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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli di servizio ed esami, a centottantadue posti per
l'avanzamento al grado di primo maresciallo in servizio permanente
riservato ai marescialli di prima classe dell'Aeronautica militare.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.30 del 16/4/2002
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:02E03072
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:182
Scadenza:16/5/2002
Tags:IN EVIDENZA

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 aprile 1996
che stabilisce, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 196/1995 le modalita' e le procedure di valutazione
per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami al
grado di primo maresciallo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili;
Vista la determinazione dirigenziale datata 22 ottobre 2001, con
la quale e' stato fissato per l'anno 2001 in 182 unita' il numero
delle promozioni da conferire nel grado di primo maresciallo
dell'Aeronautica militare mediante concorso;
Considerato che occorre procedere all'avanzamento per concorso
per titoli di servizio ed esami al grado di primo maresciallo come
disposto dall'art. 14, comma 1 e 2 e dall'art. 20 del citato decreto
legislativo n. 196/1995;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Requisiti
 
1) E' indetto un concorso, per titoli di servizio ed esami, per
l'avanzamento al grado di primo maresciallo in servizio permanente
riservato ai marescialli di prima classe dell'Aeronautica militare
con anzianita' di grado antecedente al 1 gennaio 2001 e che alla data
di scadenza del termine di cui al successivo art. 3:
a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, conseguito presso istituti legalmente riconosciuti;
b) non abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
riferita all'ultimo quinquennio, qualifiche inferiori a "superiore
alla media" o giudizi equivalenti e, nell'ultimo biennio, non siano
incorsi in sanzioni disciplinari piu' gravi della "consegna";
c) non siano incorsi, nell'ultimo triennio, in condanna penale
per delitto non colposo;
d) non risultino rinviati a giudizio o ammessi a riti
alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimenti
disciplinari di stato o sospesi dall'impiego;
e) non risultino in aspettativa per qualsiasi motivo, per una
durata non inferiore a sessanta giorni.
2) I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di scadenza dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. Inoltre i requisiti previsti alle lettere
c), d) ed e), che accertati secondo le modalita' stabilite
dall'amministrazione, dovranno essere mantenuti fino alla chiusura
dei lavori della commissione giudicatrice.
3) La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due
volte.

                               Art. 2.
 
Posti a concorso
 
1) Ai sensi dell'art. 20, comma 4, e dell'art. 38, comma 3, del
decreto legislativo n. 196/1995, il numero delle promozioni da
conferire per l'anno 2001 e' di 182 unita'.
2) Le promozioni, da conferire nell'ordine della graduatoria di
merito, avranno decorrenza 1 gennaio 2001.
3) I marescialli di prima classe promossi a primo maresciallo
tramite il concorso per titoli di servizio ed esami seguiranno, nel
ruolo, i marescialli di prima classe promossi, al precitato grado
apicale, con l'avanzamento a scelta.

                               Art. 3.
 
Compilazione e presentazione delle domande di partecipazione al
concorso
 
1) Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice
secondo lo schema allegato A, devono essere indirizzate al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare IIo
reparto - 5a divisione e presentate al comando di reparto o ente dal
quale gli interessati dipendono, entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
2) La direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di regolarizzare quelle domande che dovessero risultare
irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello
prescritto.

                               Art. 4.
 
Istruttoria della domanda
 
1) I comandi interessati devono istruire le domande provvedendo
a:
a) controllarne, in via preliminare, la validita' verificando
che il documento sia completo in tutte le sue parti e conforme al
modello prescritto, di cui all'allegato A del presente decreto;
b) certificare la data di presentazione apponendo, negli
appositi spazi riservati all'ente di appartenenza, il timbro
dell'ente, la data ed il numero di protocollo e sottoporre tutte le
domande alla firma del comandante. Le domande presentate fuori
termine dovranno essere inviate ugualmente alla direzione generale
per il personale militare, che provvedera', con provvedimento
motivato, all'esclusione degli interessati dalla partecipazione al
concorso. In tale ipotesi il comandante dell'ente dovra' menzionare,
in calce alla domanda, che la stessa e' stata presentata fuori
termine. Contestualmente dovra' essere, di seguito, apposta a cura
del comandante la dichiarazione di possesso dei requisiti di
partecipazione, previsti dall'art. 1 del bando di concorso
(fac-simile in annesso 1 all'allegato A);
c) far redigere dalle competenti autorita' gerarchiche,
l'appropriato documento caratteristico, recante nel frontespizio,
come data di chiusura, quella di scadenza dei termini di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso e, come
motivo, la seguente dicitura. "Partecipazione al sesto concorso per
l'avanzamento al grado di primo maresciallo";
d) far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, alla Direzione generale per il personale militare IIo
reparto - 5a divisione, entro il termine perentorio di dieci giorni
successivi alla data di scadenza del concorso, l'originale di tutte
le domande registrate a protocollo;
e) custodire la seconda copia della domanda;
f) trasmettere, entro trenta giorni dalla scadenza del
concorso, ai competenti comandi di grandi unita' il libretto
personale degli interessati (copia autenticata ove non vi sia
disponibilita' dell'originale), completo ed aggiornato in tutte le
sue parti, corredato della dichiarazione di completezza sottoscritta
(controfirmata) dagli stessi;
g) trasmettere entro trenta giorni successivi alla data di
scadenza del concorso, alla Direzione generale per il personale
militare Vo reparto - 16a divisione, copia integrale autenticata del
foglio matricolare dei candidati, completa ed aggiornata di tutte le
variazioni previste nei vari quadri, alla data di scadenza dei
termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Dette copie dovranno essere firmate dagli interessati, per presa
visione;
h) informare telegraficamente la Direzione generale per il
personale militare IIo reparto - 5a divisione di ogni fatto che
dovesse intervenire nei confronti dei candidati durante il concorso
relativamente a quanto indicato al precedente art. 1, lettera c), d),
e) ed altre eventuali variazioni rilevanti ai fini concorsuali.
2. Al termine della fase dell'iter concorsuale relativo alla
correzione delle prove scritte, sara' cura di questa direzione
generale per il personale militare - IIo reparto - 5a divisione,
diramare apposito elenco, ai comandi di grande unita' interessati,
del personale dipendente risultato idoneo alle prove scritte. A loro
volta, i comandi di grandi unita', provvederanno a trasmettere alla
direzione generale per il personale militare - IIo reparto - 5a
divisione a mezzo corriere, entro sette giorni successivi alla data
di ricezione della comunicazione di idoneita' del personale
interessato, la documentazione di cui al paragrafo 1 lettera f) del
presente articolo.
3. La direzione generale per il personale militare Vo reparto -
16a divisione provvedera' a trasmettere, con le stesse modalita' di
cui al paragrafo 2), il primo originale del foglio matricolare dei
candidati risultati idonei, che la stessa 5a divisione avra' cura di
segnalare. Le variazioni scritte nei vari quadri dovranno riferirsi
esclusivamente ad eventi o infrazioni disciplinari verificatesi fino
alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.

                               Art. 5.
 
Prove d'esame
 
Gli esami del concorso consistono in due prove scritte di cui una
di cultura generale ed una di cultura tecnico-militare inerenti alle
materie dei programmi descritti nell'allegato B, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
1) Prova di cultura generale:
detta prova e' costituita da sessanta domande complessive, a
risposta multipla suggerita, divise per materia come di seguito
riportato:
a) venti domande di educazione civica;
b) venti domande di storia;
c) dieci domande di geografia;
d) dieci domande di matematica.
2) Prova di cultura tecnico-militare:
detta prova e' costituita da trenta domande, a risposta libera,
aderenti agli argomenti previsti al punto 2) del summenzionato
allegato B.
3) Gli esami si svolgeranno il giorno 18 giugno 2002, alle
ore 8,30, presso il Comando generale delle scuole di Guidonia
(l'ingresso e' in via Sauro Rinaldi). Eventuali variazioni della sede
d'esame e della data di svolgimento delle prove scritte saranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
21 maggio 2002. La pubblicazione di cui sopra avra' valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
I candidati ai quali sara' notificata l'esclusione o la non
ammissione al concorso non potranno partecipare agli esami previsti
al punto 1) e 2) del presente articolo.
Tutti gli altri concorrenti sono tenuti a presentarsi alle prove
senza attendere alcuna comunicazione in proposito, indossando
l'uniforme ordinaria e muniti di valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, ancorche'
dovuta a causa di forza maggiore, comportera' l'irrevocabile
esclusione dal concorso.
A tal fine non sara' inviata alcuna comunicazione in proposito.
4) Durante lo svolgimento delle prove ai concorrenti non e'
permesso comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice, ne'
consultare appunti, scritti o documenti di qualsiasi natura. Durante
le prove non e' consentito l'uso di telefoni cellulari, agende
elettroniche, calcolatrici o qualsiasi tipo di ausilio elettronico
informatico. Gli elaborati dovranno essere scritti, a pena di
nullita', esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la
firma di un membro della commissione esaminatrice. Tali elaborati
dovranno essere posti in appositi plichi secondo le modalita'
prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni. Il candidato che contravvenga alle
disposizioni dei commi precedenti o che risulti abbia copiato in
tutto o in parte le prove d'esame, e' escluso dal concorso. La
commissione esaminatrice e il comitato di vigilanza curano
l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno la facolta' di
adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei
rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami.
La mancata esclusione all'atto delle prove non preclude la
possibilita' che la stessa sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime.

                               Art. 6.
 
Commissione d'esame
 
La commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto
dirigenziale, sara' composta come di seguito riportato:
presidente: un generale di brigata (o grado corrispondente) o
colonnello;
membri: tre ufficiali superiori in servizio permanente;
membro: il primo maresciallo piu' anziano in ruolo, non facente
parte come titolare o sostituto della commissione di avanzamento;
segretario: un ufficiale inferiore in servizio permanente,
senza diritto di voto.
La commissione di cui sopra avra' altresi' il compito di:
a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di
valutazione delle prove concorsuali e dei titoli nonche' la durata
delle prove stesse;
b) definire i questionari delle prove d'esame;
c) curare lo svolgimento delle prove d'esame;
d) valutare i titoli, attribuendo i punteggi come indicato al
successivo art. 7;
e) redigere apposito elenco dei candidati giudicati "Non
idonei" alle prove scritte con relativa votazione;
f) formare la graduatoria finale di merito degli idonei di cui
al successivo art. 8.

                               Art. 7.
 
Valutazione dei titoli e delle prove scritte
 
1) Per la valutazione dei titoli di servizio la commissione
giudicatrice di cui al precedente art. 6, dispone di sessanta punti,
espressi in sessantesimi, da ripartire nel seguente modo:
a) fino ad un massimo di trentasei punti per le valutazioni
caratteristiche e per le qualifiche conseguite;
b) fino ad un massimo di dodici punti per le benemerenze di
guerra e di pace e per le qualita' professionali dimostrate durante
la carriera, con particolare riguardo al servizio prestato presso
reparti nonche' alle eventuali attivita' svolte al comando di minori
unita' ed agli incarichi ricoperti;
c) fino ad un massimo di dodici punti per i corsi di
istruzione, di specializzazione e di abilitazione e per i titoli di
studio posseduti.
Dal punteggio conseguito per i titoli di servizio la commissione
detrarra' fino ad un massimo di dieci punti per le sanzioni di stato
e di corpo riportate nel quinquennio antecedente la data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, graduando la detrazione in relazione al tipo ed alla
gravita' della sanzione.
2) Al fine di snellire e rendere piu' funzionali le procedure
concorsuali, riducendo conseguentemente i tempi di espletamento del
concorso stesso, i titoli di cui al punto precedente saranno valutati
solo per i candidati risultati idonei ad entrambe le prove scritte.
3) Per la valutazione delle prove scritte la commissione di cui
sopra dispone di:
trenta punti espressi in trentesimi per la prova di cultura
generale, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle sessanta
previste un punteggio di 0,50/30;
trenta punti espressi in trentesimi per la prova di cultura
tecnico-militare, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle trenta
previste un punteggio di 1/30.
4) Le prove si intendono superate qualora i candidati abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna di esse, in
aderenza a quanto stabilito dall'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
I candidati che non abbiano conseguito il punteggio minimo
previsto saranno dichiarati non idonei.

                               Art. 8.
 
Graduatoria
 
1) La commissione di cui al precedente art. 6 procedera' alla
formazione della graduatoria di merito dei candidati giudicati
idonei.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato. A parita' di punti opera l'ordine di iscrizione in ruolo.
2) La graduatoria finale di merito del concorso sara' approvata
con decreto dirigenziale.

                               Art. 9.
 
Nomina
 
I vincitori saranno nominati primi marescialli subordinatamente
alla verifica, anche successiva, del possesso dei requisiti
richiesti.

                              Art. 10.
 
Esclusione dal concorso e dalla nomina
 
La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso o
dichiarare decaduto dalla nomina qualsiasi candidato non ritenuto in
possesso dei requisiti previsti all'art. 1 del presente decreto.

                              Art. 11.
 
Disposizioni amministrative e varie
 
Ai candidati, per la preparazione agli esami del concorso
previsti al precedente art. 5, dovra' essere concessa dagli enti di
appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, la licenza
straordinaria per esami della durata di giorni quindici da fruire in
un'unica soluzione. Qualora i predetti candidati non si dovessero
presentare a sostenere le prove scritte per motivi dipendenti dalla
propria volonta', detta licenza dovra' essere computata in licenza
ordinaria dell'anno in corso.
Roma, 8 aprile 2002
Il ten. gen.: Simeone
N.B. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso
al T.A.R. competente ai sensi dell'art. 21 della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modifiche di cui all'art. 1
della legge 21 luglio 2000, n. 205, o in alternativa ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi degli articoli
8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199, da presentarsi entro il termine perentorio,
rispettivamente di sessanta o centoventi giorni dalla data di
notifica.

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