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UNIVERSITA' DI BARI

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XVII
ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.87 del 2/11/2001
Ente:UNIVERSITA' DI BARI
Località:-
Codice atto:01E10097
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:3/12/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 che
regolamenta la materia del dottorato di ricerca;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari;
Visto il regolamento del dottorato di ricerca dell'Universita'
degli studi di Bari, emanato con decreto rettorale n. 12333 del
9 dicembre 1999 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997 Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento di Ateneo della limitata attivita'
didattica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Viste le proposte di rinnovo e di nuova istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi di Bari avanzate dalle strutture preposte all'attivita'
di ricerca;
Vista la relazione del Nucleo di valutazione interna riunitosi in
data 8 giugno 2001;
Viste le delibere adottate dal senato accademico e dal consiglio
di amministrazione nelle rispettive sedute del 12 giugno 2001 e del
19 giugno 2001;
Visto il decreto rettorale n. 7119 del 6 luglio 2001 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 24 luglio 2001 con cui sono stati
indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione a sessantanove
corsi di dottorato di ricerca (XVII ciclo);
Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nella
riunione del 25 settembre 2001;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' istituito il XVII ciclo relativo ai dottorati di ricerca
aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Bari.
Sono indetti pubblici concorsi per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, che si elencano
di seguito con l'indicazione della struttura di afferenza, delle sedi
consorziate, del numero dei posti messi a concorso e del numero delle
borse di studio disponibili.
Il numero minimo degli ammessi a ciascun corso di dottorato non
puo' essere inferiore a tre.
Le borse assegnate potranno essere aumentate a seguito di
finanziamenti ottenuti da enti pubblici di ricerca o da qualificate
strutture produttive private, fermi restando in ogni caso i termini
di scadenza previsti dal presente bando per la presentazione delle
domande di ammissione.
 
Area 03 - Chimica
 
Sintesi chimica ed enzimatica applicata.
Posti 4 - Borse di studio: 2.
Dipartimento farmaco chimico.
Sede consorziata: Universita' degli studi di Lecce.
 
Area 08 - Agraria
 
Patologia vegetale.
Posti: 5 - Borse di studio: 3 (di cui una finanziata da ente
esterno).
Dipartimento di biologia e patologia vegetale.
 
Area 10 - Scienze dell'antichita'
 
Fonti scritte dell'antichita' e del medioevo.
Posti: 4 - Borse di studio: 2.
Dipartimento di scienze storiche e sociali.
Sede consorziata: Universita' degli studi di Lecce.
Storia antica.
Posti: 6 - Borse di studio: 3.
Dipartimento di scienze dell'antichita'.
Sede consorziata: Universita' degli studi di Lecce.
 
Area 11 - Scienze filosofiche, pedagogiche e psicologiche
 
Storia della Scienza.
Posti: 11 - Borse di studio: 6 (di cui una finanziata da ente
esterno).
Centro interdipartimentale di ricerca Seminario di storia della
scienza.
Sedi Consorziate: Universita' degli studi di Lecce - Universita'
degli studi di Genova - Universita' degli studi di Bologna.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e
cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea
ovvero di titolo equipollente conseguito presso Universita'
straniere.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini
stranieri in possesso di titolo accademico straniero che non sia gia'
stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno - unicamente ai
fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere -
farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione d'equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti. L'amministrazione puo' disporre, in ogni
momento, con provvedimento motivato del rettore, l'esclusione della
procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

                               Art. 3.
La domanda d'ammissione al concorso, redatta secondo lo schema
allegato al presente bando, deve essere presentata direttamente o
spedita esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, alla direzione
amministrativa, dipartimento per gli studenti e la formazione post
laurea, area formazione post-laurea, settore I di questa Universita',
Piazza Umberto I, n. 1 - 70121 Bari, entro il termine perentorio di
giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami".
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i portatori di
handicap, in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esame,
dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo
svolgimento delle prove stesse e l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso
di ammissione al dottorato di ricerca dovra' dichiarare con chiarezza
e precisione (a macchina o a stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e il numero
telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini non
residenti in Italia un recapito italiano o l'indicazione della
propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
d) l'esatta denominazione del dottorato al cui concorso intende
partecipare;
e) la propria cittadinanza;
f) la laurea posseduta nonche' la data e l'universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente (o di cui si
chiede l'equipollenza) conseguito presso una universita' straniera;
g) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
h) la conoscenza di almeno una lingua straniera;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
j) i portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, devono indicare gli ausili necessari in relazione al
proprio handicap ed eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento
della prova;
k) di non aver usufruito, in precedenza, di altra borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le
dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse determina
l'invalidita' della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante
dal concorso.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta
e una orale, volte a garantire un'idonea valutazione comparativa dei
candidati.
Le prove d'esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di Bari nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui ai
commi successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata
quindici giorni prima della data fissata per la prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato
la prova scritta venti giorni prima della data fissata per la prova,
ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione giudicatrice.
Il termine dei venti giorni potra' essere ridotto in caso di
rinuncia scritta ai termini di preavviso, espressa da tutti i
candidati presenti alla prova scritta.
E' compresa nella prova orale una verifica della conoscenza di
almeno una lingua straniera indicata dal candidato.
I candidati non italiani dovranno dimostrare di possedere
un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento.

                               Art. 5.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' alla normativa vigente. Ogni commissione, per
la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per
ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottiene un
punteggio non inferiore a 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta'
o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi
ottenuti da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di parita'
di merito prevale la valutazione della condizione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.

                               Art. 6.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame sono
ammessi al dottorato in soprannumero nel limite della meta' dei posti
istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso, senza fruizione
della borsa di studio.

                               Art. 7.
I titolari di assegni di ricerca che siano risultati idonei, a
seguito del superamento delle prove di ammissione ad un corso di
dottorato di ricerca, possono chiedere l'iscrizione al corso
medesimo, in soprannumero, a condizione che il dottorato cui
partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della
ricerca per la quale sono destinati gli assegni. L'ammissione al
corso avverra' previe delibere del collegio dei docenti del dottorato
e del consiglio del dipartimento dove si svolge l'assegno di ricerca,
che devono esprimersi favorevolmente circa la compatibilita' nello
svolgimento delle due attivita'.
Nel caso in cui l'assegnista svolga l'attivita' presso un altro
ateneo, si rende necessaria l'autorizzazione dell'Universita' di
appartenenza.

                               Art. 8.
I candidati ammessi al corso dovranno presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il
termine perentorio di giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a
quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti
documenti, in carta libera:
domanda di iscrizione al corso di dottorato da compilarsi su
apposito modello predisposto da questa amministrazione, corredata dei
seguenti documenti:
a) una fotocopia del documento di identita' debitamente
firmata;
b) una fotocopia del codice fiscale;
c) due fotografie debitamente firmate a tergo;
d) autocertificazione di cittadinanza;
e) autocertificazione relativa al possesso del diploma di
scuola secondaria superiore (allegando possibilmente fotocopia del
diploma stesso);
f) autocertificazione relativa alla laurea posseduta;
g) dichiarazione di non iscrizione ad una scuola di
specializzazione o ad un corso di laurea e nell'affermativa,
l'impegno scritto a sospenderne la frequenza prima dell'inizio del
corso;
h) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
i) i cittadini degli Stati membri dell'U.E. che intendono
fruire della borsa di studio di cui al successivo art. 11 del
presente bando dovranno inoltre produrre previa richiesta da parte
dell'amministrazione universitaria, autocertificazione sul reddito
personale complessivo annuo.
I cittadini non italiani devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

                               Art. 9.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane presso lo Stato estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 10.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del
corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed
usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di
reddito richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza.

                              Art. 11.
Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa
del merito in base alle prove effettuate dalle commissioni
giudicatrici e secondo l'ordine delle graduatorie. A parita' di
merito prevale la valutazione della situazione economica determinata
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997 e successive modificazioni. L'importo annuale della
borsa di studio, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera
a), della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' pari a L. 20.450.000 assoggettato al contributo
previdenziale INPS a gestione separata. La durata dell'erogazione
della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La cadenza
di pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che
possiedono un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore
a 15 milioni di lire.
Il superamento del limite di reddito determina la perdita del
diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato e
comporta l'obbligo di restituire le mensilita' eventualmente gia'
percepite.
L'importo e' aumentato per eventuali periodi di permanenza
all'estero nella misura del 50%. Le borse di studio non sono
cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite
tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorno all'estero, l'attivita' di ricerca
del dottorato.

                              Art. 12.
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato,
che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di
studio, ammonta a L. 1.220.000, cosi' suddiviso:
prima rata L. 520.000 (all'atto di iscrizione). Detto importo
e' comprensivo dell'imposta di bollo virtuale - Autorizz. Int. Fin.
n. 21674 del 16 dicembre 1992;
seconda rata L. 700.000 (se dovuta va versata entro il mese
di luglio).
L'importo della seconda rata e' dovuto da quei dottorandi la cui
condizione economica normalizzata (CEN) non rientri nella soglia
superiore stabilita (L. 65.000.000).
I dottorandi portatori di handicap, con invalidita' non inferiore
al 66%, sono totalmente esonerati dalla tassa di iscrizione e dai
contributi.
In ogni caso e' dovuto l'importo di L. 100.000 quale costo
diploma.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle
universita' sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3, della legge n. 210/1998 sono esonerati
preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.

                              Art. 13.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Durante il corso il dottorando puo' essere autorizzato, per
esigenze relative alla ricerca, dal collegio dei docenti a svolgere
eventuali periodi di studio all'estero o di stage presso soggetti
pubblici o privati. Tale periodo non potra' comunque essere superiore
alla meta' della durata del corso.
Ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della legge n. 210/1998, e
dell'apposito regolamento di Ateneo, ai dottorandi puo' essere
affidata, con il loro consenso, una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa, nel limite massimo di 50 ore per anno
accademico, che non deve in ogni caso compromettere la loro attivita'
di formazione alla ricerca e che non da' luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli delle universita' italiane. Ai titolari di
assegni di ricerca iscritti anche ad un corso di dottorato non potra'
essere affidata attivita' didattica.

                              Art. 14.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' di studio e di ricerche svolte al collegio dei
docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione
della assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso,
proporra' al rettore l'esclusione, fatti salvi i casi di maternita',
di grave e documentata malattia e di servizio militare, o il
proseguimento del dottorato di ricerca.

                              Art. 15.
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' alla normativa
vigente.

                              Art. 16.
Ai fini della legge n. 675/1996 l'Universita' si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal
candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalita' connesse e strumentali al concorso di che trattasi.

                              Art. 17.
Il presente bando sara' inoltrato al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".

                              Art. 18.
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Bari, 16 ottobre 2001
Il rettore

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