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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un contingente
di personale dell'area economica, fissato nel numero di sedici unita'
da inquadrare in prova nella ex ottava qualifica funzionale - profilo
professionale di funzionario amministrativo-contabile - area
funzionale C - posizione economica C2, per far fronte alle esigenze
del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro, per gli uffici ubicati in Roma.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.56 del 16/7/2004
Ente:MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Località:Nazionale
Codice atto:04E04112
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:16
Scadenza:16/8/2004
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in
particolare l'art. 35 relativo al reclutamento del personale;
Visto l'art. 70, comma 13, del suddetto decreto n. 165/2001 che
dispone l'applicazione della disciplina prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
integrazioni e modificazioni, per le parti non incompatibili con
quanto previsto dal citato art. 35;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente «Azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro»,
con riferimento anche al contenuto degli articoli 35 e 57 del citato
decreto legislativo n. 165/2001 al fine di garantire
pari-opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento
recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive integrazioni e
modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili, entrata in vigore dal 18 gennaio 2000, che
all'art. 3, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura
del 7% dei lavoratori occupati, se occupano piu' di 50 dipendenti;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale ed, in particolare, l'art. 18;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
concernente la revisione della disciplina sui lavori socialmente
utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997,
n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del
17 dicembre 1997, concernente l'unificazione dei Ministeri del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle
competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997,
n. 94;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 58 dell'11 marzo 1998, concernente il regolamento recante
le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in
materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma
3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 116 del 21 maggio 1998, concernente l'articolazione organizzativa
dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e disposizioni sugli uffici di diretta
collaborazione con l'organo di direzione politica;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 124 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 152 del 1° luglio 1999, e successive modifiche,
concernente il riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1999 concernente
l'organizzazione dei Dipartimenti provinciali del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
l'individuazione degli uffici e funzioni di livello dirigenziale non
generale nell'ambito dei suddetti dipartimenti, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 237
dell'8 ottobre 1999;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
la riforma dell'organizzazione del Governo, e, in particolare,
l'art. 55 che prevede l'istituzione del Ministero dell'economia e
delle finanze e la contestuale soppressione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001,
n. 147, riguardante il regolamento recante modifiche
all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2001;
Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2001 concernente
modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei
Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2001;
Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 2000 con il quale e'
stato istituito il ruolo unico del personale dell'ex Ministero del
Tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 10 aprile 2001 con il quale sono state rimodulate le dotazioni
organiche delle aree funzionali e delle posizioni economiche del
personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Vista la circolare n. 69 del 6 agosto 1998, del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato, concernente l'individuazione
degli atti soggetti alla verifica di legalita' degli uffici centrali
del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 con «il regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7.,
concernente la valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei
titoli universitari previsti dall'art. 3 del regolamento in materia
di autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
n. 509 del 3 novembre 1999;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 giugno
2003 relativo al personale del comparto ministeri, per il quadriennio
normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, nonche' l'insieme
dei C.C.N.L. relativo al processo di privatizzazione del citato
personale;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, contenente disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, contenente misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure per la
stabilizzazione e lo sviluppo;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000);
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001);
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002);
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003);
Vista la nota n. 95554 del 18 dicembre 2002, con la quale il
Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, la
richiesta di autorizzazione ad avviare alcune procedure di
reclutamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84
del 10 aprile 2003, con il quale il Ministero dell'economia e delle
finanze e' stato autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per
il reclutamento di personale da inquadrare in vari profili nella ex
ottava qualifica funzionale;
Vista la nota n. 25121 del 1° aprile 2003, con la quale il
Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica -
Ufficio P.P.A., la richiesta di autorizzazione ad avviare le
procedure concorsuali qualora non vi sia personale da trasferire
secondo procedure di mobilita' ai sensi della legge 16 gennaio 2003,
n. 3;
Vista la nota n. 2081/9/SP del 9 maggio 2003, con la quale la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica - Ufficio P.P.A. - Servizio mobilita', ha comunicato di non
avere allo stato personale da assegnare, ai sensi dell'art. 34-bis
del decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la nota n. 13072 del 21 luglio 2003, con la quale il
Ministro dell'economia e delle finanze ha disposto l'avvio delle
procedure di reclutamento per duecento unita' delle trecento
autorizzate dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica
30 gennaio 2003 ed ha attribuito al Dipartimento del Tesoro un
contingente di personale dell'area C pari a quaranta unita';
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del 14 luglio 2003,
concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge
6 luglio 2002, n. 137, che ha previsto che le procedure di
reclutamento possono essere effettuate nell'ambito dei singoli
Dipartimenti;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
16 luglio 2003, recante modifiche alla struttura organizzativa del
Dipartimento del tesoro;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'indizione, tra gli
altri, di un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un
contingente di personale dell'area economica, fissato nel numero di
sedici unita', da inquadrare, in prova, nella ex ottava qualifica
funzionale, nel profilo professionale di funzionario
amministrativo-contabile - area funzionale C - posizione economica
C2, per le esigenze degli uffici del Dipartimento del tesoro ubicati
in Roma;
Considerato che le assunzioni in servizio dei vincitori del
concorso saranno subordinate alle autorizzazioni concesse, con
appositi decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministero della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e
delle finanze e potranno essere condizionate da criteri di
scaglionamento degli ingressi;
Considerato, infine, che i vincitori del concorso potranno
frequentare apposito corso teorico-pratico finalizzato alle attivita'
da svolgere, sulla base di programmi definiti dall'amministrazione;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti messi a concorso e relative riserve
 
E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento
di un contingente di personale dell'area economica, fissato nel
numero di sedici unita', da inquadrare, in prova, nella ex ottava
qualifica funzionale, profilo professionale di funzionario
amministrativo-contabile - area funzionale C - posizione economica
C2, per far fronte alle esigenze degli uffici del Dipartimento del
Tesoro ubicati in Roma.
Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno
subordinate alle autorizzazioni concesse, con appositi decreti del
Presidente della Repubblica, su proposta del Dipartimento della
funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze e
potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento degli
ingressi.
La procedura sara' espletata nel rispetto delle disposizioni di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e al decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, nei limiti stabiliti per le rispettive
complessive quote d'obbligo.
Al fine di consentire ai soggetti disabili di concorrere in
effettive condizioni di parita' con gli altri candidati ammessi al
concorso in questione, l'amministrazione, preso atto delle domande di
partecipazione che perverranno da parte degli stessi, predisporra'
adeguate modalita' di svolgimento delle prove di esame.
Gli aspiranti di cui al precedente comma 3 devono essere in
possesso del prescritto titolo di studio di cui al successivo art. 2,
lettera c), del presente bando.
Qualora tra i candidati che supereranno le prove ve ne siano
alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a
differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da'
diritto ad una maggiore riserva, nell'ordine di cui all'art. 5, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza
di aventi titolo saranno conferiti ai concorrenti che abbiano
superato le prove secondo l'ordine di graduatoria.
Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve
ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
c) diploma di laurea in economia e commercio o altro diploma di
laurea equipollente per legge o diploma di laurea in scienze
politiche o i corrispondenti titoli di studio di primo livello
denominati Laurea (L) previsti dall'art. 3 del regolamento adottato
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, appartenenti ad una delle
seguenti classi:
scienze dell'economia e della gestione aziendale;
scienze economiche;
scienze politiche e delle relazioni internazionali.
Si ritengono equivalenti i titoli di studio conseguiti
all'estero, che siano stati dichiarati equipollenti a quelli
suindicati secondo la normativa vigente dall'autorita' italiana
competente; sara' cura del candidato produrre il provvedimento di
equipollenza e allegarlo alla domanda di partecipazione al concorso;
d) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente;
e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
f) adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati
non italiani, cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento,
ovvero che siano stati licenziati da altro impiego statale ai sensi
della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Per difetto
dei suddetti requisiti, l'amministrazione puo' disporre, in qualsiasi
momento, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato. Di
tale esclusione verra' data comunicazione all'interessato.

                               Art. 3.
 
Presentazione della domanda - Termini e modalita'
 
Il candidato dovra' produrre apposita domanda di ammissione al
concorso redatta su carta semplice, utilizzando esclusivamente il
modello, predisposto per la lettura ottica, allegato al presente
bando pena la irricevibilita' della domanda. Il modello e' reperibile
anche sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze:
www.dt.tesoro.it/bandiegare, nonche' presso il Dipartimento del
tesoro - Servizio Dipartimentale per gli affari generali, il
personale e la qualita' dei processi e dell'organizzazione - Ufficio
I - via XX settembre n. 97 - 00187 Roma.
La domanda dovra' essere indirizzata al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro - Servizio Dipartimentale per
gli affari generali, il personale e la qualita' dei processi e
dell'organizzazione - Ufficio I - Via XX settembre n. 97 - 00187
Roma, e potra' essere presentata direttamente al predetto
Dipartimento o spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il
termine perentorio di giorni trenta, compresi i giorni festivi,
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in un
giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno successivo non
festivo.
Oltre la data di scadenza dei termini, non e' ammessa la
regolarizzazione delle domande da parte dei candidati, che abbiano
omesso totalmente o parzialmente anche una sola delle dichiarazioni
prescritte.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre,
n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta domanda
di ammissione hanno altresi' valore di autocertificazione; nel caso
di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni
penali previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
La data di presentazione delle domande e' stabilita:
in caso di presentazione diretta, dal timbro a data apposto
sulla domanda dal personale dell'amministrazione addetto al
ricevimento;
in caso di spedizione per raccomandata con avviso di
ricevimento, dal timbro a data apposto dall'ufficio postale
accettante.
Non si terra' conto delle domande:
redatte non utilizzando il modello allegato al presente bando;
non inviate secondo le modalita' indicate nel presente
articolo;
presentate o spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di
ricevimento, dopo la scadenza del termine stabilito dal secondo comma
del presente articolo;
che non siano firmate in originale e in maniera autografa e che
non contengano tutte le indicazioni di cui al presente bando circa il
possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso;
che presentino correzioni o abrasioni.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria
responsabilita', ai sensi del gia' citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, quanto segue:
a) le proprie generalita' (le donne coniugate devono indicare
solo il cognome da nubile ed il nome);
b) la data ed il luogo di nascita e di residenza;
c) il codice fiscale;
d) di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
e) il luogo nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonche' i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando,
in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di
applicazione dell'amnistia o del perdono ed il titolo del reato; la
dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
g) il diploma di laurea posseduto, con l'esatta indicazione
dell'Universita' che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui
e' stato conseguito, nonche' gli estremi del provvedimento di
riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti
qualora il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;
j) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da
altro impiego statale ai sensi dell'art. 5, lettera c), del C.C.N.L.
sottoscritto in data 19 maggio 1995, cosi' come integrato
dall'art. 17, comma 6, del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L.
sottoscritto in data 16 febbraio 1999, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi;
k) il candidato disabile e/o portatore di qualsiasi tipo di
handicap dovra' corredare la domanda di partecipazione al concorso
con una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che
ne specifichi gli elementi essenziali, al fine di consentire
all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti
atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 16,
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
l) di conoscere la lingua inglese;
m) di conoscere gli elementi di base dell'informatica, gli
strumenti di personal computing, l'utilizzo di internet e della posta
elettronica;
n) l'eventuale diritto alla riserva di posti, tra quelle
indicate nell'art. 1 del presente bando, nonche' gli eventuali titoli
di preferenza posseduti da far valere, a parita' di punteggio, nella
formazione della graduatoria di merito, cosi' come previsto
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
1994, successivamente modificato ed integrato dai decreti legislativi
1° dicembre 1997, n. 468, e 31 marzo 1998, n. 80; in caso di mancata
dichiarazione in tal senso non vi sara' ammissione al beneficio;
o) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (per
i candidati non italiani);
p) di essere disposti, in caso di assunzione, a raggiungere la
sede di servizio che sara' loro assegnata;
q) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento
postale, con l'eventuale numero telefonico, presso il quale si
desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, con
l'impegno di farne conoscere le successive variazioni.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande, dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato, ne' per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore, ne' per mancata restituzione dell'avviso
di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
I candidati devono, altresi', dichiarare di essere a conoscenza:
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi
di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci;
che le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso
saranno subordinate alle autorizzazioni concesse, con appositi
decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero
della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze
e che le stesse potranno essere condizionate da criteri di
scaglionamento degli ingressi.

                               Art. 4.
 
Commissione esaminatrice
 
Con successivo provvedimento, in armonia con quanto disposto
dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sara' nominata la commissione esaminatrice, garantendo
il rispetto delle situazioni di incompatibilita' previste dalla
normativa vigente e sara' formata: da un consigliere di Stato, o da
un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o
da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e
da due esperti di provata competenza nelle materie oggetto del
concorso, scelti tra funzionari dell'amministrazione, docenti ed
estranei alla medesima; le funzioni di segretario saranno svolte da
un funzionario appartenente all'area funzionale C.

                               Art. 5.
 
Programma e diario delle prove d'esame
 
Gli esami consisteranno in due prove scritte e in un colloquio
interdisciplinare e saranno diretti ad accertare il possesso di una
adeguata cultura economica ed amministrativo-contabile ed a valutare
la maturita' di pensiero, la capacita' di giudizio e l'attitudine del
candidato a svolgere le mansioni proprie del posto da ricoprire.
Nel caso in cui dovesse pervenire un numero di domande molto
elevato, le prove concorsuali potranno essere precedute da una prova
preselettiva, che avra' ad oggetto una serie di domande a risposta
multipla sulle materie oggetto delle prove del concorso.
Per l'espletamento della prova preselettiva, da effettuarsi con
l'ausilio di sistemi computerizzati, l'Amministrazione potra'
avvalersi di aziende specializzate in selezione del personale.
Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al
punteggio riportato nella prova preselettiva, si siano collocati
entro il centosessantesimo posto e saranno altresi' ammessi coloro
che, oltre il centosessantesimo posto, si siano classificati ex aequo
all'ultimo posto utile della graduatoria.
Delle due prove scritte, la cui durata sara' stabilita dalla
commissione esaminatrice:
la prima consistera' nella risoluzione di una serie di quesiti
a risposta sintetica e sara' mirata all'accertamento della conoscenza
delle seguenti materie: economia politica; politica economica;
scienza delle finanze; teoria dei mercati e degli intermediari
finanziari; economia monetaria e internazionale; diritto
amministrativo; analisi e contabilita' dei costi;
la seconda consistera' nella redazione di un elaborato a
contenuto teorico-pratico, di tipo interdisciplinare e potra'
riguardare una o piu' materie tra quelle suindicate.
I candidati ammessi a sostenere la prova orale dovranno far
pervenire all'indirizzo di cui all'art. 3, comma 2 del presente
bando, il proprio curriculum vitae et studiorum, datato e firmato.
Ciascun candidato, all'inizio del colloquio, illustrera' alla
commissione esaminatrice il proprio percorso formativo e
professionale.
Il colloquio vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte,
nonche' sulle seguenti:
elementi di economia aziendale;
ordinamento e attribuzioni del Ministero dell'economia e delle
finanze, con particolare riguardo al Dipartimento del Tesoro;
elementi di base di informatica, conoscenza delle applicazioni
informatiche piu' diffuse, utilizzo di Internet e della posta
elettronica;
conoscenza scritta e parlata della lingua inglese.
L'accertamento della conoscenza scritta della lingua inglese
verra' effettuato mediante una composizione (con uso del vocabolario
bilingue) nella lingua medesima e mediante traduzione (senza ausilio
del vocabolario) di un testo.
L'accertamento della conoscenza orale della lingua inglese verra'
effettuato mediante un colloquio nella lingua medesima.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 28 settembre 2004 verra' dato avviso della
sede e della data di svolgimento della eventuale prova preselettiva
e/o delle prove scritte. Le medesime informazioni potranno essere
reperite sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle
finanze: www.dt.tesoro.it/bandiegare> Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi,
senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora
indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L'assenza dalle suddette prove scritte comporta l'esclusione dal
concorso, qualunque ne sia la causa.
Per aver accesso all'aula degli esami i candidati ammessi a
sostenere le prove dovranno esibire un idoneo documento di
riconoscimento, in corso di validita'.
Per l'espletamento delle prove scritte i concorrenti non potranno
portare con se' libri, periodici, giornali quotidiani ed altre
pubblicazioni di alcun tipo, ne' potranno portare borse o simili,
capaci di contenere pubblicazioni del genere, che dovranno in ogni
caso essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di
sorveglianza, il quale provvedera' a restituirle al termine delle
stesse, senza, peraltro, assumere alcuna responsabilita'.
I candidati potranno consultare soltanto i dizionari ed i testi
di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione
esaminatrice.
Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno
comunicare tra loro in alcun modo, pena l'immediata espulsione
dall'aula degli esami.
Il colloquio interdisciplinare avra' luogo a Roma e si svolgera'
in un aula idonea ad assicurare la partecipazione del pubblico.
Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato in
ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi.
I candidati ammessi al colloquio interdisciplinare saranno
avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno
sostenere la prova stessa. Ai medesimi sara' contemporaneamente
comunicato il voto riportato in ciascuna prova scritta.
Il suddetto colloquio si intendera' superato se i candidati
avranno ottenuto la votazione di almeno ventuno trentesimi. La
votazione complessiva sara' data dalla somma della media dei voti
ottenuti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel
colloquio.

                               Art. 6.
 
Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione approvazione e
pubblicazione della graduatoria di merito
 
Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i
candidati che abbiano superato il colloquio con esito positivo,
l'Amministrazione provvedera' d'ufficio, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a verificare il
possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di
partecipazione al concorso, connessi alle precedenze e/o preferenze
indicati dagli stessi.
La graduatoria di merito, formulata dalla relativa commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione
complessiva, di cui all'art. 5 del presente bando, conseguita da
ciascun candidato, sara' successivamente riformulata tenendo conto
dei titoli di precedenza e/o preferenza previsti dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
integrato dal decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, nonche'
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e dal decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, tenendo presente che se, a conclusione delle operazioni
di valutazione dei citati titoli preferenziali, due o piu' candidati
si classificheranno nella stessa posizione, sara' preferito il
candidato piu' giovane di eta', ai sensi del comma 9 dell'art. 2
della legge n. 191 del 1998.
Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego,
nel limite dei posti conferibili, i candidati utilmente collocati in
graduatoria, ferme restando le riserve di cui all'art. 1 del presente
bando di concorso.
La graduatoria di merito sara' approvata con apposito decreto
ministeriale e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale
del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' sul sito
Internet del Ministero dell'economia e delle finanze:
www.dt.tesoro.it/bandiegare> Di tale pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' altresi'
il termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria, secondo quanto previsto dalla vigente normativa
in materia, rimarra' efficace per ventiquattro mesi, a decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di
avvenuta pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale del
Ministero dell'economia e delle finanze, per le assunzioni in
servizio dei vincitori del concorso in relazione alle esigenze dello
stesso Ministero e subordinatamente a quanto previsto dall'art. 1,
comma 2, del presente bando.
Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.
I candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali verra'
disposta l'assunzione in servizio, prima di procedere alla
stipulazione del contratto individuale di lavoro ai fini
dell'assunzione stessa, dovranno far pervenire all'indirizzo indicato
all'art. 3, comma 2, del presente bando, entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita
comunicazione, un certificato medico, rilasciato dall'azienda
sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in
servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo all'impiego; qualora il candidato sia affetto da
una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico deve farne
menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al
servizio.
Per quanto riguarda i candidati invalidi il certificato medico
deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni
attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che
l'invalido non ha perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per
la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo'
riuscire di danno alla salute ed alla incolumita' dei compagni di
lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e'
compatibile con le mansioni dell'impiego cui aspira.
La capacita' lavorativa del candidato portatore di handicap e'
accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.

                               Art. 7.
 
Assunzione in servizio
 
I candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali verra'
disposta l'assunzione in servizio in relazione a quanto previsto
dall'art. 1, comma 2, del presente bando e che risulteranno in
possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione
di cui all'articolo precedente, dovranno stipulare apposito contratto
individuale di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa
contrattuale.
I vincitori saranno assunti a tempo indeterminato ed inquadrati
nell'ex ottava qualifica funzionale - profilo professionale di
funzionario amministrativo-contabile - area funzionale C - posizione
economica C2, del ruolo unico del personale dell'ex Ministero del
Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e potranno
frequentare apposito corso teorico-pratico di intensita' e durata
definite dall'amministrazione.
I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno
soggetti ad un periodo di prova della durata di quattro mesi, che non
puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza, con le modalita'
stabilite dalle vigenti norme contrattuali.
Il periodo di prova potra' coincidere con il corso
teorico-pratico di cui al presente articolo.

                               Art. 8.
 
Accesso agli atti del concorso
 
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla
commissione esaminatrice.

                               Art. 9.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o
comunque acquisiti a tal fine dal Ministero dell'economia e delle
finanze e' finalizzato all'espletamento delle attivita' concorsuali
e, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, alla gestione del rapporto medesimo.
Il trattamento suddetto avverra' a cura delle persone preposte al
procedimento concorsuale, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalita'.
I dati saranno raccolti presso il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del tesoro - Servizio Dipartimentale per gli
affari generali, il personale e la qualita' dei processi e
dell'organizzazione - Ufficio I, e potranno essere comunicati ai
soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.
Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i
requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione puo'
precludere tale valutazione e comportare l'esclusione dal concorso.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Servizio Dipartimentale
per gli affari generali, il personale e la qualita' dei processi e
dell'organizzazione - Ufficio I - Via XX settembre n. 97 - 00187
Roma.

                              Art. 10.
 
Norme di salvaguardia
 
Nel caso in cui, nel corso dell'iter concorsuale, sopraggiungano
nuove discipline normative o contrattuali, le stesse troveranno
immediata applicazione, restando preclusa la possibilita' per
l'Amministrazione di emanare un provvedimento finale sulla scorta
delle leggi previgenti.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le
disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di
reclutamento di personale.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 5 luglio 2004
Il Direttore Generale del Tesoro: Siniscalco
Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso
straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro
centoventi giorni o giurisdizionale al competente tribunale
amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione.

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