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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Pubblica selezione NATO CNR "Senior" Fellowships programme 1999
(d'intesa con il Ministero degli affari esteri) a ventitre borse di
studio per laureati, da usufruirsi presso istituti o laboratori
esteri, indetta dal Consiglio nazionale delle ricerche nel campo
delle scienze esatte, sperimentali e tecniche. (Bando 217.32).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.61 del 3/8/1999
Ente:CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Località:Nazionale
Codice atto:099E5729
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:2/10/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                           IL RESPONSABILE
DEL DIPARTIMENTO DEL PERSONALE
Vista la deliberazione del consiglio di presidenza n. 225, in data
30 aprile 1998, che ha impartito la direttiva generale per la
predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale e
decentrato dell'Ente e relative istruzioni operative;
Vista la deliberazione del consiglio di presidenza n. 226, in data
30 aprile 1998, che ha abrogato le proprie deliberazioni, n. 34 in
data 26 aprile 1990, e n. 225 in data 23 maggio 1991, nonche' il D.P.
CNR n. 11818 del 25 gennaio 1991, avente ad oggetto "abrogazione del
regolamento per il conferimento delle borse di studio, delle borse
per laureandi italiani e delle borse di ricerca per stranieri",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1991;
Dispone:
Art. 1.
Nell'ambito del programma NATO "Senior" per il 1999, e' indetta una
pubblica selezione per titoli, eventualmente integrata da colloquio,
a ventitre borse di studio per l'estero, riservata a studiosi e
ricercatori, per studi e ricerche nel campo delle scienze esatte,
sperimentali e tecniche.
Tale programma consente alle Universita' italiane e ad Istituti di
ricerca scientifica di inviare unita' del proprio personale, di
livello adeguatamente elevato, a studiare nuovi sviluppi di teorie
scientifiche e nuove tecniche presso Istituti e Laboratori dei Paesi
aderenti alla NATO.
Le 23 borse di studio, sono ripartite come segue:
01) scienze matematiche, borse n. 4;
02) scienze fisiche, borse n. 4;
03) scienze chimiche, borse n. 4;
04) scienze biologiche, e mediche, borse n. 3;
05) scienze geologiche e minerarie, borse n. 2;
11) ricerche tecnologiche e innovazione, borse n. 3;
12) scienza e tecnologie dell'informazione, borse n. 3.
Costituisce titolo preferenziale, a parita' di merito, la richiesta
di fruizione della borsa di studio presso istituti o laboratori
statunitensi o canadesi.
I candidati possono concorrere per un solo settore disciplinare.
La durata della borsa e' di due mesi.
L'importo e' fissato in L. 2.800.000 lorde mensili.
Viene inoltre corrisposto un contributo forfettario per le spese di
viaggio dal luogo della residenza al luogo dove viene svolta la
ricerca.
Sia sulla somma forfettaria per le spese di viaggio che
sull'assegno mensile vengono effettuate le prescritte ritenute alla
fonte, trattandosi, nell'uno come nell'altro caso, di redditi
soggetti ad IRPEF.
Il borsista viene assicurato, a cura del CNR, per gli infortuni in
cui possa incorrere nell'espletamento delle attivita' connesse con la
fruizione della borsa di studio.
Per quanto concerne i rischi da malattia, il borsista deve
provvedere ad assicurarsi a sua cura e spese, ai sensi della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni e,
per i Paesi con i quali l'Italia non abbia stipulato apposite
convenzioni in materia, volte a far conseguire ai cittadini italiani
le prestazioni dei corrispondenti servizi sanitari, mediante la
stipulazione di apposite polizze di assicurazione.

                               Art. 2.
La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni o sovvenzioni di analoga natura e la loro fruizione e'
incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca
universitari italiani con o senza assegni, nonche' con la frequenza
di scuole di specializzazione post-laurea con o senza assegni. A
nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
all'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a
contributi o assegnazioni del CNR.

                               Art. 3.
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli
Stati membri dell'Unione Europea che alla data di scadenza del
presente bando abbiano conseguito la laurea presso universita' o
istituti superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso
universita' o istituti superiori stranieri dichiarata equivalente da
una universita' o istituto superiore italiano o dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST).
I cittadini non italiani devono essere residenti in Italia alla
data di scadenza del presente bando.
I candidati devono avere un'anzianita' di laurea minima di cinque
anni alla data di scadenza del presente bando e, alla stessa data,
non devono aver superato il quarantacinquesimo anno di eta'.
E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'.
Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano gia'
usufruito di altre due borse di studio NATO o che debbano usufruire o
che stiano usufruendo della seconda borsa NATO.
Le borse non possono essere cumulate con contratti a termine
stipulati ai sensi degli articoli 36 della legge n. 70/1975, e 23 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991.

                               Art. 4.
La domanda di partecipazione, redatta direttamente dal candidato in
carta libera, secondo lo schema allegato al presente bando, deve
essere inviata, con la relativa documentazione, al seguente
indirizzo:
Consiglio nazionale delle ricerche - Dipartimento del Personale -
Reparto II - Concorsi e borse di studio - Piazzale Aldo Moro, 7 -
00185 Roma,
entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intende
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo
utile anche se spedita a mezzo lettera raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine stabilito. A tal fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
Delle domande presentate a mano direttamente all'Ufficio
accettazione del CNR, durante l'orario di lavoro, viene rilasciata
ricevuta.
Nella domanda, dattiloscritta, il candidato deve indicare, con
chiarezza e precisione:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la cittadinanza;
d) la residenza;
e) l'indirizzo dove inviare la corrispondenza;
f) il codice fiscale;
g) il titolo di studio, la data e il luogo del conseguimento;
h) la qualifica;
i) le lingue conosciute;
j) l'eventuale Istituto di provenienza con indirizzo completo e il
nome del direttore dell'Istituto stesso;
k) il settore scientifico d'interesse per il quale viene presentata
la richiesta, tra quelli indicati nell'art. 1 (non e' consentito
presentare domanda per piu' di un settore d'interesse);
l) l'istituto estero prescelto per le ricerche . (Non e' consentito
indicare piu' di un istituto);
m) il programma di ricerche che intende svolgere;
n) la dichiarazione di non aver riportato condanne penali,
precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti;
o) se ha usufruito di borse di studio (specificare quali);
p) il numero dei lavori presentati.
Non si terra' conto delle domande non firmate dal candidato.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1) il certificato di laurea, in carta semplice, nel quale siano
indicate le votazioni riportate nei singoli esami, la votazione di
laurea e la data di quest'ultima. (Ai sensi della legge n. 127/1997 e
del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, il candidato
puo' presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione);
2) il certificato di residenza, se trattasi di cittadini non
italiani dei Paesi dell' Unione Europea;
3) la dichiarazione, su carta intestata del direttore
dell'Istituzione scientifica prescelta, attestante il proprio
interesse ad ospitare il candidato per il periodo della sua attivita'
di ricerca. Tale dichiarazione non puo' essere formulata tramite
telegramma o telex; puo' eventualmente essere trasmessa via fax;
4) copia delle pubblicazioni ritenute piu' significative;
5) il programma di ricerca che il candidato intende svolgere, in
duplice copia;
6) il curriculum vitae et studiorum, in duplice copia;
7) l'elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni;
8) qualsiasi altro titolo che il candidato ritenga utile presentare
nel proprio interesse.
Il pacco contenente la domanda e la relativa documentazione deve
portare sull'involucro esterno l'indicazione del nome, cognome,
l'indirizzo del candidato e del numero del presente bando di
concorso.
Non si tiene conto dei titoli e dei documenti presentati o spediti
al CNR dopo il termine indicato, ne' delle domande che, alla data di
scadenza di tale termine, risultino sfornite della prescritta
documentazione; ne' viene infine consentito, scaduto il termine
stesso, di sostituire i titoli e i documenti gia' presentati, anche
se trattasi di lavori stampati presentati in sostituzione di bozze di
stampa.
Qualsiasi difformita' tra la domanda e la documentazione presentata
e la documentazione richiesta dal bando costituisce motivo di
esclusione dal concorso.

                               Art. 5.
I candidati sono giudicati da commissioni nominate dal Presidente
del CNR per ciascuno dei settori disciplinari indicati nell'art. 1.
Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti
per la valutazione di ciascun candidato.
La commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il
punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga
di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo. La
commissione stabilisce altresi' in via preliminare, se i candidati
vadano sottoposti a colloquio e, in caso positivo, il punteggio da
riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che i candidati
debbono conseguire nella valutazione dei titoli per essere ammessi a
sostenere la prova stessa.
La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
Nel caso in cui sia stato in via preliminare previsto dalla
commissione il colloquio, la stessa provvede a sottoporre a colloquio
i candidati che abbiano ottenuto il prescritto punteggio minimo nella
valutazione dei titoli, ai quali va indirizzata apposita
convocazione, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, con almeno quindici giorni di preavviso. Nessun rimborso
e' dovuto dall'Ente ai candidati che sostengano il colloquio, anche
se in sede diversa da quella di residenza.
Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della valutazione dei titoli e del risultato dell'eventuale
colloquio, del programma di studio e di ricerca presentato dal
candidato, valutando sia la sua attitudine a svolgere in genere,
compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo
specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
Al termine dei lavori la commissione redige la graduatoria dei
candidati.
Sono compresi nella graduatoria di merito, secondo l'ordine del
voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano
raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei
punti di cui la commissione dispone.
Le operazioni compiute dalla commissione vengono verbalizzate con
sottoscrizione in ogni pagina del presidente dei componenti e del
segretario.

                               Art. 6.
Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli
idonei si trovino collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi. A parita' di punteggio complessivo la preferenza e'
determinata:
a) dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di studio;
b) in caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del candidato.
Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o
decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi
idonei, secondo l'ordine della graduatoria, entro un mese dalla
rinuncia o decadenza del vincitore.

                               Art. 7.
Il CNR provvede a comunicare a ciascun concorrente l'esito del
concorso, restituendogli, nel contempo, parte della documentazione
presentata per l'ammissione allo stesso.
Coloro che siano risultati vincitori della borsa entro il termine
perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione della lettera
raccomandata con avviso di ricevimento con la quale e' stata data
loro notizia della vincita, sono tenuti ad inviare dichiarazione di
accettazione senza riserve della borsa medesima alle condizioni tutte
loro rese note.
Anche nel caso in cui i vincitori intendano rinunciare alla borsa
di studio devono darne comunicazione entro il termine sopra indicato.
I vincitori che nel termine stabilito non ottemperino a quanto
richiesto saranno dichiarati decaduti.
Il CNR non assume alcuna responsabilita' in caso di eventuale
dispersione di comunicazioni da parte dell'ente dovuta a inesatta o
non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito da parte
degli aspiranti o a mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali.

                               Art. 8.
L'assegnatario deve comunque iniziare la fruizione della borsa
entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione di vincita
della borsa medesima.
La data di decorrenza della borsa non puo' in ogni caso essere
anteriore a quella della lettera di comunicazione di vincita.
Coloro che risultino vincitori della borsa e non diano inizio agli
studi e alle ricerche in programma entro il termine stabilito dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche decadono dalla borsa.
La decorrenza puo' essere rinviata solamente in uno dei seguenti
casi:
a) servizio militare di leva;
b) gravidanza e puerperio;
c) malattia superiore ad un mese.
Per gli stessi motivi la borsa gia' iniziata puo' essere sospesa e
successivamente riattivata per il rimanente periodo.
I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque debitamente
comprovati.
Il periodo di godimento delle singole borse decorre dalla data in
cui l'assegnatario ha effettivamente iniziato, presso l'Istituto
prescelto, le ricerche in programma.
L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca in
programma non la prosegua, senza giustificato motivo regolarmente ed
ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda
responsabile di gravi e ripetute mancanze, o che infine, dia prova di
non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su proposta del
direttore dell'istituto ospitante, sentito il tutore, puo' essere
dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del CNR,
dall'ulteriore utilizzazione della borsa.
Dell'avvio del relativo procedimento viene data comunicazione
all'interessato il quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito mediante comunicazione scritta.
Della conclusione del procedimento, che potra' consistere o in una
archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di decadenza,
verra' data motivata comunicazione all'interessato.

                               Art. 9.
Il pagamento della borsa e' effettuato in un'unica soluzione e
viene corrisposto anticipatamente previa tempestiva comunicazione da
parte dell'interessato della data d'inizio dell'attivita' di ricerca.
Coloro che una volta iniziata la ricerca siano incorsi nella
dichiarazione di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della
borsa sono tenuti a restituire l'importo anticipato intero o per la
parte non maturata.
La restituzione verra' richiesta direttamente dal CNR.

                              Art. 10.
Entro sessanta giorni dalla scadenza della borsa l'assegnatario
deve trasmettere al CNR una particolareggiata relazione
sull'attivita' scientifica svolta. La relazione deve essere corredata
di una dichiarazione del direttore delle ricerche, contenente
l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale
l'assegnatario ha atteso agli studi e ricerche anzidetti.
Tale relazione puo' essere pubblicata, integralmente o in
riassunto, in riviste a cura del CNR

                               Art. 11
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Reparto borse di studio del CNR, per le finalita' di gestione del
concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per
le finalita' inerenti al concorso e alla gestione del rapporto
conseguente al concorso stesso.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge.
Il responsabile del trattamento e' il dirigente del suddetto
reparto.

                              Art. 12.
I bandi possono essere consultati, oltre che nella Gazzetta
Ufficiale, sul sito Internet del CNR www.dcag.cnr.it, nel riferimento
Ufficio Relazioni con il Pubblico, sotto il numero 217.32.
Roma, 23 luglio 1999
Il responsabile del dipartimento: Capocecera
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