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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami, a novanta posti di operatore
dell'area amministrativa, posizione economica B2

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.99 del 14/12/1999
Ente:MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Località:Nazionale
Codice atto:99E10013
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:90
Scadenza:13/1/2000
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
del personale e dell'amministrazione
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e in particolare l'art. 94, comma 5, secondo il quale in tutti i
concorsi banditi dall'Amministrazione degli affari esteri, eccettuati
quelli di ammissione alle carriere ausiliarie ed al ruolo degli
operai, e' richiesta la comprovata conoscenza di almeno una lingua
straniera, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni,
concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale
civile e militare dello Stato, ed in particolare l'art. 14
concernente la riserva di posti in favore di aspiranti interni
appartenenti alla qualifica funzionale immediatamente inferiore a
quella messa a concorso;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui e' tenuto l'operatore dell'area amministrativa,
posizione economica B2, in quanto le funzioni proprie dell'operatore
della suddetta area esigono il pieno possesso del requisito della
vista, per prestare servizio sia nella sede centrale che nelle
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e in
particolare l'art. 36, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso di cittadini degli
Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative, e il decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, regolamento di
attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della suddetta legge;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
ottobre 1996, concernente la rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale del Ministero degli affari esteri ai sensi
dell'art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'art.
39, commi 3 e 20 (subordinazione delle determinazioni relative
all'avvio delle procedure selettive alla programmazione trimestrale
del fabbisogno di personale);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e in particolare
l'art. 45, comma 11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1998
concernente la programmazione trimestrale delle assunzioni nelle
amministrazioni pubbliche con il quale il Ministero degli affari
esteri e' stato autorizzato ad avviare la procedura di reclutamento
per la copertura di novanta posti nei profili professionali della ex
quinta qualifica funzionale, ora area funzionale B - posizione
economica B2;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo
1998/2001 e biennio economico 1998/1999, sottoscritto il 16 febbraio
1999;
Ritenuto pertanto di poter indire un concorso, per esami, a novanta
posti di operatore dell'area amministrativa, posizione economica B2
del Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle disponibilita'
esistenti e di quelle che si verificheranno a seguito dell'assunzione
in sesta qualifica funzionale dei dipendenti risultati vincitori dei
concorsi riservati al personale di quinta qualifica funzionale,
espletati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a novanta posti di
operatore dell'area amministrativa, posizione economica B2, nella
professionalita' corrispondente a quella di operatore amministrativo
(ex quinta qualifica funzionale) del Ministero degli affari esteri.
2. Sui posti a concorso gravano le seguenti riserve: ai sensi
dell'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il 30% dei novanta
posti e' riservato agli impiegati del Ministero degli affari esteri
che abbiano maturato una anzianita' di almeno cinque anni nella
quarta qualifica funzionale, in possesso del titolo di studio di
scuola secondaria di primo grado (licenza media).
3. A norma dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e
dell'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, il 20% dei posti e' riservato ai militari in ferma di leva
prolungata e ai volontari specializzati delle tre Forze armate
congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma
contratta.
4. Coloro che intendono avvalersi di una delle suddette riserve ne
devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3.
5. I posti riservati, se non utilizzati a favore delle
sopraindicate categorie di riservatari, sono conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il candidato
in possesso di un titolo conseguito all'estero e' ammesso, purche' il
titolo sia stato dichiarato equipollente nei modi previsti dalla
legge. Il candidato e' ammesso con riserva qualora la dichiarazione
di equipollenza non sia stata ancora emanata, ma esistano i
presupposti per l'attivazione della procedura stessa;
c) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima
ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o
pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie del profilo
professionale di operatore amministrativo;
d) godimento dei diritti politici;
e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso (trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale).
3. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di
partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i requisiti
di ammissione specificati nel bando di concorso. L'Amministrazione
verifica la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento del test
di preselezione e limitatamente ai candidati che hanno superato il
suddetto test. La mancata esclusione dal test di preselezione non
costituisce, percio', garanzia della regolarita', ne' sana la
irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.
4. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato del direttore generale del personale e
dell'amministrazione, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.

                               Art. 3.
Presentazione delle domande - Termine e modalita'
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte su fotocopia del
modulo allegato al presente bando, reperibile anche sul sito Internet
del Ministero degli affari esteri (http://www.esteri.it, sotto la
voce: Il Ministero e il cittadino), devono essere spedite con
raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero degli affari
esteri - Ufficio V - Direzione generale per il personale, concorso B2
- 00194 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. La data di spedizione della domanda e' stabilita e
comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda il candidato deve dichiarare:
1) cognome e nome, luogo e data di nascita e, se nato all'estero,
il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto
l'atto di nascita;
2) di essere cittadino italiano;
3) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
4) le eventuali condanne riportate, anche all'estero (anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), e
gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia o all'estero;
5) il titolo di studio posseduto, specificando presso quale
istituto lo abbia conseguito e in quale data;
6) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche
amministrazioni, le cause di risoluzione di eventuali precedenti
rapporti di pubblico impiego; in particolare, ai fini della riserva
di posti di cui all'art. 1, comma 2, gli impiegati del Ministero
degli affari esteri appartenenti alla quarta qualifica funzionale
devono specificare il periodo di permanenza in detta qualifica
funzionale e il profilo professionale di appartenenza;
8) se si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 ai fini della
riserva di posti;
9) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a precedenza o,
a parita' di punteggio, a preferenza; tali titoli devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda. I titoli non espressamente dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in
considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori
e degli idonei del concorso;
10) di essere fisicamente idoneo/a all'impiego;
11) la lingua (da scegliersi tra inglese, francese, spagnolo e
tedesco) in cui intenda sostenere la prova scritta obbligatoria di
cui all'art. 6 e il colloquio di cui all'art. 7;
12) se intende sostenere la prova facoltativa, di cui al successivo
art. 7, punto 4, ed in quale lingua (tra inglese, francese, spagnolo
e tedesco, ad esclusione di quella scelta per la prova obbligatoria);
13) l'indirizzo e il numero telefonico presso il quale chiede che
siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al concorso.
2. Non saranno ammessi alle prove concorsuali indicate all'art. 5
del presente bando i candidati le cui domande di partecipazione
risultino incomplete o irregolari. In particolare non saranno
ritenute valide le domande che non contengano tutte le indicazioni
circa il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione alle prove
concorsuali stesse. In considerazione di quanto sopra ed alla luce
delle disposizioni vigenti in materia di autocertificazione, le
domande devono essere predisposte conformemente al modulo di domanda
di cui all'allegato. La mancanza anche di una sola delle
dichiarazioni in questione puo' comportare l'esclusione dal concorso.
3. L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da una mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici, ne' per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento.

                               Art. 4.
Preselezione
1. Le prove di esame sono precedute da un test di preselezione,
consistente in una serie di domande a risposta multipla, intese a
verificare le attitudini del candidato. Il test si avvale di
strumenti di valutazione basati su tecnologie a lettura ottica e
correzione automatica.
2. Sono ammessi alle prove scritte i seicento candidati meglio
classificati nel test di preselezione, purche' soddisfino i requisiti
di ammissione previsti dall'art. 2. Se per il seicentesimo posto piu'
candidati abbiano ottenuto punteggi identici, la commissione
esaminatrice ammette tutti questi candidati.

                               Art. 5.
Prove d'esame
Gli esami del concorso consistono in due prove scritte e un
colloquio. Essi tendono ad accertare la preparazione e le attitudini
dei candidati. I punteggi sono espressi in trentesimi.

                               Art. 6.
Prove scritte
Le prove scritte consistono in:
1) quesiti a risposta sintetica in materia di diritto
amministrativo (elementi) e contabilita' dello Stato (elementi);
2) breve composizione nella lingua straniera prescelta. E'
consentito l'uso del dizionario.
Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato in
ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. L'avviso per la
presentazione al colloquio e' dato ai singoli candidati almeno venti
giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo ed e' loro
comunicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

                               Art. 7.
Colloquio
1. Il colloquio verte sulle materie delle prove scritte (elementi
di diritto amministrativo, elementi di contabilita' dello Stato,
lingua straniera) e su:
a) elementi di educazione civica;
b) elementi di geografia;
c) ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.
2. Nel corso del colloquio e' richiesta inoltre al candidato la
capacita' di utilizzare il programma di videoscrittura Word,
accertata mediante una prova pratica su personal computer.
3. Per superare il colloquio e' necessario conseguire una votazione
di almeno 21/30.
4. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle
prove concorsuali di sostenere una prova facoltativa orale in lingua
inglese, francese, spagnola o tedesca, ad esclusione di quella scelta
per la prova obbligatoria. Per tale prova il candidato puo'
conseguire fino a 0,8 trentesimi, purche' raggiunga la sufficienza di
almeno 0,5 trentesimi. Il punteggio attribuito per le prova
facoltativa di lingua si aggiunge alla votazione complessiva
riportata nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato sia
risultato idoneo.
5. Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno
riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e'
affisso all'albo della sede d'esame.

                               Art. 8.
Graduatoria
La votazione complessiva e' determinata dalla somma della media dei
voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione ottenuta nel
colloquio. Il punteggio ottenuto nel test di preselezione non ha
valore ai fini della votazione complessiva. A parita' di punteggio,
si osservano i titoli di preferenza e precedenza previsti dalla legge
e dal presente bando.

                               Art. 9.
Svolgimento delle prove d'esame
1. I candidati devono presentarsi muniti di documento di
riconoscimento valido e di penna ad inchiostro nero o blu. I
candidati non possono portare telefoni cellulari, nemmeno spenti,
carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, periodici, giornali
quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' possono portare
borse o simili che devono in ogni caso essere consegnate prima
dell'inizio della prova al personale di vigilanza. Il Ministero degli
affari esteri non assume peraltro alcuna responsabilita' circa il
loro contenuto.
2. Il test di preselezione ha luogo nel giorno, ora e locali
indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
"Concorsi ed esami" - del 31 marzo 2000 e sul sito Internet del
Ministero degli affari esteri (http://www.esteri.it, sotto la voce:
Il Ministero e il cittadino). Tali pubblicazioni hanno valore di
notifica a tutti gli effetti. Pertanto, ai candidati che abbiano
presentato la domanda in tempo utile non e' data comunicazione
alcuna; costoro devono presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora
prestabiliti.
3. Sulla medesima Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2000 e'
pubblicato il calendario di svolgimento delle prove scritte e la data
di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenerle.
Anche in questo caso, tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti. La lista dei candidati ammessi e' inoltre
pubblicata sul sito Internet del Ministero degli affari esteri appena
terminata la correzione degli elaborati.
4. Le sedute delle prove orali si svolgono in un'aula aperta al
pubblico.

                              Art. 10.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
direttore generale del personale e dell'amministrazione ed e'
composta da un dirigente o equiparato, che la presiede, e da due
esperti nelle materie oggetto del concorso.
2. Alla commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti per
particolari materie.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del
Ministero degli affari esteri dell'area funzionale C.

                              Art. 11.
Formazione e approvazione della graduatoria
1. l'amministrazione provvede ad acquisire, direttamente o tramite
gli interessati, ai sensi della normativa vigente, la documentazione
comprovante il possesso dei titoli di riserva, di precedenza o di
preferenza a parita' di merito.
2. Il direttore generale del personale e dell'amministrazione,
riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva
con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per l'immissione nell'area funzionale B, posizione economica B2, la
graduatoria dei candidati risultati idonei nelle prove d'esame e
dichiara i vincitori del concorso.
3. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso e' pubblicata nel foglio di comunicazioni del Ministero
degli affari esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

                              Art. 12.
Costituzione del rapporto di lavoro
1. La vincita del concorso non costituisce garanzia
dell'ottenimento di un posto. La costituzione del rapporto di lavoro
e' subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a
stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, a
tempo pieno o parziale, per l'assunzione nell'area funzionale B,
posizione economica B2, ai sensi della normativa vigente.
3. Il vincitore deve presentare, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, una dichiarazione
sottoscritta sotto la propria responsabilita' nella quale deve
attestare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita'
richiamate nell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. In caso contrario il vincitore deve presentare una dichiarazione
di opzione per la nuova amministrazione. Il vincitore deve inoltre
presentare certificazione o autocertificazione in merito a quanto
segue:
1) la data e il luogo di nascita;
2) il titolo di studio;
3) il godimento dei diritti politici;
4) la cittadinanza;
5) l'iscrizione nelle liste elettorali;
6) le eventuali condanne penali riportate;
7) gli eventuali procedimenti penali in corso;
8) l'eventuale servizio prestato presso pubbliche amministrazioni;
9) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.
Dalle suddette certificazioni deve risultare inoltre che i
requisiti prescritti erano posseduti alla data di scadenza del
termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso. L'amministrazione procede a controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni rese dai candidati.
4. Il vincitore deve inoltre presentare un certificato medico dal
quale risulti che egli e' fisicamente idoneo all'impiego e che e' in
grado di affrontare qualsiasi clima. Il certificato medico deve
essere rilasciato dalla A.S.L. competente per residenza o domicilio
ovvero, se il candidato risiede o si trova temporaneamente all'estero
per motivi di studio o di lavoro, da un medico di fiducia
dell'autorita' diplomatica o consolare italiana, cui spetta di
autenticarlo ed eventualmente tradurlo. La qualita' di medico di
fiducia dell'autorita' diplomatica o consolare deve essere attestata
in maniera esplicita dall'autorita' medesima all'atto
dell'autenticazione. E' cura del candidato richiedere il rilascio di
tale attestazione all'autorita' diplomatica o consolare competente.
L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneita'
fisica dei vincitori in qualsiasi momento.

                              Art. 13.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e
dell'amministrazione - Ufficio V, piazzale della Farnesina, 1 - 00194
Roma, per le finalita' di gestione del concorso (gestione che
l'amministrazione si riserva di affidare a una societa'
specializzata, a seguito di sottoscrizione di regolare contratto) e
sono trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, e alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e
dell'amministrazione - Ufficio V, piazzale della Farnesina, 1 - 00194
Roma, titolare del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento e' il capo del suddetto ufficio
V.

                              Art. 14.
Norma di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto
applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed
integrazioni nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, come modificato, da ultimo, dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
2. Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero per il visto di competenza e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4
serie speciale.
Roma, 26 ottobre 1999
Il direttore generale: Dominedo'
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