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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica
nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e
seconda fascia.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.70 del 4/9/2018
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:18E08643
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento
delle istituzioni della formazione superiore

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni, recante «Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche'
sperimentazione organizzativa e didattica»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni,
concernente «Istituzione del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244», e, in particolare, l'art. 1, istitutivo del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
2010, n. 76, recante «Regolamento concernente la struttura ed il
funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2,
comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive
modificazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle
universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega
al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario», e, in particolare, gli articoli 15 e 16;
Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative, e in particolare
l'art. 1, comma 10-sexies ai sensi del quale, ai fini della procedura
di chiamata di cui all'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, il termine per l'emanazione dei decreti previsti
dall'art. 16, comma 2 e comma 3, lettera a), della medesima legge,
come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e'
prorogato al 31 dicembre 2016;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni,
concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai
sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, recante «Rideterminazione dei
macrosettori e dei settori concorsuali»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 giugno 2016, n. 494, recante rettifica relativa
all'allegato D al decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016,
n. 95, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei
professori universitari, a norma dell'art. 16 della legge 30 dicembre
2010, n. 240», e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 8 e 9;
Visto il decreto-legge n. 244/2016 «Proroga e definizione di
termini», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19, con il quale e' stato modificato il termine di
conclusione dei lavori previsto all'art. 8, comma 3, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n.
95;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, «Regolamento recante criteri e
parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e
alla seconda fascia dei professori universitari, nonche' le modalita'
di accertamento della qualificazione dei commissari, ai sensi
dell'art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, e successive modifiche»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 13 aprile 2017, n. 227, con il quale e' stato approvato
lo statuto del Consorzio CINECA, come da ultimo modificato con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca del 26 marzo 2018, n. 245;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 5 luglio 2016, prot. n. 551, con il quale e' stato
costituito il comitato tecnico per la validazione delle procedure
informatiche da utilizzare ai fini dell'Abilitazione scientifica
nazionale;
Visto l'esito delle riunioni del 15, 22 e 29 luglio 2016 del
predetto comitato tecnico, nelle quali e' stata effettuata la
validazione delle menzionate procedure informatiche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico in
materia di documentazione amministrativa»;
Visti il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali» e il regolamento UE 679/2016;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 8 agosto 2018, n. 589, recante «Determinazione dei
valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del
decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120»;
Viste le note direttoriali prot. n. 7079 del 1° giugno 2018 e n.
9321 del 18 luglio 2018, con le quali la Direzione generale per la
programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni
della formazione superiore ha chiesto alla Conferenza dei rettori
delle universita' italiane (CRUI) di provvedere alla formulazione
della proposta della lista degli atenei idonei ad ospitare i lavori
delle commissioni di abilitazione;
Vista la nota della CRUI prot. n. 1394 del 22 giugno 2018, avente
ad oggetto la proposta delle universita' da sorteggiare quali sedi
per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, come da
ultimo aggiornata in data 25 luglio 2018;
Visto l'esito del sorteggio effettuato in data 2 agosto 2018 al
fine di individuare le universita' sedi per le procedure di
Abilitazione scientifica nazionale;
Visto il decreto direttoriale n. 1052 del 30 aprile 2018, con il
quale e' stata avviata la procedura per la formazione delle
commissioni nazionali per il conferimento dell'Abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di
prima e seconda fascia;
Visto il decreto direttoriale n. 2119 del giorno 8 agosto 2018,
recante la modifica dell'art. 3, commi 1 e 2 del D.D. n. 1052/2018;

Decreta:


Art. 1


Oggetto della procedura


1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 95/2016, e' indetta la procedura per il conseguimento
dell'Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
universitario di prima e seconda fascia, per ciascun settore
concorsuale di cui al decreto ministeriale n. 855/2015 come da
allegato 1 al presente decreto.

                               Art. 2 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione alla procedura di cui all'art. 1,
a pena di esclusione, e' presentata, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016,
durante tutto l'anno e secondo i termini di seguito indicati:
a) I quadrimestre: a decorrere dal 10 settembre 2018 ed entro e
non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 10 gennaio 2019;
b) II quadrimestre: a decorrere dal giorno 11 gennaio 2019 ed
entro e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del giorno 11 maggio
2019;
c) III quadrimestre: a decorrere dal 12 maggio 2019 ed entro e
non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 12 settembre 2019;
d) IV quadrimestre: a decorrere dal 13 settembre 2019 ed entro
e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 13 gennaio 2020;
e) V quadrimestre: a decorrere dal 14 gennaio 2020 ed entro e
non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 14 maggio 2020.
2. La domanda di partecipazione di cui al comma 1 deve essere
presentata esclusivamente mediante la procedura telematica validata
dal comitato tecnico ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 95/2016, accessibile dal sito
http://abilitazione.miur.it La domanda e' compilata in lingua
italiana o in lingua inglese ed e' presentata con le seguenti
modalita':
a) per i professori e ricercatori in servizio presso le
universita' italiane, mediante l'apposita sezione presente nel «sito
docente» (https://loginmiur.cineca.it/). In tal caso saranno altresi'
utilizzate, esclusivamente ai fini della individuazione della
«Posizione accademica», le informazioni gia' presenti con riferimento
a ciascun candidato;
b) per i soggetti non ricompresi nella categoria di cui alla
lettera a), a seguito di registrazione nell'apposita sezione presente
nel «sito docente» (https://loginmiur.cineca.it/).
In caso di prolungata e significativa indisponibilita' del
sistema informativo accertata dall'amministrazione, la stessa si
riserva di informare i candidati, al ripristino delle attivita',
circa le eventuali determinazioni da adottare al riguardo mediante
avviso pubblicato sul sito dedicato alle procedure di Abilitazione
scientifica nazionale.
3. A pena di esclusione, la domanda deve contenere:
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) indirizzo di residenza;
e) indirizzo di posta elettronica prescelto ai fini delle
comunicazioni relative alla presente procedura;
f) per i professori e i ricercatori in servizio nelle
universita' italiane, il settore concorsuale e il settore
scientifico-disciplinare di afferenza;
g) indicazione del settore concorsuale nell'ambito di quelli di
cui all'allegato 1 al presente decreto e della fascia dei professori
universitari per cui si presenta la domanda di partecipazione.
4. La domanda e' corredata dai seguenti elementi:
a) indicazione di eventuali periodi di congedo obbligatorio con
la relativa certificazione;
b) elenco delle pubblicazioni da sottoporre alla valutazione ai
sensi degli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale n. 120/2016, nel
numero massimo previsto all'allegato B del medesimo decreto,
riportato all'allegato 2 del presente decreto, con l'indicazione di
quelle soggette a copyright; le pubblicazioni, a pena di esclusione,
devono essere caricate in formato elettronico (.pdf);
c) elenco delle pubblicazioni coerenti al settore concorsuale e
rilevanti ai fini della valutazione dell'impatto della produzione
scientifica (allegato A del decreto ministeriale n. 120/2016 - titolo
numero 1) misurato attraverso gli indicatori di cui agli allegati C e
D del decreto ministeriale n. 120/2016 e con riferimento
esclusivamente agli intervalli temporali ivi definiti, tenuto conto
che:
i) per i settori concorsuali bibliometrici, l'elenco include
esclusivamente le pubblicazioni correttamente associate e
convalidate, a cura del candidato, ai codici WOS e/o SCOPUS; non sono
prese in considerazione pubblicazioni prive della suddetta
associazione;
ii) per i settori concorsuali non bibliometrici, l'elenco
deve essere integrato dalla copia in formato elettronico (.pdf),
anche estratta dai siti WEB, delle pagine della pubblicazione o di
altra documentazione (es. scheda OPAC) attestanti, per gli articoli
su rivista scientifica, l'autore, l'anno di pubblicazione e il codice
ISSN; per i contributi in volume e per i libri (escluse le curatele)
l'autore, l'anno di pubblicazione e il codice ISBN o ISMN; non sono
prese in considerazione pubblicazioni prive della suddetta
attestazione;
d) elenco dei titoli posseduti di cui all'allegato A del
decreto ministeriale n. 120/2016 (titoli dal numero 2 al numero 11),
eventualmente integrato dalla documentazione attestante gli stessi,
da caricare in formato elettronico (.pdf);
e) a pena di esclusione, dal consenso al trattamento dei dati
personali e alla pubblicazione sul sito del Ministero, nella parte
riservata alle procedure di abilitazione, dell'elenco dei titoli e
delle pubblicazioni scientifiche, degli atti relativi alla procedura
di abilitazione, del giudizio collegiale e dei giudizi individuali
espressi dalla competente Commissione nazionale, dei pareri pro
veritate secondo quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto
del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del regolamento UE
679/2016; dalla dichiarazione di essere a conoscenza che, in caso di
accertamento da parte dell'amministrazione di informazioni/dati non
veritieri riportati in domanda e rilevanti ai fini dell'abilitazione,
il candidato potra' essere escluso in qualsiasi momento dalla
procedura e l'abilitazione eventualmente conferita potra' essere
revocata.
5. La presentazione della domanda di partecipazione deve essere
perfezionata attraverso l'invio della relativa scheda di sintesi,
generata in formato elettronico (.pdf) dal sistema telematico, in
lingua italiana o in lingua italiana e in lingua inglese (per coloro
che optano per la compilazione della domanda in lingua inglese),
secondo una delle seguenti modalita':
a) mediante firma digitale del candidato, utilizzando specifico
software in grado di supportare tale modalita'; in questo caso la
predetta scheda di sintesi dovra' essere firmata e poi caricata per
l'invio elettronico in formato «.p7m» tramite l'apposita sezione
della procedura telematica;
b) mediante sottoscrizione della scheda di sintesi della
domanda da parte del candidato, cui deve essere allegata copia in
formato elettronico (.pdf) del proprio documento di identita';
entrambi i documenti devono essere caricati e inviati tramite
l'apposita sezione della procedura telematica.
Non sono ammessi alla procedura i candidati le cui domande siano
state redatte e presentate in modalita' diverse da quelle indicate.
6. Le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione
allegata da parte dei candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il
Ministero si riserva la facolta' di verificare la correttezza di
quanto riportato in domanda in qualsiasi momento della procedura, con
conseguente esclusione del candidato in caso di dichiarazioni non
veritiere fino alla revoca dell'eventuale abilitazione.
7. Coloro che intendono presentare la propria candidatura per
piu' di una fascia e di un settore concorsuale sono tenuti a
presentare una domanda distintamente per ogni fascia e settore
concorsuale.
8. Dalla scadenza del termine di ciascun quadrimestre per la
presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, decorre il
termine di venti giorni entro il quale, tenuto conto esclusivamente
di quanto contenuto nella domanda ai sensi del comma 4, lettera c),
sono calcolati i valori degli indicatori dell'attivita' scientifica
di ciascuno dei candidati che hanno presentato domanda nel corso del
quadrimestre e sono resi noti ai candidati attraverso la
pubblicazione sul sito docente (https://loginmiur.cineca.it/) di
ciascun candidato. Il candidato e' tenuto a collegarsi al predetto
sito docente con le stesse credenziali utilizzate per la
registrazione e la presentazione della domanda, al fine di prendere
visione del valore dei propri indicatori di impatto della produzione
scientifica. Nessun avviso sara' inviato dall'amministrazione al
candidato. I suindicati indicatori relativi a ciascun candidato
devono essere confrontati con i valori-soglia riferiti al settore
concorsuale per il quale e' stata presentata domanda, fatto salvo
quanto previsto all'art. 5, comma 3, del presente decreto.
9. Il candidato puo' ritirare la propria domanda di
partecipazione entro e non oltre i dieci giorni dalla pubblicazione
degli indicatori di cui al comma 8. L'eventuale ritiro della domanda
puo' essere presentato dal candidato esclusivamente con le stesse
modalita' telematiche previste per la presentazione della stessa.
10. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande
di cui al comma 1 decorre il termine previsto dall'art. 7, comma 6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016 per la
presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine sono inammissibili
istanze di ricusazione dei commissari.

                               Art. 3 


Prodotti ammissibili e calcolo degli indicatori
per i candidati all'Abilitazione scientifica nazionale


1. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati
all'Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'allegato C, comma
2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale n. 120/2016, per i
settori concorsuali bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli
intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 2, comma
1, e 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale n.
589/2018.
2. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati
all'Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'allegato D, comma
2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale n. 120/2016, per i
settori concorsuali non bibliometrici, si applicano le disposizioni,
gli intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 2,
comma 2, e 4, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale
n. 589/2018.
3. Relativamente ai periodi di congedo obbligatorio dei candidati
e ai fini del calcolo degli indicatori di cui ai commi 1 e 2 si
applica quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto
ministeriale n. 589/2018.

                               Art. 4 


Sedi delle procedure


1. Le universita' sedi delle procedure per il conseguimento
dell'Abilitazione, individuate ai sensi dell'art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, sono indicate,
per ciascun settore concorsuale, nell'allegato 1 al presente decreto.
Con motivata richiesta della commissione e compatibilmente con il
rispetto dei tempi della procedura, possono essere disposte modifiche
della sede ospitante la procedura.
2. Le universita' individuate ai sensi del comma 1 assicurano le
strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle
procedure.
3. Per ciascuna procedura di abilitazione l'universita' nomina,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, il Responsabile unico del procedimento (RUP) che ne
assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa
vigente, ivi comprese le forme di pubblicita' relative alle fasi
della procedura successive alla scelta della sede.
4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione
sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per
l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella
ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle universita'
statali e del contributo di funzionamento delle universita' non
statali legalmente riconosciute.

                               Art. 5 


Lavori delle commissioni


1. Ciascuna commissione si insedia entro trenta giorni dal
decreto di nomina presso l'universita' in cui si espletano le
procedure di abilitazione ed elegge tra i propri componenti il
presidente e il segretario. Nella stessa riunione, la commissione,
prima di accedere alle domande dei candidati, definisce le modalita'
organizzative e di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei
titoli per l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte
per fascia, nei limiti e secondo quanto previsto dal decreto
ministeriale n. 120/2016. In particolare, ai sensi dell'art. 5 del
predetto decreto, la commissione, nella seduta di insediamento
sceglie, in relazione alla specificita' del settore concorsuale e
distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli
tra quelli di cui all'allegato A, del decreto ministeriale n.
120/2016, ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i
criteri di valutazione. Tale delibera ha validita' per l'intera
durata dei lavori della commissione, anche nel caso in cui uno o piu'
commissari siano sostituiti e puo' essere rivista solo nel caso in
cui la commissione decada per il mancato rispetto dei termini di
conclusione delle valutazione dei candidati. Tali determinazioni sono
comunicate entro il termine massimo di due giorni al Responsabile
unico del procedimento individuato ai sensi dell'art. 4, comma 3, il
quale, coaudiuvato dal Ministero, ne assicura la pubblicita' sul sito
dedicato alle procedure di abilitazione per tutta la durata dei
lavori. La predetta pubblicazione, in ogni caso, e' effettuata entro
cinque giorni dalla comunicazione al Responsabile unico del
procedimento delle determinazioni deliberate dalla commissione.
2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1 e scaduto il
termine del quadrimestre di presentazione delle domande, la
commissione accede per via telematica alle domande dei candidati
contenenti l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche,
nonche' la relativa documentazione, presentati ai sensi dell'art. 2.
Per garantire la riservatezza dei dati l'accesso avviene tramite
codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno
dei commissari. In ogni caso la consultazione delle pubblicazioni
soggette a copyright da parte dei commissari avviene nel rispetto
della normativa vigente a tutela dell'attivita' editoriale e del
diritto d'autore.
3. Con riferimento ai candidati che presentano domanda per una
fascia e un settore concorsuale per i quali sono stati individuati
valori-soglia differenziati a livello di settore scientifico
disciplinare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale
n. 589/2018, si prevede:
a) per i candidati afferenti al settore scientifico
disciplinare per cui sono stati individuati valori-soglia
differenziati, l'applicazione di tali valori-soglia;
b) per i candidati afferenti al settore
scientifico-disciplinare per cui sono stati individuati piu'
valori-soglia differenziati nell'ambito dello stesso, l'applicazione
di tali valori in ragione del numero medio di coautori riferito alle
pubblicazioni inserite in domanda ai fini del calcolo degli
indicatori;
c) per i candidati afferenti al settore concorsuale ma ad un
settore scientifico disciplinare per il quale non sono stati
individuati valori-soglia differenziati, l'applicazione dei
valori-soglia del settore concorsuale;
d) per i restanti candidati, l'applicazione dei valori-soglia
del settore concorsuale ovvero dei valori-soglia differenziati di cui
alle lettere a) o b) nel caso in cui il candidato presenti un profilo
coerente con la declaratoria del settore scientifico disciplinare. La
valutazione di detta coerenza e' di competenza della commissione che,
entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun quadrimestre di
presentazione della domanda, indica, dandone sintetica motivazione,
nell'apposita piattaforma telematica i valori-soglia da applicare che
sono resi noti ai candidati contestualmente alla pubblicazione degli
indicatori di cui all'art. 2, comma 8.
4. La commissione, nello svolgimento dei lavori, puo' avvalersi
della facolta' di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di
esperti revisori ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera i), della
legge n. 240 del 2010. La facolta' e' esercitata, su proposta di uno
o piu' commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della
commissione. Il parere e' obbligatorio nel caso in cui si proceda
alla valutazione di candidati afferenti ad un settore
scientifico-disciplinare che, pur appartenendo al settore concorsuale
oggetto della domanda, non e' rappresentato nella commissione. Anche
per gli esperti revisori si applica quanto previsto dal comma 2,
ultimo periodo.
5. La commissione attribuisce l'abilitazione con motivato
giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori
differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti dagli
articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto ministeriale n. 120/2016, ai sensi
dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
95/2016, e fondato sulla valutazione dei titoli posseduti e delle
pubblicazioni scientifiche pubblicate fino alla data di presentazione
della domanda, previa sintetica descrizione del contributo
individuale alle attivita' di ricerca e sviluppo svolte. Posto che
all'art. 6, lettera a), del decreto ministeriale n. 120/2016 e'
prescritta come condizione necessaria la valutazione positiva
dell'impatto della produzione scientifica, attestata dal possesso da
parte del candidato di parametri almeno pari al valore-soglia in
almeno due indicatori, la commissione puo' motivare il diniego di
abilitazione limitatamente all'assenza di tale requisito. L'eventuale
dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 4 e' adeguatamente
motivato.
6. La commissione attribuisce l'abilitazione con almeno tre voti
favorevoli su cinque.
7. La commissione e' tenuta a concludere la valutazione di
ciascuna domanda entro tre mesi e trenta giorni decorrenti dalla
scadenza di ogni singolo quadrimestre nel corso del quale e'
presentata la candidatura. Decorso tale termine, e' avviata la
procedura di sostituzione della commissione con le modalita' di cui
all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016 e
fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell'art. 6 dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica, con l'assegnazione alla
nuova commissione di un termine non superiore a tre mesi e trenta
giorni per la conclusione dei lavori. E' facolta' della nuova
commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare
salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla commissione
sostituita. Nell'ipotesi di modifica dei criteri di valutazione di
cui al comma 1, i candidati possono ritirare la propria candidatura
nei dieci giorni successivi alla pubblicazione dei nuovi criteri.
8. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro
collegiale. In relazione alla procedura di abilitazione per ciascuna
fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti
tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su
ciascun candidato come inseriti e pubblicati nell'apposita
piattaforma informatica, i pareri pro veritate degli esperti
revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da
essi, costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. Entro
dieci giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e
sottoscritti dalla commissione sono trasmessi tramite procedura
informatizzata al Ministero, in modo da consentirne la pubblicazione
entro i successivi venti giorni e comunque non oltre il termine di
cui all'art. 16, comma 3, lettera e) primo periodo della legge n. 240
del 2010.
9. Gli atti relativi alla procedura di abilitazione, i giudizi
individuali espressi da ciascun commissario e i pareri pro veritate
sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di sessanta
giorni. Gli elenchi nominativi dei candidati abilitati per settore
concorsuale e per fascia restano pubblicati sul medesimo sito per
l'intera durata dell'abilitazione.
10. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 240 del 2010 e
successive modifiche e integrazioni e dell'art. 3, comma 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, la durata
dell'abilitazione e' pari a sei anni decorrenti dalla data di
pubblicazione dei risultati.
11. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la
preclusione a presentare una nuova domanda per lo stesso settore
concorsuale e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel
corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della
domanda. In caso di conseguimento dell'abilitazione e' preclusa la
presentazione di una nuova domanda, per lo stesso settore e per la
stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della
stessa.

                               Art. 6 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003, e del
regolamento UE 679/2016, e' titolare del trattamento dei dati
personali forniti dai candidati all'abilitazione il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Direzione
generale per la programmazione, il coordinamento, e il finanziamento
delle istituzioni della formazione superiore, via Michele Carcani n.
61 - 00153 Roma. Tali dati sono raccolti, per le finalita' di
gestione delle procedure di abilitazione, dai titolari del
trattamento, secondo le modalita' previste dal presente decreto, per
il tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3 - 40033
Casalecchio di Reno (Bologna). I responsabili del trattamento dei
dati personali sono individuati nel direttore del CINECA, nel
direttore generale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca e nelle universita' sedi delle
procedure di abilitazione di cui all'allegato 1.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per la valutazione
dei candidati ai fini del conseguimento dell'abilitazione scientifica
nazionale e per la gestione delle relative procedure.
3. Le predette informazioni sono diffuse esclusivamente nei casi
e secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 95/2016.
4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai
sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del regolamento UE
679/2016 nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana nonche' sui siti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dell'Unione europea e di tutte le
universita' italiane.

Roma, 9 agosto 2018

Il direttore generale: Livon

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