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SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Concorso per l'attribuzione di una borsa di studio di attivita' di
ricerca post-dottorato per la classe di scienze sperimentali, settore
di medicina e chirurgia.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.93 del 28/11/2000
Ente:SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
Località:-
Codice atto:00E10939
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:28/12/2000
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
 
Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 41 - istitutiva della scuola;
Visto lo Statuto della scuola emanato con decreto direttorale
n. 4437 del 2 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, concernente le norme in
materia di borse di studio universitarie;
Visto il decreto interministeriale del 19 aprile 1990 emesso dal
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
di concerto con il Ministero del tesoro relativo alla determinazione
della misura minima delle borse di studio, nonche' dei limiti e della
natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire;
Vista la nota del M.U.R.S.T. prot. n. 4107 del 12 maggio 1990,
concernente l'utilizzazione dei fondi destinati alla copertura delle
borse di studio di cui alla legge n. 398/1989;
Vista la legge n. 15/1968;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998;
Viste la deliberazione adottata dal consiglio della classe di
scienze sperimentali nella seduta del 14 marzo 2000;
Vista la deliberazione del senato accademico della seduta del
26 giugno 2000;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Indizione concorso
 
E' indetto un concorso per titoli, integrato, ove ritenuto
opportuno dalla commissione giudicatrice, da un colloquio, per
l'attribuzione di una borsa di studio per lo svolgimento, presso la
Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento "S. Anna"
di Pisa, di attivita' di ricerca post-dottorato, per la classe di
scienze sperimentali.

                               Art. 2.
 
Area borsa di studio
 
La borsa di studio, della durata biennale, dell'importo annuo di
L. 20.000.000+IRAP, e' bandita per l'area afferente al settore di
medicina e chirurgia della classe suddetta, come segue:
area: "scienze biologiche";
settore scientifico-disciplinare: "biochimica";
tema "fisiopatologia del mitocondrio".

                               Art. 3.
 
Requisiti richiesti
 
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena
l'esclusione, i seguenti requisiti:
1) possesso di uno dei diplomi di laurea in scienze biologiche,
farmacia, tecnologie farmaceutiche, biotecnologia, medicina e
chirurgia, conseguito presso una universita' italiana (ovvero titolo
di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea
italiana in base ad accordi internazionali oppure con le modalita' di
cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592);
2) possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai
cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica)
o di un paese dell'Unione europea;
3) possesso del titolo accademico di dottore di ricerca, o
titolo equipollente, conseguito, in Italia o all'estero (in
quest'ultimo caso e' necessario che il candidato abbia previamente
ottenuto anche il riconoscimento del titolo ai sensi dell'art. 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382) entro
la data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande;
4) eta' non superiore a trentasei anni alla data di scadenza
del termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione.
E' esclusa qualsiasi elevazione dei limiti di eta' previsti ad altri
fini dalla normativa vigente;
5) godimento di un reddito personale complessivo annuo lordo
non superiore a L. 15.000.000, con riferimento al periodo di imposta
coincidente con l'anno solare nel quale e' effettivamente erogata la
borsa. Nel caso in cui la stessa borsa venga erogata per una parte in
un anno e per una parte nell'anno successivo, si fa riferimento
all'anno solare di maggior fruizione della borsa. Alla determinazione
di tale reddito concorrono redditi di altra origine patrimoniale
nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere
ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale o
derivanti da servizio militare di leva;
6) di non aver riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso.
Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione puo'
disporre in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato
provvedimento.
L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di inviare ai
competenti uffici distrettuali delle imposte il nominativo del
vincitore della borsa di studio, affinche' gli uffici stessi
procedano agli opportuni accertamenti sull'effettiva consistenza del
reddito personale dell'interessato.

                               Art. 4.
 
Programma di ricerca
 
A pena di esclusione dal concorso, i candidati devono presentare
il programma di ricerca che intendono svolgere presso la scuola
nell'ambito dell'area disciplinare di cui all'art. 2 del presente
bando.
Il programma di ricerca deve essere controfirmato, per
approvazione, dal docente della scuola responsabile del programma di
ricerca medesimo.
Detto programma, inoltre deve essere corredato da una
dichiarazione, resa dal predetto docente, con la quale lo stesso si
impegna ad accogliere nella struttura scientifica di appartenenza
l'aspirante borsista, nell'ipotesi in cui sia nominato vincitore
della borsa, ed altresi' si impegna a controllarne l'attivita' di
ricerca ed a coordinarla con le altre in corso di svolgimento
nell'ambito della struttura stessa.

                               Art. 5.
 
Domande di partecipazione
 
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta
semplice secondo il fac-simile allegato, corredate della
documentazione richiesta, devono essere presentate o fatte pervenire,
in plico unico, al direttore della Scuola superiore di studi
universitari e di perfezionamento "S. Anna", divisione formazione
universitaria e alla ricerca, via G. Carducci n. 40 - 56100 Pisa,
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
1999.
Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda,
qualunque ne sia la causa, comporta la inammissibilita' del candidato
al concorso.
Si considerano altresi' prodotte in tempo utile le domande
spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata postale con avviso di
ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fara' fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Gli interessati dovranno redigere le domande unicamente secondo
il fac-simile allegato, che e' parte integrante del presente bando.
Non saranno prese in considerazione le domande che non contengono
tutti gli elementi di cui al fac-simile suddetto e/o prive della
documentazione di cui all'art. 6 del presente bando.
Sull'involucro del plico devono risultare le indicazioni del
nome, cognome e indirizzo del concorrente e la specificazione del
concorso cui egli intende partecipare. Il nome ed il cognome del
candidato dovranno, inoltre, essere apposti su ciascuno dei lavori
presentati.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 6.
 
Documenti da allegare
 
Alla domanda gli aspiranti devono allegare i seguenti documenti,
redatti in carta semplice:
a) programma della ricerca post-dottorato che intendono
svolgere nelle strutture della scuola;
b) dichiarazione resa dal docente responsabile del programma di
ricerca, rilasciata ai sensi dell'art. 4 del presente bando;
c) dichiarazione del possesso del titolo originale di dottore
di ricerca ovvero dell'attestato provvisorio, rilasciato in luogo
dell'originale oppure copia del titolo equipollente al dottorato di
ricerca, o di certificato attestante il conseguimento dello stesso;
d) copia della dissertazione scritta presentata all'esame
finale del dottorato di ricerca nonche' degli altri lavori
scientifici e relazioni della commissione giudicatrice depositati, ai
sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, presso le biblioteche nazionali di Roma e di
Firenze. Detti documenti devono essere accompagnati da dichiarazione
di conformita' all'originale, resa dall'interessato ai sensi
dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica, n. 403 del 20 ottobre 1998
circa l'identita' tra le copie presentate ai fini del concorso e gli
originali depositati in biblioteca. Qualora il candidato sia in
possesso, non del titolo di dottore di ricerca, ma di titolo
equipollente dovra' presentare copia della dissertazione scritta
presentata all'atto dell'esame finale per il conseguimento del
titolo;
e) dichiarazione degli esami previsti dal corso di laurea
richiesto dal bando nonche' la votazione riportata in ciascuno di
essi;
f) eventuali pubblicazioni ed altri titoli, che l'interessato
ritenga utili ai fini del giudizio della commissione. Qualora le
pubblicazioni ed i titoli non siano presentati in originale ma in
copia, devono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', resa dall'interessato ai sensi dell'art. 4
della legge n. 15/1968 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, attestante complessivamente la conformita'
degli stessi ai rispettivi originali;
g) elenco delle pubblicazioni e dei titoli presentati.

                               Art. 7.
 
Riservatezza dei dati contenuti nei documenti
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso la Scuola esclusivamente per le finalita' di gestione del
concorso.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dal
concorso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
scuola.

                               Art. 8.
 
Modalita' della valutazione
 
Il concorso e' per titoli.
La commissione giudicatrice e' nominata con decreto direttoriale.
In una riunione preliminare all'esame delle domande e dei titoli, la
commissione determina i criteri di valutazione per l'attribuzione dei
punteggi.
Sono considerati idonei i candidati che avranno riportato almeno
7/10 del punteggio complessivo.
Al termine dei lavori la commissione formula apposita graduatoria
sulla base dei punteggi riportati da ciascun candidato. In caso di
parita', la borsa verra' assegnata al candidato con maggiore
anzianita' di laurea.
La graduatoria e' resa pubblica mediante affissione all'albo
ufficiale della scuola per un periodo di quindici giorni, entro il
quale potranno essere proposte eventuali impugnative.
In caso di rinuncia dell'assegnatario, prima che lo stesso abbia
iniziato l'attivita' di ricerca, subentra altro candidato secondo
l'ordine di graduatoria degli idonei.
Qualora la borsa non risulti assegnata, la stessa verra'
ridistribuita dal consiglio direttivo della scuola.

                               Art. 9.
 
Conferimento della borsa
 
Il conferimento della borsa di studio, di durata biennale,
avviene con provvedimento del direttore della divisione formazione
universitaria e alla ricerca, secondo l'ordine della graduatoria,
previa accettazione da parte del vincitore.
La borsa non e' rinnovabile.
La borsa di studio decorrera' dal primo giorno del mese
successivo alla data del provvedimento direttorale di conferimento.
L'attivita' di ricerca post-dottorato non potra' comunque
iniziare prima dell'emanazione del provvedimento con il quale viene
conferita la borsa.
Per l'assegnatario della borsa di studio, si rende necessario,
per tutto il periodo di godimento della borsa stessa la copertura
assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi
all'attivita' di ricerca, mediante stipula di una polizza
assicurativa a cui il borsista e' tenuto a provvedere autonomamente,
comunque prima dell'inizio dell'attivita' di ricerca.
Alla scadenza del primo anno di ricerca, la conferma della borsa
per il secondo anno, e' subordinata alla valutazione favorevole, da
parte del docente responsabile dell'attivita' svolta, che dovra'
risultare da una particolareggiata relazione del borsista
sull'attivita' stessa, sui risultati conseguiti e sul residuo
programma da svolgere.
Ai fini della erogazione della borsa di studio per il secondo
anno, l'interessato dovra' mantenere il possesso del requisito del
reddito di cui al precedente art. 3 punto 5, con riferimento al
secondo anno di erogazione della borsa e presentare
autocertificazione come da successivo art. 12, da cui risulti la
posizione reddituale relativa all'anno stesso. Il venire meno di tale
requisito comporta la decadenza dal diritto di fruizione della borsa
e l'obbligo per l'interessato di darne tempestiva comunicazione al
direttore della scuola, incorrendo, in caso di inadempimento, nelle
penalita' previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia.

                              Art. 10.
 
Accettazione della borsa
 
Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti,
il candidato dichiarato vincitore dovra' far pervenire, a pena di
decadenza, alla Scuola superiore di studi universitari e di
perfezionamento "S. Anna" di Pisa, entro il termine perentorio di
quindici giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione,
la seguente documentazione, in carta semplice:
1) dichiarazione di accettazione della borsa di studio;
2) fotocopia del codice fiscale;
3) copia della copertura assicurativa per i rischi
professionali e gli infortuni;
4) autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998 attestante lo stato di servizio
militare;
5) autocertificazione, prevista dalla legge n. 15/1968 e
successive modificazioni ed integrazioni, attestante il reddito
personale complessivo annuo lordo di cui fruira' l'interessato
nell'anno solare di maggior fruizione del primo anno della borsa;
6) estratto dell'atto di nascita;
7) certificato di cittadinanza italiana o di un paese della
Unione europea.
In sostituzione dei certificati previsti ai punti 6) e 7), i
vincitori potranno presentare all'ufficio competente un documento di
riconoscimento in corso di validita', come previsto dall'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.

                              Art. 11.
 
Regime giuridico della borsa
 
Il borsista non puo' essere impegnato in attivita' didattiche ed
e' tenuto ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di
concessione della borsa, pena la decadenza dalla stessa.
La borsa di studio di cui al presente decreto non puo' essere
cumulata con altre borse di studio, a qualsiasi titolo conferita,
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali e straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, attivita' di formazione
o di ricerca dei borsisti.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo.
La borsa di studio non da' luogo a trattamenti previdenziali ne'
a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche ne' a
riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Il godimento della borsa non si configura come rapporto di
lavoro, essendo finalizzato al completamento della formazione
scientifico-professionale del borsista.
Il dipendente pubblico che fruisca della borsa di studio di cui
al presente decreto puo' chiedere di essere collocato in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni, previsto per gli
ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'art. 2 della legge
13 agosto 1984, n. 476.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione in carriera e del trattamento di quiescenza e
previdenza.

                              Art. 12.
 
Casi di differimento, sospensione o interruzione della borsa
 
Il differimento dalla data di inizio o interruzioni del periodo
di godimento della borsa verranno consentiti, su apposita istanza, al
vincitore che dimostri di dover soddisfare gli obblighi militari o
che si trovi nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971,
n. 1024. In tali casi l'interessato e' tenuto ad esibire
rispettivamente:
un certificato delle autorita' militari nel quale dovra' essere
indicata la data di inizio e quella, presumibile, in cui avra'
termine il servizio militare;
un certificato medico nel quale dovranno essere indicati i
periodi di astensione obbligatoria ai sensi della succitata legge
n. 1204/1971.
Il borsista che interrompa l'attivita' e' tenuto a darne
tempestiva comunicazione all'amministrazione. In caso di interruzione
definitiva egli decade da ogni diritto di fruizione della borsa ed e'
obbligato alla restituzione di quanto eventualmente percepito oltre
la data di decadenza e, comunque, oltre la data di regolare
svolgimento dell'attivita' attestata dal docente responsabile del
programma di ricerca.
In caso di interruzione temporanea per gravi e documentati motivi
non imputabili al borsista stesso, il direttore puo' disporre - su
proposta del docente responsabile del programma di ricerca - una
temporanea sospensione della fruizione della borsa. In questo caso la
scadenza della borsa e' prorogata di un periodo di tempo
corrispondente al periodo di sospensione.

                              Art. 13.
 
Pagamento della borsa
 
Il pagamento della borsa verra' effettuato in due rate annue di
L. 10.000.000 ciascuna.
Per il primo anno: la prima rata al momento dell'assegnazione
della borsa, la seconda rata entro la fine del primo semestre di
attivita', previa presentazione, al competente ufficio, di una
dichiarazione resa dal docente della scuola sotto la cui
responsabilita' si svolge l'attivita' di ricerca, nella quale si
attesti il regolare svolgimento della ricerca stessa da parte del
borsista fino a quella data.
Per il secondo anno: la prima rata al momento della presentazione
di una valutazione favorevole, da parte del docente responsabile
dell'attivita' svolta, che dovra' risultare da una particolareggiata
relazione del borsista sull'attivita' stessa, sui risultati
conseguiti e sul residuo programma da svolgere e una dichiarazione
del godimento di un reddito, come previsto dall'art. 9, comma 6; la
seconda rata entro la fine del primo semestre di attivita', previa
presentazione, al competente ufficio, di una dichiarazione resa dal
docente della scuola sotto la cui responsabilita' si svolge
l'attivita' di ricerca, nella quale si attesti il regolare
svolgimento della ricerca stessa da parte del borsista fino a quella
data.

                              Art. 14.
 
Ritiro delle pubblicazioni e dei titoli
 
I candidati dovranno provvedere a loro spese, entro novanta
giorni, dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria di
merito, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni inviate alla
scuola oppure richiederne la spedizione con tassa postale a loro
carico. Trascorso il periodo suddetto, l'amministrazione non sara'
responsabile in alcun modo della conservazione dei suddetti titoli.

                              Art. 15.
 
Norme di rinvio
 
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento
alle norme contenute nella legge 28 febbraio 1980, n. 28, nel decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e nella legge
30 novembre 1989, n. 398, nonche' alle altre disposizioni
ministeriali impartite in materia e comunque alla normativa vigente.
Il presente decreto sara' reso pubblico mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Pisa, 6 novembre 2000
Il direttore: Varaldo

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