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UNIVERSITA' DI ANCONA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di collaboratore tecnico presso il dipartimento di meccanica

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.88 del 5/11/1999
Ente:UNIVERSITA' DI ANCONA
Località:-
Codice atto:099E8889
Sezione:Organi costituzionali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:5/12/1999
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1983 ed il decreto
ministeriale 27 luglio 1988, n. 534, regolamenti concorsuali del
personale non docente delle Universita';
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed in particolare l'art.
22;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare gli
articoli 20, 21 e 22;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Tenuto conto che nei predetti decreti del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e n. 693/1996 non vengono indicate le
tipologie di concorso per le singole qualifiche e profili ne' i
titoli di studio richiesti per l'accesso;
Ritenuto di poter continuare ad applicare i regolamenti concorsuali
specifici per il personale tecnico amministrativo dell'Universita',
in tutto cio' che non contrasti con le disposizioni dettate dai
sopracitati decreti del Presidente della Repubblica;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
universita', sottoscritto in data 21 maggio 1996;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in
materia di "tutela della privacy";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 3;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, con la quale sono state
apportate modifiche alla predetta legge n. 127/1997, ed in
particolare l'art. 2, commi 9 e 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, "regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative";
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l'art.
19;
Vista l'ordinanza direttorale n. 483 dell'8 giugno 1999, con la
quale e' stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un posto di collaboratore tecnico di ruolo in prova, settima
qualifica, presso il dipartimento di meccanica;
Vista la Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 52 del 2 luglio
1999, nella quale e' stato pubblicato il bando di concorso di cui
sopra;
Visti i verbali della commissione giudicatrice, dai quali risulta
che nessun candidato si e' presentato alle prove scritte;
Vista la nota n. 801 del 29 settembre 1999, con la quale il
direttore del dipartimento di meccanica ha richiesto la
riassegnazione del posto di collaboratore tecnico, lasciando
invariate le condizioni previste dal precedente bando per quanto
attiene al titolo di studio necessario per la partecipazione ed al
programma d'esame;
Considerato che nell'organico della carriera direttiva dell'area
tecnico-scientifica e socio-sanitaria risultano non soddisfatte le
riserve per gli appartenenti alle categorie protette, di cui alla
legge n. 482/1968;
Vista l'ordinanza direttorale n. 386 del 5 maggio 1999, con la
quale e' stata individuata per il concorso in questione la categoria
protetta cui riservare il posto da bandire;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Considerato che lo svolgimento delle mansioni connesse al profilo
messo a concorso non implica l'esercizio diretto o indiretto di
pubblici poteri ovvero non attiene alla tutela degli interessi
nazionali;
Accertata la vacanza e la disponibilita' del posto suddetto;
Accertata la disponibilita' di bilancio;
Dispone:
Art. 1.
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di collaboratore tecnico, per l'ammissione nel ruolo organico della
settima qualifica, area funzionale tecnico-scientifica e
socio-sanitaria, presso il dipartimento di meccanica dell'Universita'
degli studi di Ancona.

                               Art. 2.
Riserva
Il posto messo a concorso e' riservato alla categoria degli orfani
di guerra, servizio, lavoro.
Per beneficiare della riserva, l'aspirante dovra' conseguire
l'idoneita' al concorso e risultare:
a) iscritto negli appositi elenchi presso le direzioni provinciali
del lavoro;
b) disoccupato sia al momento della scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto
dell'immissione in servizio.
Nel caso in cui non vi siano aspiranti riservatari, il posto sara'
libero e verra' ricoperto con il vincitore del concorso.

                               Art. 3.
Titolo di studio
Per l'accesso al concorso e' richiesto il possesso del diploma di
laurea in ingegneria ovvero diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale, piu' quattro anni continuativi
di attivita' lavorativa di collaborazione tecnica corrispondente
presso lo Stato, enti pubblici o aziende di importanza nazionale.
Ai sensi dell'art. 84, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n.
312, al presente concorso puo' partecipare il personale tecnico
amministrativo universitario appartenente alla sesta qualifica, in
servizio da almeno cinque anni senza demerito, indipendentemente dal
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica
superiore.

                               Art. 4.
Requisiti di ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) titolo di studio indicato al precedente art. 3;
b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica. Tale requisito non e' richiesto per
i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
c) idoneita' fisica all'impiego;
d) essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere
i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti prescritti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale conoscenza
sara' accertata attraverso le prove d'esame.
I requisiti prescritti, sia per i cittadini italiani che per i
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione per
difetto dei requisiti prescritti e' disposta in qualunque momento con
provvedimento motivato.

                               Art. 5.
Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera,
indirizzate al direttore amministrativo dell'Universita' di Ancona,
piazza Roma n. 22, Ancona, dovranno essere presentate direttamente
alla ripartizione personale tecnico amministrativo, via Oberdan 8,
Ancona, o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorrono dalla data della pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La data di spedizione della domanda e' stabilita e comprovata dal
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La domanda dovra' essere redatta secondo lo schema allegato che e'
parte integrante del presente bando (allegato 1), riportando tutte le
indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a
fornire.
Gli schemi saranno disponibili presso la ripartizione personale
tecnico amministrativo dell'Universita' di Ancona, via Oberdan 8,
Ancona, nonche', sul sito Internet http://www.unian.it sotto la voce
"news".
Potranno altresi' essere utilizzate copie fotostatiche dello schema
allegato.
Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare sotto la propria
responsabilita' ed a pena d'esclusione:
1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare,
nell'ordine, il proprio cognome, il cognome del marito ed il proprio
nome);
2) luogo e data di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana, tranne che per i
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, che dovranno
indicare la propria cittadinanza;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5) l'immunita' da condanne penali o le eventuali condanne riportate
(da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale), ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;
6) di essere in possesso del titolo di studio indicato al
precedente art. 3, con l'indicazione dell'universita' o dell'istituto
dal quale e' stato rilasciato e la data di conseguimento.
I candidati privi del diploma di laurea dovranno indicare, oltre al
possesso della maturita' quinquennale, anche di aver prestato
servizio per almeno quattro anni continuativi attivita' lavorativa di
collaborazione tecnica corrispondente presso lo Stato, enti pubblici
o aziende di importanza nazionale, indicando la denominazione
dell'ufficio, ente o azienda nonche' il periodo.
Tale dichiarazione non dovra' essere resa dal personale tecnico
amministrativo universitario appartenente alla sesta qualifica in
servizio da almeno cinque anni senza demerito, che dovra' invece
indicare l'universita' di appartenenza, la qualifica rivestita e la
decorrenza;
7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8 gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
(dichiarazione da rendersi anche se negativa);
9) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
10) l'elenco dei titoli dei quali richiedono la valutazione;
11) gli eventuali titoli di preferenza a parita' di valutazione, di
cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 (allegato 4), e/o precedenza nella nomina;
12) la lingua straniera scelta per la prova orale, tra inglese,
francese, tedesco e spagnolo;
13) il proprio domicilio o recapito al quale desiderano siano
trasmesse le eventuali comunicazioni.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni
di cui sopra.
L'omissione anche di una sola di esse, se non sanabile, comporta
l'invalidita' della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante
dal concorso.
L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Non si terra' conto delle domande presentate o spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine indicato nel
presente articolo.
Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i
portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda di
partecipazione l'eventuale ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, per sostenere le prove d'esame, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi.

                               Art. 6.
Titoli di valutazione
Il presente concorso e' per titoli ed esami.
Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 10.
Saranno valutati i seguenti titoli:
A) titolo di studio, tenuto conto della valutazione o del giudizio
finale riportati: fino ad un max di punti 3;
B) servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e/o determinato presso pubbliche amministrazioni e
presso aziende private, compreso il servizio militare di leva, di
richiamo alle armi, di ferma volontaria o di rafferma, prestati
presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri. Non
sarannovalutati i periodi di servizio prestato che, ai sensi
dell'art. 3 del presente bando, costituiscono requisito di
ammissione: fino ad un max di punti 3;
C) diplomi o attestati di specializzazione e qualificazione
professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile
dedurre attitudini professionali in relazione alle mansioni da
svolgere: fino ad un max di punti 2;
D) pubblicazioni. Saranno valutate solamente le pubblicazioni edite
a stampa o le bozze in corso di stampa, alle quali sia allegata la
nota di accettazione da parte dell'editore: fino ad un max di punti
2.
I titoli dovranno essere allegati alla domanda in originale o copia
autenticata, o in fotocopia semplice, corredata della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' (allegato 2) nella quale
l'aspirante dichiari, sotto la propria responsabilita' che la copia
del documento e' conforme all'originale.
E' altresi' ammessa, in luogo dei documenti, la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' (allegato 2), ai sensi dell'art.
4 della legge n. 15/1968, come modificato dall'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998. In tal caso il candidato
dovra' fornire tutti gli elementi necessari per la valutazione del
titolo e per l'accertamento della veridicita' dei dati ivi contenuti.
Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale ovvero in
fotocopia corredata della dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', nella quale il candidato dichiari che le copie sono
conformi all'originale.
La suddetta documentazione dovra' pervenire entro il termine di
scadenza previsto per la presentazione della domanda.
Non si terra' conto dei titoli e non conformi alle caratteristiche
richieste o che perverranno all'amministrazione oltre il termine
stabilito dal presente bando.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sara'
effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

                               Art. 7.
Sottoscrizione dell'istanza di partecipazione
e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
La sottoscrizione dell'istanza di partecipazione al presente
concorso non e' soggetta ad autenticazione.
La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto.
Qualora la suddetta documentazione venga spedita ovvero presentata
direttamente da persona diversa dal candidato, dovra' essere prodotta
anche copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identita'
del sottoscrittore.
Saranno ritenuti validi solamente i documenti d'identita' provvisti
di fotografia e rilasciati da un'amministrazione dello Stato.
Qualora nei casi richiesti non venga prodotta copia del documento
di identita', il candidato verra' ammesso al concorso, ma non si
procedera' alla valutazione dei titoli e/o delle pubblicazioni.

                               Art. 8.
Prove d'esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a
contenuto teorico pratico ed una prova orale, comprendente
l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, come da
allegato programma (allegato 3).
Il contenuto delle prove sara' determinato in modo idoneo a
verificare le conoscenze teoriche e la preparazione teorico pratica
dei candidati, in relazione alle mansioni specifiche del profilo
professionale.
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato
non meno di 21/30 in ciascuna delle due prove scritte.
Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte i candidati
avranno a disposizione otto ore.
La prova orale si intendera' superata se i candidati conseguiranno
la votazione di almeno 21/30.
Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sara'
data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna
delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale
verra' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello
in cui essi debbono sostenerla.

                               Art. 9.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice del presente concorso sara' nominata ai
sensi della vigente normativa sui concorsi pubblici.
Le sedute della commissione giudicatrice durante lo svolgimento
della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la
commissione formera' l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto riportato; tale elenco, sottoscritto dal
presidente e dal segretario, sara' affisso all'albo della sede
d'esame.
Le procedure concorsuali dovranno concludersi entro sei mesi dalla
data di effettuazione delle prove scritte.

                              Art. 10.
Preferenza a parita' di punteggio e precedenza nella nomina
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di
Ancona - Piazza Roma, 22 - Ancona, entro il termine perentorio di
quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto la prova medesima, i documenti, gia' indicati nella
domanda, attestanti il possesso dei titoli di preferenza a parita' di
valutazione e/o di precedenza nella nomina.
I predetti titoli potranno essere prodotti in originale o copia
autenticata, ovvero in fotocopia semplice corredata della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', nella quale
l'interessato dichiari, sotto la propria responsabilita', che la
copia del documento e' conforme all'originale.
E' altresi' ammessa, in luogo dei documenti, la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 4 della legge
n. 15/1968, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998. In tal caso il candidato dovra' fornire
tutti gli elementi necessari per l'accertamento della veridicita' dei
dati ivi contenuti.
Per le modalita' di presentazione della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' valgono le disposizioni indicate al
precedente art. 7.
I documenti dovranno indicare il possesso del requisito alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
I suddetti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche
se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui l'Universita'
ne sia in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre
pubbliche amministrazioni.

                              Art. 11.
Graduatoria
Espletate le prove d'esame, la commissione formulera' la
graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della
votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte, della votazione conseguita nella
prova orale e del punteggio attribuito ai titoli.
Con apposito provvedimento, tenuto conto delle eventuali preferenze
e riserva del posto, sara' approvata la graduatoria generale di
merito e sara' dichiarato il vincitore. Tale graduatoria sara'
immediatamente efficace.
La graduatoria concorsuale unitamente alla dichiarazione del
vincitore del concorso sara' pubblicata all'albo ufficiale
dell'Universita' di Ancona, sito presso il rettorato, piazza Roma n.
22.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di
pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine di validita'
della graduatoria ed il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria rimarra' efficace per un termine di diciotto mesi
dalla data di pubblicazione sopraindicata, per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente
ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

                              Art. 12.
Assunzione in servizio e documentazione
Il vincitore sara' invitato a presentare, entro la data fissata per
la stipula del contratto individuale di lavoro, i seguenti documenti:
1) certificato medico in carta semplice dell'azienda sanitaria
locale competente per territorio, dal quale risulti che il candidato
possiede l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego a quale concorre.
Per i portatori di handicap si prescinde dalla certificazione della
sana e robusta costituzione fisica.
Nel certificato dovranno essere precisati gli estremi
dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del
sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati
presso un istituto o laboratorio convenzionati.
Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica o
handicap, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione
che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al
quale concorre e non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed
incolumita' dei colleghi.
Sulla base della vigente normativa, l'amministrazione ha facolta'
di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo,
per la valutazione dell'idoneita' specifica alle mansioni connesse al
posto;
2) due fotografie recenti formato tessera.
I predetti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche
se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato al primo comma del presente articolo. A tale fine fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Per tutti gli altri requisiti previsti per l'accesso ai pubblici
impieghi, e' ammessa, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, da
rendersi a cura del vincitore in presenza del funzionario incaricato
dell'Universita' di Ancona.
Le disposizioni in materia di dichiarazione sostitutiva di
certificazione previste dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio
1968, si applicano anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea, con le stesse modalita' previste per i cittadini italiani.
Il vincitore che sia dipendente di ruolo della pubblica
amministrazione dovra' produrre, oltre a documento di cui al n. 1,
anche copia integrale dello stato di servizio prestato presso
l'amministrazione di provenienza.
Il documento di cui al n. 1 del presente articolo dovra' essere in
data non anteriore a sei mesi a quella di ricevimento dell'invito a
produrlo.
La mancata assunzione in servizio nel termine assegnato comporta
l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salvo comprovati e
giustificati motivi di impedimento.
Per tutto quanto non espressamente indicato in merito alla
costituzione del rapporto di lavoro, si applicano le norme contenute
del C.C.N.L. del comparto universita'.

                              Art. 13.
Accertamento della veridicita' delle dichiarazioni rese
L'amministrazione ha facolta' di accertare d'ufficio la veridicita'
di quanto dichiarato dal vincitore. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in merito alle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal
controllo emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il vincitore decadra' dall'assunzione.
Al fine di accelerare il procedimento di accertamento,
l'amministrazione puo' richiedere all'interessato la trasmissione di
copia, anche non autenticata, dei documenti di cui il medesimo sia
gia' in possesso.

                              Art. 14.
Pari opportunita'
L'Universita' di Ancona garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                              Art. 15.
Accesso agli atti
I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli
atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con
le modalita' ivi previste.

                              Art. 16.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996, i dati personali
forniti dai candidati saranno utilizzati per le sole finalita'
inerenti allo svolgimento del concorso ed all'eventuale costituzione
del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
I dati saranno trattati nel rispetto di quanto disposto dall'art.
13 della legge n. 675/1996.
Titolare del trattamento e' l'Universita' degli studi di Ancona,
con sede ad Ancona, piazza Roma, 22. Il responsabile del trattamento
e' il direttore amministrativo.

                              Art. 17.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni
sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di
modificazione ed integrazione, nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.

                              Art. 18.
Calendario d'esame
Le prove d'esame si svolgeranno presso il dipartimento di meccanica
- facolta' di ingegneria - Monte Dago - Ancona, secondo il seguente
calendario:
prima prova scritta: il 18 gennaio 2000, ore 9;
seconda prova scritta: il 19 gennaio 2000, ore 9.
La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
I candidati ammessi al concorso dovranno, presentarsi, senza alcun
preavviso, nel luogo, nei giorni ed alle ore indicati, muniti di
valido documento di riconoscimento, per sostenere le prove.
Qualora non fosse possibile rispettare il predetto calendario,
questa amministrazione provvedera' a comunicare direttamente ai
candidati il nuovo calendario, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno quindici giorni prima dall'inizio delle prove
medesime.
Ai sensi della vigente normativa il presente provvedimento non e'
soggetto al visto degli organi di controllo esterni.
Ancona, 19 ottobre 1999
Il direttore amministrativo: Ferri
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