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UNIVERSITA' DELL' AQUILA

Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di
ruolo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.88 del 11/11/2008
Ente:UNIVERSITA' DELL' AQUILA
Località:-
Codice atto:8E010669
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:11/12/2008
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto il decreto luogotenenziale n. 660 del 31 agosto1945 cosi'
come modificato ed integrato con legge n. 106 del 15 aprile 2004;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
riordinamento della docenza universitaria, la relativa fascia di
formazione nonche' la sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la nota ministeriale n. 3699 del 6 giugno 1990 con la quale
si comunica il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale
circa la necessita' che i candidati ai concorsi per ricercatori
universitari dimostrino la conoscenza di almeno una lingua straniera,
da determinarsi da parte delle facolta' prima ed ai fini
dell'emanazione del bando di concorso;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi
correttivi di finanza pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente lo snellimento dell'attivita'
amministrativa;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, relativa all'espletamento
delle procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in
ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n.
117, avente per oggetto «Regolamento recante modifiche al regolamento
19 ottobre 1998, n. 390, concernente modalita' di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n.
210»;
Visto il D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
supplemento ordinario, n. 175 del 24 ottobre 2000 e successive
modificazioni ed integrazioni con il quale sono stati rideterminati e
aggiornati i settori scientifici-disciplinari e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 196/2003 «Codice in materia di
protezione dei dati personali»;
Vista la legge n. 43/2005 di conversione del D.L. n. 7 del 31
gennaio 2005, in particolare l'art. 1, comma 1;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante nuove disposizioni
concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al
Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari;
Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, in materia di
riordino della disciplina del reclutamento dei professori
universitari;
Vista la delibera del 5 giugno 2008 con la quale il Consiglio del
Dipartimento di matematica pura e applicata ha espresso parere
favorevole all'indizione della valutazione comparativa per la
copertura di un posto del settore scientifico-disciplinare MAT/03 -
Geometria, presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e
naturali;
Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di facolta' di
scienze matamatiche, fisiche e naturali, nella seduta del 19
settembre 2008, ha chiesto l'indizione della citata valutazione
comparativa;
Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di
amministrazione del 25 settembre 2008, con le quali e' stata
approvata l'indizione della valutazione comparativa per un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
MAT/03 - Geometria;
Ritenuto di procedere all'assunzione, compatibilmente con la
normativa vigente;
Decreta:
Art. 1.
Copertura del posto
E' indetta la valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario di ruolo per la facolta' ed il settore
scientifico-disciplinare di seguito indicato:
 
=====================================================================
| | Settore | Limite | Lingua
N. posti| Facolta' |scientifico-disciplinare|pubblicazioni|straniera
=====================================================================
|Scienze | | |
1 |MM.FF.NN. |MAT/03 - Geometria |Non previsto | Inglese

                               Art. 2.
Copertura finanziaria
La copertura finanziaria di tale posto rientra nei limiti di spesa
di cui all'art. 51, comma 4 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e
nella previsione dell'art. 1, comma 105 della legge n. 311 del 30
dicembre 2004.

                               Art. 3.
Pari opportunita'
Questa Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 4.
Domande dl partecipazione - Termini e modalita'
Coloro che intendono partecipare alla predetta selezione devono
compilare il modulo fornito per via telematica, collegandosi al sito
http://reclutamento.miur.it/bandi.html, inviarlo on-line, stamparne
una copia che, pena esclusione dalla selezione, dovra' essere firmata
e:
consegnata a mano anche a mezzo corriere espresso o qualsiasi
altro mezzo idoneo al Magnifico rettore dell'Universita' degli studi
dell'Aquila - Area gestione delle risorse umane - Sett. III, concorsi
e selezioni - Piazza Vincenzo Rivera, 1 - 67100 L'Aquila, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale;
oppure inviata a mezzo raccomandata a.r. al Magnifico rettore di
questo Ateneo, all'indirizzo sopra indicato, entro il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine fara' fede il timbro
dell'ufficio postale accettante.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte,
quelle inviate soltanto per via telematica e quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero essere consegnate/inviate a questa
Universita' oltre il termine sopra indicato.
L'invio telematico e' richiesto ai soli fini organizzativi.
Qualora il termine di scadenza indicato coincida con un giorno
festivo, lo stesso e' prorogato di diritto al primo giorno feriale
utile.
La partecipazione alla presente valutezione comparativa e' libera,
senza limiti in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio
posseduto.
Tuttavia, non possono partecipare alla valutazione comparativa:
coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una Amministrazione pubblica per persistente insufficiente
rendimento;
coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
i ricercatori inquadrati nello stesso settore scientifico
disciplinare per il quale la procedura e' indetta.
Un candidato puo' presentare alle Universita' complessivamente un
numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni
comparative di diversa tipologia (ricercatore universitario e
professori di ruolo) i cui bandi abbiano termini di scadenza nello
stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a
procedure concernenti posti di ricercatore universitario, il numero
massimo e' elevato a quindici.
Il candidato e' escluso dalle procedure successive alla quinta,
ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda, la
cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in
cui il numero massimo di cinque o quindici e' superato con piu'
domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande
aventi tale data di riferimento e' valida. Ai fini dell'osservanza
degli obblighi di cui al presente comma, le Universita' trasmettono
al Ministero per via telematica gli elenchi dei candidati a ciascuna
procedura di valutazione comparativa, indicando la data di scadenza
del bando ed il codice di identificazione personale di ogni
candidato. Il Ministero, nel caso di superamento del numero di
domande consentito, invita le Universita' a comunicare agli
interessati l'esclusione da tutte le procedure concorsuali per le
quali gli stessi abbiano presentato le predette istanze.
Nella domanda redatta per via telematica, il candidato dovra'
compilare i seguenti campi: selezione comparativa alla quale intende
partecipare, cognome e nome, data e luogo di nascita ed indicare:
1) la cittadinanza posseduta. I candidati stranieri, oltre a
specificare la propria cittadinanza, dovranno dichiarare l'eventuale
domicilio eletto in Italia agli effetti della presente valutazione;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
3) di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato
le seguenti condanne penali (indicare gli estremi delle relative
sentenze) e di non aver carichi pendenti;
4) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
5) di non essere ricercatore universitario presso un'Universita'
italiana inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare,
per il quale presenta la domanda.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove.
Nella domanda dovra' essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini della presente valutazione comparativa; ogni eventuale
variazione dovra' essere comunicata tempestivamente.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative alla
procedura per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione
stessa ma a disguidi postali.
Istruzione per la compilazione della domanda on-line.
Il candidato munito di un PC con collegamento ad Internet ed una
stampante deve:
1) collegarsi al sito http://reclutamente.miur.it/bandi.html> 2) scegliere il settore scientifico-disciplinare per il quale
intende partecipare ed alla riga «Ateneo» scegliere Universita' degli
studi dell'Aquila;
3) selezionare l'icona con il simbolo del modulo di iscrizione
sulla riga corrispondente alla valutazione bandita dall'Universita'
degli studi dell'Aquila;
4) compilare il modulo ed inviarlo premendo l'apposito pulsante
in calce;
5) stampare il modulo, cosi' come compilato, firmarlo e
consegnarlo o inviarlo, secondo le modalita' e i termini indicati dal
presente articolo.

                               Art. 5.
Titoli e pubblicazioni scientifiche
I candidati che siano in possesso di titoli dovranno allegare alla
domanda (da far pervenire come indicato nel precedente art. 4), la
seguente documentazione:
curriculum firmato e datato, in duplice copia, dell'attivita'
scientifica e didattica;
documenti e titoli, in originale o in copia autenticata, utili ai
fini della valutazione;
elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni presentate, firmato
e datato;
fotocopia di un documento di riconoscimento valido, con in calce
la firma;
fotocopia del codice fiscale;
elenco firmato e datato, in duplice copia, di tutta la
documentazione presentata ai fini della valutazione comparativa.
I titoli e i documenti dei candidati stranieri, rilasciati dalle
competenti Autorita' dello Stato di cui il candidato straniero e'
cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso e debbono altresi' essere legalizzati dalle competenti
autorita' consolari italiane.
I titoli contenuti nell'elenco devono essere posseduti dal
candidato alla data di scadenza del bando.
Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono
presentare, e il relativo elenco datato e firmato, identico a quello
allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate separatamente
dalla domanda di partecipazione alla procedura, con apposito plico
inviato, a mezzo raccomandata a/r, o consegnato a mano, anche a mezzo
corriere espresso o qualsiasi altro mezzo idoneo, al Magnifico
rettore dell'Universita' degli studi dell'Aquila - Area gestione
delle risorse umane - Sett. III concorsi e selezioni - Piazza
Vincenzo Rivera, 1 - 67100 L'Aquila, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale. Per il plico inviato a mezzo raccomandata
a/r, fara' fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
Le pubblicazioni, in unica copia, possono essere presentate in
originale o copia conforme all'originale o in fotocopia. In
quest'ultimo caso il candidato deve allegare una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000
attestante che la copia presentata econforme all'originale (allegato
B). Sul plico contenente le pubblicazioni dev'essere riportata la
dicitura «Pubblicazioni», nonche':
Universita' che ha bandito la valutazione;
facolta' che ha chiesto la valutazione;
sigla del settore scientifico-disciplinare;
qualifica per la quale si concorre;
nome, cognome, domicilio eletto ai fini del concorso.
Le pubblicazioni devono essere state stampate alla data di
scadenza del bando.
Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli
obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale
31 agosto 1945, n. 660, cosi' come integrato e modificato con la
legge n. 106 del 15 aprile 2004. L'assolvimento di tali obblighi deve
essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che
attesti l'avvenuto deposito, oppure da certificazione del candidato,
resa sotto la propria responsabilita', ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo
di pubblicazione.
Per i candidati stranieri, le pubblicazioni scientifiche debbono
essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle
seguenti lingue: italiano, francese, inglese, spagnolo, tedesco.
Le pubblicazioni pervenute oltre il termine indicato non potranno
essere prese in considerazione.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altra selezione
comparativa o comunque depositati presso questa o altra
Amministrazione.

                               Art. 6.
Semplificazione delle certificazioni amministrative
Per i titoli e le pubblicazioni scientifiche, i candidati possono
anche avvalersi delle dichiarazioni sostitutive previste dagli
articoli 46, 47 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 28 dicembre 2000 (vedi allegato a e b).
Le dichiarazioni di cui ai predetti articoli del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 possono essere utilizzate da
cittadini italiani e dell'Unione europea, senza limitazioni, e da
cittadini extracomunitari qualora si tratti di comprovare stati,
fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la
disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
Relativamente ai candidati extracomunitari, i certificati
rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero
e' cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti
autorita' consolari italiane.
Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai
partecipanti alla presente procedura selettiva sono considerati
validi, fatta salva la possibilita', da parte dell'Universita' degli
studi dell'Aquila, di procedere ad idonei controlli, anche a
campione, circa la veridicita' degli stessi; l'Amministrazione,
qualora risulti necessario controllare la veridicita' delle
dichiarazioni puo' richiedere direttamente la necessaria
documentazione che dovra' essere fornita dall'interessato entro
quindici giorni dalla richiesta.
Nel caso di dichiarazione risultata mendace, oltre ad essere
escluso dalla procedura di valutazione comparativa, il candidato
verra' denunciato ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

                               Art. 7.
Rinunce dei candidati e successive comunicazioni dei candidati
Nell'istanza di rinuncia a partecipare alla procedura di
valutazione comparativa, istanza corredata da una copia di un
documento di riconoscimento valido, il candidato dovra' indicare con
precisione la selezione comparativa alla quale ha presentato domanda
(sigla e denominazione del settore scientifico-disciplinare).
A garanzia dello stesso partecipante alla selezione comparativa,
ogni successiva comunicazione del candidato (nella quale dovra'
essere indicata con precisione la selezione comparativa) dovra'
essere accompagnata da una copia di un documento di riconoscimento
valido.

                               Art. 8.
Commissioni giudicatrici - Composizione
Le commissioni giudicatrici sono costituite mediante designazione
di un componente da parte del consiglio della facolta' che ha
richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti. Il
componente designato e' scelto, prima dello svolgimento delle
elezioni dei componenti elettivi, con deliberazione del Consiglio di
facolta', fra i professori di ruolo e deve afferire al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, nel caso in cui
ricorrano le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 117/2000, a settori affini indicati
dal Consiglio universitario nazionale.
I componenti elettivi sono rappresentati da un professore
ordinario se la facolta' che ha richiesto il bando ha nominato un
professore associato confermato, ovvero da un professore associato
confermato se la medesima facolta' ha nominato un professore
ordinario, nonche' da un ricercatore confermato. I membri elettivi
devono prestare servizio presso altro Ateneo. A parita' di voti
prevale il piu' anziano nel ruolo di appartenenza, a parita' di
anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'.
L'elettorato attivo e passivo e lo svolgimento delle elezioni sono
regolati dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.
117/2000.

                               Art. 9.
Ricusazione
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine
perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il rigetto
della istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come causa
successiva di ricusazione.

                              Art. 10.
Adempimenti delle commissioni
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predetermineranno i criteri generali e li
consegneranno al responsabile del procedimento, il quale curera'
l'affissione del relativo verbale all'Albo ufficiale di Ateneo ed
assicurera' la pubblicita' sul sito Internet www.univaq.it . I
criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della
prosecuzione dei lavori della commissione.
Ai fini della valutazione del curriculum complessivo dei candidati
e delle pubblicazioni scientifiche, la commissione si atterra' ai
criteri previsti nei commi 2 e 3 dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
Costituiscono in ogni caso titoli da valutare specificatamente
quelli riportati nel comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000.
Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 230 del 4 novembre
2005, le commissioni giudicatrici sono tenute a valutare come titoli
preferenziali il dottorato di ricerca e le attivita' svolte in
qualita' di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'art. 51, comma 6,
legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti post-dottorato ai sensi
della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonche' di contrattisti, ai
sensi del comma 14 dell'art. 1, legge n. 230/2005.

                              Art. 11.
Prove d'esame
Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche e' previsto lo svolgimento delle seguenti prove:
a) due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova
pratica;
b) una prova orale, nella quale e' compresa la prova di
conoscenza della lingua straniera prevista nel presente bando.
La prova di cui alla lettera b) e' pubblica.
Le prove di esame si svolgeranno nella sede che l'Universita'
riterra' opportuno stabilire.
Il diario della prima prova scritta e della seconda, con
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, sara' notificato agli
interessati, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno
quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Tale
termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da parte
dell'Amministrazione, al servizio postale. L'Amministrazione non
assume alcuna responsabilita' per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
La convocazione per la prova orale e' notificata agli interessati,
a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno venti giorni
prima della svolgimento della prova stessa. Tale termine decorre
dalla consegna delle raccomandate, da parte dell'Amministrazione, al
servizio postale.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti
di un valido documento di riconoscimento.

                              Art. 12.
Ammissione dei candidati
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L'esclusione per difetto dei requisiti e' disposta con decreto
motivato del Rettore, in ogni fase del procedimento.

                              Art. 13.
Durata del procedimento
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
di nomina delle commissioni giudicatrici decorre il termine di sei
mesi entro cui i procedimenti di valutazione comparativa devono
concludersi.
Tale termine puo' essere prorogato una sola volta, per non piu' di
4 mesi, per eccezionali e comprovati motivi, segnalati dal presidente
della commissione.
Il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la
sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del
ritardo. In tal caso, con lo stesso provvedimento, si stabilira' un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.

                              Art. 14.
Atti della selezione
Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, ai
quali vanno allegati come parte integrante i giudizi individuali e
collegiali espressi su ciascun candidato nonche' dalla relazione
finale dei lavori svolti.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica il vincitore nelle valutazioni comparative, con
esclusione del giudizio di idoneita'. Il rettore accerta con proprio
decreto, entro trenta giorni dal deposito, la regolarita' formale
degli atti e dichiara i nominativi dei vincitori.
Nel caso in cui riscontri vizi di forma, entro il predetto
termine, rinvia con provvedimento motivato, gli atti alla commissione
per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

                              Art. 15.
Documenti di rito per la nomina
I candidati risultati vincitori riceveranno comunicazione da
questa Universita' e, nel termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione stessa, dovranno far pervenire i
seguenti documenti necessari per la nomina in ruolo.
Cittadini italiani:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza;
3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale e
certificato attestante i carichi pendenti;
4) certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria di
appartenenza o da un medico militare attestante l'idoneita' fisica
all'impiego e l'assenza di imperfezioni che possano comunque influire
sul rendimento del servizio. Il certificato deve contenere l'espressa
dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possono
mettere in pericolo la salute pubblica;
5) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti
politici ovvero non e' incorso in alcuna delle cause che, a termine
delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;
6) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare
o certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato
dichiarato riformato o rivedibile;
7) dichiarazione attestante se il candidato ricopra impieghi alle
dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di altri Enti
Pubblici o Privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione
per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).
I documenti di cui ai punti 1 , 2, 3, 5 e 6, possono essere
comprovati con dichiarazioni sottoscritte, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dall'interessato e prodotte in sostituzione di essi.
Questa Amministrazione si riserva di procedere ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive.
I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 devono essere di data non
anteriore ai tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito della
procedura.
Il candidato che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione
dello Stato o in quella universitaria e' dispensato dal presentare i
documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, e 6. Deve invece presentare un
certificato di servizio, in carta legale, rilasciato
dall'Amministrazione di appartenenza. Detto certificato deve
contenere l'indicazione della qualifica in possesso nonche' della
retribuzione in godimento al momento del rilascio, con la specifica
di tutte le voci stipendiali che concorrono alla determinazione della
retribuzione medesima.
I candidati dovranno, inoltre, trasmettere i documenti prodotti
con lettera di accompagnamento, nella quale dovra' essere riportato
l'elenco dei documenti stessi.
Cittadini stranieri:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello
Stato di cui il candidato straniero e' cittadino. Il candidato
straniero, se residente in Italia, oltre al certificato anzidetto,
deve presentare anche il certificato generale del casellario
giudiziale italiano e il certificato attestante i carichi pendenti;
3) certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria di
appartenenza o da un medico militare attestante l'idoneita' fisica
all'impiego e l'assenza di imperfezioni che possano comunque influire
sul rendimento del servizio. Il certificato deve contenere l'espressa
dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possono
mettere in pericolo la salute pubblica;
4) certificato attestante la cittadinanza.
I cittadini appartenenti all'Unione europea possono comprovare i
documenti di cui ai punti 1, 2 e 4, con dichiarazioni sottoscritte ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
Questa Amministrazione si riserva di procedere ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
I documenti di cui ai punti 2, 3 e 4 devono essere di date non
anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito della
selezione comparativa.
Le certificazioni eventualmente prodotte sono esenti dall'imposta
sul bollo.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I candidati dovranno, inoltre, trasmettere i documenti prodotti
con lettera di accompagnamento, nella quale dovra' essere riportato
l'elenco dei documenti stessi.
La nomina in ruolo del vincitore e' disposta con decreto rettorale
compatibilmente con la normativa vigente in materia di assunzioni. Al
ricercatore nominato spetta il trattamento economico previsto dalle
vigenti disposizioni normative.

                              Art. 16.
Pubblicita' degli atti
Il rettore provvedera' a comunicare al Ministero dell'universita'
e della ricerca i nominativi dei candidati nominati vincitori.
I verbali delle commissioni giudicatrici saranno integralmente
consultabili nella sezione del sito Web di Ateneo dedicata alle
procedure di valutazione comparativa (http://www.univaq.it). I
suddetti verbali rimarranno pubblicati sul web per un periodo di sei
mesi dalla data di approvazione degli atti.
Sul medesimo sito saranno inoltre resi pubblici i decreti di
ammissione dei candidati, di nomina delle commissione giudicatrici,
di approvazione degli atti e di nomina in ruolo dei vincitori.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso
dell'avvenuta affissione nell'Albo ufficiale di Ateneo del decreto di
approvazione degli atti decorrono i termini per eventuali
impugnative.

                              Art. 17.
Restituzione documenti e pubblicazioni
Al termine della procedura, decorsi i termini per eventuali
impugnative, i candidati possono richiedere entro novanta giorni la
restituzione delle pubblicazioni e dei documenti presentati.
Trascorso tale termine l'Universita' non e' piu' responsabile
della conservazione e restituzione della documentazione.

                              Art. 18.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il dott. Fiorindo
Carducci - responsabile del settore III concorsi e selezioni, e'
nominato responsabile del procedimento di valutazione comparativa
(tel. 0862/432047, e-mail fiorindo.carducci@cc.univagit).
Sul sito Web: http://www.univaqit, dedicato alle procedure di
valutazione comparativa, sono disponibili tutte le informazioni circa
lo stato di avanzamento dei lavori delle commissioni giudicatrici. Si
precisa che il sito WEB d'Ateneo non sostituisce in alcun modo la
pubblicita' degli atti nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».

                              Art. 19.
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Universita' e trattati per le finalita' di gestione della presente
selezione comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in
servizio.
Si precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei
dati e a conseguenza della non ammissione alla valutazione in caso di
rifiuto di fornire gli stessi.
I candidati godono dei diritti del citato decreto legislativo, tra
i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano
nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' di
opporsi pci motivi legittimi al loro trattamento.

                              Art. 20.
Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applicano le
disposizioni normative e regolamentari in materia di procedure di
valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori
universitari di ruolo, nonche' quelle in materia di documentazione
amministrativa e di accesso agli impieghi nella pubblica
amministrazione attualmente vigenti.

                              Art. 21.
Pubblicazione bando
L'avviso del presente bando per selezione comparativa di posti di
ricercatore universitario verra', secondo quanto previsto dall'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla stessa data il presente bando sara' disponibile al seguente
indirizzo http://www. univaq.it/.
Copia dello stesso sara' affissa all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
Il rettore: Fernando di Orio

 

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