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MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, a quattordici
posti di funzionario di amministrazione - IV livello professionale
dell'Istituto superiore di sanita'.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.92 del 24/11/2000
Ente:MINISTERO DELLA SANITA'
Località:Nazionale
Codice atto:00E10767
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:14
Scadenza:24/12/2000
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
 
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative
norme d'esecuzione, approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 giugno 1986;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce la pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Visto il decreto interministeriale in data 27 giugno 1992,
concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche
dell'Istituto superiore di sanita';
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, concernente
il riordinamento dell'Istituto superiore di sanita', a norma
dell'art. 1, comma 1, lett. h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994, n. 754, relativo al regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita';
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 giugno 1996 che recepisce il contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare
l'art. 19 della legge medesima;
Accertata la disponibilita' di posti nel quarto livello
professionale del profilo di funzionario di amministrazione
dell'Istituto superiore di sanita';
Visto in particolare l'art. 13, comma 3, lett. b) del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991;
Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'istituto
superiore di sanita' che si e' pronunciato nella seduta del 17 luglio
2000;
Vista la deliberazione n. 3, allegata al verbale n. 208 del
19 luglio 2000, con la quale il comitato amministrativo dell'Istituto
predetto ha espresso parere favorevole all'indizione di un concorso
riservato, per titoli ed esame colloquio, a quattordici posti di
funzionario di amministrazione - quarto livello professionale
dell'Istituto medesimo, ai sensi del citato art. 13, comma 3, lettera
b), del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 171/91,
pronunciandosi, altresi', sulle relative modalita' di svolgimento;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto un concorso riservato, per titoli ed esame colloquio,
a quattordici posti di funzionario di amministrazione - quarto
livello professionale dell'Istituto superiore di sanita'

                               Art. 2.
Al suddetto concorso possono partecipare, ai sensi dell'art. 13,
comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 171/1991, i funzionari di amministrazione - quinto livello
professionale dell'Istituto superiore di sanita' i quali, alla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, abbiano maturato cinque anni di servizio nel profilo e
nel livello medesimo.
Il requisito della permanenza in servizio dovra' sussistere anche
alla data del provvedimento con il quale verra' attribuito ai
vincitori del concorso il quarto livello professionale del profilo di
funzionario di amministrazione.

                               Art. 3.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e
rivolta al direttore dell'Istituto superiore di sanita', indirizzata
alla divisione quarta - Ufficio concorsi, del servizio del personale
dell'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma,
unitamente ai titoli da presentare ai sensi del successivo art. 5,
dovra' essere spedita, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, oppure presentata a detto ufficio concorsi, entro il
termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno
festivo, si intendera' protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Per le domande prodotte a mezzo di raccomandata, il timbro a data
dell'ufficio postale accettante fara' fede al fine dell'accertamento
della spedizione della domanda stessa nel termine sopra indicato.
I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione
per poterla esibire a richiesta dell'amministrazione.
Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, importa la
inammissibilita' del candidato stesso al concorso.
Nella domanda di ammissione al concorso, possibilmente
dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato
A), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso,
debbono dichiarare:
1) il cognome ed il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) di prestare servizio presso l'Istituto superiore di sanita'
con il profilo di funzionario di amministrazione - quinto livello
professionale dell'istituto medesimo e la relativa data di decorrenza
dell'attribuzione di detto livello;
4) l'ufficio presso il quale prestano servizio;
5) l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le
eventuali comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento
postale ed il numero telefonico, Il candidato ha l'obbligo di
comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto
superiore di sanita' le eventuali variazioni del proprio recapito.
L'eventuale portatore di handicap, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 20, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovra'
specificare l'ausilio necessario per sostenere il colloquio in
relazione al proprio handicap.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in
calce dal candidato.
La domanda non sottoscritta dal candidato non verra' presa in
considerazione.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
dal precedente art. 2, commi 1 e 2, potra' essere disposta, in ogni
momento, con decreto motivato del direttore dell'Istituto superiore
di sanita'.
L'Istituto non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per informazioni relative al concorso, per l'eventuale autentica
di copie dei titoli di merito e per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso stesso la divisione IV concorsi
dell'Istituto superiore di sanita' sara' aperta ai candidati dalle
ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi, escluso il sabato.

                               Art. 4.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti presso l'Istituto
superiore di sanita' - Servizio del personale. Divisione IV - Ufficio
concorsi per le finalita' di gestione del concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla
citata legge n. 675/1996.

                               Art. 5.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato
intende presentare ai fini della valutazione di merito.
La valutazione dei titoli precede l'espletamento del colloquio di
cui al successivo art. 6.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione del colloquio.
Per la valutazione dei titoli di merito la commissione
esaminatrice disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un
punteggio non superiore a punti 10,00.
Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
Ctg. 1) Pubblicazioni : fino a punti 2,00.
Punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione: punti
0,40.
Saranno oggetto di valutazione soltanto le pubblicazioni che
siano attinenti alle attivita' istituzionali.
Ctg. 2) Elaborati di servizio: fino a punti 1,50.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun elaborato: punti 0,30.
Saranno considerati elaborati di servizio quelli svolti
nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico
conferito dall'amministrazione e che vertano su problemi giuridici,
amministrativi, economici o su questioni di particolare rilievo
attinenti ai servizi dell'amministrazione stessa. In essi dovra'
riscontrarsi un carattere di "originalita'";
Ctg. 3) Titoli di studio (diploma di laurea e di
specializzazione post lauream): fino a punti 2,00 in relazione
all'attinenza.
Punteggio massimo attribuibile per ciascun diploma di laurea:
punti 1,00.
Punteggio massimo attribuibile per ciascuna specializzazione:
punti 0,50.
Ctg. 4) Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di lingue
straniere frequentati: fino a punti 2,00.
Punteggio massimo attribuibile per ciascun corso: punti 0,50.
Ctg. 5) Abilitazioni professionali: fino a punti: 1,00.
Punteggio massimo attribuibile per ciascuna abilitazione: punti
0,50.
Ctg. 6) Incarichi speciali: fino a punti 1,50.
Punteggio massimo attribuibile per ciascun incarico: punti 0,50.
Saranno valutati gli incarichi conferiti con provvedimento
dell'amministrazione che non rientrino nelle normali mansioni
d'ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro e
presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa,
economica o l'assunzione di particolari responsabilita'.
Le pubblicazioni e gli elaborati di servizio potranno essere
prodotti in originale, copia autenticata ovvero in semplice fotocopia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' di cui all'art. 4 della legge n. 15/1968,
come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998. I lavori in corso di stampa saranno presi in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore in originale o in copia autenticata, o, in luogo di tale
lettera, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con
la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati
accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare
con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la
data di accettazione, nonche' il nome della rivista scientifica nella
quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in
considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti.
Il possesso degli altri titoli di merito, oltre che nei modi gia'
descritti per le pubblicazioni e gli elaborati, potra' essere
dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' ovvero, a seconda dei casi, tramite dichiarazione
sostitutiva di certificazione di cui all'art. 2 della legge
n. 15/1968, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998.
Le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi dovranno
essere sottoscritte dal candidato. In particolare le dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorieta' dovranno essere sottoscritte in
presenza del dipendente addetto ovvero corredate da copia
fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita'
del sottoscrittore.
Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra dovranno contenere
tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini,
in luogo della documentazione che sostituiranno.
Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto
previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L'Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in
considerazione.
Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in
duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco, sul quale
dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalita'
del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun
titolo dovra' essere numerato progressivamente e la numerazione
dovra' essere riportata nell'elenco.
I titoli eventualmente prodotti non congiuntamente alla domanda
saranno presi in considerazione solo se spediti a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento o consegnati direttamente alla
divisione IV - Ufficio concorsi, entro il termine utile per la
presentazione della domanda medesima.
I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti
all'imposta di bollo.

                               Art. 6.
Il colloquio vertera' su:
diritto civile;
diritto amministrativo;
contabilita' di Stato;
ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanita'.
Per il colloquio la commissione esaminatrice disporra' per
ciascun candidato di un punteggio non superiore a punti trenta.
Per superare il colloquio il candidato dovra' riportare un
punteggio non inferiore a punti ventuno.
Il colloquio avra' luogo in Roma presso l'Istituto superiore di
sanita', viale Regina Elena n. 299, nei giorni che verranno all'uopo
fissati e si svolgera' in un'aula aperta al pubblico.
Il colloquio non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi
della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose
ebraiche nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
L'avviso per la presentazione al colloquio deve essere notificato
ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerlo.
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di
un valido documento di riconoscimento.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sara'
affisso nella sede in cui il colloquio stesso avra' luogo.

                               Art. 7.
Per lo svolgimento del colloquio si osserveranno le norme di cui
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo decreto
del direttore dell'Istituto superiore di sanita'.

                               Art. 8.
La votazione complessiva di ciascun candidato e' determinata
sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli ed il
punteggio riportato nel colloquio.
In base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato
la commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito con
l'indicazione della votazione medesima.
Con decreto del direttore dell'Istituto superiore di sanita',
riconosciuta la regolarita' del procedimento, sara' approvata la
graduatoria di merito e saranno dichiarati vincitori i candidati
utilmente collocati nella medesima, nel limite dei posti
complessivamente messi a concorso.
Per i candidati eventualmente a parita' di merito si terra'
conto, d'ufficio, della loro posizione in ruolo.
La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno
pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero della sanita'. Di
tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorrera' il termine per le eventuali impugnative.

                               Art. 9.
Ai concorrenti dichiarati vincitori del concorso, in possesso del
requisito prescritto dal comma 2, dell'art. 2 del presente bando,
sara' attribuito il quarto livello professionale nel profilo di
funzionario di amministrazione dell'Istituto superiore di sanita'.
Ai predetti verra' corrisposto il trattamento economico relativo
al quarto livello professionale di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 171/1991 ed al contratto collettivo nazionale di
lavoro 7 ottobre 1996 e successive integrazioni oltre agli assegni
spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
Il presente decreto sara' sottoposto al visto dell'ufficio
centrale del bilancio presso l'Istituto superiore di sanita' e
l'I.S.P.E.S.L.
Roma, 25 settembre 2000
Il direttore

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