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UNIVERSITA' "PARTHENOPE" DI NAPOLI

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.53 del 5/7/2002
Ente:UNIVERSITA' "PARTHENOPE" DI NAPOLI
Località:Napoli  (NA)
Codice atto:02E04964
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:5/8/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca, emanato
con decreto ministeriale 30 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il "Regolamento in materia di dottorato di ricerca",
emanato con decreto rettorale n. 234 del 4 maggio 2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997 e successive modificazioni;
Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso l'Istituto universitario
navale;
Vista la delibera del nucleo di valutazione interna;
Viste le delibere del senato accademico in data 14 maggio 2002 e
del consiglio di amministrazione in data 21 maggio 2002, con cui
viene approvata l'istituzione dei corsi di dottorati di ricerca e
determinato l'importo delle borse di studio e dei contributi per
l'accesso e la frequenza del XVIII ciclo dei dottorati di ricerca;
Vista la sussistenza della copertura finanziaria sull'apposito
capitolo di bilancio 2/13 "Borse di studio per dottorato di ricerca";
Vista la convenzione stipulata con la S.I.T. Servizi di
informazione territoriale S.r.l. relativa al finanziamento di un
posto aggiuntivo per il corso di dottorato di ricerca in "Scienze
geodetiche e topografiche";
Visto il vigente statuto;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
Presso l'Universita' degli studi di Napoli "Parthenope" e'
istituito il XVII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca.
Sono indetti concorsi pubblici, per esami, ai sottoelencati corsi
di dottorato di ricerca, per ciascun dottorato vengono indicati i
connotati essenziali:
 
----> Vedere TABELLE da pag. 42 a pag. 46 della G.U. <----
 
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati, purche' le
relative convenzioni siano stipulate entro il termine di scadenza del
bando stesso.
L'eventuale aumento del numero delle borse di studio sara' reso
noto esclusivamente tramite i supporti informatici del sito Internet
dell'Ateneo (htpp://www.uninav.it). L'aumento delle borse di studio
puo' determinare l'incremento dei posti globalmente messi a concorso.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di
eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea
o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente
riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di
accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'; qualora il
titolo non sia gia' stato riconosciuto, sara' il collegio dei docenti
del dottorato di ricerca a deliberare sull'equipollenza del titolo
accademico conseguito all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai
corsi.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea prima della data di espletamento
del concorso di ammissione. In tal caso, l'ammissione verra' disposta
"con riserva" ed il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di
decadenza, il relativo certificato di laurea o dichiarazione
sostitutiva prima dell'espletamento della prova scritta.

                               Art. 3.
 
Cittadini stranieri extracomunitari
 
Ai cittadini stranieri extracomunitari, che ne facciano esplicita
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, e' consentito
l'accesso al corso di dottorato previa valutazione del curriculum da
parte della commissione giudicatrice, senza borsa di studio e in
soprannumero, nel limite della meta' dei posti istituiti, con
arrotondamento all'unita' per difetto.

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione
 
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta
libera secondo lo schema allegato (allegato 1) al presente bando,
devono essere dirette al rettore dell'Universita' degli studi di
Napoli "Parthenope" e presentate o inviate all'ufficio affari
generali - via Acton, 38 - 80133 Napoli - entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla domanda i
documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione
di equipollenza (certificato di laurea con esami e votazioni e
dichiarazione di valore); tali documenti dovranno essere tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all'estero,
secondo la normativa vigente in materia di ammissione degli studenti
stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Nella domanda, da redigere in lingua italiana con chiarezza e
precisione, il candidato deve indicare sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
a) il cognome ed il nome (cognome da nubile per le donne
coniugate), la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) la propria cittadinanza;
c) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
d) di concorrere ai posti in soprannumero senza borsa di
studio, con la sola valutazione del curriculum da parte della
commissione giudicatrice (solo per i cittadini extracomunitari, che
non intendono partecipare alle prove concorsuali);
e) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini comunitari e stranieri);
f) la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita'
straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il quale e'
stata dichiarata l'equipollenza stessa;
g) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
h) le lingue straniere conosciute;
i) di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o, in
caso affermativo, di impegnarsi a collocarsi in aspettativa senza
assegni, per il periodo di durata del corso;
j) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
k) di aver preso visione del bando di concorso;
l) il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il
codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico)
con espressa menzione dell'impegno di comunicare tempestivamente ogni
variazione dello stesso. Possibilmente per quanto riguarda i
cittadini comunitari e stranieri, un recapito italiano o
l'indicazione della propria ambasciata in Italia, eletta quale
domicilio.
Alla domanda di partecipazione al concorso deve essere allegata
la ricevuta del versamento di Euro 10,50 (euro dieci/50) effettuato,
a titolo di concorso spese dei servizi inerenti il concorso sul c/c
postale n. 20137816 intestato a Universita' degli studi di Napoli
"Parthenope" Entrate non cod. Tes C/O CUAS Venezia - 30175 Mestre
(codice versamento 8001).
Alla domanda di partecipazione al concorso i cittadini stranieri
extracomunitari che non intendono partecipare alle prove concorsuali
devono allegare, pena l'esclusione, il proprio curriculum.

                               Art. 5.
 
Prove d'esame
 
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza
di una o piu' lingue straniere.
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona
conoscenza di almeno una lingua straniera.
Le prove si svolgeranno secondo le modalita' indicate nella
tabella specifica di ciascun dottorato.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa. Per sostenere le prove i candidati
dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

                               Art. 6.
 
Commissioni giudicatrici e loro adempimenti
 
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate dal rettore, sentiti i rispettivi collegi dei docenti. Ogni
commissione sara' composta da tre docenti di ruolo, cui possono
essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti
nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di
ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di
convenzioni od intese con piccole e medie imprese.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di
parita' di voti prevale la valutazione della situazione economica,
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.

                               Art. 7.
 
Ammissione ai corsi
 
Espletate le prove concorsuali, l'amministrazione universitaria,
al momento dell'approvazione della graduatoria, richiede
contemporaneamente a tutti i candidati presenti nella graduatoria
stessa domanda di iscrizione subordinata all'ammissione al corso, da
presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria, pena la
decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il
relativo invito.
I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della
graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.
Solo agli effettivi ammessi al corso viene richiesta la
presentazione della documentazione di rito.
In caso di mancata o tardiva risposta all'invito di cui al
comma 1, del presente articolo o di rinuncia o di decadenza da parte
degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentra altro
candidato, secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 8.
 
Domanda di iscrizione
 
I concorrenti utilmente inseriti nella graduatoria di merito di
cui al precedente articolo devono presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria, entro il termine perentorio di
giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito, pena la decadenza, domanda di
iscrizione subordinata all'ammissione al corso di dottorato da
compilarsi su apposito modello predisposto dall'amministrazione
universitaria, comprensiva delle seguenti autocertificazioni relative
al possesso:
della cittadinanza;
del diploma di laurea;
e contenente le seguenti dichiarazioni:
a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi
ad altro corso di diploma, di laurea o di dottorato, per tutta la
durata del corso suindicato;
b) di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione
e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza
prima dell'inizio del corso;
c) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
d) di volersi/non volersi impegnare in attivita' didattiche
presso l'Universita', nell'ambito della programmazione effettuata dal
collegio dei docenti, secondo le modalita' previste dal regolamento
di Ateneo;
e) di essere/non essere in servizio presso una pubblica
amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il
collocamento in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di
inizio del corso e per tutta la sua durata;
f) di impegnarsi, qualora intraprenda attivita' esterne,
occasionali e di breve durata, a darne comunicazione
all'amministrazione universitaria, affinche' il collegio dei docenti
si esprima circa la compatibilita' o meno tra la frequenza del corso
di dottorato e gli impegni derivanti dalle suddette attivita', che
non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta
per il dottorato;
g) qualora divenga assegnatario della borsa di studio, di non
cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo
conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca del dottorato;
h) I portatori di handicap con invalidita' pari o superiore
al 66% dichiareranno il loro status al fine dell'esonero dal
pagamento del contributo.
Per abbreviare l'iter del procedimento di riscontro, da parte
dell'amministrazione, delle dichiarazioni rese, puo' essere esibita
copia del certificato di laurea posseduto, come previsto dalla
circolare del Ministero dell'interno n. 2 del 2 febbraio 1999.
I candidati ammessi al corso devono presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il
termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i
seguenti documenti:
fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
due fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
ricevuta del versamento della prima rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi, pari a Euro 313,49 da effettuarsi
sul conto corrente postale n. 20137816 intestato a Universita' degli
studi di Napoli "Parthenope" entrate non cod. Tes C/O CUAS Venezia -
30175 Mestre (codice versamento 8002) (solo da parte di coloro che
non usufruiscono di borsa di studio).
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro i termini perentori sopracitati saranno considerati
rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti saranno assegnati ad
altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 9.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di dottorato al precedente art. 1, pari ad un importo di Euro
10.561,54 (assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione
separata) per il primo anno di corso, vengono assegnate, previa
valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle
rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni
giudicatrici. A parita' di merito prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del collegio dei docenti.
In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di esclusione, a
seguito di provvedimento rettorale, di un dottorando titolare di
borsa di studio, la borsa stessa sara' revocata per la frazione di
anno seguente alla data della rinuncia o esclusione.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%,
subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura
finanziaria. Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta'
della durata dell'intero corso di dottorato.
La richiesta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere
diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata
da attestazione che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita'
del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di
studi e di ricerca a suo tempo formulati.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili
posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal
coordinatore del corso.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.

                              Art. 10.
 
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato,
che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di
studio, ammonta a Euro 623,36 annue cosi' suddiviso:
prima rata: Euro 313,49 (all'atto dell'iscrizione);
seconda rata: Euro 309,87 (entro il 30 aprile 2003).

                              Art. 11.
 
Obblighi dei dottorandi
 
l. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di
dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. L'onere di provvedere alla copertura assicurativa per
infortuni per l'intera durata del corso e' a carico dei dottorandi.
L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per
responsabilita' civile per il medesimo periodo per le sole attivita'
che si riferiscono al corso di dottorato.
3. I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni
possono essere iscritti a condizione che siano collocati in
aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del corso.
4. E' consentito l'esercizio di attivita' compatibili, previa
autorizzazione del collegio dei docenti. Tali attivita' esterne,
occasionali e di breve durata, non devono in alcun modo porsi in
conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando.
5. Per tutta la durata del corso e' vietato lo svolgimento di
prestazioni di lavoro a tempo indeterminato.
6. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni
verranno consentiti ai dottorandi che dimostrino di dover soddisfare
gli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste
dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modifiche e
integrazioni, oppure che si trovino nella condizione di malattia
grave e prolungata.
7. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli
obblighi, il collegio dei docenti proporra' con propria delibera
l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso la revoca della
borsa di studio ha effetto dal mese successivo.
8. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi di Napoli
"Parthenope" e a quelli di cui quest'ultima e' sede consorziata,
possono svolgere limitata attivita' didattica sussidiaria o
integrativa nei corsi di laurea e/o di diploma, nell'ambito della
programmazione effettuata dal collegio dei docenti, secondo le
modalita' fissate dal regolamento di Ateneo.

                              Art. 12.
 
Conseguimento titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento
di Ateneo.

                              Art. 13.
 
Norme di riferimento
 
Per tutto cio' che non e' previsto nel presente bando, si fa
riferimento all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al
decreto ministeriale 30 aprile 1999 e al "Regolamento in materia di
dottorato di ricerca" emanato con decreto rettorale n. 234 del
4 maggio 2001.
L'amministrazione universitaria con riferimento alla legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni,
recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti,
si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo
per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure
concorsuali.
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di
ammissione e' disponibile nel sito Web dell'Universita' degli studi
di Napoli "Parthenope" http://www.uninav.it> Napoli, 17 giugno 2002
Il rettore: Ferrara

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