. La comunicazione di tali dati e'
obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica
del concorrente, nonche' in caso di esito positivo, ai soggetti di
carattere previdenziale.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi alloro trattamento
per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti del Direttore generale della Direzione generale per il
personale militare, titolare del trattamento, che nomina responsabile
del trattamento dei dati, ognuno per la parte di propria competenza:
a) i responsabili dei comandi ed enti di cui al precedente articolo
3, comma 5; b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente
articolo 5; c) il Coordinatore pro-tempore della 1ª Divisione
reclutamento ufficiali della Direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 settembre 2011

Il generale di corpo d'armata: Roggio

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