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CORTE COSTITUZIONALE

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ruolo della sesta
qualifica funzionale, profilo professionale di consigliere.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.75 del 29/9/2009
Ente:CORTE COSTITUZIONALE
Località:-
Codice atto:9E006185
Sezione:Organi costituzionali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:4
Scadenza:29/10/2009

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

              IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
 
Visto l'art. 44 del regolamento dei servizi e del personale della
Corte costituzionale 10 febbraio 1984, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 32, 33, 38, 41 e 45 del predetto regolamento;
Visto il regolamento recante «Norme di attuazione in materia di
concorsi» 8 gennaio 1996;
Viste le delibere dell'Ufficio di Presidenza dell'8 giugno 2009,
del 15 luglio 2009 e del 16 settembre 2009;
Sulla proposta del Segretario generale;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 

1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di
ruolo della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di
consigliere, con lo stato giuridico ed il trattamento economico
stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Corte
costituzionale e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

                               Art. 2.
 

1. Al concorso possono partecipare i dipendenti a tempo
indeterminato delle amministrazioni pubbliche inquadrati nella
posizione prevista dalla vigente contrattazione collettiva nazionale,
corrispondente almeno alla ex ottava qualifica funzionale o
equivalente dell'Amministrazione statale o equiparata, nonche' i
ricercatori universitari di cui all'art. 58 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni. I concorrenti devono aver prestato lodevole servizio
da almeno un biennio.
2. Possono, altresi', partecipare al concorso i titolari di
rapporti di lavoro di tipo contrattuale con funzioni direttive
stipulati con pubbliche amministrazioni che abbiano prestato servizio
per almeno cinque anni, anche non consecutivi, e che abbiano
conseguito, anche all'estero, un dottorato di ricerca o master
universitari di durata almeno triennale.
3. A norma dell'art. 32 del vigente regolamento dei servizi e del
personale, uno dei posti messi a concorso e' riservato agli impiegati
di ruolo della Corte costituzionale appartenenti alla qualifica
funzionale immediatamente inferiore a quella da conferire ed un
ulteriore posto al personale di cui al comma 1, che sia, comunque, in
servizio presso la Corte costituzionale da almeno un triennio.
4. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Diploma di laurea specialistica o magistrale, oppure diploma
di laurea conseguito al termine di un corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni, in giurisprudenza, in economia e
commercio, in scienze politiche, o in scienze dell'amministrazione;
b) eta' non superiore ai quaranta anni, salvo le maggiorazioni di
legge per effetto delle quali non si potranno superare, comunque, i
quarantacinque anni.
5. Per i dipendenti pubblici di cui al precedente terzo comma il
requisito dell'eta' e' elevato al limite massimo unico di cinquanta
anni.
6. Si prescinde dai limiti di eta' per i dipendenti di ruolo della
Corte costituzionale.
7. I candidati devono essere in possesso dell'idoneita' fisica
all'impiego valutata in relazione ai compiti della qualifica
funzionale dei posti messi a concorso.
8. La Corte ha la facolta' di far sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
9. I posti riservati non attribuibili al personale di cui al comma
3, sono conferiti ai candidati risultati idonei secondo la
graduatoria di merito.
10. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento l'esclusione
dal concorso, con motivato provvedimento, per difetto dei requisiti
prescritti.
11. I requisiti di cui ai precedenti commi, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione.

                               Art. 3.
 

1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta
semplice, devono essere indirizzate al Segretario generale della
Corte costituzionale e presentate direttamente o a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento al Servizio affari generali e personale -
Corte costituzionale - Piazza del Quirinale, 41 - 00187 Roma, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale. La data di spedizione delle domande e' stabilita e
comprovata dal timbro a data dell'ufficio accettante.
2. Nelle domande di ammissione, debitamente sottoscritte, i
candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilita', ai
sensi di quanto disposto dal decreto Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni: le generalita'
(cognome, nome, data e luogo di nascita); lo stato civile e la
situazione di famiglia; il titolo di studio posseduto; il godimento
dei diritti civili e politici; se risultino a loro carico condanne
penali, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui
siano state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata
anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono
giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione,
ecc.); se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico,
indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui e'
avviato il procedimento; l'amministrazione in cui prestano servizio
con l'indicazione del periodo di servizio nell'area o qualifica
richiesta dall'art. 2 e dell'aver prestato nell'ultimo biennio
lodevole servizio; i candidati titolari di rapporti di lavoro con
funzioni direttive con le pubbliche amministrazioni dovranno indicare
i dati identificativi del rapporto, la durata, l'universita' e la
materia in cui e' stato conseguito il dottorato di ricerca o il
master; i servizi comunque prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego; gli eventuali titoli comprovanti il diritto
all'elevazione del limite di eta'; il periodo in cui hanno
eventualmente prestato servizio presso la Corte costituzionale; la
lingua, a scelta tra il francese e l'inglese su cui sostenere la
prova scritta nonche' la lingua, o le lingue, a scelta tra l'inglese,
il francese, il tedesco o lo spagnolo, su cui si intende sostenere il
colloquio; il domicilio al quale devono essere fatte le comunicazioni
relative al concorso; il consenso al trattamento dei dati personali
ai sensi delle vigenti disposizioni, per gli adempimenti connessi
alla procedura concorsuale.
3. Non si terra' conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni soprarichiamate.

                               Art. 4.
 

1. I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera
raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito; in mancanza,
le comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda
o, se ivi il concorrente non risulta reperibile, presso il Servizio
affari generali e personale della Corte costituzionale.
2. L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 5.
 

1. Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i
candidati dovranno esibire idoneo documento personale di
riconoscimento, munito di fotografia.

                               Art. 6.
 

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
Presidente della Corte costituzionale ed e' cosi' composta:
un Giudice Costituzionale in carica, ovvero emerito, con funzioni
di Presidente;
due professori di ruolo o fuori ruolo delle Universita' statali,
docenti in materia attinente alle prove di cui all'art. 7, comma 2,
numeri 1, 2 e 3 del presente bando di concorso;
il Segretario generale;
un funzionario della sesta qualifica funzionale della Corte
costituzionale, incaricato delle funzioni di direzione di servizio.
2. Alla commissione giudicatrice sono aggregati uno o piu' docenti
universitari per le prove di esame in lingua straniera.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
sesta qualifica funzionale della Corte costituzionale.

                               Art. 7.
 

1. Gli esami consistono in quattro prove scritte ed una prova
orale. La Commissione esaminatrice puo', in relazione al numero delle
domande, disporre lo svolgimento di una prova preselettiva
consistente in una serie di quesiti a risposta multipla concernenti
le materie di cui ai successivi commi 2 e 3. Il punteggio riportato
nella prova preselettiva non concorre a formare il punteggio
complessivo del candidato.
2. Le prove scritte concernono, rispettivamente, le seguenti
materie:
1. diritto costituzionale;
2. diritto amministrativo;
3. diritto privato;
4. lingua straniera a scelta del candidato tra inglese o
francese. La prova consiste nella sintesi, nella lingua straniera
prescelta, senza l'ausilio del vocabolario, di un testo di carattere
giuridico, nella medesima lingua.
3. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie che hanno
formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:
giustizia costituzionale;
procedura civile;
elementi di diritto e procedura penale;
contabilita' pubblica;
diritto tributario;
diritto comunitario;
elementi di economia politica e scienza delle finanze.
4. La prova orale di lingua straniera consiste nella lettura e
traduzione in italiano di un brano e in una breve conversazione.
5. I candidati potranno, altresi', chiedere di sostenere una prova
orale facoltativa concernente anche l'altra lingua straniera prevista
per la prova scritta, o la lingua tedesca o spagnola.

                               Art. 8.
 

1. Per ciascuna prova ogni commissario dispone di dieci punti.
2. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti che
abbiano conseguito nelle prove scritte un punteggio medio non
inferiore a 42/60 (quarantadue/sessantesimi), con non meno di 36/60
(trentasei/sessantesimi) in ciascuna prova.
3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve
esserne data comunicazione con l'indicazione dei voti riportati nelle
prove scritte.
4. Durante le prove scritte e' consentita la consultazione di
testi normativi e raccolte legislative non commentate.
5. Risulteranno idonei i concorrenti che avranno riportato una
votazione, nella prova orale, non inferiore a 36/60
(trentasei/sessantesimi).

                               Art. 9.
 

1. La commissione esaminatrice stabilisce il luogo, il giorno e
l'ora di svolgimento, rispettivamente, delle prove scritte, della
prova orale e della eventuale prova preselettiva.
2. Della determinazione e' dato avviso ai candidati almeno venti
giorni prima della data di svolgimento delle singole prove, tramite
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite
comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
3. La commissione stabilisce, altresi', le modalita' di
svolgimento e il tempo di durata delle prove di esame.

                              Art. 10.
 

1. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
2. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.
3. L'elenco sottoscritto dal Presidente e dal segretario della
commissione e' affisso nel medesimo giorno nell'albo in cui sono
pubblicate le delibere della Corte costituzionale in materia di
personale.

                              Art. 11.
 

1. La somma della media dei punti conseguiti in ciascuna prova
scritta e dei punti conseguiti nella prova orale costituisce il
punteggio di concorso e determina il posto in graduatoria del
candidato.
2. A parita' di punteggio sono applicate le preferenze di cui
all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e successive
modificazioni.
3. I candidati che abbiano superato le prove di esame e che
intendono far valere titoli di preferenza dovranno far pervenire al
Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di
giorni quindici, decorrenti da quello successivo alla data di
comunicazione dell'apposito invito, formulato a mezzo lettera
raccomandata, con avviso di ricevimento, i documenti attestanti il
possesso dei titoli stessi.
4. La graduatoria del concorso e' approvata con decreto del
Presidente della Corte costituzionale, previa delibera dell'Ufficio
di Presidenza.

                              Art. 12.
 

1. I candidati dichiarati vincitori debbono produrre, sotto pena
di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione dell'apposito invito, formulato a mezzo di lettera
raccomandata, con avviso di ricevimento, i documenti necessari per
dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti.

                              Art. 13.
 

1. Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nelle «Norme di
attuazione in materia di concorsi», approvate con deliberazione della
Corte costituzionale 8 gennaio 1996.
Roma, 21 settembre 2009
Il Presidente: Amirante

 

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