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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO

Bando di reclutamento, per il 2013, di 6.300 volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito italiano.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.96 del 7/12/2012
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Località:Nazionale
Codice atto:12E06861
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-
Tags:Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente "norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi" e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente "misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo" e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente "testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e
successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente "testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della Difesa 1° settembre 2004,
concernente le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione Generale della Sanita' Militare e successive modifiche e
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione Generale della Sanita' Militare e successive modifiche e
integrazioni, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
"codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per
il reclutamento del personale militare, e l'articolo 2186 che fa
salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle
direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni
generali del Ministero della Difesa, del Segretariato Generale della
Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di
Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per
il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente "disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di
Polizia";
Considerato che pur nelle more dell'emanazione dei decreti
applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
precedentemente citato, appare necessario improntare l'attivita'
della Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) ai principi
di carattere generale dettati dal citato codice dell'amministrazione
digitale;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visti i fogli n. 3848 Cod. id. RESTAV3 Ind. cl. 5.2.11/6 in data
29 agosto 2012 e n. 4431 Cod. id. RESTAV3 Ind. cl. 05.02.11/06 in
data 31 ottobre 2012 dello Stato Maggiore dell'Esercito, contenenti
gli elementi di programmazione per il reclutamento dei VFP 1
dell'Esercito per il 2013;
Visto il foglio n. M_D SSMD 0075151 del 12 settembre 2012, con il
quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entita' massime
dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2013;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011 -registrato alla
Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356-
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
DGPM;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la propria nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare,

Decreta:


Art. 1


Posti disponibili


1. Per il 2013 e' indetto il reclutamento nell'Esercito di 6.300
VFP 1, ripartiti nei seguenti quattro blocchi di incorporamento:
a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo
2013, 2.100 posti. La domanda di partecipazione puo' essere
presentata dal 10 dicembre 2012 all'8 gennaio 2013, per i nati dall'8
gennaio 1988 all'8 gennaio 1995, estremi compresi;
b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di giugno
2013, 1.700 posti. La domanda di partecipazione puo' essere
presentata dal 14 gennaio 2013 al 12 febbraio 2013, per i nati dal 12
febbraio 1988 al 12 febbraio 1995, estremi compresi;
c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre
2013, 1.300 posti. La domanda di partecipazione puo' essere
presentata dal 25 marzo 2013 al 23 aprile 2013, per i nati dal 23
aprile 1988 al 23 aprile 1995, estremi compresi;
d) 4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre
2013, 1.200 posti. La domanda di partecipazione puo' essere
presentata dal 15 luglio 2013 al 13 agosto 2013, per i nati dal 13
agosto 1988 al 13 agosto 1995, estremi compresi.
2. Il 10% dei posti disponibili di ciascun blocco e' riservato
alle categorie previste nell'articolo 702 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 e indicate nel modello di domanda di partecipazione
pubblicato nel portale dei concorsi on-line del Ministero della
Difesa. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei
appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi
posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei dello stesso
blocco.
3. Le domande, con indicata la preferenza all'arruolamento per
uno specifico blocco, devono essere presentate, entro i termini
previsti, secondo la modalita' specificata nel successivo articolo 4.
4. E' ammessa la presentazione di domande di reclutamento per
piu' blocchi, purche' non immediatamente successivi e nel rispetto
delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, se necessario, l'Amministrazione
della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito
www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione
provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

                               Art. 2 


Requisiti di partecipazione


1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver superato il
giorno del compimento del 25° anno di eta';
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica;
f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore). L'ammissione dei candidati che hanno
conseguito un titolo di studio all'estero e' subordinata
all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un ufficio
scolastico regionale o provinciale a loro scelta, con riportato il
giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la
votazione;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta'
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
j) idoneita' psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle
Forze Armate in qualita' di VFP 1;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
l) statura non inferiore a m. 1,65, se candidati di sesso
maschile, e statura non inferiore a m. 1,61, se candidate di sesso
femminile;
m) non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.
2. Tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti
fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande per ciascun blocco e mantenuti, fatta eccezione per quello
dell'eta', fino alla data di effettiva incorporazione, pena
l'esclusione dal reclutamento.

                               Art. 3 


Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa


1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi
delle procedure concorsuali, la procedura di reclutamento di cui
all'articolo 1 del presente bando sara' gestita tramite il portale
dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (nel prosieguo:
portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il sito internet
www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa,
ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita' indicate nel
successivo articolo 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM o
dai Centri Documentali dalla stessa delegati alla gestione della
procedura concorsuale.
3. Per poter accedere al portale, i concorrenti dovranno essere
in possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al
termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per
attivare il proprio univoco profilo sul portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di
accreditamento con una delle seguenti modalita':
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di
telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui
utilizzata) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso
di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato;
b) mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata
da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell'articolo 66, comma 8
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma
digitale. Le informazioni necessarie a guidare i concorrenti nella
procedura di accreditamento verranno fornite con messaggi a video nel
corso della stessa.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i
concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a
tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in
volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento
di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la
procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale
del portale dei concorsi.

                               Art. 4 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello e'
pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovra' essere compilata
necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra
modalita' diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il
termine perentorio di scadenza di presentazione fissato per ciascun
blocco.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno
accedere al proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere il
concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la
domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo,
una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata in un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al
precedente comma 1. Non sara' possibile effettuare lo scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
I concorrenti, prima dell'inoltro della domanda di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine (file in
formato PDF) del certificato medico attestante l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica in corso di validita', da allegare
alla domanda di partecipazione.
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione della stessa, i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua
corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come
ricevuta di presentazione della domanda, dovra' essere stampato e
conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo,
all'occorrenza, all'atto della presentazione presso i Centri di
Selezione indicati dalla Forza Armata per l'accertamento dei
requisiti psicofisici e attitudinali. Dopo l'invio della domanda, i
concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa.
Con l'invio della domanda tramite il portale si conclude la
procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso sia dei
requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito, di
preferenza e di precedenza, nonche' del diritto alla riserva dei
posti, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto
dichiarato nella domanda potranno essere inviate dai concorrenti con
le modalita' indicate nel successivo articolo 5.
5. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che
il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al
portale dei concorsi non saranno prese in considerazione e il
candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di un'avaria temporanea del sistema informatico
centrale di acquisizione delle domande on-line che si verifichi in
prossimita' della scadenza del termine di presentazione delle
domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato di un
tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso.
Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto dal successivo
articolo 5.
In tal caso, resta comunque invariata rispetto all'iniziale
termine di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al
precedente comma 1) la data relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione indicata al precedente articolo 2.
7. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale di
acquisizione delle domande on-line sia tale da non consentire un
ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvedera' a
informare i candidati con avviso pubblicato nel sito
www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno
indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali
comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso
stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto
forma di autocertificazione, quanto segue:
a) il cognome, il nome e il sesso;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione
conseguiti al termine di detto ciclo di studi, validi ai fini della
formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 9,
unitamente all'indirizzo dell'Istituto scolastico ove e' stato
conseguito il diploma stesso;
h) l'eventuale possesso di titoli di merito, preferenza o
precedenza di cui al successivo articolo 10;
i) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva
dei posti di cui all'articolo 1, comma 2;
j) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
k) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica;
l) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
m) di aver tenuto condotta incensurabile;
n) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
o) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita' gia' ottenuti da
non piu' di un anno dalla data di presentazione della domanda in una
selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente
reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per l'accesso a una
delle carriere iniziali dell'Esercito;
p) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze Armate.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
q) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative;
r) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze
Armate, segnalate in ordine di preferenza;
s) l'eventuale gradimento per l'espletamento del servizio presso
i Reparti/Comandi ubicati in quattro regioni segnalate in ordine di
preferenza;
t) l'eventuale gradimento a prestare servizio presso Reparti di
paracadutisti dell'Esercito. In tal caso gli arruolandi potranno
essere destinati per l'espletamento del servizio, a prescindere dalle
regioni segnalate, a unita' di paracadutisti sulla base delle
esigenze pianificate dalla Forza Armata per ciascun blocco;
u) di accettare, in caso di ammissione all'arruolamento,
qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico,
assegnati in relazione alle esigenze operative e logistiche della
Forza Armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il
territorio nazionale e all'estero;
v) l'eventuale gradimento a prestare servizio nelle truppe
alpine;
w) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito.
9. Con l'invio telematico della domanda con la modalita' indicata
nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. Le domande di reclutamento dei candidati dichiarati idonei ma
non risultati utilmente collocati in graduatoria per il 1° e 2°
blocco saranno trasportate al blocco non immediatamente successivo e
quindi, rispettivamente, al 3° e 4° blocco. Le domande non saranno
trasportate in caso di intervenuta esclusione dalla procedura di
reclutamento o di avvenuta incorporazione dei candidati a seguito
dell'attuazione delle procedure di cui ai successivi articoli 13 e
14.
11. I candidati che, convocati per l'incorporazione, non si
presenteranno presso i Reggimenti addestrativi o che daranno le
dimissioni entro i termini previsti, potranno presentare nuova
domanda di partecipazione per un blocco non immediatamente
successivo.

                               Art. 5 


Comunicazioni con i concorrenti


1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi il
concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle
comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'area pubblica
relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di
modifica del bando, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese
disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a
ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i
concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta
elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento,
ovvero con sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite
nell'area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica
a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo tali comunicazioni di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata
dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera
raccomandata o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area
pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei
concorsi saranno anche pubblicate nei siti www.persomil.difesa.it e
www.esercito.difesa.it.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o
modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di
partecipazione, entro il termine di presentazione di cui all'articolo
4, comma 1, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni
della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica,
dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero
di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di
posta elettronica certificata all'indirizzo
persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta
elettronica all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it. A tale
messaggio dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file in
formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato.
4. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna
responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate
o tardive segnalazioni di variazione dell'indirizzo di posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte
dei candidati.

                               Art. 6 


Fasi del reclutamento


Per ogni blocco, il reclutamento si svolge secondo le seguenti
fasi:
a) inoltro delle domande secondo la modalita' gia' specificata
nell'articolo 4;
b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte
del Centro Documentale competente, dei requisiti di cui all'articolo
2, comma 1 fatta eccezione per quelli relativi:
al possesso della statura minima e dell'idoneita' psico-fisica e
attitudinale;
agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
c) esclusione dal reclutamento, da parte dei Centri
Documentali, dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di
quelli privi dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
g), h) e i) e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di
condanna per delitti non colposi, di competenza della DGPM;
d) accertamento, da parte dei Centri Documentali, ai sensi
dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, del contenuto delle autocertificazioni rese
dai candidati nelle domande;
e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice
di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);
f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice,
dei giudizi o delle votazioni riportati dai candidati nel diploma di
istruzione secondaria di primo grado e formazione della graduatoria
degli ammessi alla valutazione dei titoli di merito;
g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo articolo
10 e formazione della relativa graduatoria;
h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui
alla precedente lettera g) presso i Centri di Selezione indicati
dalla Forza Armata per l'accertamento dei requisiti di idoneita'
psico-fisica e attitudinale;
i) formazione, da parte della commissione valutatrice, della
graduatoria di merito dei candidati risultati idonei e/o in attesa
dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
j) approvazione della graduatoria da parte della DGPM;
k) assegnazione ai vari Reparti della Forza Armata da parte dello
Stato Maggiore dell'Esercito e incorporazione dei candidati utilmente
collocati nella graduatoria di cui alla precedente lettera j);
l) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nell'Esercito;
m) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.

                               Art. 7 


Esclusioni


1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata
nell'articolo 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento
la procedura di accreditamento indicata nell'articolo 3;
c) prive della copia per immagine (file in formato PDF) del
certificato medico attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva
agonistica in corso di validita';
d) contenenti dichiarazioni non veritiere in relazione al
giudizio o alla votazione conseguiti con il diploma di istruzione
secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di preferenza e di
precedenza, al diritto alla riserva dei posti.
2. I Centri Documentali sono delegati dalla DGPM:
a) allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento
dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1 nei limiti
specificati dall'articolo 6, lettera b) e a effettuare le dovute
esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h)
e i) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per
delitti non colposi, nonche' quelle concernenti il comma 1, lettera
d) del presente articolo;
b) a non ammettere le domande di candidati gia' esclusi dalla
DGPM da precedenti blocchi del presente bando di reclutamento;
c) ad accertare che le domande siano corredate del certificato di
idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, escludendo dalla
procedura di reclutamento i candidati che ne risultano privi o che
non lo hanno presentato o che lo hanno presentato fuori corso di
validita' o che ne hanno presentato uno irregolare.
Gli stessi Centri Documentali provvederanno alla notifica ai
candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione.
3. Le commissioni di cui al successivo articolo 8, comma 1,
lettera b) provvederanno a escludere i candidati giudicati:
inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico.
4. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della
DGPM, anche se gia' incorporati. In quest'ultimo caso il servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto.
5. Se l'esclusione deriva da dichiarazioni non veritiere,
l'interessato sara' segnalato, ai sensi dell'articolo 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla
Procura della Repubblica competente per territorio e non potra'
presentare domanda di partecipazione per i successivi blocchi.
6. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando.
7. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica (per il quale e' previsto - ai sensi della normativa
vigente - il contributo unificato di euro 600,00), rispettivamente
entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di
esclusione.

                               Art. 8 


Commissioni


1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o
di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti
commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara'
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) quattro Ufficiali di grado non inferiore a Tenente, membri;
c) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente ovvero
Funzionari Amministrativi, designati dalla DGPM, membri;
d) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero
Assistente Amministrativo, appartenente all'Amministrazione della
Difesa, segretario senza diritto di voto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b)
saranno insediate presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza
Armata. Esse saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente, membro;
c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado
non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla
professione, appartenente all'Amministrazione della Difesa o
convenzionato, ovvero un Ufficiale perito selettore attitudinale,
membro;
d) un Ufficiale ovvero Sottufficiale di grado non inferiore a
Maresciallo, membro;
e) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.

                               Art. 9 


Selezione dei candidati da ammettere
alla valutazione dei titoli di merito


1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la
graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di
merito sulla base del giudizio o della votazione conseguiti nel
diploma di istruzione secondaria di primo grado, assegnando i
seguenti punteggi:
a) ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
b) distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
c) buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
d) sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1.
2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito
saranno tratti dalla predetta graduatoria entro i seguenti numeri
massimi di collocazione utile: 1° blocco: 20.000; 2° blocco: 20.000;
3° blocco: 20.000; 4° blocco: 20.000.
3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni.
4. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al
candidato piu' giovane d'eta'.
5. Per ogni blocco, la graduatoria dei candidati da ammettere
alla valutazione dei titoli di merito sara' pubblicata nel sito
www.persomil.difesa.it.

                               Art. 10 


Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria


1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la
graduatoria di merito dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria prevista dall'articolo 9, provvedendo a sommare il
precedente punteggio con quello dei seguenti titoli di merito:
a) titoli previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera a) del
decreto del Ministro della Difesa 1° settembre 2004:
1) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2;
2) patente di guida civile B o superiore: punti 1;
3) porto d'armi: punti 1;
b) titoli previsti dal presente bando di reclutamento:
1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 7;
2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio
di cui al precedente punto 1) della lettera b): punti 6;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti
punti 1) e 2) della lettera b): punti 5;
4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti
punti 1), 2) e 3) della lettera b): punti 4;
5) diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale), non
cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e
4) della lettera b): punti 3;
6) attestato di formazione professionale rilasciato da Enti
statali o regionali legalmente riconosciuti, non cumulabile con il
punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) della
lettera b): punti 1;
7) maestro di sci: punti 4;
8) guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui al
precedente punto 7) della lettera b): punti 4;
9) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui
ai precedenti punti 7) e 8) della lettera b): punti 2,5;
10) istruttore o aiuto istruttore del Club alpino italiano: punti
2;
11) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio o
di nuoto per salvamento, rilasciato da Enti riconosciuti
dall'Amministrazione della Difesa: punti 1,5;
12) patente nautica: punti 1;
13) brevetto di equitazione per sport olimpici rilasciato dalla
Federazione italiana sport equestri: punti 1;
14) aver svolto per almeno 10 mesi il servizio militare, a
qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 1;
15) corsi di abilitazione basic life support (BLS) e basic life
support-defibrillation (BLSD), non cumulabile con il punteggio di cui
al precedente punto 11) della lettera b): punti 0,5.
2. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai
candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni.
3. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al
candidato piu' giovane d'eta'.
4. I candidati idonei ma non risultati vincitori per il 1° e 2°
blocco, per i quali e' stata operata la procedura del trasporto delle
domande ai sensi dell'articolo 4, comma 10, saranno inseriti nella
graduatoria di merito, rispettivamente, del 3° e 4° blocco con il
punteggio gia' conseguito in quello di provenienza, salvo ulteriore
punteggio attribuito con l'integrazione di eventuali titoli di cui al
successivo comma 5.
5. E' data facolta', esclusivamente ai candidati di cui al
precedente comma 4, di integrare eventuali titoli di merito in
possesso attraverso il medesimo modello di domanda di partecipazione
pubblicato nel portale dei concorsi, da inoltrare entro lo stesso
termine di scadenza stabilito per il blocco al quale si viene
trasportati, sempre secondo la modalita' indicata nell'articolo 4.
6. Per ogni blocco, la graduatoria di merito dei candidati da
ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici e attitudinali
sara' pubblicata nel sito www.persomil.difesa.it.

                               Art. 11 


Accertamenti psico-fisici e attitudinali


1. I Centri Documentali sono delegati dalla DGPM a convocare
presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata i candidati
per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali,
attingendo dalla graduatoria di cui al precedente articolo 10 entro i
limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 5.250; per il 2°
blocco: 4.250; per il 3° blocco: 3.250; per il 4° blocco: 3.000. I
candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla
comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti
anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati
rinunciatari.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli arruolandi di
cui al precedente comma 1, su richiesta dello Stato Maggiore
dell'Esercito, la DGPM autorizzera' l'invio di un ulteriore numero di
candidati, compresi nella graduatoria di cui al precedente articolo
10, presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata per
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale, fino al
raggiungimento dei posti disponibili per ogni blocco.
3. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali, pena l'esclusione dal reclutamento, con:
a) originale o copia autenticata del certificato medico
attestante l'idoneita' all'attivita' agonistica sportiva in corso di
validita';
b) documento di identita' in corso di validita' munito di
fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato;
c) se in possesso di titolo di studio conseguito all'estero:
copia conforme dell'attestazione di equipollenza del titolo stesso
rilasciata da un ufficio scolastico regionale o provinciale, con
l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione;
d) originale o copia conforme del referto, rilasciato da
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi precedenti
la visita, a eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno, dei
seguenti esami:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubina totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
attestazione del gruppo sanguigno;
e) certificato di stato di buona salute che attesti la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi
manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e
idiosincrasie a farmaci o alimenti, rilasciato dal proprio medico in
data non anteriore a sei mesi precedenti la visita e redatto
conformemente all'allegato A al presente bando;
f) originale o copia conforme del referto, rilasciato da
struttura pubblica o privata accreditata con il SSN in data non
anteriore a sei mesi precedenti la visita, dell'analisi completa
delle urine con esame del sedimento;
g) originale o copia conforme del referto, rilasciato da
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN in data
non anteriore a tre mesi precedenti la visita, dell'esame dei markers
virali: dell'epatite B (HBsAg, HBsAb, HBeAg, anti HBe, anti HBc) e
dell'epatite C (anti HCV). Copia del referto dei markers dell'epatite
B dovra' essere conservata dal candidato per la successiva consegna,
se arruolato, all'Ente di incorporazione;
h) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la
visita, attestante l'esito del test di accertamento della positivita'
per anticorpi per HIV;
i) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la
visita, attestante l'analisi delle urine per la ricerca dei seguenti
cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope:
anfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi. Resta impregiudicata la
facolta' per l'Amministrazione della Difesa di sottoporre a drug test
i vincitori dei concorsi dopo l'incorporazione presso i Reggimenti
addestrativi;
j) se concorrenti di sesso femminile:
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica
eseguita presso struttura sanitaria pubblica o privata accreditata
con il SSN in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita;
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con
esito negativo - in quanto lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare (art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura
sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN in data non
anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti la visita.
I candidati, se ne sono in possesso, potranno produrre anche
eventuali esami radiografici del torace.
Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali,
presa visione della documentazione sanitaria elencata nel presente
articolo, rinvieranno i candidati a data successiva ove rilevassero
cause di incompletezza nella documentazione sanitaria presentata
relativa a:
esami ematochimici di cui al comma d);
markers virali di cui al comma g);
drug test di cui al comma i).
4. Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali, presa visione della documentazione sanitaria elencata
al precedente comma, oltre a sottoporre il candidato a una visita
medica generale preliminare, comprensiva della rilevazione dei dati
antropometrici, disporranno l'esecuzione dei seguenti accertamenti
specialistici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorino;
d) valutazione della personalita' previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e, se necessaria, eventuale
visita psichiatrica;
e) accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool;
f) ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico)
ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico
legale del concorrente, da effettuare anche presso altre strutture
sanitarie.
In sede di visita medica generale le commissioni per gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidoneo il
candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano
visibili con tutte le tipologie di uniformi in aderenza a quanto
stabilito dai rispettivi regolamenti di Forza Armata e, per la loro
natura, ancorche' posti nelle zone coperte dell'uniforme, risultino
osceni, discriminatori, di riferimento sessuale o comunque deturpanti
e/o di discredito delle Istituzioni.
5. Al termine degli accertamenti sanitari potranno accedere a
quelli attitudinali i candidati riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti
direttive tecniche emanate dalla Direzione Generale della Sanita'
Militare;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento
del servizio quale VFP 1;
c) da patologie per le quali e' prevista l'attribuzione dei
coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
della Direzione Generale della Sanita' Militare.
Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti,
adotteranno il giudizio di inidoneita' nei confronti del candidato
riscontrato affetto dalle citate imperfezioni/infermita'/patologie
durante la visita preliminare o a seguito di uno degli accertamenti
di cui al precedente comma 4, comunicando le motivazioni allo stesso
e sottoponendogli alla firma apposito foglio di notifica del
provvedimento.
Per tutti i casi di temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare, ivi compreso lo stato di
gravidanza, o di temporanea inidoneita', le commissioni disporranno
l'esclusione dal reclutamento.
6. I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari
saranno sottoposti alla verifica del possesso delle capacita'
attitudinali, come da direttive tecniche vigenti, necessarie per
assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti previsti
per i VFP 1. Tra gli accertamenti attitudinali saranno inserite due
prove ginnico-sportive per accertare l'efficienza fisica, secondo le
modalita' riportate nell'allegato B al presente bando. Il giudizio
derivante dai suddetti accertamenti e' definitivo e sara' reso noto
ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica.
7. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali le
commissioni formuleranno un giudizio di idoneita' con attribuzione
del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva della
Direzione Generale della Sanita' Militare, precedentemente
richiamata, ovvero di inidoneita', che comportera' l'esclusione dal
reclutamento. Il giudizio, con determinazione dei presidenti delle
commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, sara'
comunicato al candidato mediante apposito foglio di notifica.
8. Il candidato escluso potra' avanzare ricorso giurisdizionale
al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica (per il quale e' previsto - ai sensi
della normativa vigente - un contributo unificato di euro 600,00),
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del
provvedimento di esclusione.
9. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti
psico-fisici, inoltre, e' data facolta' all'interessato di avanzare,
entro 30 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento,
motivata e documentata istanza di riesame - da allegare
necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta
elettronica da inviare all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it o a
un messaggio di posta elettronica certificata da inviare
all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it - corredata di copia per
immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria
rilasciata da una struttura pubblica o privata accreditata con il
SSN, attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in
occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, nonche' di
copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti
di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale e per abuso di
alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalita' diverse da quelle
indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria e/o del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili.
10. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni,
interessa la Commissione medica concorsuale unica di appello che
provvedera' a convocare il candidato al fine di sottoporlo
all'accertamento dei requisiti psico-fisici.
Il giudizio riportato in quest'ultima indagine e' definitivo. Nel
caso di confermata inidoneita' il candidato sara' escluso dal
reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato dalla stessa
Commissione medica presso il Centro di Selezione che lo aveva
dichiarato inidoneo, per il completamento degli accertamenti dei
requisiti psico-fisici e attitudinali. I candidati, riconosciuti
idonei e collocati utilmente nella graduatoria del blocco di
provenienza, saranno incorporati con il primo blocco utile,
assumendone la decorrenza giuridica.
11. I candidati, gia' giudicati idonei da non piu' di un anno a
una selezione psico-fisica e attitudinale prevista nel corso di una
procedura di reclutamento quale VFP 1, alla data di convocazione per
gli accertamenti sanitari devono, previa esibizione del modulo di
notifica di idoneita' comprensivo del profilo precedentemente
assegnato, essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
a) verifica dell'abuso di alcool e dell'uso di sostanze
stupefacenti (quest'ultimo mediante drug test);
b) test di valutazione psichiatrica con eventuale visita
richiesta dallo psicologo;
c) visita medica generale conclusiva.
All'atto della visita medica generale devono comunque essere
prodotti i referti degli esami ematochimici previsti per tutti i
candidati, fatta eccezione per coloro gia' sottoposti all'iter
selettivo entro sei mesi dalla data della nuova visita.

                               Art. 12 


Approvazione e validita' delle graduatorie


1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice, ricevuti i
risultati degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede a
compilare la graduatoria di merito, comprendente i candidati
giudicati idonei e quelli eventualmente in attesa dell'esito dei
predetti accertamenti, che verra' inviata alla DGPM per
l'approvazione con decreto dirigenziale.
2. Le graduatorie sono valide 12 mesi esclusivamente per i
blocchi del presente bando, ferme restando le previsioni degli
articoli 13 e 14.
3. Per ogni blocco, la graduatoria di merito di cui al presente
articolo sara' pubblicata nel sito www.persomil.difesa.it.

                               Art. 13 


Procedure per il recupero dei posti non coperti


1. In caso di mancata copertura dei posti per l'arruolamento, al
termine delle operazioni di incorporazione riferite a ogni blocco, a
esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria di
cui al precedente articolo 12, su richiesta dello Stato Maggiore
dell'Esercito la DGPM potra' autorizzare l'incorporazione dei
candidati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria del
blocco immediatamente precedente.
2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su
richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito la DGPM potra'
incrementare le incorporazioni dei blocchi successivi non oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti
dall'articolo 1.

                               Art. 14 


Ripartizione dei candidati idonei eccedenti
le incorporazioni di ciascun blocco


Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, a copertura dei
posti di cui al precedente articolo 1, comma 1 eventualmente rimasti
vacanti, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito la DGPM
potra' attingere, previo consenso dei rispettivi Stati Maggiori,
dalle graduatorie dei VFP 1 nella Marina Militare e nell'Aeronautica
Militare, i candidati idonei ma non utilmente collocati, che hanno
manifestato l'opzione di arruolamento presso altre Forze Armate. Tali
graduatorie, in corso di validita', sono riferite a blocchi
precedenti.

                               Art. 15 


Ammissione alla ferma prefissata di un anno


1. Per ogni blocco i Centri Documentali sono autorizzati dalla
DGPM a convocare i candidati da ammettere alla ferma prefissata di un
anno presso i Reggimenti addestrativi indicati dallo Stato Maggiore
dell'Esercito, sulla base della graduatoria di cui all'articolo 12
fino alla copertura dei posti previsti.
2. La convocazione all'interessato e' effettuata con le modalita'
indicate nell'articolo 5 e contiene l'indicazione del Reggimento
addestrativo presso cui presentarsi, con la data e l'ora di
presentazione, nonche' le modalita' di produzione sia della
certificazione sanitaria attestante le vaccinazioni gia' effettuate
in ambito civile e militare, sia della copia del referto dell'esame
dei markers dell'epatite B di cui al precedente articolo 11.
3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalita' loro indicate nella convocazione, pena la decadenza
dall'arruolamento, anche l'autocertificazione, redatta conformemente
all'allegato C al presente bando, attestante il mantenimento dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento
sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a
cura dell'Ente di incorporazione.
I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre copia
autenticata del diploma di istruzione secondaria di primo grado e un
referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio
6-fosfato-deidrogenasi rilasciato da struttura sanitaria pubblica.
4. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri e con
le modalita' stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a
visita medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di
idoneita' previsti.
5. Ai sensi dell'articolo 978 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle zone dell'arco alpino
e nelle altre regioni soggette a reclutamento alpino, saranno
destinati, a domanda e se utilmente collocati in graduatoria, ai
Reparti alpini fino al completamento dell'organico previsto per
ciascun blocco.
6. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera', per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione per ogni
blocco e, per quelli amministrativi, dalla data di effettiva
presentazione presso i Reggimenti addestrativi. I candidati, tratti
dalla graduatoria di cui all'articolo 12, che non si presenteranno
nella data fissata nella comunicazione di convocazione, saranno
considerati rinunciatari. In caso di piu' date di incorporazione
riferite a ogni blocco, gli effetti giuridici decorreranno dalla
prima fra quelle previste.
7. Entro 16 giorni dall'avvenuta incorporazione, i Reggimenti
addestrativi dovranno inviare la copia dei relativi verbali, con
l'indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei
singoli candidati, alla DGPM - I Reparto - 3^ Divisione - 1^ Sezione,
per il seguito di competenza.
8. La DGPM determinera', con decreto dirigenziale, l'ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito, con
riserva dell'accertamento, anche successivo, del possesso dei
requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento.
9. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita
del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.

                               Art. 16 


Disposizioni di stato giuridico


1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato
giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in
particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al
proscioglimento dalla ferma.
2. Ai sensi dell'articolo 954 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel
rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari
nell'Esercito, i VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, a un
periodo di rafferma della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo articolo 17,
comma 3 potra' essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione
della Difesa e previa accettazione degli interessati, oltre il
termine del periodo di ferma o di rafferma per il tempo strettamente
necessario al completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento
dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).

                               Art. 17 


Possibilita' e sviluppo di carriera


1. I VFP 1 nell'Esercito potranno conseguire, previo giudizio di
idoneita', il grado di Caporale non prima del compimento del terzo
mese dall'incorporazione.
2. I volontari giudicati inidonei al conseguimento del grado di
Caporale saranno sottoposti a nuova e unica valutazione al compimento
del nono mese dall'incorporazione.
3. I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli
prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica nel periodo di
rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle
procedure di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nei
relativi bandi.

                               Art. 18 


Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a
ordinamento
militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa


1. I posti messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze
di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della
Croce Rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale
e a quelli cui e' stato prolungato il periodo di ferma annuale ai
sensi del precedente articolo 16, comma 3, nei limiti indicati
dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei candidati sono
determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della
Difesa.

                               Art. 19 


Benefici


1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il
servizio militare in qualita' di VFP 1 nell'Esercito, costituiscono
titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le
caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per cui e'
fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono considerati
utili, secondo le disposizioni previste da ciascuna delle
Amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle
graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze
di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della
Croce Rossa.

                               Art. 20 


Disposizioni amministrative


1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per le sedi ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali sono a carico dei candidati. Durante le operazioni di
selezione presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata i
candidati potranno fruire di vitto e alloggio a carico
dell'Amministrazione della Difesa, se disponibili.
2. Ai VFP 1 che prestano servizio nei Reparti alpini e'
attribuito, in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno
mensile di cinquanta euro.

                               Art. 21 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale arruolamento, per le finalita' di
gestione della procedura di reclutamento e per quelle inerenti alla
ferma contratta. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura di
reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della procedura di reclutamento o alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato e, in caso di
arruolamento, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti stabiliti dall'articolo 7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto
d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza,
responsabili del trattamento dei dati personali:
a) i responsabili dei Centri Documentali;
b) il presidente della commissione valutatrice;
c) i presidenti delle commissioni preposte agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali;
d) il Coordinatore della 3^ Divisione della DGPM.

                               Art. 22 


Norme di rinvio


Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 29 novembre 2012

Gen. C.A. Francesco Tarricone


Avvertenze generali
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potra' essere
acquisita:
1) consultando il sito internet www.persomil.difesa.it;
2) direttamente o telefonicamente presso il Servizio relazioni
con il pubblico della Direzione Generale per il Personale Militare,
Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei
giorni e negli orari sotto indicati:
dal lunedi' al venerdi': dalle 0900 alle 1230;
dal lunedi' al giovedi': dalle 1445 alle 1600.

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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