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SECONDA UNIVERSITA' DI MILANO - BICOCCA

Concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore
di elaborazione dati - area funzionale strutture elaborazione dati -
settimo livello.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.34 del 2/5/2000
Ente:SECONDA UNIVERSITA' DI MILANO - BICOCCA
Località:-
Codice atto:000E4251
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:1/6/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo
assetto retributivo-funzionale del personale non docente
dell'Universita';
Vista la declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili
professionali del personale non docente dell'Universita' di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;
Vista la legge 24 dicembre 1986 n. 958, in materia di servizio
militare di leva e di ferma di leva prolungata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567, circa il recepimento delle norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto
del personale delle Universita';
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, con la quale viene abolita
l'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso
le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' istituito
il Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che detta i principi
dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e
assistenza delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni, le cui disposizioni disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego
delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, che regolamenta l'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche e integrazioni, le cui norme
regolamentano l'accesso ai pubblici impieghi nella pubblica
amministrazione e le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, recante disposizioni
urgenti per il funzionamento delle universita';
Visto il CCNL del Comparto Universita' stipulato in data
21 maggio 1996;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, circa le nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, che, tra l'altro, modifica
e integra la sopracitata legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, in materia di semplificazione delle certificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, ad
integrazione dei sopracitati decreti legislativi 3 febbraio 1993,
n. 29, e 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, circa le disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Viste le delibere del 24 gennaio 2000 e del 28 febbraio 2000, con
le quali il Consiglio di amministrazione ha approvato l'istituzione
di n. 3 posti di settimo livello, area funzionale delle strutture di
elaborazione dati, profilo di collaboratore di elaborazione dati;
Considerato che la riserva in favore del personale dipendente del
comparto delle universita' di cui all'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, risulta
operante e che la stessa trova applicazione per un dei tre predetti
posti;
Considerato che con separato decreto rettorale si procede
all'indizione di un concorso pubblico, per esami, a due posti di
collaboratore di elaborazione dati;
Visto il decreto rettorale del 29 febbraio 2000, con il quale e'
emanato il Regolamento sui procedimenti di selezione per l'accesso ai
ruoli del personale tecnico-amministrativo dell'Universita' degli
studi di Milano - Bicocca;
Vista la delibera del 15 marzo 2000, con la quale il Consiglio di
amministrazione ha approvato l'introduzione di un contributo per
spese generali e postali, pari al L. 30.000, per la partecipazione ai
concorsi indetti per l'assunzione di personale tecnico
amministrativo;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 
E' indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, ad un
posto di collaboratore di elaborazione dati - area funzionale delle
strutture di elaborazione dati - settimo livello, presso
l'Universita' degli studi di Milano - Bicocca.
Qualora espletato il concorso non risulti possibile ricoprire
tale posto, si procedera' di conseguenza, attingendo, ai sensi e nei
limiti della normativa vigente, dalla graduatoria generale di merito
del concorso pubblico di cui in premessa.

                               Art. 2.
 
Requisiti generali di ammissione
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti generali:
a) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado;
b) appartenere alla sesta qualifica dell'area funzionale delle
strutture di elaborazione dati con una anzianita' di servizio, in
tale qualifica, di almeno sei anni.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di
ammissione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'Amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con decreto
motivato del Rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.

                               Art. 3.
 
Domande e termine di presentazione
 
Le domande di ammissione dovranno essere redatte a macchina o in
stampatello utilizzando il modello allegato al presente bando o
fotocopia dello stesso e indirizzate al Rettore dell'Universita'
degli studi di Milano - Bicocca e dovranno essere presentate
direttamente o spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, all'Ufficio
Personale dell'Universita' degli studi di Milano - Bicocca, P.zza
dell'Ateneo Nuovo 1 - 20126 Milano, entro il termine perentorio di
giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza
slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A
tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati
dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilita' e a
pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) di essere inquadrato nella sesta qualifica dell'area
funzionale delle strutture di elaborazione dati con una anzianita' di
servizio di almeno sei anni maturata in tale qualifica;
d) l'Universita' presso la quale presta servizio;
e) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2,
lettera a) del presente bando, indicando l'istituzione che lo ha
rilasciato, la data del conseguimento e la votazione riportata.
Il titolo di studio conseguito all'estero deve aver ottenuto,
entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, la necessaria
equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti
autorita'.
f) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni
relative al concorso;
g) l'avvenuto versamento di lire 30.000 sul conto corrente
postale n. 43930205 intestato all'Universita' degli studi di Milano -
Bicocca, Servizio tesoreria.
Nello spazio riservato alla causale del versamento indicare
obbligatoriamente: "contributo per la partecipazione al concorso
codice 111". La ricevuta del versamento deve essere allegata alla
domanda di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.
L'omissione della firma, per la quale non e' richiesta
l'autenticazione, in calce alla domanda comporta l'esclusione dal
concorso.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l'eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato
rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992.
L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice e' nominata dal Rettore nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia.

                               Art. 5.
 
Valutazione dei titoli
 
Ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 567/1987, ai titoli e' riservato un punteggio pari al 40% del
punteggio complessivo, pari a 100 punti, cosi' ripartito:
titolo di studio: fino ad un massimo di punti 12;
anzianita' di servizio prestata presso le Universita' e le
pubbliche amministrazioni: fino ad un massimo di punti 12;
incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti: fino ad un
massimo di punti 6;
pubblicazioni scientifiche: fino ad un massimo di punti 4;
attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a
corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche
amministrazioni: fino ad un massimo di punti 6.

                               Art. 6.
 
Prove di esame
 
Gli esami consisteranno in:
Prima prova scritta:
Trattamento di un argomento centrato sulle problematiche
connesse alle seguenti materie: Sistemi operativi (con particolare
riguardo a Windows NT e Unix) / Data base / Protocolli ed
architetture di reti locali / architetture client-server / Linguaggi
di programmazione e di scripting.
Seconda prova scritta:
Produzione di un elaborato teorico-schematico sulle
problematiche connesse alle seguenti materie: Data base / Gestione e
manutenzione di reti locali / Architetture client-server / Sistemi di
office-automation / Configurazione e gestione di sistemi server.
Prova orale:
Vertera' sugli argomenti delle prove scritte e tendera' inoltre
all'accertamento della conoscenza della lingua inglese, con
particolare riguardo all'inglese tecnico.
Le prove d'esame si terranno presso l'Universita' degli studi di
Milano - Bicocca - Edificio U6 - P.zza dell'Ateneo Nuovo 1, Milano
secondo il calendario seguente:
Prima prova scritta: 19 giugno 2000 ore 9;
Seconda prova scritta: 20 giugno 2000, ore 9;
Prova orale: 22 giugno 2000, ore 9.
La pubblicazione del calendario delle prove ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento non scaduto:
carta d'identita' o passaporto o patente automobilistica o
tessera postale;
tessera ferroviaria personale se il candidato e' dipendente
statale.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione di almeno 21/30 o equivalente in ciascuna prova
scritta.
La prova orale non si intende superata se il candidato non
ottenga almeno una votazione di 21/30 o equivalente.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene
data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove
precedenti.

                               Art. 7.
 
Preferenze a parita' di merito
 
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al Rettore dell'Universita' degli studi di Milano -
Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo 1 - 20126 Milano, entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta
semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parita'
di valutazione.
Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti
dalla legge, da dichiarazione sostitutiva di certificazione o
dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
A parita' di merito hanno preferenza:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) dalla minore eta'.

                               Art. 8.
 
Approvazione della graduatoria
 
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di merito, delle
preferenze previste dall'art. 7 del presente bando. Sono dichiarati
vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base
del punteggio riportato nelle prove di esame. Il punteggio finale e'
dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prime due
prove, della votazione conseguita nella prova orale e di quella
riportata nella valutazione dei titoli. La graduatoria di merito,
unitamente a quella dei vincitori, e' approvata con decreto del
Rettore ed e' pubblicata presso l'Albo dell'Universita' degli studi
di Milano - Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo 1, Milano. Di tale
pubblicazione e' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di ventiquattro
mesi dalla pubblicazione. Sono altresi' fatti salvi gli effetti di
poter attingere dalla graduatoria, evitando l'aggravio di ulteriori
procedure concorsuali, a seguito di aumento di posti del concorso di
cui trattasi.

                               Art. 9.
 
Stipulazione del contratto individuale di lavoro e assunzione in
servizio
 
Il vincitore del concorso sara' assunto in prova, mediante
stipulazione del contratto individuale di lavoro, nel settimo livello
dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati, profilo di
collaboratore di elaborazione dati. All'atto dell'assunzione in
servizio il dipendente e' tenuto a comprovare, ai sensi della legge
15 maggio 1997, n. 127 e del D.P.R. n. 403/1998, mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazioni, il possesso dei
requisiti previsti per l'ammissione all'impiego, come specificati
nell'art. 2 del presente bando. L'amministrazione provvedera' ad
effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/1998. Qualora
dal controllo dovesse emergere la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla
base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto
previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in materia di
sanzioni penali. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado
di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i
certificati relativi a stati, fatti o qualita' personali risultanti
da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica
amministrazione sono acquisiti d'ufficio da questo Ateneo su
indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione
che conserva l'albo o il registro.
L'idoneita' fisica all'impiego sara' accertata dal medico
competente dell'Universita' degli studi di Milano - Bicocca. Il
periodo di prova avra' una durata di tre mesi e non potra' essere
prorogato o rinnovato alla scadenza. Decorso il periodo di prova
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti,
il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene
riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.

                              Art. 10.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai fini della legge n. 675/1996 si informa che l'Universita' si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per
le finalita' connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale
stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.

                              Art. 11.
 
Responsabile del procedimento
 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento concorsuale di cui al presente bando e' la dott.ssa Mara
Postiglioni.

                              Art. 12.
 
Norme di rinvio
 
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive integrazioni e
modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Il rettore: Fontanesi

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