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UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA

Concorso per il conferimento di dieci assegni per la collaborazione
ad attivita' di ricerca cofinanziati dalla fondazione Cassa di
risparmio della provincia di Chieti.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.71 del 7/9/1999
Ente:UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA
Località:Chieti  (CH)
Codice atto:099E7008
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:7/10/1999
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, istitutiva, tra le altre, di
questa Universita' statale;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 66 del 19 marzo 1996;
Viste le leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, come
modificate dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, e il decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed, in particolare, l'art.
51, comma 6;
Visto il decreto ministeriale in data 11 febbraio 1998 recante
"Determinazione dell'importo e dei criteri per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca";
Viste le note ministeriali prot. n. 523 del 12 marzo 1998 e prot.
n. 911 del 24 aprile 1998;
Visto il regolamento per il conferimento dei suindicati assegni,
emanato con proprio provvedimento n. 686 del 2 luglio 1998;
Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico e dal
consiglio di amministrazione nelle sedute del 22 giugno 1999 e 29
giugno 1999;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto un concorso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione
di dieci assegni dell'importo di L. 25.000.000 ciascuno e della
durata di dodici mesi, cofinanziati dalla fondazione Cassa di
risparmio della provincia di Chieti, per la collaborazione ad
attivita' di ricerca presso strutture dell'Universita' degli studi
"G. D'Annunzio" di Chieti.
Gli assegni sono cosi' ripartiti tra le aree disciplinari e si
riferiscono ai progetti di ricerca sottoelencati: Area
- N. ass. - Sett. sc. disc. - Titolo progetto di
ricerca -
Struttura di svolgimento dell'attivita' di ricerca
-
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operanti in ambito locale ed il ruolo dell'intermediazione bancaria:
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                               Art. 2.
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
Agli assegni di cui al presente bando si applicano, in materia
fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonche', in
materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e
integrazioni.
L'Universita' provvede alle coperture assicurative per infortuni e
per responsabilita' civile verso terzi a favore dei titolari degli
assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attivita' di
ricerca. L'importo dei relativi premi e' detratto dall'assegno
spettante a ciascun titolare.

                               Art. 3.
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso indetto per il conferimento degli
assegni coloro che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca
e i laureati in possesso di curriculum scientifico-professionale
idoneo per lo svolgimento di attivita' di ricerca con esclusione del
personale di ruolo presso le universita', gli osservatori
astronomici, astrofisici e Vesuviano, gli enti pubblici e le
istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive
modificazioni ed integrazioni, l'ENEA e l'ASI.
Non e' ammesso il cumulo dei suindicati assegni con borse di studio
a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni.
I cittadini stranieri appartenenti ad altri stati dell'Unione
europea dovranno essere in possesso di un titolo di studio
riconosciuto equipollente a quelli di cui al precedente comma in base
ad accordi internazionali, ovvero con le modalita' di cui all'art.
332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Tale equipollenza dovra'
risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti
autorita'.
Oltre ai requisiti indicati nei precedenti commi, sono richiesti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
2) idoneita' fisica alla collaborazione.
I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare
di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
Non possono essere ammessi alla procedura concorsuale coloro che
siano esclusi dall'elettorato politico attivo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere
inoltre i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando della presente procedura
concorsuale per la presentazione della domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalla procedura concorsuale per difetto dei
requisiti prescritti.

                               Art. 4.
Domanda e termine
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
deve essere indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento al rettore dell'Universita'
degli studi "G. D'Annunzio", Chieti, via dei Vestini n. 31 - 66013
Chieti Scalo, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il
termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
La data di spedizione delle domande e' stabilita e comprovata dal
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Le domande, da formularsi distintamente, pena l'esclusione, per
ciascun assegno di ricerca, devono essere redatte secondo lo schema
allegato alla presente procedura concorsuale (allegato 1), riportando
tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono
tenuti a fornire.
L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nelle domande i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria
responsabilita', a pena di esclusione dalla procedura concorsuale
stessa:
a) nome e cognome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
d) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha
emessa, da indicare anche se e' stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla
risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono
essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
f) la laurea posseduta, la votazione riportata nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata conseguita;
g) l'eventuale diploma di dottore di ricerca posseduto, nonche' la
data di conseguimento e l'universita' sede amministrativa del corso;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) di avere l'idoneita' fisica alla collaborazione;
l) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni
relative alla presente procedura concorsuale;
m) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono
dichiarare altresi' di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento, e di aver adeguata conoscenza della lingua
italiana;
n) la conoscenza di una lingua straniera.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al
proprio handicap riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il
colloquio.

                               Art. 5.
Titoli e curriculum professionale
Ad ogni domanda dovranno essere allegati, anche in fotocopia, i
sottoelencati titoli:
a) certificato di laurea con l'indicazione delle votazioni
riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea;
b) l'eventuale certificato comprovante l'acquisizione del titolo di
dottore di ricerca o l'avvenuto superamento dell'esame finale per il
conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
c) pubblicazioni scientifiche;
d) diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di
perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero;
e) attestati di svolgimento di attivita' di ricerca presso soggetti
pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi di
ricerca sia in Italia che all'estero;
f) dettagliato curriculum della propria attivita' scientifica e
professionale;
g) un elenco dei titoli, dei diplomi di specializzazione e degli
attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea,
conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di
ricerca sia in Italia che all'estero, tesi di laurea, ecc. che il
candidato richiede siano valutati ai fini del concorso. I titoli dei
quali il candidato richiede la valutazione debbono essere prodotti
entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle
domande.
I titoli di cui ai punti a), b) e d) possono essere sostituiti da
apposita autocertificazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 1, punto
a), del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
403.
Per le pubblicazioni scientifiche, il candidato potra' allegare
alla domanda una fotocopia unitamente ad apposita dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' in cui se ne attesti la
conformita' all'originale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
Con riferimento ai titoli di cui al punto e), il candidato potra'
allegare alla domanda apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 e dell'art.
2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
La data di spedizione degli stessi e' stabilita e comprovata dal
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al
testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
I cittadini stranieri residenti in Italia possono avvalersi delle
autocertificazioni di cui sopra, limitatamente ai casi in cui si
tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili
o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998).
I cittadini stranieri non residenti in Italia non possono avvalersi
in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione (ex argomenta
art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998).
I titoli elencati, se non prodotti unitamente alla domanda,
dovranno essere presentati direttamente o inviati mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, al rettore di questa Universita', via dei Vestini n. 31
- 66013 Chieti Scalo, entro il termine perentorio di giorni trenta
che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente bando.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese entro tre mesi
dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle
eventuali pubblicazioni inviate. Trascorso tale periodo l'Universita'
non potra' ritenersi responsabile, in alcun modo, per dette
pubblicazioni e titoli.
I criteri di valutazione dei titoli saranno determinati dalle
commissioni giudicatrici.
I criteri di valutazione sono determinati, ai fini della
valutazione globale, espressa in centesimi, come appresso indicato:
50 punti per i titoli cosi' ripartiti:
10 punti per il dottorato di ricerca;
fino a 5 punti per il voto di laurea;
fino a 20 punti per pubblicazioni ed attitudine alla ricerca
scientifica;
fino a 5 punti per diplomi di specializzazione e attestati di
frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea;
fino a 10 punti per altri titoli collegati al servizio prestato a
seguito di contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca
nazionali, esteri o internazionali, debitamente attestati, ove
compaia la decorrenza e la durata dell'attivita' svolta, nonche' in
ragione di altre attivita' di ricerca comunque svolte nell'ambito del
settore scientifico-disciplinare di pertinenza del progetto di
ricerca.
Il voto di laurea, da riportare a 110, verra' valutato come segue;
sino a 98, nessun punto;
da 99 a 102, 1 punto;
da 103 a 104, 2 punti;
da 105 a 106, 3 punti;
da 107 a 110, 4 punti;
110 e lode, 5 punti.
I candidati saranno ammessi a sostenere il colloquio se avranno
conseguito, relativamente alla presentazione dei titoli posseduti,
una votazione di almeno 25 punti dei 50 disponibili.
I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti ai
candidati mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita' di
Chieti.
Limitatamente ai candidati ammessi a sostenere il colloquio, la
valutazione dei titoli verra' comunicata contestualmente alla
convocazione a sostenere il colloquio.

                               Art. 6.
C o l l o q u i o
La prova d'esame consistera' in un colloquio che vertera' su
argomenti attinenti il progetto di ricerca per il quale e' stato
bandito l'assegno.
Nel corso del colloquio la commissione esaminatrice verifichera' la
capacita' del candidato di trattare gli argomenti oggetto della prova
d'esame in almeno una lingua straniera a scelta del candidato.
Per il colloquio la commissione ha a disposizione 50 punti; la
prova non s'intendera' superata se il candidato non avra' conseguito
almeno 25 punti dei 50 disponibili.
La notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terra' il
colloquio verra' data ai candidati almeno venti giorni prima dello
svolgimento dello stesso, con raccomandata a.r. con tassa a carico
del destinatario.
Per avere accesso all'aula ove si svolgera' il colloquio, i
candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento
valido.
Il colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella
sede degli esami.

                               Art. 7.
Commissione esaminatrice
Con decreto del rettore, su proposta della struttura presso cui si
svolgera' l'attivita' del conferitario dell'assegno, ratificata dal
senato accademico, saranno nominate dieci commissioni esaminatrici in
ragione delle differenti tipologie e peculiarita' degli assegni di
ricerca.
Ciascuna commissione esaminatrice sara' costituita da tre
componenti: un professore ordinario con funzioni di presidente e due
professori di ruolo di cui uno anche con funzioni di segretario
verbalizzante.
Le commissioni possono avvalersi di esperti di lingua straniera.
Al termine dei propri lavori, la commissione redigera' apposito
verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio
complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di
merito.
Al fine di garantire la pubblicita' in merito alla composizione
della commissione esaminatrice, il decreto di nomina della stessa
verra' affisso all'albo ufficiale dell'Universita' di Chieti, via dei
Vestini n. 31 - 66013 Chieti Scalo.

                               Art. 8.
Formazione delle graduatorie di merito
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato.
Verranno predisposte dieci graduatorie di merito in ragione delle
differenti tipologie e peculiarita' degli assegni di ricerca.
La votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito
nella valutazione dei titoli e dal voto conseguito nel colloquio.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del regolamento
disciplinante il conferimento degli assegni di ricerca nonche'
dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, se due o
piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di
valutazione dei titoli e della prova d'esame, pari punteggio, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'.
Gli assegni di ricerca, cosi' come determinati all'art. 1 del
presente bando di concorso sono conferiti ai candidati vincitori di
ciascun concorso.
Le graduatorie di merito sono approvate con decreto del rettore di
questo Ateneo e sono immediatamente efficaci.
Le graduatorie di merito verranno utilizzate in caso di rinuncia
degli assegnatari o di risoluzione per mancata accettazione
dell'assegno; gli assegni, in tal caso, verranno conferiti ai
candidati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
Al fine di garantire un'immediata ed idonea pubblicita' delle
suddette graduatorie, le stesse verranno affisse per un periodo non
inferiore a trenta giorni, all'albo ufficiale dell'Universita' di
Chieti - Via dei Vestini n. 31 - Chieti Scalo.
Non si da' luogo a dichiarazione di idoneita' alla presente
procedura concorsuale.

                               Art. 9.
Conferimento degli assegni di ricerca
I vincitori del presente concorso instaurano un rapporto di lavoro
autonomo di diritto privato. Tale rapporto non rientra nella
configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo
dei ricercatori universitari e quindi non puo' avere effetto utile ai
fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle universita' e
istituti universitari italiani.
I vincitori saranno invitati ad autocertificare i seguenti stati,
fatti e qualita' personali:
1) l'atto di nascita;
2) il godimento dei diritti politici; i cittadini di uno degli
Stati membri dell'Unione europea devono autocertificare il godimento
dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o il titolo di
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
4) di non aver riportato condanne penali; in caso contrario i
vincitori dovranno autocertificare le condanne riportate, la data di
sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha emessa, (anche se e'
stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non
menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I
procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura
degli stessi).
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
autocertificare altresi' di non aver riportato condanne penali nello
Stato in cui sono cittadini ed in quello italiano;
5) il possesso ed il numero di codice fiscale, della partita IVA e
di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
inerente allo stesso;
6) la propria posizione relativa all'adempimento degli obblighi
militari;
7) di non godere di borse di studio a qualsiasi titolo conferite e
di non essere dipendenti di ruolo degli enti indicati al comma 1
dell'art. 3 del presente bando.
I vincitori del presente concorso saranno inoltre invitati a
produrre certificato medico rilasciato da una A.S.L., ovvero da
ufficiale sanitario o da un medico militare, dal quale risulti che il
soggetto e' fisicamente idoneo all'attivita' di collaborazione per la
quale ha concorso. Qualora i vincitori siano affetti da qualche
imperfezione, il certificato deve farne menzione e indicare se
l'imperfezione stessa menomi l'attitudine alla collaborazione
suddetta. Tale certificazione deve essere in data non anteriore a sei
mesi rispetto alla data di effettivo inizio dell'attivita' di
collaborazione.
Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai vincitori
della presente procedura concorsuale saranno soggetti, da parte
dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, a idonei
controlli, anche a campione, circa la veridicita' degli stessi.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 10
e 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati
esclusivamente per le finalita' di gestione della presente procedura
e degli eventuali procedimenti di attribuzione degli assegni in
questione.
Con i vincitori del presente concorso verranno stipulati contratti
di lavoro autonomo che saranno sottoscritti dai vincitori e dal
rettore dell'Universita' di Chieti.
I vincitori del presente concorso saranno tenuti a rispettare gli
adempimenti previsti dal regolamento di ateneo per il conferimento
degli assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca ed in
particolare quanto espressamente previsto dagli articoli 4, 6 e 7
dello stesso.
Copia del regolamento sara' consegnata a ciascun titolare di
assegno all'atto della stipula del contratto.
Decadono dal diritto all'assegno per la collaborazione ad attivita'
di ricerca coloro che, entro il termine fissato dall'amministrazione,
non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine
stabilito.
Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi
motivi, di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.
Eventuali differimenti dalla data d'inizio o interruzione del periodo
di godimento dell'assegno verranno consentiti ai vincitori che
dimostrino di dover soddisfare obblighi militari o di trovarsi nelle
condizioni previste per le lavoratrici madri (legge 30 dicembre 1971,
n. 1204).
Coloro che, alla data di ricezione della lettera di conferimento
dell'assegno si trovano in servizio militare sono tenuti ad esibire
all'amministrazione un certificato dell'autorita' militare, nel quale
dovra' essere anche indicata la data presumibile in cui avra' termine
il servizio stesso. Il titolare dell'assegno dovra' comunque iniziare
l'attivita' di ricerca dal primo giorno del mese successivo a quello
di congedo.
Nei confronti del titolare di assegno che, dopo aver iniziato
l'attivita' di ricerca non la prosegua senza giustificato motivo,
regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno,
o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, e' avviata
la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto.
Al termine del contratto, il titolare di assegno dovra' presentare
una relazione sull'attivita' svolta inviata al rettore.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono,
sempre che applicabili, le disposizioni previste dalla normativa
citata nel preambolo della presente procedura concorsuale nonche', in
quanto applicabili, le norme del codice civile.
Chieti, 20 agosto 1999
Il pro-rettore: Paolone
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